Art. 9 Le Parti contraenti offriranno il trattamento piu' favorevole, compatibile con le rispettive legislazioni, alle persone o gruppi che si rechino nell'altro Paese per missioni o attivita' inquadrate nel presente Accordo Culturale, tanto in cio' che si riferisce all'entrata, alla permanenza o all'uscita delle persone quanto all'importazione temporanea degli oggetti necessari al compimento della missione o dell'attivita'.