Proposta del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Albugnano" Art. 1. La denominazione di origine controllata "Albugnano" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2. La denominazione di origine controllata "Albugnano" e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Nebiolo: minimo 85%; Freisa, Barbera, Bonarda (da soli o congiuntamente): massimo 15%. Art. 3. La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Albugnano" comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Albugnano, Pino d'Asti, Castelnuovo Don Bosco e Passerano-Marmorito, tutti in provincia di Asti. Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Albugnano" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti, con esclusione di quelli impiantati su terreni di fondovalle od esposti a nord. Le forme di allevamento devono essere a controspalliera. I sesti di impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati. E' vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uve in coltura specializzata non deve essere superiore a tonnellate 9,5 per ettaro. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Albugnano" devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi. Art. 5. Le operazioni di vinificazione ed elaborazione dei vini a denominazione di origine controllata "Albugnano" di cui al precedente art. 2 debbono essere effettuate all'interno dell'intero territorio amministrativo della Regione Piemonte. Per tutte e due le tipologie le rese massime dell'uva in vino finito, non dovranno essere superiori al 70%. Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino e denominazione di origine controllata "Albugnano" una gradazione complessiva minima naturale di almeno 10,5 gradi. Art. 6. Il vino a denominazione di origine controllata "Albugnano" rosso puo' essere designato in etichetta con la menzione "superiore" qualora derivi da uve aventi un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,50 e la resa per ettaro non sia superiore a 8,5 tonnellate. Il vino deve essere sottoposto ad un invecchiamento non inferiore ad un anno (a partire dal 1 gennaio successivo all'annata di produzione delle uve), di cui almeno sei mesi in botti di rovere. Art. 7. I vini a denominazione di origine controllata "Albugnano" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: "Albugnano": colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi granati; odore: profumo delicato, caratteristico, talvolta vinoso; sapore: dal secco all'abboccato, di discreto corpo, piu' o meno tannico, di buona persistenza, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 gradi; acidita' totale minima: 5,0 per mille estratto secco netto minimo: 19 per mille; "Albugnano" rosato: colore: dal rosato al ceresuolo; odore: profumo delicato, gradevole, fruttato, talvolta vinoso; sapore: dal secco all'abboccato, di buona persistenza, talvolta vivace; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0 gradi; acidita' totale minima: 5,0 per mille; estratto secco netto minimo: 17 per mille. "Albugnano" superiore: colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi granati; odore: profumo delicato, caratteristico; sapore: etereo, di corpo, piu' o meno tannico, di buona persistenza; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 gradi; acidita' minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 19 per mille; Per tale tipologia, in cui e' ammesso l'affinamento in botti di rovere, puo' notarsi la presenza di sapore di legno. Art. 8. E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle "vigne" dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina. Per il vino di cui al presente disciplinare la designazione "Albugnano", immediatamente seguita dalla dicitura "denominazione di origine controllata", dovra' precedere in etichetta l'eventuale menzione "vigna" seguita dal toponimo. Art. 9. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Albugnano" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e che non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di origine controllata "Albugnano" la menzione "superiore" deve figurare in etichetta sotto la scritta "denominazione di origine controllata". Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata "Albugnano" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.