ISTRUZIONI GENERALI PREMESSA Il presente questionario e' finalizzato alla sola elaborazione degli studi di settore. I dati contenuti nelle risposte che i contribuenti forniranno sono indispensabili per costituire la base informativa necessaria ad una corretta elaborazione dei predetti studi di settore e non saranno in alcun modo presi a base della corrente attivita' di accertamento. Come l'esperienza anche degli altri paesi ha dimostrato, l'accertamento dei redditi delle piccole e medie imprese e dei lavoratori autonomi e' tra le piu' complesse e delicate. In Italia, a partire dall'avvio della riforma tributaria, per affrontare questo problema si sono seguite tre vie: prima allargando il numero dei soggetti obbligati alla tenuta della contabilita', sia ordinaria che semplificata, poi moltiplicando gli obblighi "strumentali" quali la bolla di accompagnamento, gli scontrini e la ricevuta fiscale; infine introducendo particolari strumenti - come i coefficienti di congruita', i coefficienti presuntivi di reddito, la minimum tax, i parametri - con i quali si e' cercato di determinare i ricavi o i compensi presunti in base ai dati contabili contenuti nelle dichiarazioni dei redditi. Questi strumenti sono risultati pero' assai difficili da gestire anche perche' le attivita' economiche sono numerosissime e non e' possibile ridurle a poche grandi categorie; inoltre la capacita' di produrre ricavi e la redditivita', anche all'interno di attivita' identiche, puo' cambiare notevolmente al variare degli elementi strutturali e di mercato o della localizzazione territoriale. Nel corso degli anni ci si e' poi resi conto che solo utilizzando cio' che realmente serve all'imprenditore o al professionista per gestire la propria attivita' il fisco puo' ottenere risultati efficaci, anche in termini di controlli e che e' improduttivo imporre adempimenti contabili che hanno finalita' esclusivamente fiscali. Rientra in questa logica, ad esempio, la recente soppressione della bolla di accompagnamento; eliminato questo inutile adempimento, oggi il controllo del fisco a monte delle vendite viene esercitato attraverso quei documenti che l'imprenditore ha autonomamente adottato per la gestione della propria attivita': buoni di consegna, polizze di carico e altri documenti di trasporto. In base a questa stessa logica l'amministrazione si sta decisamente indirizzando verso la strada degli "studi di settore": studi, cioe', che attraverso la rilevazione delle caratteristiche "strutturali" di ogni specifica attivita' consentono di individuare le condizioni effettive di redditivita' delle imprese e, quindi, possono servire prima di tutto quale strumento di valutazione dell'efficienza economica della gestione. Gli studi di settore costituiscono un moderno sistema di riscontro economico utile per valutare la capacita' di produrre ricavi delle singole attivita' economiche realizzato tramite la raccolta sistematica non solo di dati di carattere fiscale ma anche di numerosi altri elementi che caratterizzano l'attivita' e il contesto economico in cui essa si svolge. Cosi' come e' avvenuto per la bolla di accompagnamento, c'e' quindi da attendersi che l'adozione degli studi di settore potra' rendere inutili altri adempimenti fiscali di carattere formale che, oggi, costituiscono un onere per esercenti arti e professioni e imprese. 1. UTILITA' DEGLI STUDI DI SETTORE PER L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E VANTAGGI PER IL CONTRIBUENTE Gli studi di settore permettono di rendere trasparenti i criteri seguiti dall'Amministrazione finanziaria per realizzare l'accertamento ancorandoli a parametri oggettivi e coerenti con la realta' economica del territorio. L'utilizzo degli studi produce quindi vantaggi sia per l'amministrazione che per il contribuente. Gli obiettivi che e' possibile raggiungere sono, in particolare, i seguenti: trasparenza vengono resi noti i criteri ai quali si attiene l'amministrazione nell'effettuare gli accertamenti. In pratica, venendo a conoscere preventivamente che cosa il fisco si aspetta da lui, il contribuente puo' regolarsi adeguando le proprie dichiarazioni ai risultati degli studi di settore (oppure non adeguandole, in presenza di validi motivi che ne giustifichino lo scostamento); oggettivita' si da' un quadro di riferimento certo alle valutazioni del verificatore; stabilita' gli studi