(Accordo - art. 6)
                               Art. 6 
 
   Le due parti favoriranno la reciproca diffusione delle  rispettive
culture nell'insegnamento a livello scolastico ed  universitario,  al
fine di fornire una  corretta  visione  della  storia  e  della  vita
politica e sociale di ciascuno dei due Paesi. 
   Inoltre   le   due   Parti   promuoveranno   l'organizzazione   di
manifestazioni  della  cultura  dell'altra  Parte,  come  mezzo   per
contribuire ad una migliore conoscenza dei rispettivi Popoli.