(all. 1 - art. 1)
                           MODELLO 780/98



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Ministero delle Finanze    ISTRUZIONI GENERALI         Modello 780/98
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1) PREMESSA
    Le   societa'  di  gestione  dei  fondi  comuni  di  investimento
mobiliare aperti di diritto nazionale, relativamente  ad  ognuno  dei
fondi  da  esse  gestiti,  e  le  societa' di investimento a capitale
variabile (Sicav) devono presentare, entro il 31 gennaio  di  ciascun
anno,  con  riferimento  al  patrimonio  gestito  nel corso dell'anno
precedente, la dichiarazione relativa a ciascuno degli  ammontari  in
relazione  ai  quali  si  applicano  le diverse aliquote dell'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77.
    L'impasto sostitutiva, da versarsi esclusivamente alla competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro la  predetta  data
del 31 gennaio, e' applicata sul valore netto del fondo o della Sicav
determinata  quale  media annua dei valori netti, quali risultano dai
prospetti di cui all'art. 5, lettera d), della citata legge n. 77 del
1983, relativi alla fine di ciascun mese.
    Al fine di tener conto,  nel  calcolo  dell'imposta  sostitutiva,
delle circostanza che il fondo o la Sicav siano stati avviati o siano
cessati  in  corso  d'anno, nella determinazione della predetta media
annua si devono considerare anche i mesi nei  quali  il  fondo  o  la
Sicav  non hanno avuta alcun volore perche' non ancora avviati ovvero
gia' cessati.
    L'imposta sostitutiva e' applicata secondo tre diverse  aliquote:
0,05%,  0,10%  e 0,25%. Tali aliquote sono applicate sul valore netto
del fondo in proporzione alla parte dell'attivo costituita:
    a) per l'applicazione dell'aliquota dello  0,05%,  da  titoli  di
Stato, conti correnti e depositi, titoli obbligazionari e similari ad
eccezione  delle obbligazioni convertibili, nonche' da quote di altri
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;
    b) per l'applicazione dell'aliquota dello  0,10%,  da  azioni  ed
obbligazioni  convertibili  in  azioni  di  societa',  costituite  in
Italia,  aventi  per  oggetto  esclusivo   o   principale   attivita'
industriali,
    c)  per  l'applicazione  dello  0,25%,  dalla residuale parte del
patrimonio del fondo o della Sicav.
    Ai sensi dell'art. 11-bis del D.L. 30  settembre  1983,  n.  512,
introdotto  dalla  legge  di  conversione  25 novembre 1983, n. 649 -
norma tuttora applicabile in virtu' della disposizione contenuta  nel
comma  2 dell'art. 10-ter del decreta legislativo 25 gennaio 1992, n.
83, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 9 settembre  1992,  n.  372,
convertito  con modificazioni dalla legge 5 novembre 1992, n. 429 - i
fondi  comuni  esteri  di   investimento   mobiliare   aperti,   gia'
autorizzati  al  collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del
D.L. 6 giugno 1956, n. 476, convertito con modificazioni dalla  legge
25 luglio 1956, n. 786, abrogato con il D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148,
sono   tenuti   ad   applicare   un'imposta  sostitutiva  dell'IRPEF,
dell'IRPEG  e  dell'ILOR  da  commisurarsi  sulle  parte  del   fondo
proporzionalmente  corrispondente  ai titoli collocati nel territorio
dello Stato, calcolata come media tra il patrimonio netto  all'inizio
ed alla fine di ciascun esercizio.
    L'aliquota  applicabile  e' stabilita nella misura dello 0,50 per
cento, da versare alle competenti sezioni  di  Tesoreria  Provinciale
dello  Stato  entro  30  giorni  dalla chiusura dell'esercizio (il 30
gennaio per i fondi il cui esercizio e' ad anno solare), sul capitolo
1031, art. 3, del bilancio di entrata dello Stato.
    In base all'ultimo comma dell'art. 11-bis del  citato  D.L.    n.
512/1983 il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello
Stato  deve  provvedere  a  presentare annualmente, entro il predetto
termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, la  dichiarazione
relativa  al  predetto  ammontare, allegandovi oltre alla copia della
distinta o del bollettino di versamento dell'imposta  sostitutiva  ed
al  prospetto da cui risulti il colcolo seguito per la determinazione
del patrimonio netto anche la  relazione  di  stima  redatto  da  una
societa'  di revisione iscritta all'albo speciale di cui al D.P.R. 31
marzo 1975, n. 136, e designata dalla Consob, con l'avvertenza che la
dichiarazione  annuale  si  considera  omessa  in  caso  di   mancata
allegazione della relazione di stima.
