Art. 4. Piani di studio 1. Il consiglio della scuola approva per ogni allievo il piano di studio, che terra' conto del curricolo universitario precedente e potra' comprendere un maggior numero di semestralita' qualora l'allievo intenda conseguire una pluralita' di abilitazioni. Il piano potra' prevedere altresi' completamenti disciplinari, da acquisire nelle facolta' competenti, quando nel curricolo della laurea di provenienza vi siano state carenze in qualche disciplina rilevante ai fini dell'abilitazione da conseguire, tenuto anche conto della normativa sull'accesso ai concorsi.