XIII LEGISLATURA Delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 71/1997 Oggetto: Contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 1 giugno 1997 nel collegio n. 3 della circoscrizione Lombardia 2. Riunione di giovedi' 30 ottobre 1997. L'Ufficio di Presidenza Visto l'art. 9 -bis della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1 della legge 27 luglio 1995, n. 309; Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione del contributo statale ai partiti e movimenti politici per il rimborso delle spese elettorali sostenute per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 1 giugno 1997 nel collegio n. 3 della circoscrizione Lombardia 2; Visti il numero degli abitanti del sopra menzionato collegio elettorale e gli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica, ai fini della rivalutazione dell'indice di lire 800 per le elezioni suppletive svoltasi successivamente all'entrata in vigore della ricordata legge n. 309 del 1995; Vista la comunicazione del Servizio prerogative e immunita' della Camera dei deputati in ordine ai risultati della sopra menzionata elezione suppletiva; Viste le dichiarazioni di collegamento per il rimborso delle spese elettorali rese dal candidato risultato eletto e da quelli che hanno conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi; Visto il regolamento di attuazione della menzionata legge n. 515 del 1993, approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 1994; Vista la delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 7 maggio 1996; Delibera: Il piano di ripartizione del contributo statale per il rimborso delle spese elettorali per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 1 giugno 1997 nel collegio n. 3 della circoscrizione Lombardia 2 e' determinato secondo il prospetto allegato alla presente delibera di cui fa parte integrante. L'erogazione del contributo sopra indicato e dei relativi interessi bancari e' subordinata al deposito del consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento, nonche', in pendenza dei controlli demandati alla Corte dei conti e dei termini per la definitivita' del piano di ripartizione, alla presentazione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1994.