(Accordo - art. 1)
            ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA 
                                 TRA 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
                                 ED 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA 
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo  della  Repubblica
Argentina, 
- ispirati ai valori  comuni  di  liberta',  democrazia  e  progresso
sociale che guidano i loro popoli; 
-  convinti  che  il  mantenimento  della  pace   e   la   stabilita'
internazionale,  la  diffusione  di  nuove  forme  di  convivenza   e
l'affermazione di un ordine internazionale  piu'  sicuro  e  stabile,
possono ricevere  un  notevole  contributo  dalla  identificazione  e
dall'esempio  di  modelli  originali  di  collaborazione  tra   Paesi
appartenenti ad aree geografiche diverse; 
- considerando che nell'area spaziale e nucleare,  in  condizioni  di
crescente interdipendenza tra gli Stati, la indivisibilita' tra  pace
e sicurezza, i profondi cambiamenti registrati nel mondo e  le  sfide
del  nostro  tempo  non  consentono  altra  alternativa  se  non   la
cooperazione  multilaterale,  con  mezzi  e   fini   che   assicurino
globalmente il sistema di pace  e  sicurezza  stabilito  dalla  carta
delle Nazioni Unite; 
- riaffermando l'impegno di entrambi i Paesi alla non  proliferazione
di armi di distruzione di massa che minacciano gravemente la  pace  e
la sicurezza internazionali; 
- esprimendo la loro ferma convinzione che  per  assicurare  la  pace
internazionale e la  sicurezza  globale  sia  necessario  uno  sforzo
coordinato ed una stretta cooperazione di tutti gli Stati sulla  base
della Carta delle Nazioni Unite col fine di  risolvere  le  questioni
essenziali, in particolare nel  settore  del  disarmo  -  specie  per
quanto riguarda le armi di  distruzione  di  massa  -  attraverso  la
risoluzione pacifica delle controversie, lo  sviluppo  economico,  la
conservazione  dell'ambiente,  la  promozione  e  la  protezione  dei
diritti umani e le liberta' fondamentali dell'Uomo; 
- tenendo in considerazione la Relazione Associativa Particolare  tra
l'Italia e l'Argentina prevista dal Trattato e  dall'Atto  firmato  a
Roma il 10 dicembre 1987; 
- riaffermando il contenuto delle lettere di intenti  in  materia  di
difesa scambiate il 10  settembre  1985  ed  il  18  ottobre  1988  e
mettendo in rilievo l'intenzione di entrambi i  Governi  di  dare  un
nuovo impulso alla cooperazione nel settore della difesa; 
convengono quanto segue: 
                             ARTICOLO 1 
Le Parti contraenti stimoleranno e  svilupperanno  la  collaborazione
tra le rispettive Forze Armate nel campo dell'addestramento  e  della
formazione professionale attraverso: 
   a) lo scambio di docenti ed istruttori delle rispettive Scuole  di
   guerra; 
   b) lo scambio di personale tra le Forze Armate di entrambi i Paesi
   col fine di farle partecipare ai diversi corsi di  perfezionamento
   professionale e ad esercizi congiunti.