Art. 7 Le Parti contraenti faciliteranno reciprocamente: a. lo scambio di funzionari di alto livello, docenti, ricercatori ed esperti, allo scopo di avviare e porre in atto programmi culturali e progetti specifici; b. l'organizzazione di corsi per perfezionamento e ricerca nei diversi campi artistici e professionali; c. l'invio di professori specializzati nell'area culturale e di professionisti di fama per effettuare corsi e conferenze; d. la concessione di borse per studi, perfezionamento, specializzazione e ricerche nei diversi settori dell'area culturale a candidati debitamente selezionati; e. la visita di personalita' del mondo dell'educazione, della cultura e della comunicazione; f. la realizzazione di missioni di conferenzieri e di complessi artistici; g. la cooperazione fra Biblioteche, Archivi e Musei e il rafforzamento dei servizi di scambio bibliografico e di documenti; h. l'importazione e la divulgazione di libri, riviste, microfilms, microschede, pubblicazioni letterarie ed artistiche, cosi' come di altri mezzi di diffusione culturale; i. l'importazione e la presentazione, senza carattere commerciale, di pellicole educative, documentari e di interesse culturale, di dischi, nastri magnetici ed altre forme di riproduzione sonora visuale; j. l'importazione e la presentazione di opere e oggetti destinati a esposizioni di carattere artistico ed educativo; k. gli scambi nel settore radiofonico e della televisione aventi carattere culturale; l. la realizzazione di mostre di arte, di libri, architettoniche, ecc. m. lo scambio di partiture musicali e di opere letterarie e artistiche; n. l'organizzazione di rassegne cinematografiche e lo scambio di informazioni e di documentazione. Questi scambi verranno effettuati mediante contatti diretti tra le Amministrazioni e tra le Istituzioni di carattere educativo e culturale. Oltre agli scambi di persone, potranno aver luogo scambi di attrezzature e di altri materiali richiesti dalle diverse forme di cooperazione.