(Allegato I)
                             ALLEGATO I 
 
                        REQUISITI ESSENZIALI 
 
                        I. REQUISITI GENERALI 
 
1. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo che la
        loro utilizzazione non comprometta  lo  stato  clinico  e  la
        sicurezza dei pazienti, ne' la sicurezza e  la  salute  degli
        utilizzatori  ed  eventualmente   di   terzi   quando   siano
        utilizzati alle condizioni  e  per  i  fini  previsti,  fermo
        restando che gli eventuali rischi debbono essere  di  livello
        accettabile,  tenuto  conto  del   beneficio   apportato   al
        paziente, e compatibili con un elevato livello di  protezione
        della salute e della sicurezza. 
2. Le soluzioni adottate dal fabbricante per la  progettazione  e  la
        costruzione dei dispositivi devono attenersi  a  principi  di
        rispetto  della  sicurezza,  tenendo  conto  dello  stato  di
        progresso tecnologico generalmente riconosciuto. 
        Per la scelta delle soluzioni piu' opportune  il  fabbricante
        deve applicare i seguenti principi, nell'ordine indicato: 
        - eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile 
            (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella 
           costruzione del dispositivo); 
        - se del caso adottare le opportune misure di protezione nei 
                confronti dei rischi che non possono essere eliminati 
           eventualmente mediante segnali di allarme; 
        - informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti a un 
           qualsiasi difetto delle misure di protezione adottate. 
3. I dispositivi devono fornire le  prestazioni  loro  assegnate  dal
        fabbricante ed essere progettati, fabbricanti e  condizionati
        in modo tale da poter espletare una o piu' delle funzioni  di
        cui all'articolo 1, comma 2, lettera  a),  quali  specificate
        dal fabbricante. 
4. Le caratteristiche e le prestazioni descritte ai punti 1,  2  e  3
        non devono essere alterate in modo tale da  compromettere  lo
        stato clinico e la sicurezza dei pazienti ed eventualmente di
        terzi durante la durata di vita dei dispositivi indicata  dal
        fabbricante,   allorche'   questi   sono   sottoposti    alle
        sollecitazioni che possono verificarsi in condizioni  normali
        di utilizzazione. 
5. I dispositivi devono essere progettati, fabbricati e imballati  in
        modo tale che le loro caratteristiche e le loro  prestazioni,
        in considerazione dell'utilizzazione  prevista,  non  vengano
        alterate durante la conservazione  ed  il  trasporto,  tenuto
        conto   delle   istruzioni   e   informazioni   fornite   dal
        fabbricante. 
6. Qualsiasi effetto collaterale o comunque negativo deve  costituire
        un rischio accettabile rispetto alle prestazioni previste. 
 
        II. REQUISITI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE 
 
7. Caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche 
7.1. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale
        da garantire le caratteristiche  e  le  prestazioni  previste
        alla parte I "Requisiti generali". Si dovra' considerare  con
        particolare attenzione: 
        - la scelta dei materiali utilizzati, in particolare da un 
                     punto di vista della tossicita' ed eventualmente 
           dell'infiammabilita'; 
        - la compatibilita' reciproca tra materiali utilizzati e 
                tessuti, cellule biologiche e fluidi corporei tenendo 
           conto della destinazione del dispositivo. 
7.2. I dispositivi   devono   essere   progettati,    fabbricati    e
        condizionati  in  modo  tale  da  minimizzare  i  rischi  che
        presentano i  contaminanti  e  i  residui  per  il  personale
        incaricato   del    trasporto,    della    conservazione    e
        dell'utilizzazione, nonche' per i pazienti, in funzione della
        destinazione del  prodotto.  Occorre  prestare  un'attenzione
        particolare ai tessuti esposti e alla durata e alla frequenza
        dell'esposizione. 
