(Accordo - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
In conformita' alle leggi e ai regolamenti vigenti  in  ciascuno  dei
due Paesi,  le  Parti  identificheranno  formule  di  cooperazione  e
iniziative congiunte per la ricerca e lo sviluppo  di  tecnologie  in
materia di difesa che, per la loro natura, rivestano una  particolare
importanza difensiva e offrano possibilita' di applicazione civile.