MODELLO 780/98 ----> Vedere immagine a pag. 21 della G.U. <---- ===================================================================== Ministero delle Finanze ISTRUZIONI GENERALI Modello 780/98 ===================================================================== 1) PREMESSA Le societa' di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale, relativamente ad ognuno dei fondi da esse gestiti, e le societa' di investimento a capitale variabile (Sicav) devono presentare, entro il 31 gennaio di ciascun anno, con riferimento al patrimonio gestito nel corso dell'anno precedente, la dichiarazione relativa a ciascuno degli ammontari in relazione ai quali si applicano le diverse aliquote dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77. L'impasto sostitutiva, da versarsi esclusivamente alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro la predetta data del 31 gennaio, e' applicata sul valore netto del fondo o della Sicav determinata quale media annua dei valori netti, quali risultano dai prospetti di cui all'art. 5, lettera d), della citata legge n. 77 del 1983, relativi alla fine di ciascun mese. Al fine di tener conto, nel calcolo dell'imposta sostitutiva, delle circostanza che il fondo o la Sicav siano stati avviati o siano cessati in corso d'anno, nella determinazione della predetta media annua si devono considerare anche i mesi nei quali il fondo o la Sicav non hanno avuta alcun volore perche' non ancora avviati ovvero gia' cessati. L'imposta sostitutiva e' applicata secondo tre diverse aliquote: 0,05%, 0,10% e 0,25%. Tali aliquote sono applicate sul valore netto del fondo in proporzione alla parte dell'attivo costituita: a) per l'applicazione dell'aliquota dello 0,05%, da titoli di Stato, conti correnti e depositi, titoli obbligazionari e similari ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonche' da quote di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari; b) per l'applicazione dell'aliquota dello 0,10%, da azioni ed obbligazioni convertibili in azioni di societa', costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attivita' industriali, c) per l'applicazione dello 0,25%, dalla residuale parte del patrimonio del fondo o della Sicav. Ai sensi dell'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, introdotto dalla legge di conversione 25 novembre 1983, n. 649 - norma tuttora applicabile in virtu' della disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 10-ter del decreta legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, come sostituito dall'art. 4 del D.L. 9 settembre 1992, n. 372, convertito con modificazioni dalla legge 5 novembre 1992, n. 429 - i fondi comuni esteri di investimento mobiliare aperti, gia' autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato ai sensi del D.L. 6 giugno 1956, n. 476, convertito con modificazioni dalla legge 25 luglio 1956, n. 786, abrogato con il D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, sono tenuti ad applicare un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR da commisurarsi sulle parte del fondo proporzionalmente corrispondente ai titoli collocati nel territorio dello Stato, calcolata come media tra il patrimonio netto all'inizio ed alla fine di ciascun esercizio. L'aliquota applicabile e' stabilita nella misura dello 0,50 per cento, da versare alle competenti sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio (il 30 gennaio per i fondi il cui esercizio e' ad anno solare), sul capitolo 1031, art. 3, del bilancio di entrata dello Stato. In base all'ultimo comma dell'art. 11-bis del citato D.L. n. 512/1983 il soggetto incaricato del collocamento nel territorio dello Stato deve provvedere a presentare annualmente, entro il predetto termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio, la dichiarazione relativa al predetto ammontare, allegandovi oltre alla copia della distinta o del bollettino di versamento dell'imposta sostitutiva ed al prospetto da cui risulti il colcolo seguito per la determinazione del patrimonio netto anche la relazione di stima redatto da una societa' di revisione iscritta all'albo speciale di cui al D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, e designata dalla Consob, con l'avvertenza che la dichiarazione annuale si considera omessa in caso di mancata allegazione della relazione di stima. 2) COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende quattro riquadri il primo, relativo ai dati riguardanti i fondi comuni d'investimento, compresi quelli destinatari della particolare disciplina recata dall'art. 11-bis del piu' volte citato D.L. n. 512 del 1983, ovvero le societa' d'investimento (Sicav), il secondo, relativo ai dati riguardanti esclusivamente le societa' di gestione dei fondi comuni ed i soggetti residenti incaricati del collocamento in Italia delle parti o quote dei fondi comuni esteri ai quali si applica l'art. 11-bis del D.L. n. 512/1983, il terzo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante della societa' di gestione, o della societa' d'investimento ovvero del soggetto residente incaricato del collocamento in Italia delle parti o quote dei fondi comuni esteri ai quali si applica l'art. 11-bis del D.L. n. 512/1983; il quarto, destinato all'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale della Sicav o della societa' di gestione del fondo comune ovvero della societa' residente incaricata del collocamento in Italia di parti o quote dei fondi comuni esteri come sopra individuati. Le notizie richieste vanno riportate in maniera chiara, a macchina od a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione. - RIQUADRO RELATIVO AL FONDO COMUNE O ALLA SOCIETA' D'INVESTIMENTO. In questo riquadro devono essere indicati alcuni dati riguardanti il fondo comune - italiano od estero destinatario della disciplina di cui all'art. 11-bis del D.L. n. 512/1983 - e tutti i dati riguardanti la Sicav, tenendo ben presente che i dati relativi al numero di codice fiscale ed al domicilio fiscale devono essere compilati esclusivamente con riguardo alle Sicav, mentre i dati relativi alla sede legale devono essere indicati con riguardo sia ai predetti fondi esteri che alle Sicav. Denominazione: indicare in maniera esatta e completa la denominazione del fondo comune - italiano od estero, come sopra precisato - ovvero della Sicav, quale si desume, rispettivamente, dal regolamento di gestione o dallo statuto. Deve essere barrata l'apposita casella in caso di variazione della denominazione rispetto all'ultima dichiarazione presentata. Nel caso in cui il fondo comune e' noto attraverso una sigla, va indicata anche quest'ultima. Data di istituzione: per un fondo comune e' la data nella quale l'assemblea della societa' di gestione ha deliberato l'istituzione del fondo, approvandone anche il regolamento; per una societa' d'investimento e' la data nella quale l'assemblea ha deliberato l'atto costitutivo, approvandone anche lo statuto. Numero di codice ottribuito dalla Banca d'Italia: quale numero di codice attribuito dalla Banca d'Italia deve essere riportato quello che l'Organo di Vigilanza assegna per le segnalazioni statistiche. Deve essere barrata l'apposita casella in caso di variazione del codice stesso rispetto all'ultima dichiarazione presentata. Provvedimento che ha autorizzato al collocamento: vanno riportati gli estremi del provvedimento con il quale il Ministero del Commercio estero ha inizialmente concesso, ai sensi della richiamata normativa valutaria, l'autorizzazione al collocamento nel territorio dello Stato delle parti o quote dei fondi comuni esteri, come sopra individuati. Numero di codice fiscale: deve essere indicato esclusivamente dalle Sicav. Tale numero e' formato di undici cifre che vanno riportate ordinatamente nell'apposito spazio. Sede legale: deve essere indicata oltre che dalle Sicav - precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico - anche dai fondi esteri, come sopra individuati. Domicilio fiscale: deve essere indicato esclusivamente dalle Sicav e soltanto nel caso in cui il domicilio fiscale sia diverso dalla sede legale. Luogo di conservazione delle scritture contabili: deve essere indicato l'indirizzo esatto Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate anche le generalita' o la denominazione di questi ultimi. - RIQUADRO RELATIVO ALLE SOCIETA' DI GESTIONE DEL FONDO COMUNE ED AI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO IN ITALIA DEI FONDI ESTERI CUI SI APPLICA L'ART. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512. In questo riquadro vanno indicati tutti i dati riguardanti esclusivamente la societa' di gestione del fondo comune di investimento ed i soggetti residenti incaricati del collocamento in Italia di quote di fondi esteri ai quali si applica la disciplina dell'art. 11-bis del D.L. n. 512/1983 come sopra precisato. Numero di codice fiscale: tale numero e' formato di undici cifre, che vanno riportate ordinatamente nell'apposito spazio. Denominazione: indicare in maniera esatta e completa quella risultante dall'atto costitutivo. Va barrata la casella in caso di variazione, anche a seguito di fusione, rispetto all'ultima dichiarazione presentata. Sede legale: deve essere indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia con la sigla automobilistica (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Domicilio Fiscale: deve essere indicato soltanta dalle societa' il cui domicilio fiscale sia diverso dalla sede legale - RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE Nel terzo riquadro del frontespizio, relativo al rappresentante della societa' di gestione del fondo comune, della