7.3. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale
        da  poter  essere  utilizzati  con  sicurezza  con  tutti   i
        materiali, sostanze e gas con i quali  entrano  in  contatto,
        durante  la  normale  utilizzazione  o  durante  la   normale
        manutenzione, se i dispositivi sono destinati a somministrare
        specialita' medicinali, devono essere progettati e fabbricati
        in  modo  tale  da  essere  compatibili  con  le  specialita'
        medicinali in questione, conformemente  alle  disposizioni  e
        restrizioni che disciplinano tali prodotti, e in modo che  le
        loro prestazioni siano mantenute in conformita' all'uso a cui
        sono destinati. 
7.4. Se un dispositivo comprende come parte integrante  una  sostanza
        la  quale,   se   utilizzata   separatamente,   puo'   essere
        considerata   una   specialita'    medicinale,    ai    sensi
        dell'articolo 1 della direttiva 65/65/CEE, e puo'  agire  sul
        corpo umano in modo accessorio all'azione del dispositivo, e'
        necessario  verificarne  la   sicurezza,   la   quantita'   e
        l'utilita', tenendo conto della destinazione del dispositivo,
        in analogia con i metodi opportuni previsti  dalla  direttiva
        75/318/CEE. 
7.5. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale
        da ridurre al minimo i rischi derivanti  dalle  sostanze  che
        possono sfuggire dal dispositivo. 
7.6. I dispositivi debbono essere progettati  e  fabbricati  in  modo
        tale  da  ridurre,  nella  misura  del  possibile,  i  rischi
        derivanti  dall'involontaria  penetrazione  di  sostanze  nel
        dispositivo stesso, tenendo conto  di  quest'ultimo  e  delle
        caratteristiche  dell'ambiente   in   cui   se   ne   prevede
        l'utilizzazione. 
8. Infezione e contaminazione microbica 
8.1. I dispositivi e i  relativi  processi  di  fabbricazione  devono
        essere progettati in modo tale da eliminare o ridurre il piu'
        possibile  i  rischi  d'infezione  per   il   paziente,   per
        l'utilizzatore  e  per  i  terzi.   La   progettazione   deve
        consentire  un'agevole  manipolazione   e,   se   necessario,
        minimizzare i rischi di  contaminazione  del  dispositivo  da
        parte del paziente o viceversa durante l'utilizzazione. 
8.2. I tessuti  di  origine  animale  devono  provenire  da   animali
        sottoposti a controlli veterinari e a  sorveglianza  adeguati
        all'uso previsto per i tessuti. 
        Gli organismi notificati conservano le informazioni  relative
        all'origine geografica degli animali. 
La trasformazione, conservazione, prova e manipolazione  di  tessuti,
        cellule e sostanze di origine animale devono essere  eseguite
        in modo da garantire sicurezza ottimale.  In  particolare  si
        deve provvedere alla sicurezza per quanto  riguarda  virus  e
        altri agenti trasferibili  mediante  applicazione  di  metodi
        convalidati di eliminazione o inattivazione virale nel  corso
        del processo di fabbricazione.  8.3.  I  dispositivi  forniti
        allo stato sterile devono  essere  progettati,  fabbricati  e
        imballati in una confezione  monouso  e/o  secondo  procedure
        appropriate in modo tale che essi siano  sterili  al  momento
        dell'immissione sul mercato e che  mantengano  tale  qualita'
        alle condizioni previste di immagazzinamento e  di  trasporto
        fino a quando non sia stato aperto o danneggiato  l'involucro
        che ne garantisce la sterilita'. 
8.4. I dispositivi  forniti  allo   stato   sterile   devono   essere
        fabbricati  e  sterilizzati  con  un  metodo  convalidato   e
        appropriato. 
8.5. I dispostivi, destinati ad  essere  sterilizzati  devono  essere
        fabbricati   in   condizioni    (ad    esempio    ambientali)
        adeguatamente controllate. 
8.6. I sistemi  d'imballaggio  per  dispositivi  non  sterili  devono
        essere tali da conservare il prodotto senza  deteriorarne  il
        livello di pulizia previsto e, se sono  destinati  ad  essere
        sterilizzati  prima  dell'utilizzazione,  da  minimizzare   i
        rischi di contaminazione microbica; il sistema di imballaggio
        deve   essere   adeguato   tenuto   conto   del   metodo   di
        sterilizzazione indicato dal fabbricante. 
