(all. 1 - art. 1)
                               AGENZIA
                   PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
                   DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
  A seguito  della registrazione da  parte della Corte dei  conti del
provvedimento del Presidente del Consiglio  dei Ministri del 3 giugno
1997, con il quale l'ARAN e' stata autorizzata, ai sensi dell'art. 51
del  decreto  legislativo  n.   29/1993,  a  sottoscrivere  il  testo
concordato   dell'accordo   integrativo  del   contratto   collettivo
nazionale  di  lavoro  21  maggio 1996  del  personale  del  comparto
universita', il  giorno 17 luglio  1997, alle  ore 12 ha  avuto luogo
l'incontro  tra  l'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle
pubbliche amministrazioni, rappresentata  dai componenti del comitato
direttivo e  le seguenti  conferazioni e organizzazioni  sindacali di
categoria:
  CGIL,  CISL,  UIL,  CONFSAL,   UGL  (ex  CISNAL),  CIDA,  CONFEDIR,
UNIONQUADRI,  USPPI,  CISAL,  CGIL/SNU,  CISL/FSUR,  UIL/Universita',
Fed.ne CONFSAL, SNALS/Universita' e CISAPUNI.
  Al  termine della  riunione le  parti hanno  sottoscritto il  testo
dell'art. 19 integrativo del CCNL sottoscritto in data 21 maggio 1996
relativo al personale del Comparto universita'.
  L'art. 19 del CCNL 21 maggio  1996 viene modificato e integrato nel
modo seguente:
                              Art. 19.
                    Assunzioni a tempo determinato
  1.   Le  amministrazioni   possono  assumere   personale  a   tempo
determinato, in applicazione e ad  integrazione della legge 18 aprile
1962, n. 230 e successive modificazioni, con riferimento a qualifiche
non superiori alla sesta, per le seguenti esigenze:
  a)  per  la sostituzione  di  personale  assente, quando  l'assenza
prevista superi  i 60  giorni consecutivi;  il lavoratore  assunto e'
mantenuto in servizio  per tutta la durata e nei  limiti del restante
periodo di conservazione del posto del dipendente assente;
  b)  per  la sostituzione  di  personale  assente per  gravidanza  e
puerperio,  nelle ipotesi  di astensione  obbligatoria e  facoltativa
previste dalle leggi 30 dicembre 1971,  n. 1204 e 9 dicembre 1977, n.
903;
  c) per assunzioni stagionali o particolari punte di attivita' o per
esigenze  straordinarie nel  limite massimo  di sei  mesi oppure  per
attivita' connesse per lo svolgimento dei progetti finalizzati di cui
alla  legge 9  marzo 1989,  n.  88 e  al decreto  del Presidente  del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989,  n. 127, quando alle stesse non
sia  possibile  far  fronte  con  il personale  in  servizio.  Per  i
braccianti agricoli  e' consentita l'assunzione a  tempo parziale per
un numero di giornate effettive nell'anno  fino a 179 e non inferiore
a 51;
  2. L'assunzione del personale ha  luogo previa selezione volta alla
formazione  preventiva  di apposite  graduatorie  in  tempi utili  al
tempestivo reclutamento del personale stesso.
  3. Nei casi di cui alle  lettere a) e b), nel contratto individuale
e' specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito.
  4.  Il   rapporto  di  lavoro  di   cui  al  comma  1   si  risolve
automaticamente,  senza  diritto  al  preavviso,  alla  scadenza  del
termine indicato nel contratto individuale e, comunque, nelle ipotesi
di cui al  comma 1, lettere a)  e b), con il rientro  in servizio del
titolare.
  5. L'assunzione  a tempo determinato  puo' avvenire a  tempo pieno,
ovvero,  per le  figure per  le quali  e' consentito,  anche a  tempo
parziale.
  6. Le  amministrazioni, oltre  alle assunzioni di  cui al  comma 1,
possono  effettuare, a  seguito di  apposite selezioni,  assunzioni a
tempo determinato, per qualifiche non inferiori alla settima, per una
durata non superiore  a cinque anni, per lo  svolgimento di programmi
diricerca e  per l'attivazione di infrastrutture  tecniche complesse,
di  personale tecnico  fornito di  laurea, con  trattamento economico
fondamentale  e  accessorio   rapportato  ai  corrispondenti  profili
professionali delle amministrazioni. La realizzazione del programma o
la scadenza  del contratto,  o comunque,  il compimento  del termine,
comportano,  a  tutti gli  effetti  la  risoluzione del  rapporto  di
lavoro.
