(all. 1 - art. 1)
  Premesso:
  che  l'art.  3   della  convenzione  tra  lo  Stato  e   la  RAI  -
Radiotelevisione   italiana  S.p.a.,   approvata   con  decreto   del
Presidente della  Repubblica 28 marzo  1994, stabilisce che  essa sia
integrata  da un  contratto  di  servizio di  durata  triennale e  ne
individua l'oggetto;
  che  gli effetti  prodotti e  i rapporti  giuridici conseguiti  dal
citato art. 3 sono fatti salvi  in virtu' dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 1996, n. 650;
  che  il 31  dicembre  1996 e'  venuto a  scadenza  il contratto  di
servizio  approvato con  decreto  del Presidente  della Repubblica  4
aprile 1996;
  che  sussiste,  pertanto,  la  necessita'  di  stipulare  un  nuovo
contratto di servizio;
  tra  il  Ministero  delle   comunicazioni,  di  seguito  denominato
Ministero, - in persona del Segretario generale dott. Guido Salerno -
e la  RAI - Radiotelevisione  italiana S.p.a., di  seguito denominata
concessionaria,  con  sede  in  Roma,  legalmente  rappresentata  dal
presidente del consiglio di amministrazione prof. Vincenzo Siciliano,
all'uopo  delegato  dal consiglio  di  amministrazione  della RAI  si
conviene e si stipula quanto appresso.
                               Capo I
                          Principi generali
                               Art. 1.
                          Principi generali
  1.   La  concessionaria   provvede,  nell'ambito   degli  indirizzi
impartiti dalla  Commissione parlamentare per l'indirizzo  generale e
la  vigilanza  dei  servizi  radiotelevisivi,  ad  organizzare  ed  a
svolgere  il servizio  pubblico in  modo da  garantire la  piu' ampia
rappresentazione  delle   istanze  politiche,  sociali   e  culturali
presenti, a livello nazionale e locale, nel Paese.
  2. La concessionaria deve esercitare  i servizi in concessione alle
condizioni  previste dalla  convenzione e  dal presente  contratto di
servizio, nel  rispetto delle  prescrizioni e dei  principi contenuti
nelle  disposizioni   legislative  e  regolamentari  in   materia  di
diffusione   e   di   telecomunicazioni,  nonche'   delle   direttive
comunitarie,  degli accordi  internazionali e  delle norme  tecniche,
emanate  dagli organismi  nazionali ed  internazionali competenti  in
materia.
  3. Il  presente contratto di  servizio viene stipulato  assumendo a
riferimento il  quadro macroeconomico  di medio termine  definito dai
documenti  di programmazione  del Governo,  con particolare  riguardo
alla dinamica  del prodotto  interno lordo,  al tasso  di inflazione,
nonche'   ad  altri   eventuali  specifici   parametri  del   settore
radiotelevisivo.
  4. Il presente contratto  stabilisce le modalita' di raggiungimento
degli  obiettivi indicati  nella  convenzione in  materia di  assetti
industriali,  finanziari e  di  produttivita'  aziendale, nonche'  di
miglioramento   della  qualita'   del   servizio  considerando,   ove
pubblicati, anche  i migliori risultati delle  corrispondenti realta'
europee comparabili  alla concessionaria,  con riferimento,  a titolo
esemplificativo, almeno alle seguenti macro aree: livello e andamento
della redditivita' operativa,  livello e andamento dell'indebitamento
finanziario, struttura  ed evoluzione  delle differenti  tipologie di
costo  afferenti la  gestione  operativa, livello  e andamento  della
produttivita'   dei   principali    fattori   produttivi   impegnati,
caratteristiche tecniche  e qualitative  di erogazione  del servizio,
livelli medi dei canoni di abbonamento, ove applicati.
                               Capo II
                      Programmazione e servizi
                               Art. 2.
                      Programmazione televisiva
  1.  La concessionaria  si  impegna, con  decorrenza  dalla data  di
efficacia del  presente contratto, a consolidare  la propria missione
formativa ed informativa, rafforzando  la struttura della sua offerta
di   informazione,   cultura,   spettacolo  nella   direzione   della
qualificazione del prodotto legata  alle caratteristiche del servizio
pubblico. La  concessionaria dovra', pertanto, accentuare  il proprio
ruolo  produttivo, creativo,  educativo,  culturale utilizzando  come
linea guida il concetto della qualita' che attraversi orizzontalmente
tutti i generi dell'offerta televisiva anche tramite l'individuazione
di  nuove  strategie  di  mercato, nuovi  modelli  produttivi,  nuovi
linguaggi televisivi.  In questo contesto il  servizio pubblico sara'
impegnato a  garantire il  confronto quotidiano  tra le  esigenze dei
telespettatori,   da  un   lato,   e   della  societa',   dall'altro,
accompagnando in modo corretto, completo  ed esaustivo il processo di
ridefinizione  dei modelli  e  delle sensibilita'  collettive con  un
costante  aggiornamento  della  sua  offerta,  anche  grazie  ed  una
necessaria azione di innovazione e sperimentazione. La concessionaria
si  impegna  anche  ad  interpretare  i  nuovi  bisogni  legati  alla
dimensione    locale   e    territoriale   e    le   tematiche    che
contraddistinguono la complessita' delle diverse esigenze sociali. Da
questo  punto  di  vista  il  servizio  pubblico  deve  rappresentare
l'autonomia e la dialettica delle realta' sociali del nostro Paese in
tutta la loro ricchezza dando voce anche a chi spesso voce non ha, il
tutto deve tradursi, per ogni genere televisivo e per l'insieme degli
spazi informativi, nel richiamo esplicito e nella rappresentazione di
tutte quelle realta' sociali a cominciare  dal mondo del lavoro, e di
tutte quelle problematiche sociali e culturali emergenti (femminismo,
ambientalismo,  problemi della  terza eta',  immigrazioni e  rapporti
Nord-Sud), che, trovandosi in condizione di debolezza sul piano degli
strumenti  informativi   e  nei  confronti  degli   interessi  forti,
risultano  largamente penalizzate.  Garantirne  l'accesso al  sistema
informativo, anche in forma  diretta, rappresenta un dovere esplicito
del sistema pubblico radiotelevisivo.
  2.  In  questo  contesto  la  concessionaria  dovra'  garantire  la
differenziazione  dell'offerta  sui  diversi  canali  televisivi  per
diffusione  terrestre, tenendo  prioritariamente  conto dei  seguenti
generi televisivi:
  a) telegiornali:  appuntamenti di informazione  quotidiana, interna
ed estera, tramite le testate giornalistiche della concessionaria che
coprano  l'intero  arco  della   giornata  con  cadenza  sistematica,
garantiscano la necessaria  copertura in tutte le fasce  orarie e non
siano  interrotti, al  loro interno,  dalla trasmissione  di messaggi
pubblicitari;
  b)  informazione:  inchieste,  rubriche, programmi  di  attualita',
costume e societa', dibattiti, ecc.  In questo ambito rientrano anche
le rubriche  di approfondimento di  rete e  di testata e  i programmi
informativi  dedicati  all'informazione sull'attivita'  degli  organi
istituzionali e all'informazione parlamentare;
  c)  cultura: programmi  che trattino  i temi  della scienza,  della
storia, dell'arte,  dell'ambiente e  che dedichino adeguati  spazi di
programmazione ai  piu' significativi eventi nei  settori delle opere
teatrali, musicali, liriche, cinematografiche, letterarie, delle arti
figurative  e del  balletto,  ai programmi  educativi, didattici,  di
formazione  professionale.  In  questo   ambito  rientrano  anche  le
produzioni  cinematografiche  di  particolare  livello  artistico,  i
prodotti di  fiction (tv movie,  serie, miniserie, serials,  ecc.) di
analogo valore e  tutti quelli di produzione italiana  ed europea. Le
quote di  trasmissione dovranno  rispettare le normative  vigenti. La
concessionaria  si impegna,  inoltre, a  presentare, entro  60 giorni
dalla  data  di  efficacia   del  presente  contratto,  un  prospetto
riguardante il  riequilibrio del  mix produzione/acquisto  dei generi
film e  fiction nella  direzione di  una maggiore  valorizzazione del
mercato italiano e comunitario;
  d) servizio:  programmi e rubriche  di attualita', di costume  e di
interesse   sociale   che   trattino,   con   linguaggi   e   formati
differenziati,  tematiche  di   interesse  generale  con  particolare
riguardo ai bisogni della collettivita' (per esempio, gli anziani, la
salute,  il lavoro,  l'ambiente, le  pensioni, il  fisco, la  casa, i
rapporti  tra pubbliche  amministrazioni e  cittadino) e  delle fasce
deboli.  In   questo  ambito  sono  considerate   anche  le  rubriche
religiose, speciali notiziari per i  non udenti e programmi destinati
a  particolari malattie  di  impatto sociale.  Nel genere  televisivo
"servizio" rientrano  anche programmi,  o parti  di essi,  del genere
"intrattenimento"   (musicali,  rotocalchi,   varieta')  dedicati   a
particolari tematiche di carattere sociale;
  e) bambini e  giovani: programmi specifici che  tengano conto delle
esigenze  e  della  sensibilita'  della prima  infanzia  e  dell'eta'
evolutiva  e  programmi,  riguardanti   tutti  i  generi  televisivi,
indirizzati allo specifico target di pubblico di bambini e giovani;
  f)  sport:  programmi  e telecronache  degli  avvenimenti  sportivi
nazionali ed internazionali riguardanti  sia gli eventi di principale
richiamo  sia le  discipline cosiddette  "minori", nell'ottica  anche
della valorizzazione del ruolo sociale e formativo dello sport.
  3. La concessionaria si impegna a  destinare non meno del 60% della
propria programmazione complessiva  annuale televisiva - classificata
per   generi   secondo   le  attuali   codifiche   utilizzate   dalla
concessionaria - ai  programmi classificati alle lettere  a), b), c),
d), e), f) del comma 2 e  trasmessi in orari di buon ascolto compresi
qualli di "prime time".