8.7. L'imballaggio e/o etichettatura del dispositivo deve  consentire
        la differenziazione tra prodotti identici  o  simili  venduti
        sia in forma sterile che non sterile. 
9. Caratteristiche relative alla fabbricazione e all'ambiente 
9.1. Se un dispositivo e' destinato ad essere utilizzato  insieme  ad
        altri dispositivi o impianti, l'insieme risultante,  compreso
        il sistema di connessione  deve  essere  sicuro  e  non  deve
        nuocere alle prestazioni previste per i singoli  dispositivi.
        Ogni eventuale restrizione  di  utilizzazione  deve  figurare
        sull'etichetta  o  nelle  istruzioni  per   l'uso.   9.2.   I
        dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo  da
        eliminare o minimizzare nella misura del possibile: 
        - i rischi di lesioni causate dalle loro caratteristiche 
           fisiche, compresi il rapporto volume/pressione, dimensioni 
          ed eventualmente le caratteristiche ergonomiche; 
        - i rischi connessi con condizioni ambientali ragionevolmente 
            prevedibili, in particolare i rischi connessi con i campi 
              magnetici e con le influenze elettriche esterne, con le 
                      scariche elettrostatiche, con la pressione o la 
                   temperatura, o con le variazioni di pressione e di 
          accelerazione; 
        - i rischi d'interferenza reciproca connessi con la presenza 
                     simultanea di un altro dispositivo, se questo e' 
                     normalmente utilizzato in determinate indagini o 
          trattamenti; 
        - i rischi che possono derivare, laddove la manutenzione o la 
                   taratura non siano possibili (come nei dispositivi 
          impiantabili), dall'invecchiamento dei materiali utilizzati 
              o dal deterioramento della precisione di un determinato 
          meccanismo di misura o di controllo. 
9.3. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo tale
        da minimizzare, durante la normale utilizzazione  prevista  e
        in  caso  di  primo  guasto,  i  rischi  di  incendio  o   di
        esplosione. Si considereranno con  particolare  attenzione  i
        dispositivi la  cui  destinazione  comporta  l'esposizione  a
        sostanze infiammabili o a sostanze che  possono  favorire  un
        processo di combustione. 
10. Dispositivi con funzione di misura 
10.1. I dispositivi con funzione di misura devono essere progettati e
        fabbricati in modo tale da fornire una costanza e  precisione
        di misura adeguate, entro appropriati limiti  di  precisione,
        tenuto conto della destinazione del dispositivo. Detti limiti
        sono specificati dal fabbricante. 
10.2. La scala di misura, di controllo e di indicazione  deve  essere
        progettata sulla base di principi  ergonomici  tenendo  conto
        della destinazione del dispositivo. 
10.3. Le unita' di misura dei  dispositivi  con  funzione  di  misura
        devono  essere  espresse  in  unita'  legali  conformi   alle
        disposizioni della direttiva 80/181/CEE. (1) 
          (1) GU n. L 39 del 15.2.1980, pag. 40. Direttiva modificata 
                da ultimo dalla direttiva 89/617/CEE (GU n. L 357 del 
          7.12.1989, pag. 28). 
11. Protezione contro le radiazioni 
11.1. Aspetti generali 
11.1.1. I dispositivi sono progettati e fabbricati in modo da ridurre
        al  minimo,  compatibilmente  con   l'obiettivo   perseguito,
        l'esposizione di pazienti, utilizzatori e altre persone  alle
        emissioni di radiazioni, pur non limitando l'applicazione  di
        adeguati livelli indicati a fini terapeutici e diagnostici. 
11.2. Radiazioni volute 
11.2.1. Qualora  i  dispositivi   siano   progettati   per   emettere
        radiazioni a livelli pericolosi a scopo sanitario specifico e
        qualora  il  relativo  beneficio  possa  essere   considerato
        preponderante  rispetto  ai  rischi  indotti  dall'emissione,
        quest'ultima deve poter essere controllata dall'utilizzatore.
