(Accordo - art. 8)
                               Art. 8 
 
   Le opere letterarie artistiche,  musicali,  drammatiche,  liriche,
folkloristiche,  cinematografiche,  radiofoniche,  televisive,  e  le
altre opere di  natura  analoga  protette  dalla  legislazione  sulla
proprieta' intellettuale di una delle Parti contraenti, usufruiranno,
nel  territorio  sotto  la  giurisdizione  dell'altra  Parte,   della
protezione che la legislazione di quest'ultima concede a questo  tipo
di opere, senza pregiudizio  di  quanto  stabilito  negli  Accordi  o
Convenzioni internazionali che le due Parti abbiano sottoscritto.