(all. 1 - art. 1)
                 Disciplinare di produzione dei vini
          a denominazione di origine controllata "Donnici"
                               Art. 1.
  La denominazione  di origine controllata "Donnici"  e' riservata ai
vini  bianchi rosati  e rossi  che rispondono  alle condizioni  ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
   Tali vini sono i seguenti:
  "Donnici" rosso (anche nelle tipologie riserva e novello);
    "Donnici" rosato;
    "Donnici" bianco.
                               Art. 2.
  La denominazione  di origine controllata "Donnici"  e' riservata ai
vini  bianchi,   rosati  e  rossi  ottenuti   esclusivamente  da  uve
provenienti  da  vigneti  aventi  in  ambito  aziendale  la  seguente
composizione ampelografica:
   "Donnici" bianco:
  Montonico bianco (localmente noto come Mantonico): minimo 50%;
  Greco  bianco,  Malvasia  bianca,   Pecorello  bianco  (da  soli  o
congiuntamente): massimo 30%,
  possono concorrere  alla produzione di  detto vino le uve  di altri
vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Cosenza, fino ad un massimo del 20%;
   "Donnici" rosso e rosato:
  Gaglioppo  (localmente detto  anche  Magliocco  o Mantonico  nero):
minimo 50%;
    Greco nero: minimo 10%;
  Malvasia bianca,  Greco bianco, Mantonico bianco,  Pecorello bianco
(da soli o congiuntamente): massimo 10%,
  possono concorrere  alla produzione di  detto vino le uve  di altri
vitigni, raccomandati e/o autorizzati per  la provincia di Cosenza, a
bacca bianca  fino ad un massimo  del 10% e  a bacca nera fino  ad un
massimo del 20%.
                               Art. 3.
  La zona di produzione delle  uve destinate alla produzione dei vini
a denominazione  di origine controllata "Donnici"  comprende l'intero
territorio amministrativo, esclusi i fondo valle ed i vigneti ubicati
al di sopra degli 800 m,  dei comuni di Aprigliano, Cellara, Cosenza,
Dipignano,  Figline  Vegliaturo,  Mangone, Paterno  Calabro,  Pedace,
Piane Crati e Pietrafitta, tutti in provincia di Cosenza.
                               Art. 4.
  Le  condizioni ambientali  di  coltura dei  vigneti destinati  alla
produzione dei vini a  denominazione di origine controllata "Donnici"
di cui  all'art. 2  debbono essere quelli  tradizionali della  zona e
comunque atte a conferire alle uve,  ai mosti ed ai vini derivati, le
specifiche caratteristiche di qualita'.
  Sono  pertanto da  considerarsi  idonei i  vigneti  bene esposti  e
ubicati su terreni idonei.
  Sono da  escludersi, ai fini  della iscrizione all'albo,  i vigneti
situati in aree particolarmente umide.
  I  sesti di  impianto,  le forme  di allevamento  ed  i sistemi  di
potatura debbono essere tali da  non modificare le caratteristiche di
qualita' dell'uva e dei vini derivati.  Sono da escludere le forme di
allevamento a tendone.
  E' vietata  ogni pratica di forzatura.  E' consentita l'irrigazione
di   soccorso  per   non   piu'  di   due   interventi  annui   prima
dell'invaiatura.
  I nuovi impianti ed i reimpianti debbono prevedere un numero minimo
di 2500 ceppi per ettaro.
  La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve
superare le 12 tonnellate per  la produzione del vino a denominazione
di origine  controllata "Donnici"  bianco e le  10 tonnellate  per la
produzione dei vini a  denominazione di origine controllata "Donnici"
rossi e rosati.
  Fermo  restando il  limite  massimo sopra  indicato, la  produzione
massima  per  ettaro di  vigneto  in  coltura promiscua  deve  essere
calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare alla produzione dei  vini "Donnici" devono essere riportati
nei limiti di  cui sopra, fermi restando i limiti  resa uvavino per i
quantitativi  di  cui trattasi,  purche'  la  produzione globale  non
superi del 20% i limiti medesimi.
  La resa massima  dell'uva in vino finito non  deve essere superiore
al 70%.
