(all. 1 - art. 1)
          REQUISITI PATRIMONIALI SUI RISCHI DI MERCATO (1)
                              SEZIONE I
                        DISPOSIZIONI GENERALI
1. Premessa
 Lo sviluppo dell'operativita' delle banche sui mercati finanziari  e
l'ampliamento  dell'intermediazione  in  valori mobiliari e in valute
puo' determinare un aumento dei  rischi  connessi  a  variazioni  dei
prezzi  di  mercato  (tassi  di  interesse,  tassi  di cambio e corsi
azionari).
 Ai fini di un controllo dell'esposizione  al  rischio  di  tasso  di
interesse,  nella  sezione  IV  del  capitolo XXV delle Istruzioni di
vigilanza e' previsto un sistema di  "monitoraggio",  basato  su  una
rilevazione    che   fornisce   indici   sintetici   di   misurazione
dell'esposizione delle singole banche a tale profilo di rischio.
 In relazione alle attivita' di intermediazione mobiliare svolte,  le
banche  sono tenute all'osservanza di requisiti patrimoniali, volti a
fronteggiare il rischio di oscillazioni dei  prezzi  di  mercato  dei
valori mobiliari componenti il "portafoglio di negoziazione", nonche'
il rischio di cambio con riferimento all'intero bilancio bancario.
 Con  le  presenti  istruzioni,  coerentemente  con  gli indirizzi di
vigilanza espressi in sede internazionale, viene  previsto  l'obbligo
di  rispettare  requisiti patrimoniali per i rischi di mercato per le
banche e i gruppi bancari  con  riferimento  all'intero  "portafoglio
titoli non immobilizzato" (titoli detenuti a fini di negoziazione e/o
posseduti  per  esigenza  di  tesoreria). Con riferimento al medesimo
portafoglio  viene,  inoltre,   previsto   un   ulteriore   requisito
patrimoniale,  a  copertura dell'eventuale rischio di concentrazione.
Con riferimento all'intero portafoglio, viene previsto  un  requisito
patrimoniale a fronte del rischio di cambio. Il requisito consolidato
e'  costruito  come  somma  dei  requisiti  individuali delle singole
banche e imprese di investimento appartenenti al gruppo bancario.
 La  metodologia  utilizzata  per  la   definizione   dei   requisiti
patrimoniali si fonda sul c.d. "approccio a blocchi" ("building-block
approach"),  secondo  il  quale si identificano requisiti di capitale
separati per i diversi tipi di rischio.
 In particolare, le disposizioni di vigilanza del  presente  capitolo
prevedono  l'osservanza di distinti patrimoniali volti a fronteggiare
le seguenti categorie di rischio:
- rischio di posizione;
- rischio di regolamento;
- rischio di controparte;
- rischio di concentrazione;
- rischio di cambio.
 La somma dei suddetti requisiti e degli altri requisiti previsti  ai
capitoli  XII (patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali) e
XVIII (partecipazioni delle banche)  delle  Istruzioni  di  vigilanza
costituisce l'ammontare patrimoniale minimo che le banche sono tenute
a  rispettare  per  la  copertura  delle  diverse  forme  di  rischio
aziendale.
 Il rispetto  dei  requisiti  patrimoniali  previsti  nelle  presenti
Istruzioni  assorbe  la  copertura  patrimoniale  richiesta  per  gli
intermediari bancari, autorizzati ai sensi dell'art. 6, comma 6,  del
d.lgs.  23  luglio  1996,  n. 415, dalle disposizioni del Regolamento
applicativo della Banca d'Italia.
 I   requisiti   patrimoniali   previsti  dalla  presente  disciplina
costituiscono una prescrizione prudenziale avente carattere minimale,
data l'impossibilita' di prevedere appieno le  variazioni  dei  corsi
dei titoli e delle valute e, in generale, l'evoluzione dei mercati.
 Il  rispetto  di  tali  requisiti  non  e'  quindi  sufficiente:  e'
necessario che all'osservanza delle regole prudenziali si affianchino
procedure e sistemi di controllo che assicurino una gestione  sana  e
prudente dei rischi di mercato.
          (1) Capitolo pubblicato in G.U.
2. Fonti normative
 La  materia  e'  regolata  dalle  seguenti disposizioni del d.lgs. 1
settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di seguito denominato "T.U."):
- art. 53, comma 1, lettere b) e d), il quale dispone  che  la  Banca
  d'Italia,  in  conformita'  delle  deliberazioni  del  CICR,  emana
  disposizioni  di  carattere   generale   aventi   ad   oggetto   il
  contenimento  del  rischio nelle sue diverse configurazioni nonche'
  l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
- art.  65,  che  individua  i  soggetti  inclusi  nell'ambito  della
  vigilanza consolidata;
-  art.  67,  comma  1,  lett. a) e b), che, al fine di realizzare la
  vigilanza  consolidata,  attribuisce  alla   Banca   d'Italia,   in
  conformita'  delle deliberazioni del CICR, la facolta' di impartire
  alla  capogruppo,  con  provvedimenti  di  carattere   generale   o
  particolare,   disposizioni,   concernenti   il   gruppo   bancario
  complessivamente considerato o suoi componenti, aventi  ad  oggetto
  l'adeguatezza  patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue
  diverse configurazioni;
e inoltre da:
- la direttiva 93/6/CEE del 15 marzo  1993  relativa  all'adeguatezza
  patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;
- il decreto n. 436659 emanato dal Ministro del tesoro il 28 dicembre
  1992,  che  disciplina, tra l'altro, i controlli esercitabili dalla
  Banca d'Italia sulle succursali di banche comunitarie insediate  in
  Italia;
-  il  decreto n. 242630 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno
  1993  in  attuazione  della  deliberazione  del  CICR,   il   quale
  stabilisce  che  la Banca d'Italia, anche in conformita' con quanto
  concordato in sede internazionale, predispone regole che  gli  enti
  creditizi  nazionali  devono  rispettare  per  contenere  i  rischi
  connessi con le oscillazioni dei corsi dei  titoli,  dei  tassi  di
  interesse e dei tassi di cambio.
 Le  disposizioni tengono inoltre conto del Regolamento emanato dalla
Banca d'Italia il 2 luglio 1991, e  successivamente  modificato,  tra
l'altro, con il Provvedimento del Governatore del 1 giugno 1996 (1).
          (1) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 giugno
          1996.
3. Definizioni
 Ai fini della presente disciplina si definiscono:
-  "banche", le banche autorizzate in Italia di cui all'art. 1, comma
  2, lett. d) del T.U.;
-  "gruppo  bancario",  il  gruppo  creditizio definito nel cap. LII,
  sezione II delle Istruzioni di vigilanza;
- "patrimonio di vigilanza", l'aggregato  definito  al  capitolo  XII
  delle Istruzioni di vigilanza;
-  "portafoglio non immobilizzato", portafoglio costituito dai valori
  mobiliari detenuti per esigenze di  tesoreria  e  per  negoziazione
  (2).
   Nel portafoglio non immobilizzato sono anche compresi:
  -  i  contratti  derivati  e  le altre operazioni fuori bilancio su
    valute stipulati a  fini  di  negoziazione  e  quelli  assunti  a
    copertura  di  rischi relativi a valori mobiliari del portafoglio
    non immobilizzato (3);
  - le operazioni attive e passive di  riporto  e  di  pronti  contro
    termine  al  ricorrere  delle  condizioni  previste  per  il loro
    computo nelle attivita' di rischio (4);
  -  le  assunzioni  e  le  concessioni  di   titoli   in   prestito,
    limitatamente  a  quelle  i cui valori in garanzia e i cui titoli
    prestati appartengono al portafoglio non immobilizzato.
          (2) Cfr. capitolo 1, paragrafi 5.14 e 5.15 del fascicolo "I
          bilanci delle banche:  schemi  e  regole  di  compilazione"
          della Banca d'Italia.
          (3) Le operazioni "fuori bilancio" di copertura sono quelle
          effettuate dalla banca al fine di proteggere dal rischio di
          avverse  variazioni  dei  tassi  di interesse, dei tassi di
          cambio o  dei  prezzi  di  mercato  il  valore  di  singole
          attivita'  o passivita' in bilancio o "fuori bilancio" o di
          insiemi di attivita' o di passivita' in bilancio  o  "fuori
          bilancio".
          Un'operazione  "fuori bilancio" e' considerata di copertura
          quando:
          a) vi sia l'intento della banca di  porre  in  essere  tale
          copertura;
          b)  sia  elevata  la  correlazione  tra  le caratteristiche
          tecnico- finanziarie (scadenza, tasso di  interesse,  ecc.)
          delle  attivita'/passivita'  coperte e quelle del contratto
          di copertura;
          c) le condizioni previste  ai  precedenti  punti  a)  e  b)
          risultino documentate da evidenze interne della banca.
          (4) Cfr. "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni
          sul    patrimonio   di   vigilanza   e   sui   coefficienti
          patrimoniali", sezione 3.1, paragrafo 1.3.3.
- "portafoglio  immobilizzato",  portafoglio  costituito  dai  valori
  mobiliari detenuti per finalita' di stabile investimento;
-  "valori  mobiliari", i titoli di debito, i titoli di capitale e le
  operazioni "fuori bilancio" su titoli, su tassi  di  interesse,  su
  cambi, su indici o su altre attivita';
-  "contratti derivati", i contratti con titolo sottostante (futures,
  opzioni e altri contratti a  premio)  e  gli  altri  contratti  che
  insistono  su  elementi  di  altri  schemi negoziali, quali valute,
  tassi di interesse, tassi di cambio, indici di  borsa  ecc.(futures
  senza  titolo  sottostante,  interest  rate  options,  forward rate
  agreements, interest rate swaps ecc.). Il  loro  valore  deriva  da
  quello del titolo sottostante o degli elementi di riferimento;
-  "operazioni  fuori  bilancio",  i contratti derivati definiti come
  sopra nonche':
  a) i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti  o  a
     termine) di titoli e valute;
  b)   gli   impegni   irrevocabili   all'acquisto   derivanti  dalla
     partecipazione a consorzi di garanzia  per  il  collocamento  di
     titoli;
- "capitale nozionale" di un'operazione "fuori bilancio", l'ammontare
  nominale della stessa contrattualmente definito;
-  "posizione lunga (o creditoria) lorda", i titoli in portafoglio, i
  titoli da ricevere  per  operazioni  da  regolare  (a  pronti  o  a
  termine)  e  le  altre  operazioni  "fuori bilancio" che comportano
  l'obbligo o il diritto di acquistare  titoli,  indici  o  tassi  di
  interesse prefissati;
-  "posizione  corta  (o debitoria) lorda", gli "scoperti tecnici", i
  titoli da consegnare per operazioni  da  regolare  (a  pronti  o  a
  termine)  e  le  altre  operazioni  "fuori bilancio" che comportano
  l'obbligo o il  diritto  di  vendere  titoli,  indici  o  tassi  di
  interesse prefissati;
- "posizione netta lunga o corta" su titolo, la posizione che risulta
  dalla  differenza  tra  le  posizioni  creditorie  lorde  e  quelle
  debitorie lorde,  in  bilancio  e  fuori  bilancio,  relative  alla
  medesima  emissione  per  i  titoli  di  debito.  A tal fine non si
  prendono in considerazione i futures e le altre  operazioni  "fuori
  bilancio" che prevedano alla scadenza del contratto la possibilita'
  di  consegnare  titoli  di  emissioni  diverse  nonche' i contratti
  derivati sui tassi di interesse  e  su  indici.  Per  i  titoli  di
  capitale  la  compensazione  va  effettuata  con  riferimento  alla
  medesima tipologia di titoli azionari emessi dal medesimo soggetto;
- "posizione compensata", il minore dei due importi relativi  ad  una
  posizione debitoria lorda e ad una posizione creditoria lorda;
-  "posizione  residua",  l'importo, residuo della compensazione, che
  risulta come differenza fra una posizione  lunga  e  una  posizione
  corta;
-  "posizione  generale  lorda"  sui  titoli di capitale, la somma in
  valore assoluto delle posizioni nette lunghe o  corte  relative  ai
  titoli di capitale in portafoglio;
-  "posizione  generale  netta" sui titoli di capitale, la differenza
  tra la  somma  delle  posizioni  nette  lunghe  e  la  somma  delle
  posizioni   nette   corte   sui   singoli  titoli  di  capitale  in
  portafoglio;
- "attivita' e  passivita'  in  valuta",  tutte  le  attivita'  e  le
  passivita'  (in  bilancio  e  "fuori bilancio") relative a ciascuna
  valuta, ivi incluse le operazioni in lire indicizzate all'andamento
  dei tassi di cambio di valute estere. Sono assimilate  ai  rapporti
  in valuta anche le operazioni su metalli preziosi;
-  "posizione  lunga (o creditoria) lorda in valuta", le attivita' in
  valuta, le valute da ricevere per operazioni da regolare (a  pronti
  o  a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportino
  l'obbligo o il diritto di acquistare attivita' in valuta;
- "posizione corta (o debitoria) lorda in valuta", le  passivita'  in
  valuta,  le  valute  da  consegnare  per  operazioni da regolare (a
  pronti o a termine) e le  altre  operazioni  "fuori  bilancio"  che
  comportino l'obbligo o il diritto di vendere attivita' in valuta;
-  "posizione  netta in valuta", la differenza tra la posizione lunga
  lorda e la posizione corta lorda in ciascuna valuta;
- "coefficiente delta", il rapporto  fra  la  variazione  attesa  del
  prezzo  di un contratto a premio e la variazione unitaria di prezzo
  dell'attivita' finanziaria sottostante.
