(all. 1 - art. 1)
  PROPOSTA  DI  DISCIPLINARE  DI PRODUZIONE  DELLA  DENOMINAZIONE  DI
ORIGINE CONTROLLATA "COLLIBOLOGNESICLASSICO"Pignoletto
                               Art. 1.
  La   denominazione  di   origine   controllata  "Colli   Bolognesi"
accompagnata  dalla specificazione  "Classico" e  dal riferimento  al
nome di  vitigno Pignoletto,  in seguito denominata  "Colli Bolognesi
Classico"  Pignoletto,  e'  riservata   al  vino  che  risponde  alle
condizioni  ed ai  requisiti stabiliti  dal presente  disciplinare di
produzione.
                               Art. 2.
  Il  vino a  denominazione di  origine controllata  "Colli Bolognesi
Classico" Pignoletto, deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona
di  produzione delimitata  dal  successivo art.  3  e provenienti  da
vigneti costituiti per almeno l'85% dell'omonimo vitigno.
  Possono concorrere alla  produzione di detto vino anche  le uve dei
vitigni Pinot Bianco, Riesling Italico, trebbiano Romagnolo, presenti
nei vigneti in ambito aziendale, da  soli o congiuntamente fino ad un
massimo del l5%.
                               Art. 3.
  La  zona  di  produzione  del   vino  a  denominazione  di  origine
controllata  "Colli  Bolognesi  Classico" Pignoletto,  comprende  per
intero il territorio amministrativo dei  comuni di Monte San Pietro e
Monteveglio  della provincia  di Bologna  ed in  parte il  territorio
amministrativo dei comuni di Sasso Marconi, Casalecchio dl Reno, Zola
Predosa, Crespellano, Bazzano, Castello di Serravalle della provincia
di Bologna e Savignano sul Panaro della provincia dl Modena.
  Tale zona e' cosi' delimitata:  partendo sulla s.s. 569 dal confine
comunale tra Casalecchio di Reno a  Zola Predosa segue verso ovest la
stessa statale  attraversando poi i  centri abitati di  Zola Predosa,
Crespellano e  Bazzano. Prosegue  lungo la s.s.  n. 569  in direzione
sudovest sino ad  intersecare il confine provinciale tra  i comuni di
Bazzano e Savignano sul Panaro. Si inoltra nel territorio comunale di
Savignano  sul Panaro,  percorre a  sinistra la  strada comunale  via
Moniticelli in direzione sud - ovest sino ad incontrare il rio Baldo.
Lo percorre  in direzione ovest -  sud - ovest sino  ad incontrare il
confine  provinciale   tra  Savignano   sul  Panaro  e   Castello  di
Serravalle. Segue verso  est il confine provinciale sino  al punto in
cui si  incontrano i  territori dei comuni  di Savignano  sul Panaro,
Monteveglio e  Castello di Serravalle.  Segue il confine  comunale in
direzione sud - est tra Monteveglio  e Castello di Serravalle fino ad
incrociare la  strada comunale  via rio  Marzatore che  viene seguita
verso  sudovest  sino ad  immettersi  sulla  strada vicinale  via  S.
Michele  imboccata   e  percorsa  per  intero   raggiunge  la  strada
provinciale n. 70 secondo tronco. Percorrendo tale strada provinciale
verso ovest raggiunge  l'incrocio con via Farne'  sulla quale procede
fino alla  localita' La  Piana dove lascia  la strada  per proseguire
lungo il confine  provinciale tra Bologna e Modena  fino a immettersi
nella provinciale n. 70 in direzione est sino ad incrociare la strada
comunale  via  Tiola.  Attraversato  il  ponte  sul  torrente  Ghiaia
prosegue  su via  Tiola per  raggiungere l'incrocio  con via  Collina
nella  quale si  immette  e  percorre sino  al  suo  termine per  poi
proseguire nel crinale della collina per incrociare via Parviano.
  All'incrocio  con  via  dei   Calanchi,  percorre  quest'ultima  in
direzione  sudovest  congiungendosi con  il  confine  comunale tra  i
Comuni di Castello di Serravalle e Monteveglio; lungo tale confine in
direzione sud in  prossimita' dell'incrocio tra via  Ghirardini e via
Barisella incontra il crinale  delle colline sovrastanti la localita'
Ducentola  che  segue  sino  a riscenderlo  in  localita'  Canovetta.
Prosegue verso valle  lungo via Canovetta che in  parte la attraversa
fino ad intersecare  di nuovo il confine comunale,  percorso il quale
sino  in  localita  Bersagliera  si immette  nuovamente  sulla  trada
provinciale n.  70 che percorre  in direzione  sud - est.  Imbocca la
strada provinciale n. 27 fino in localita' Zappolino per poi scendere
lungo via Mulino  imbocca via S. Andrea, prosegue in  direzione sud -
ovest  fino ad  incrociare il  confine comunale  di Monte  S. Pietro.
Prosegue  lungo il  confine di  detto  comune sino  a Calderino  dove
attraversato il torrente Lavino,  in localita' Fontanelle segue verso
est il confine comunale di Zola  Predosa sino ad incrociare via Monte
Capra, prosegue  per via Tignano,  includendo i vigneti  inseriti nei
fogli catastali  numero sette,  diciotto e  diciannove del  comune di
Sasso  Marconi, gira  a sinistra  giungendo in  localita' Mongardino.
Prosegue sulla strada provinciale Mongardino  verso sud - est sino ad
incrociare la s.s n. 64 si  percorre verso nord detta statale sino ad
incontrare a  sinistra la  via Rosa che  percorsa in  direzione ovest
giunge alla  chiesa parrocchiale dell'Eremo di  Tizzano, prosegue per
la  via  Tizzano sino  ad  incontrare  il  confine comunale  di  Zola
Predosa. Prosegue lungo  detto confine verso nord  sino ad incontrare
la strada statale n. 569 da cui e' iniziata la delimitazione.