  Qualora superi  questo limite,  ma non il  75%, l'eccedenza  non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
  Oltre  il  75% decade  il  diritto  alla denominazione  di  origine
controllata per tutto il prodotto.
  La regione Calabria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, puo' stabilire di anno in anno, prima della
vendemmia,  un limite  di produzione  di uva  per ettaro  inferiore a
quelli  fissati  nel  presente disciplinare  di  produzione,  dandone
immediata  comunicazione  al  Ministero   per  le  risorse  agricole,
alimentari  e forestali  -  Comitato  nazionale per  la  tutela e  la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini.
  Le  uve destinate  alla  vinificazione debbono  assicurare ai  vini
"Donnici"  bianco  e rosato  un  titolo  alcometrico volumico  minimo
naturale del 10,0%  ed al vino "Donnici" rosso  un titolo alcometrico
volumico naturale minimo dell'11,0%.
                               Art. 5.
  Le operazioni  di vinificazione, affinamento ed  invecchiamento dei
vini  di cui  all'art. 2  debbono essere  effettuate all'interno  del
territorio dei comuni interessati di cui all'art. 3.
  Nella vinificazione  sono ammesse  soltanto le  pratiche enologiche
legali, costanti  e tradizionali  della zona -  anche se  attuate con
metodologie e  macchinari moderni  - e comunque  atte a  conferire al
vino le sue peculiari caratteristiche qualitative.
                               Art. 6.
  I vini  a denominazione  di origine controllata  "Donnici" all'atto
della  immissione   al  consumo  debbono  rispondere   alle  seguenti
caratteristiche:
   "Donnici" bianco:
    colore: bianco con riflessi gialli o verdolini;
    odore: fresco, vinoso, gradevole, caratteristico;
    sapore: secco, pieno, armonico, talvolta fruttato;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol.;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.
   "Donnici" rosato:
    colore: rosa piu' o meno intenso;
    odore: caratteristico delicato;
  sapore: fresco, armonico, gradevole, talvolta fragrante;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol.;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
   "Donnici" rosso (anche nella tipologia riserva):
    colore: dal rosso rubino al cerasuolo;
    odore: vinoso, gradevole;
    sapore: pieno, asciutto e armonico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 vol.;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.
  E' in  facolta' del Ministero  delle risorse agricole  alimentari e
forestali  - Comitato  nazionale per  la tutela  e la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche  dei vini,  modificare con  proprio decreto  i limiti  minimi
sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto minimo.
                               Art. 7.
  Il  vino a  denominazione di  origine controllata  "Donnici" rosso,
dopo due anni  di invecchiamento, a partire dal  1 novembre dell'anno
della vendemmia, di cui almeno sei mesi  in botti di legno e sei mesi
di affinamento  in bottiglia, puo'  portare in etichetta  la menzione
"riserva".
  Sulle bottiglie e sui recipienti contenenti vini a denominazione di
origine controllata  "Donnici" deve  figurare l'annata  di produzione
delle uve da cui hanno avuto origine i vini.
  Il vino a denominazione di origine controllata "Donnici" rosso puo'
utilizzare in  etichetta l'indicazione  "Novello" secondo  la vigente
normativa per i vini novelli.
  Nella  presentazione e  designazione  dei vini  a denominazione  di
origine  controllata "Donnici"  e'  vietata  l'aggiunta di  qualsiasi
qualificazione  aggiuntiva diversa  da quelle  previste nel  presente
disciplinare  ivi  comprese  gli aggettivi  extra,  fine,  superiore,
scelto, selezionato, e similari.
  E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali,  marchi privati  non aventi significato  laudativo e
non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
  Le   indicazioni  tendenti   a  specificare   l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali viticoltore,  fattoria,  podere ed  altri
termini similari sono consentite in osservanza alle disposizioni UE e
nazionali in materia.
  E'   consentito  altresi'   l'uso  di   indicazioni  toponomastiche
aggiuntive di aree e  localita' dalle quali provengono effettivamente
le  uve da  cui il  vino cosi'  qualificato e'  stato ottenuto,  alle
condizioni previste dalla normativa vigente.