  Il "coefficiente delta" approssima la probabilita' di esercizio del
  contratto e viene determinato in base alla formula  della  derivata
  prima  del  valore  corrente  dell'opzione  rispetto a quello dello
  strumento sottostante (cfr. all. A);
- "delta equivalent  value",  il  prodotto  tra  il  valore  corrente
  dell'attivita' finanziaria sottostante (o, in mancanza, il capitale
  nozionale) e il "coefficiente delta";
- "durata finanziaria modificata", l'indicatore della reattivita' del
  prezzo  di  uno  strumento debitorio a modeste variazioni parallele
  della curva dei tassi di interesse, misurata come scadenza media di
  tutti i  flussi  monetari  generati  da  uno  strumento,  in  conto
  capitale  ed  interessi,  ponderata  per  il valore attuale di tali
  flussi;
- "prestiti subordinati di terzo livello", i prestiti subordinati che
  soddisfano le seguenti condizioni:
  - siano stati interamente versati;
  - non rientrino nel calcolo del patrimonio supplementare (1);
  - abbiano durata originaria pari o superiore a due anni; qualora la
    scadenza sia indeterminata, sia  previsto  un  preavviso  per  il
    rimborso di almeno 2 anni;
  -  rispondano  alle  condizioni previste per le analoghe passivita'
    computabili   nel   patrimonio   supplementare   ad    eccezione,
    ovviamente, di quella concernente la durata del prestito (1);
  -  siano soggetti alla "clausola di immobilizzo" (c.d. "clausola di
    lock-in"), secondo la quale  il  capitale  e  gli  interessi  non
    possono  essere  rimborsati  se  il  rimborso  riduce l'ammontare
    complessivo dei fondi  patrimoniali  della  banca  a  un  livello
    inferiore al 100% del complesso dei requisiti patrimoniali;
- "cliente", il singolo soggetto ovvero il gruppo di clienti connessi
  come definiti nel capitolo XXIV delle Istruzioni di vigilanza;
-  "zona  A",  l'insieme  dei  paesi appartenenti all'Area O.C.S.E. e
  quelli Stati che hanno concluso speciali accordi di prestito con il
  Fondo  Monetario  Internazionale  e  sono  associati  agli  accordi
  generali di prestito del Fondo (GAB) (2);
- "zona B", tutti i Paesi non appartenenti alla zona A (3).
          (1)  Cfr.  capitolo  XII,  parte  prima,  sezione II, delle
          Istruzioni di Vigilanza.
          (2) Cfr. l'allegato C  del  fascicolo  "Istruzioni  per  la
          compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza
          e sui coefficienti prudenziali".
          (3)  Ai  fini  della  presente normativa sono equiparati ai
          paesi della zona  B  i  paesi  della  zona  A  che  abbiano
          ristrutturato  il  proprio  debito  sovrano  negli ultimi 5
          anni.
4. Ambito di applicazione
 Le presenti disposizioni  si  applicano  alle  banche  e  ai  gruppi
bancari   con   esclusione  delle  succursali  in  Italia  di  banche
extracomunitarie aventi sede in Paesi del Gruppo dei Dieci (1).
 Per   la   componente   consolidata,  le  presenti  disposizioni  si
applicano:
- alle capogruppo di gruppi bancari;
- alle singole banche (2), non appartenenti  a  gruppi  bancari,  che
  abbiano partecipazioni di controllo congiunto in societa' bancarie,
  finanziarie e strumentali.
 La  Banca  d'Italia puo' escludere dall'ambito di applicazione delle
presenti   disposizioni   le   succursali   in   Italia   di   banche
extracomunitarie  aventi sede in paesi non appartenenti al Gruppo dei
Dieci quando le attivita' di tali  enti  sono  sottoposte  nei  Paesi
d'origine  a  strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono
applicati alle banche italiane. A tal fine, la Banca  d'Italia  tiene
conto  della esistenza e della efficacia del sistema dei controlli di
vigilanza esercitati dalle Autorita' competenti del Paese di origine,
anche nei confronti delle succursali all'estero degli enti  vigilati;
la  Banca  d'Italia  tiene  inoltre conto della esistenza di generali
condizioni di reciprocita' di trattamento.
 La Banca d'Italia puo'  subordinare  l'esclusione  all'esistenza  di
limiti  all'operativita'  della  succursale  stabilita  in Italia con
particolare riferimento alle forme della provvista o  dell'assunzione
dei rischi (3);
          (1)  Nel  calcolo  dei requisiti le banche italiane tengono
          conto  anche  degli  elementi  patrimoniali  e  di  rischio
          riguardanti le proprie succursali estere.
          (2)  Ad  esclusione  delle  succursali  in Italia di banche
          comunitarie.
          (3) Le succursali in Italia di banche  extracomunitarie  di
          Paesi  non  appartenenti  al  Gruppo  dei  Dieci devono far
          conoscere   alla   Banca   d'Italia,   al   momento   della
          presentazione    della    richiesta    di    autorizzazione
          all'attivita' bancaria, la  disciplina  vigente  nel  Paese
          d'origine in materia di requisiti patrimoniali.
5. Banche non assoggettate alla disciplina
 Non  sono  tenuti  a  rispetto dei requisiti previsti dalla presente
disciplina, con riferimento al portafoglio titoli non  immobilizzato,
le  banche  per  le quali, di norma, il portafoglio non immobilizzato
risulti inferiore al 5 per cento del totale  dell'attivo  e  comunque
non superi i 30 miliardi di lire.
 Ogni qualvolta il portafoglio non immobilizzato risulti superiore al
6  per cento del totale dell'attivo della banca oppure abbia superato
i 40 miliardi di lire, le banche sono tenute comunque al rispetto dei
requisiti fino alla data cui si riferisce la segnalazione successiva.
                             SEZIONE II
            REQUISITO PATRIMONIALE SUI RISCHI DI MERCATO
1. Determinazione del requisito patrimoniale sui rischi di mercato
 Il requisito patrimoniale a fronte dei rischi  di  mercato,  che  le
banche   e   i  gruppi  bancari  sono  tenuti  a  rispettare  in  via
continuativa, risulta dalla somma dei seguenti requisiti:
a) con riferimento al portafoglio titoli non immobilizzato:
  - rischio di posizione       (sez. III)
  - rischio di regolamento     (sez. IV)
  - rischio di controparte     (sez. V)
  - rischio di concentrazione  (sez. VI)
b) con riferimento all'intero bilancio:
  - rischio di cambio          (sez. VII)
 I  prestiti  subordinati di terzo livello sono dedotti dai requisiti
patrimoniali sui rischi di mercato per un ammontare non superiore  al
250 per cento del patrimonio "libero".
 Il  patrimonio  "libero"  e' convenzionalmente determinato deducendo
dal patrimonio di base i seguenti importi (1):
- il 50 per cento della somma  degli  "elementi  da  dedurre"  e  del
  requisito patrimoniale del coefficiente di solvibilita';
-  l'eventuale eccedenza del 50 per cento degli "elementi da dedurre"
  e del  requisito  patrimoniale  del  coefficiente  di  solvibilita'
  rispetto al patrimonio supplementare ammesso.
 Costituisce  condizione  necessaria  per  l'emissione  dei  prestiti
subordinati    di    terzo    livello    il    preventivo    rilascio
dell'autorizzazione   della   Banca  d'Italia.  A  tal  fine  trovano
applicazione le disposizioni previste al capitolo XII,  parte  prima,
sezione II, delle Istruzioni di vigilanza in materia di procedure per
la  richiesta di autorizzazione alla computabilita' nel patrimonio di
vigilanza dei prestiti subordinati.
          (1) Cfr. capitolo  XII,  parte  prima,  sezione  II,  delle
          Istruzioni di vigilanza.
2. Determinazione del requisito patrimoniale complessivo
 Il requisito patrimoniale sui rischi di mercato, come definito nella
presente sezione, unitamente ai requisiti patrimoniali previsti dalle
discipline  sul  coefficiente  di  solvibilita' (cfr. cap. XII, parte
seconda,  sezioni  I  e  II)  e   sulle   partecipazioni   detenibili
(partecipazioni  per  recupero  crediti,  cfr.  cap. XVIII, sez. IV),
costituisce  il  requisito  patrimoniale   complessivo   e,   quindi,
l'ammontare  generale minimo di patrimonio di vigilanza che le banche
sono tenute costantemente a osservare.
 
 
          REQUISITI PATRIMONIALI SUI RISCHI DI MERCATO (1)
                             SEZIONE III
                        REQUISITI INDIVIDUALI
                        RISCHIO DI POSIZIONE
                  SUL PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO
1. Rischio di posizione
 Il  rischio   di   posizione   esprime   il   rischio   che   deriva
dall'oscillazione   del  prezzo  dei  valori  mobiliari  per  fattori
attinenti all'andamento dei mercati e alla situazione della  societa'
emittente.
 Il  rischio di posizione e' calcolato con riferimento al portafoglio
non immobilizzato della banca e comprende due distinti elementi:
a) il rischio generico,  che  si  riferisce  al  rischio  di  perdite
   causate  da  un andamento sfavorevole dei prezzi della generalita'
   degli strumenti finanziari negoziati.
   Per i titoli di debito  questo  rischio  dipende  da  una  avversa
   variazione  del  livello  dei  tassi di interesse; per i titoli di
   capitale da uno sfavorevole movimento generale del mercato;
b) il rischio specifico, che consiste nel rischio di perdite  causate
   da   una   sfavorevole   variazione  del  prezzo  degli  strumenti
   finanziari negoziati dovuta a fattori connessi con  la  situazione
   dell'emittente.
 Il  rischio  di  posizione e i correlati requisiti patrimoniali sono
determinati distintamente per:
- i titoli di debito;
- i titoli di capitale;
-  i  certificati  di  partecipazione  a  organismi  di  investimento
  collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.).
2. Rischio di posizione dei titoli di debito
 Ai  fini  del  calcolo del rischio di posizione dei titoli di debito
vanno considerate le  posizioni  del  portafoglio  non  immobilizzato
relative:
-  ai  titoli di debito rappresentati da attivita' "in bilancio" e da
  contratti derivati sui titoli di debito;
- ai contratti derivati su tassi di interesse;
- alle azioni privilegiate non convertibili a dividendo fisso;
- agli altri strumenti il cui valore presenta un andamento analogo ai
  titoli di debito.
 Le obbligazioni convertibili in azioni vanno ricomprese fra i titoli
di debito.
 Sono escluse dal calcolo le assunzioni e le concessioni di titoli in
prestito e le operazioni "fuori bilancio"  in  valuta  estera  aventi
finalita' di negoziazione.
2.1 Il Rischio generico
A)  Distribuzione  delle  posizioni nette per fasce di vita residua e
   relativa ponderazione
 Il requisito patrimoniale per il  rischio  generico  sui  titoli  di
debito  e'  determinato  sulla  base di un sistema di misurazione del
rischio di tasso d'interesse che  prevede,  come  meglio  specificato
nell'allegato B, il calcolo della posizione netta relativa a ciascuna
emissione  e  la successiva distribuzione, distintamente per ciascuna
valuta, in 13 fasce temporali, raggruppate in tre zone contigue.
 Ai  fini  della  distribuzione nelle fasce temporali si tiene conto,
per i titoli a tasso fisso, della scadenza del valore capitale; per i
titoli indicizzati, della prima  successiva  data  di  revisione  dei
rendimenti.
 La  classificazione  per  vita  residua e' operata separatamente per
ciascuna valuta di denominazione dei titoli o dei contratti.