  7. Il contratto a tempo determinato,  di cui al comma 6, non potra'
in nessun caso essere rinnovato  o prorogato per un periodo superiore
ai cinque anni complessivi per la stessa persona.
  8. La  spesa per  il personale di  cui al comma  6 dovra'  essere a
carico dei finanziamenti dei  programmi, escludendosi il ricorso alla
dotazione ordinaria e non potra' superare il 50% dei finanziamenti.
  9.  Nelle ipotesi  previste dall'art.  2, comma  2, della  legge 18
aprile 1962, n.  230 la proroga o il rinnovo  del contratto a termine
sono nulli ed il rapporto di lavoro si estingue alla scadenza.
  9-bis. Le assunzioni a tempo determinato  di cui al comma 6 possono
essere effettuate anche  in relazione a personale  laureato medico ed
odontoiatra  e delle  altre  professionalita' sanitarie  (farmacisti,
biologi, chimici,  fisici e  psicologi), per  far fronte  ad esigenze
assistenziali di assoluta necessita',  dalle sole amministrazioni ove
gia' sussistano  alla data del  1 gennaio  1997 rapporti di  lavoro a
termine con tali figure  professionali. Tali assunzioni devono essere
effettuate  dando luogo  alla trasformazione  dei rapporti  in essere
alla  data  predetta  e  hanno   durata  massima  di  tre  anni,  non
prorogabile.  Solo qualora  risultino disponibili  posti rispetto  al
limite del contingente  determinato dai rapporti in  essere alla data
del 1 gennaio 1997, a  seguito della cessazione dei medesimi rapporti
ed entro il limite delle risorse rese conseguentemente disponibili e,
in ogni  caso, delle  disponibilita' di bilancio,  le amministrazioni
possono procedere a nuove assunzioni entro e non oltre sei mesi dalla
stipulazione del  presente contratto. Al personale  assunto a termine
si applica la vigente  normativa concernente l'incompatibilita' anche
in materia di  libera professione nonche' il  trattamento economico e
normativo   delle  corrispondenti   figure   professionali  a   tempo
indeterminato, secondo quanto disposto dal comma 11.
  Le  disposizioni di  cui al  presente comma  si applicano  anche al
personale   laureato    medico   e   odontoiatra   e    delle   altre
professionalita'  sanitarie (farmacisti,  biologi, chimici,  fisici e
psicologi)  titolare alla  data del  1  gennaio 1997  di rapporti  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa con  l'Universita'  degli
studi Federico II di Napoli e  con la Seconda Universita' degli studi
di Napoli.
  I   relativi  oneri   gravano   sul  finanziamento   dell'attivita'
assistenziale dedotto nelle convenzioni Universita'-Regione.
  10. In nessun  caso il rapporto di lavoro a  tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
  11.  Al  personale  assunto  a  tempo  determinato  si  applica  il
trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per
il personale  assunto a  tempo indeterminato, compatibilmente  con la
durata del contratto a termine, con le seguenti precisazioni:
  a)  le  ferie maturano  in  proporzione  alla durata  del  servizio
prestato;
  b) in  caso di assenza  per malattia, si applicano  le disposizioni
degli articoli 26 e 27 in quanto compatibili.
  I periodi di trattamento intero  o ridotto sono stabiliti in misura
proporzionale secondo i criteri di cui al comma 8 dell'art. 26, salvo
che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi.
  Il trattamento economico non puo'  comunque essere erogato oltre la
cessazione del rapporto di lavoro.
  Il  periodo di  conservazione del  posto  e' pari  alla durata  del
contratto e non puo' in ogni caso superare il termine massimo fissato
dall'art. 26;
  c)  possono essere  concessi permessi  non retribuiti  per motivate
esigenze  fino a  un  massimo  di 10  giorni  complessivi in  ragione
d'anno, proporzionalmente al servizio prestato, e permessi retribuiti
solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 23, comma 3;
  d) in alternativa a quanto  previsto alla lettera c), ai dipendenti
assunti ai sensi del comma 6 con contratti di durata pari almeno a un
anno, spettano  i permessi  retribuiti e non  retribuiti di  cui agli
articoli 23 e 25.