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione  del vino  a denominazione  di origine  controllata "Colli
Bolognesi  Classico" Pignoletto,  devono  essere quelle  tradizionali
della zona di  produzione e comunque atte a conferire  alle uve ed al
vino   le   specifiche   caratteristiche   di   qualita'.   Ai   fini
dell'iscrizione  all'albo   dei  vigneti  debbono,   pertanto  venire
esclusi, i vigneti ubicati in terreni molto umidi, di fondovalle.
  I  sesti di  impianto,  le  forme di  allevamento  ed  i metodi  di
potatura devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atti
a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
  E' esclusa ogni  pratica di forzatura; e'  ammessa l'irrigazione di
soccorso per non piu' di due volte all'anno prima dell'invaiatura.
  La densita'  minima di ceppi  deve essere  per i nuovi  impianti di
almeno 2500 viti per ettaro.
  La  resa  massima  di  uva   per  ettaro  di'  vigneto  in  coltura
specializzata per la  produzione del vino a  denominazione di origine
controllata "Colli  Bolognesi Classico" Pignoletto, deve  essere di t
9.
  La resa massima  di uva in coltura promiscua  deve essere calcolata
in rapporto alla effettiva superficie vitata.
  Nelle annate favorevoli i quantitativi di uva ottenuti da destinare
alla  produzione  del vino  a  denominazione  di origine  controllata
"Colli Bolognesi'  Classico" Pignoletto, devono essere  riportati nei
limiti di cui sopra purche' la  produzione globale non superi del 20%
i limiti  medesimi, fermi  restando i  limiti resa uva  / vino  per i
quantitativi di cui trattasi. L'uva destinata alla vinificazione deve
assicurare  al vino  a  denominazione di  origine controllata  "Colli
Bolognesi  Classico"  Pignoletto,  il titolo  alcolometrico  volumico
minimo naturale del 12%.
                               Art. 5.
  Per il vino a denominazione di origine controllata "Colli Bolognesi
Classico"    Pignoletto,    le     operazioni    di    vinificazione,
imbottigliamento, affinamento in  bottiglia, devono essere effettuate
all'interno della  zona di produzione delimitata  dalla denominazione
di origine controllata "Colli Bolognesi".
  La resa massima dell'uva in vino finito per il vino a denominazione
di  origine controllata  "Colli Bolognesi  Classico" Pignoletto,  non
deve essere superiore al 65%. Qualora tale resa superi la percentuale
sopra indicata  ma non  oltre il 70%,  l'eccedenza non  avra' diritto
alla denominazione di origine  controllata "Colli Bolognesi Classico"
Pignoletto;  oltre detto  limite percentuale  decade il  diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
                               Art. 6.
  Il  vino a  denominazione di  origine controllata  "Colli Bolognesi
Classico"  Pignoletto,  all'atto  della immissione  al  consumo  deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: paglierino chiaro, con riflessi verdognoli;
    odore: delicato, caratteristico;
    sapore: tranquillo, fine;
  titolo  alcolometrico volumico  totale minimo:  12% (e'  ammesso un
tenore zuccherino massimo di 6 gr. / l.;
    acidita' totale minima: 5 per mille;
    estratto secco netto minimo: 16 per mille.
  Il  vino a  denominazione di  origine controllata  "Colli Bolognesi
Classico" Pignoletto, puo'  essere immesso al consumo solo  dopo il 1
aprile dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
  E'  facolta' del  Ministero  delle risorse  agricole, alimentari  e
forestali  - Comitato  nazionale per  la tutela  e la  valorizzazione
delle  denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  geografiche
tipiche dei vini,  di modificare con proprio decreto  i limiti minimi
sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
  Nella designazione del vino  a denominazione di origine controllata
"Colli   Bolognesi   Classico"   Pignoletto,   sono   consentite   le
specificazioni "secco" o "asciutto" soltanto se il tenore in zuccheri
riduttori non e' superiore a 4 grammi per litro.
  Nella  designazione e  presentazione  del vino  a denominazione  di
origine controllata "Colli Bolognesi Classico" Pignoletto, e' vietata
l'aggiunta   di   qualsiasi    qualificazione   diversa   da   quelle
espressamente previste  dal presente  disciplinare, ivi  compresi gli
aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.
  E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni  sociali e  marchi  privati purche'  non abbiano  significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
  Le   indicazioni  tendenti   a  qualificare   l'attivita'  agricola
dell'imbottigliamento  quali   "viticoltore",  "fattoria",  "tenuta",
"podere",  "cascina" ed  altri  termini similari  sono consentite  in
osservanza della normativa vigente in materia.
  Nella designazione del vino  a denominazione di origine controllata
"Colli  Bolognesi Classico"  Pignoletto,  puo'  essere utilizzata  la
menzione  "vigna", a  condizione che  sia seguita  dal corrispondente
toponimo, che  la relativa  superficie sia  distintamente specificata
nell'Albo dei vigneti, che la  vinificazione e conservazione del vino
avvengano in  recipienti separati  e che  tale menzione,  seguita dal
toponimo,  venga riportata  sia  nella denuncia  delle  uve, sia  nei
registri che nei documenti di accompagnamento.
                               Art. 8.
  La denominazione di origine  controllata "Colli Bolognesi Classico"
Pignoletto, deve essere immessa al  consumo in bottiglia di vetro del
tipo bordolose di capacita' non superiore  a litri 1,5 con tappo raso
di sughero.
  E' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.