societa' d'investimento (Sicav)o del soggetto residente incaricato del collocamento in Italia dei predetti fondi esteri, devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del soggetto, ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione e' stato predisposto uno spazio con due codici: si dovra' barrare il codice (1) se si tratta di rappresentante legale, il codice (2) se si tratta di liquidatore. Nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante, nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello del domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo. Quando i rappresentanti sono piu' di uno, in allegato a parte, devono essere indicati gli altri; in tal caso, per ciascuno di essi, devono essere riportati i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio. Deve inoltre essere compilato il riquadro recante l'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale della societa' di gestione, della Sicav o del soggetto residente incaricato del collocamento in Italia dei predetti fondi esteri. Con riguardo alla qualifica va indicato A se trattasi di socio amministratore, B se trattasi di amministratore non socio, C se trattasi di componente il collegio sindacale. Sottoscrizione della dichiarazione: la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della societa' o dall'amministratore munito di apposita delega per tale adempimento 3) COMPILAZIONE DEI QUADRI A, B E C. CALCOLO DELLE PROPORZIONI SECONDO LE QUALI APPLICARE LE DIVERSE ALIQUOTE 3.1 - Con riferimento ai fondi comuni di diritto nazionale ed alle Sicav, le diverse proporzioni secondo le quali vanno applicate le predette aliquote dello 0,05%, dello 0,10% e dello 0,25%, sono espresse dai rapporti tra le componenti dell'attivo di cui ai punti a), b) e c) della premessa (v. paragrafo 1 delle presenti istruzioni) e il totale delle attivita', relativamente a tali rapporti si precisa che sia il numeratore che il denominatore sono calcolati come media annua dei valori risultanti dai prospetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge 23 marzo 1983, n. 77 (redatti anche dalle Sicav ai sensi dell'articolo 8 del richiamato decreto legislativo n. 84/92), relativi alla fine di ciascun mese, prospetti sulla cui base sono stati predisposti quelli che costituiscono i quadri A e B del modello 780, riguardanti rispettivamente, lo schema di composizione dell'attivo dei fondi comuni di diritto nazionale e delle Sicav. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c), della citata legge n. 77/83, in relazione ai fondi comuni, e dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 84/92 in relazione alle Sicav lo schema-tipo per la redazione di tali prospetti e' determinato dalla Banca d'Italia - sentita la Consob. Gli schemi di composizione dell'attivo dei fondi comuni e delle Sicav sono stati sostanzialmente desunti dai predetti schemi-tipo e sono stati inclusi nel presente modello di dichiarazione, contraddistinti come Mod. 780/A e Mod. 780/B e devono essere alternativamente compilati dai soggetti obbligati a presentare questa dichiarazione a seconda che il calcolo dell'imposta sostitutiva riguardi, rispettivamente, un fondo comune ovvero una Sicav; detti moduli sono strutturati in modo da consentire l'ottenimento della media annua dei valori della quota o dell'azione risultanti dai corrispondenti prospetti del valore relativi ad ogni fine mese. Dalla compilazione di tali prospetti si evince sia la composizione del portafoglio e sia il valore complessivo dello stesso. Cio' premesso, si rendono necessarie alcune precisazioni di carattere generale ai fini di una corretta redazione del "prospetto per il calcolo dell'imposta sostitutiva" sul patrimonio dei fondi comuni e delle Sicav, che costituisce operazione successiva alla redazione dei predetti quadri A e B, concernenti - come gia' precisato - lo schema di composizione dell'attivo dei fondi comuni e delle Sicav. Per determinare secondo quale proporzione applicare l'aliquota dello 0,05%, al numeratore del rapporto deve essere considerata la detta media annua del valore dei titoli di Stato, dei conti correnti e depositi, dei titoli obbligazionari e similari, ad eccezione delle obbligazioni convertibili, nonche' delle quote di altri organismi di investimento collettivo in valori mobiliari posseduti dal fondo o dalla Sicav. Per determinare secondo quale proporzione applicare l'aliquota dello 0,10%, al numeratore del rapporto dovranno essere considerate le azioni e le obbligazioni convertibili in azioni di societa', costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attivita' industriali. Ai fini' dell'individuazione delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni quotate in borsa, la denominazione degli emittenti quotati nelle borse valori con sede in Italia ed aventi