MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1996, N. 485. All'articolo 2, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. L'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e' sostituito dal seguente: 'Art. 3. - 1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all'articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi'". All'articolo 3, al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: "debbono procedere" sono inserite le seguenti: "ad ogni effetto". All'articolo 4, al comma 1: la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'In deroga all'articolo 2488 del codice civile e' in ogni caso obbligatoria, per le societa' sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale'"; la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 'L'atto costitutivo deve prevedere che la societa' possa svolgere esclusivamente attivita' sportive ed attivita' ad esse connesse o strumentali'"; dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 'L'atto costitutivo deve prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva'"; la lettera c) e' soppressa; All'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e' sostituito dal seguente: 'Art. 12 (Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi). - 1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le societa' di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalita' e principi da questo approvati'".