Art. 6 Le due parti favoriranno la reciproca diffusione delle rispettive culture nell'insegnamento a livello scolastico ed universitario, al fine di fornire una corretta visione della storia e della vita politica e sociale di ciascuno dei due Paesi. Inoltre le due Parti promuoveranno l'organizzazione di manifestazioni della cultura dell'altra Parte, come mezzo per contribuire ad una migliore conoscenza dei rispettivi Popoli.