(Accordo - art. 9)
                               Art. 9 
 
   Le Parti contraenti offriranno  il  trattamento  piu'  favorevole,
compatibile con le rispettive legislazioni, alle persone o gruppi che
si rechino nell'altro Paese per missioni o attivita'  inquadrate  nel
presente  Accordo  Culturale,  tanto  in  cio'   che   si   riferisce
all'entrata,  alla  permanenza  o  all'uscita  delle  persone  quanto
all'importazione temporanea degli  oggetti  necessari  al  compimento
della missione o dell'attivita'.