----> Vedere modelli da pag. 41 a Pag. 42 della G.U. <---- ===================================================================== Ministero delle Finanze ISTRUZIONI GENERALI Modello 780/ter ===================================================================== 1) PREMESSA L'art. 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha completamente riformulato il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, riguardante i criteri applicativi e la misura dell'imposta sostitutiva che i fondi pensione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo medesimo sono tenuti a corrispondere ai sensi dello stesso art. 14. Il primo comma di tale articolo prevede, infatti, che i fondi pensione sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a lire 5 milioni per i primi cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione dei fondi. Il terzo comma del predetto art. 14 stabilisce, inoltre, che per i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva si applica - fino a quando detti fondi non si saranno adeguati alle disposizioni dell'art. 6 del medesimo decreto - nella misura dello 0,50 per cento del valore corrente degli immobili, determinato secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dalla medesima legge, recante la disciplina dei fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi. Ai sensi del comma 2 del ripetuto art. 14, l'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno. A norma del terzo comma dello stesso art. 12 della legge n. 335 del 1995, dai versamenti dell'imposta sostitutiva si scomputano, fino a compensazione, i versamenti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, effettuati per gli anni 1993 e 1994 da parte dei fondi pensione. Dai versamenti della predetta imposta sostitutiva puo' essere scomputato, ai sensi del quinto comma dell'art. 12 della legge n. 335 del 1995, il versamento della soppressa imposta del 15 per cento, prevista dal previgente testo dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo n. 124 del 1992. Con il decreto ministeriale 21 ottobre 1995 sono state disciplinate le modalita' per il versamento dell'imposta sostitutiva e per lo scomputo dei versamenti dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi effettuati per il 1993 ed il 1994, nonche' della predetta imposta del 15 per cento. I fondi pensione gestiti in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione - che hanno presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8 bis dell'art. 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993 - devono altresi' versare un'addizionale all'imposta sostitutiva, calcolata nella misura dell'1% del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato dal fondo. Il versamento di tale addizionale dev'essere effettuato secondo le modalita' previste per l'imposta sostituiva, a decorrere dal 1995 e, quindi, entro il 31 gennaio 1998. Tale addizionale si rende dovuta sino al termine del suddetto periodo transitorio. L'art. 12, comma 4, prevede che nel caso di fondi pensione costituiti ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, l'imposta sostitutiva e' corrisposta dalla societa' o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo e' costituito. 2) SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA Sono tenuti ad effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva tutti i fondi e le casse che erogano forme di previdenza consistenti in trattamenti periodici ovvero in prestazioni in forma di capitale, indipendentemente dalla struttura attraverso la quale detti fondi o casse sono stati costituiti e, quindi, sia che si tratti di fondi interni ad una societa' o ente sia che si tratti di fondi esterni, ancorche' privi di personalita' giuridica. L'imposta proporzionale dello 0,50% si applica unicamente nel caso in cui il patrimonio del fondo risulti direttamente investito in immobili; pertanto per i fondi costituiti all'interno di societa' od enti con patrimonio incluso o confuso con quello dell'ente o della societa' e' dovuta unicamente l'imposta fissa. 3) COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO Il frontespizio del modello di dichiarazione si compone di quattro riquadri il primo relativo ai dati riguardanti il fondo pensione; il secondo relativo ai dati riguardanti la societa' o l'ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo e' costituito con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile, anche se non risulti come patrimonio di destinazione separato ed autonomo; il terzo relativo ai dati riguardanti il rappresentante del fondo pensione (se costituito come fondo esterno) ovvero della societa' o ente (se costituito come fondo interno); il quarto destinato all'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale del fondo pensione (per i fondi esterni) o della societa' o ente (per i fondi interni). Le notizie richieste vanno riportate in maniera chiara a macchina o a carattere stampatello, senza alcuna abbreviazione. - RIQUADRO RELATIVO AL FONDO PENSIONE. In questo quadro devono essere riportati alcuni dati riguardanti il fondo pensione, secondo le seguenti indicazioni. Denominazione: dev'essere indicata in maniera esatta e completa la denominazione del fondo pensione, nonche' il codice fiscale ove richiesto ed attribuito. Nel caso in cui il fondo sia stato identificato attraverso una sigla, dev'essere indicata anche quest'ultima. Nel caso di fondi interni dev'essere indicata la denominazione della societa' o ente. Data di costituzione: va indicata la data di costituzione del fondo, quali che siano le forme adottate (ad esempio: delibere degli organi societari, ovvero altre iniziative adottate dalla societa' o ente oppure da organismi rappresentativi dei lavoratori). Luogo di conservazione delle scritture contabili: dev'essere indicato l'indirizzo esatto. Se le scritture contabili sono conservate presso terzi, devono essere indicate le generalita' o la denominazione di questi ultimi. - RIQUADRO RELATIVO ALLA SOCIETA' O ENTE. Questo riquadro dev'essere compilato dalla societa' o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo e' stato costituita e, quindi, solo qualora si tratti di fondi interni. Ai fini della compilazione di questo riquadro si rinvia a quanto gia' precisato per le corrispondenti voci contenute nel riquadro riguardante il fondo pensione. - RIQUADRO RELATIVO AL RAPPRESENTANTE. In questo riquadro devono essere indicati i dati anagrafici ed il codice fiscale del legale rappresentante del fondo