 Le diverse posizioni nette (lunghe e corte) che ricadono in ciascuna
fascia temporale sono ponderate con pesi che  tengono  conto  di  due
componenti:
-  la  "sensibilita'"  del  valore corrente del titolo al variare dei
  tassi   d'interesse,   approssimata   dalla   "durata   finanziaria
  modificata"  convenzionalmente  riferita  ad  un  titolo con cedola
  dell'8 per cento e vita residua  che  termina  nel  giorno  mediano
  della corrispondente fascia temporale;
- la diversa "volatilita'" dei tassi d'interesse a breve termine e di
  quelli a lungo termine.
 Al  fine di tenere conto della maggiore sensibilita' alle variazioni
dei tassi d'interesse dei titoli a tasso fisso  privi  di  cedola  (i
B.O.T.  e  gli altri titoli "zero coupon") o con cedola periodica che
rappresenti un rendimento nominale inferiore al 3 per cento  su  base
annua,  e' prevista la classificazione delle relative posizioni nette
in 15 fasce temporali in luogo delle 13 fasce stabilite per gli altri
titoli. Inoltre, per le scadenze superiori all'anno,  sono  associati
fattori di ponderazione piu' elevati di quelli stabiliti per i titoli
con cedola pari o superiore al 3 per cento (cfr. all. B).
B) Calcolo del requisito patrimoniale
 Il  calcolo  del  requisito  patrimoniale  e'  il  risultato  di  un
procedimento di compensazione, nell'ordine, tra:
a) la somma delle posizioni nette ponderate lunghe e la  somma  delle
   posizioni nette ponderate corte nell'ambito di ciascuna fascia;
b)  le  posizioni lunghe e corte, risultanti dalle operazioni sub a),
   nell'ambito delle fasce appartenenti alla medesima zona;
c) le posizioni lunghe e corte, risultanti dalle operazioni  sub  b),
   appartenenti a zone diverse.
 Per  ciascuna  delle  predette  fasi vengono calcolate la "posizione
residua" e la "posizione compensata".
 Il requisito patrimoniale per il  rischio  generico  sui  titoli  di
debito  e'  dato,  con riferimento a tutte le valute, dalla somma dei
valori delle posizioni residue e delle posizioni  compensate,  queste
ultime ponderate secondo le modalita' previste nell'allegato B (1).
 Alle   banche   appartenenti   a  gruppi  bancari  si  applicano  le
ponderazioni in "misura ridotta" (cfr. all. B). Resta fermo l'obbligo
per il gruppo bancario nel suo insieme di rispettare il requisito  di
adeguatezza patrimoniale complessivo. Si rammenta che alle banche non
appartenenti a gruppi bancari si applicano le ponderazioni in "misura
piena".
          (1)  Il  calcolo del requisito patrimoniale, a fronte delle
          posizioni   compensate,   e'   volto   a    tenere    conto
          dell'eventualita'  sia  che  posizioni  di  segno contrario
          appartenenti al medesimo scaglione  temporale  possano  non
          avere   identica  vita  residua,  sia  del  rischio  che  i
          rendimenti di strumenti finanziari  differenti,  seppur  di
          identica   scadenza,   possano  registrare  variazioni  non
          coincidenti del valore di mercato (c.d. "rischio di base").
          Un  problema  analogo e' presente per la compensazione  fra
          fasce temporali differenti,  che  non  permette  di  tenere
          conto della non perfetta correlazione esistente fra i tassi
          di interesse relativi alle diverse scadenze temporali.
C) Trattamento delle operazioni fuori bilancio
 Nell'ambito  dello schema indicato ai precedenti sottoparagrafi A) e
B), le operazioni "fuori bilancio" sono rilevate, per  vita  residua,
come  combinazione  di  una attivita' e di una passivita' a pronti di
uguale importo (2).
 Esemplificando:
1) le operazioni "fuori bilancio" in cui vengano scambiati flussi  di
   interesse   a   tasso  fisso  con  flussi  di  interesse  a  tasso
   indicizzato  (come,  ad  esempio,   gli   interest   rate   swaps)
   corrispondono  alla  combinazione di un'attivita' (o passivita') a
   tasso fisso e di una passivita' (o attivita') a tasso indicizzato;
   conseguentemente occorre rilevare una posizione  lunga  (o  corta)
   corrispondente  all'attivita'  (o  passivita') a tasso fisso nella
   fascia temporale relativa alla durata  del  contratto  (3)  e  una
   posizione  corta  (o  lunga)  corrispondente  alla  passivita'  (o
   attivita') a tasso indicizzato nella fascia temporale relativa  al
   momento  antecedente  il  prossimo periodo di determinazione degli
   interessi;
2)  per  le  altre   operazioni   "fuori   bilancio"   (ad   esempio,
   compravendite a termine, futures, forward rate agreements, opzioni
   con  scambio  di capitale) occorre rilevare una posizione lunga (o
   corta) in corrispondenza della fascia temporale relativa alla data
   di regolamento e una posizione corta (o lunga)  in  corrispondenza
   della  fascia temporale relativa alla durata residua del contratto
   (4).
 Possono essere compensate le posizioni di segno contrario relative a
contratti derivati dello stesso tipo (5) quando risultino soddisfatte
le seguenti condizioni:
a) le posizioni siano  di  pari  valore  nominale  unitario  e  siano
   denominate nella  stessa valuta;
b)  il  tasso di riferimento per le posizioni a tasso indicizzato sia
   identico o il tasso di interesse nominale per le posizioni a tasso
   fisso non differisca per piu' dello 0,15 per cento su base annua;
c) le successive date di revisione del  tasso  di  interesse  per  le
   posizioni  a  tasso  indicizzato  o  i  termini  finali della vita
   residua del capitale per le posizioni a  tasso  fisso:  1)  cadano
   nello  stesso  giorno  se inferiore a un mese; 2) differiscano per
   non piu' di sette giorni se compreso tra un mese  e  un  anno;  3)
   differiscano per non piu' di trenta giorni se superiore a un anno.
                                * * *
Nell'allegato   B   e'   analiticamente   descritto  il  processo  di
determinazione del requisito patrimoniale a  fronte  del  rischio  di
posizione generico dei titoli di debito.
          (2)  Per  una  descrizione  dettagliata  delle modalita' di
          rilevazione delle "operazioni fuori bilancio"  che  entrano
          nel  calcolo  del  requisito  patrimoniale  per  il rischio
          generico su titoli di debito,  cfr.  fascicolo  "Istruzioni
          per  la  compilazione  delle segnalazioni sul patrimonio di
          vigilanza e sui  coefficienti  prudenziali",  sezione  VII,
          sottosezione 3.2.3.
          (3)   Scadenza   dell'intero  periodo  di  riferimento  del
          contratto.
          (4) Durata residua dello strumento finanziario  sottostante
          per le compravendite a termine; tempo mancante alla data di
          regolamento   piu'   tempo   di   durata   dello  strumento
          finanziario sottostante o del periodo  di  riferimento  del
          contratto  per  i forward rate agreements e per i contratti
          derivati con titolo sottostante  fittizio  (ad  esempio,  i
          futures negoziati sul MIF).
          (5)  Ivi  comprese  le  altre  operazioni  "fuori bilancio"
          aventi ad oggetto i contratti di compravendita  non  ancora
          regolati e gli impegni irrevocabili all'acquisto (cfr. sez.
          I, par. 3).
2.2 Il Rischio specifico
 Il  requisito  patrimoniale  per  il rischio specifico sui titoli di
debito e' pari alla somma in valore assoluto  delle  posizioni  nette
lunghe e corte nei diversi titoli ponderate secondo i coefficienti di
seguito  indicati,  che  tengono  conto  della  natura  del  soggetto
emittente o del garante.
_____________________________________________________________________
|     TITOLI    |             TITOLI QUALIFICATI           | ALTRI  |
|     DELLA     |        (vita residua del valore          | TITOLI |
|AMMINISTRAZIONE|         capitale del titolo)             |        |
|   CENTRALE    |__________________________________________|        |
|               | da 0 a 6 |oltre 6 mesi e | oltre 24 mesi |        |
|               |   mesi   |fino a 24 mesi |               |        |
|_______________|__________|_______________|_______________|________|
|   0 per cento | 0,25 per |  1 per cento  | 1,60 per cento| 8 per  |
|               | cento    |               |               | cento  |
|_______________|__________|_______________|_______________|________|
 Si precisa che:
1) sono "titoli della Amministrazione Centrale", i  valori  emessi  o
   garantiti  da  governi  e  banche centrali di Paesi della zona A e
   dall'Unione Europea; sono  ricompresi  anche  i  titoli  emessi  o
   garantiti  da paesi della zona B purche' i titoli siano denominati
   nella comune  valuta  nazionale  del  debitore  o  del  garante  e
   finanziati nella medesima valuta.
2) sono "titoli qualificati":
   a) i titoli emessi che, ai sensi della disciplina sul coefficiente
      di   solvibilita'   (1),  rappresentino  attivita'  di  rischio
      soggette a un fattore di ponderazione del 20 per cento;
   b)  i  titoli  emessi  o  garantiti  da  imprese  di  investimento
      mobiliare  di  Paesi dell'Unione Europea o del Gruppo dei Dieci
      ovvero di paesi della zona A dove sussistano regole prudenziali
      equivalenti a quelle della Direttiva 93/6;
   c) i titoli che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:
      1. siano di emittenti dell'Unione Europea quotati  nei  mercati
         dei  Paesi di origine ovvero emessi da soggetti residenti in
         un Paese della zona A e quotati in un mercato  regolamentato
         le   cui   regole   di   ammissione  alla  quotazione  siano
         equivalenti -  sulla  base  dei  criteri  determinati  dalla
         Commissione  Nazionale per le Societa' e la Borsa - a quelle
         previste per i mercati regolamentati dei  Paesi  dell'Unione
         Europea;
      2.   siano   giudicati   di   qualita'   adeguata  dalla  banca
         subordinatamente alle seguenti condizioni:
         - per i titoli quotati  in  Italia,  l'emittente  non  abbia
           chiuso il bilancio di esercizio in perdita negli ultimi 12
           mesi  (requisito di adeguatezza economica) e il titolo non
           sia stato sospeso dalle quotazioni negli ultimi 3 mesi per
           eccesso di ribasso o di rialzo con provvedimento ufficiale
           della CONSOB (requisito di liquidita');
         - per i titoli quotati all'estero, se questi  rispondano  ai
           requisiti   di   adeguatezza  economica  e  di  liquidita'
           previsti dalle autorita' di vigilanza del paese in cui  il
           titolo  e'  quotato.  In  mancanza di questi ultimi, si fa
           riferimento   ai   criteri   del   paese   di    residenza
           dell'emittente  o,  in mancanza anche di questi, a criteri
           analoghi a quelli fissati per i titoli quotati in Italia.
   d) i titoli che rispettano le condizioni di  cui  alla  lett.  c),
      punto   1,  e  che  siano  classificati  di  qualita'  adeguata
      ("investment  grade")  da  almeno   due   agenzie   di   rating
      riconosciute  (cfr.  all.  C)  oppure da almeno una societa' di
      rating riconosciuta a condizione che nessun altra  societa'  di
      rating riconosciuta abbia attribuito una valutazione inferiore;
3)  sono  "altri  titoli"  i  titoli  diversi  da  quelli indicati ai
   precedenti punti 1) e 2).
 Le posizioni relative a contratti derivati  su  tassi  di  interesse
vanno  convenzionalmente  assoggettate  a  un fattore di ponderazione
pari allo 0%.
          (1) Cfr. capitolo XII, parte seconda, delle  Istruzione  di
          vigilanza.
3. Rischio di posizione sui titoli di capitale
 Il  requisito  patrimoniale per il rischio di posizione di titoli di
capitale risulta dalla somma dei requisiti di seguito specificati:
a) per rischio generico su titoli  di  capitale  quotati  in  mercati
   regolamentati: 8 per cento della posizione generale netta;
b)  per  rischio  specifico  su titoli di capitale quotati in mercati
   regolamentati: 4 per cento della posizione generale lorda.
   Ai "titoli  qualificati"  (1)  si  applica  un  requisito  ridotto
   corrispondente  al 2 per cento. In tal caso, le posizioni relative
   a un medesimo emittente non devono rappresentare piu'  del  5  per
   cento  del  portafoglio  non  immobilizzato  relativo  a titoli di
   capitale. Sono ammesse posizioni superiori al 5 per cento e fino a
   un massimo  del  10  per  cento,  purche'  il  complesso  di  tali
   posizioni   non  superi  il  50  per  cento  del  portafoglio  non
   immobilizzato relativo a titoli di capitale;
c) per rischio di posizione  (generico  e  specifico)  su  titoli  di
   capitale  non quotati in mercati regolamentati: 12 per cento della
   posizione generale lorda.
