ARTICOLO 4 Ai fini del presente Accordo, si terranno le riunioni che siano ritenute necessarie dalle Parti e si potranno istituire gruppi di lavoro congiunti per analizzare determinate aree. I rappresentanti dei Ministeri della Difesa dei due Paesi si riuniranno con l'obiettivo di stabilire programmi di cooperazione nei settori menzionati nell'articolo 3 ed in altri di mutuo interesse.