(Accordo - art. 4)
                             ARTICOLO 4 
Ai fini del presente Accordo,  si  terranno  le  riunioni  che  siano
ritenute necessarie dalle Parti e si  potranno  istituire  gruppi  di
lavoro congiunti per analizzare determinate aree. 
I  rappresentanti  dei  Ministeri  della  Difesa  dei  due  Paesi  si
riuniranno con l'obiettivo di stabilire programmi di cooperazione nei
settori menzionati nell'articolo 3 ed in altri di mutuo interesse.