        Siffatti dispositivi sono progettati e fabbricati al fine  di
        garantire  riproducibilita'  e   tolleranze   dei   parametri
        variabili pertinenti. 
11.2.2. Qualora i dispositivi siano destinati ad emettere  radiazioni
        potenzialmente  pericolose,  visibili  e/o  invisibili,  essi
        devono essere dotati, ove possibile,  di  segnalatori  visivi
        e/o sonori dell'emissione della radiazione. 
11.3. Radiazioni fortuite 
11.3.1. I dispositivi sono progettati e fabbricati in modo da ridurre
        al minimo l'esposizione di  pazienti,  utilizzatori  e  altre
        persone  all'emissione  di  radiazioni  fortuite,  isolate  o
        diffuse. 
11.4. Istruzioni 
11.4.1. Le  istruzioni  per  l'utilizzazione  dei   dispositivi   che
        emettono radiazioni devono contenere precise informazioni per
        quanto concerne le caratteristiche delle radiazioni emesse, i
        mezzi di protezione del paziente e dell'utilizzatore e i modi
        per evitare le manipolazioni scorrette ed eliminare i  rischi
        connessi con l'installazione. 
11.5. Radiazioni ionizzanti 
11.5.1. I dispositivi destinati  ad  emettere  radiazioni  ionizzanti
        devono essere progettati e fabbricati in modo tale  che,  ove
        possibile, la quantita', la geometria  e  la  qualita'  delle
        radiazioni possano essere modificate  e  controllate  tenendo
        conto dell'uso previsto. 
11.5.2. I dispositivi che emettono radiazioni  ionizzanti,  destinati
        alla radiodiagnostica, sono progettati e fabbricati  in  modo
        da pervenire ad una qualita' dell'immagine e/o dei  risultati
        adeguata agli scopi clinici perseguiti, riducendo  al  minimo
        l'esposizione    alle    radiazioni    del     paziente     e
        dell'utilizzatore. 
11.5.3. I dispositivi che emettono radiazioni  ionizzanti,  destinati
        alla radioterapia, devono essere progettati e  fabbricati  in
        modo tale da  consentire  una  sorveglianza  e  un  controllo
        affidabile della dose somministrata, del  tipo  di  fascio  e
        dell'energia  e,  ove   opportuno,   della   qualita'   della
        radiazione. 
12. Requisiti per i dispositivi medici  collegati  o  dotati  di  una
        fonte di energia 
12.1. I dispositivi che contengono sistemi elettronici  programmabili
        devono  essere  progettati  in  modo  tale  da  garantire  la
        riproducibilita', l'affidabilita' e le prestazioni di  questi
        sistemi conformemente all'uso cui sono destinati. In caso  di
        condizione di primo  guasto  (del  sistema)  dovranno  essere
        previsti mezzi adeguati  per  eliminare  o  ridurre  il  piu'
        possibile i rischi che ne derivano. 
12.2. I dispositivi nei quali e' incorporata  una  fonte  di  energia
        interna da cui dipende  la  sicurezza  del  paziente,  devono
        essere dotati di mezzi che consentano di determinare lo stato
        di tale fonte. 
12.3. I dispositivi collegati ad una fonte di energia esterna da  cui
        dipende la sicurezza del paziente, devono essere dotati di un
        sistema di allarme che segnali ogni eventuale guasto di  tale
        fonte. 
12.4. I dispositivi che  devono  sorvegliare  uno  o  piu'  parametri
        clinici di un paziente  devono  essere  dotati  di  opportuni
        sistemi di allarme che segnalino  all'utilizzatore  eventuali
        situazioni  che  possono  comportare  la  morte  o  un  grave
        peggioramento dello stato di salute del paziente. 