  4.  Con  riferimento  al  palinsesto, elaborato  nel  rispetto  dei
principi fissati dal  comma 1 del presente articolo  e dai successivi
articoli  5   e  6,  la   concessionaria  e'  tenuta   a  trasmettere
semestralmente, per ciascuna rete televisiva, dettagliata informativa
circa:
  a)  il numero  di  ore effettivamente  trasmesse con  l'indicazione
percentuale rispetto al totale  nel periodo considerato, per ciascuna
delle  seguenti  tipologie  di offerta:  telegiornali,  informazione,
sport,  cultura,  bambini  e   giovani,  servizio,  film  e  fiction,
intrattenimento.  Per  ciascun periodo,  e  con  il dettaglio  sospra
specificato, dovra', inoltre, essere  fornito il dato alla diffusione
media giornaliera.
  b)  il   numero  di   ore  effettivamente  trasmesse   nel  periodo
considerato rispetto al  numero di ore prodotte  nello stesso periodo
per ciascuna delle categorie di programma sopra specificate.
                               Art. 3.
                      Programmazione radiofonica
  1. Nello  scenario della digitalizzazione e  della multimedialita',
che  sara'  caratterizzato  da profonde  trasformazioni  nei  formati
dell'offerta  e nelle  modalita' di  fruizione, la  concessionaria si
impegna, nel settore della radiofonia,  a mantenere e consolidare una
funzione   di   orientamento   e   di   stimolo   del   processo   di
modernizzazione,  anticipando  passaggi  tecnologici  e  applicazioni
industriali,  a  vantaggio  dell'intero sistema  della  comunicazione
radiofonica in Italia e all'estero. I valori, della "memoria storica"
da  una  parte  e  dell'innovazione tecnologica  dall'altra,  sono  i
caratteri  distintivi   della  radiofonia   pubblica,  ai   quali  si
accompagnano  le  esperienze  e   le  capacita'  professionali  degli
addetti, maturate in decenni di attivita' del settore.
  2. In  questo contesto, la  concessionaria, per i  propri programmi
per  diffusione   terrestre,  si   impegna  a   garantire  un'offerta
diversificata  e  qualificante  che,  oltre a  realizzare  la  tipica
missione  formativa  e  informativa  del servizio  pubblico,  sia  il
terreno adatto  per la  sperimentazione di  nuovi format  sempre piu'
richiesti  dall'utenza,  soprattutto  in  previsione  dell'avvio  del
digital  audio  broadcasting   (DAB).  La  concessionaria  prevedera'
inoltre, nell'ambito  della propria programmazione,  l'utilizzo delle
reti   via  cavo   in  via   di  realizzazione   nelle  grandi   aree
metropolitane. L'impegno e' anche quello di utilizzare ai piu' presto
i canali satellitari anche per un'ampia programmazione radiofonica.
  Il piano  editoriale della  radiofonia della  concessionaria poggia
essenzialmente su  quattro grandi  tipologie di  offerta, all'interno
delle  quali  si possono  poi  articolare  generi piu'  specifici  di
prodotto:
  a) informazione: giornali radio, sia a cadenza sistematica, sia con
caratteristiche di  "flusso", inchieste, "fili diretti"  e dibattiti,
rubriche  e   servizi  sull'attivita'  degli   organi  istituzionali,
programmi e rubriche dedicate alle varie discipline sportive;
  b)  cultura  e  societa':   programmi  legati  alla  scienza,  alla
letteratura, al  teatro e alla musica  classica, fiction radiofonica,
documentari  e  rievocazioni  storiche,   che  valorizzino  anche  le
potenzialita' degli  archivi della  concessionaria. Rubriche  e "talk
show"  che, trattando  temi sociali  e di  costume, anche  rivolti al
mondo  dei giovani,  stabiliscano il  necessario collegamento  con la
popolazione e con il territorio;
  c)  intrattenimento:  programmi  di  rivista  e  varieta',  giochi,
commedie musicali e musica leggera nei suoi diversi generi;
  d) servizio:  programmi e  rubriche di pubblica  utilita' dedicate,
sia  a  temi  di   particolare  interesse  sociale  (salute,  lavoro,
previdenza,  fisco, ecc.),  sia  a specifici  target  di utenza  (non
vedenti,  anziani, emarginati,  agricoltori, ecc).  In questo  ambito
sono ricondotte  anche le  rubriche religiose  e tutte  le iniziative
rivolte  all'utenza  mobile,  alla   sicurezza  e,  in  generale,  al
miglioramento della qualita' della vita.
  In considerazione dell'evoluzione e del superamento del concetto di
"genere radiofonico", inteso come categoria esclusiva di appartenenza
di un  programma, le  trasmissioni radiofoniche  della concessionaria
saranno anche  articolate in diverse componenti  ciascuna delle quali
ispirata alle tipologie sopraelencate.  Cio' consentira' una migliore
fruizione  dell'offerta e  quindi anche  la giusta  assimilazione dei
temi e dei contenuti proposti.
  3.  Con  riferimento  al  palinsesto, elaborato  nel  rispetto  dei
principi  fissati   dai  commi  1   e  2  del  presente   articolo  e
dall'articolo   6,  la   concessionaria  e'   tenuta  a   trasmettere
semestralmente dettagliata informativa circa:
  a)  il numero  di  ore effettivamente  trasmesse con  l'indicazione
percentuale rispetto al totale  nel periodo considerato, per ciascuna
delle seguenti tipologie di offerta: informazione, cultura e societa'
intrattenimento e  servizio. Per ciascun  periodo e con  il dettaglio
sopra  specificato  dovra'  inoltre   essere  fornito  il  dato  alla
diffusione media giornaliera;
  b) il numero  di ore trasmesse nel periodo  considerato rispetto al
numero  di  ore prodotte  nello  stesso  periodo per  ciascuna  delle
categorie di programma sopra specificate.
  4. Nell'ambito della programmazione  radiofonica puo' essere svolto
anche un servizio di radiosoftware.
  5. Allo scopo di mantenere e migliorare il proprio attuale servizio
di  filodiffusione   di  programmi  radiofonici,   la  concessionaria
provvedera' al miglioramento degli impianti  salvo la verifica con la
concessionaria telefonica  dei problemi  di compatibilita'  con altri
segnali  che  transitano  nei supporti  della  stessa  concessionaria
telefonica.
                               Art. 4.
                       Programmazione televideo
  1. Nell'ambito della programmazione  televisiva e' anche incluso il
servizio  televideo  che, sfruttando  le  righe  di cancellazione  di
quadro,   trasmette:   informazione,  cultura,   spettacolo,   sport,
economia, informazioni di servizio, sottotitoli  per non udenti e per
comunita'  straniere,  telesoftware.  Sulla  rete  regionalizzata  il
televideo   trasmette   anche   servizi  regionali   o   locali.   La
concessionaria,   nel    rispetto   dell'autonomia    della   testata
giornalistica,   dedichera',  nel   quadro   degli  indirizzi   della
Commissione Parlamentare per l'indirizzo  generale e la vigilanza dei
servizi  radiotelevisivi relativi  alle trasmissioni  dell'accesso al
servizio  pubblico, anche  nei servizi  di televideo  una particolare
attenzione  alle esperienze  dell'associazionismo e  del volontariato
sulla base di uno specifico  regolamento da redigersi, da parte della
concessionaria, entro sei mesi.
                               Art. 5.
           Programmazione televisiva per bambini e giovani
  1. Nell'ambito  delle quote  di programmazione  televisiva indicate
all'articolo  2,  la  concessionaria  si impegna  a  realizzare,  con
l'ausilio  di  esperti  particolarmente  qualificati,  programmi  per
bambini e  giovani nel rispetto  delle esigenze e  della sensibilita'
della  prima infanzia  e dell'eta'  evolutiva, anche  con riferimento
alle  risoluzioni approvate  sull'argomento dal  Consiglio consultivo
degli utenti. Nella  consapevolezza che la maggior  parte degli spazi
di programmazione sono utilizzati dal pubblico delle diverse eta' dei
minori  (4/7 anni,  8-14 anni,  15 anni  e oltre),  la concessionaria
dovra'  dedicare  particolare  attenzione   critica  ai  messaggi  di
violenza   veicolati  direttamente   ed   indirettamente  dal   mezzo
radiotelevisivo  ed alla  loro  influenza sulle  fasce  deboli e  sui
minori.  La  concessionaria si  impegna,  altresi',  ad un  controllo
qualitativo e  preventivo sul  contenuto, i tempi  e le  modalita' di
trasmissione dei messaggi pubblicitari  affinche' questi rispondano a
criteri di  responsabilita' e rispetto  della dignita' dei  bambini e
non   mettano  in   pericolo   l'equilibrato   sviluppo  della   loro
personalita'.
  2. In attuazione degli impegni di cui al comma 1, la concessionaria
definira' entro novanta  giorni dalla data di  efficacia del presente
contratto,   uno   specifico   progetto,  realizzato   anche   grazie
all'ausilio di esperti particolarmente  qualificati e di organismi di
consultazione  sulla  qualita'  delle   trasmissioni,  nel  quale  si
individuino anche i margini per  la trasmissione a scopo sperimentale
di speciali telegiornali per bambini e per giovani.
                               Art. 6.
                  Programmazione speciale dedicata
                       a portarori di handicap
  1. Nell'ambito delle quote di programmazione indicate agli articoli
2 e 3, la concessionaria  si impegna a trasmettere speciali programmi
dedicati ai  portatori di handicap sensoriali.  In particolare dovra'
essere presentato  un piano di  attuazione e di  consolidamento delle
iniziative intraprese, tra cui  la necessaria copertura quotidiana di
speciali  telegiornali  con  presenza  di  traduttore  in  video,  le
speciali pagine dedicate da Televideo  ai non udenti e, attraverso il
telesoftware  ai  non  vedenti, la  sottotitolazione  di  un'edizione
quotidiana  del  telegiornale  e  di  programmi  dei  diversi  generi
dell'offerta televisiva. Piu' in generale i problemi dei portatori di
handicap sensoriali  e delle  fasce deboli dovranno  trovare adeguati
spazi anche  all'interno dei diversi generi  dell'offerta televisiva,
per  non acuire  il  senso  di isolamento  che  talvolta circonda  la
trattazione delle tematiche stesse.
  2. La  concessionaria si  impegna a  realizzare annualmente  ore di
programmazione televisiva  sottotitolata per i non  udenti, in misura
crescente  del  20%  per  il   triennio  ed  a  programmare  speciali
telegiornali  eventualmente in  aggiunta alle  consuete edizioni  con
presenza di traduttore in video.
                               Art. 7.
