REQUISITI PATRIMONIALI SUI RISCHI DI MERCATO (1) SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI 1. Premessa Lo sviluppo dell'operativita' delle banche sui mercati finanziari e l'ampliamento dell'intermediazione in valori mobiliari e in valute puo' determinare un aumento dei rischi connessi a variazioni dei prezzi di mercato (tassi di interesse, tassi di cambio e corsi azionari). Ai fini di un controllo dell'esposizione al rischio di tasso di interesse, nella sezione IV del capitolo XXV delle Istruzioni di vigilanza e' previsto un sistema di "monitoraggio", basato su una rilevazione che fornisce indici sintetici di misurazione dell'esposizione delle singole banche a tale profilo di rischio. In relazione alle attivita' di intermediazione mobiliare svolte, le banche sono tenute all'osservanza di requisiti patrimoniali, volti a fronteggiare il rischio di oscillazioni dei prezzi di mercato dei valori mobiliari componenti il "portafoglio di negoziazione", nonche' il rischio di cambio con riferimento all'intero bilancio bancario. Con le presenti istruzioni, coerentemente con gli indirizzi di vigilanza espressi in sede internazionale, viene previsto l'obbligo di rispettare requisiti patrimoniali per i rischi di mercato per le banche e i gruppi bancari con riferimento all'intero "portafoglio titoli non immobilizzato" (titoli detenuti a fini di negoziazione e/o posseduti per esigenza di tesoreria). Con riferimento al medesimo portafoglio viene, inoltre, previsto un ulteriore requisito patrimoniale, a copertura dell'eventuale rischio di concentrazione. Con riferimento all'intero portafoglio, viene previsto un requisito patrimoniale a fronte del rischio di cambio. Il requisito consolidato e' costruito come somma dei requisiti individuali delle singole banche e imprese di investimento appartenenti al gruppo bancario. La metodologia utilizzata per la definizione dei requisiti patrimoniali si fonda sul c.d. "approccio a blocchi" ("building-block approach"), secondo il quale si identificano requisiti di capitale separati per i diversi tipi di rischio. In particolare, le disposizioni di vigilanza del presente capitolo prevedono l'osservanza di distinti patrimoniali volti a fronteggiare le seguenti categorie di rischio: - rischio di posizione; - rischio di regolamento; - rischio di controparte; - rischio di concentrazione; - rischio di cambio. La somma dei suddetti requisiti e degli altri requisiti previsti ai capitoli XII (patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali) e XVIII (partecipazioni delle banche) delle Istruzioni di vigilanza costituisce l'ammontare patrimoniale minimo che le banche sono tenute a rispettare per la copertura delle diverse forme di rischio aziendale. Il rispetto dei requisiti patrimoniali previsti nelle presenti Istruzioni assorbe la copertura patrimoniale richiesta per gli intermediari bancari, autorizzati ai sensi dell'art. 6, comma 6, del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415, dalle disposizioni del Regolamento applicativo della Banca d'Italia. I requisiti patrimoniali previsti dalla presente disciplina costituiscono una prescrizione prudenziale avente carattere minimale, data l'impossibilita' di prevedere appieno le variazioni dei corsi dei titoli e delle valute e, in generale, l'evoluzione dei mercati. Il rispetto di tali requisiti non e' quindi sufficiente: e' necessario che all'osservanza delle regole prudenziali si affianchino procedure e sistemi di controllo che assicurino una gestione sana e prudente dei rischi di mercato. (1) Capitolo pubblicato in G.U. 2. Fonti normative La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U."): - art. 53, comma 1, lettere b) e d), il quale dispone che la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni; - art. 65, che individua i soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata; - art. 67, comma 1, lett. a) e b), che, al fine di realizzare la vigilanza consolidata, attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, la facolta' di impartire alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni, concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; e inoltre da: - la direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; - il decreto n. 436659 emanato dal Ministro del tesoro il 28 dicembre 1992, che disciplina, tra l'altro, i controlli esercitabili dalla Banca d'Italia sulle succursali di banche comunitarie insediate in Italia; - il decreto n. 242630 emanato dal Ministro del tesoro il 22 giugno 1993 in attuazione della deliberazione del CICR, il quale stabilisce che la Banca d'Italia, anche in conformita' con quanto concordato in sede internazionale, predispone regole che gli enti creditizi nazionali devono rispettare per contenere i rischi connessi con le oscillazioni dei corsi dei titoli, dei tassi di interesse e dei tassi di cambio. Le disposizioni tengono inoltre conto del Regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991, e successivamente modificato, tra l'altro, con il Provvedimento del Governatore del 1 giugno 1996 (1). (1) Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 giugno 1996. 3. Definizioni Ai fini della presente disciplina si definiscono: - "banche", le banche autorizzate in Italia di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) del T.U.; - "gruppo bancario", il gruppo creditizio definito nel cap. LII, sezione II delle Istruzioni di vigilanza; - "patrimonio di vigilanza", l'aggregato definito al capitolo XII delle Istruzioni di vigilanza; - "portafoglio non immobilizzato", portafoglio costituito dai valori mobiliari detenuti per esigenze di tesoreria e per negoziazione (2). Nel portafoglio non immobilizzato sono anche compresi: - i contratti derivati e le altre operazioni fuori bilancio su valute stipulati a fini di negoziazione e quelli assunti a copertura di rischi relativi a valori mobiliari del portafoglio non immobilizzato (3); - le operazioni attive e passive di riporto e di pronti contro termine al ricorrere delle condizioni previste per il loro computo nelle attivita' di rischio (4); - le assunzioni e le concessioni di titoli in prestito, limitatamente a quelle i cui valori in garanzia e i cui titoli prestati appartengono al portafoglio non immobilizzato. (2) Cfr. capitolo 1, paragrafi 5.14 e 5.15 del fascicolo "I bilanci delle banche: schemi e regole di compilazione" della Banca d'Italia. (3) Le operazioni "fuori bilancio" di copertura sono quelle effettuate dalla banca al fine di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attivita' o passivita' in bilancio o "fuori bilancio" o di insiemi di attivita' o di passivita' in bilancio o "fuori bilancio". Un'operazione "fuori bilancio" e' considerata di copertura quando: a) vi sia l'intento della banca di porre in essere tale copertura; b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico- finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc.) delle attivita'/passivita' coperte e quelle del contratto di copertura; c) le condizioni previste ai precedenti punti a) e b) risultino documentate da evidenze interne della banca. (4) Cfr. "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti patrimoniali", sezione 3.1, paragrafo 1.3.3. - "portafoglio immobilizzato", portafoglio costituito dai valori mobiliari detenuti per finalita' di stabile investimento; - "valori mobiliari", i titoli di debito, i titoli di capitale e le operazioni "fuori bilancio" su titoli, su tassi di interesse, su cambi, su indici o su altre attivita'; - "contratti derivati", i contratti con titolo sottostante (futures, opzioni e altri contratti a premio) e gli altri contratti che insistono su elementi di altri schemi negoziali, quali valute, tassi di interesse, tassi di cambio, indici di borsa ecc.(futures senza titolo sottostante, interest rate options, forward rate agreements, interest rate swaps ecc.). Il loro valore deriva da quello del titolo sottostante o degli elementi di riferimento; - "operazioni fuori bilancio", i contratti derivati definiti come sopra nonche': a) i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli e valute; b) gli impegni irrevocabili all'acquisto derivanti dalla partecipazione a consorzi di garanzia per il collocamento di titoli; - "capitale nozionale" di un'operazione "fuori bilancio", l'ammontare nominale della stessa contrattualmente definito; - "posizione lunga (o creditoria) lorda", i titoli in portafoglio, i titoli da ricevere per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di acquistare titoli, indici o tassi di interesse prefissati; - "posizione corta (o debitoria) lorda", gli "scoperti tecnici", i titoli da consegnare per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di vendere titoli, indici o tassi di interesse prefissati; - "posizione netta lunga o corta" su titolo, la posizione che risulta dalla differenza tra le posizioni creditorie lorde e quelle debitorie lorde, in bilancio e fuori bilancio, relative alla medesima emissione per i titoli di debito. A tal fine non si prendono in considerazione i futures e le altre operazioni "fuori bilancio" che prevedano alla scadenza del contratto la possibilita' di consegnare titoli di emissioni diverse nonche' i contratti derivati sui tassi di interesse e su indici. Per i titoli di capitale la compensazione va effettuata con riferimento alla medesima tipologia di titoli azionari emessi dal medesimo soggetto; - "posizione compensata", il minore dei due importi relativi ad una posizione debitoria lorda e ad una posizione creditoria lorda; - "posizione residua", l'importo, residuo della compensazione, che risulta come differenza fra una posizione lunga e una posizione corta; - "posizione generale lorda" sui titoli di capitale, la somma in valore assoluto delle posizioni nette lunghe o corte relative ai titoli di capitale in portafoglio; - "posizione generale netta" sui titoli di capitale, la differenza tra la somma delle posizioni nette lunghe e la somma delle posizioni nette corte sui singoli titoli di capitale in portafoglio; - "attivita' e passivita' in valuta", tutte le attivita' e le passivita' (in bilancio e "fuori bilancio") relative a ciascuna valuta, ivi incluse le operazioni in lire indicizzate all'andamento dei tassi di cambio di valute estere. Sono assimilate ai rapporti in valuta anche le operazioni su metalli preziosi; - "posizione lunga (o creditoria) lorda in valuta", le attivita' in valuta, le valute da ricevere per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportino l'obbligo o il diritto di acquistare attivita' in valuta; - "posizione corta (o debitoria) lorda in valuta", le passivita' in valuta, le