ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1996, N. 347. All'articolo 4: al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1998"; dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri puo' avvalersi di ulteriori unita' di personale di altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore a cinquanta, in posizione di comando per le medesime finalita' ed entro lo stesso termine di cui al comma 1. 1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 4451 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi"; dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "2-bis. Per l'erogazione delle borse di studio, in conformita' con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 340, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e' autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, convenzioni con istituti di credito a diffusione nazionale, ai quali i beneficiari conferiscano apposito mandato a riscuotere". All'articolo 5: sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "2-bis. E' prorogata, fino al 22 gennaio 1997, la partecipazione italiana alla missione di polizia civile della UEO nella citta' di Mostar, autorizzata dal decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito dalla legge 7 giugno 1995, n. 222, limitatamente ad un contingente di 10 unita' di militari dell'Arma dei carabinieri. 2-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2-bis, pari a lire 287 milioni per l'anno 1996 e a lire 40 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2-quater. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". All'articolo 9: al comma 1, dopo le parole: "organizzazioni non governative" sono inserite le seguenti: "o con altri enti italiani senza fini di lucro"; e le parole da: ", qualora detti organismi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri si fa carico del pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi di tale personale solo qualora non vi provvedano detti organismi internazionali".