pensione (se si tratta di fondi esterni) ovvero della societa' o ente nell'ambito del cui patrimonio e' costituito il fondo pensione (se si tratta di fondi interni). Ai fini della individuazione della carica rivestita dal soggetto all'atto della dichiarazione e' stato predisposto uno spazio con due codici: si dovra' borrare il codice 1 se si tratta di rappresentante legale; il codice 2 se si tratta di liquidatore. Nell'apposito spazio riservato all'indicazione della residenza anagrafica dev'essere indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello del domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo. Qualora i rappresentanti siano piu' di uno, in un allegato a parte devono essere indicati gli altri: in questo caso, per ciascuno di essi devono essere esposti i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato sul frontespizio. - RIQUADRO RELATIVO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DI CONTROLLO. Deve inoltre essere compilato il riquadro recante l'elenco nominativo degli amministratori e dei componenti il collegio sindacale o di altro organo di controllo del fondo pensione o della societa' o dell'ente. Con riferimento alla qualifica si deve indicare A se trattasi di amministratore, B se trattasi di collegio sindacale o altro organo di controllo. Sottoscrizione della dichiarazione: la dichiarazione dev'essere sottoscritta dal legale rappresentante del fondo o della societa' o ente nell'ambito del cui patrimonio e' stato costituito il fondo pensione. 4) COMPILAZIONE DEL PROSPETTO RIGUARDANTE I DATI RELATIVI ALL'IMPOSTA SOSTIUITVA E DELL'ADDIZIONALE, NONCHE' I DATI RELATIVI AI CREDITI D'IMPOSTA COMPENSATI. Sezione I - Tipologia delle imposte. In questa sezione devono essere indicati, a seconda della differente tipologia: - nel punto 1, l'imposta in misura fissa; - nel punto 2, l'imposta nella misura proporzionale dello 0,50% del valore corrente degli immobili; - nel punto 3, l'addizionale dell'1%, in quanto dovuta. Per quanto concerne l'imposta in misura fissa dovra' essere indicato: nella prima colonna, l'imposta dovuta per l'anno 1997, al netto di eventuali compensazioni con le imposte sui redditi e con l'imposta del 15%, da riportare nella sezione seconda; nella seconda colonna, l'eventuale compensazione mediante barratura dell'apposita casella; nella terza, quarta e quinta colonna, gli estremi dei versamenti alla competente Sezione di Tesoreria provinciale dello stato. Per quanto concerne l'imposta in misura proporzionale, dovra' essere indicato: nella prima colonna, l'imposta dovuta per l'anno 1997, al netto di eventuali compensazioni con le imposte sui redditi e con l'imposta del 15%, da indicare nella sezione seconda; nella seconda colonna, l'eventuale compensazione mediante barratura dell'apposita casella; nella terza, quarta e quinta colonna, gli estremi dei versamenti alla competente Sezione di Tesoreria provinciale dello stato L'importo dell'addizionale dell'1% dovra' essere sempre indicato nell'apposito punto 3, indipendentemente dal fatto che il relativo importo sia stato versato congiuntamente o meno con l'imposta fissa o con quella proporzionale. Sezione II - Dati relativi ai crediti d'imposta. In questa sezione devono essere indicati i dati riguardanti i crediti relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi e all'imposta del 15% che hanno formato oggetto di compensazione: - nel punto A, con riferimento alle imposte sui redditi; - nel punto B, con riferimento all'imposta del 15%. Per quanto concerne le imposte sui redditi, nel rigo a1) va indicato il credito residuo al 31 gennaio 1997 (desumendolo dal rigo a3 del mod. 780-ter/97); nel rigo a2 va indicato l'importo del credito effettivamente compensata con i versamenti dell'imposta sostitutiva; nel rigo a3 va indicato l'esatto ammontare del credito residuo alla data del 31 gennaio 1998. Per quanto concerne l'imposta del 15% sui contributi versati al fondo pensione, nel rigo b1) va indicato il residuo credito al 31 gennaio 1997 (desumendolo dal rigo b4 del mod. 780-ter/97); nel rigo b2 va indicato, l'importo del credito compensata; nel rigo b3 va indicata la porte dell'imposta del 15% chiesta a rimborso con gli estremi dell'istanza presentata; nel rigo b4 va indicato l'esatto ammontare del credito residuo che alla data del 31 gennaio 1998 si intende destinare a future compensazioni e per il quale, quindi, non e' possibile presentare istanza di rimborso. Dovranno in ogni caso essere allegati in fotocopia, i documenti attestanti i versamenti della imposta sostitutiva e dell'addizionale, indicando nell'apposita casella il numero complessivo dei documenti. 5) PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE E VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA Come gia' anticipato, l'imposta sostitutiva dev'essere versata, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, facendola affluire al capo VI, capitolo 1177, intitolato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi da applicare ai fondi pensione nelle misure previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'arto 12 della legge 8 agosto 1995, n. 335". Entro lo stesso termine e con le stesse modalita' dev'essere versata l'addizionale dell'1%. La dichiarazione dev'essere presentata entro il 31 gennaio all'ufficio del Comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato a rendere la dichiarazione. L'ufficio comunale e' tenuto a rilasciare ricevuta. La dichiarazione dev'essere presentata su un modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze; a tal fine puo' essere utilizzato anche fotocopia del modello, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, annesso al predetto decreto. La dichiarazione puo' anche essere spedita per raccomandata, senza avviso di ricevimento, soltanto all'ufficio delle imposte o, se esistente, al Centro di Servizio. in tal caso si considera presentata nel giorno in cui viene con segnata all'ufficio postale. La dichiarazione presentata con ritardo non superiore ad un mese e' valida, ma si applicano le pene pecuniarie di cui all'art. 46 del D.P.R. 29.9.1973 n. 600, ridotte ad un quarto. La dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su stampato conforme al modello, non si considera omessa agli effetti penali, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del D.L. 10.7.1982 n. 429, convertito dalla legge n. 516 del 7.8.1982, come modificato dal decreto legge 16.3.1991, n. 83, convertito dalla legge 15.5.1991, n. 154.