(all. 1 - art. 1)
               Proposta del disciplinare di produzione
     dei vini a denominazione di origine controllata "Albugnano"
                               Art. 1.
   La denominazione di origine controllata "Albugnano"  e'  riservata
ai  vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
   La denominazione di origine controllata "Albugnano"  e'  riservata
ai  vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito
aziendale la seguente composizione ampelografica:
    Nebiolo: minimo 85%;
    Freisa, Barbera, Bonarda (da soli o congiuntamente): massimo 15%.
                               Art. 3.
   La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini
a denominazione di origine controllata "Albugnano" comprende l'intero
territorio amministrativo  dei  comuni  di  Albugnano,  Pino  d'Asti,
Castelnuovo  Don  Bosco  e Passerano-Marmorito, tutti in provincia di
Asti.
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione   dei   vini   a   denominazione  di  origine  controllata
"Albugnano" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque,
atte  a  conferire  alle  uve  ed  ai  vini  derivati  le  specifiche
caratteristiche di qualita'.
   Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei,  ai fini dell'iscrizione
nell'albo, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione
adatti, con esclusione di quelli impiantati su terreni di  fondovalle
od esposti a nord.
   Le  forme  di allevamento devono essere a controspalliera. I sesti
di  impianto  ed  i  sistemi  di  potatura   devono   essere   quelli
generalmente usati atti a non modificare le caratteristiche delle uve
e dei vini derivati.
   E' vietata ogni pratica di forzatura.
   La  resa  massima  di uve in coltura specializzata non deve essere
superiore a tonnellate 9,5 per ettaro.
   Nelle annate favorevoli  i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Albugnano" devono essere riportati  nei  limiti  di  cui
sopra,  purche'  la  produzione  globale  non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di
cui trattasi.
                               Art. 5.
   Le  operazioni  di  vinificazione  ed  elaborazione  dei  vini   a
denominazione di origine controllata "Albugnano" di cui al precedente
art.  2  debbono essere effettuate all'interno dell'intero territorio
amministrativo della Regione Piemonte.
   Per tutte e due le tipologie le  rese  massime  dell'uva  in  vino
finito,  non dovranno essere superiori al 70%. Qualora la resa superi
detto limite,  ma  non  il  75%,  l'eccedenza  non  ha  diritto  alla
denominazione  di  origine  controllata. Oltre detto limite decade il
diritto  alla  denominazione  di  origine  controllata  per  tutto il
prodotto.
   Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare  al  vino  e
denominazione  di  origine  controllata  "Albugnano"  una  gradazione
complessiva minima naturale di almeno 10,5 gradi.
                               Art. 6.
   Il vino a denominazione di origine controllata  "Albugnano"  rosso
puo'  essere  designato  in  etichetta  con  la  menzione "superiore"
qualora derivi da uve aventi un titolo alcolometrico naturale  minimo
di  11,50 e la resa per ettaro non sia superiore a 8,5 tonnellate. Il
vino deve essere sottoposto ad un invecchiamento non inferiore ad  un
anno  (a  partire  dal  1 gennaio successivo all'annata di produzione
delle uve), di cui almeno sei mesi in botti di rovere.
                               Art. 7.
   I vini a denominazione di origine controllata "Albugnano"
all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
   "Albugnano":
    colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta  con  riflessi
granati;
    odore: profumo delicato, caratteristico, talvolta vinoso;
    sapore:  dal  secco all'abboccato, di discreto corpo, piu' o meno
tannico, di buona persistenza, talvolta vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 gradi;
    acidita' totale minima: 5,0 per mille
    estratto secco netto minimo: 19 per mille;
   "Albugnano" rosato:
    colore: dal rosato al ceresuolo;
    odore: profumo delicato, gradevole, fruttato, talvolta vinoso;
    sapore: dal secco all'abboccato, di buona  persistenza,  talvolta
vivace;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0 gradi;
    acidita' totale minima: 5,0 per mille;
    estratto secco netto minimo: 17 per mille.
   "Albugnano" superiore:
    colore:  rosso  rubino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi
granati;
    odore: profumo delicato, caratteristico;
    sapore:  etereo,  di  corpo,  piu'  o  meno  tannico,  di   buona
persistenza;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 gradi;
    acidita' minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 19 per mille;
   Per  tale  tipologia,  in cui e' ammesso l'affinamento in botti di
rovere, puo' notarsi la presenza di sapore di legno.
                               Art. 8.
   E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche  aggiuntive  che
facciano   riferimento   alle   "vigne"  dalle  quali  effettivamente
provengono  le  uve  da  cui  il  vino  cosi'  qualificato  e'  stato
esclusivamente  ottenuto,  a condizione che tali vigne siano indicate
ed evidenziate separatamente all'atto  della  denuncia  all'albo  dei
vigneti  e  che  le  uve  da  esse  provenienti  ed  i  vini  da esse
separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente  indicate  e
caricati  rispettivamente  nella denuncia annuale di produzione delle
uve e nei registri obbligatori di cantina.
   Per il vino  di  cui  al  presente  disciplinare  la  designazione
"Albugnano",  immediatamente seguita dalla dicitura "denominazione di
origine  controllata",  dovra'  precedere  in  etichetta  l'eventuale
menzione "vigna" seguita dal toponimo.
                               Art. 9.
   Nella  presentazione  e  designazione  dei vini a denominazione di
origine controllata "Albugnano" e' vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi
qualificazione  aggiuntiva  diversa  da  quelle previste dal presente
disciplinare ivi compresi gli aggettivi  "extra",  "fine",  "scelto",
"selezionato" e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a  nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non  aventi
significato  laudativo  e  che non siano tali da trarre in inganno il
consumatore.
   Nella presentazione e designazione del  vino  a  denominazione  di
origine controllata "Albugnano" la menzione "superiore" deve figurare
in etichetta sotto la scritta "denominazione di origine controllata".
   Sulle  bottiglie  contenenti  il  vino  a denominazione di origine
controllata "Albugnano" deve figurare  l'indicazione  dell'annata  di
produzione delle uve.