TRADUZIONE NON UFFICIALE SESTO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO GENERALE SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DEL CONSIGLIO D'EUROPA Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, Vista la Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata "la Convenzione"); Visto il Protocollo n. 11 alla Convenzione, relativo alla ristrutturazione del meccanismo di controllo istituito dalla Convenzione, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 (di seguito denominato "Protocollo n. 11 alla Convenzione") che istituisce una Corte permanente europea dei diritti dell'uomo (di seguito denominata "la Corte") in sostituzione della Commissione e della Corte europea dei diritti dell'uomo; Visto inoltre l'articolo 51 della Convenzione che specifica che i giudici godano, nell'esercizio delle loro funzioni, dei privilegi e delle immunita' previste all'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e negli accordi conclusi ai sensi di detto articolo; Ricordando l'Accordo generale sui privilegi e le immunita' del Consiglio d'Europa firmato a Parigi il 2 settembre 1949 (di seguito denominato "l'Accordo generale") ed il suo secondo, quarto, e quinto Protocollo; Considerando l'opportunita' di un nuovo Protocollo all'Accordo generale per concedere privilegi ed immunita' ai giudici della Corte; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Oltre ai privilegi ed alle immunita' di cui all'articolo 18 dell'Accordo generale, i giudici sia per quanto li riguarda che per quanto riguarda i loro congiunti ed i figli minori, godono dei privilegi, immunita', esenzioni ed agevolazioni accordati secondo il diritto internazionale ai rappresentanti diplomatici.