               Programmazione televisiva per l'estero
  1. La concessionaria, anche nell'ambito delle convenzioni stipulate
con  la  Presidenza  del  Consiglio dei  Ministri,  curera'  adeguati
programmi  televisivi per  gli  italiani residenti  all'estero e  per
diffondere, utilizzando i piu' moderni mezzi trasmissivi e diffusivi,
la  lingua,   la  cultura  e   l'economia  del  paese   nel  contesto
internazionale.   Le   attivita'   effettuate   verranno   comunicate
annualmente alle amministrazioni dello Stato competenti.
                               Art. 8.
         Servizio radiofonico OC e OM notturno per l'estero
  1.  La  concessionaria effettua,  per  conto  della Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e sulla  base di apposite convenzioni, servizi
radiofonici per gli italiani residenti all'estero e per diffondere la
lingua,   la   cultura   e   l'economia  del   paese   nel   contesto
internazionale; tali servizi  vengono diffusi in onda  corta, in onda
media notturna e stazioni relay.
  2. La  concessionaria, al  fine del  miglioramento del  servizio in
onda corta (OC)  e relay, ha predisposto un progetto  di massima gia'
approvato  dal  Ministero. A  tale  proposito,  la concessionaria  si
impegna  a comunicare  entro  sessanta  giorni dall'approvazione  del
presente  contratto  le  iniziative assunte,  anche  nell'ambito  dei
rapporti intercorrenti con la  Presidenza del Consiglio dei Ministri,
per il  piano tecnico/economico  di realizzazione dei  nuovi impianti
per  le  emissioni  in  onda   corta  OC.  Tale  realizzazione  sara'
effettuata dalla  concessionaria nell'ambito di una  autorizzazione e
apposito finanziamento  da parte  della Presidenza del  Consiglio dei
Ministri.
                               Art. 9.
               Prodotti audiovisivi italiani ed europei
  1. La concessionaria  e' tenuta a destinare gli  introiti da canone
televisivo a  investimento finalizzati  al sostegno  della produzione
italiana ed europea di audiovisivi nelle seguenti misure percentuali:
dieci per  cento per il 1997,  quindici per cento per  il 1998, venti
per cento per il 1999.
  2. Ai fini della presente norma si intendono:
  a)  per canone,  il  gettito derivante  dalle quote  sull'ammontare
dell'abbonamento dovuto per le  utenze televisive di competenza della
concessionaria, al netto  del canone di concessione e  delle quote di
canone destinate  alle offerte  tematiche nel quadro  delle revisioni
annuali del canone;
  b) per produzione italiana ed  europea di audiovisivi, i diritti su
film, fiction, documentari, cartoni, lirica, musica, teatro, prodotti
o  coprodotti in  Italia o  nell'ambito comunitario,  con particolare
attenzione  ai produttori  indipendenti. Sono  considerati produttori
indipendenti  gli operatori  di  comunicazione  europei che  svolgono
attivita'  di produzioni  audiovisive e  che non  sono controllati  o
collegati da soggetti destinatari di concessione o autorizzazione per
la diffusione radiotelevisiva;
  c) per investimenti,  la configurazione di costo  che comprende gli
importi corrisposti a  terzi per l'acquisto dei diritti,  i costi per
produzione esterna,  i costi per  produzione interna e  gli specifici
costi di promozione e distribuzione  nonche' i costi per l'edizione e
le spese accessorie relative ai prodotti di cui sopra.
  3. Su documentata richiesta della societa' concessionaria, entro il
30  giugno  1998, qualora  l'evoluzione  del  mercato di  riferimento
evidenzi tendenze  non compatibili  con gli  obiettivi di  cui sopra,
verra'  costituita  con  decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni
un'apposita  commissione  per  la  revisione  delle  quote,  composta
pariteticamente da rappresentanti della  Presidenza del Consiglio dei
Ministri,   del  Ministero   del  tesoro,   del  Ministero   e  della
concessionaria. Eventuali  eccedenze sulle  quote annuali  di ciascun
esercizio verranno dedotte dalla  quota degli esercizi successivi. Le
materie  disciplinate dal  presente articolo  saranno adeguate  sulla
base dell'evoluzione della normativa.
                              Art. 10.
       Tutela della riservatezza e della dignita' delle persone
  1. La concessionaria si impegna  a tutelare compiutamene, nelle sue
trasmissioni, la riservatezza e la  dignita' delle persone e provvede
a vigilare  sull'effettiva applicazione  delle norme  contenute nella
legge 31  dicembre 1996,  n. 675,  nonche' delle  norme deontologiche
approvate dal proprio consiglio di amministrazione.
                              Art. 11.
        Iniziative per la valorizzazione delle culture locali
  1. La  concessionaria assume e promuove,  nell'ambito delle proprie
trasmissioni  iniziative  intese a  diffondere  ed  a valorizzare  le
diverse realta'  culturali e  sociali esistenti  a livello  locale in
stretta  collaborazione con  le  regioni le  province,  i comuni,  le
universita' e gli enti culturali.
  2.  Al   fine  di   rendere  il   servizio  pubblico   sempre  piu'
corrispondente agli obiettivi di  valorizzazione delle realta' locali
e di elevamento della capacita' informativa, nonche' di assicurare la
piu'  ampia  copertura  dei territori  regionali,  la  concessionaria
predisporra'  entro un  anno  un Piano  triennale  di sviluppo  della
presenza  decentrata  nelle  regioni,  in  accordo  con  l'evoluzione
legislativa  in  materia.  Tale  Piano dovra'  valutare  altresi'  il
decentrameno di uno o piu' canali nazionali.
  3.  Manifestazioni  direttamente  o indirettamente  collegate  alla
programmazione nazionale e regionale  sono intese alla promozione del
turismo e dell'artigianato.
  4. La  concessionaria promuove la stipulazione  di convenzioni, con
onere in tutto o in parte  a carico degli enti interessati, in ambito
regionale  e  comunale,  intese  alle   finalita'  di  cui  ai  commi
precedenti. Anche  al fine  di evitare  ogni pericolo  di pubblicita'
ingannevole e di non precisa  distinzione del messaggio oggetto delle
convenzioni con  i soggetti di cui  all'art. 2, comma 4,  del decreto
ministeriale  9  dicembre  1993,  n. 581,  rispetto  all'insieme  dei
programmi, la relativa  programmazione deve avvenire al  di fuori dei
normali  programmi di  informazione di  testata e  di rete  ed essere
immediatamente identificabile. Nella  realizzazione delle convenzioni
va  tenuto  conto  di  un  elemento di  equilibrio  e  di  diffusione
territoriale. I messaggi diffusi a cura delle amministrazioni locali,
tramite il servizio televideo, devono avere ad oggetto l'informazione
sui servizi di pubblica utilita'.
  5.  La  concessionaria effettua,  per  conto  della Presidenza  del
Consiglio dei Ministri e sulla  base di apposite convenzioni, servizi
per le  minoranze linguistiche,  cosi' come  previsto dalla  legge 14
aprile  1975,  n. 103  e  si  impegna,  comunque, ad  assicurare  una
programmazione  rispettosa dei  diritti delle  minorenze linguistiche
nelle zone di appartenenza.
                              Art. 12.
                 Partecipazioni a iniziative europee
  1.  La concessionaria  partecipa  ai programmi  ed alle  iniziative
assunti nelle  sedi dell'Unione  europea e  del Consiglio  d'Europa e
cura la  tempestivita' degli adempimenti connessi  alla utilizzazione
dei relativi contributi.
  2. Con riguardo alla partecipazione  ai programmi e alle iniziative
di cui al comma 1, la concessionaria si impegna a fornire annualmente
dettagliata  informativa  circa lo  stato  di  evoluzione dei  propri
progetti di ricerca e sviluppo.
  3. La concessionaria promuove la propria partecipazione a programmi
di produzione nazionale ed internazionale, che valorizzino la cultura
e il patrimonio artistico e culturale italiano.
  4. La concessionaria partecipa  alle iniziative promosse dal COPEAM
(Conferenza  permanente  dell'audiovisivo mediterraneo),  e  discusse
nella  sede   della  Conferenza  intergovernativa  EUROMED,   per  la
istituzione  di un  canale  televisivo  mediterraneo satellitare  con
audio  multilingue   destinato  al   bacino  Europa   del  sud-Africa
settentrionale - Medio Oriente.
                              Art. 13.
            Servizi speciali radiofonici per la mobilita'
  1.  I  notiziari  radiofonici sulla  viabilita'  delle  autostrade,
superstrade,  tangenziali  e  snodi  cittadini  e  i  consigli  sulla
sicurezza stradale sono trasmessi dal  servizio Isoradio nel corso di
programmi ripetuti dalle reti nazionali.
  2.  Tali  programmi,  senza messaggi  pubblicitari,  devono  essere
trasmessi lungo il tracciato autostradale e zone limitrofe.
  3. La concessionaria  si impegna a rendere  disponibile il servizio
Isoradio  per  tutte  le  esigenze di  orientamento  dell'utenza  del
Dipartimento della protezione civile.
  4. L'estensione  ed il miglioramento della  diffusione dei suddetti
servizi, per quanto possibile  irradiati sulla stessa frequenza, deve
avvenire mediante  l'installazione di  impianti di  potenza irradiata
adeguata, compatibilmente con la  situazione degli impianti esistenti
dei   concessionari  privati   di   radiodiffusione  sonora,   previa
autorizzazione del Ministero che assegnera' le necessarie frequenze.
                              Art. 14.
                          Rete parlamentare
  1.  La  concessionaria  e'  impegnata a  realizzare  con  tutte  le
possibilita'  diffusive  la  rete  radiofonica  di  impianti  di  cui
all'allegato C. Tale rete  e' riservata esclusivamente a trasmissioni
dedicate  ai lavori  parlamentari  in attuazione  dell'art. 24  della
legge 6 agosto 1990, n. 223.
  2.  La  rete  sara'  realizzata   sulla  base  di  piani  esecutivi
presentati entro il  mese di ottobre del 1997 al  Ministero, e previa
autorizzazione  dello  stesso,   con  assegnazione  delle  necessarie
frequenze.  La scelta  delle sedute  da trasmettere  ed i  criteri da
seguire nella programmazione sono determinati d'intesa dai Presidenti
dei due rami del Parlamento.
  3.  La concessionaria  si impegna  all'avvio del  servizio di  rete
parlamentare a terra a partire dal 1 gennaio 1998. In ogni caso dal 1
novembre 1997,  con carattere  aggiuntivo, si avviera'  la diffusione
via  satellite, inanalogico  ed  in digitale  del canale  radiofonico
parlamentare.
                               Capo III
               Qualita' tecnica e gestione delle reti
                              Art. 15.
