(Allegato)
                              ALLEGATO 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  1
   LUGLIO 1996, N. 347. 
  All'articolo 4: 
   al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 1996" sono  sostituite
dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1998"; 
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  "1-bis. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del
Ministero degli affari esteri puo' avvalersi di ulteriori  unita'  di
personale di altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore
a cinquanta, in posizione di comando per  le  medesime  finalita'  ed
entro lo stesso termine di cui al comma 1. 
  1-ter. All'onere derivante dall'applicazione  del  comma  1-bis  si
provvede mediante utilizzo dello stanziamento  iscritto  al  capitolo
4451 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri  per
l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi"; 
   dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  "2-bis. Per l'erogazione delle borse di studio, in conformita'  con
quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 340, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
del Ministero degli affari esteri  e'  autorizzata  a  stipulare,  ai
sensi  dell'articolo  3  della  legge  30  dicembre  1991,  n.   412,
convenzioni con istituti di credito a diffusione nazionale, ai  quali
i beneficiari conferiscano apposito mandato a riscuotere". 
  All'articolo 5: 
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "2-bis. E' prorogata, fino al 22 gennaio  1997,  la  partecipazione
italiana alla missione di polizia civile della UEO  nella  citta'  di
Mostar,  autorizzata  dal  decreto-legge  7  aprile  1995,  n.   107,
convertito dalla legge 7 giugno 1995, n.  222,  limitatamente  ad  un
contingente di 10 unita' di militari dell'Arma dei carabinieri. 
  2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis,  pari
a lire 287 milioni per l'anno 1996 e a lire  40  milioni  per  l'anno
1997,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale  1996-1998,  al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno 1996, allo  scopo  parzialmente  utilizzando  l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri. 
  2-quater. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad  apportare,  con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
 All'articolo 9: 
  al comma 1, dopo le parole: "organizzazioni non  governative"  sono
inserite le seguenti: "o  con  altri  enti  italiani  senza  fini  di
lucro"; e le parole da: ", qualora detti organismi"  fino  alla  fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione generale  per
la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri si fa
carico del pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi di tale
personale  solo   qualora   non   vi   provvedano   detti   organismi
internazionali".