 Ai fini del calcolo del rischio di posizione sui titoli di capitale,
sono prese in considerazione tutte le posizioni del  portafoglio  non
immobilizzato  relative  ad  azioni  (ordinarie,  privilegiate  e  di
risparmio) nonche' ai valori ad esse assimilabili, come, ad  esempio,
i contratti derivati su indici azionari (2).
 Per  la  determinazione  della  posizione  generale lorda e netta, i
contratti derivati su indici di borsa  (3)  possono  essere  trattati
come titoli a parte ovvero scomposti in tante posizioni quanti sono i
titoli  di capitale che contribuiscono al calcolo dell'indice. In tal
caso le singole posizioni rivenienti dalla scomposizione  dell'indice
possono  essere  compensate  con  le  posizioni  opposte negli stessi
titoli di capitale rivenienti da altre operazioni. In  tale  ipotesi,
e' richiesto un requisito patrimoniale del 2 per cento di entrambe le
posizioni che hanno costituito oggetto di compensazione.
 E'  ammessa  la  compensazione anche se l'insieme delle posizioni in
titoli di capitale che vengono compensate non riproduce pienamente la
composizione dell'indice oggetto del  contratto,  purche'  il  valore
complessivo  di tali posizioni rappresenti almeno il 90 per cento del
valore di mercato dell'indice.
 La parte dei contratti su indici di borsa che non  viene  compensata
viene considerata alla stregua di una posizione lunga o corta:
 Il ricorso alla scomposizione non deve avere carattere occasionale e
deve riflettere una linea di comportamento continuativa della banca.
 Nel  computo  della  sola posizione generale lorda le banche possono
non tenere conto dei contratti derivati su indici di borsa  negoziati
su   mercati   regolamentati   e  che  riguardino  indici  ampiamente
diversificati.  Il  ricorso  a  tale  facolta'  e'   subordinato   al
preventivo parere favorevole da parte della Banca d'Italia.
 La  Banca  d'Italia,  nel  valutare  le  richieste  della specie, fa
riferimento ai seguenti criteri:
- l'indice deve essere di carattere generale (sono  pertanto  esclusi
  gli indici settoriali) e relativo a un mercato regolamentato il cui
  listino comprende piu' di 200 titoli;
-  l'indice  si deve basare su un paniere di titoli che comprende non
  meno di 30 titoli;
- nessuno dei titoli che compongono il paniere deve  concorrere  alla
  determinazione   del   valore   dell'indice  con  una  ponderazione
  superiore al 10 per cento; questo limite e'  elevabile  al  20  per
  cento se i primi 5 titoli del paniere non rappresentano piu' del 60
  per cento del paniere stesso.
          (1)  In attesa dell'emanazione di disposizioni di carattere
          generale da parte della Banca d'Italia, sentita la  CONSOB,
          rientrano  tra  i  "titoli qualificati" i valori emessi dai
          soggetti indicati nel paragrafo 2.2, lettere a), b)  e  c),
          punto 1, della presente sezione.
          (2)  Si  precisa  che non si tiene conto delle obbligazioni
          convertibili in azioni per tutto il periodo antecedente  la
          scadenza  di  esercizio  dell'opzione, in quanto esse vanno
          ricomprese tra i titoli di debito.
          (3) Ad esempio, i futures e le opzioni su indici di borsa.
4. Rischio di posizione dei certificati di partecipazione a organismi
   di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.)
 Ai fini del calcolo del  rischio  di  posizione  su  certificati  di
partecipazione  a  o.i.c.v.m.  le  banche  prendono in considerazione
unicamente le posizioni lunghe.
 Tali posizione sono aggregate in tre categorie  secondo  i  medesimi
criteri  previsti  per il rischio specifico dei titoli di debito (1),
applicando  i  seguenti  requisiti  patrimoniali  in  relazione  alla
tipologia  di  titoli  piu' rischiosa, in base al soggetto emittente,
prevista dal regolamento dell'o.i.c.v.m.:
1) titoli emessi o garantiti da Governi Centrali e Banche Centrali di
   Paesi della zona A e dalla Unione Europea: 0 per cento;
2) "titoli qualificati": 1,6 per cento;
3) altri titoli: 8 per cento.
 I  titoli  di  capitale,  indipendentemente  dall'emittente, sono da
classificare nel raggruppamento "altri titoli".
(1) Cfr. paragrafo 2.2 della presente sezione.
5. Trattamento delle posizioni relative a operazioni di collocamento
 Le posizioni attinenti a operazioni di collocamento  con  preventiva
sottoscrizione,  acquisto  a  fermo ovvero assunzione di garanzia nei
confronti dell'emittente e contratti similari entrano nel computo del
rischio di posizione solo dopo la chiusura del collocamento.
 Per i primi 5 giorni lavorativi successivi a quello di chiusura  del
collocamento   le   posizioni   nette   sono   ridotte  applicando  i
coefficienti di riduzione di seguito indicati:
- primo giorno lavorativo successivo             90%
- secondo e terzo giorno lavorativo successivo   75%
- quarto giorno lavorativo successivo            50%
- quinto giorno lavorativo successivo            25%
 Nei  giorni  successivi  al  quinto,  le  posizioni  sono  computate
interamente.
                             SEZIONE IV
                        REQUISITI INDIVIDUALI
                       RISCHIO DI REGOLAMENTO
                  SUL PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO
 Il  rischio  di  regolamento  e'  il  rischio che si determina nelle
operazioni di transazioni su titoli qualora la  controparte  dopo  la
scadenza  del contratto non abbia adempiuto alla propria obbligazione
di consegna dei titoli o degli importi di denaro dovuti.
 Esso e' calcolato con riferimento al portafoglio  non  immobilizzato
della banca.
 Il  requisito  patrimoniale richiesto e' determinato applicando alla
differenza tra il valore convenuto alla scadenza e il valore corrente
dei titoli (quando tale differenza  puo'  comportare  ovviamente  una
perdita   per   la   banca)   i  seguenti  fattori  di  ponderazione,
differenziati per fasce temporali di inadempimento, indipendentemente
dalla natura della controparte:
     Numero di giorni lavorativi           Fattori di ponderazione
     dopo la data di liquidazione
          dal  5 al 15                            8 per cento
          dal 16 al 30                           50 per cento
          dal 31 al 45                           75 per cento
          dal 46 in poi                         100 per cento
 In alternativa, il requisito patrimoniale  puo'  essere  determinato
moltiplicando  il  valore  convenuto  alla  scadenza  per  i seguenti
fattori di ponderazione:
     Numero di giorni lavorativi           Fattori di ponderazione
     dopo la data di liquidazione
          dal  5 al 15                          0,5 per cento
          dal 16 al 30                            4 per cento
          dal 31 al 45                            9 per cento
 Nel caso in cui il mancato adempimento si protrae oltre il 45 giorno
lavorativo, il requisito patrimoniale si determina in  ogni  caso  in
misura pari al 100 per cento della differenza tra il valore convenuto
alla scadenza e il valore corrente dei titoli.
 Nella determinazione del rischio di regolamento si considerano anche
i  differenziali  maturati  e  non  ancora  regolati  relativi  sia a
contratti derivati (1)  sia  alle  altre  operazioni  fuori  bilancio
riguardanti il portafoglio non immobilizzato (2).
          (1)   Ad  esempio,  interest  rate  swaps  e  forward  rate
          agreements.
          (2) Inclusi, pertanto,  i  contratti  su  tassi  di  cambio
          (ricompresi  nelle  attivita'  di  rischio "fuori bilancio"
          considerate nel calcolo del coefficiente  di  solvibilita')
          detenuti   a  fini  di  negoziazione  e  quelli  assunti  a
          copertura dei rischi relativi a titoli del portafoglio  non
          immobilizzato.
                              SEZIONE V
                        REQUISITI INDIVIDUALI
                       RISCHIO DI CONTROPARTE
                  SUL PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO
1. Definizione del rischio di controparte
 Il  rischio  di  controparte  e'  il  rischio che la controparte non
adempia alla scadenza ai propri obblighi contrattuali. Tale  rischio,
sempre  con riferimento al portafoglio non immobilizzato della banca,
e' determinato con riguardo:
1) alle operazioni su valori mobiliari per le  quali  non  e'  ancora
   decorso  il  termine  di  liquidazione,  sulla  base dei pagamenti
   effettuati senza ricevere titoli ovvero delle consegne  di  titoli
   senza ricevere il corrispettivo;
2) ai riporti passivi e alle operazioni pronti contro termine passive
   con obbligo di rivendita da parte del cessionario;
3)   alle  concessioni  di  titoli  in  prestito,  sulla  base  della
   differenza, se positiva, tra il valore corrente dei titoli dati in
   prestito ed il valore corrente delle garanzie ricevute;
4) alle operazioni attive di riporto e di pronti contro  termine  con
   obbligo di rivendita da parte del cessionario;
5) alle assunzioni di titoli in prestito;
6)   ai   contratti   derivati  che  sono  esclusi  dal  calcolo  del
   coefficiente di solvibilita',  pur  avendo  i  requisiti  previsti
   dalla   normativa   (1),  perche',  qualora  riguardino  tassi  di
   interesse su titoli di capitale, si riferiscono al portafoglio non
   immobilizzato, oppure perche', nel caso siano relativi a tassi  di
   cambio e oro e a merci, hanno finalita' di negoziazione;
7)  ai  depositi  di  garanzia  presso borse valori ed esposizioni in
   forma di diritti, commissioni, interessi, provvigioni e dividendi.
 Con riferimento ai punti da 2) a 5) il rischio  di  controparte  non
assume rilievo se ricorre una delle seguenti condizioni:
a)  le operazioni sono state effettuate sui mercati regolamentati ove
   siano operanti meccanismi di compensazione e garanzia;
b) i titoli ceduti sono lasciati  in  deposito  dal  cessionario  per
   tutta la durata del contratto presso la banca cedente e i medesimi
   titoli  sono  costituiti a garanzia reale dell'operazione. In tali
   casi si richiede, altresi', che il cessionario si sia impegnato  a
   non trasferire la proprieta' dei titoli.
          (1) Cfr. capitolo XII, parte seconda, sezione II, paragrafo
          4, delle Istruzioni di vigilanza.
2. Calcolo del requisito patrimoniale
 Il   requisito   patrimoniale   richiesto  e'  calcolato  applicando
all'ammontare  del  rischio   come   sopra   indicato   le   seguenti
ponderazioni   differenziate   in   relazione   alla   natura   della
controparte:
a) 0 per cento per le esposizioni nei confronti di (o  garantite  da)
   Governi  centrali  e Banche centrali di Paesi della zona A e dalla
   Unione Europea (1);
b) 1,6 per cento per le esposizioni che, ai  sensi  della  disciplina
   sul  coefficiente  di  solvibilita',  rappresentino  attivita'  di
   rischio soggette a un fattore di ponderazione del 20 per cento (2)
   nonche' quelle nei  confronti  di  (o  garantite  da)  imprese  di
   investimento  mobiliare  di Paesi dell'Unione Europea o del Gruppo
   dei Dieci o di Paesi della zona A in cui vigono regole equivalenti
   a quelle della direttiva 93/6/CE  ovvero  da  Borse  o  stanze  di
   compensazione di mercati ufficiali riconosciuti ai sensi dell'art.
   51, del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415;
c)  4  per cento per le esposizioni relative a contratti derivati nei
   confronti di (o garantite da) soggetti diversi da quelli di cui ai
   punti a) e b);
d) 8 per cento per le esposizioni diverse da quelle di cui  ai  punti
   precedenti.
 Il   calcolo  dell'esposizione  creditizia  dei  pagamenti  e  delle
consegne di titoli effettuati anticipatamente  si  determina  tenendo
conto rispettivamente del valore corrente del titolo, nel caso in cui
si  e'  anticipato  il  corrispettivo e si deve ricevere il titolo, e
della somma di denaro dovuta dalla controparte, nel caso in cui si e'
anticipato il titolo e si deve ricevere il corrispettivo.
 Per i contratti derivati si applicano i metodi del valore corrente o
dell'esposizione originaria (2).
 Per le operazioni di riporto, di pronti contro termine e di prestito
titoli si utilizza il valore corrente, prendendo in considerazione:
- per le operazioni passive di riporto e di pronti contro  termine  e
  per  le  concessioni  di  titoli  in  prestito, l'importo pari alla
  differenza, se positiva, tra il valore corrente dei  titoli  ceduti
  (o  dati in prestito) e il finanziamento ottenuto comprensivo degli
  interessi maturati (o le garanzie ricevute);
- per le operazioni attive di riporto e di pronti  contro  termine  e
  per  le  assunzioni  di  titoli  in  prestito,  l'importo pari alla
  differenza, se positiva, fra il finanziamento concesso (o il valore
  corrente delle garanzie prestate) e il valore corrente  dei  titoli
  ricevuti  comprensivo  degli interessi maturati (o dei titoli presi
  in prestito).
 Per le assunzioni di titoli in prestito la  quota  della  differenza
positiva  imputabile  alla  "eccedenza  di  garanzie" non rientra nel
calcolo del rischio di  controparte  del  beneficiario  del  prestito
qualora   questi   abbia   sempre   la  certezza  della  restituzione
dell'eccedenza stessa in  caso  di  inadempimento  del  soggetto  che
presta  i  titoli.  Quest'ultima  condizione si considera soddisfatta
qualora i titoli dati in garanzia siano  depositati  presso  istituti
che  curano  la  custodia  e  l'amministrazione  accentrata di valori
mobiliari.
 Per i depositi in garanzia presso borse valori e per le  esposizioni
in forma di diritti, commissioni, interessi, provvigioni e dividendi,
l'esposizione creditizia corrisponde al valore di bilancio.
          (1) Analogamente vanno considerate anche le esposizioni che
          rappresentino,  ai  sensi della disciplina sul coefficiente
          di solvibilita', attivita' di rischio soggette a un fattore
          di ponderazione dello 0 per cento. Cfr. capitolo XII, parte
          seconda, sezione  II,  paragrafo  2,  delle  Istruzioni  di
          vigilanza.
          (2)  Cfr.  capitolo  XII,  allegato  B, delle Istruzioni di
          vigilanza.
 
 
          REQUISITI PATRIMONIALI SUI RISCHI DI MERCATO (1)
                             SEZIONE VI
                        REQUISITI INDIVIDUALI
                      RISCHIO DI CONCENTRAZIONE
                  SUL PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO
1. Requisito patrimoniale
 Le Istruzioni di vigilanza in materia di concentrazione  dei  rischi
(cfr.  cap. XXIV) dispongono che le banche sono tenute all'osservanza
di un limite quantitativo inderogabile (limite individuale di  fido),
rapportato  al  patrimonio  di  vigilanza  (1),  per  le posizioni di
rischio nei confronti  dei  clienti.  Le  attivita'  di  rischio  che
rientrano  nel  portafoglio  non  immobilizzato  della banca non sono
prese in considerazione ai fini del rispetto della disciplina.
 Le disposizioni della presente sezione prevedono il rispetto  di  un
requisito patrimoniale specifico per le banche che, per effetto delle
posizioni  di  rischio  relative  al  portafoglio  non immobilizzato,
superano il limite individuale di fido. Tale requisito  e'  calcolato
in  base  alle posizioni di rischio del portafoglio non immobilizzato
che hanno determinato il superamento del suddetto limite.
 Le banche e i gruppi bancari possono superare il limite  individuale
di fido purche' rispettino le seguenti ulteriori condizioni:
1)  il  patrimonio  di  vigilanza,  che residua dopo la copertura dei
   requisiti patrimoniali per il rischio di credito ed  i  rischi  di
   mercato  (cfr. sezioni III, IV, e V), sia sufficiente a coprire il
   requisito patrimoniale aggiuntivo previsto dalla presente sezione,
   l'eventuale  requisito  patrimoniale  consolidato  previsto  nella
   sezione VIII nonche' gli altri requisiti patrimoniali;
2) qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si
   e'  verificato  il  superamento,  l'esposizione  che  risulta  dal
   portafoglio non immobilizzato verso il  cliente  o  il  gruppo  di
   clienti  connessi  non  superi  5 volte il patrimonio di vigilanza
   della banca o del gruppo bancario;
3) qualora siano trascorsi oltre 10 giorni, il complesso dei suddetti
   superamenti sia contenuto entro 6 volte il patrimonio di vigilanza
   della banca o del gruppo bancario.
 Relativamente al portafoglio non immobilizzato, l'esposizione  verso
un  singolo  cliente o gruppo di clienti connessi e' data dalla somma
della posizione lunga netta calcolata per ogni strumento  finanziario
emesso  dal  cliente  stesso  o  dal  gruppo  di  clienti  connessi e
dell'esposizione al rischio di regolamento e di controparte verso  lo
stesso  cliente determinata secondo quanto disposto alle sezioni IV e
V.  La  posizione  di  rischio  connessa  con  il   portafoglio   non
immobilizzato  viene  determinata ponderando l'esposizione sulla base
di quanto stabilito al capitolo XXIV delle Istruzioni di vigilanza.
          (1) Si ricorda che per i gruppi bancari e per le banche non
          appartenenti a gruppi bancari tale limite e' pari al 40 per
          cento del patrimonio fino al 31 dicembre 1998 e al  25  per
          cento   successivamente.   Per   le   banche   che   invece
          appartengono a gruppi bancari il limite e' pari al  60  per
          cento   fino  al  31  dicembre  1998  e  al  40  per  cento
          successivamente.
2. Calcolo del requisito patrimoniale
 Il  requisito  patrimoniale  per il rischio di concentrazione che le
banche sono tenute a osservare e' determinato secondo il procedimento
di seguito indicato:
a) viene calcolata la "posizione di  rischio  complessiva"  sommando,
   per   ciascun   cliente,  la  posizione  di  rischio  relativa  al
   portafoglio non  immobilizzato  a  tutte  le  altre  posizioni  di
   rischio;
b)  si  verifica per ogni cliente l'eventuale "eccedenza" rispetto al
   limite individuale di fido, definita come  la  differenza  tra  la
   posizione  di  rischio  complessiva  verso  un cliente e il limite
   individuale di fido;
c) per i clienti per i quali sussiste un'eccedenza,  si  ordinano  le
   posizioni  di  rischio  del  portafoglio  non immobilizzato a loro
   riferibili allo scopo di individuare quelle piu' rischiose  a  cui
   riferire l'eccedenza.
   A  tal  fine  le  posizioni del portafoglio non immobilizzato sono
   ordinate a partire da quelle soggette  ai  requisiti  patrimoniali
   relativi  al  rischio  di  posizione  specifico (cfr. sez. III), e
   successivamente inserendo quelle soggette ai requisiti sui  rischi
   di  regolamento  (cfr.  sez.  IV)  e di controparte (cfr. sez. V);
   nell'ambito  di  ciascun  profilo  di  rischio,  l'imputazione  va
   effettuata  partendo  dalla  componente  cui  si  applica  il piu'
   elevato requisito patrimoniale;
d) si prendono in considerazione le posizioni cosi' ordinate  fino  a
   che la loro somma non raggiunga l'eccedenza di cui al punto b);
e) qualora l'eccedenza non si sia protratta per piu' di 10 giorni, la
   copertura   patrimoniale   aggiuntiva  e'  pari  al  doppio  della
   copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di posizione
   specifico, del rischio di regolamento e del rischio di controparte
   per le posizioni individuate conformemente al punto d);
f) qualora l'eccedenza si sia protratta per piu'  di  10  giorni,  la
   copertura patrimoniale aggiuntiva e' determinata:
   -  sommando  le  posizioni  individuate  conformemente al punto d)
     negli scaglioni di cui alla colonna 2 delle tabelle  di  seguito
     indicate,  a  partire dalla posizione con requisito minore, fino
     al raggiungimento del limite massimo di ogni scaglione;
   - moltiplicando i requisiti patrimoniali relativi  alle  posizioni
     cosi'  classificate  per  i corrispondenti coefficienti indicati
     nella colonna 3 delle medesime tabelle;
   - sommando il risultato del prodotto tra requisiti patrimoniali  e
     relativi coefficienti.
Tabella 1 (valida fino al 31 dicembre 1998) (1)
_____________________________________________________________________
| Posizione di rischio |      Eccedenza       |                     |
|      complessiva     | (% sul patrimonio di |     Coefficiente    |
| (% sul patrimonio di |      vigilanza)      |                     |
|      vigilanza)      |                      |                     |
|______________________|______________________|_____________________|
|       (col. 1)       |       (col. 2)       |       (col. 3)      |
|______________________|______________________|_____________________|
|    da  40% a  60%    |    da  0% a  20%     |         300%        |
|    da  60% a  80%    |    da 20% a  40%     |         400%        |
|    da  80% a 100%    |    da 40% a  60%     |         500%        |
|    da 100% a 250%    |    da 60% a 190%     |         600%        |
|     oltre il 250%    |    oltre il 190%     |         900%        |
_____________________________________________________________________
Tabella 2 (valida a partire dal 1 gennaio 1999) (1)
_____________________________________________________________________
| Posizione di rischio |      Eccedenza       |                     |
|      complessiva     | (% sul patrimonio di |     Coefficiente    |
| (% sul patrimonio di |      vigilanza)      |                     |
|      vigilanza)      |                      |                     |
|______________________|______________________|_____________________|
|       (col. 1)       |       (col. 2)       |       (col. 3)      |
|______________________|______________________|_____________________|
|    da  25% a  40%    |    da  0% a  15%     |         200%        |
|    da  40% a  60%    |    da 15% a  35%     |         300%        |
|    da  60% a  80%    |    da 35% a  55%     |         400%        |
|    da  80% a 100%    |    da 55% a  75%     |         500%        |
|    da 110% a 250%    |    da 75% a 225%     |         600%        |
|     oltre il 250%    |    oltre il 225%     |         900%        |
_____________________________________________________________________
          (1) Nella tabella gli intervalli devono intendersi chiusi a
          destra.
                             SEZIONE VII
                        REQUISITI INDIVIDUALI
                          RISCHIO DI CAMBIO
 Il  rischio  di  cambio rappresenta il rischio di subire perdite per
effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere.
 In relazione a tale rischio, le banche sono tenute  alla  osservanza
di  un  requisito  patrimoniale pari all'8 per cento della "posizione
netta aperta in cambi".
 Sono escluse dalla presente disciplina le banche la  cui  "posizione
netta  aperta  in  cambi"  e'  contenuta  entro  il  2  per cento del
patrimonio.
 La "posizione netta aperta in cambi" e' determinata:
1) calcolando la posizione netta in  ciascuna  valuta  e  in  metalli
   preziosi;
2)  convertendo  in  lire  le posizioni nette sulla base del tasso di
   cambio, o del prezzo per i metalli preziosi (cfr. sez. IX);
3) sommando, separatamente, tutte le posizioni nette lunghe  e  tutte
   le posizioni nette corte;
4) sommando la posizione lunga o corta in metalli preziosi al maggior
   valore  fra la somma delle posizioni nette lunghe e la somma delle
   posizioni nette corte.
 Il maggiore fra il totale delle posizioni nette lunghe e  il  totale
delle posizioni nette corte costituisce la "posizione netta aperta in
cambi".
 Non rientrano nel calcolo della "posizione netta aperta in cambi":
a)  le operazioni a termine di acquisto o vendita di titoli in valuta
   con regolamento nella valuta di denominazione del titolo;
b) le attivita' che costituiscono elementi negativi del patrimonio di
   vigilanza;
c) le partecipazioni e le attivita' materiali.
 Le esclusioni previste ai punti b) e c) non sono  consentite  quando
si  tratti  di  attivita'  coperte globalmente o specificatamente sul
mercato a pronti o su quello a termine.
 Le  attivita'  e  le passivita' indicizzate al tasso di cambio di un
paniere   di   valute   sono   scomposte   nelle    diverse    valute
proporzionalmente   al   peso  di  ciascuna  valuta  nel  paniere  di
riferimento. L'ECU costituisce una valuta a se' stante.
 Nei contratti di  opzione  l'ammontare  delle  valute  che  verrebbe
scambiato   in   caso   di  esecuzione  del  contratto  e'  preso  in
considerazione solo per la  quota  pari  al  c.d.  "delta  equivalent
value" (cfr. sez. IX).
 Nel calcolo della posizione netta in cambi le valute per le quali la
somma  di  tutte  le attivita' e passivita' non supera il 2 per cento
del complesso delle attivita' e passivita' in valuta  sono  aggregate
fra  loro  e  trattate  come un'unica valuta. I metalli preziosi sono
comunque trattati separatamente dalle valute.
