(Accordo - art. 7)
                               Art. 7 
 
   Le Parti contraenti faciliteranno reciprocamente: 
   a. lo scambio di funzionari di alto livello, docenti,  ricercatori
ed esperti, allo scopo di avviare e porre in atto programmi culturali
e progetti specifici; 
   b. l'organizzazione di corsi per  perfezionamento  e  ricerca  nei
diversi campi artistici e professionali; 
   c. l'invio di professori specializzati nell'area  culturale  e  di
professionisti di fama per effettuare corsi e conferenze; 
   d.  la  concessione   di   borse   per   studi,   perfezionamento,
specializzazione e ricerche nei diversi settori dell'area culturale a
candidati debitamente selezionati; 
   e. la visita di  personalita'  del  mondo  dell'educazione,  della
cultura e della comunicazione; 
   f. la realizzazione di missioni di conferenzieri  e  di  complessi
artistici; 
   g.  la  cooperazione  fra  Biblioteche,  Archivi  e  Musei  e   il
rafforzamento dei servizi di scambio bibliografico e di documenti; 
   h. l'importazione e la divulgazione di libri, riviste, microfilms,
microschede, pubblicazioni letterarie ed artistiche,  cosi'  come  di
altri mezzi di diffusione culturale; 
   i. l'importazione e la presentazione, senza carattere commerciale,
di pellicole educative, documentari  e  di  interesse  culturale,  di
dischi, nastri  magnetici  ed  altre  forme  di  riproduzione  sonora
visuale; 
   j. l'importazione e la presentazione di opere e oggetti  destinati
a esposizioni di carattere artistico ed educativo; 
   k. gli scambi nel settore radiofonico e della  televisione  aventi
carattere culturale; 
   l. la realizzazione di mostre di arte, di libri,  architettoniche,
ecc. 
   m. lo scambio di  partiture  musicali  e  di  opere  letterarie  e
artistiche; 
   n. l'organizzazione di rassegne cinematografiche e lo  scambio  di
informazioni e di documentazione. 
   Questi scambi verranno effettuati mediante contatti diretti tra le
Amministrazioni  e  tra  le  Istituzioni  di  carattere  educativo  e
culturale. 
   Oltre agli scambi  di  persone,  potranno  aver  luogo  scambi  di
attrezzature e di altri materiali richiesti dalle  diverse  forme  di
cooperazione.