                    Qualita' tecnica del servizio
  1. La concessionaria si impegna  a mantenere nelle zone servite dal
segnale di radiodiffusione  sonora e televisiva un  grado di qualita'
del servizio, salvo le  implicazioni interferenziali, non inferiore a
3, riferito ai livelli della scala UIT-R (Unione internazionale delle
telecomunicazioniradiocomunicazioni), anche rinnovando e ammodernando
gli  apparati e  gli impianti  delle reti,  nonche' ad  assicurare il
grado di qualita' 3 per le estensioni del servizio.
  All'attuazione di  nuovi piani  di assegnazione delle  frequenze il
grado  minimo  di  qualita'  del servizio  verra'  rivisto  in  senso
migliorativo.
  2. Nell'ambito  della disponibilita'  delle frequenze  il Ministero
assicurera'    alla    concessionaria   le    frequenze    necessarie
all'espletamento del servizio concesso  e per risolvere le situazioni
interferenziali  piu' importanti  allo scopo  di migliorare  il grado
minimo di qualita' del servizio.
                              Art. 16.
         Copertura del servizio di radiodiffusione televisiva
  1. Il grado di copertura del servizio di radiodiffusione televisiva
deve essere  non inferiore  a 99%  della popolazione  per la  prima e
seconda rete televisiva, con  l'impegno da parte della concessionaria
ad  estendere  il  servizio  espletato dalla  prima  e  seconda  rete
televisiva fino  ai centri abitati  con popolazione non  inferiore ai
300 abitanti.  Nei suddetti nuovi  impianti verra' attivata  anche la
terza rete televisiva.
  2. Per la terza rete televisiva la concessionaria deve provvedere a
raggiungere un grado medio di  copertura regionale pari almeno al 96%
della popolazione, e ad estendere  la copertura nazionale ad un grado
superiore di qualche decimale al 98%.
  3. Per  gli scopi di  cui ai commi  1 e 2 ed  anche ai fini  di cui
all'art.  19, comma  1, lettera  a), della  legge n.  103 del  1975 e
dell'art. 1, comma  9, della legge n. 650 del  1996 la concessionaria
puo' stipulare convenzioni o contratti con le regioni, le province, i
comuni, le comunita'  montane o altri enti locali o  consorzi di enti
locali nonche'  con enti e  soggetti, che prevedano apporti  di beni,
diritti e servizi, dandone  preventiva comunicazione al Ministero, il
quale si riserva di richiedere ogni necessario approfondimento.
                              Art. 17.
           Copertura del servizio di radiodiffusione sonora
  1. Il  grado di  copertura del  servizio di  radiodiffusione sonora
esercitato  mediante  le  tre  reti radiofoniche  in  modulazione  di
frequenza (FM) deve essere non inferiore al 99% della popolazione.
  2. La  copertura del territorio  dev'essere elevata dal 70  al 75%,
privilegiando il sistema viario,  con il potenziamento degli impianti
esistenti   o  con   la  realizzazione   di  nuovi   impianti  previa
assegnazione delle necessarie  nuove frequenze possibilmente contigue
a quelle in uso dalla concessionaria.
  3.  La concessionaria  e' impegnata  a potenziare  il servizio  RDS
(Radio  Data   System)  sulle  tre   reti  radiofoniche  in   FM  con
l'introduzione   del   sistema    EON   (Enhanced   Other   Network),
conformemente alle norme  ETSI (European Telecommunications Standards
Institute). La concessionaria potra' sperimentare, anche in relazione
a progetti dell'Unione europea,  il servizio RDS-TMC (Traffic Message
Channel) previa autorizzazione del Ministero.
  4.  Per  la radiodiffusione  in  modulazione  di ampiezza  (AM)  la
concessionaria deve estendere il servizio  diurno fino ad ottenere un
grado di  copertura, riferito  alla popolazione, pari  al 95%  per il
primo programma, al 95% per il secondo programma, corrispondenti, con
riferimento al  territorio, rispettivamente al  60% e al 58%;  per il
terzo  programma  la  concessionaria  dovra' mantenere  un  grado  di
copertura della  popolazione pari  al 46%,  corrispondente al  7% del
territorio.
  5. Gli obblighi di cui ai commi precedenti e di cui all'articolo 16
devono  essere  assolti entro  la  scadenza  del presente  contratto,
previa assegnazione delle necessarie frequenze.
                              Art. 18.
                     Disponibilita' del servizio
  1. La  concessionaria si impegna  a fornire con cadenza  annuale al
Ministero tutta la documentazione  proveniente dal monitoraggio della
qualita' e  dalle elaborazioni statistiche, con  indicazioni circa il
grado di  copertura delle reti secondo  la scala di qualita'  UIT-R e
l'andamento  della  situazione  interferenziale e  dei  disturbi  dei
servizi.
  2. La concessionaria si impegna  a presentare, con cadenza annuale,
i valori  della disponibilita' del servizio  misurati utilizzando gli
indicatori di qualita' concordati con il Ministero (allegato A).
  3. Ai fini della verifica degli adempimenti previsti dagli articoli
16 e 17 la concessionaria si impegna a fornire con cadenza annuale al
Ministero la  rappresentazione cartografica,  cartacea e  su supporto
magnetico, delle  aree di copertura  dei servizi a  scala compatibile
con  la rappresentazione  ISTAT  dei centri  abitati con  popolazione
superiore ai 300 abitanti.
                              Art. 19.
             Servizio di diffusione radiofonica terrestre
                     in tecnica numerica ("DAB")
  1. La concessionaria e' impegnata a realizzare entro il 31 dicembre
1999  la rete  di  impianti  di cui  all'allegato  B.  La rete  sara'
realizzata  sulla base  di  piani esecutivi  presentati al  Ministero
delle comunicazioni, e previa  autorizzazione dello stesso Ministero.
La  concessionaria si  impegna ad  adottare particolari  accorgimenti
tecnici   per   le   apparecchiature   vicine   alle   infrastrutture
aeroportuali  onde  evitare  potenziali  situazioni  interferenziali.
Eventuali  variazioni dei  suddetti impianti  saranno preventivamente
autorizzate dal Ministero. Tale  rete prevede il servizio radiofonico
in tecnica numerica DAB-T (Digital  Audio Broadcasting) in banda III,
possibilmente sul canale H2, per il 60% della popolazione. La rete di
impianti   prevista  sara'   realizzata  previa   autorizzazione  del
Ministero  delle comunicazioni,  a partire  da  citta' e  da aree  di
servizio   che  consentano   piu'  rapidamente   l'attivazione  degli
impianti. Tale rete  e' destinata ad estendersi  tendendo alla totale
copertura  del  territorio,  utilizzando frequenze  nella  banda  VHF
compatibili con le frequenze VHF destinate al servizio pubblico ed ai
servizi DAB delle emittenti private.
  2. La concessionaria  utilizzera' un blocco dedicato  sulla rete di
cui al comma  1, ripetendo anche i programmi  indicati negli articoli
13,  14  e  17,  impiegando  la  residua  capacita'  trasmissiva  per
applicazioni  di  servizi   multimediali  "DMB"  (Digital  Multimedia
Broadcasting).
  La  concessionaria  potra'  effettuare   in  collaborazione  con  i
concessionari privati per  la radiodiffusione sonora, sperimentazioni
ed  applicazioni di  servizi  multimediali  DMB utilizzando  apposite
capacita' trasmissive ad  essa assegnate, per questo  scopo, in altri
blocchi.
  3. La  concessionaria effettuera'  la sperimentazione  del servizio
DAB-T in banda L anche ai fini, se necessario, degli obiettivi di cui
al  comma  1.  La  sperimentazione  in  banda  L,  consistente  nella
trasmissione della normale programmazione con tecnica numerica, sara'
eseguita, previa autorizzazione  ministeriale, con assegnazione delle
necessarie  frequenze,   col  concorso  delle   imprese  costruttrici
interessate e  delle associazioni a carattere  nazionale dei titolari
di  emittenti o  reti  private, a  partire  da citta'  e  da aree  di
servizio   che  consentano   piu'  rapidamente   l'attivazione  degli
impianti.  I  relativi  risultati   saranno  comunicati  al  Ministro
concedente,  che  potra'  metterli  a  disposizione  di  chiunque  li
richieda.
  4.   In  esecuzione   degli  obblighi   di  servizio   pubblico  la
concessionaria puo' assumere il ruolo di carrier, previa assegnazione
alla  medesima  di  ulteriori  frequenze  nell'ambito  della  residua
capacita'  trasmissiva  nelle due  bande,  secondo  criteri, tempi  e
modalita' che  saranno definiti dal Ministero.  Il Ministero fissera'
inoltre  i   criteri  di  utilizzazione  della   ulteriore  capacita'
trasmissiva nei confronti dei programmi di terzi nazionali e locali.
  5.  La concessionaria,  ove opportuno,  ricerchera' ed  attuera' le
forme   di  collaborazione   per  il   servizio  DAB-   T  e   DAB-S,
particolarmente per la sperimentazione  multimediale di tipo datacast
e  DBM, nonche'  nuove tecnologie  e servizi  di cui  al capo  IV del
presente contratto, con societa'  e consorzi costituiti e controllati
da  concessionari  radiofonici  privati,  al fine  di  migliorare  la
qualita' della fruizione del mezzo radiofonico in Italia e potenziare
i servizi offerti globalmente all'utenza.
                              Art. 20.
             Autorizzazione all'esercizio degli impianti
  1.  La  concessionaria,  al   fine  di  raggiungere  gli  obiettivi
stabiliti nel presente contratto sulla  base di quanto indicato negli
allegati B, C  e D allo stesso  e negli articoli 13 e  15, nonche' di
modifiche  (siti,   frequenze  e  sistemi  irradianti)   di  impianti
dell'allegato E,  presenta, in armonia  con i piani  di investimento,
con congruo anticipo sulla data  di realizzazione, un piano esecutivo
dei  singoli  impianti da  realizzare  e/o  modificare contenente  in
maniera dettagliata i seguenti elementi:
    a) principali caratteristiche radioelettriche;
    b) area di servizio;
    c) destinazione delle opere;
    d) costi preventivati;
  e) natura e caratteristiche del tipo di distribuzione adottata.
