(Accordo - art. 5)
                               Art. 5 
 
   Le Parti contraenti si impegnano  a  favorire  lo  sviluppo  dello
studio   della   lingua   spagnola   e    della    lingua    italiana
nell'insegnamento a livello elementare,  medio  e  universitario  dei
rispettivi Paesi. A questo riguardo il Governo del Cile studiera'  la
possibilita' di ampliare l'insegnamento della lingua e della  cultura
italiana  nell'educazione  a  livello   medio   nonche'   a   livello
universitario, in corrispondenza a quanto  previsto  nell'ordinamento
italiano per l'insegnamento della lingua spagnola  nelle  istituzioni
scolastiche di livello medio nonche' a livello universitario.