(Tabella XXIIIbis Scuola di specializzazione formazione insegnanti di scuola secondaria-art. 4)
                               Art. 4. 
                           Piani di studio 
 
   1. Il consiglio della scuola approva per ogni allievo il piano  di
studio, che terra' conto del  curricolo  universitario  precedente  e
potra'  comprendere  un  maggior  numero  di  semestralita'   qualora
l'allievo intenda conseguire una pluralita' di abilitazioni. Il piano
potra' prevedere altresi' completamenti  disciplinari,  da  acquisire
nelle facolta' competenti,  quando  nel  curricolo  della  laurea  di
provenienza vi siano state carenze in qualche disciplina rilevante ai
fini  dell'abilitazione  da  conseguire,  tenuto  anche  conto  della
normativa sull'accesso ai concorsi.