  2. Il  Ministero, entro  novanta giorni  dal ricevimento  dei piani
esecutivi,   rilascia  un'autorizzazione   provvisoria  all'esercizio
dell'impianto. Detto termine puo' essere prorogato per una sola volta
per ulteriori trenta giorni qualora il Ministero richieda chiarimenti
e integrazioni che rendano  necessario un supplemento di istruttoria;
la concessionaria e' tenuta a rispondere entro trenta giorni. Qualora
non si ritenesse  di dover approvare il piano  esecuitivo verra' data
comunicazione   alla   concessionaria   entro  novanta   giorni   dal
ricevimento  dello stesso  ovvero entro  gli ulteriori  trenta giorni
suddetti nel caso di richiesta di chiarimenti ed integrazioni.
  3. Il periodo di sperimentazione,  necessario per la verifica della
compatibilita'  radioelettrica dell'impianto  con gli  altri impianti
dei  concessionari privati  radiotelevisivi,  e' di  almeno due  mesi
dalla   data  di   comunicazione   da   parte  della   concessionaria
dell'attivazione dell'impianto.  Constatata la compatibilita'  di cui
sopra   e  tenuto   conto   delle   problematiche  di   coordinamento
internazionale  il  Ministero  rilascia  l'autorizzazione  definitiva
all'esercizio dell'impianto.
  4. La concessionaria provvede a comunicare, con cadenza annuale, il
consuntivo delle opere  realizzate e quelle in corso di  cui ai commi
1, 2  e 3,  specificando il  tipo di  distribuzione adottata  per gli
impianti di diffusione.
  5.  La  concessionaria  si  impegna a  potenziare,  in  termini  di
capacita' trasmissiva e secondo criteri di economicita' di gestione e
sicurezza di esercizio, i collegamenti di tipo fisso necessari per la
produzione e la distribuzione, sia  con l'impiego di nuove tecnologie
sia ricorrendo all'uso di ogni tipo di mezzo trasmissivo disponibile,
al  fine  di soddisfare  le  esigenze  di  servizio  e di  ridurre  i
collegamenti a  rimbalzo e  altresi' per  consentire al  Ministero di
soddisfare le  esigenze derivanti dall'introduzione di  nuovi servizi
nelle  bande  di  frequenze  ad essi  attribuite.  La  concessionaria
eliminera' progressivamente i collegamenti a rimbalzo nei casi in cui
siano accertate interferenze con  gli impianti di radiodiffusione non
risolvibili  con  opera  di compatibilizzazione.  In  relazione  alle
finalita' di cui al presente comma  il Ministero, nella messa a punto
del  piano di  ripartizione  delle frequenze,  terra' comunque  conto
delle esigenze  della concessionaria. La concessionaria  si impegna a
comunicare con cadenza annuale le  avvenute realizzazioni e quelle in
corso.
                              Art. 21.
                   Impiego dei collegamenti mobili
  1.   La  concessionaria,   nell'espletamento  delle   attivita'  di
servizio, utilizza collegamenti mobili  realizzati con mezzi del tipo
trasportabile installati  a bordo di  automezzi aziendali in  sosta o
con mezzi in  movimento, funzionanti su base  non interferenziale con
altri operatori.  Con anticipo  di una  settimana rispetto  alla loro
utilizzazione,   la   concessionaria   elenchera'  al   Ministero   i
collegamenti   mobili  da   realizzare,   indicando,   nel  caso   di
collegamenti con mezzi in movimento, la zona di massima di operazione
di  tali mezzi.  A consuntivo,  al  fine del  pagamento del  relativo
canone nella misura stabilita dal  Ministero, con cadenza mensile, la
concessionaria  indichera'  per  ciascun  collegamento  la  frequenza
impegnata,  la distanza  delle  tratte realizzate  ove si  impieghino
mezzi  non  in movimento,  la  distanza  media  delle tratte  ove  si
impieghino mezzi in movimento, la durata del servizio effettuato.
  2. La concessionaria utilizza altresi',  per proprie esigenze o per
conto  di   terzi,  collegamenti  simili  a   quelli  precedenti  per
realizzare  collegamenti  temporanei  tra punti  fissi.  Con  cadenza
trimestrale, al fine  del pagamento del relativo  canone nella misura
stabilita dal Ministero, la concessionaria indichera' al Ministero le
attivazioni e  le disattivazioni  di tali collegamenti,  indicando le
frequenze impegnate,  la distanza delle tratte  realizzate, la durata
del servizio effettuato.
                              Art. 22.
               Ruoli di  "Programme Booking Centre"  e
                       di "Accounting  Office"
                     per servizi internazionali
  1.  La  concessionaria ha  facolta'  di  curare nei  confronti  dei
gestori e degli operatori nazionali  ed internazionali la raccolta di
richieste di circuiti per il trasporto di servizi televisivi da e per
l'estero o in transito per l'estero e, la fornitura e supervisione di
detti  circuiti  (ruolo  di  Programme  Booking  Centre)  nonche'  la
corrispondente  contabilita'  (ruolo   di  Accounting  Office).  Tale
attivita' non  deve risultare di pregiudizio  al regolare svolgimento
del  servizio  pubblico  concesso   e  la  concessionaria  ne  terra'
informato, con relazione annuale, il Ministero.
                              Art. 23.
       Condizione di ricezione e pianificazione delle frequenze
  1. Il servizio concesso viene  effettuato con gli impianti compresi
negli allegati E  (impianti di diffusione in  esercizio), D (impianti
di diffusione da realizzare), F (collegamenti di tipo fisso necessari
per la produzione e la distribuzione), B (impianti DAB da realizzare)
e C (impianti della rete  parlamentare da realizzare) che fanno parte
integrante del presente contratto.
  2. La concessionaria  si impegna a trasmettere  con cadenza annuale
una relazione contenente i dati relativi:
  a) alle condizioni di ricezione  dei propri programmi radiofonici e
televisivi nel territorio nazionale a livello di provincia;
  b)  agli  elementi  che  localmente  degradano  la  qualita'  della
ricezione.
  3.  Il  Ministero  si  avvarra' anche  della  collaborazione  della
concessionaria per la pianificazione  delle frequenze per il servizio
di   radiodiffusione  radiotelevisiva,   con   le  relative   risorse
tecnologiche, umane e finanziarie.
                              Art. 24.
             Realizzazione e manutenzione degli impianti
  1.  La  concessionaria  ha  l'obbligo di  realizzare  gli  impianti
necessari all'esercizio dei servizi  in concessione a perfetta regola
d'arte,  adottando  ogni  perfezionamento  consentito  dal  progresso
tecnologico.
  2.  In particolare  la societa'  si impegna  a rispettare  le norme
tecniche  nazionali  comunitarie   e  internazionali  concernenti  la
materia,   mantenendo   efficienti  le   apparecchiature   impiegate,
eseguendo   in   modo   tempestivo  la   manutenzione   ordinaria   e
straordinaria delle apparecchiature stesse,  sostituendole in caso di
degradazione   delle   relative   prestazioni.   Le   apparecchiature
costituenti  gli   impianti  radioelettrici  dotati   della  prevista
marcatura CE devono essere omologate oppure autorizzate dal Ministero
nei casi di esercizio provvisorio.
  3. La concessionaria procede nel dotare  le proprie reti di tutti i
mezzi atti alla telesorveglianza e  al telecontrollo necessari per il
buon funzionamento delle reti stesse.
  4. La  concessionaria puo'  utilizzare, secondo le  disposizioni di
legge e  della convenzione,  previa autorizzazione del  Ministero, in
comune con  altri operatori i  propri impianti. Tale uso  comune deve
tendere ad una ottimizzazione generale  degli impianti, anche ai fini
ambientali,  purche'  cio' non  risulti  di  pregiudizio al  migliore
svolgimento   del  servizio   pubblico  concesso   e  concorra   alla
equilibrata gestione aziendale.
                               Capo IV
                    Nuove tecnologiche e servizi
                              Art. 25.
                               Ricerca
  1. La concessionaria, come previsto dalla convenzione, dovra' porre
particolare attenzione  allo studio e sperimentazione  di mezzi nuovi
di  produzione, trasmissione  e  diffusione anche  attraverso il  suo
Centro  ricerche collaborando  in  modo attivo  alla definizione  dei
nuovi standard internazionali. A  tale scopo la concessionaria potra'
stipulare apposite  convenzioni sia  con il  Ministero sia  con altri
soggetti  di riconosciuta  competenza tecnica.  La concessionaria  si
impegna  a  diffondere  sull'insieme   del  territorio  nazionale  le
ricadute  di  ideazione, progettazione  e  servizio  dei processi  di
innovazione  delineati  nei   successivi  articoli,  con  particolare
riferimento alla  realta' delle  regioni meridionali,  dove allestire
poli produttivi multimediali specializzati in realizzazioni orientate
al  mercato   nazionale  ed   estero,  con   particolare  riferimento
all'ambito del Mediterraneo.
                              Art. 26.
                         Servizi multimediali
  1. La concessionaria, di intesa con il Ministero, provvedera':
  a) ad assicurare occasioni e capacita' per sperimentare nuove forme
di  produzione multimediale  e nuovi  linguaggi televisivi  e sonori,
anche per offerta all'estero (ad esempio, servizi internet);
  b) a  valorizzare le  sinergie fra  telecomunicazioni, informatica,
televisione ai fini  di servizi multimediali, anche  con finalita' di
alfabetizzazione del grande pubblico nonche' di servizio rivolto alle
aree di emarginazione;
  c)  a   proseguire  e   sviluppare  le  tecnologie   digitali,  con
particolare riferimento alla intera  catena di produzione (ad esempio
scenografia   virtuale,   postproduzione),  alla   archiviazione   di
programmi televisivi e radiofonici (ad esempio audiovideoteca) e alla
diffusione (ad esempio terrestre e via satellite);
  d) a potenziare i servizi del  tipo datacast e sviluppare i servizi
multimediali "DMB";
  e)  a  contribuire,  nel  contesto della  ricerca  nazionale,  alla
definizione di nuovi sistemi con riguardo anche ai sistemi televisivi
digitali   ad  alta   qualita'  ed   alle  applicazioni   del  cinema
elettronico;  la concessionaria  potra' inoltre  sperimentare, previa
autorizzazione del Ministero, nuovi sistemi  via filo e via cavo piu'
avanzati;  a  collaborare  col  Ministero su  progetti  attinenti  lo
sviluppo della c.d. "societa' dell'informazione".