12.5. I dispositivi devono essere progettati  e  fabbricati  in  modo
        tale da minimizzare i rischi dovuti alla creazione  di  campi
        elettromagnetici che potrebbero incidere sul funzionamento di
        altri dispositivi o di impianti ubicati nelle  consuete  zone
        circostanti. 
12.6. Protezione contro i rischi elettrici 
        I dispositivi devono essere progettati e fabbricati  in  modo
        tale che i  rischi  di  scariche  elettriche  accidentali  in
        condizioni normali di uso e in  condizioni  di  primo  guasto
        siano evitati nella misura del possibile,  se  i  dispositivi
        sono stati installati correttamente. 
12.7. Protezione contro i rischi meccanici e termici 
12.7.1. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati  in  modo
        tale da proteggere il paziente e l'utilizzatore contro rischi
        meccanici  causati  per  esempio  dalla   resistenza,   dalla
        stabilita' e dai pezzi mobili. 
12.7.2. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati  in  modo
        tale che i rischi risultanti dalle vibrazioni  provocate  dai
        dispositivi stessi siano ridotti al minimo, tenuto conto  del
        progresso  tecnico  e  della  disponibilita'  di  sistemi  di
        riduzione delle vibrazioni, soprattutto alla  fonte,  a  meno
        che dette vibrazioni non  facciano  parte  delle  prestazioni
        previste. 
12.7.3. I dispositivi devono essere progettati e fabbricati  in  modo
        tale che i rischi risultanti dalla loro emissione  di  rumore
        siano ridotti al minimo, tenuto conto del progresso tecnico e
        della disponibilita' di mezzi di  riduzione  delle  emissioni
        sonore, in particolare alla fonte, a meno  che  le  emissioni
        sonore non facciano parte delle prestazioni previste. 12.7.4.
        I terminali e i dispositivi di connessione a fonti di energia
        elettrica, idraulica, pneumatica o gassosa che devono  essere
        maneggiati  dall'utilizzatore  devono  essere  progettati   e
        costruiti in modo tale da minimizzare ogni rischio possibile.
        12.7.5. Le parti accessibili dei dispositivi  (eccettuate  le
        parti o le zone destinate a produrre calore o  a  raggiungere
        determinate temperature) e l'ambiente circostante non  devono
        raggiungere temperature che possono costituire un pericolo in
        condizioni normali di utilizzazione. 
12.8.  Protezione  contro  i  rischi  che   possono   presentare   la
        somministrazione di energia o di sostanze al paziente 
12.8.1. I dispositivi destinati a somministrare al paziente energia o
        sostanze devono essere progettati e costruiti  in  modo  tale
        che l'erogazione dell'energia o delle sostanze  possa  essere
        fissata  e  mantenuta  con  una  precisione  sufficiente  per
        garantire la sicurezza del paziente e dell'utilizzatore. 
12.8.2. Il dispositivo deve essere dotato di mezzi che consentano  di
        impedire e/o segnalare ogni  eventuale  emissione  inadeguata
        del dispositivo, qualora questa possa comportare un pericolo.
        I dispositivi devono contenere mezzi  adeguati  per  impedire
        per  quanto  possibile  l'emissione  accidentale,  a  livelli
        pericolosi, di  energia  da  una  fonte  di  energia  e/o  di
        sostanza. 
12.9. Sul dispositivo deve essere chiaramente  indicata  la  funzione
        dei comandi e degli indicatori luminosi. 
        Qualora le istruzioni necessarie per il funzionamento  di  un
        dispositivo o i relativi parametri operativi o di regolazione
        vengano forniti mediante un sistema visivo,  le  informazioni
        in questione devono essere comprensibili  per  l'utilizzatore
        e, se del caso, per il paziente. 
13. Informazioni fornite dal fabbricante 
13.1. Ogni  dispositivo  deve  essere  corredato   delle   necessarie
        informazioni per garantirne  un'utilizzazione  sicura  e  per
        consentire di  identificare  il  fabbricante,  tenendo  conto
        della  formazione  e  delle  conoscenze  degli   utilizzatori
        potenziali. 
        Le informazioni sono costituite dalle  indicazioni  riportate
        sull'etichetta e dalle indicazioni contenute nelle istruzioni
        per l'uso. 
        Le informazioni  necessarie  per  garantire  un'utilizzazione
        sicura  del  dispositivo  devono  figurare,  se  possibile  e
        opportuno,  sul  dispositivo  stesso   e/o   sull'imballaggio
        unitario o, eventualmente, sull'imballaggio  commerciale.  Se
        l'imballaggio unitario non e' fattibile, le istruzioni devono
        figurare su un foglio illustrativo che accompagna uno o  piu'
        dispostivi. 
        Tutti i  dispositivi  devono  contenere  nell'imballaggio  le
        istruzioni per l'uso. In via eccezionale tali istruzioni  non
        sono necessarie per i dispositivi appartenenti alle classi  I
        e  IIa,  qualora  sia  possibile  garantire  un'utilizzazione
        sicura senza dette istruzioni. 
 
13.2. Se del caso, le  informazioni  vanno  fornite  sotto  forma  di
simboli. I simboli e i colori di  identificazione  utilizzati  devono
essere conformi alle norme armonizzate.  Se  in  questo  settore  non
esistono  norme,  i  simboli  e  i  colori   sono   descritti   nella
documentazione che accompagna il dispositivo. 
13.3. L'etichettatura deve contenere le informazioni seguenti: 
        a) nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante. Per i 
             dispositivi importati nella Comunita' al fine di esservi 
               distribuiti, l'etichettatura o l'imballaggio oppure le 
                  istruzioni per l'uso contengono, inoltre, il nome e 
           l'indirizzo della persona responsabile di cui all'articolo 
               14, comma 2 o del mandatario del fabbricante stabilito 
               nella Comunita' oppure, se del caso, dell'importazione 
           stabilito nella Comunita'; 
        b) le indicazioni strettamente necessarie per consentire 
                 all'utilizzatore di identificare il dispositivo e il 
           contenuto della confezione; 
        c) se del caso, la parola "STERILE"; 
        d) se del caso, il numero di codice del lotto preceduto dalla 
           parola "LOTTO" o il numero di serie; 
        e) se del caso, l'indicazione della data entro cui il 
              dispositivo dovrebbe esser utilizzato, in condizioni di 
           sicurezza, espressa in anno/mese; 
        f) se del caso, l'indicazione che il dispositivo e' monouso; 
        g) per i dispositivi su misura, l'indicazione "dispositivo su 
           misura"; 
        h) per i dispositivi destinati ad indagini cliniche, 
                  l'indicazione "destinato esclusivamente ad indagini 
           cliniche"; 
        i) le condizioni specifiche di conservazione e/o di 
           manipolazione; 
        j) eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione; 
        k) avvertenze e/o precauzioni da prendere; 
        l) l'anno di fabbricazione per i dispositivi attivi diversi 
            da quelli di cui alla lettera e). Questa indicazione puo' 
           essere inserita nel numero di lotto o di serie; 
        m) il metodo di sterilizzazione, se del caso. 
13.4. Se la destinazione prevista di un determinato  dispositivo  non
        e' immediatamente chiara per l'utilizzatore,  il  fabbricante
        deve indicarlo chiaramente sull'etichetta e nelle  istruzioni
        per l'uso. 
13.5. I dispositivi e le parti staccabili devono essere identificati,
        eventualmente  a  livello  di  lotto,  e  qualora  cio'   sia
        ragionevolmente  possibile,  in   modo   da   permettere   di
        intraprendere eventuali azioni che si  rendessero  necessarie
        per identificare rischi potenziali causati dai dispositivi  e
        dalle parti staccabili. 
13.6. Le istruzioni per l'uso devono contenere,  ove  necessario,  le
        informazioni seguenti: 
        a) le indicazioni previste al punto 13.3, tranne quelle 
           indicate alle lettere d) ed e); 
        b) le prestazioni previste al punto 3 e gli eventuali effetti 
           collaterali non desiderati; 
        c) se un dispositivo deve essere installato o connesso ad 
               altri dispositivi o impianti per funzionare secondo la 
               destinazione prevista, le caratteristiche necessarie e 
            sufficienti per identificare i dispositivi o gli impianti 
           che devono essere utilizzati per ottenere una combinazione 
           sicura; 
        d) tutte le informazioni che consentono di verificare se un 
            dispositivo e' installato correttamente e puo' funzionare 
                in maniera adeguata e sicura, nonche' le informazioni 
             riguardanti la natura e la frequenza delle operazioni di 
                  manutenzione e di taratura necessarie per garantire 
               costantemente il buon funzionamento e la sicurezza del 
           dispositivo; 
        e) se del caso, le informazioni alle quali attenersi per 
           evitare i rischi connessi con l'impianto del dispositivo; 
        f) le informazioni riguardanti i rischi d'interferenze 
           reciproche dovute alla presenza del dispositivo durante le 
           indagini o trattamenti specifici; 
        g) le istruzioni necessarie in caso di danneggiamento 
                      dell'involucro che garantisce la sterilita' del 
           dispositivo e, ove necessario, l'indicazione dei metodi da 
           seguire per sterilizzare nuovamente il dispositivo; 
        h) se un dispositivo e' destinato ad essere riutilizzato, le 
            informazioni relative ai procedimenti appropriati ai fini 
                       della riutilizzazione, compresa la pulizia, la 
             disinfezione, l'imballaggio e, ove necessario, il metodo 
                      di sterilizzazione se il dispositivo dev'essere 
             risterilizzato, nonche' eventuali restrizioni sul numero 
           delle riutilizzazioni possibili. 
                Qualora vengano forniti dispositivi che devono essere 
             sterilizzati prima dell'uso, le istruzioni relative alla 
                pulizia e alla sterilizzazione devono essere tali, se 
               seguite correttamente, da permettere al dispositivo di 
           essere sempre conforme ai requisiti di cui alla parte I; 
        i) le informazioni necessarie qualora, prima di essere 
               utilizzato, un dispositivo debba essere soggetto ad un 
            trattamento o ad una manipolazione specifica (per esempio 
           sterilizzazione, assemblaggio finale, ecc.); 
        j) se un dispositivo emette radiazioni a scopo medico, le 
              informazioni necessarie riguardanti la natura, il tipo, 
           l'intensita' e la distribuzione delle radiazioni. 
        Le istruzioni per l'uso devono inoltre contenere le eventuali
        informazioni che possono consentire al personale sanitario di
        informare  il  paziente  sulle  controindicazioni   e   sulle
        precauzioni da prendere.  Tali  informazioni  conterranno  in
        particolare gli elementi seguenti: 
        k) le precauzioni da prendere in caso di cambiamento delle 
           prestazioni del dispositivo; 
        l) le precauzioni da prendere durante l'esposizione, in 
           condizioni ambientali ragionevolmente prevedibili, a campi 
               magnetici, ad influenze elettriche esterne, a scariche 
              elettrostatiche, alla pressione o alle variazioni della 
           pressione atmosferica, all'accelerazione, a fonti termiche 
           di combustione, ecc.; 
        m) le necessarie informazioni riguardanti la specialita' o le 
               specialita' medicinali che il dispositivo in questione 
              deve somministrare, compresa qualsiasi restrizione alla 
           scelta delle sostanze da somministrare; 
        n)le precauzioni da prendere qualora un dispositivo presenti 
                         un rischio imprevisto specifico connesso con 
           l'eliminazione del dispositivo stesso; 
        o) le sostanze medicinali costituenti parte integrante del 
               dispositivo e in esso contenute conformemente al punto 
           7.4; 
        p) il grado di precisione indicato per i dispositivi di 
           misura. 
14. Qualora la conformita' con i requisiti  essenziali  debba  essere
        basata su dati clinici, come  nella  fattispecie  di  cui  al
        punto  6  della  parte  I,  i  relativi  dati  devono  essere
        determinati in conformita' dell'allegato X.