    2) COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO
    Il  frontespizio  del  modello di dichiarazione comprende quattro
riquadri il primo,  relativo  ai  dati  riguardanti  i  fondi  comuni
d'investimento,   compresi   quelli   destinatari  della  particolare
disciplina recata dall'art. 11-bis del piu' volte citato D.L. n.  512
del  1983,  ovvero  le  societa'  d'investimento (Sicav), il secondo,
relativo ai dati riguardanti esclusivamente le societa'  di  gestione
dei  fondi comuni ed i soggetti residenti incaricati del collocamento
in Italia delle parti o quote dei fondi comuni  esteri  ai  quali  si
applica  l'art.  11-bis  del  D.L. n. 512/1983, il terzo, relativo ai
dati riguardanti il rappresentante  della  societa'  di  gestione,  o
della   societa'   d'investimento   ovvero   del  soggetto  residente
incaricato del collocamento in Italia delle parti o quote  dei  fondi
comuni esteri ai quali si applica l'art. 11-bis del D.L. n. 512/1983;
il quarto, destinato all'elenco nominativo degli amministratori e dei
componenti  del  collegio  sindacale  della Sicav o della societa' di
gestione del fondo comune ovvero della societa' residente  incaricata
del  collocamento  in Italia di parti o quote dei fondi comuni esteri
come sopra individuati.
    Le  notizie  richieste  vanno  riportate  in  maniera  chiara,  a
macchina od a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione.
    -   RIQUADRO   RELATIVO   AL   FONDO   COMUNE   O  ALLA  SOCIETA'
D'INVESTIMENTO.
    In questo riquadro devono essere indicati alcuni dati riguardanti
il fondo comune - italiano od estero destinatario della disciplina di
cui all'art.  11-bis  del  D.L.    n.  512/1983  -  e  tutti  i  dati
riguardanti  la  Sicav,  tenendo  ben presente che i dati relativi al
numero di codice  fiscale  ed  al  domicilio  fiscale  devono  essere
compilati  esclusivamente  con  riguardo  alle  Sicav,  mentre i dati
relativi alla sede legale devono essere indicati con riguardo sia  ai
predetti fondi esteri che alle Sicav.
    Denominazione:   indicare   in   maniera  esatta  e  completa  la
denominazione del fondo comune  -  italiano  od  estero,  come  sopra
precisato - ovvero della Sicav, quale si desume, rispettivamente, dal
regolamento   di  gestione  o  dallo  statuto.  Deve  essere  barrata
l'apposita casella in caso di variazione della denominazione rispetto
all'ultima  dichiarazione presentata. Nel caso in cui il fondo comune
e' noto attraverso una sigla, va indicata anche quest'ultima.
    Data di istituzione: per un fondo comune e' la data  nella  quale
l'assemblea  della  societa'  di gestione ha deliberato l'istituzione
del fondo,  approvandone  anche  il  regolamento;  per  una  societa'
d'investimento  e'  la  data  nella  quale  l'assemblea ha deliberato
l'atto costitutivo, approvandone anche lo statuto.
    Numero di codice ottribuito dalla Banca d'Italia: quale numero di
codice attribuito dalla Banca d'Italia deve essere  riportato  quello
che  l'Organo  di  Vigilanza assegna per le segnalazioni statistiche.
Deve essere barrata l'apposita casella  in  caso  di  variazione  del
codice stesso rispetto all'ultima dichiarazione presentata.
    Provvedimento   che   ha  autorizzato  al  collocamento:    vanno
riportati gli estremi del provvedimento con il quale il Ministero del
Commercio estero ha inizialmente concesso, ai sensi della  richiamata
normativa  valutaria, l'autorizzazione al collocamento nel territorio
dello Stato delle parti o quote dei fondi comuni esteri,  come  sopra
individuati.
    Numero  di  codice  fiscale:  deve essere indicato esclusivamente
dalle Sicav. Tale  numero  e'  formato  di  undici  cifre  che  vanno
riportate ordinatamente nell'apposito spazio.
    Sede  legale:  deve  essere  indicata  oltre  che  dalle  Sicav -
precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la  provincia  con
la  sigla  automobilistica  (per  Roma  RM),  la frazione, la via, il
numero  civico,  il  codice  di  avviamento  postale  ed  il   numero
telefonico - anche dai fondi esteri, come sopra individuati.
