(all. 1 - art. 1)
                         ISTRUZIONI GENERALI
PREMESSA
Il presente questionario e' finalizzato alla sola elaborazione  degli
studi  di settore. I dati contenuti nelle risposte che i contribuenti
forniranno sono indispensabili per  costituire  la  base  informativa
necessaria ad una corretta elaborazione dei predetti studi di settore
e  non saranno in alcun modo presi a base della corrente attivita' di
accertamento.
Come  l'esperienza   anche   degli   altri   paesi   ha   dimostrato,
l'accertamento  dei  redditi  delle  piccole  e  medie  imprese e dei
lavoratori autonomi e' tra le piu' complesse e delicate.
In  Italia,  a  partire  dall'avvio  della  riforma  tributaria,  per
affrontare  questo problema si sono seguite tre vie: prima allargando
il numero dei soggetti obbligati alla tenuta della contabilita',  sia
ordinaria   che   semplificata,   poi   moltiplicando   gli  obblighi
"strumentali" quali la bolla di accompagnamento, gli scontrini  e  la
ricevuta  fiscale; infine introducendo particolari strumenti - come i
coefficienti di congruita', i coefficienti presuntivi di reddito,  la
minimum tax, i parametri - con i quali si e' cercato di determinare i
ricavi  o  i  compensi  presunti  in base ai dati contabili contenuti
nelle dichiarazioni dei redditi.
Questi strumenti sono risultati  pero'  assai  difficili  da  gestire
anche  perche'  le  attivita'  economiche sono numerosissime e non e'
possibile ridurle a poche grandi categorie; inoltre la  capacita'  di
produrre  ricavi  e  la  redditivita', anche all'interno di attivita'
identiche, puo'  cambiare  notevolmente  al  variare  degli  elementi
strutturali e di mercato o della localizzazione territoriale.
Nel  corso  degli  anni  ci si e' poi resi conto che solo utilizzando
cio' che realmente serve all'imprenditore  o  al  professionista  per
gestire  la  propria  attivita'  il  fisco  puo'  ottenere  risultati
efficaci, anche in termini di controlli e che e' improduttivo imporre
adempimenti contabili che  hanno  finalita'  esclusivamente  fiscali.
Rientra  in  questa logica, ad esempio, la recente soppressione della
bolla di accompagnamento; eliminato questo inutile adempimento,  oggi
il  controllo  del  fisco  a  monte  delle  vendite  viene esercitato
attraverso  quei  documenti  che  l'imprenditore   ha   autonomamente
adottato  per la gestione della propria attivita': buoni di consegna,
polizze di carico e altri documenti di trasporto.
In base a questa stessa logica l'amministrazione si  sta  decisamente
indirizzando  verso la strada degli "studi di settore": studi, cioe',
che attraverso la rilevazione delle caratteristiche "strutturali"  di
ogni  specifica  attivita'  consentono  di  individuare le condizioni
effettive di redditivita' delle imprese e,  quindi,  possono  servire
prima   di  tutto  quale  strumento  di  valutazione  dell'efficienza
economica della gestione.
Gli studi di settore costituiscono un moderno  sistema  di  riscontro
economico  utile  per  valutare la capacita' di produrre ricavi delle
singole  attivita'  economiche   realizzato   tramite   la   raccolta
sistematica  non  solo  di  dati  di  carattere  fiscale  ma anche di
numerosi altri elementi che caratterizzano l'attivita' e il  contesto
economico  in cui essa si svolge. Cosi' come e' avvenuto per la bolla
di accompagnamento, c'e' quindi da attendersi  che  l'adozione  degli
studi  di settore potra' rendere inutili altri adempimenti fiscali di
carattere  formale  che,  oggi,  costituiscono un onere per esercenti
arti e professioni e imprese.
1. UTILITA' DEGLI STUDI DI SETTORE PER L'AMMINISTRAZIONE  FINANZIARIA
   E VANTAGGI PER IL CONTRIBUENTE
Gli  studi  di  settore  permettono  di rendere trasparenti i criteri
seguiti    dall'Amministrazione    finanziaria     per     realizzare
l'accertamento  ancorandoli  a  parametri oggettivi e coerenti con la
realta' economica del  territorio.  L'utilizzo  degli  studi  produce
quindi vantaggi sia per l'amministrazione che per il contribuente.
Gli  obiettivi  che  e' possibile raggiungere sono, in particolare, i
seguenti:
trasparenza
vengono resi noti i criteri ai  quali  si  attiene  l'amministrazione
nell'effettuare  gli  accertamenti.  In  pratica, venendo a conoscere
preventivamente che cosa il fisco si aspetta da lui, il  contribuente
puo'  regolarsi adeguando le proprie dichiarazioni ai risultati degli
studi di settore (oppure  non  adeguandole,  in  presenza  di  validi
motivi che ne giustifichino lo scostamento);
oggettivita'
si   da'   un  quadro  di  riferimento  certo  alle  valutazioni  del
verificatore;
stabilita'
gli studi di settore  sono  destinati  a  rimanere  come  riferimento
costante, anche se verranno aggiornati e affinati sistematicamente;
coerenza
gli  studi,  pur  rispecchiando  la realta' economica del territorio,
utilizzano tutti le stesse correlazioni logiche;
certezza
sono eliminati gli elementi di  incertezza  statistici,  perche'  gli
studi vengono realizzati richiedendo gli elementi necessari alla loro
elaborazione  a  tutti i contribuenti interessati e non sulla base di
indagini a campione. Acquisendo i  dati  relativi  all'intera  platea
degli  operatori  e' possibile effettuare raggruppamenti omogenei per
territorio,  per  dimensione  e  caratteristiche   strutturali,   che
consentono una comparazione ragionata dei risultati della gestione;
utilita' nella gestione dell'impresa
se  ne puo' avvantaggiare la stessa attivita' di gestione in quanto i
rilievi degli studi di settore verranno a costituire  un  riferimento
prezioso  ai  fini  della  verifica della efficienza produttiva delle
imprese e della loro capacita' di  produrre  ricavi  all'interno  del
mercato.
2. COME SI COSTRUIRANNO GLI STUDI DI SETTORE
Con   gli   studi   di   settore   viene  superata  la  modalita'  di
determinazione di ricavi o compensi basata sui dati  forniti  con  le
dichiarazioni dei redditi e su quelli contabili.
Gli  studi, infatti, consentiranno di determinare i ricavi o compensi
che con piu' probabilita' possono essere attribuiti al  contribuente,
individuando  non  solo la capacita' potenziale di produrre ricavi ma
anche  i  fattori  interni  ed  esterni   all'azienda   che   possono
determinare   una   limitazione  della  capacita'  stessa  (orari  di
attivita', situazioni di mercato, ecc.).
In concreto, gli studi di settore sono realizzati rilevando, per ogni
singola attivita' economica, le relazioni esistenti tra le  variabili
contabili  e  quelle  strutturali,  sia interne (processo produttivo,
area di vendita,  ecc.)  che  esterne  all'azienda  (andamento  della
domanda, livello dei prezzi, concorrenza). Vengono, inoltre, rilevate
le  diverse  fasi  dell'attivita' in modo da individuare le possibili
ragioni degli eventuali scostamenti tra  i  ricavi  risultanti  dallo
studio e quelli dichiarati.
Gli  studi  di  settore  tengono  conto  della  suddivisione per aree
territoriali omogenee, in quanto il livello dei prezzi, le condizioni
e le modalita' operative, le infrastrutture esistenti e utilizzabili,
la capacita' di spesa, la tipologia dei fabbisogni, la  capacita'  di
attrazione  e la domanda indotta dipendono dal luogo ove la specifica
attivita' e' esercitata.
A parita' di ogni altra condizione,  i  fattori  che  si  riferiscono
direttamente  o  indirettamente  alla  realta'  territoriale possono,
infatti, incidere notevolmente sulla capacita' della singola  azienda
di  produrre ricavi e verranno, pertanto, attentamente valutati anche
con     il     coinvolgimento     delle     strutture     periferiche
dell'Amministrazione  finanziaria  e  degli  esperti  indicati  dalle
associazioni di categoria e dagli ordini professionali.
3. CONTRIBUENTI TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL QUESTIONARIO
Sono tenuti alla presentazione  del  questionario,  indipendentemente
dalla   natura   giuridica   e   dal  regime  contabile  adottato,  i
contribuenti che, per il periodo d'imposta 1996, hanno dichiarato nei
modelli 740, 750, 760 e 760BIS  ricavi  derivanti  dall'esercizio  di
attivita'  di  impresa di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR, con
esclusione di quelli indicati alla lettera c), - cessione di  azioni,
quote  di  partecipazione  in  societa',  obbligazioni, ecc. - ovvero
compensi derivanti dall'esercizio  di  arti  e  professioni,  per  un
importo non superiore a dieci miliardi di lire.
Il   presente   questionario   va  compilato  e  presentato  solo  se
l'attivita' effettivamente  esercitata  nel  periodo  d'imposta  1996
corrisponde  al codice (o ad uno dei codici) indicati nella copertina
del questionario.
ATTENZIONE
I questionari vengono inviati al domicilio dei contribuenti tenuti  a
presentarli sulla base di elaborazioni effettuate tenendo conto degli
ultimi  dati  disponibili.  I contribuenti che svolgono una attivita'
compresa tra quelle selezionate per l'invio dei questionari  elencati
in Appendice sono tenuti alla presentazione del questionario anche se
non  lo hanno materialmente ricevuto o ne hanno ricevuto uno relativo
ad  attivita'  diversa  da  quella   effettivamente   esercitata.   I
contribuenti    in   questione   devono   provvedere   a   procurarsi
autonomamente il questionario da compilare, anche fotocopiando quello
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale.  E'  possibile  reperire   il
questionario  anche  sul  sito  Internet  del Ministero delle Finanze
all'indirizzo http://www.finanze.interbusiness.it.
Si fa presente che i contribuenti titolari sia di redditi  di  lavoro
autonomo   che  di  redditi  derivanti  dall'esercizio  di  attivita'
d'impresa  (ad   esempio,   ingegnere   che   ha   svolto   attivita'
professionale  e  attivita' di impresa edile) sono tenuti a compilare
distintamente sia il questionario per l'attivita' relativa alla prima
tipologia di reddito sia quello per l'altra attivita', sempre  che  i
ricavi  ed i compensi distintamente considerati non siano superiori a
dieci miliardi di lire.
La collaborazione dei contribuenti alla compilazione del questionario
e'   di  fondamentale  importanza  per  la  costituzione  della  base
informativa indispensabile alla corretta elaborazione degli studi  di
settore.  Per evitare che l'inadempienza di alcuni contribuenti possa
determinare anomalie nella futura elaborazione dei dati  e'  prevista
la  possibilita'  di  inviare  la  Guardia  di  finanza  ad acquisire
direttamente presso il contribuente i dati richiesti nei  questionari
che  non siano stati restituiti all'Amministrazione finanziaria entro
i termini previsti nelle  presenti  istruzioni  e  per  verificare  i
questionari che riportano dati non congruenti.
4. CONTRIBUENTI NON TENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL QUESTIONARIO
Non  sono  tenuti  alla  presentazione  del questionario, anche se lo
hanno ricevuto:
- i contribuenti che hanno dichiarato, per il periodo d'imposta 1996,
  ricavi o compensi come precedentemente  specificati,  di  ammontare
  superiore a lire dieci miliardi;
-  i  contribuenti  che  hanno  iniziato  l'attivita' nel 1996. Sono,
  pertanto, esclusi dall'obbligo di  presentazione  del  questionario
  anche  coloro  che  nel corso del 1996 hanno modificato l'attivita'
  esercitata come, ad esempio, un imprenditore che fino ad aprile  ha
  svolto  l'attivita'  di  commerciante  e da maggio in poi quella di
  artigiano;
- i contribuenti che hanno  cessato  l'attivita'  successivamente  al
  31.12.1994;
-  i  contribuenti  con  periodo d'imposta non coincidente con l'anno
  solare 1996;
- coloro che nel 1996 si sono trovati in un periodo  di  non  normale
  svolgimento  dell'attivita'.  Si precisa che va considerato periodo
  di normale svolgimento dell'attivita' quello in cui e' stata svolta
  l'attivita' produttiva prevista dall'oggetto sociale. Pertanto, non
  si considera periodo di normale svolgimento dell'attivita':
a) quello da cui decorre la messa in liquidazione  ordinaria,  ovvero
l'inizio  della  procedura  di  liquidazione  coatta amministrativa o
fallimentare. In proposito, si precisa che  il  periodo  che  precede
quello  in  cui  ha  avuto  inizio  la  liquidazione  e'  considerato
"normale"  anche  se  di   durata   inferiore   a   quella   prevista
ordinariamente.  Tuttavia,  in  questo  caso,  il contribuente non e'
ugualmente tenuto  alla  presentazione  del  questionario  in  quanto
l'attivita' si considera cessata nel corso del periodo d'imposta;
b)  quelli successivi al primo periodo d'imposta qualora la societa',
in tali periodi, non abbia  ancora  iniziato  l'attivita'  produttiva
prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perche':
-  la  costruzione  dell'impianto  da  utilizzare  per lo svolgimento
  dell'attivita' si e' protratta oltre il primo periodo  di  imposta,
  per cause non dipendenti dalla volonta' dell'imprenditore;
-   non   sono  state  rilasciate  le  autorizzazioni  amministrative
  necessarie per lo svolgimento dell'attivita', a condizione  che  le
  stesse siano state tempestivamente richieste;
-  viene  svolta esclusivamente una attivita' di ricerca propedeutica
  allo svolgimento di altra attivita' produttiva di beni  e  servizi,
  sempreche'  l'attivita'  di  ricerca  non  consenta  di  per se' la
  produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi.
5. COME SI COMPILA IL QUESTIONARIO
La  compilazione  del  questionario  va  effettuata  con  la  massima
chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello) ed accortezza
in quanto errori  di  compilazione  potrebbero  determinare  anomalie
nella  base  informativa che si intende costituire utilizzando i dati
forniti dai contribuenti.
Il  questionario  e'  stato  predisposto  per  la   generalita'   dei
contribuenti  che  svolgono  l'attivita'  o  le  attivita' oggetto di
analisi. Conseguentemente, alcune delle richieste in  esso  contenute
potrebbero  non  riguardare  il  singolo soggetto che sta provvedendo
alla sua compilazione, il quale dovra', quindi, lasciare in bianco  i
campi del questionario che non lo riguardano.
I  dati  richiesti  nei  quadri  diversi  da quello contabile, avendo
carattere statistico, possono essere forniti, in  particolare  quelli
percentuali,  con  una  approssimazione  che  non stravolga la natura
della rilevazione effettuata.
6. COME SI PRESENTA IL QUESTIONARIO
Dopo    la    compilazione,    il    questionario    va     trasmesso
all'Amministrazione    finanziaria   per   posta   ordinaria   oppure
consegnando il supporto magnetico contenente i dati.
Per effettuare la registrazione sul supporto magnetico,  deve  essere
utilizzato l'apposito programma informatico distribuito gratuitamente
dall'Amministrazione  finanziaria  anche attraverso gli uffici per le
relazioni con il pubblico, URP. Possono essere utilizzate,  altresi',
le  applicazioni  realizzate  dai  produttori  di software sulla base
delle specifiche tecniche  fornite  dall'Amministrazione  finanziaria
nei decreti ministeriali di approvazione dei questionari.
Nello spirito di collaborazione che caratterizza l'elaborazione degli
studi,   si   raccomanda   ai  contribuenti  di  trasmettere  i  dati
preferibilmente su supporto  magnetico,  al  fine  di  facilitare  le
operazioni di acquisizione degli stessi.
A  coloro  che  consegneranno  i  dati  del  questionario su supporto
magnetico e' riconosciuto un credito d'imposta di lire diecimila,  da
utilizzare   in  occasione  della  prima  dichiarazione  dei  redditi
successiva alla presentazione del questionario  (generalmente  quella
trasmessa  all'Amministrazione  finanziaria  nel 1998). Detto credito
d'imposta non costituisce componente positivo di reddito, ne'  rileva
ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63, del
TUIR,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
6.1 Invio per posta ordinaria dei questionari in forma cartacea
Il questionario, debitamente compilato e sottoscritto, va inviato per
posta ordinaria, entro il 31 luglio 1997 (utilizzando preferibilmente
la busta che lo accompagna), al Centro  di  Servizio  indicato  nella
tabella  riportata  in  Appendice.  Coloro  che  utilizzano  le buste
predisposte dall'Amministrazione finanziaria effettuano la spedizione
con tassa a carico del destinatario. I contribuenti che non  sono  in
possesso  dell'apposita  busta possono utilizzare, affrancandola, una
normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a  contenere  il
questionario  senza che sia necessario piegarlo. La busta deve recare
in alto a sinistra  l'indicazione:  "Questionario  studi  di  settore
codice...",   il   codice   fiscale,  il  cognome  e  il  nome  o  la
denominazione. Il codice del questionario da riportare sulla busta e'
quello indicato sulla copertina del questionario stesso.
I  contribuenti  che  vogliono  acquisire  la   prova   dell'avvenuta
spedizione  del  questionario e, in particolare, quelli che intendono
usufruire della sanatoria per la omessa  o  errata  dichiarazione  di
variazione  di  attivita', prevista dall'articolo 3, comma 121, della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662, possono inviare il questionario,
anziche' per  posta  ordinaria,  per  raccomandata  senza  avviso  di
ricevimento.
6.2 Consegna dei questionari su supporti magnetici
Il  contribuente puo' trasmettere i dati su supporto magnetico, anche
attraverso la propria organizzazione di  categoria  oppure  affidando
tale  adempimento  al soggetto incaricato di tenergli la contabilita'
(dottore  commercialista,  consulente  del  lavoro,  CAAF,  ecc.).  I
supporti  magnetici devono essere consegnati, unitamente all'apposita
bolla di consegna  redatta  in  triplice  esemplare,  automaticamente
predisposta  dal programma, all'ufficio delle imposte dirette nel cui
ambito territoriale hanno la sede o il domicilio fiscale  i  soggetti
che trasmettono i supporti.
I  supporti  trasmessi  dai  soggetti  incaricati  della tenuta delle
scritture contabili  dei  contribuenti  devono  contenere  almeno  10
questionari   anche   di   differenti  tipologie.  L'ultimo  supporto
trasmesso da tali soggetti puo' contenere anche un  minor  numero  di
questionari.
Il  termine  di  presentazione del supporto magnetico e' successivo a
quello previsto per la spedizione dei modelli cartacei e scade il  30
settembre 1997.

    ---->  Vedere Allegati da pag. 10 a pag. 108 del S.O.  <----


    ---->  Vedere Allegati da pag. 109 a pag. 207 del S.O.  <----

    ---->  Vedere Allegati da pag. 208 a pag. 306 del S.O.  <----

    ---->  Vedere Allegati da pag. 307 a pag. 405 del S.O.  <----

    ---->  Vedere Allegati da pag. 406 a pag. 422 del S.O.  <----