Allegato REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, RELATIVAMENTE AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI FORMATI O COMUNQUE RIENTRANTI NELL'AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA. Art. 1. Ambito di applicazione Il presente regolamento individua, in conformita' all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, sottratti all'accesso ai sensi dell'art. 24, comma 2 e 6, della medesima legge n. 241 del 1990 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. Art. 2. Categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese Ai sensi dell'art. 24, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: a) rapporti informativi sul personale dipendente, nonche' note caratteristiche a qualsiasi titolo compilate sul predetto personale; b) notizie, documenti e tutto cio' che comunque attenga alle selezioni attitudinali finalizzate al reclutamento del personale, solo se concernenti situazioni private del personale stesso; c) accertamenti medico - legali e relativa documentazione o che comunque riguardino la salute delle persone, inclusi quelli concernenti la sussistenza di condizioni psicofisiche che costituiscono il presupposto dell'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero che siano comunque utilizzabili ai fini dell'attivita' amministrativa; d) documentazione caratteristica, matricolare e concernente situazioni private del personale; e) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari ovvero utilizzabile ai fini dell'apertura di procedimenti disciplinari, nonche' concernente l'istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente; f) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio; g) documentazione attinente ad accertamenti ispettivi e amministrativo - contabili; h) documentazione relativa alla situazione finanziaria, economica e patrimoniale di persone, ivi compresi i dipendenti, gruppi ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa; i) rapporti alla procura generale e alle procure regionali presso la Corte dei conti e richieste o relazioni di dette procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilita' amministrative, contabili e penali; l) atti di promovimento di azioni di responsabilita' davanti alle competenti autorita' giudiziarie; m) risultati delle perizie tecniche affidate dall'autorita' giudiziaria all'Istituto o a dipendenti dell'Istituto. Le categorie di documenti indicate nel presente articolo si intendono sottratte all'accesso nei limiti in cui riguardino soggetti diversi dal richiedente e, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, in ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. Art. 3. Categorie di documenti inaccessibili in quanto rientranti nell'attivita' della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del precedente art. 13 della stessa legge, sono esclusi dal diritto di accesso perche' eventualmente ostensibili dalle amministrazioni destinatarie, i pareri, obbligatori o facoltativi, che l'Istituto nazionale per la fauna selvatica rilascia a norma della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria" , e connessi all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione o di programmazione dello Stato, delle regioni, delle province e di altri enti pubblici. Art. 4. Differimento Ai sensi dell'art. 24, sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 8, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso ai seguenti documenti sara' cosi' differito: 1) documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso e di selezione di personale: fino all'esaurimento dei relativi procedimenti; 2) documentazione attinente le procedure per la scelta del contraente per acquisto di beni, forniture e servizi: fino all'esaurimento dei relativi procedimenti, salvo brevetti e casi analoghi protetti; 3) documentazione attinente alle segnalazioni, atti o esposti di privati di organizzazioni sindacali e di categorie o altre associazioni: fino a quando non sia stata conclusa la relativa attivita' istruttoria. Art. 5. Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.