                            SEZIONE VIII
                        REQUISITI CONSOLIDATI
1. Determinazione dei requisiti patrimoniali consolidati
 I requisiti patrimoniali  dei  gruppi  bancari  sono  calcolati  per
fronteggiare  i  rischi di posizione, di regolamento, di controparte,
di concentrazione e di cambio.
 Per ogni tipologia di rischio il requisito patrimoniale  consolidato
e'  pari  alla  somma  dei  requisiti  patrimoniali individuali delle
singole banche e societa' di intermediazione  mobiliare  appartenenti
al gruppo bancario. Per il rischio di regolamento e per il rischio di
controparte   si   puo'   procedere  all'elisione  delle  esposizioni
creditizie derivanti dai rapporti interni al gruppo.
 Le banche appartenenti a gruppi  bancari  che  non  sono  tenute  al
rispetto del requisito individuale (cfr. sez. I, paragrafi 4 e 5) non
vengono   prese  in  considerazione  per  il  calcolo  del  requisito
consolidato.
 Relativamente  al  requisito  patrimoniale  a  fronte  del   rischio
generico  di  posizione  su  titoli  di debito, i gruppi bancari sono
tenuti al rispetto dei requisiti calcolati applicando le ponderazioni
in "misura piena" cosi' come indicate nell'allegato B (1).
 Per le societa' estere appartenenti a gruppi bancari aventi sede  in
paesi  dell'Unione  Europea  o  del  Gruppo  dei  Dieci  i  requisiti
patrimoniali sono calcolati sulla base delle  normative  dei  singoli
paesi di appartenenza. In mancanza di una regola nazionale ovvero per
le  societa'  estere  aventi  sede  in  paesi  non  appartenenti  ne'
all'Unione Europea ne' al Gruppo dei Dieci, i requisiti  patrimoniali
a fronte dei rischi di mercato sono calcolati sulla base del presente
capitolo delle Istruzioni di vigilanza.
 Con  riferimento alle societa' estere inserite in un gruppo bancario
e aventi sede in paesi non appartenenti ne' all'Unione Europea ne' al
Gruppo dei Dieci, il calcolo dei requisiti patrimoniali e'  richiesto
solo  per  quelle la cui operativita' in titoli non immobilizzati sia
superiore allo 0,5% della  complessiva  operativita'  in  titoli  non
immobilizzati del gruppo di appartenenza.
          (1)  Si rammenta che, come indicato nella sezione III, alle
          banche non appartenenti a gruppi bancari  si  applicano  le
          ponderazioni in "misura piena".
2. Gruppi bancari aventi rilievo internazionale
 In  relazione  alla  disciplina  prevista  dall'Accordo  di  Basilea
dell'11 luglio 1988 in materia di coefficienti  patrimoniali  minimi,
nel  calcolo  del  coefficiente a fronte del rischio di controparte i
gruppi bancari aventi rilievo  internazionale  (cioe'  che  includono
succursali  o  controllate estere) applicano la ponderazione prevista
dalla normativa relativa al coefficiente di solvibilita'  consolidato
(cfr.   cap.  XII,  parte  seconda,  sez.  II,  delle  Istruzioni  di
vigilanza). Pertanto,  a  tali  gruppi  bancari  non  si  applica  il
trattamento piu' favorevole previsto per le esposizioni verso imprese
di  investimento  mobiliare  e Borse o stanze di compensazione di cui
alla precedente sezione V, paragrafo 2.
                             SEZIONE IX
                 DISPOSIZIONI DI COMUNE APPLICAZIONE
 Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali relativi ai rischi di
mercato  con  l'esclusione  di  quello  per  rischio  di  cambio,  le
posizioni  vanno espresse al valore corrente alla chiusura di ciascun
giorno lavorativo (cfr. sez. X).
 Nel caso di operazioni  "fuori  bilancio"  prive  di  uno  strumento
finanziario di riferimento (1) si tiene conto del pertinente capitale
nozionale.
 Per  le operazioni "fuori bilancio" rappresentate da opzioni e per i
warrants si  prende  in  considerazione  il  c.d.  "delta  equivalent
value".  Per  il  calcolo del "coefficiente delta", le banche possono
fare riferimento alle  metodologie  indicate  nell'allegato  A.  Esse
tuttavia  possono  utilizzare altre metodologie, previa comunicazione
delle stesse alla Banca d'Italia.
 Le operazioni in valuta sono convertite in lire al tasso di cambio a
pronti corrente  alla  chiusura  di  ciascun  giorno  lavorativo.  Le
operazioni  "fuori bilancio" che non abbiano finalita' di "copertura"
e diverse da quelle a  pronti  ancora  non  regolate  possono  essere
convertite in lire al tasso di cambio a termine corrente per scadenze
pari alla vita residua dell'operazione (2).
 Le immobilizzazioni finanziarie e materiali che non sono coperte ne'
globalmente  ne'  specificamente  sul  mercato a pronti o su quello a
termine possono essere convertite al tasso di cambio "storico" (2).
          (1) Ad esempio, un interest rate swap  o  un  forward  rate
          agreement.
          (2) Cfr. "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni
          sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali.
                              SEZIONE X
                 SISTEMI DI CONTROLLO E SEGNALAZIONI
1. Sistemi di gestione e controllo dei rischi
 I   requisiti   patrimoniali   previsti  dalla  presente  disciplina
costituiscono una prescrizione prudenziale avente carattere minimale,
data l'impossibilita' di prevedere appieno le  variazioni  dei  corsi
dei titoli e delle valute e, in generale, l'evoluzione dei mercati.
 Il  rispetto  di  tali  requisiti  non  e'  quindi  sufficiente:  e'
necessario che all'osservanza delle regole prudenziali si affianchino
procedure e sistemi di controllo che assicurino una gestione  sana  e
prudente dei rischi di mercato.
 A  tal  fine,  e'  necessario  che le banche e i gruppi bancari, con
riferimento anche alle singole componenti, si dotino di:
- un sistema informativo che consenta un  monitoraggio  costante  dei
  rischi assunti nell'operativita' in valori mobiliari e valute;
-  una  metodologia di misurazione dell'esposizione che sia condivisa
  dai diversi settori (in particolare, dai  settori  operativi  e  da
  quelli  che  si occupano del controllo) e che consenta un approccio
  integrato alla gestione dei rischi;
-  un  sistema  dettagliato  di limiti, criteri e altri parametri per
  regolare l'assunzione dei rischi di mercato da parte delle  singole
  unita'  operative.  Tale sistema deve definire chiaramente le linee
  di responsabilita' nella gestione del rischio;
- un  sistema  di  segnalazioni  periodiche  all'alta  direzione  che
consenta di comprendere con immediatezza l'esposizione a rischio;
- un efficace sistema di auting interno.
 I  sistemi  e  le  procedure scelti devono risultare coerenti con il
tipo e il livello di attivita' in valori mobiliari e in cambi svolta.
Al fine di garantire questa coerenza anche in  situazioni  di  rapido
cambiamento  dell'operativita'  della banca, del gruppo e dei mercati
in cui  essi  operano,  le  metodologie  e  i  sistemi  di  controllo
dovrebbero  essere  soggetti  periodicamente  a processi di revisione
volti a verificarne l'adeguatezza e l'efficacia.
 Le funzioni di  rilevazione,  misurazione  e  gestione  del  rischio
devono   essere   espletate   indipendentemente   dall'attivita'   di
negoziazione di valori mobiliari e valute.
2. Segnalazioni alla Banca d'Italia
 Le banche segnalano alla Banca d'Italia i requisiti individuali  con
periodicita'  trimestrale  (31  marzo,  30  giugno, 30 settembre e 31
dicembre) secondo le disposizioni riportate nel fascicolo "Istruzioni
per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza  e
sui coefficienti prudenziali".
 Le  capogruppo  di  gruppi  bancari  segnalano alla Banca d'Italia i
requisiti consolidati con  periodicita'  semestrale  (30  giugno,  31
dicembre) secondo le disposizioni riportate nel fascicolo "Istruzioni
per  la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e
sui coefficienti prudenziali".
 
 
                                                           Allegato A
         ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DEL COEFFICIENTE "DELTA"
            NELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE OPZIONI
 Viene di seguito descritta la metodologia maggiormente  diffusa  per
il  calcolo  del coefficiente "delta" nella determinazione del valore
delle opzioni ai fini dell'applicazione  dei  requisiti  patrimoniali
individuali sui rischi di mercato.
 Si  raccomanda  agli  intermediari che intendono operare sul mercato
delle opzioni di avere accesso a sistemi informativi  che  consentano
di  calcolare  il  coefficiente  "delta"  da  applicare  alle opzioni
utilizzando modelli appropriati ai vari strumenti  negoziati.  Rimane
rimessa  alla prudente valutazione degli amministratori della banca -
avuto riferimento alla tipologia di opzioni in  considerazione  -  la
scelta del modello ritenuto piu' idoneo.
 Le  banche  sono  tenute  a  far  pervenire  alla Banca d'Italia una
descrizione dei sistemi concretamente  utilizzati  quando  questi  si
discostino  in misura rilevante dai modelli cui si fa riferimento nel
seguito.
 Il modello  principale  di  riferimento  per  la  valutazione  delle
opzioni e' quello di Black e Scholes del 1973, sviluppato per opzioni
call  europee  (1)  su  azioni  che  non pagano dividendi prima della
scadenza dell'opzione.
          (1) Si definiscono:
          - "opzione call",  la  facolta'  riconosciuta  al  titolare
          dell'opzione  di  acquistare  o  non acquistare l'attivita'
          finanziaria  sottostante  l'opzione  stessa  a  un   prezzo
          prefissato;
          -  "opzione  put",  la  facolta'  riconosciuta  al titolare
          dell'opzione  di  vendere  o  di  non  vendere  l'attivita'
          finanziaria   sottostante  l'opzione  stessa  a  un  prezzo
          prefissato;
          - "opzione di tipo europeo", l'opzione in cui  l'acquirente
          della  stessa  puo'  esercitare  i  propri diritti solo nel
          giorno di scadenza del contratto di opzione. Tale giorno e'
          fissato tra le parti  secondo  loro  volonta',  qualora  il
          contratto   di  opzione  presenta  carattere  privatistico;
          secondo gli usi dei mercati regolamentati, se il  contratto
          e'  stipulato  negli  stessi.  L'opzione di tipo europeo si
          contrappone  a  quella  di   tipo   "americano",   in   cui
          l'acquirente  di  quest'ultima  puo'  esercitare  i  propri
          diritti in tutti i giorni lavorativi a partire  dalla  data
          di  decorrenza  del  contratto e sino alla data di scadenza
          (compresa) dello stesso.
Opzioni call
La formula per la determinazione del valore dell'opzione call  e'  la
seguente:
                                   -rt
                    C = SN(d ) - Ke   N(d )
                            1            2
                                2
           log (S/K) + (r+ sigma /2)t                         _
dove: d  = --------------------------         d  = d  - sigmaVt
       1                _                      2    1
                 sigma Vt
C   = valore dell'opzione
S   = prezzo dell'attivita' sottostante
K   = prezzo di esercizio della call
r   = tasso di interesse esente da rischio (2)
o   = volatilita' del prezzo dell'attivita' sottostante (3)
t   = tempo intercorrente fino alla scadenza dell'opzione
 -rt
e   = fattore di sconto tra la data di determinazione del prezzo e la
      data di scadenza dell'opzione.
 N(x)  e'  la  funzione  di  distribuzione  per una variabile normale
standardizzata.
 La volatilita' del rendimento del  titolo  sottostante  puo'  essere
stimata in due modi:
1)   come  volatilita'  storica,  in  base  all'analisi  delle  serie
   temporali dei prezzi del titolo in un periodo precedente  la  data
   di valutazione;
2)  come  volatilita'  implicita.  Partendo dalla quotazione corrente
   dell'opzione call e dai valori degli altri fattori si risolve  con
   procedimento  interativo la formula di Black e Scholes in funzione
   di sigma.
 Il modello di Black e Scholes ipotizza:
- che l'andamento dei prezzi dell'attivita' sottostante possa  essere
  approssimato da un processo log-normale;
-   l'esistenza  di  un  mercato  perfettamente  efficiente  e  senza
  frizioni;
- che il tasso di interesse del mercato e la varianza del  valore  di
  riferimento siano costanti per il periodo di durata della opzione.
 Se il mercato risponde a queste caratteristiche, il modello in esame
offre  una base rigorosa per calcolare il rischio di una posizione in
opzioni. Il fattore fondamentale per tale calcolo e' costituito dalle
variazioni del prezzo del titolo.