valute da consegnare per operazioni da regolare (a pronti o a termine) e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportino l'obbligo o il diritto di vendere attivita' in valuta; - "posizione netta in valuta", la differenza tra la posizione lunga lorda e la posizione corta lorda in ciascuna valuta; - "coefficiente delta", il rapporto fra la variazione attesa del prezzo di un contratto a premio e la variazione unitaria di prezzo dell'attivita' finanziaria sottostante. Il "coefficiente delta" approssima la probabilita' di esercizio del contratto e viene determinato in base alla formula della derivata prima del valore corrente dell'opzione rispetto a quello dello strumento sottostante (cfr. all. A); - "delta equivalent value", il prodotto tra il valore corrente dell'attivita' finanziaria sottostante (o, in mancanza, il capitale nozionale) e il "coefficiente delta"; - "durata finanziaria modificata", l'indicatore della reattivita' del prezzo di uno strumento debitorio a modeste variazioni parallele della curva dei tassi di interesse, misurata come scadenza media di tutti i flussi monetari generati da uno strumento, in conto capitale ed interessi, ponderata per il valore attuale di tali flussi; - "prestiti subordinati di terzo livello", i prestiti subordinati che soddisfano le seguenti condizioni: - siano stati interamente versati; - non rientrino nel calcolo del patrimonio supplementare (1); - abbiano durata originaria pari o superiore a due anni; qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto un preavviso per il rimborso di almeno 2 anni; - rispondano alle condizioni previste per le analoghe passivita' computabili nel patrimonio supplementare ad eccezione, ovviamente, di quella concernente la durata del prestito (1); - siano soggetti alla "clausola di immobilizzo" (c.d. "clausola di lock-in"), secondo la quale il capitale e gli interessi non possono essere rimborsati se il rimborso riduce l'ammontare complessivo dei fondi patrimoniali della banca a un livello inferiore al 100% del complesso dei requisiti patrimoniali; - "cliente", il singolo soggetto ovvero il gruppo di clienti connessi come definiti nel capitolo XXIV delle Istruzioni di vigilanza; - "zona A", l'insieme dei paesi appartenenti all'Area O.C.S.E. e quelli Stati che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito del Fondo (GAB) (2); - "zona B", tutti i Paesi non appartenenti alla zona A (3). (1) Cfr. capitolo XII, parte prima, sezione II, delle Istruzioni di Vigilanza. (2) Cfr. l'allegato C del fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali". (3) Ai fini della presente normativa sono equiparati ai paesi della zona B i paesi della zona A che abbiano ristrutturato il proprio debito sovrano negli ultimi 5 anni. 4. Ambito di applicazione Le presenti disposizioni si applicano alle banche e ai gruppi bancari con esclusione delle succursali in Italia di banche extracomunitarie aventi sede in Paesi del Gruppo dei Dieci (1). Per la componente consolidata, le presenti disposizioni si applicano: - alle capogruppo di gruppi bancari; - alle singole banche (2), non appartenenti a gruppi bancari, che abbiano partecipazioni di controllo congiunto in societa' bancarie, finanziarie e strumentali. La Banca d'Italia puo' escludere dall'ambito di applicazione delle presenti disposizioni le succursali in Italia di banche extracomunitarie aventi sede in paesi non appartenenti al Gruppo dei Dieci quando le attivita' di tali enti sono sottoposte nei Paesi d'origine a strumenti di vigilanza equivalenti a quelli che vengono applicati alle banche italiane. A tal fine, la Banca d'Italia tiene conto della esistenza e della efficacia del sistema dei controlli di vigilanza esercitati dalle Autorita' competenti del Paese di origine, anche nei confronti delle succursali all'estero degli enti vigilati; la Banca d'Italia tiene inoltre conto della esistenza di generali condizioni di reciprocita' di trattamento. La Banca d'Italia puo' subordinare l'esclusione all'esistenza di limiti all'operativita' della succursale stabilita in Italia con particolare riferimento alle forme della provvista o dell'assunzione dei rischi (3); (1) Nel calcolo dei requisiti le banche italiane tengono conto anche degli elementi patrimoniali e di rischio riguardanti le proprie succursali estere. (2) Ad esclusione delle succursali in Italia di banche comunitarie. (3) Le succursali in Italia di banche extracomunitarie di Paesi non appartenenti al Gruppo dei Dieci devono far conoscere alla Banca d'Italia, al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione all'attivita' bancaria, la disciplina vigente nel Paese d'origine in materia di requisiti patrimoniali. 5. Banche non assoggettate alla disciplina Non sono tenuti a rispetto dei requisiti previsti dalla presente disciplina, con riferimento al portafoglio titoli non immobilizzato, le banche per le quali, di norma, il portafoglio non immobilizzato risulti inferiore al 5 per cento del totale dell'attivo e comunque non superi i 30 miliardi di lire. Ogni qualvolta il portafoglio non immobilizzato risulti superiore al 6 per cento del totale dell'attivo della banca oppure abbia superato i 40 miliardi di lire, le banche sono tenute comunque al rispetto dei requisiti fino alla data cui si riferisce la segnalazione successiva. SEZIONE II REQUISITO PATRIMONIALE SUI RISCHI DI MERCATO 1. Determinazione del requisito patrimoniale sui rischi di mercato Il requisito patrimoniale a fronte dei rischi di mercato, che le banche e i gruppi bancari sono tenuti a rispettare in via continuativa, risulta dalla somma dei seguenti requisiti: a) con riferimento al portafoglio titoli non immobilizzato: - rischio di posizione (sez. III) - rischio di regolamento (sez. IV) - rischio di controparte (sez. V) - rischio di concentrazione (sez. VI) b) con riferimento all'intero bilancio: - rischio di cambio (sez. VII) I prestiti subordinati di terzo livello sono dedotti dai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato per un ammontare non superiore al 250 per cento del patrimonio "libero". Il patrimonio "libero" e' convenzionalmente determinato deducendo dal patrimonio di base i seguenti importi (1): - il 50 per cento della somma degli "elementi da dedurre" e del requisito patrimoniale del coefficiente di solvibilita'; - l'eventuale eccedenza del 50 per cento degli "elementi da dedurre" e del requisito patrimoniale del coefficiente di solvibilita' rispetto al patrimonio supplementare ammesso. Costituisce condizione necessaria per l'emissione dei prestiti subordinati di terzo livello il preventivo rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia. A tal fine trovano applicazione le disposizioni previste al capitolo XII, parte prima, sezione II, delle Istruzioni di vigilanza in materia di procedure per la richiesta di autorizzazione alla computabilita' nel patrimonio di vigilanza dei prestiti subordinati. (1) Cfr. capitolo XII, parte prima, sezione II, delle Istruzioni di vigilanza. 2. Determinazione del requisito patrimoniale complessivo Il requisito patrimoniale sui rischi di mercato, come definito nella presente sezione, unitamente ai requisiti patrimoniali previsti dalle discipline sul coefficiente di solvibilita' (cfr. cap. XII, parte seconda, sezioni I e II) e sulle partecipazioni detenibili (partecipazioni per recupero crediti, cfr. cap. XVIII, sez. IV), costituisce il requisito patrimoniale complessivo e, quindi, l'ammontare generale minimo di patrimonio di vigilanza che le banche sono tenute costantemente a osservare. REQUISITI PATRIMONIALI SUI RISCHI DI MERCATO (1) SEZIONE III REQUISITI INDIVIDUALI RISCHIO DI POSIZIONE SUL PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO 1. Rischio di posizione Il rischio di posizione esprime il rischio che deriva dall'oscillazione del prezzo dei valori mobiliari per fattori attinenti all'andamento dei mercati e alla situazione della societa' emittente. Il rischio di posizione e' calcolato con riferimento al portafoglio non immobilizzato della banca e comprende due distinti elementi: a) il rischio generico, che si riferisce al rischio di perdite causate da un andamento sfavorevole dei prezzi della generalita' degli strumenti finanziari negoziati. Per i titoli di debito questo rischio dipende da una avversa variazione del livello dei tassi di interesse; per i titoli di capitale da uno sfavorevole movimento generale del mercato; b) il rischio specifico, che consiste nel rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente. Il rischio di posizione e i correlati requisiti patrimoniali sono determinati distintamente per: - i titoli di debito; - i titoli di capitale; - i certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.). 2. Rischio di posizione dei titoli di debito Ai fini del calcolo del rischio di posizione dei titoli di debito vanno considerate le posizioni del portafoglio non immobilizzato relative: - ai titoli di debito rappresentati da attivita' "in bilancio" e da contratti derivati sui titoli di debito; - ai contratti derivati su tassi di interesse; - alle azioni privilegiate non convertibili a dividendo fisso; - agli altri strumenti il cui valore presenta un andamento analogo ai titoli di debito. Le obbligazioni convertibili in azioni vanno ricomprese fra i titoli di debito. Sono escluse dal calcolo le assunzioni e le concessioni di titoli in prestito e le operazioni "fuori bilancio" in valuta estera aventi finalita' di negoziazione. 2.1 Il Rischio generico A) Distribuzione delle posizioni nette per fasce di vita residua e relativa ponderazione Il requisito patrimoniale per il rischio generico sui titoli di debito e' determinato sulla base di un sistema di misurazione del rischio di tasso d'interesse che prevede, come meglio specificato nell'allegato B, il calcolo della posizione netta relativa a ciascuna emissione e la successiva distribuzione, distintamente per ciascuna valuta, in 13 fasce temporali, raggruppate in tre zone contigue. Ai fini della distribuzione nelle fasce temporali si tiene conto, per i titoli a tasso fisso, della scadenza del valore capitale; per i titoli indicizzati, della prima successiva data di revisione dei rendimenti. La classificazione per vita residua e' operata separatamente per ciascuna valuta di denominazione dei titoli o dei contratti. Le diverse posizioni nette (lunghe e corte) che ricadono in ciascuna fascia temporale sono ponderate con pesi che tengono conto di due componenti: - la "sensibilita'" del valore corrente del titolo al variare dei tassi d'interesse, approssimata dalla "durata finanziaria modificata" convenzionalmente riferita ad un titolo con cedola dell'8 per cento e vita residua che termina nel giorno mediano della corrispondente fascia temporale; - la diversa "volatilita'" dei tassi d'interesse a breve termine e di quelli a lungo termine. Al fine di tenere conto della maggiore sensibilita' alle variazioni dei tassi d'interesse dei titoli a tasso fisso privi di cedola (i B.O.T. e gli altri titoli "zero coupon") o con cedola periodica che rappresenti un rendimento nominale inferiore al 3 per cento su base annua, e' prevista la classificazione delle relative posizioni nette in 15 fasce temporali in luogo delle 13 fasce stabilite per gli altri titoli. Inoltre, per le scadenze superiori all'anno, sono associati fattori di ponderazione piu' elevati di quelli stabiliti per i titoli con cedola pari o superiore al 3 per cento (cfr. all. B). B) Calcolo del requisito patrimoniale Il calcolo del requisito patrimoniale e' il risultato di un procedimento di compensazione, nell'ordine, tra: a) la somma delle posizioni nette ponderate lunghe e la somma delle posizioni nette ponderate corte nell'ambito di ciascuna fascia; b) le posizioni lunghe e corte, risultanti dalle operazioni sub a), nell'ambito delle fasce appartenenti alla medesima zona; c) le posizioni lunghe e corte, risultanti dalle operazioni sub b), appartenenti a zone diverse. Per ciascuna delle predette fasi vengono calcolate la "posizione residua" e la "posizione compensata". Il requisito patrimoniale per il rischio generico sui titoli di debito e' dato, con riferimento a tutte le valute, dalla somma dei valori delle posizioni residue e delle posizioni compensate, queste ultime ponderate secondo le modalita' previste nell'allegato B (1). Alle banche appartenenti a gruppi bancari si applicano le ponderazioni in "misura ridotta" (cfr. all. B). Resta fermo l'obbligo per il gruppo bancario nel suo insieme di rispettare il requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo. Si rammenta che alle banche non appartenenti a gruppi bancari si applicano le ponderazioni in "misura piena". (1) Il calcolo del requisito patrimoniale, a fronte delle posizioni compensate, e' volto a tenere conto dell'eventualita' sia che posizioni di segno contrario appartenenti al medesimo scaglione temporale possano non avere identica vita residua, sia del rischio che i rendimenti di strumenti finanziari differenti, seppur di identica scadenza, possano registrare variazioni non coincidenti del valore di mercato (c.d. "rischio di base"). Un problema analogo e' presente per la compensazione fra fasce temporali differenti, che non permette di tenere conto della non perfetta correlazione esistente fra i tassi di interesse relativi alle diverse scadenze temporali. C) Trattamento delle operazioni fuori bilancio Nell'ambito dello schema indicato ai precedenti sottoparagrafi A) e B), le operazioni "fuori bilancio" sono rilevate, per vita residua, come combinazione di una attivita' e di una passivita' a pronti di uguale importo (2). Esemplificando: 1) le operazioni "fuori bilancio" in cui vengano scambiati flussi di interesse a tasso fisso con flussi di interesse a tasso indicizzato (come, ad esempio, gli interest rate swaps) corrispondono alla combinazione di un'attivita' (o passivita') a tasso fisso e di una passivita' (o attivita') a tasso indicizzato; conseguentemente occorre rilevare una posizione lunga (o corta) corrispondente all'attivita' (o passivita') a tasso fisso nella fascia temporale relativa alla durata del contratto (3) e una posizione corta (o lunga) corrispondente alla passivita' (o attivita') a tasso indicizzato nella fascia temporale relativa al momento antecedente il prossimo periodo di determinazione degli interessi; 2) per le altre operazioni "fuori bilancio" (ad esempio, compravendite a termine, futures, forward rate agreements, opzioni con scambio di capitale) occorre rilevare una posizione lunga (o corta) in corrispondenza della fascia temporale relativa alla data di regolamento e una posizione corta (o lunga) in corrispondenza della fascia temporale relativa alla durata residua del contratto (4). Possono essere compensate le posizioni di segno contrario relative a contratti derivati dello stesso tipo (5) quando risultino soddisfatte le seguenti condizioni: a) le posizioni siano di pari valore nominale unitario e siano denominate nella stessa valuta; b) il tasso di riferimento per le posizioni a tasso indicizzato sia identico o il tasso di interesse nominale per le posizioni a tasso fisso non differisca per piu' dello 0,15 per cento su base annua; c) le successive date di revisione del tasso di interesse per le posizioni a tasso indicizzato o i termini finali della vita residua del capitale per le posizioni a tasso fisso: 1) cadano nello stesso giorno se inferiore a un mese; 2) differiscano per non piu' di sette giorni se compreso tra un mese e un anno; 3) differiscano per non piu' di trenta giorni se superiore a un anno. * * * Nell'allegato B e' analiticamente descritto il processo di determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione generico dei titoli di debito. (2) Per una descrizione dettagliata delle modalita' di rilevazione delle "operazioni fuori bilancio" che entrano nel calcolo del requisito patrimoniale per il rischio generico su titoli di debito, cfr. fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali", sezione VII, sottosezione 3.2.3. (3) Scadenza dell'intero periodo di riferimento del contratto. (4) Durata residua dello strumento finanziario sottostante per le compravendite a termine; tempo mancante alla data di regolamento piu' tempo di durata dello strumento finanziario sottostante o del periodo di riferimento del contratto per i forward rate agreements e per i contratti derivati con titolo sottostante fittizio (ad esempio, i futures negoziati sul MIF). (5) Ivi comprese le altre operazioni "fuori bilancio" aventi ad oggetto i contratti di compravendita non ancora regolati e gli impegni irrevocabili all'acquisto (cfr. sez. I, par. 3). 2.2 Il Rischio specifico Il requisito patrimoniale per il rischio specifico sui titoli di debito e' pari alla somma in valore assoluto delle posizioni nette lunghe e corte nei diversi titoli ponderate secondo i coefficienti di seguito indicati, che tengono conto della natura del soggetto emittente o del garante. _____________________________________________________________________ | TITOLI | TITOLI QUALIFICATI | ALTRI | | DELLA | (vita residua del valore | TITOLI | |AMMINISTRAZIONE| capitale del titolo) | | | CENTRALE |__________________________________________| | | | da 0 a 6 |oltre 6 mesi e | oltre 24 mesi | | | | mesi |fino a 24 mesi | | | |_______________|__________|_______________|_______________|________| | 0 per cento | 0,25 per | 1 per cento | 1,60 per cento| 8 per | | | cento | | | cento | |_______________|__________|_______________|_______________|________| Si precisa che: 1) sono "titoli della Amministrazione Centrale", i valori emessi o garantiti da governi e banche centrali di Paesi della zona A e dall'Unione Europea; sono ricompresi anche i titoli emessi o garantiti da paesi della zona B purche' i titoli siano denominati nella comune valuta nazionale del debitore o del garante e finanziati nella medesima valuta. 2) sono "titoli qualificati": a) i titoli emessi che, ai sensi della disciplina sul coefficiente di solvibilita' (1), rappresentino attivita' di rischio soggette a un fattore di ponderazione del 20 per cento; b) i titoli emessi o garantiti da imprese di investimento mobiliare di Paesi dell'Unione Europea o del Gruppo dei Dieci ovvero di paesi della zona A dove sussistano regole prudenziali equivalenti a quelle della Direttiva 93/6; c) i titoli che soddisfino entrambe le seguenti condizioni: 1. siano di emittenti dell'Unione Europea quotati nei mercati dei Paesi di origine ovvero emessi da soggetti residenti in un Paese della zona A e quotati in un mercato regolamentato le cui regole di ammissione alla quotazione siano equivalenti - sulla base dei criteri determinati dalla Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa - a quelle previste per i mercati regolamentati dei Paesi dell'Unione Europea; 2. siano giudicati di qualita' adeguata dalla banca subordinatamente alle seguenti condizioni: - per i titoli quotati in Italia, l'emittente non abbia chiuso il bilancio di esercizio in perdita negli ultimi 12 mesi (requisito di adeguatezza economica) e il titolo non sia stato sospeso dalle quotazioni negli ultimi 3 mesi per eccesso di ribasso o di rialzo con provvedimento ufficiale della CONSOB (requisito di liquidita'); - per i titoli quotati all'estero, se questi rispondano ai requisiti di adeguatezza economica e di liquidita' previsti dalle autorita' di vigilanza del paese in cui il titolo e' quotato. In mancanza di questi ultimi, si fa riferimento ai criteri del paese di residenza dell'emittente o, in mancanza anche di questi, a criteri analoghi a quelli fissati per i titoli quotati in Italia. d) i titoli che rispettano le condizioni di cui alla lett. c), punto 1, e che siano classificati di qualita' adeguata ("investment grade") da almeno due agenzie di rating riconosciute (cfr. all. C) oppure da almeno una societa' di rating riconosciuta a condizione che nessun altra societa' di rating riconosciuta abbia attribuito una valutazione inferiore; 3) sono "altri titoli" i titoli diversi da quelli indicati ai precedenti punti 1) e 2). Le posizioni relative a contratti derivati su tassi di interesse vanno convenzionalmente assoggettate a un fattore di ponderazione pari allo 0%. (1) Cfr. capitolo XII, parte seconda, delle Istruzione di vigilanza. 3. Rischio di posizione sui titoli di capitale Il requisito patrimoniale per il rischio di posizione di titoli di capitale risulta dalla somma dei requisiti di seguito specificati: a) per rischio generico su titoli di capitale quotati in mercati regolamentati: 8 per cento della posizione generale netta; b) per rischio specifico su titoli di capitale quotati in mercati regolamentati: 4 per cento della posizione generale lorda. Ai "titoli qualificati" (1) si applica un requisito ridotto corrispondente al 2 per cento. In tal caso, le posizioni relative a un medesimo emittente non devono rappresentare piu' del 5 per cento del portafoglio non immobilizzato relativo a titoli di capitale. Sono ammesse posizioni superiori al 5 per cento e fino a un massimo del 10 per cento, purche' il complesso di tali posizioni non superi il 50 per cento del portafoglio non immobilizzato relativo a titoli di capitale; c) per rischio di posizione (generico e specifico) su titoli di capitale non quotati in mercati regolamentati: 12 per cento della posizione generale lorda. Ai fini del calcolo del rischio di posizione sui titoli di capitale, sono prese in considerazione tutte le posizioni del portafoglio non immobilizzato relative ad azioni (ordinarie, privilegiate e di risparmio) nonche' ai valori ad esse assimilabili, come, ad esempio, i contratti derivati su indici azionari (2). Per la determinazione della posizione generale lorda e netta, i contratti derivati su indici di borsa (3) possono essere trattati come titoli a parte ovvero scomposti in tante posizioni quanti sono i titoli di capitale che contribuiscono al calcolo dell'indice. In tal caso le singole posizioni rivenienti dalla scomposizione dell'indice possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi titoli di capitale rivenienti da altre operazioni. In tale ipotesi, e' richiesto un requisito patrimoniale del 2 per cento di entrambe le posizioni che hanno costituito oggetto di compensazione. E' ammessa la compensazione anche se l'insieme delle posizioni in titoli di capitale che vengono compensate non riproduce pienamente la composizione dell'indice oggetto del contratto, purche' il valore complessivo di tali posizioni rappresenti almeno il 90 per cento del valore di mercato dell'indice. La parte dei contratti su indici di borsa che non viene compensata viene considerata alla stregua di una posizione lunga o corta: Il ricorso alla scomposizione non deve avere carattere occasionale e deve riflettere una linea di comportamento continuativa della banca. Nel computo della sola posizione generale lorda le banche possono non tenere conto dei contratti derivati su indici di borsa negoziati su mercati regolamentati e che riguardino indici ampiamente diversificati. Il ricorso a tale facolta' e' subordinato al preventivo parere favorevole da parte della Banca d'Italia. La Banca d'Italia, nel valutare le richieste della specie, fa riferimento ai seguenti criteri: - l'indice deve essere di carattere generale (sono pertanto esclusi gli indici settoriali) e relativo a un mercato regolamentato il cui listino comprende piu' di 200 titoli; - l'indice si deve basare su un paniere di titoli che comprende non meno di 30 titoli; - nessuno dei titoli che compongono il paniere deve concorrere alla determinazione del valore dell'indice con una ponderazione superiore al 10 per cento; questo limite e' elevabile al 20 per cento se i primi 5 titoli del paniere non rappresentano piu' del 60 per cento del paniere stesso. (1) In attesa dell'emanazione di disposizioni di carattere generale da parte della Banca d'Italia, sentita la CONSOB, rientrano tra i "titoli qualificati" i valori emessi dai soggetti indicati nel paragrafo 2.2, lettere a), b) e c), punto 1, della presente sezione. (2) Si precisa che non si tiene conto delle obbligazioni convertibili in azioni per tutto il periodo antecedente la scadenza di esercizio dell'opzione, in quanto esse vanno ricomprese tra i titoli di debito. (3) Ad esempio, i futures e le opzioni su indici di borsa. 4. Rischio di posizione dei certificati di partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) Ai fini del calcolo del rischio di posizione su certificati di partecipazione a o.i.c.v.m. le banche prendono in considerazione unicamente le posizioni lunghe. Tali posizione sono aggregate in tre categorie secondo i medesimi criteri previsti per il rischio specifico dei titoli di debito (1), applicando i seguenti requisiti patrimoniali in relazione alla tipologia di titoli piu' rischiosa, in base al soggetto emittente, prevista dal regolamento dell'o.i.c.v.m.: 1) titoli emessi o garantiti da Governi Centrali e Banche Centrali di Paesi della zona A e dalla Unione Europea: 0 per cento; 2) "titoli qualificati": 1,6 per cento; 3) altri titoli: 8 per cento. I titoli di capitale, indipendentemente dall'emittente, sono da classificare nel raggruppamento "altri titoli". (1) Cfr. paragrafo 2.2 della presente sezione. 5. Trattamento delle posizioni relative a operazioni di collocamento Le posizioni attinenti a operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente e contratti similari entrano nel computo del rischio di posizione solo dopo la chiusura del collocamento. Per i primi 5 giorni lavorativi successivi a quello di chiusura del collocamento le posizioni nette sono ridotte applicando i coefficienti di riduzione di seguito indicati: - primo giorno lavorativo successivo 90% - secondo e terzo giorno lavorativo successivo 75% - quarto giorno lavorativo successivo 50% - quinto giorno lavorativo successivo 25% Nei giorni successivi al quinto, le posizioni sono computate interamente. SEZIONE IV REQUISITI INDIVIDUALI RISCHIO DI REGOLAMENTO SUL PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO Il rischio di regolamento e' il rischio che si determina nelle operazioni di transazioni su titoli qualora la controparte dopo la scadenza del contratto non abbia adempiuto alla propria obbligazione di consegna dei titoli o degli importi di denaro dovuti. Esso e' calcolato con riferimento al portafoglio non immobilizzato della banca. Il requisito patrimoniale richiesto e' determinato applicando alla differenza tra il valore convenuto alla scadenza e il valore corrente dei titoli (quando tale differenza puo' comportare ovviamente una perdita per la banca) i seguenti fattori di ponderazione, differenziati per fasce temporali di inadempimento, indipendentemente dalla natura della controparte: Numero di giorni lavorativi Fattori di ponderazione dopo la data di liquidazione dal 5 al 15 8 per cento dal 16 al 30 50 per cento dal 31 al 45 75 per cento dal 46 in poi 100 per cento In alternativa, il requisito patrimoniale puo' essere determinato moltiplicando il valore convenuto alla scadenza per i seguenti fattori di ponderazione: Numero di giorni lavorativi Fattori di ponderazione dopo la data di liquidazione dal 5 al 15 0,5 per cento dal 16 al 30 4 per cento dal 31 al 45 9 per cento Nel caso in cui il mancato adempimento si protrae oltre il 45 giorno lavorativo, il requisito patrimoniale si determina in ogni caso in misura pari al 100 per cento della differenza tra il valore convenuto alla scadenza e il valore corrente dei titoli. Nella determinazione del rischio di regolamento si considerano anche i differenziali maturati e non ancora regolati relativi sia a contratti derivati (1) sia alle altre operazioni fuori bilancio riguardanti il portafoglio non immobilizzato (2). (1) Ad esempio, interest rate swaps e forward rate agreements. (2) Inclusi, pertanto, i contratti su tassi di cambio (ricompresi nelle attivita' di rischio "fuori bilancio" considerate nel calcolo del coefficiente di solvibilita') detenuti a fini di negoziazione e quelli assunti a copertura dei rischi relativi a titoli del portafoglio non immobilizzato. SEZIONE V REQUISITI INDIVIDUALI RISCHIO DI CONTROPARTE SUL PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO 1. Definizione del rischio di controparte Il rischio di controparte e' il rischio che la controparte non adempia alla scadenza ai propri obblighi contrattuali. Tale rischio, sempre con riferimento al portafoglio non immobilizzato della banca, e' determinato con riguardo: 1) alle operazioni su valori mobiliari per le quali non e' ancora decorso il termine di liquidazione, sulla base dei pagamenti effettuati senza ricevere titoli ovvero delle consegne di titoli senza ricevere il corrispettivo; 2) ai riporti passivi e alle operazioni pronti contro termine passive con obbligo di rivendita da parte del cessionario; 3) alle concessioni di titoli in prestito, sulla base della differenza, se positiva, tra il valore corrente dei titoli dati in prestito ed il valore corrente delle garanzie ricevute; 4) alle operazioni attive di riporto e di pronti contro termine con obbligo di rivendita da parte del cessionario; 5) alle assunzioni di titoli in prestito; 6) ai contratti derivati che sono esclusi dal calcolo del coefficiente di solvibilita', pur avendo i requisiti previsti dalla normativa (1), perche', qualora riguardino tassi di interesse su titoli di capitale, si riferiscono al portafoglio non immobilizzato, oppure perche', nel caso siano relativi a tassi di cambio e oro e a merci, hanno finalita' di negoziazione; 7) ai depositi di garanzia presso borse valori ed esposizioni in forma di diritti, commissioni, interessi, provvigioni e dividendi. Con riferimento ai punti da 2) a 5) il rischio di controparte non assume rilievo se ricorre una delle seguenti condizioni: a) le operazioni sono state effettuate sui mercati regolamentati ove siano operanti meccanismi di compensazione e garanzia; b) i titoli ceduti sono lasciati in deposito dal cessionario per tutta la durata del contratto presso la banca cedente e i medesimi titoli sono costituiti a garanzia reale dell'operazione. In tali casi si richiede, altresi', che il cessionario si sia impegnato a non trasferire la proprieta' dei titoli. (1) Cfr. capitolo XII, parte seconda, sezione II, paragrafo 4, delle Istruzioni di vigilanza. 2. Calcolo del requisito patrimoniale Il requisito patrimoniale richiesto e' calcolato applicando all'ammontare del rischio come sopra indicato le seguenti ponderazioni differenziate in relazione alla natura della controparte: a) 0 per cento per le esposizioni nei confronti di (o garantite da) Governi centrali e Banche centrali di Paesi della zona A e dalla Unione Europea (1); b) 1,6 per cento per le esposizioni che, ai sensi della disciplina sul coefficiente di solvibilita', rappresentino attivita' di rischio soggette a un fattore di ponderazione del 20 per cento (2) nonche' quelle nei confronti di (o garantite da) imprese di investimento mobiliare di Paesi dell'Unione Europea o del Gruppo dei Dieci o di Paesi della zona A in cui vigono regole equivalenti a quelle della direttiva 93/6/CE ovvero da Borse o stanze di compensazione di mercati ufficiali riconosciuti ai sensi dell'art. 51, del d.lgs. 23 luglio 1996, n. 415; c) 4 per cento per le esposizioni relative a contratti derivati nei confronti di (o garantite da) soggetti diversi da quelli di cui ai punti a) e b); d) 8 per cento per le esposizioni diverse da quelle di cui ai punti precedenti. Il calcolo dell'esposizione creditizia dei pagamenti e delle consegne di titoli effettuati anticipatamente si determina tenendo conto rispettivamente del valore corrente del titolo, nel caso in cui si e' anticipato il corrispettivo e si deve ricevere il titolo, e della somma di denaro dovuta dalla controparte, nel caso in cui si e' anticipato il titolo e si deve ricevere il corrispettivo. Per i contratti derivati si applicano i metodi del valore corrente o dell'esposizione originaria (2). Per le operazioni di riporto, di pronti contro termine e di prestito titoli si utilizza il valore corrente, prendendo in considerazione: - per le operazioni passive di riporto e di pronti contro termine e per le concessioni di titoli in prestito, l'importo pari alla differenza, se positiva, tra il valore corrente dei titoli ceduti (o dati in prestito) e il finanziamento ottenuto comprensivo degli interessi maturati (o le garanzie ricevute); - per le operazioni attive di riporto e di pronti contro termine e per le assunzioni di titoli in prestito, l'importo pari alla differenza, se positiva, fra il finanziamento concesso (o il valore corrente delle garanzie prestate) e il valore corrente dei titoli ricevuti comprensivo degli interessi maturati (o dei titoli presi in prestito). Per le assunzioni di titoli in prestito la quota della differenza positiva imputabile alla "eccedenza di garanzie" non rientra nel calcolo del rischio di controparte del beneficiario del prestito qualora questi abbia sempre la certezza della restituzione dell'eccedenza stessa in caso di inadempimento del soggetto che presta i titoli. Quest'ultima condizione si considera soddisfatta qualora i titoli dati in garanzia siano depositati presso istituti che curano la custodia e l'amministrazione accentrata di valori mobiliari. Per i depositi in garanzia presso borse valori e per le esposizioni in forma di diritti, commissioni, interessi, provvigioni e dividendi, l'esposizione creditizia corrisponde al valore di bilancio. (1) Analogamente vanno considerate anche le esposizioni che rappresentino, ai sensi della disciplina sul coefficiente di solvibilita', attivita' di rischio soggette a un fattore di ponderazione dello 0 per cento. Cfr. capitolo XII, parte seconda, sezione II, paragrafo 2, delle Istruzioni di vigilanza. (2) Cfr. capitolo XII, allegato B, delle Istruzioni di vigilanza. REQUISITI PATRIMONIALI SUI RISCHI DI MERCATO (1) SEZIONE VI REQUISITI INDIVIDUALI RISCHIO DI CONCENTRAZIONE SUL PORTAFOGLIO NON IMMOBILIZZATO 1. Requisito patrimoniale Le Istruzioni di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi (cfr. cap. XXIV) dispongono che le banche sono tenute all'osservanza di un limite quantitativo inderogabile (limite individuale di fido), rapportato al patrimonio di vigilanza (1), per le posizioni di rischio nei confronti dei clienti. Le attivita' di rischio che rientrano nel portafoglio non immobilizzato della banca non sono prese in considerazione ai fini del rispetto della disciplina. Le disposizioni della presente sezione prevedono il rispetto di un requisito patrimoniale specifico per le banche che, per effetto delle posizioni di rischio relative al portafoglio non immobilizzato, superano il limite individuale di fido. Tale requisito e' calcolato in base alle posizioni di rischio del portafoglio non immobilizzato che hanno determinato il superamento del suddetto limite. Le banche e i gruppi bancari possono superare il limite individuale di fido purche' rispettino le seguenti ulteriori condizioni: 1) il patrimonio di vigilanza, che residua dopo la copertura dei requisiti patrimoniali per il rischio di credito ed i rischi di mercato (cfr. sezioni III, IV, e V), sia sufficiente a coprire il requisito patrimoniale aggiuntivo previsto dalla presente sezione, l'eventuale requisito patrimoniale consolidato previsto nella sezione VIII nonche' gli altri requisiti patrimoniali; 2) qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si e' verificato il superamento, l'esposizione che risulta dal portafoglio non immobilizzato verso il cliente o il gruppo di clienti connessi non superi 5 volte il patrimonio di vigilanza della banca o del gruppo bancario; 3) qualora siano trascorsi oltre 10 giorni, il complesso dei suddetti superamenti sia contenuto entro 6 volte il patrimonio di vigilanza della banca o del gruppo bancario. Relativamente al portafoglio non immobilizzato, l'esposizione verso un singolo cliente o gruppo di clienti connessi e' data dalla somma della posizione lunga netta calcolata per ogni strumento finanziario emesso dal cliente stesso o dal gruppo di clienti connessi e dell'esposizione al rischio di regolamento e di controparte verso lo stesso cliente determinata secondo quanto disposto alle sezioni IV e V. La posizione di rischio connessa con il portafoglio non immobilizzato viene determinata ponderando l'esposizione sulla base di quanto stabilito al capitolo XXIV delle Istruzioni di vigilanza. (1) Si ricorda che per i gruppi bancari e per le banche non appartenenti a gruppi bancari tale limite e' pari al 40 per cento del patrimonio fino al 31 dicembre 1998 e al 25 per cento successivamente. Per le banche che invece appartengono a gruppi bancari il limite e' pari al 60 per cento fino al 31 dicembre 1998 e al 40 per cento successivamente. 2. Calcolo del requisito patrimoniale Il requisito patrimoniale per il rischio di concentrazione che le banche sono tenute a osservare e' determinato secondo il procedimento di seguito indicato: a) viene calcolata la "posizione di rischio complessiva" sommando, per ciascun cliente, la posizione di rischio relativa al portafoglio non immobilizzato a tutte le altre posizioni di rischio; b) si verifica per ogni cliente l'eventuale "eccedenza" rispetto al limite individuale di fido, definita come la differenza tra la posizione di rischio complessiva verso un cliente e il limite individuale di fido; c) per i clienti per i quali sussiste un'eccedenza, si ordinano le posizioni di rischio del portafoglio non immobilizzato a loro riferibili allo scopo di individuare quelle piu' rischiose a cui riferire l'eccedenza. A tal fine le posizioni del portafoglio non immobilizzato sono ordinate a partire da quelle soggette ai requisiti patrimoniali relativi al rischio di posizione specifico (cfr. sez. III), e successivamente inserendo quelle soggette ai requisiti sui rischi di regolamento (cfr. sez. IV) e di controparte (cfr. sez. V); nell'ambito di ciascun profilo di rischio, l'imputazione va effettuata partendo dalla componente cui si applica il piu' elevato requisito patrimoniale; d) si prendono in considerazione le posizioni cosi' ordinate fino a che la loro somma non raggiunga l'eccedenza di cui al punto b); e) qualora l'eccedenza non si sia protratta per piu' di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva e' pari al doppio della copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di posizione specifico, del rischio di regolamento e del rischio di controparte per le posizioni individuate conformemente al punto d); f) qualora l'eccedenza si sia protratta per piu' di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva e' determinata: - sommando le posizioni individuate conformemente al punto d) negli scaglioni di cui alla colonna 2 delle tabelle di seguito indicate, a partire dalla posizione con requisito minore, fino al raggiungimento del limite massimo di ogni scaglione; - moltiplicando i requisiti patrimoniali relativi alle posizioni cosi' classificate per i corrispondenti coefficienti indicati nella colonna 3 delle medesime tabelle; - sommando il risultato del prodotto tra requisiti patrimoniali e relativi coefficienti. Tabella 1 (valida fino al 31 dicembre 1998) (1) _____________________________________________________________________ | Posizione di rischio | Eccedenza | | | complessiva | (% sul patrimonio di | Coefficiente | | (% sul patrimonio di | vigilanza) | | | vigilanza) | | | |______________________|______________________|_____________________| | (col. 1) | (col. 2) | (col. 3) | |______________________|______________________|_____________________| | da 40% a 60% | da 0% a 20% | 300% | | da 60% a 80% | da 20% a 40% | 400% | | da 80% a 100% | da 40% a 60% | 500% | | da 100% a 250% | da 60% a 190% | 600% | | oltre il 250% | oltre il 190% | 900% | _____________________________________________________________________ Tabella 2 (valida a partire dal 1 gennaio 1999) (1) _____________________________________________________________________ | Posizione di rischio | Eccedenza | | | complessiva | (% sul patrimonio di | Coefficiente | | (% sul patrimonio di | vigilanza) | | | vigilanza) | | | |______________________|______________________|_____________________| | (col. 1) | (col. 2) | (col. 3) | |______________________|______________________|_____________________| | da 25% a 40% | da 0% a 15% | 200% | | da 40% a 60% | da 15% a 35% | 300% | | da 60% a 80% | da 35% a 55% | 400% | | da 80% a 100% | da 55% a 75% | 500% | | da 110% a 250% | da 75% a 225% | 600% | | oltre il 250% | oltre il 225% | 900% | _____________________________________________________________________ (1) Nella tabella gli intervalli devono intendersi chiusi a destra. SEZIONE VII REQUISITI INDIVIDUALI RISCHIO DI CAMBIO Il rischio di cambio rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere. In relazione a tale rischio, le banche sono tenute alla osservanza di un requisito patrimoniale pari all'8 per cento della "posizione netta aperta in cambi". Sono escluse dalla presente disciplina le banche la cui "posizione netta aperta in cambi" e' contenuta entro il 2 per cento del patrimonio. La "posizione netta aperta in cambi" e' determinata: 1) calcolando la posizione netta in ciascuna valuta e in metalli preziosi; 2) convertendo in lire le posizioni nette sulla base del tasso di cambio, o del prezzo per i metalli preziosi (cfr. sez. IX); 3) sommando, separatamente, tutte le posizioni nette lunghe e tutte le posizioni nette corte; 4) sommando la posizione lunga o corta in metalli preziosi al maggior valore fra la somma delle posizioni nette lunghe e la somma delle posizioni nette corte. Il maggiore fra il totale delle posizioni nette lunghe e il totale delle posizioni nette corte costituisce la "posizione netta aperta in cambi". Non rientrano nel calcolo della "posizione netta aperta in cambi": a) le operazioni a termine di acquisto o vendita di titoli in valuta con regolamento nella valuta di denominazione del titolo; b) le attivita' che costituiscono elementi negativi del patrimonio di vigilanza; c) le partecipazioni e le attivita' materiali. Le esclusioni previste ai punti b) e c) non sono consentite quando si tratti di attivita' coperte globalmente o specificatamente sul mercato a pronti o su quello a termine. Le attivita' e le passivita' indicizzate al tasso di cambio di un paniere di valute sono scomposte nelle diverse valute proporzionalmente al peso di ciascuna valuta nel paniere di riferimento. L'ECU costituisce una valuta a se' stante. Nei contratti di opzione l'ammontare delle valute che verrebbe scambiato in caso di esecuzione del contratto e' preso in considerazione solo per la quota pari al c.d. "delta equivalent value" (cfr. sez. IX). Nel calcolo della posizione netta in cambi le valute per le quali la somma di tutte le attivita' e passivita' non supera il 2 per cento del complesso delle attivita' e passivita' in valuta sono aggregate fra loro e trattate come un'unica valuta. I metalli preziosi sono comunque trattati separatamente dalle valute. SEZIONE VIII REQUISITI CONSOLIDATI 1. Determinazione dei requisiti patrimoniali consolidati I requisiti patrimoniali dei gruppi bancari sono calcolati per fronteggiare i rischi di posizione, di regolamento, di controparte, di concentrazione e di cambio. Per ogni tipologia di rischio il requisito patrimoniale consolidato e' pari alla somma dei requisiti patrimoniali individuali delle singole banche e societa' di intermediazione mobiliare appartenenti al gruppo bancario. Per il rischio di regolamento e per il rischio di controparte si puo' procedere all'elisione delle esposizioni creditizie derivanti dai rapporti interni al gruppo. Le banche appartenenti a gruppi bancari che non sono tenute al rispetto del requisito individuale (cfr. sez. I, paragrafi 4 e 5) non vengono prese in considerazione per il calcolo del requisito consolidato. Relativamente al requisito patrimoniale a fronte del rischio generico di posizione su titoli di debito, i gruppi bancari sono tenuti al rispetto dei requisiti calcolati applicando le ponderazioni in "misura piena" cosi' come indicate nell'allegato B (1). Per le societa' estere appartenenti a gruppi bancari aventi sede in paesi dell'Unione Europea o del Gruppo dei Dieci i requisiti patrimoniali sono calcolati sulla base delle normative dei singoli paesi di appartenenza. In mancanza di una regola nazionale ovvero per le societa' estere aventi sede in paesi non appartenenti ne' all'Unione Europea ne' al Gruppo dei Dieci, i requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato sono calcolati sulla base del presente capitolo delle Istruzioni di vigilanza. Con riferimento alle societa' estere inserite in un gruppo bancario e aventi sede in paesi non appartenenti ne' all'Unione Europea ne' al Gruppo dei Dieci, il calcolo dei requisiti patrimoniali e' richiesto solo per quelle la cui operativita' in titoli non immobilizzati sia superiore allo 0,5% della complessiva operativita' in titoli non immobilizzati del gruppo di appartenenza. (1) Si rammenta che, come indicato nella sezione III, alle banche non appartenenti a gruppi bancari si applicano le ponderazioni in "misura piena". 2. Gruppi bancari aventi rilievo internazionale In relazione alla disciplina prevista dall'Accordo di Basilea dell'11 luglio 1988 in materia di coefficienti patrimoniali minimi, nel calcolo del coefficiente a fronte del rischio di controparte i gruppi bancari aventi rilievo internazionale (cioe' che includono succursali o controllate estere) applicano la ponderazione prevista dalla normativa relativa al coefficiente di solvibilita' consolidato (cfr. cap. XII, parte seconda, sez. II, delle Istruzioni di vigilanza). Pertanto, a tali gruppi bancari non si applica il trattamento piu' favorevole previsto per le esposizioni verso imprese di investimento mobiliare e Borse o stanze di compensazione di cui alla precedente sezione V, paragrafo 2. SEZIONE IX DISPOSIZIONI DI COMUNE APPLICAZIONE Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali relativi ai rischi di mercato con l'esclusione di quello per rischio di cambio, le posizioni vanno espresse al valore corrente alla chiusura di ciascun giorno lavorativo (cfr. sez. X). Nel caso di operazioni "fuori bilancio" prive di uno strumento finanziario di riferimento (1) si tiene conto del pertinente capitale nozionale. Per le operazioni "fuori bilancio" rappresentate da opzioni e per i warrants si prende in considerazione il c.d. "delta equivalent value". Per il calcolo del "coefficiente delta", le banche possono fare riferimento alle metodologie indicate nell'allegato A. Esse tuttavia possono utilizzare altre metodologie, previa comunicazione delle stesse alla Banca d'Italia. Le operazioni in valuta sono convertite in lire al tasso di cambio a pronti corrente alla chiusura di ciascun giorno lavorativo. Le operazioni "fuori bilancio" che non abbiano finalita' di "copertura" e diverse da quelle a pronti ancora non regolate possono essere convertite in lire al tasso di cambio a termine corrente per scadenze pari alla vita residua dell'operazione (2). Le immobilizzazioni finanziarie e materiali che non sono coperte ne' globalmente ne' specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine possono essere convertite al tasso di cambio "storico" (2). (1) Ad esempio, un interest rate swap o un forward rate agreement. (2) Cfr. "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali. SEZIONE X SISTEMI DI CONTROLLO E SEGNALAZIONI 1. Sistemi di gestione e controllo dei rischi I requisiti patrimoniali previsti dalla presente disciplina costituiscono una prescrizione prudenziale avente carattere minimale, data l'impossibilita' di prevedere appieno le variazioni dei corsi dei titoli e delle valute e, in generale, l'evoluzione dei mercati. Il rispetto di tali requisiti non e' quindi sufficiente: e' necessario che all'osservanza delle regole prudenziali si affianchino procedure e sistemi di controllo che assicurino una gestione sana e prudente dei rischi di mercato. A tal fine, e' necessario che le banche e i gruppi bancari, con riferimento anche alle singole componenti, si dotino di: - un sistema informativo che consenta un monitoraggio costante dei rischi assunti nell'operativita' in valori mobiliari e valute; - una metodologia di misurazione dell'esposizione che sia condivisa dai diversi settori (in particolare, dai settori operativi e da quelli che si occupano del controllo) e che consenta un approccio integrato alla gestione dei rischi; - un sistema dettagliato di limiti, criteri e altri parametri per regolare l'assunzione dei rischi di mercato da parte delle singole unita' operative. Tale sistema deve definire chiaramente le linee di responsabilita' nella gestione del rischio; - un sistema di segnalazioni periodiche all'alta direzione che consenta di comprendere con immediatezza l'esposizione a rischio; - un efficace sistema di auting interno. I sistemi e le procedure scelti devono risultare coerenti con il tipo e il livello di attivita' in valori mobiliari e in cambi svolta. Al fine di garantire questa coerenza anche in situazioni di rapido cambiamento dell'operativita' della banca, del gruppo e dei mercati in cui essi operano, le metodologie e i sistemi di controllo dovrebbero essere soggetti periodicamente a processi di revisione volti a verificarne l'adeguatezza e l'efficacia. Le funzioni di rilevazione, misurazione e gestione del rischio devono essere espletate indipendentemente dall'attivita' di negoziazione di valori mobiliari e valute. 2. Segnalazioni alla Banca d'Italia Le banche segnalano alla Banca d'Italia i requisiti individuali con periodicita' trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) secondo le disposizioni riportate nel fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali". Le capogruppo di gruppi bancari segnalano alla Banca d'Italia i requisiti consolidati con periodicita' semestrale (30 giugno, 31 dicembre) secondo le disposizioni riportate nel fascicolo "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali". Allegato A ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DEL COEFFICIENTE "DELTA" NELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE OPZIONI Viene di seguito descritta la metodologia maggiormente diffusa per il calcolo del coefficiente "delta" nella determinazione del valore delle opzioni ai fini dell'applicazione dei requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato. Si raccomanda agli intermediari che intendono operare sul mercato delle opzioni di avere accesso a sistemi informativi che consentano di calcolare il coefficiente "delta" da applicare alle opzioni utilizzando modelli appropriati ai vari strumenti negoziati. Rimane rimessa alla prudente valutazione degli amministratori della banca - avuto riferimento alla tipologia di opzioni in considerazione - la scelta del modello ritenuto piu' idoneo. Le banche sono tenute a far pervenire alla Banca d'Italia una descrizione dei sistemi concretamente utilizzati quando questi si discostino in misura rilevante dai modelli cui si fa riferimento nel seguito. Il modello principale di riferimento per la valutazione delle opzioni e' quello di Black e Scholes del 1973, sviluppato per opzioni call europee (1) su azioni che non pagano dividendi prima della scadenza dell'opzione. (1) Si definiscono: - "opzione call", la facolta' riconosciuta al titolare dell'opzione di acquistare o non acquistare l'attivita' finanziaria sottostante l'opzione stessa a un prezzo prefissato; - "opzione put", la facolta' riconosciuta al titolare dell'opzione di vendere o di non vendere l'attivita' finanziaria sottostante l'opzione stessa a un prezzo prefissato; - "opzione di tipo europeo", l'opzione in cui l'acquirente della stessa puo' esercitare i propri diritti solo nel giorno di scadenza del contratto di opzione. Tale giorno e' fissato tra le parti secondo loro volonta', qualora il contratto di opzione presenta carattere privatistico; secondo gli usi dei mercati regolamentati, se il contratto e' stipulato negli stessi. L'opzione di tipo europeo si contrappone a quella di tipo "americano", in cui l'acquirente di quest'ultima puo' esercitare i propri diritti in tutti i giorni lavorativi a partire dalla data di decorrenza del contratto e sino alla data di scadenza (compresa) dello stesso. Opzioni call La formula per la determinazione del valore dell'opzione call e' la seguente: -rt C = SN(d ) - Ke N(d ) 1 2 2 log (S/K) + (r+ sigma /2)t _ dove: d = -------------------------- d = d - sigmaVt 1 _ 2 1 sigma Vt C = valore dell'opzione S = prezzo dell'attivita' sottostante K = prezzo di esercizio della call r = tasso di interesse esente da rischio (2) o = volatilita' del prezzo dell'attivita' sottostante (3) t = tempo intercorrente fino alla scadenza dell'opzione -rt e = fattore di sconto tra la data di determinazione del prezzo e la data di scadenza dell'opzione. N(x) e' la funzione di distribuzione per una variabile normale standardizzata. La volatilita' del rendimento del titolo sottostante puo' essere stimata in due modi: 1) come volatilita' storica, in base all'analisi delle serie temporali dei prezzi del titolo in un periodo precedente la