ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Argentina, - ispirati ai valori comuni di liberta', democrazia e progresso sociale che guidano i loro popoli; - convinti che il mantenimento della pace e la stabilita' internazionale, la diffusione di nuove forme di convivenza e l'affermazione di un ordine internazionale piu' sicuro e stabile, possono ricevere un notevole contributo dalla identificazione e dall'esempio di modelli originali di collaborazione tra Paesi appartenenti ad aree geografiche diverse; - considerando che nell'area spaziale e nucleare, in condizioni di crescente interdipendenza tra gli Stati, la indivisibilita' tra pace e sicurezza, i profondi cambiamenti registrati nel mondo e le sfide del nostro tempo non consentono altra alternativa se non la cooperazione multilaterale, con mezzi e fini che assicurino globalmente il sistema di pace e sicurezza stabilito dalla carta delle Nazioni Unite; - riaffermando l'impegno di entrambi i Paesi alla non proliferazione di armi di distruzione di massa che minacciano gravemente la pace e la sicurezza internazionali; - esprimendo la loro ferma convinzione che per assicurare la pace internazionale e la sicurezza globale sia necessario uno sforzo coordinato ed una stretta cooperazione di tutti gli Stati sulla base della Carta delle Nazioni Unite col fine di risolvere le questioni essenziali, in particolare nel settore del disarmo - specie per quanto riguarda le armi di distruzione di massa - attraverso la risoluzione pacifica delle controversie, lo sviluppo economico, la conservazione dell'ambiente, la promozione e la protezione dei diritti umani e le liberta' fondamentali dell'Uomo; - tenendo in considerazione la Relazione Associativa Particolare tra l'Italia e l'Argentina prevista dal Trattato e dall'Atto firmato a Roma il 10 dicembre 1987; - riaffermando il contenuto delle lettere di intenti in materia di difesa scambiate il 10 settembre 1985 ed il 18 ottobre 1988 e mettendo in rilievo l'intenzione di entrambi i Governi di dare un nuovo impulso alla cooperazione nel settore della difesa; convengono quanto segue: ARTICOLO 1 Le Parti contraenti stimoleranno e svilupperanno la collaborazione tra le rispettive Forze Armate nel campo dell'addestramento e della formazione professionale attraverso: a) lo scambio di docenti ed istruttori delle rispettive Scuole di guerra; b) lo scambio di personale tra le Forze Armate di entrambi i Paesi col fine di farle partecipare ai diversi corsi di perfezionamento professionale e ad esercizi congiunti.