Art. 5 Le Parti contraenti si impegnano a favorire lo sviluppo dello studio della lingua spagnola e della lingua italiana nell'insegnamento a livello elementare, medio e universitario dei rispettivi Paesi. A questo riguardo il Governo del Cile studiera' la possibilita' di ampliare l'insegnamento della lingua e della cultura italiana nell'educazione a livello medio nonche' a livello universitario, in corrispondenza a quanto previsto nell'ordinamento italiano per l'insegnamento della lingua spagnola nelle istituzioni scolastiche di livello medio nonche' a livello universitario.