 La  sensibilita'  rispetto  al  fattore  prezzo  e'   misurata   dal
coefficiente delta - derivata prima di C rispetto a S - che misura il
rapporto tra le variazioni di C e quelle di S in costanza degli altri
fattori.  Il  coefficiente delta consente quindi di stimare l'impatto
su C di una data variazione nel prezzo dell'attivita' sottostante:
               variazione di C = delta.variazione di S
Matematicamente, il delta si ricava dalla formula di Black e Scholes:
                              delta = N(d )
                                         1
 Il delta varia in un intervallo compreso tra 0 e 1. Il suo valore e'
minimo quando S e' molto inferiore a K e la scadenza dell'opzione  e'
prossima.  In  tal caso, la probabilita' di aumenti di prezzo tali da
portare l'opzione call in  the  money  (1)  alla  scadenza  e'  molto
remota:  il  mercato  si  attende  che l'opzione scada senza valore e
pertanto il legame con il prezzo del titolo e' molto debole. Il delta
tende all'unita' per prezzi (S) molto superiori a  K,  in  quanto  e'
molto probabile che l'opzione venga esercitata.
 Al termine del presente allegato A e' riportata una esemplificazione
della  procedura di calcolo del coefficiente delta secondo la formula
di Black e Scholes per le opzioni call.
          (1)  Un'opzione call e' detta, in the money quando ilprezzo
          di  mercato  dell'attivita'  sottostante  e'  maggiore  del
          prezzo  di  servizio  dell'opzione;  at  the money se i due
          prezzi sono  eguali  e  out  the  money  se  il  prezzo  di
          esercizio e' maggiore di quello di mercato dell'attivita'.
          (2)  Operativamente,  come  tasso  di  interesse  esente da
          rischio puo' essere adottato il riferimento dei BOT  a  sei
          mesi.
          (3) La volatilita' del prezzo dell'attivita' sottostante di
          una   opzione   puo'   essere   determinata  calcolando  la
          deviazione standard delle differenze percentuali del valore
          gionaliero dell'attivita' medesima rilevata  nei  sei  mesi
          precedenti.
Opzioni put
 Nel  caso  di  opzioni  put  di tipo europeo il valore di equilibrio
coerente con il modello sopra descritto si ottiene dalla relazione di
parita' call - put.
 Il valore (P) del put europeo sara':
                            -t
                      P = Ke  N (- d ) - SN (- d )
                                    2           1
 In tal caso il delta risulta pari al complemento a 1  del  delta  di
un'opzione call uguale percondizioni, vale a dire:
                         delta = |N (d ) - 1|
                                      1
                                * * *
 Avendo  a  riferimento  la  formula  di  Black  e Scholes sono stati
elaborati nella teoria finanziaria numerosi  adattamenti  per  tenere
conto di situazioni specifiche.
 Si riportano di seguito i piu' diffusi.
Opzioni su valute
 Nel caso di opzioni su valute la formula di riferimento richiede una
modifica  per  tenere conto del rendimento associato alla valuta (che
di solito non viene riconosciuto al detentore dell'opzione).
 In tali casi e'  sufficiente  sostituire  nelle  citate  formule  di
valore  S  con  Se  -qt, dove q e' il tasso di interesse della valuta
oggetto del contratto (quella acquisibile nel caso  di  call,  quella
vendibile nel caso di put).
 Le formule base diventano pertanto (1):
                           -qt           -rt
                     C = SE   N (d ) - Ke   N (d )
                                  1             2
                          -rt              -qt
                    P = Ke   N (- d ) - SE   N (- d )
                                   2               1
dove:
                                                  2
                        log (S/K) + (r - q - sigma /2) t
                    d = --------------------------------
                                            _
                                     sigma Vt
                                        _
                         d = d - sigma Vt
                                   2   1
                                    -qt
Pertanto:    delta per opzioni call = e    N (d )
                                               1
                                       -qt
             delta per opzioni put  = e    |N (d ) - 1|
                                                1
          (1)  L'approccio  proposto  per  le  opzioni  su  valute e'
          adottabile anche per  le  operazioni  su  indici  in  borsa
          purche'  tali indici non siano di capitalizzazione. In tali
          casi (indici non di  capitalizzazione)  q  sara'  il  tasso
          medio  annualizzato  di  dividendo  delle  azioni  presenti
          nell'indice.
Opzioni su obbligazioni
 Nel caso di opzioni su obbligazioni la formula tradizionale di Black
e Scholes richiede i seguenti aggiustamenti:
- ove non vi siano stacchi di cedole durante  la  vita  dell'opzione:
  sia il prezzo dell'obbligazione sottostante sia quello di esercizio
  dell'opzione sono espressi "tel-quel";
- per le operazioni con scadenza successiva allo stacco di una o piu'
  cedole:   il   prezzo   dell'attivita'   sottostante  e'  calcolato
  sottraendo  al  corso  "tel-quel"   dell'obbligazione   il   valore
  attualizzato   delle   cedole  in  scadenza  nel  periodo  di  vita
  dell'opzione (1).
          (1) Tale metodologia puo'  essere  adottata  anche  per  le
          opzioni  su  azioni nel caso di stacco dividendi durante la
          vita dell'opzione
Opzioni su futures
 Nel caso di opzioni su contratti a termine e futures, si  puo'  fare
riferimento alla formula di Black:
                                _               _   -rt
                           C = |FN (d ) - DN (d )| e
                                -    1         2-
                              _                   _   -rt
                         P = |KN (- d ) - FN (- d )| e
                              -      2           1-
dove:
                                               2
                             log (F/k) + (sigma /2) t
                         d = ---------------------
                                          _
                                   sigma Vt
                                               _
                              d  = d  - sigma Vt
                               2    1
F = prezzo a termine o futures
                                       -rt
Pertanto:    delta per opzioni call = e    N (d )
                                                1
                                       -rt
             delta per opzioni put  = e    |N (d ) - 1|
                                             1
Opzioni su tassi di interesse (caps, floors, ecc.) (2)
 Il  modello delle opzioni europee su futures puo' essere esteso alle
opzioni su tassi  di  interesse,  vale  a  dire  quei  contratti  che
prevedono  il  pagamento  dell'emittente  al  detentore  a una o piu'
scadenze periodiche future:
- nel caso del cap, della differenza positiva tra un  tasso  corrente
  di  mercato,  scelto  come  indice, e un tasso di esercizio (strike
  rate) fissato nel contratto;
- nel caso del floor, della differenza positiva tra lo strike rate  e
  il livello corrente dell'indice.
 In  proposito,  si  osserva  che  i  contratti in questione andranno
considerati come un paniere di opzioni che da' vita ad una  serie  di
possibili  pagamenti.  In  particolare,  ad  ogni  singolo  pagamento
previsto nella vita del contratto e' applicata la  formula  di  Black
sostituendo  al  prezzo future il valore forward del tasso di mercato
(scelto come indice) relativo al periodo  compreso  tra  la  data  di
determinazione  del  medesimo  e quella del possibile pagamento. Come
prezzo di esercizio andra' computato lo strike rate.
          (2) Ai fini che qui interessano, i contratti cc.dd.  collar
          possono essere scomposti in due opzioni: un cap e un floor.
Opzioni americane
 Le  opzioni americane danno al detentore, rispetto a quelle europee,
la facolta' aggiuntiva di anticipare l'esercizio rispetto  alla  data
di  scadenza. In generale, la valutazione di tali opzioni prende come
punto di partenza il valore di una  corrispondente  opzione  europea,
alla quale viene aggiunto il valore di esercizio anticipato, che puo'
essere piu' o meno rilevante a seconda dei casi.
 Per  le  opzioni  call  occorre  distinguere  il  caso di titoli con
distribuzione di dividendi nel periodo di validita' da  quello  senza
distribuzione di dividendi. In pratica, in un mercato efficiente solo
il  primo tipo si differenzia da un'opzione di tipo europeo in quanto
da' la possibilita' di esercitare il diritto prima che  si  abbia  la
diminuzione di prezzo connessa alla distribuzione del dividendo.
 Per le opzioni put la diversita' tra opzioni europee ed americane e'
in  funzione  della  differenza  tra  valore  corrente  e  prezzo  di
esercizio.
 Per valutare le opzioni americane si possono utilizzare:
1) adattamenti  empirici  delle  formule  analitiche  valide  per  le
   europee;
2) formule analitiche complesse;
3)  procedimenti  numerici  basati,  ad esempio, sulla costruzione di
   alberi binomiali che descrivono l'evoluzione del prezzo del titolo
   sottostante al trascorrere del tempo.
 Dei tre approcci, quello di piu' generale applicazioni e' il  terzo,
in  quanto  consente  di simulare, nell'arco della vita dell'opzione,
l'effetto sul prezzo della  distribuzione  dei  proventi  nonche'  le
scelte   assumibili  dal  detentore  in  relazione  alla  convenienza
dell'esercizio anticipato. Uno svantaggio dei modelli  binominali  e'
dato dalla lunghezza dei tempi di calcolo degli stessi.
             ESEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI CALCOLO
              DEL COEFFICIENTE DELTA SECONDO LA FORMULA
                  DI BLACK E SCHOLES (opzioni call)
1)   Determinare  la  volatilita'  annualizzata  (sigma)  del  prezzo
   dell'attivita' sottostante:
                 * * * VEDI PROSPETTO A PAG 54 * * *
2)  calcolare  il  rapporto  tra  prezzo  corrente dell'attivita' cui
   l'opzione fa riferimento e prezzo di esercizio dell'opzione;
3) determinare il logaritmo naturale del risultato dell'operazione di
   cui al punto 2);
4) elevare al quadrato  il  valore  della  volatilita'  (punto  1)  e
   dividerlo per 2;
5)  aggiungere  al  risultato di cui al precedente punto 4) il valore
   assoluto del tasso di interesse dei BOT a 6 mesi  in  essere  alla
   data  di  valutazione  (ad esempio, se il tasso BOT e' pari al 10%
   andra' aggiunto 0,10);
6) moltiplicare il risultato ottenuto al punto 5) per il  periodo  di
   tempo intercorrente fino alla scadenza dell'opzione (numero giorni
   alla scadenza/365);
7)   calcolare   la  radice  quadrata  del  dato  relativo  al  tempo
   intercorrente fino alla scadenza dell'opzione;
8) moltiplicare il dato  ottenuto  al  precedente  punto  7)  per  la
   volatilita' del prezzo dell'attivita' sottostante (punto 1);
9)  il valore indicato nella formula con d(uno si ottiene sommando il
   risultato di cui al punto 3) con quello del punto 6)  e  dividendo
   per il dato ottenuto al punto 8);
10)  il  coefficiente delta e' pari al valore assoluto della funzione
   di distribuzione normale in corrispondenza del  dato  ottenuto  al
   precedente punto 9) (d(uno nella formula).
 I  valori della distribuzione normale sono rilevabili dalle "tavole"
della distribuzione  normale,  in  genere,  allegate  ai  manuali  di
statistica ovvero calcolabili con appositi programmi elaborativi.
          (1)Per   il   calcolo   delle   variazioni   potra'  essere
          utilizzata, per semplicita' operativa, anche la formula:
                               P  - P
                                n    n-1
                         V  = -----------
                          n      P
                                  n-1
          che  per  variazioni  dei  prezzi  non  eccessive  fornisce
          risultati sostanzialmente analoghi.
          (2)   Calcolata  ipotizzando  una  crescita  lineare  della
          variabilita' nell'anno.
                                                           Allegato B
     ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DEL RISCHIO DI POSIZIONE GENERICO
                       PER I TITOLI DI DEBITO
 Il processo di determinazione del requisito patrimoniale connesso al
rischio di posizione per i titoli di  debito  consta  di  dieci  fasi
distinte, di seguito indicate.