data di valutazione; 2) come volatilita' implicita. Partendo dalla quotazione corrente dell'opzione call e dai valori degli altri fattori si risolve con procedimento interativo la formula di Black e Scholes in funzione di sigma. Il modello di Black e Scholes ipotizza: - che l'andamento dei prezzi dell'attivita' sottostante possa essere approssimato da un processo log-normale; - l'esistenza di un mercato perfettamente efficiente e senza frizioni; - che il tasso di interesse del mercato e la varianza del valore di riferimento siano costanti per il periodo di durata della opzione. Se il mercato risponde a queste caratteristiche, il modello in esame offre una base rigorosa per calcolare il rischio di una posizione in opzioni. Il fattore fondamentale per tale calcolo e' costituito dalle variazioni del prezzo del titolo. La sensibilita' rispetto al fattore prezzo e' misurata dal coefficiente delta - derivata prima di C rispetto a S - che misura il rapporto tra le variazioni di C e quelle di S in costanza degli altri fattori. Il coefficiente delta consente quindi di stimare l'impatto su C di una data variazione nel prezzo dell'attivita' sottostante: variazione di C = delta.variazione di S Matematicamente, il delta si ricava dalla formula di Black e Scholes: delta = N(d ) 1 Il delta varia in un intervallo compreso tra 0 e 1. Il suo valore e' minimo quando S e' molto inferiore a K e la scadenza dell'opzione e' prossima. In tal caso, la probabilita' di aumenti di prezzo tali da portare l'opzione call in the money (1) alla scadenza e' molto remota: il mercato si attende che l'opzione scada senza valore e pertanto il legame con il prezzo del titolo e' molto debole. Il delta tende all'unita' per prezzi (S) molto superiori a K, in quanto e' molto probabile che l'opzione venga esercitata. Al termine del presente allegato A e' riportata una esemplificazione della procedura di calcolo del coefficiente delta secondo la formula di Black e Scholes per le opzioni call. (1) Un'opzione call e' detta, in the money quando ilprezzo di mercato dell'attivita' sottostante e' maggiore del prezzo di servizio dell'opzione; at the money se i due prezzi sono eguali e out the money se il prezzo di esercizio e' maggiore di quello di mercato dell'attivita'. (2) Operativamente, come tasso di interesse esente da rischio puo' essere adottato il riferimento dei BOT a sei mesi. (3) La volatilita' del prezzo dell'attivita' sottostante di una opzione puo' essere determinata calcolando la deviazione standard delle differenze percentuali del valore gionaliero dell'attivita' medesima rilevata nei sei mesi precedenti. Opzioni put Nel caso di opzioni put di tipo europeo il valore di equilibrio coerente con il modello sopra descritto si ottiene dalla relazione di parita' call - put. Il valore (P) del put europeo sara': -t P = Ke N (- d ) - SN (- d ) 2 1 In tal caso il delta risulta pari al complemento a 1 del delta di un'opzione call uguale percondizioni, vale a dire: delta = |N (d ) - 1| 1 * * * Avendo a riferimento la formula di Black e Scholes sono stati elaborati nella teoria finanziaria numerosi adattamenti per tenere conto di situazioni specifiche. Si riportano di seguito i piu' diffusi. Opzioni su valute Nel caso di opzioni su valute la formula di riferimento richiede una modifica per tenere conto del rendimento associato alla valuta (che di solito non viene riconosciuto al detentore dell'opzione). In tali casi e' sufficiente sostituire nelle citate formule di valore S con Se -qt, dove q e' il tasso di interesse della valuta oggetto del contratto (quella acquisibile nel caso di call, quella vendibile nel caso di put). Le formule base diventano pertanto (1): -qt -rt C = SE N (d ) - Ke N (d ) 1 2 -rt -qt P = Ke N (- d ) - SE N (- d ) 2 1 dove: 2 log (S/K) + (r - q - sigma /2) t d = -------------------------------- _ sigma Vt _ d = d - sigma Vt 2 1 -qt Pertanto: delta per opzioni call = e N (d ) 1 -qt delta per opzioni put = e |N (d ) - 1| 1 (1) L'approccio proposto per le opzioni su valute e' adottabile anche per le operazioni su indici in borsa purche' tali indici non siano di capitalizzazione. In tali casi (indici non di capitalizzazione) q sara' il tasso medio annualizzato di dividendo delle azioni presenti nell'indice. Opzioni su obbligazioni Nel caso di opzioni su obbligazioni la formula tradizionale di Black e Scholes richiede i seguenti aggiustamenti: - ove non vi siano stacchi di cedole durante la vita dell'opzione: sia il prezzo dell'obbligazione sottostante sia quello di esercizio dell'opzione sono espressi "tel-quel"; - per le operazioni con scadenza successiva allo stacco di una o piu' cedole: il prezzo dell'attivita' sottostante e' calcolato sottraendo al corso "tel-quel" dell'obbligazione il valore attualizzato delle cedole in scadenza nel periodo di vita dell'opzione (1). (1) Tale metodologia puo' essere adottata anche per le opzioni su azioni nel caso di stacco dividendi durante la vita dell'opzione Opzioni su futures Nel caso di opzioni su contratti a termine e futures, si puo' fare riferimento alla formula di Black: _ _ -rt C = |FN (d ) - DN (d )| e - 1 2- _ _ -rt P = |KN (- d ) - FN (- d )| e - 2 1- dove: 2 log (F/k) + (sigma /2) t d = --------------------- _ sigma Vt _ d = d - sigma Vt 2 1 F = prezzo a termine o futures -rt Pertanto: delta per opzioni call = e N (d ) 1 -rt delta per opzioni put = e |N (d ) - 1| 1 Opzioni su tassi di interesse (caps, floors, ecc.) (2) Il modello delle opzioni europee su futures puo' essere esteso alle opzioni su tassi di interesse, vale a dire quei contratti che prevedono il pagamento dell'emittente al detentore a una o piu' scadenze periodiche future: - nel caso del cap, della differenza positiva tra un tasso corrente di mercato, scelto come indice, e un tasso di esercizio (strike rate) fissato nel contratto; - nel caso del floor, della differenza positiva tra lo strike rate e il livello corrente dell'indice. In proposito, si osserva che i contratti in questione andranno considerati come un paniere di opzioni che da' vita ad una serie di possibili pagamenti. In particolare, ad ogni singolo pagamento previsto nella vita del contratto e' applicata la formula di Black sostituendo al prezzo future il valore forward del tasso di mercato (scelto come indice) relativo al periodo compreso tra la data di determinazione del medesimo e quella del possibile pagamento. Come prezzo di esercizio andra' computato lo strike rate. (2) Ai fini che qui interessano, i contratti cc.dd. collar possono essere scomposti in due opzioni: un cap e un floor. Opzioni americane Le opzioni americane danno al detentore, rispetto a quelle europee, la facolta' aggiuntiva di anticipare l'esercizio rispetto alla data di scadenza. In generale, la valutazione di tali opzioni prende come punto di partenza il valore di una corrispondente opzione europea, alla quale viene aggiunto il valore di esercizio anticipato, che puo' essere piu' o meno rilevante a seconda dei casi. Per le opzioni call occorre distinguere il caso di titoli con distribuzione di dividendi nel periodo di validita' da quello senza distribuzione di dividendi. In pratica, in un mercato efficiente solo il primo tipo si differenzia da un'opzione di tipo europeo in quanto da' la possibilita' di esercitare il diritto prima che si abbia la diminuzione di prezzo connessa alla distribuzione del dividendo. Per le opzioni put la diversita' tra opzioni europee ed americane e' in funzione della differenza tra valore corrente e prezzo di esercizio. Per valutare le opzioni americane si possono utilizzare: 1) adattamenti empirici delle formule analitiche valide per le europee; 2) formule analitiche complesse; 3) procedimenti numerici basati, ad esempio, sulla costruzione di alberi binomiali che descrivono l'evoluzione del prezzo del titolo sottostante al trascorrere del tempo. Dei tre approcci, quello di piu' generale applicazioni e' il terzo, in quanto consente di simulare, nell'arco della vita dell'opzione, l'effetto sul prezzo della distribuzione dei proventi nonche' le scelte assumibili dal detentore in relazione alla convenienza dell'esercizio anticipato. Uno svantaggio dei modelli binominali e' dato dalla lunghezza dei tempi di calcolo degli stessi. ESEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI CALCOLO DEL COEFFICIENTE DELTA SECONDO LA FORMULA DI BLACK E SCHOLES (opzioni call) 1) Determinare la volatilita' annualizzata (sigma) del prezzo dell'attivita' sottostante: * * * VEDI PROSPETTO A PAG 54 * * * 2) calcolare il rapporto tra prezzo corrente dell'attivita' cui l'opzione fa riferimento e prezzo di esercizio dell'opzione; 3) determinare il logaritmo naturale del risultato dell'operazione di cui al punto 2); 4) elevare al quadrato il valore della volatilita' (punto 1) e dividerlo per 2; 5) aggiungere al risultato di cui al precedente punto 4) il valore assoluto del tasso di interesse dei BOT a 6 mesi in essere alla data di valutazione (ad esempio, se il tasso BOT e' pari al 10% andra' aggiunto 0,10); 6) moltiplicare il risultato ottenuto al punto 5) per il periodo di tempo intercorrente fino alla scadenza dell'opzione (numero giorni alla scadenza/365); 7) calcolare la radice quadrata del dato relativo al tempo intercorrente fino alla scadenza dell'opzione; 8) moltiplicare il dato ottenuto al precedente punto 7) per la volatilita' del prezzo dell'attivita' sottostante (punto 1); 9) il valore indicato nella formula con d(uno si ottiene sommando il risultato di cui al punto 3) con quello del punto 6) e dividendo per il dato ottenuto al punto 8); 10) il coefficiente delta e' pari al valore assoluto della funzione di distribuzione normale in corrispondenza del dato ottenuto al precedente punto 9) (d(uno nella formula). I valori della distribuzione normale sono rilevabili dalle "tavole" della distribuzione normale, in genere, allegate ai manuali di statistica ovvero calcolabili con appositi programmi elaborativi. (1)Per il calcolo delle variazioni potra' essere utilizzata, per semplicita' operativa, anche la formula: P - P n n-1 V = ----------- n P n-1 che per variazioni dei prezzi non eccessive fornisce risultati sostanzialmente analoghi. (2) Calcolata ipotizzando una crescita lineare della variabilita' nell'anno. Allegato B ISTRUZIONI PER IL CALCOLO DEL RISCHIO DI POSIZIONE GENERICO PER I TITOLI DI DEBITO Il processo di determinazione del requisito patrimoniale connesso al rischio di posizione per i titoli di debito consta di dieci fasi distinte, di seguito indicate. I FASE: CALCOLO DELLA POSIZIONE NETTA RELATIVA A CIASCUNA EMISSIONE Con riferimento a ciascuna emissione di titoli, la banca potrebbe