Proposta del disciplinare di produzione
dei vini a denominazione di origine controllata "Albugnano"
Art. 1.
La denominazione di origine controllata "Albugnano" e' riservata
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
La denominazione di origine controllata "Albugnano" e' riservata
ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito
aziendale la seguente composizione ampelografica:
Nebiolo: minimo 85%;
Freisa, Barbera, Bonarda (da soli o congiuntamente): massimo 15%.
Art. 3.
La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini
a denominazione di origine controllata "Albugnano" comprende l'intero
territorio amministrativo dei comuni di Albugnano, Pino d'Asti,
Castelnuovo Don Bosco e Passerano-Marmorito, tutti in provincia di
Asti.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a denominazione di origine controllata
"Albugnano" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque,
atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualita'.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione
nell'albo, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed esposizione
adatti, con esclusione di quelli impiantati su terreni di fondovalle
od esposti a nord.
Le forme di allevamento devono essere a controspalliera. I sesti
di impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati atti a non modificare le caratteristiche delle uve
e dei vini derivati.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uve in coltura specializzata non deve essere
superiore a tonnellate 9,5 per ettaro.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Albugnano" devono essere riportati nei limiti di cui
sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di
cui trattasi.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione ed elaborazione dei vini a
denominazione di origine controllata "Albugnano" di cui al precedente
art. 2 debbono essere effettuate all'interno dell'intero territorio
amministrativo della Regione Piemonte.
Per tutte e due le tipologie le rese massime dell'uva in vino
finito, non dovranno essere superiori al 70%. Qualora la resa superi
detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla
denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il
diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il
prodotto.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino e
denominazione di origine controllata "Albugnano" una gradazione
complessiva minima naturale di almeno 10,5 gradi.
Art. 6.
Il vino a denominazione di origine controllata "Albugnano" rosso
puo' essere designato in etichetta con la menzione "superiore"
qualora derivi da uve aventi un titolo alcolometrico naturale minimo
di 11,50 e la resa per ettaro non sia superiore a 8,5 tonnellate. Il
vino deve essere sottoposto ad un invecchiamento non inferiore ad un
anno (a partire dal 1 gennaio successivo all'annata di produzione
delle uve), di cui almeno sei mesi in botti di rovere.
Art. 7.
I vini a denominazione di origine controllata "Albugnano"
all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
"Albugnano":
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi
granati;
odore: profumo delicato, caratteristico, talvolta vinoso;
sapore: dal secco all'abboccato, di discreto corpo, piu' o meno
tannico, di buona persistenza, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 gradi;
acidita' totale minima: 5,0 per mille
estratto secco netto minimo: 19 per mille;
"Albugnano" rosato:
colore: dal rosato al ceresuolo;
odore: profumo delicato, gradevole, fruttato, talvolta vinoso;
sapore: dal secco all'abboccato, di buona persistenza, talvolta
vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0 gradi;
acidita' totale minima: 5,0 per mille;
estratto secco netto minimo: 17 per mille.
"Albugnano" superiore:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi
granati;
odore: profumo delicato, caratteristico;
sapore: etereo, di corpo, piu' o meno tannico, di buona
persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 gradi;
acidita' minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille;
Per tale tipologia, in cui e' ammesso l'affinamento in botti di
rovere, puo' notarsi la presenza di sapore di legno.
Art. 8.
E' consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che
facciano riferimento alle "vigne" dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato
esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate
ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei
vigneti e che le uve da esse provenienti ed i vini da esse
separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e
caricati rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle
uve e nei registri obbligatori di cantina.
Per il vino di cui al presente disciplinare la designazione
"Albugnano", immediatamente seguita dalla dicitura "denominazione di
origine controllata", dovra' precedere in etichetta l'eventuale
menzione "vigna" seguita dal toponimo.
Art. 9.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di
origine controllata "Albugnano" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente
disciplinare ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto",
"selezionato" e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi
significato laudativo e che non siano tali da trarre in inganno il
consumatore.
Nella presentazione e designazione del vino a denominazione di
origine controllata "Albugnano" la menzione "superiore" deve figurare
in etichetta sotto la scritta "denominazione di origine controllata".
Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine
controllata "Albugnano" deve figurare l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve.