Art. 11. Comitato di proposta 1. Ai fini della prima attivazione della scuola viene costituito presso le universita' interessate, con deliberazione del senato accademico, ovvero dei senati accademici per le scuole attivate d'intesa tra piu' universita', un apposito comitato di proposta. Esso comprende rappresentanze delle diverse facolta', dipartimenti e centri interdipartimentali interessati, tra cui in ogni caso - ove esistono - le facolta' di scienze della formazione. Il comitato svolge le funzioni previste per il consiglio della scuola fino a quando questo venga costituito.