per oggetto esclusivo o principale attivita' industriali e' desumibile dalla deliberazione adottata dal Consiglio di Borsa nella seduta del 13 aprile 1995. Detta deliberazione, recante "riclassificazione dei settori del listino ufficiale", individua i titoli quotati appartenenti al macrosettore "titoli industriali" ed e' stata adottata in forza della delega concessa dalla Consob con deliberazione n. 6800 del 26 gennaio 1993, pubblicata a pag. 73 del Bollettino CONSOB n. 1 del mese di gennaio 1993, e con deliberazione Consob n. 8979 del 17 gennaio 1995, pubblicata a pag. 12 del Bollettino CONSOB n. 1 del mese di gennaio 1995 L'aliquota dello 0,25% dovra' essere applicata sul patrimonio secondo la proporzione che sia complemento all'unita' della somma delle due precedenti proporzioni. Con riferimento, poi, a particolari voci che compaiono nel prospetto del valore della quota o della azione, e che concorrono a comporre l'attivo del fondo o della Sicav, si precisa che: - la "posizione netta di liquidita'" (rigo 12 per i fondi comuni e per le Sicav), attesa per la sua natura di componente liquida del portafoglio, deve essere considerata nel numeratore della proporzione secondo la quale applicare lo 0,05%, ma solo se attiva; se negativa, di tale voce dovra' essere tenuto conto come posta incrementativa delle passivita' del patrimonio; - i "diritti maturati e non riscossi" (righi 14, 15 e 16 per i fondi comuni e rigo 14 per le Sicav), devono essere imputati alle singole poste dell'attivo alle quali si riferiscono; - la voce "depositi presso organismi di compensazione per margini iniziali su contratti a termine", rileva per l'applicazione dello 0,05 per cento. 3.2 - Con esclusivo riferimento ai fondi comuni esteri di investimento mobiliare ai quali si applica l'art. 11-bis del piu' volte citato D.L. n. 512/1983 e' stato predisposto il Mod. 780/C che riproduce, in buona sostanza, lo schema di dichiarazione allegato alla circolare n. 3 del 10 febbraio 1984 della Direzione Generale delle imposte dirette, con la quale vennero, fra l'altro, fornite le apposite istruzioni, tuttora valide in quanto non modificate. Si ribadisce con l'occasione l'obbligo di allegare alla dichiarazione, da redigersi in conformita' all'unito modello, la relazione di stima della societa' di revisione designata dalla Consob; in mancanza di tale relazione la dichiarazione si intende omessa. 4) PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 9 della legge n. 77 del 1983 e del terzo comma dell'art. 9 del D.L. n. 512/1983 ai fini delle modalita' di effettuazione dei versamenti e della presentazione della dichiarazione previste da detti articoli si applicano le disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica numeri 600 e 602 del 1973; si applicano altresi' le disposizioni di cui al D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertita dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. Conseguentemente la presente dichiarazione deve essere presentata, nei termini gia' precisati nel paragrafo 1, all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato a rendere la dichiarazione. L'ufficio comunale e' tenuto a rilasciare ricevuta. La dichiarazione puo' anche essere spedita per raccomandata (ma soltanto all'Ufficio delle imposte o, se esistente, al Centro di Servizio) e, in tal caso, si considera presentata nel giorno in cui viene consegnata all'ufficio postale. La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a un mese e' valida, ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46 del citato D.P.R. n. 600/1973, ridotte ad un quarto. La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello, non si considera omessa agli effetti penali, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del citato D.L. n. 429 del 1982, convertito dalla legge n. 516 del 1982, come modificata dal D.L. 16 marzo 1991, n. 83, convertito dalla legge 15 maggio 1991, n. 154. Ai fini del versamento si ribadisce che l'imposta sostitutiva dovuta dai fondi comuni di diritto nazionale e dalle Sicav deve essere versata esclusivamente presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, entro il predetto termine del 31 gennaio, sul capitolo 1031 del bilancio di entrata dello Stato, utilizzando l'articolo 1 se l'imposta sostitutiva e' stata applicata con l'aliquota dello 0,25 per cento e utilizzando l'articolo 2 se l'imposta sostitutiva e' stata a applicata con le aliquote ridotte dello 0,10 e dello 0,05 per cento; il versamento dell'imposta sostitutiva dello 0,50 per cento, dovuta sui fondi esteri sopra citati, va invece effettuata entro la data del 30 gennaio, se l'esercizio e' ad anno solare, e comunque entro 30 giorni dallo chiusura dell'esercizio, utilizzando il capitolo 1031 e l'art. 3. ----> Vedere modelli da pag. 25 a Pag. 32 della G.U. <----