di settore sono destinati a rimanere come riferimento costante, anche se verranno aggiornati e affinati sistematicamente; coerenza gli studi, pur rispecchiando la realta' economica del territorio, utilizzano tutti le stesse correlazioni logiche; certezza sono eliminati gli elementi di incertezza statistici, perche' gli studi vengono realizzati richiedendo gli elementi necessari alla loro elaborazione a tutti i contribuenti interessati e non sulla base di indagini a campione. Acquisendo i dati relativi all'intera platea degli operatori e' possibile effettuare raggruppamenti omogenei per territorio, per dimensione e caratteristiche strutturali, che consentono una comparazione ragionata dei risultati della gestione; utilita' nella gestione dell'impresa se ne puo' avvantaggiare la stessa attivita' di gestione in quanto i rilievi degli studi di settore verranno a costituire un riferimento prezioso ai fini della verifica della efficienza produttiva delle imprese e della loro capacita' di produrre ricavi all'interno del mercato. 2. COME SI COSTRUIRANNO GLI STUDI DI SETTORE Con gli studi di settore viene superata la modalita' di determinazione di ricavi o compensi basata sui dati forniti con le dichiarazioni dei redditi e su quelli contabili. Gli studi, infatti, consentiranno di determinare i ricavi o compensi che con piu' probabilita' possono essere attribuiti al contribuente, individuando non solo la capacita' potenziale di produrre ricavi ma anche i fattori interni ed esterni all'azienda che possono determinare una limitazione della capacita' stessa (orari di attivita', situazioni di mercato, ecc.). In concreto, gli studi di settore sono realizzati rilevando, per ogni singola attivita' economica, le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne (processo produttivo, area di vendita, ecc.) che esterne all'azienda (andamento della domanda, livello dei prezzi, concorrenza). Vengono, inoltre, rilevate le diverse fasi dell'attivita' in modo da individuare le possibili ragioni degli eventuali scostamenti tra i ricavi risultanti dallo studio e quelli dichiarati. Gli studi di settore tengono conto della suddivisione per aree territoriali omogenee, in quanto il livello dei prezzi, le condizioni e le modalita' operative, le infrastrutture esistenti e utilizzabili, la capacita' di spesa, la tipologia dei fabbisogni, la capacita' di attrazione e la domanda indotta dipendono dal luogo ove la specifica attivita' e' esercitata. A parita' di ogni altra condizione, i fattori che si riferiscono direttamente o indirettamente alla realta' territoriale possono, infatti, incidere notevolmente sulla capacita' della singola azienda di produrre ricavi e verranno, pertanto, attentamente valutati anche con il coinvolgimento delle strutture periferiche dell'Amministrazione finanziaria e degli esperti indicati dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali. 3. CONTRIBUENTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL QUESTIONARIO Sono tenuti alla presentazione del questionario, indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime contabile adottato, i contribuenti che, per il periodo d'imposta 1996, hanno dichiarato nei modelli 740, 750, 760 e 760BIS ricavi derivanti dall'esercizio di attivita' di impresa di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR, con esclusione di quelli indicati alla lettera c), - cessione di azioni, quote di partecipazione in societa', obbligazioni, ecc. - ovvero compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, per un importo non superiore a dieci miliardi di lire. Il presente questionario va compilato e presentato solo se l'attivita' effettivamente esercitata nel periodo d'imposta 1996 corrisponde al codice (o ad uno dei codici) indicati nella copertina del questionario. ATTENZIONE I questionari vengono inviati al domicilio dei contribuenti tenuti a presentarli sulla base di elaborazioni effettuate tenendo conto degli ultimi dati disponibili. I contribuenti che svolgono una attivita' compresa tra quelle selezionate per l'invio dei questionari elencati in Appendice sono tenuti alla presentazione del questionario anche se non lo hanno materialmente ricevuto o ne hanno ricevuto uno relativo ad attivita' diversa da quella effettivamente esercitata. I contribuenti in questione devono provvedere a procurarsi autonomamente il questionario da compilare, anche fotocopiando quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. E' possibile reperire il questionario anche sul sito Internet del Ministero delle Finanze all'indirizzo http://www.finanze.interbusiness.it. Si fa presente che i contribuenti titolari sia di redditi di lavoro autonomo che di redditi derivanti dall'esercizio di attivita' d'impresa (ad esempio, ingegnere che ha svolto attivita' professionale e attivita' di impresa edile) sono tenuti a compilare distintamente sia il questionario per l'attivita' relativa alla prima tipologia di reddito sia quello per l'altra attivita', sempre che i ricavi ed i compensi distintamente considerati non siano superiori a dieci miliardi di lire. La collaborazione dei contribuenti alla compilazione del questionario e' di fondamentale importanza per la costituzione della base informativa indispensabile alla corretta elaborazione degli studi di settore. Per evitare che l'inadempienza di alcuni contribuenti possa determinare anomalie nella futura elaborazione dei dati e' prevista la possibilita' di inviare la Guardia di finanza ad acquisire direttamente presso il contribuente i dati richiesti nei questionari che non siano stati restituiti all'Amministrazione finanziaria entro i termini previsti nelle presenti istruzioni e per verificare i questionari che riportano dati non congruenti. 4. CONTRIBUENTI NON TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL QUESTIONARIO Non sono tenuti alla presentazione del questionario, anche se lo hanno ricevuto: - i contribuenti che hanno dichiarato, per il periodo d'imposta 1996, ricavi o compensi come precedentemente specificati, di ammontare superiore a lire dieci miliardi; - i contribuenti che hanno iniziato l'attivita' nel 1996. Sono, pertanto, esclusi dall'obbligo di presentazione del questionario anche coloro che nel corso del 1996 hanno modificato l'attivita' esercitata come, ad esempio, un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attivita' di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano; - i contribuenti che hanno cessato l'attivita' successivamente al 31.12.1994; - i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare 1996; - coloro che nel 1996 si sono trovati in un periodo di non normale svolgimento dell'attivita'. Si precisa che va considerato periodo di normale svolgimento dell'attivita' quello in cui e' stata svolta l'attivita' produttiva prevista dall'oggetto sociale. Pertanto, non si considera periodo di normale svolgimento dell'attivita': a) quello da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria, ovvero l'inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa o fallimentare. In proposito, si precisa che il periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione e' considerato "normale" anche se di durata inferiore a quella prevista ordinariamente. Tuttavia, in questo caso, il contribuente non e' ugualmente tenuto alla presentazione del questionario in quanto l'attivita' si considera cessata nel corso del periodo d'imposta; b) quelli successivi al primo periodo d'imposta qualora la societa', in tali periodi, non abbia ancora iniziato l'attivita' produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perche': - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attivita' si e' protratta oltre il primo periodo di imposta, per cause non dipendenti dalla volonta' dell'imprenditore; - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attivita', a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste; - viene svolta esclusivamente una attivita' di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attivita' produttiva di beni e servizi, sempreche' l'attivita' di ricerca non consenta di per se' la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi. 5. COME SI COMPILA IL QUESTIONARIO La compilazione del questionario va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello) ed accortezza in quanto errori di compilazione potrebbero determinare anomalie nella base informativa che si intende costituire utilizzando i dati forniti dai contribuenti. Il questionario e' stato predisposto per la generalita' dei contribuenti che svolgono l'attivita' o le attivita' oggetto di analisi. Conseguentemente, alcune delle richieste in esso contenute potrebbero non riguardare il singolo soggetto che sta provvedendo alla sua compilazione, il quale dovra', quindi, lasciare in bianco i campi del questionario che non lo riguardano. I dati richiesti nei quadri diversi da quello contabile, avendo carattere statistico, possono essere forniti, in particolare quelli percentuali, con una approssimazione che non stravolga la natura della rilevazione effettuata. 6. COME SI PRESENTA IL QUESTIONARIO Dopo la compilazione, il questionario va trasmesso all'Amministrazione finanziaria per posta ordinaria oppure consegnando il supporto magnetico contenente i dati. Per effettuare la registrazione sul supporto magnetico, deve essere utilizzato l'apposito programma informatico distribuito gratuitamente dall'Amministrazione finanziaria anche attraverso gli uffici per le relazioni con il pubblico, URP. Possono essere utilizzate, altresi', le applicazioni realizzate dai produttori di software sulla base delle specifiche tecniche fornite dall'Amministrazione finanziaria nei decreti ministeriali di approvazione dei questionari. Nello spirito di collaborazione che caratterizza l'elaborazione degli studi, si raccomanda ai contribuenti di trasmettere i dati preferibilmente su supporto magnetico, al fine di facilitare le operazioni di acquisizione degli stessi. A coloro che consegneranno i dati del questionario su supporto magnetico e' riconosciuto un credito d'imposta di lire diecimila, da utilizzare in occasione della prima dichiarazione dei redditi successiva alla presentazione del questionario (generalmente quella trasmessa all'Amministrazione finanziaria nel 1998). Detto credito d'imposta non costituisce componente positivo di reddito, ne' rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63, del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 6.1 Invio per posta ordinaria dei questionari in forma cartacea Il questionario, debitamente compilato e sottoscritto, va inviato per posta ordinaria, entro il 31 luglio 1997 (utilizzando preferibilmente la busta che lo accompagna), al Centro di Servizio indicato nella tabella riportata in Appendice. Coloro che utilizzano le buste predisposte dall'Amministrazione finanziaria effettuano la spedizione con tassa a carico del destinatario. I contribuenti che non sono in possesso dell'apposita busta possono utilizzare, affrancandola, una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenere il questionario senza che sia necessario piegarlo. La busta deve recare in alto a sinistra l'indicazione: "Questionario studi di settore codice...", il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione. Il codice del questionario da riportare sulla busta e' quello indicato sulla copertina del questionario stesso. I contribuenti che vogliono acquisire la prova dell'avvenuta spedizione del questionario e, in particolare, quelli che intendono usufruire della sanatoria per la omessa o errata dichiarazione di variazione di attivita', prevista dall'articolo 3, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono inviare il questionario, anziche' per posta ordinaria, per raccomandata senza avviso di ricevimento. 6.2 Consegna dei questionari su supporti magnetici Il contribuente puo' trasmettere i dati su supporto magnetico, anche attraverso la propria organizzazione di categoria oppure affidando tale adempimento al soggetto incaricato di tenergli la contabilita' (dottore commercialista, consulente del lavoro, CAAF, ecc.). I supporti magnetici devono essere consegnati, unitamente all'apposita bolla di consegna redatta in triplice esemplare, automaticamente predisposta dal programma, all'ufficio delle imposte dirette nel cui ambito territoriale hanno la sede o il domicilio fiscale i soggetti che trasmettono i supporti. I supporti trasmessi dai soggetti incaricati della tenuta delle scritture contabili dei contribuenti devono contenere almeno 10 questionari anche di differenti tipologie. L'ultimo supporto trasmesso da tali soggetti puo' contenere anche un minor numero di questionari. Il termine di presentazione del supporto magnetico e' successivo a quello previsto per la spedizione dei modelli cartacei e scade il 30 settembre 1997. ----> Vedere Allegati da pag. 10 a pag. 108 del S.O. <---- ----> Vedere Allegati da pag. 109 a pag. 207 del S.O. <---- ----> Vedere Allegati da pag. 208 a pag. 306 del S.O. <---- ----> Vedere Allegati da pag. 307 a pag. 405 del S.O. <---- ----> Vedere Allegati da pag. 406 a pag. 422 del S.O. <----