    Domicilio  fiscale:  deve  essere   indicato esclusivamente dalle
Sicav e soltanto nel caso in cui il  domicilio  fiscale  sia  diverso
dalla sede legale.
    Luogo  di  conservazione  delle  scritture contabili: deve essere
indicato l'indirizzo esatto Se le scritture contabili sono conservate
presso terzi, devono  essere  indicate  anche  le  generalita'  o  la
denominazione di questi ultimi.
    - RIQUADRO RELATIVO ALLE SOCIETA' DI GESTIONE DEL FONDO COMUNE ED
AI  SOGGETTI  INCARICATI  DEL COLLOCAMENTO IN ITALIA DEI FONDI ESTERI
CUI SI APPLICA L'ART.  11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512.
    In questo  riquadro  vanno  indicati  tutti  i  dati  riguardanti
esclusivamente   la   societa'   di  gestione  del  fondo  comune  di
investimento ed i soggetti residenti incaricati del  collocamento  in
Italia  di  quote  di  fondi esteri ai quali si applica la disciplina
dell'art. 11-bis del D.L. n. 512/1983 come sopra precisato.
    Numero di codice fiscale: tale numero e' formato di undici cifre,
che vanno riportate ordinatamente nell'apposito spazio.
    Denominazione: indicare  in  maniera  esatta  e  completa  quella
risultante  dall'atto  costitutivo.  Va barrata la casella in caso di
variazione,  anche  a  seguito  di   fusione,   rispetto   all'ultima
dichiarazione presentata.
    Sede  legale:  deve  essere  indicata precisando il Comune (senza
alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per
Roma RM), la frazione,  la  via,  il  numero  civico,  il  codice  di
avviamento postale ed il numero telefonico.
    Domicilio  Fiscale:  deve essere indicato soltanta dalle societa'
il cui domicilio fiscale sia diverso dalla sede legale
    - RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE
    Nel terzo riquadro del frontespizio, relativo  al  rappresentante
della   societa'   di  gestione  del  fondo  comune,  della  societa'
d'investimento  (Sicav)o  del  soggetto  residente   incaricato   del
collocamento  in  Italia  dei  predetti  fondi  esteri, devono essere
indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto, ai fini
della  individuazione   della   carica   rivestita   all'atto   della
dichiarazione  e'  stato  predisposto  uno  spazio con due codici: si
dovra' barrare il codice (1) se si tratta di  rappresentante  legale,
il codice (2) se si tratta di liquidatore.
    Nell'apposito  spazio  riservato  all'indicazione della residenza
anagrafica, va indicato il comune di  residenza  del  rappresentante,
nel  caso  in  cui  il  comune di residenza sia diverso da quello del
domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.
    Quando i rappresentanti sono piu' di uno, in  allegato  a  parte,
devono  essere indicati gli altri; in tal caso, per ciascuno di essi,
devono essere  riportati  i  medesimi  dati  richiesti  nel  riquadro
riportato nel frontespizio.
    Deve  inoltre  essere  compilato  il  riquadro  recante  l'elenco
nominativo  degli  amministratori  e  dei  componenti  del   collegio
sindacale  della  societa'  di  gestione,  della Sicav o del soggetto
residente incaricato del collocamento in Italia  dei  predetti  fondi
esteri.  Con  riguardo  alla  qualifica  va indicato A se trattasi di
socio amministratore, B se trattasi di amministratore non socio, C se
trattasi di componente il collegio sindacale.
    Sottoscrizione della dichiarazione: la dichiarazione deve  essere
sottoscritta    dal    legale   rappresentante   della   societa'   o
dall'amministratore munito di apposita delega per tale adempimento
    3) COMPILAZIONE DEI QUADRI A, B E C.   CALCOLO DELLE  PROPORZIONI
SECONDO LE QUALI APPLICARE LE DIVERSE ALIQUOTE
    3.1  -  Con  riferimento  ai fondi comuni di diritto nazionale ed
alle Sicav, le diverse proporzioni secondo le quali  vanno  applicate
le  predette  aliquote  dello  0,05%, dello 0,10% e dello 0,25%, sono
espresse dai rapporti tra le componenti dell'attivo di cui  ai  punti
a), b) e c) della premessa (v. paragrafo 1 delle presenti istruzioni)
e il totale delle attivita', relativamente a tali rapporti si precisa
che  sia  il numeratore che il denominatore sono calcolati come media
annua dei valori risultanti dai  prospetti  di  cui  all'articolo  5,
comma  1, lettera d), della legge 23 marzo 1983, n. 77 (redatti anche
dalle  Sicav  ai  sensi  dell'articolo  8  del   richiamato   decreto
legislativo  n. 84/92), relativi alla fine di ciascun mese, prospetti
sulla cui base sono stati  predisposti  quelli  che  costituiscono  i
quadri  A e B del modello 780, riguardanti rispettivamente, lo schema
di composizione dell'attivo dei fondi comuni di diritto  nazionale  e
delle Sicav.
    Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c), della citata legge
n.  77/83,  in relazione ai fondi comuni, e dell'articolo 9, comma 2,
lettera b), del citato decreto legislativo n.    84/92  in  relazione
alle  Sicav  lo  schema-tipo  per  la  redazione di tali prospetti e'
determinato dalla Banca d'Italia - sentita la Consob.
    Gli schemi di composizione dell'attivo dei fondi comuni  e  delle
Sicav  sono  stati sostanzialmente desunti dai predetti schemi-tipo e
sono  stati  inclusi   nel   presente   modello   di   dichiarazione,
contraddistinti  come  Mod.    780/A  e  Mod.  780/B  e devono essere
alternativamente compilati dai soggetti obbligati a presentare questa
dichiarazione  a  seconda  che  il  calcolo  dell'imposta sostitutiva
riguardi, rispettivamente, un fondo comune ovvero  una  Sicav;  detti
moduli  sono  strutturati  in  modo da consentire l'ottenimento della
media annua dei valori  della  quota  o  dell'azione  risultanti  dai
corrispondenti prospetti del valore relativi ad ogni fine mese. Dalla
compilazione  di  tali  prospetti  si  evince sia la composizione del
portafoglio e sia il valore complessivo dello stesso.
    Cio' premesso,  si  rendono  necessarie  alcune  precisazioni  di
carattere  generale  ai fini di una corretta redazione del "prospetto
per il calcolo dell'imposta sostitutiva"  sul  patrimonio  dei  fondi
comuni  e  delle  Sicav,  che  costituisce operazione successiva alla
redazione dei  predetti  quadri  A  e  B,  concernenti  -  come  gia'
precisato  - lo schema di composizione dell'attivo dei fondi comuni e
delle Sicav.
    Per determinare secondo quale  proporzione  applicare  l'aliquota
dello  0,05%,  al  numeratore del rapporto deve essere considerata la
detta media annua del valore dei titoli di Stato, dei conti  correnti
e  depositi, dei titoli obbligazionari e similari, ad eccezione delle
obbligazioni convertibili, nonche' delle quote di altri organismi  di
investimento  collettivo  in  valori  mobiliari posseduti dal fondo o
dalla Sicav.
    Per determinare secondo quale  proporzione  applicare  l'aliquota
dello  0,10%,  al numeratore del rapporto dovranno essere considerate
le azioni e le  obbligazioni  convertibili  in  azioni  di  societa',
costituite  in  Italia,  aventi  per  oggetto  esclusivo o principale
attivita' industriali.
    Ai fini' dell'individuazione delle azioni  e  delle  obbligazioni
convertibili  in  azioni  quotate  in  borsa,  la denominazione degli
emittenti quotati nelle borse valori con sede in Italia ed aventi per
oggetto esclusivo o principale attivita'  industriali  e'  desumibile
dalla  deliberazione adottata dal Consiglio di Borsa nella seduta del
13 aprile 1995. Detta deliberazione, recante  "riclassificazione  dei
settori   del   listino   ufficiale",   individua  i  titoli  quotati
appartenenti  al  macrosettore  "titoli  industriali"  ed  e'   stata
adottata   in   forza   della   delega   concessa  dalla  Consob  con
deliberazione n. 6800 del 26 gennaio 1993, pubblicata a pag.  73  del
Bollettino  CONSOB n. 1 del mese di gennaio 1993, e con deliberazione
Consob n. 8979  del  17  gennaio  1995,  pubblicata  a  pag.  12  del
Bollettino CONSOB n. 1 del mese di gennaio 1995
    L'aliquota  dello  0,25%  dovra'  essere applicata sul patrimonio
secondo la proporzione che sia  complemento  all'unita'  della  somma
delle due precedenti proporzioni.
