(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE  DELL'ART. 24 DELLA LEGGE  7 AGOSTO 1990,
       N.  241,  RELATIVAMENTE AI  DOCUMENTI AMMINISTRATIVI FORMATI O
    COMUNQUE
       RIENTRANTI  NELL'AMBITO   DELLE   ATTRIBUZIONI   DELL'ISTITUTO
    NAZIONALE PER
       LA FAUNA SELVATICA.
                               Art. 1.
                        Ambito di applicazione
  Il  presente regolamento  individua,  in  conformita' all'art.  24,
comma  4,  della  legge  7  agosto 1990,  n.  241,  le  categorie  di
documenti,   formati   o   comunque  rientranti   nell'ambito   delle
attribuzioni   dell'Istituto  nazionale   per  la   fauna  selvatica,
sottratti  all'accesso ai  sensi dell'art.  24,  comma 2  e 6,  della
medesima  legge  n. 241  del  1990  e  dell'art.  8 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
                               Art. 2.
   Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza
                di terzi, persone, gruppi ed imprese
  Ai  sensi  dell'art. 24,  legge  7  agosto  1990, n.  241,  nonche'
dell'art. 8,  comma 5, lettera  d), del decreto del  Presidente della
Repubblica 27  giugno 1992, n.  352, ed in relazione  all'esigenza di
salvaguardare la  riservatezza di terzi, persone,  gruppi ed imprese,
garantendo peraltro  ai medesimi  la visione  degli atti  relativi ai
procedimenti  amministrativi, la  cui conoscenza  sia necessaria  per
curare o  per difendere  i loro  interessi giuridici,  sono sottratte
all'accesso le seguenti categorie di documenti:
  a)  rapporti informativi  sul  personale  dipendente, nonche'  note
caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale;
  b)  notizie,  documenti e  tutto  cio'  che comunque  attenga  alle
selezioni  attitudinali finalizzate  al  reclutamento del  personale,
solo se concernenti situazioni private del personale stesso;
  c) accertamenti  medico -  legali e  relativa documentazione  o che
comunque  riguardino   la  salute   delle  persone,   inclusi  quelli
concernenti   la   sussistenza   di   condizioni   psicofisiche   che
costituiscono   il   presupposto   dell'adozione   di   provvedimenti
amministrativi  ovvero  che  siano   comunque  utilizzabili  ai  fini
dell'attivita' amministrativa;
  d)   documentazione  caratteristica,   matricolare  e   concernente
situazioni private del personale;
  e) documentazione  attinente a  procedimenti penali  e disciplinari
ovvero   utilizzabile   ai   fini   dell'apertura   di   procedimenti
disciplinari,   nonche'   concernente    l'istruzione   dei   ricorsi
amministrativi prodotti dal personale dipendente;
  f)  documentazione  attinente  ai  provvedimenti  di  dispensa  dal
servizio;
  g)   documentazione   attinente   ad   accertamenti   ispettivi   e
amministrativo - contabili;
  h) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e
patrimoniale di persone, ivi compresi i dipendenti, gruppi ed imprese
comunque utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa;
  i) rapporti alla  procura generale e alle  procure regionali presso
la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano
nominativamente  individuati  soggetti per  i  quali  si appalesa  la
sussistenza di responsabilita' amministrative, contabili e penali;
  l) atti di  promovimento di azioni di  responsabilita' davanti alle
competenti autorita' giudiziarie;
  m)  risultati   delle  perizie  tecniche   affidate  dall'autorita'
giudiziaria all'Istituto o a dipendenti dell'Istituto.
  Le  categorie  di  documenti  indicate  nel  presente  articolo  si
intendono sottratte all'accesso nei limiti in cui riguardino soggetti
diversi dal richiedente e, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 giugno  1992, n. 352, in ogni caso
i  documenti  non  possono   essere  sottratti  all'accesso  ove  sia
sufficiente far ricorso al potere di differimento.
                               Art. 3.
  Categorie   di  documenti   inaccessibili   in  quanto   rientranti
nell'attivita' della pubblica  amministrazione diretta all'emanazione
di atti  normativi, amministrativi  generali, di pianificazione  e di
programmazione.
  Ai sensi dell'art. 24, comma 6,  della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e del precedente art. 13 della stessa legge, sono esclusi dal diritto
di  accesso perche'  eventualmente ostensibili  dalle amministrazioni
destinatarie,  i pareri,  obbligatori o  facoltativi, che  l'Istituto
nazionale  per la  fauna selvatica  rilascia a  norma della  legge 11
febbraio 1992, n.  157, recante "Norme per la  protezione della fauna
selvatica e  per l'esercizio  dell'attivita' venatoria" ,  e connessi
all'emanazione  di   atti  normativi,  amministrativi   generali,  di
pianificazione o di programmazione  dello Stato, delle regioni, delle
province e di altri enti pubblici.
                               Art. 4.
                             Differimento
  Ai sensi dell'art.  24, sesto comma, della legge 7  agosto 1990, n.
241 e dell'art. 8, commi secondo  e terzo, del decreto del Presidente
della  Repubblica  27 giugno  1992,  n.  352, l'accesso  ai  seguenti
documenti sara' cosi' differito:
  1)   documentazione   attinente   ai   lavori   delle   commissioni
giudicatrici  di   concorso  e   di  selezione  di   personale:  fino
all'esaurimento dei relativi procedimenti;
  2)  documentazione  attinente  le   procedure  per  la  scelta  del
contraente  per   acquisto  di   beni,  forniture  e   servizi:  fino
all'esaurimento  dei relativi  procedimenti,  salvo  brevetti e  casi
analoghi protetti;
  3) documentazione  attinente alle  segnalazioni, atti o  esposti di
privati  di   organizzazioni  sindacali   e  di  categorie   o  altre
associazioni:  fino  a quando  non  sia  stata conclusa  la  relativa
attivita' istruttoria.
                               Art. 5.
                          Entrata in vigore
  Il  presente regolamento  entra  in vigore  il quindicesimo  giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.