  2. La concessionaria  si impegna inoltre, nei  limiti imposti dalla
normativa  vigente  e purche'  non  arrechi  pregiudizio al  servizio
pubblico,   ad   estendere   la   gamma  dei   servizi   gestiti   in
compartecipazione con societa' e gruppi  nazionali ed esteri, in modo
da  articolare il  suo  carattere  di impresa  e  di acquisire  nuove
competenze e tecnologie.
  3. Su ciascuna delle aree di iniziativa di cui ai commi precedenti,
la concessionaria e' tenuta a  trasmettere al Ministero, entro trenta
giorni  dalla fine  di  ciascun semestre,  una dettagliata  relazione
contenente  sintetiche  informazioni   sugli  aspetti  editoriali  ed
economici relativi  alle stesse  che attestino  e descrivano  la loro
effettiva realizzazione e diffusione.
                              Art. 27.
                            Audiovideoteca
  1.  La  concessionaria  si  impegna a  sviluppare  un  progetto  di
audiovideoteca che possa permettere  di definire standard avanzati di
codifica, memorizzazione  e consultazione  interattiva a  distanza in
linea con gli studi in corso in ambito internazionale (UIT).
                              Art. 28.
                  Sperimentazione e introduzione di
                 servizi di diffusione via satellite
  1. Al  fine di diffondere  la lingua,  la cultura e  l'economia del
paese  nel  contesto  internazionale e  di  promuovere  l'innovazione
tecnologica e  industriale, con  particolare riguardo ai  processi di
convergenza  multimediali, la  concessionaria, previa  autorizzazione
del Ministero, potra' realizzare utilizzando satelliti funzionanti su
frequenze di radiodiffusione:
  a) servizi  televisivi di canali  tematici in chiaro  via satellite
con sistemi di numerizzazione del  segnale, secondo lo standard DVB-S
(Digital Video Broadcasting-Satellite) approvato in sede europea;
  b) servizi televisivi a  carattere sperimentale secondo lo standard
DVB-S  con  formato  16/9,  coerentemente   con  la  politica  e  gli
interventi della  Comunita' europea a  favore dello sviluppo  di tale
formato;
  c) servizi  televisivi a  carattere sperimentale mediante  l'uso di
sistemi di numerizzazione  e di criptaggio del  segnale. Nell'atto di
autorizzazione sono stabilite le condizioni della sperimentazione;
  d) servizi  radiofonici mono  e/o stereo in  chiaro con  sistemi di
numerizzazione del segnale;
  e)  servizi  televisivi e  radiofonici  mediante  l'uso di  sistemi
analogici. La concessionaria e' tenuta  a realizzare almeno un canale
di  informazione  continuativa, 24  ore  su  24 ad  ampia  diffusione
analogica in cui la quota di  autoproduzione non sia inferiore al 50%
della programmazione originale.
  2.  Il  Ministero  allo  scopo   di  pervenire  ad  un  sistema  di
decriptaggio  nazionale  dei  segnali televisivi  numerici,  promuove
accordi tra  la concessionaria ed  altri operatori italiani,  anche a
carattere locale, per l'effettuazione  di servizi televisivi criptati
via satellite.
  3.  Per  programmi  di  spiccata  utilita'  sociale  di  tipo  c.d.
"educational",  realizzati dalla  concessionaria  direttamente o  per
conto o con la partecipazione del Ministero della pubblica istruzione
e del  Ministero dell'universita'  e della  ricerca scientifica  o di
altri enti educativi o  culturali, ovvero realizzati direttamente dai
suddetti  enti,  la  sperimentazione potra'  essere  autorizzata  dal
Ministero alla concessionaria anche su appositi canali dedicati.
  4.  Le   sperimentazioni  di  cui  al   presente  articolo  saranno
effettuate  con oneri  a  totale carico  della concessionaria,  salvo
diverse previsioni della legge.
                              Art. 29.
              Sperimentazione e introduzione di servizi
            di diffusione terrestre con tecnica numerica
  1. La  concessionaria si  impegna a  presentare al  Ministero entro
novanta  giorni  dalla  data  di   entrata  in  vigore  del  presente
contratto, un piano di sperimentazione della tecnologia di diffusione
televisiva  terrestre  in  tecnica   numerica  DVB-T  (Digital  Video
Broadcasting - Terrestrial).
  2. La sperimentazione, consistente nella trasmissione della normale
programmazione   con   tecnica   numerica,  sara'   eseguita   previa
autorizzazione   ministeriale  con   assegnazione  delle   necessarie
frequenze,  col concorso  delle imprese  costruttrici interessate,  a
partire  da  citta'  e  da  aree  di  servizio  che  consentano  piu'
rapidamente  l'attivazione  degli   impianti.  I  relativi  risultati
saranno  comunicati al  Ministero  concedente che  potra' metterli  a
disposizione di chiunque li richieda.
  3. La concessionaria si impegna, fin  d'ora, a svolgere il ruolo di
carrier, secondo criteri, tempi e  modalita' che saranno definiti dal
Ministero, anche nei confronti di programmi di terzi, sulle frequenze
per il servizio DVB-T che le fossero attribuite in via definitiva.
  4. La concessionaria potra' sperimentare, alle condizioni di cui al
comma  2, servizi  televisivi  in standard  DVB-T  con formato  16/9,
coerentemente  con  la  politica  e gli  interventi  della  Comunita'
europea a favore dello sviluppo di tale formato.
  5. La concessionaria  e' altresi' impegnata a  sperimentare, con il
concorso di enti  universitari e di ricerca, i  sistemi di diffusione
MVDS (Multipoint Video Distribution  System) nella gamma di frequenze
e   con   le   caratteristiche  raccomandate   dalla   CEPT,   previa
autorizzazione  del  Ministero.  I  risultati  della  sperimentazione
saranno comunicati al Ministero che potra' metterli a disposizione di
chiunque li richieda.
  6.  Per  programmi  di  spiccata  utilita'  sociale  di  tipo  c.d.
"educational",  realizzati dalla  concessionaria  direttamente o  per
conto o con la partecipazione del Ministero della pubblica istruzione
e del  Ministero dell'universita'  e della  ricerca scientifica  o di
altri enti educativi o  culturali, ovvero realizzati direttamente dai
suddetti  enti,  la  sperimentazione potra'  essere  autorizzata  dal
Ministero alla concessionaria anche su appositi canali dedicati.
  7.  Le   sperimentazioni  di  cui  al   presente  articolo  saranno
effettuate  con oneri  a  totale carico  della concessionaria,  salvo
diverse previsioni della legge.
                                Capo V
                     Aspetti economicofinanziari
                        vigilanza e sanzioni
                              Art. 30.
                    Criteri economici di gestione
  1.  La  concessionaria,  al  fine di  procedere  al  consolidamento
economico  e finanziario  nonche' al  soddisfacimento delle  esigenze
degli utenti, tenendo anche conto  delle prestazioni rese da societa'
analoghe  in  altri  Paesi  dell'Unione  europea,  nel  quadro  delle
finalita' del servizio pubblico  come definito dal Parlamento europeo
con  risoluzione approvata  nella  seduta del  19  settembre 1996  si
impegna a svolgere le attivita' e i servizi di sua competenza secondo
corretti criteri  tecnici e  rigorosi criteri economici  di gestione,
idonei   a   consentire   il  raggiungimento   degli   obiettivi   di
razionalizzazione attinenti agli assetti industriali, finanziari e di
produttivita' aziendale anche in coerenza  con l'art. 1, comma 4, del
presente contratto.
  2.  La concessionaria  e' tenuta,  dandone adeguata  informativa in
sede di  previsioni pluriennali di  bilancio, a contenere  il proprio
indebitamento finanziario  netto entro  e non oltre  il limite  di un
rapporto  tra indebitamento  finanziario netto  e mezzi  propri (D/E)
pari  allo   0,5,  da  rilevare   alla  fine  di   ciascun  esercizio
finanziario, fatti salvi i programmi straordinari di investimento per
i quali saranno,  in ogni caso, seguite le procedure  di cui all'art.
35.  Al riguardo,  la  concessionaria e'  tenuta  ad inserire,  nelle
documentazioni semestrali preconsuntive di cui al successivo art. 37,
le indicazioni  che saranno  concordate tra  le parti  entro sessanta
giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.
  3.  Ad  eccezione  degli  effetti  delle  iniziative  di  carattere
straordinario, comunicate al Ministero ed  al Ministro del tesoro nel
rispetto del vigente contratto,  qualora l'azienda registri risultati
economici  o finanziari  significativamente  peggiorativi rispetto  a
quelli  preventivati,  tali  squilibri  dovranno  essere  oggetto  di
specifica azione da parte  dell'azienda che provvedera' ad informarne
tempestivamente il Ministero.
  4.  Nei  casi previsti  dall'art.  5,  comma 3,  della  Convenzione
approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 e
comunque per le iniziative di cui  all'art. 35, comma 2, del presente
contratto,  previa  autorizzazione del  Ministero  di  intesa con  il
Ministero  del  tesoro,  la   concessionaria  potra'  procedere  alla
costituzione  di  societa'  o  all'assunzione  di  partecipazioni  di
maggioranza,  ferma restando  la  garanzia di  adempimento di  quanto
previsto dall'art.  2. La  richiesta di autorizzazione  dovra' essere
corredata  da un  sintetico  business plan  che  dovra' presentare  i
seguenti elementi:
  a) descrizione dei processi di attivita' oggetto delle operazioni;
  b)  criteri di  eventuale esternalizzazione  delle attivita'  e dei
servizi adottati a supporto della decisione;
  c)  meccanismi  societari  o  gestionali per  il  mantenimento  del
controllo sulla realizzabilita' dell'iniziativa;
  d)  elementi  di  supporto   alla  valutazione  del  business  plan
riassumibili nei  seguenti aspetti: convenienza  economica operativa,
realizzabilita'   e  compatibilita'   finanziaria,  convenienza   per
l'azionista.
  5.  Il   Ministero  di   impegna  a   rilasciare  l'autorizzazione,
acquisendo le  necessarie intese con  il Ministero del  tesoro, entro
quarantacinque giorni dal ricevimento  della richiesta. In assenza di
diniego, tale termine potra' essere  interrotto per una sola volta al
fine   di  richiedere   alla  concessionaria   informazioni  e   dati
supplementari  di supporto  alla  valutazione, con  la decorrenza  di
ulteriori  quarantacinque  giorni  dall'acquisizione  delle  suddette
informazioni.
  6.  La   concessionaria  e'  altresi'  tenuta   a  dare  tempestiva
comunicazione al Ministero, ai fini  informativi, circa la stipula di
patti parasociali eventualmente sottoscritti.
