(Tabella XXIIIbis Scuola di specializzazione formazione insegnanti di scuola secondaria-art. 11)
                              Art. 11. 
                        Comitato di proposta 
 
   1. Ai fini della prima attivazione della scuola  viene  costituito
presso le  universita'  interessate,  con  deliberazione  del  senato
accademico, ovvero dei  senati  accademici  per  le  scuole  attivate
d'intesa tra piu' universita', un apposito comitato di proposta. Esso
comprende  rappresentanze  delle  diverse  facolta',  dipartimenti  e
centri interdipartimentali interessati, tra cui in ogni  caso  -  ove
esistono - le facolta'  di  scienze  della  formazione.  Il  comitato
svolge le funzioni previste per il  consiglio  della  scuola  fino  a
quando questo venga costituito.