I  FASE:  CALCOLO DELLA POSIZIONE NETTA RELATIVA A CIASCUNA EMISSIONE
        Con riferimento a ciascuna  emissione  di  titoli,  la  banca
        potrebbe  presentare  le  seguenti  posizioni,  in bilancio e
        fuori bilancio:
1.  Titoli di proprieta'
        posizioni lunghe
        posizioni corte
2.  Operazioni fuori bilancio
2.1 Contratti derivati con titolo sottostante:
        posizioni lunghe
        posizioni corte
2.2 Contratti derivati senza titolo sottostante:
        posizioni lunghe
        posizioni corte
2.3 Altre operazioni fuori bilancio:
        posizioni lunghe
        posizioni corte
3.  Totale portafoglio non immobilizzato
        posizioni lunghe
        posizioni corte
 Per  il  calcolo  della  posizione  netta  di  ciascuna emissione si
applicano i seguenti criteri convenzionali:
a) in primo luogo,  si  compensano  le  posizioni  di  segno  opposto
   appartenenti alla medesima categoria di operazioni sopra indicate;
b)   qualora,  effettuata  la  compensazione  di  cui  al  punto  a),
   sussistono  all'interno  della  categoria  2)  ("operazioni  fuori
   bilancio")  posizioni  di  segno  opposto, queste vengono tra loro
   compensate attribuendo il residuo alla tipologia che  presenta  il
   maggiore valore assoluto;
c)   qualora,  effettuata  la  compensazione  di  cui  al  punto  b),
   sussistono posizioni di  segno  opposto  nelle  due  categorie  1)
   ("titoli  di  proprieta'")  e 2) ("operazioni fuori bilancio"), si
   procede  alla  loro  compensazione  attribuendo  il  residuo  alla
   categoria che presenta il maggiore valore assoluto.
II FASE: ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI NETTE RELATIVE A CIASCUNA
                  EMISSIONE  NELLE  PERTINENTI FASCE TEMPORALI E LORO
         PONDERAZIONE
II.1 In relazione alla vita residua si procede alla  attribuzione  di
     ogni posizione netta (1) in una delle fasce temporali di seguito
     indicate.
     Sono  previste  tredici  fasce per i titoli di debito con cedola
     pari o superiore al 3 per cento; quindici fasce  per  titoli  di
     debito con cedola inferiore al 3 per cento.
II.2  All'interno  di  ciascuna  fascia,  si  esegue  la  somma delle
     posizioni nette lunghe e delle posizioni nette corte al fine  di
     ottenere la posizione lunga e la posizione corta della fascia.
II.3   Le  posizioni  lunghe  e  corte  di  ciascuna  fascia  vengono
     singolarmente ponderate per il relativo fattore di ponderazione.
_____________________________________________________________________
       |                                           |   Fattori di
       |        Fasce temporali di scadenza        |  ponderazione
 Zone  |___________________________________________|_________________
       |    cedola pari o    |      cedola         | misura | misura
       |   superiore al 3%   |   inferiore al 3%   |  piena | ridotta
_______|_____________________|_____________________|________|________
       |    fino a 1 mese    |    fino a 1 mese    |   0%   |   0%
       |da oltre 1 mese fino |da oltre 1 mese fino |        |
       | a 3 mesi            | a 3 mesi            |  0,20% |  0,13%
Zona 1 |da oltre 3 mesi fino |da oltre 3 mesi fino |        |
       | a 6 mesi            | a 6 mesi            |  0,40% |  0,27%
       |da oltre 6 mesi fino |da oltre 6 mesi fino |        |
       | a 1 anno            | a 1 anno            |  0,70% |  0,47%
_____________________________________________________________________
       |da oltre 1 anno fino |da oltre 1 anno fino |        |
       | a 2 anni            | a 1,9 anni          |  1,25% |  0,83%
       |da oltre 2 anni fino |da oltre 1,9 anni    |        |
Zona 2 | a 3 anni            | fino a 2,8 anni     |  1,75% |  1,17%
       |da oltre 3 anni fino |da oltre 2,8 anni    |        |
       | a 4 anni            | fino a 3,6 anni     |  2,25% |  1,50%
_____________________________________________________________________
       |da oltre 4 anni fino |da oltre 3,6 anni    |        |
       | a 5 anni            | fino a 4,3 anni     |  2,75% |  1,83%
       |da oltre 5 anni fino |da oltre 4,3 anni    |        |
       | a 7 anni            | fino a 5,7 anni     |  3,25% |  2,17%
       |da oltre 7 anni fino |da oltre 5,7 anni    |        |
       | a 10 anni           | fino a 7,3 anni     |  3,75% |  2,50%
Zona 3 |da oltre 10 anni     |da oltre 7,3 anni    |        |
       | fino a 15 anni      | fino a 9,3 anni     |  4,50% |  3,00%
       |da oltre 15 anni     |da oltre 9,3 anni    |        |
       | fino a 20 anni      | fino a 10,6 anni    |  5,25% |  3,50%
       |                     |da oltre 10,6 anni   |        |
       |    oltre 20 anni    | fino a 12 anni      |  6,00% |  4,00%
       |                     |da oltre 12 anni     |        |
       |                     | fino a 20 anni      |  8,00% |  5,33%
       |                     |    oltre 20 anni    | 12,50% |  8,33%
_____________________________________________________________________
          (1)  Quest'ultima  determinata  sempre per ciascuna singola
          emissione.
III FASE: COMPENSAZIONE ALL'INTERNO DI UNA STESSA FASCIA
 Con  riferimento  a  ciascuna  fascia  temporale,  si  compensa   la
posizione ponderata lunga con la posizione ponderata corta.
 La posizione ponderata, lunga o corta, di importo minore costituisce
la "posizione ponderata compensata" della fascia.
 La  differenza fra le due posizioni rappresenta invece la "posizione
ponderata residua (lunga o corta)" della fascia.
IV FASE: CALCOLO DELLA COPERTURA PATRIMONIALE PER LE POSIZIONI
                  COMPENSATE ALL'INTERNO DI UNA STESSA FASCIA
 Il  primo  dei  requisiti  patrimoniali  richiesti  e'   determinato
applicando  un "fattore di non compensabilita'" pari al 10 per cento,
alla somma delle posizioni ponderate compensate di ciascuna fascia.
V FASE: COMPENSAZIONE ALL'INTERNO DI UNA STESSA ZONA
 Per ogni zona si sommano  tutte  le  "posizioni  ponderate  residue"
delle  fasce  appartenenti  alla  medesima  zona  che  presentano  il
medesimo segno algebrico cosi' da calcolare la  "posizione  ponderata
lunga  totale"  e  la  "posizione ponderata corta totale" di ciascuna
zona.
 La posizione di minore importo tra le due costituisce la  "posizione
ponderata compensata" della zona.
 La   differenza   tra  le  due  posizioni  costituisce,  invece,  la
"posizione ponderata residua (lunga o corta)" della zona.
VI FASE: CALCOLO DELLA COPERTURA PATRIMONIALE PER LE POSIZIONI
                  COMPENSATE ALL'INTERNO DI UNA STESSA ZONA
Il  secondo  dei  requisiti  patrimoniali  richiesti  e'  determinato
applicando  i "fattori di non compensabilita'" - di seguito riportati
- alle "posizioni ponderate compensate" di ciascuna zona e  sommando,
conseguentemente, i 3 ammontari cosi' ottenuti:
- zona 1: 40 per cento (misura piena); 30 per cento (misura ridotta).
- zona 2: 30 per cento (misura piena); 20 per cento (misura ridotta).
- zona 3: 30 per cento (misura piena); 20 per cento (misura ridotta).
VII FASE: COMPENSAZIONE TRA ZONE DIVERSE
 Si  esegue  la  compensazione  tra  le "posizioni ponderate residue"
appartenenti alle 3 zone diverse, confrontando  la  situazione  della
zona  1  con  quella  della  zona  2  e  il relativo risultato con la
situazione della zona 3.
 In particolare, dal confronte della zona 1 con  la  zona  2  possono
aversi due casi:
-  le  "posizioni ponderate residue" della zona 1 e della zona 2 sono
  di segno opposto;
- le "posizioni ponderate residue" della zona 1 e della zona  2  sono
  dello stesso segno.
VII.1  Nel primo caso, si compensano le "posizioni ponderate residue"
      della zona 1 e della zona 2.
      La "posizione ponderata residua" di importo minore  rappresenta
      la "posizione ponderata compensata" tra la zona 1 e la zona 2.
      La  differenza  tra  le  due  posizioni  ("posizione  ponderata
      residua" delle zona 1 e 2) va convenzionalmente  imputata  alla
      zona  1 o 2 avente la "posizione ponderata residua" di maggiore
      importo in valore assoluto.
      Qualora quest'ultima differenza e la posizione della zona 3:
      - siano del  medesimo  segno,  la  loro  somma  costituisce  la
        "posizione ponderata residua finale";
      -  siano  di  segno  opposto,  il  minore  di tali valori e' la
        "posizione ponderata compensata" tra la zona 1 e  la  zona  3
        oppure  "posizione  ponderata  compensata" tra la zona 2 e la
        zona 3, a seconda che la "posizione ponderata residua"  delle
        zone 1 e 2 sia stata attribuita rispettivamente alla zona 1 o
        alla  zona 2. La differenza tra le due posizioni rappresenta,
        invece, la "posizione ponderata residua finale".
VII.2 Nel secondo caso, in presenza di "posizioni ponderate  residue"
      delle zone 1 e 2 aventi medesimo segno, occorre distinguere due
      ulteriori casi:
      -  qualora  anche la "posizione ponderata residua" della zona 3
        presenti lo stesso segno, la somma delle "posizioni ponderate
        residue" delle tre zone costituisce la  "posizione  ponderata
        residua finale";
      -  qualora, invece, la "posizione ponderata residua" della zona
            3 presenti segno contrario a quello delle  zone  1  e  2,
            occorre procedere in primo luogo alla compensazione delle
            "posizioni ponderate residue" delle zone 2 e 3.
        La   posizione  residua  di  importo  minore  rappresenta  la
        "posizione ponderata compensata" tra le zone 2 e 3.
        La differenza tra  le  due  posizioni  denominata  "posizione
        ponderata  residua"  delle  zone  2 e 3, va convenzionalmente
        imputata alla zona avente la "posizione ponderata residua" di
        maggiore importo in  valore  assoluto.  Qualora  quest'ultima
        posizione:
        a) sia imputata alla zona 3 e presenti pertanto segno opposto
           a  quello  della  zona  1,  il  minore  di  tali valori e'
           definito "posizione ponderata compensata" tra le zone 1  e
           3. La differenza tra le due posizioni costituisce, invece,
           la "posizione ponderata residua finale";
        b)  sia imputata alla zona 2 e presenti pertanto segno uguale
           a quello della zona  1,  la  somma  delle  due  "posizioni
           ponderate  residue"  costituisce  la  "posizione ponderata
           residua finale".
VIII FASE: CALCOLO DELLA COPERTURA PATRIMONIALE PER LE POSIZIONI
                      COMPENSATE TRA ZONE DIVERSE
 Il   terzo  dei  requisiti  patrimoniali  richiesti  e'  determinato
applicando i pertinenti "fattori di non compensabilita'" - di seguito
riportati - alle "posizioni ponderate compensate" tra  le  3  zone  e
sommando, conseguentemente, i 3 ammontari cosi' ottenuti:
-  per  la  "posizione ponderata compensata" delle zone 1 e 2: 40 per
  cento (misura piena); 30 per cento (misura ridotta);
- per la "posizione ponderata compensata" delle zone 2 e  3:  40  per
  cento (misura piena); 30 per cento (misura ridotta);
-  per  la "posizione ponderata compensata" delle zone 1 e 3: 150 per
  cento (misura piena); 100 per cento (misura ridotta).
IX FASE: CALCOLO DELLA COPERTURA PATRIMONIALE PER LE POSIZIONI FINALI
                  NON COMPENSATE
 Il quarto e ultimo requisito patrimoniale richiesto dalla disciplina
e'  quello  della  completa  copertura  patrimoniale   (100%)   della
"posizione   ponderata   residua   finale",  determinata  secondo  le
modalita' precedentemente illustrate.
X FASE: CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO
 Il calcolo del requisito patrimoniale complessivo e' pari alla somma
dei  quattro  requisiti  patrimoniali  previsti,  nell'ordine,   alle
precedenti fasi IV, VI, VIII e IX.
                                                           Allegato C
                   SOCIETA' DI RATING RICONOSCIUTE
A)  Per  gli emittenti italiani e per le emissioni di soggetti esteri
  quotati in Italia
- Italrating
B) Per gli emittenti  italiani  ed  esteri  e  per  le  emissioni  di
  soggetti esteri quotati in Italia
- MOODY'S Investors Service
- Standard e Poor's
- IBCA
- Fitch Investors Service
C)  Per  gli  emittenti  di  paesi della zona A e per le emissioni di
  soggetti italiani ed esteri quotati in paesi della zona A (1)
Societa' di rating riconosciute dalle locali autorita'  di  vigilanza
per  le  emissioni di emittenti locali e per le emissioni quotate sul
mercato locale.
          (1) Per i paesi non appartenenti ne' all'Unione Europea ne'
          al Gruppo dei  Dieci,  purche'  vigano  regole  prudenziali
          giudicate  dalla  Banca d'Italia equivalenti a quelli della
          Direttiva 93/6/CEE.