                              Art. 31.
                       Riassetto dell'organico
  1.  La  concessionaria  procedera'  alle  operazioni  di  riassetto
dell'organico  dipendente, secondo  un  piano  triennale di  gestione
delle risorse umane che sara'  trasmesso al Ministero ed al Ministero
del  tesoro  entro  sei  mesi dall'entrata  in  vigore  del  presente
contratto  e  che dovra'  illustrare  i  tempi degli  interventi  per
ciascun esercizio,  nonche' la valutazione dell'impatto  delle azioni
di ristrutturazione  organizzativa delle risorse umane  sui risultati
economici e  finanziari della  societa'. A tal  fine la  dinamica del
costo del lavoro dovra' tenere conto del quadro macroeconomico di cui
all'art. 1, comma 3.
  2.   La  concessionaria,   in  sede   di  riassetto   dell'organico
dipendente,  terra'  comunque conto  delle  attivita'  e dei  servizi
attribuiti  ad altri  soggetti ai  sensi dell'art.  30, comma  4, del
presente contratto.
  3. La concessionaria si impegna a fornire annualmente comunicazioni
circa  l'evoluzione degli  indici piu'  significativi concernenti  il
personale a tempo indeterminato e dei dipendenti a tempo determinato,
secondo   la  suddivisione   per   dirigenti,  quadri,   giornalisti,
impiegati, operai. Tali informazioni  dovranno essere rese sia totali
sia per ciascuna delle suddette categorie.
                              Art. 32.
                        Canone di concessione
  1.  L'ammontare  del  canone  di concessione,  in  accordo  con  la
normativa  vigente, e'  convenuto, per  gli anni  1998 e  1999, nella
misura   di   40   miliardi   di  lire   per   esercizio   a   fronte
dell'espletamento  di  tutti i  servizi  e  utilizzazioni di  cui  al
presente   contratto.   Sono   fatte   salve   tutte   le   eventuali
determinazioni  che  dovessero  derivare  dalla  nuova  normativa  in
materia di comunicazioni.
                              Art. 33.
                        Canone di abbonamento
  1. Per l'anno 1997, il sovrapprezzo, dovuto dagli abbonati ordinari
alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione
fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi
e  il  canone complessivo  dovuto  per  l'uso privato  di  apparecchi
radiofonici  o  televisivi a  bordo  di  automezzi o  autoscafi  sono
fissati dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.
  2. Le  parti convengono che,  per gli anni  1998 e 1999,  la misura
della variazione  percentuale del  sovrapprezzo dovuto  agli abbonati
ordinari alla televisione, del canone  di abbonamento speciale per la
detenzione fuori dall'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o
televisivi e del sovrapprezzo dovuto  per l'uso privato di apparecchi
radiofonici  o  televisivi  a  bordo di  automezzi  o  autoscafi,  e'
determinata secondo la seguente formula:
                  Tn - 1
Dn = Ip - kP + W ________
                  Fn - 1
ove
Dn e' la variazione percentuale del canone per l'anno n;
Ip  e'  l'obiettivo di inflazione programmata fissato dal Governo per
l'anno n;
k  e'   la quota  dell'indice di  produttivita' devoluta  a vantaggio
dell'utenza;
P  e'  l'obiettivo  di  recupero  della  produttivita'   asse   gnato
all'azienda e determinato anche  conside rando i risultati conseguiti
negli esercizi n e n-1;
W   e' la quota di  investimenti delle categorie di seguito descritte
da finanziare  attraverso il  canone di  abbonamento; Sperimentazione
nuove tecnologie  e realizzazione  di nuovi servizi  anche attraverso
canali  tematici   in  chiaro  di  servizio   pubblico;  Introduzione
innovazioni  tecnologiche; Audiovideoteca;  DAB-T Rete  parlamentare;
Miglioramento  del  servizio  con recupero  delle  aree  interferite;
Estensione reti.
Tn-1 e' l'impatto  economico degli investimenti in  inno vazione e di
quelli  di cui alle  categorie indicate al precedente    parametro  W
espressamente pre visti nel contratto di servizio ed effettuati ed in
corso di realizzazione dalla concessionaria nel corso dell'anno n-1;
Fn-1 e' il fatturato da  canoni di abbonamento dell'eser cizio n-1 al
netto degli aumenti di canone unitario.
  3. I  parametri k  e W,  compresi tra  e 1,  e le  variabili P  e T
saranno annualmente  stabiliti con decreto ministeriale,  su proposta
della commissione di cui al successivo comma 4.
  4. Le parti  convengono che una commissione  paritetica composta da
rappresentanti  del  Ministero,  del  Ministero  delle  finanze,  del
Ministero del  tesoro e della concessionaria,  costituita con decreto
del Ministro  delle comunicazioni, elabori e  presenti, entro novanta
giorni dalla data di approvazione della nuova "normativa di riassetto
del sistema delle comunicazioni" e  comunque entro il 31 ottobre 1997
una proposta  contenente i  valori di  cui al  comma precedente  ed i
criteri  di loro  determinazione.  La  commissione paritetica  dovra'
proporre le integrazioni alla formula  definita al comma 3 necessarie
per  tenere conto  dell'eventuale  intervenuto  ampliamento da  parte
della concessionaria del volume  dell'offerta anche attraverso canali
tematici in chiaro di servizio pubblico.
  5.  Si  conviene  altresi'  che  la procedura  e  le  modalita'  di
determinazione   del   canone   di  abbonamento   dovranno   comunque
considerare  eventuali variazioni  nell'offerta o  nella composizione
delle  fonti di  finanziamento  introdotte dalla  nuova normativa  in
materia di  comunicazioni, che modifichino  sostanzialmente l'attuale
rapporto tra attivita' e risorse della concessionaria.
  6.  Per il  1999, la  determinazione del  canone verra'  effettuata
secondo le medesime procedure di cui ai commi precedenti.
  7. Le misure del sovraprezzo di  cui al comma 2 nonche' l'ammontare
dell'abbonamento  per  i  singoli  tipi di  utenza  sono  determinati
annualmente  con decreto  del Ministro  delle comunicazioni  entro il
mese di novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono.
                              Art. 34.
                Riscossione del canone di abbonamento
  1.  Per  la  gestione  e  la riscossione  coattiva  dei  canoni  di
abbonamento  la concessionaria  mettera' a  disposizione dell'Ufficio
registro abbonamenti radio e TV  (U.R.A.R. - TV) di Torino strutture,
mezzi  e personale  dell'ente  stesso, nonche'  i locali  occorrenti,
secondo quanto previsto nella  convenzione relativa alla gestione dei
canoni di abbonamento alle radiodiffusioni, approvata con decreto del
Ministro delle  finanze 23  dicembre 1988, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1988.
  2. Le quote dei canoni di abbonamento spettanti alla concessionaria
saranno  corrisposte  dall'amministrazione  finanziaria,  sulla  base
delle  riscossioni  effettuate  in  ciascun  mese,  mediante  acconti
mensili  posticipati e  salvo conguaglio  alla fine  di ciascun  anno
finanziario.
  3. A questo fine la ragioneria provinciale dello Stato di Torino e'
impegnata  a trasmettere,  entro il  decimo giorno  di ogni  mese, la
lettera di accreditamento degli introiti TV del mese precedente, alla
Ragioneria centrale presso il Ministero delle finanze.
  4. Questa  a sua  volta provvedera'  a far  pervenire comunicazione
degli  avvenuti introiti  al Ministero  delle finanze  - Dipartimento
delle entrate, entro il quindicesimo giorno di ogni mese.
  5.  Il  Ministero  delle  finanze  -  Dipartimento  delle  entrate,
provvedera'  ad inviare  alla  Ragioneria centrale  presso lo  stesso
Ministero il mandato di pagamento entro la fine dello stesso mese.
  6.   La  Ragioneria   centrale,  effettuati   gli  adempimenti   di
competenza,  provvede  ad  inoltrare  il mandato  di  pagamento  alla
Direzione generale del tesoro.
                              Art. 35.
                        Piani di investimento
  1.  La  concessionaria  e'  tenuta,  entro  10  giorni  dalla  loro
approvazione e,  comunque, non oltre il  31 dicembre di ogni  anno, a
trasmettere  al Ministero  ed al  Ministero  del tesoro,  i piani  di
investimento,  relativi all'esercizio  successivo, per  i quali  deve
essere  documentata la  coerenza e  la riconciliazione  con il  piano
triennale e che, per ciascuna iniziativa rilevante, debbono contenere
almeno le seguenti indicazioni:
  a)  descrizione  analitica  del  progetto  di  investimento  e  dei
relativi impegni di spesa;
    b) realizzabilita' tecnica e relativa tempistica;
    c) realizzabilita' e sostenibilita' finanziaria.
  2. Per  i programmi  straordinari di  investimento il  Ministero si
impegna  a  rilasciare  l'autorizzazione,  acquisendo  le  necessarie
intese di concerto con il  Ministero del tesoro, entro quarantacinque
giorni dalla data di ricevimento del programma e della documentazione
relativa da parte  del Ministero. In assenza di  diniego tale termine
potra' essere  interrotto per  una sola volta  al fine  di richiedere
alla  concessionaria informazioni  e dati  supplementari di  supporto
alla  valutazione,  con  la decorrenza  di  ulteriori  quarantacinque
giorni dall'acquisizione delle suddette informazioni.
                              Art. 36.
                   Bilanci preventivi e consuntivi
  1. Fatto salvo il rispetto degli impegni di cui ai commi 2, 3, 4, 5
e 6  dell'art. 18  della vigente  convenzione, la  concessionaria nel
perseguire condizioni  di equilibrio economicogestionale  determina i
suoi obiettivi operativi, economici e  finanziari, per la gestione di
ciascun esercizio deliberando, ai sensi  dell'art. 18, comma 1, della
vigente convenzione  e considerato  l'art. 1,  comma 3,  del presente
contratto,  un programma  di attivita'  ed un  conseguente schema  di
bilancio preventivo.  La concessionaria  si impegna, entro  10 giorni
dalla sua approvazione e, comunque, non  oltre il 30 novembre di ogni
anno a  trasmettere tale documento  al Ministero ed al  Ministero del
tesoro.  Ai sensi  del comma  2  dell'art. 18  della convenzione,  le
eventuali variazioni ai preventivi dei costi e dei ricavi, deliberate
nel corso dell'esercizio, dovranno essere comunicate al Ministero e a
quello del tesoro entro trenta giorni dall'avvenuta delibera.