presentare le seguenti posizioni, in bilancio e fuori bilancio: 1. Titoli di proprieta' posizioni lunghe posizioni corte 2. Operazioni fuori bilancio 2.1 Contratti derivati con titolo sottostante: posizioni lunghe posizioni corte 2.2 Contratti derivati senza titolo sottostante: posizioni lunghe posizioni corte 2.3 Altre operazioni fuori bilancio: posizioni lunghe posizioni corte 3. Totale portafoglio non immobilizzato posizioni lunghe posizioni corte Per il calcolo della posizione netta di ciascuna emissione si applicano i seguenti criteri convenzionali: a) in primo luogo, si compensano le posizioni di segno opposto appartenenti alla medesima categoria di operazioni sopra indicate; b) qualora, effettuata la compensazione di cui al punto a), sussistono all'interno della categoria 2) ("operazioni fuori bilancio") posizioni di segno opposto, queste vengono tra loro compensate attribuendo il residuo alla tipologia che presenta il maggiore valore assoluto; c) qualora, effettuata la compensazione di cui al punto b), sussistono posizioni di segno opposto nelle due categorie 1) ("titoli di proprieta'") e 2) ("operazioni fuori bilancio"), si procede alla loro compensazione attribuendo il residuo alla categoria che presenta il maggiore valore assoluto. II FASE: ATTRIBUZIONE DELLE POSIZIONI NETTE RELATIVE A CIASCUNA EMISSIONE NELLE PERTINENTI FASCE TEMPORALI E LORO PONDERAZIONE II.1 In relazione alla vita residua si procede alla attribuzione di ogni posizione netta (1) in una delle fasce temporali di seguito indicate. Sono previste tredici fasce per i titoli di debito con cedola pari o superiore al 3 per cento; quindici fasce per titoli di debito con cedola inferiore al 3 per cento. II.2 All'interno di ciascuna fascia, si esegue la somma delle posizioni nette lunghe e delle posizioni nette corte al fine di ottenere la posizione lunga e la posizione corta della fascia. II.3 Le posizioni lunghe e corte di ciascuna fascia vengono singolarmente ponderate per il relativo fattore di ponderazione. _____________________________________________________________________ | | Fattori di | Fasce temporali di scadenza | ponderazione Zone |___________________________________________|_________________ | cedola pari o | cedola | misura | misura | superiore al 3% | inferiore al 3% | piena | ridotta _______|_____________________|_____________________|________|________ | fino a 1 mese | fino a 1 mese | 0% | 0% |da oltre 1 mese fino |da oltre 1 mese fino | | | a 3 mesi | a 3 mesi | 0,20% | 0,13% Zona 1 |da oltre 3 mesi fino |da oltre 3 mesi fino | | | a 6 mesi | a 6 mesi | 0,40% | 0,27% |da oltre 6 mesi fino |da oltre 6 mesi fino | | | a 1 anno | a 1 anno | 0,70% | 0,47% _____________________________________________________________________ |da oltre 1 anno fino |da oltre 1 anno fino | | | a 2 anni | a 1,9 anni | 1,25% | 0,83% |da oltre 2 anni fino |da oltre 1,9 anni | | Zona 2 | a 3 anni | fino a 2,8 anni | 1,75% | 1,17% |da oltre 3 anni fino |da oltre 2,8 anni | | | a 4 anni | fino a 3,6 anni | 2,25% | 1,50% _____________________________________________________________________ |da oltre 4 anni fino |da oltre 3,6 anni | | | a 5 anni | fino a 4,3 anni | 2,75% | 1,83% |da oltre 5 anni fino |da oltre 4,3 anni | | | a 7 anni | fino a 5,7 anni | 3,25% | 2,17% |da oltre 7 anni fino |da oltre 5,7 anni | | | a 10 anni | fino a 7,3 anni | 3,75% | 2,50% Zona 3 |da oltre 10 anni |da oltre 7,3 anni | | | fino a 15 anni | fino a 9,3 anni | 4,50% | 3,00% |da oltre 15 anni |da oltre 9,3 anni | | | fino a 20 anni | fino a 10,6 anni | 5,25% | 3,50% | |da oltre 10,6 anni | | | oltre 20 anni | fino a 12 anni | 6,00% | 4,00% | |da oltre 12 anni | | | | fino a 20 anni | 8,00% | 5,33% | | oltre 20 anni | 12,50% | 8,33% _____________________________________________________________________ (1) Quest'ultima determinata sempre per ciascuna singola emissione. III FASE: COMPENSAZIONE ALL'INTERNO DI UNA STESSA FASCIA Con riferimento a ciascuna fascia temporale, si compensa la posizione ponderata lunga con la posizione ponderata corta. La posizione ponderata, lunga o corta, di importo minore costituisce la "posizione ponderata compensata" della fascia. La differenza fra le due posizioni rappresenta invece la "posizione ponderata residua (lunga o corta)" della fascia. IV FASE: CALCOLO DELLA COPERTURA PATRIMONIALE PER LE POSIZIONI COMPENSATE ALL'INTERNO DI UNA STESSA FASCIA Il primo dei requisiti patrimoniali richiesti e' determinato applicando un "fattore di non compensabilita'" pari al 10 per cento, alla somma delle posizioni ponderate compensate di ciascuna fascia. V FASE: COMPENSAZIONE ALL'INTERNO DI UNA STESSA ZONA Per ogni zona si sommano tutte le "posizioni ponderate residue" delle fasce appartenenti alla medesima zona che presentano il medesimo segno algebrico cosi' da calcolare la "posizione ponderata lunga totale" e la "posizione ponderata corta totale" di ciascuna zona. La posizione di minore importo tra le due costituisce la "posizione ponderata compensata" della zona. La differenza tra le due posizioni costituisce, invece, la "posizione ponderata residua (lunga o corta)" della zona. VI FASE: CALCOLO DELLA COPERTURA PATRIMONIALE PER LE POSIZIONI COMPENSATE ALL'INTERNO DI UNA STESSA ZONA Il secondo dei requisiti patrimoniali richiesti e' determinato applicando i "fattori di non compensabilita'" - di seguito riportati - alle "posizioni ponderate compensate" di ciascuna zona e sommando, conseguentemente, i 3 ammontari cosi' ottenuti: - zona 1: 40 per cento (misura piena); 30 per cento (misura ridotta). - zona 2: 30 per cento (misura piena); 20 per cento (misura ridotta). - zona 3: 30 per cento (misura piena); 20 per cento (misura ridotta). VII FASE: COMPENSAZIONE TRA ZONE DIVERSE Si esegue la compensazione tra le "posizioni ponderate residue" appartenenti alle 3 zone diverse, confrontando la situazione della zona 1 con quella della zona 2 e il relativo risultato con la situazione della zona 3. In particolare, dal confronte della zona 1 con la zona 2 possono aversi due casi: - le "posizioni ponderate residue" della zona 1 e della zona 2 sono di segno opposto; - le "posizioni ponderate residue" della zona 1 e della zona 2 sono dello stesso segno. VII.1 Nel primo caso, si compensano le "posizioni ponderate residue" della zona 1 e della zona 2. La "posizione ponderata residua" di importo minore rappresenta la "posizione ponderata compensata" tra la zona 1 e la zona 2. La differenza tra le due posizioni ("posizione ponderata residua" delle zona 1 e 2) va convenzionalmente imputata alla zona 1 o 2 avente la "posizione ponderata residua" di maggiore importo in valore assoluto. Qualora quest'ultima differenza e la posizione della zona 3: - siano del medesimo segno, la loro somma costituisce la "posizione ponderata residua finale"; - siano di segno opposto, il minore di tali valori e' la "posizione ponderata compensata" tra la zona 1 e la zona 3 oppure "posizione ponderata compensata" tra la zona 2 e la zona 3, a seconda che la "posizione ponderata residua" delle zone 1 e 2 sia stata attribuita rispettivamente alla zona 1 o alla zona 2. La differenza tra le due posizioni rappresenta, invece, la "posizione ponderata residua finale". VII.2 Nel secondo caso, in presenza di "posizioni ponderate residue" delle zone 1 e 2 aventi medesimo segno, occorre distinguere due ulteriori casi: - qualora anche la "posizione ponderata residua" della zona 3 presenti lo stesso segno, la somma delle "posizioni ponderate residue" delle tre zone costituisce la "posizione ponderata residua finale"; - qualora, invece, la "posizione ponderata residua" della zona 3 presenti segno contrario a quello delle zone 1 e 2, occorre procedere in primo luogo alla compensazione delle "posizioni ponderate residue" delle zone 2 e 3. La posizione residua di importo minore rappresenta la "posizione ponderata compensata" tra le zone 2 e 3. La differenza tra le due posizioni denominata "posizione ponderata residua" delle zone 2 e 3, va convenzionalmente imputata alla zona avente la "posizione ponderata residua" di maggiore importo in valore assoluto. Qualora quest'ultima posizione: a) sia imputata alla zona 3 e presenti pertanto segno opposto a quello della zona 1, il minore di tali valori e' definito "posizione ponderata compensata" tra le zone 1 e 3. La differenza tra le due posizioni costituisce, invece, la "posizione ponderata residua finale"; b) sia imputata alla zona 2 e presenti pertanto segno uguale a quello della zona 1, la somma delle due "posizioni ponderate residue" costituisce la "posizione ponderata residua finale". VIII FASE: CALCOLO DELLA COPERTURA PATRIMONIALE PER LE POSIZIONI COMPENSATE TRA ZONE DIVERSE Il terzo dei requisiti patrimoniali richiesti e' determinato applicando i pertinenti "fattori di non compensabilita'" - di seguito riportati - alle "posizioni ponderate compensate" tra le 3 zone e sommando, conseguentemente, i 3 ammontari cosi' ottenuti: - per la "posizione ponderata compensata" delle zone 1 e 2: 40 per cento (misura piena); 30 per cento (misura ridotta); - per la "posizione ponderata compensata" delle zone 2 e 3: 40 per cento (misura piena); 30 per cento (misura ridotta); - per la "posizione ponderata compensata" delle zone 1 e 3: 150 per cento (misura piena); 100 per cento (misura ridotta). IX FASE: CALCOLO DELLA COPERTURA PATRIMONIALE PER LE POSIZIONI FINALI NON COMPENSATE Il quarto e ultimo requisito patrimoniale richiesto dalla disciplina e' quello della completa copertura patrimoniale (100%) della "posizione ponderata residua finale", determinata secondo le modalita' precedentemente illustrate. X FASE: CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO Il calcolo del requisito patrimoniale complessivo e' pari alla somma dei quattro requisiti patrimoniali previsti, nell'ordine, alle precedenti fasi IV, VI, VIII e IX. Allegato C SOCIETA' DI RATING RICONOSCIUTE A) Per gli emittenti italiani e per le emissioni di soggetti esteri quotati in Italia - Italrating B) Per gli emittenti italiani ed esteri e per le emissioni di soggetti esteri quotati in Italia - MOODY'S Investors Service - Standard e Poor's - IBCA - Fitch Investors Service C) Per gli emittenti di paesi della zona A e per le emissioni di soggetti italiani ed esteri quotati in paesi della zona A (1) Societa' di rating riconosciute dalle locali autorita' di vigilanza per le emissioni di emittenti locali e per le emissioni quotate sul mercato locale. (1) Per i paesi non appartenenti ne' all'Unione Europea ne' al Gruppo dei Dieci, purche' vigano regole prudenziali giudicate dalla Banca d'Italia equivalenti a quelli della Direttiva 93/6/CEE.