    Con  riferimento,  poi,  a  particolari  voci  che  compaiono nel
prospetto del valore della quota o della azione, e che  concorrono  a
comporre l'attivo del fondo o della Sicav, si precisa che:
    -  la "posizione netta di liquidita'" (rigo 12 per i fondi comuni
e per le Sicav), attesa per la sua natura di componente  liquida  del
portafoglio, deve essere considerata nel numeratore della proporzione
secondo  la quale applicare lo 0,05%, ma solo se attiva; se negativa,
di tale voce dovra' essere tenuto  conto  come  posta  incrementativa
delle passivita' del patrimonio;
    -  i  "diritti  maturati e non riscossi" (righi 14, 15 e 16 per i
fondi comuni e rigo 14 per le Sicav),  devono  essere  imputati  alle
singole poste dell'attivo alle quali si riferiscono;
    - la voce "depositi presso organismi di compensazione per margini
iniziali  su  contratti  a  termine", rileva per l'applicazione dello
0,05 per cento.
    3.2 -  Con  esclusivo  riferimento  ai  fondi  comuni  esteri  di
investimento  mobiliare  ai  quali  si applica l'art. 11-bis del piu'
volte citato D.L. n. 512/1983 e' stato predisposto il Mod. 780/C  che
riproduce,  in  buona  sostanza,  lo schema di dichiarazione allegato
alla circolare n. 3 del 10 febbraio  1984  della  Direzione  Generale
delle  imposte dirette, con la quale vennero, fra l'altro, fornite le
apposite istruzioni, tuttora valide  in  quanto  non  modificate.  Si
ribadisce  con  l'occasione l'obbligo di allegare alla dichiarazione,
da redigersi in conformita' all'unito modello, la relazione di  stima
della  societa'  di  revisione designata dalla Consob; in mancanza di
tale relazione la dichiarazione si intende omessa.
    4) PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA
    Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 9 della  legge
n. 77 del 1983 e del terzo comma  dell'art. 9 del D.L. n. 512/1983 ai
fini   delle  modalita'  di  effettuazione  dei  versamenti  e  della
presentazione della  dichiarazione  previste  da  detti  articoli  si
applicano  le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della
Repubblica numeri 600 e  602  del  1973;  si  applicano  altresi'  le
disposizioni  di cui al D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertita dalla
legge 7 agosto 1982, n. 516.
    Conseguentemente   la   presente   dichiarazione   deve    essere
presentata,  nei  termini gia' precisati nel paragrafo 1, all'ufficio
del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del
soggetto obbligato a rendere la dichiarazione. L'ufficio comunale  e'
tenuto  a  rilasciare  ricevuta.  La  dichiarazione puo' anche essere
spedita per raccomandata (ma soltanto all'Ufficio delle imposte o, se
esistente, al Centro di  Servizio)  e,  in  tal  caso,  si  considera
presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale.
    La  dichiarazione  presentata con ritardo non superiore a un mese
e' valida, ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46  del
citato  D.P.R.  n.  600/1973,  ridotte ad un quarto. La dichiarazione
presentata entro 90 giorni dalla scadenza del  termine  prescritto  o
presentata  ad  ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta
su uno stampato conforme al modello, non  si  considera  omessa  agli
effetti penali, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del citato D.L. n.
429 del 1982, convertito dalla legge n. 516 del 1982, come modificata
dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito dalla legge 15 maggio 1991,
n. 154.
    Ai  fini  del  versamento  si ribadisce che l'imposta sostitutiva
dovuta dai fondi comuni di  diritto  nazionale  e  dalle  Sicav  deve
essere   versata  esclusivamente  presso  le  competenti  sezioni  di
tesoreria provinciale dello Stato, entro il predetto termine  del  31
gennaio,  sul  capitolo  1031  del  bilancio  di entrata dello Stato,
utilizzando l'articolo 1 se l'imposta sostitutiva e' stata  applicata
con  l'aliquota  dello  0,25  per cento e utilizzando l'articolo 2 se
l'imposta sostitutiva e' stata a applicata con  le  aliquote  ridotte
dello  0,10  e  dello  0,05  per  cento;  il  versamento dell'imposta
sostitutiva dello 0,50 per  cento,  dovuta  sui  fondi  esteri  sopra
citati,  va  invece  effettuata  entro  la  data  del  30 gennaio, se
l'esercizio  e'  ad  anno  solare,  e  comunque entro 30 giorni dallo
chiusura dell'esercizio, utilizzando il capitolo 1031 e l'art. 3.



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