                       DICHIARAZIONE CONGIUNTA
                            TRA LE PARTI
  Le parti  si danno  atto di aver  regolamentato la  possibilita' di
fronteggiare  le  emergenze   assistenziali  di  assoluta  necessita'
attraverso l'istituto del rapporto di lavoro a tempo determinato, pur
ritenendo  compiutamente soddisfacente  solo  soluzioni adottate  nel
piu' ampio e generale ambito  della definizione del nuovo ordinamento
professionale.
                     DICHIARAZIONE A VERBALE UGL
  La   nostra   organizzazione   sindacale  auspica   un   intervento
legislativo  che sani  definitivamente il  precariato all'interno  di
tutti i comparti.
                 Art. 19 e 19-bis CCNL - Universita'
                       DICHIARAZIONE A VERBALE
               DELL'UNIONQUADRI E CISAL - Universita'
  I  sottoscritti esprimono  le proprie  perplessita' in  merito alla
mancata  individuazione  della  figura dell'amministrazione  (*)  che
determina   le  "esigenze   assistenziali  di   assoluta  necessita'"
ravvisando  in questo  la  mancanza di  avanzamento  del processo  di
responsabilizzazione  all'interno degli  Atenei, come  previsto dalla
normativa vigente.
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  (*) Ateneo: C.D.A.; Az. Univ. Pol.: Comitato direttivo, ecc.
                 DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA CISAL
  La CISAL nel sottoscrivere la proposta di integrazione dell'art. 19
del CCNL del 21 maggio 1996, precisa e si auspica quanto segue:
  a)  la CISAL  proporra' che  nelle  sedi competenti  il Governo  si
faccia  carico di  definire  con provvedimento  legislativo, ad  iter
rapido, uno  standard "minimale"  indispensabile di  pianta organica,
per  quanto   attiene  l'assistenza  medica  e   non,  per  l'Azienda
universitaria policlinico (AUP);
  b) sulla base di eventuali  carenze in pianta organica di personale
addetto  all'assistenza,  non  colmabile  con  posti  disponibili  in
organico di prof. di I, II  o ricercatore, si istituisca il ruolo del
"medico universitario".  Detta figura  professionale dovra'  avere lo
stesso   trattamento   giuridico   ed  economico   del   pari   grado
"ospedaliero". L'onere gravera' sul fondo regionale della sanita';
  c)  in fase  transitoria,  gli attuali  operatori medici  (tecnici,
gettonati e prefettati) continuano a prestare la loro opera;
  d) l'accesso al ruolo del  medico universitario avverra' per titoli
e  dovra'   riguardare  in   fase  transitoria  tutto   il  personale
strutturato tecnico, gettonato, prefettizio, che alla data di entrata
in funzione dell'A.U.P. era in servizio e in possesso della laurea in
medicina  e   chirurgia  o  odontoiatria  e   della  specializzazione
attinente alla disciplina a cui  fa riferimento il bando di concorso.
A tutto il  personale che svolge le funzioni  assistenziali di medico
si applica il regime delle incompatibilita' cosi' come previsto dalla
circolare "Bindi" in materia;
  e)  tutti  i posti  del  ruolo  universitario lasciati  liberi  dal
personale  transitato nel  ruolo  di  medico universitario,  verranno
riaccreditati  dal   C.D.  dell'AUP  tenendo  conto   della  esigenza
dell'azienda.
  f) istituito  il ruolo  del medico  universitario, che  consente lo
svolgimento della  professione medica  a personale  universitario non
assunto per svolgere tale compito, ottiene la sospensione per un anno
dall'attivita' di servizio:  se recidivo la pena  viene raddoppiata e
accompagnata da un'ammenda pari al  doppio dello stipendio - annuo in
godimento all'atto della contestazione.
                            DICHIARAZIONE
  La CONF.S.A.L. esprime preoccupazione per il ricorso allo strumento
contrattuale per  la soluzione,  solo provvisoria, di  problemi quali
quelli  del precariato  dei policlinici  universitari che  al di  la'
delle  previsioni   degli  articoli  del  CCNL   relativi  del  nuovo
ordinamento professionale  in coerenza con questi  richiederebbero un
intervento normativo piu' organico.