  2. Ai  sensi dell'art. 18,  comma 4, della vigente  convenzione, la
concessionaria si impegna a trasmettere, al Ministero ed al Ministero
del tesoro, entro trenta giorni  dalla loro approvazione e, comunque,
non oltre il 30 giugno, i bilanci consuntivi di esercizio.
  La concessionaria, oltre  ai documenti di cui  ai precedenti commi,
trasmette  al Ministero  e al  Ministero del  tesoro, entro  quindici
giorni   dalla  loro   approvazione   da  parte   del  Consiglio   di
amministrazione,  i   piani  industriali   e  quelli   relativi  agli
adempimenti  di  cui agli  articoli  6,  12,  16  e 30  del  presente
contratto.
  3. Insieme alla documentazione annuale  di cui agli articoli 18, 20
e 23, la concessionaria si impegna a trasmettere una nota informativa
circa i programmi trasmessi, ai sensi degli articoli 2 e 5.
                              Art. 37.
                   Resoconti economici e finanziari
  1. Nel perseguire gli obiettivi previsti nel presente contratto, la
concessionaria e' tenuta  a trasmettere al Ministero  ed al Ministero
del tesoro:
  a)  entro  il  15  settembre di  ciascun  esercizio  una  relazione
semestrale contenente  i risultati economici e  finanziari consuntivi
della societa' al 30 giugno;
  b) entro il 31 ottobre di ciascun anno una relazione preconsuntiva,
aggiornata  al  30  settembre,  contenente i  risultati  economici  e
finanziari  previsti  al  31  dicembre  dell'esercizio  in  corso  di
svolgimento.
  2.  La   relazione  preconsuntiva,  utilizzando  anche   fonti  non
aziendali, conterra' informazione circa i seguenti aspetti:
  a) la ripartizione della  spesa pubblicitaria sul mercato italiano,
con evidenza  della fonte  di riferimento,  suddivisa per  i seguenti
mezzi di  comunicazione: quotidiani, periodici, televisione  ed altri
mezzi;
  b) le quote del mercato nazionale della pubblicita' televisiva;
  c) i ricavi della concessionaria della pubblicita' televisiva;
  d) i ricavi della concessionaria della pubblicita' radiofonica;
  e)  la spesa  pubblicitaria totale  e ripartita  tra televisione  e
radiofonia;
  f) gli investimenti in diritti, ripartiti per categorie, e distinti
tra acquisti e prodotti;
  g)  con riguardo  alla  trasmissione di  messaggi pubblicitari,  la
concessionaria  e'   tenuta  a  fornire   semestralmente  dettagliate
indicazioni  circa gli  spot  trasmessi, in  numero  di secondi,  con
evidenza  dei  limiti  di  affollamento  orari  e  giornalieri  e  le
telepromozioni  trasmesse, in  numero  di secondi,  con evidenza  dei
limiti di affollamento orari e giornalieri.
  3.  I dati  economici e  finanziari  di cui  al presente  articolo,
mediante  i quali  dovranno esporsi  i risultati  della societa'  con
evidenza di quelli relativi  alle attivita' collaterali e commerciali
svolte   sono    trasmessi   adottando   gli   schemi    formali   di
rappresentazione che  saranno concordati tra le  parti entro sessanta
giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.
  4. Ai fini di  garantire la necessaria trasparenza nell'allocazione
e  nella  gestione  delle  risorse, la  concessionaria  e'  tenuta  a
presentare entro il  31 dicembre 1997 un progetto  di ridisegno della
propria  macrostruttura  organizzativa  e  del  connesso  sistema  di
contabilita'  industriale sulla  base di  uno schema  divisionale. Il
progetto  dovra'  inoltre  contenere  la  tempistica  dei  principali
interventi  che dovranno  comunque essere  realizzati nel  periodo di
vigenza del presente contratto.
                              Art. 38.
                    Comunicazioni con il Ministero
  1.  Ai  fini  della  definizione  del  contenuto  di  ciascuno  dei
documenti per  i quali  e' previsto dal  presente contratto  a carico
della  concessionaria  l'obbligo  di   redazione  e  trasmissione  al
Ministero,  le parti  concorderanno  uno schema  tipo entro  sessanta
giorni dall'entrata in vigore del contratto stesso.
                              Art. 39.
          Collaborazione per interpellanze, interrogazioni
                    e atti ispettivi parlamentari
  1.  La concessionaria  fornisce la  piu' ampia  collaborazione alle
Amministrazioni interessate ai fini degli accertamenti resi necessari
da interpellanze, interrogazioni ed atti ispettivi parlamentari.
  2. Essa cura  di riscontrare le richieste  ministeriali nel termine
di  giorni  sette elevato,  ove  trattasi  di questioni  di  speciale
complessita', a  giorni quindici, o  ridotto nei casi  di particolari
urgenze.
  3. Speciali collegamenti con il personale della concessionaria sono
istituiti per gli scopi di cui al presente ed ai precedenti articoli.
                              Art. 40.
                       Vigilanza del Ministero
  1.  Fermo  restando  ogni  altro potere  di  controllo  e  verifica
previsto  dalle altre  norme vigenti  il Ministero  ha il  diritto di
effettuare:
  a)  la  vigilanza  sull'osservanza degli  obblighi  derivanti  alla
concessionaria dal presente contratto di servizio;
  b)  la  vigilanza sugli  impianti  con  incondizionata facolta'  di
accesso da parte di funzionari del Ministero;
  c) le verifiche necessarie per l'esercizio della vigilanza prevista
nelle precedenti lettere a) e b).
  2. La concessionaria e' tenuta  a consentire l'accesso alle proprie
sedi  dei funzionari  del  Ministero  delle comunicazioni  incaricati
della  vigilanza e  dei controlli  previsti dal  presente articolo  e
mettere a disposizione  la documentazione, i mezzi ed  il supporto di
personale  da  essi  ritenuti   necessari  per  l'espletamento  degli
incarichi   loro   affidati  ed   e'   in   ogni  caso   responsabile
dell'affidabilita' e correttezza dei dati forniti.
  3.  Il  Ministero  riferisce   alla  Commissione  parlamentare  per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ogni
sei mesi, in modo dettagliato, sullo stato attuativo del contratto di
servizio nelle sue diverse parti.
                              Art. 41.
                   Erogazione del servizio pubblico
  1. La  concessionaria e'  tenuta al  rispetto delle  norme generali
sull'erogazione   dei    servizi   pubblici.   In    particolare   la
concessionaria:
  a)  effettuera' e  consentira' verifiche  sulla qualita'  tecnica e
quantita' del servizio;
  b)  acquisira' le  valutazioni  degli  utenti tramite  questionari,
interviste ed altri idonei meccanismi;
  c)  rendera'  pubbliche  le  verifiche annuali  degli  standard  di
qualita' tecnica del servizio fornito all'utenza.
  2.  Secondo  un protocollo  aggiuntivo  delineato  tra Ministero  e
concessionaria,  acquisito il  parere della  Commissione parlamentare
per l'indirizzo generale e  la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
e'  definita una  sede  permanente di  confronto tra  concessionaria,
Consiglio consultivo  degli utenti e associazioni  del volontariato e
dei consumatori.
  3. La concessionaria si impegna  ad istituire, entro sei mesi dalla
data di approvazione del presente  contratto, uffici per le relazioni
con il pubblico e per i reclami, informandone il Ministero.
                              Art. 42.
                  Adeguamento contratto di servizio
  1. Nel  caso in  cui durante  il periodo  di vigenza  del contratto
siano emanate leggi  aventi contenuto in tutto o  in parte innovatore
delle  materie specificatamente  disciplinate nel  medesimo contratto
esso sara' conseguentemente adeguato.
  2. A  richiesta di una delle  parti, in presenza di  una evoluzione
dello scenario  di riferimento  che comporti scostamenti,  rispetto a
quello fissato  nel contratto  di servizio  in misura  superiore agli
intervalli  di  tolleranza  stabiliti   nel  presente  contratto,  si
procedera'  agli  aggiornamenti  ed   alle  revisioni  necessari  per
ridefinire  ed  adeguare  sia  gli obiettivi,  sia  la  misura  degli
adeguamenti relativi al canone di abbonamento stabiliti nel contratto
medesimo.
  3. Successivamente  al completamento  del percorso  riformatore del
sistema   della  comunicazione,   in   riferimento  all'insieme   dei
provvedimenti   legislativi  all'esame   del  Parlamento,   le  parti
verificheranno la revisione e l'adeguamento dell'attuale contratto di
servizio.
  4. Entro  il 1  luglio 1999  le parti  provvederanno ad  avviare le
trattative per la stipulazione del  contratto di servizio relativo al
triennio 2000-2002.
                              Art. 43.
                              Sanzioni
  1. Per  gli inadempimenti agli  obblighi del presente  contratto di
servizio che  non comportino una  sanzione piu' grave,  il Ministero,
dopo  la  debita  contestazione alla  societa'  concessionaria,  puo'
applicare alla stessa la penale di cui all'art. 22 della convenzione.
  2.  Il pagamento  delle  penalita' indicate  nel presente  articolo
dev'essere  effettuato  entro  un   mese  dalla  relativa  richiesta,
trascorso inutilmente tale termine  gli importi dovuti sono prelevati
dal deposito  cauzionale costituito dalla societa'  concessionaria, a
norma  dell'art.  20  della  convenzione approvata  con  decreto  del
Presidente  della   Repubblica  28   marzo  1994,  che   deve  essere
reintegrato con le modalita' previste dallo stesso articolo.
                              Art. 44.
                    Entrata in vigore e scadenza
  1.  Il presente  contratto di  servizio entra  in vigore  il giorno
successivo   alla  pubblicazione   nella  Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana  del decreto del Presidente  della Repubblica che
lo approva e scade il 31 dicembre 1999.
  2.  Gli  allegati   al  presente  contratto,  di   cui  sono  parte
integrante,  non   sono  soggetti  a  pubblicazione   nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica italiana.  Tali allegati  sono depositati
presso  la  Direzione  generale   concessioni  e  autorizzazioni  del
Ministero.
   Roma, 1 ottobre 1997
                          Rai - Radiotelevisione italiana  S.p.a.
                      Il presidente del consiglio di amministrazione
                                          Siciliano
Ministero delle comunicazioni
   Il segretario generale
           Salerno