(Protocollo - art. 1)
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
        SESTO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALL'ACCORDO GENERALE SUI 
           PRIVILEGI E LE IMMUNITA' DEL CONSIGLIO D'EUROPA 
Gli Stati membri  del  Consiglio  d'Europa,  firmatari  del  presente
Protocollo, 
Vista la Convenzione di salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di  seguito
denominata "la Convenzione"); 
Visto  il  Protocollo  n.  11   alla   Convenzione,   relativo   alla
ristrutturazione  del  meccanismo  di   controllo   istituito   dalla
Convenzione, firmato  a  Strasburgo  l'11  maggio  1994  (di  seguito
denominato "Protocollo n. 11 alla Convenzione")  che  istituisce  una
Corte permanente europea dei diritti dell'uomo (di seguito denominata
"la Corte") in sostituzione della Commissione e della  Corte  europea
dei diritti dell'uomo; 
Visto inoltre l'articolo 51 della Convenzione  che  specifica  che  i
giudici godano, nell'esercizio delle loro funzioni, dei  privilegi  e
delle immunita' previste all'articolo 40 dello Statuto del  Consiglio
d'Europa e negli accordi conclusi ai sensi di detto articolo; 
Ricordando l'Accordo  generale  sui  privilegi  e  le  immunita'  del
Consiglio d'Europa firmato a Parigi il 2 settembre 1949  (di  seguito
denominato "l'Accordo generale") ed il suo secondo, quarto, e  quinto
Protocollo; 
Considerando  l'opportunita'  di  un  nuovo  Protocollo   all'Accordo
generale per concedere privilegi ed immunita' ai giudici della Corte; 
Hanno convenuto quanto segue: 
Articolo 1 
Oltre  ai  privilegi  ed  alle  immunita'  di  cui  all'articolo   18
dell'Accordo generale, i giudici sia per quanto li riguarda  che  per
quanto riguarda i loro  congiunti  ed  i  figli  minori,  godono  dei
privilegi, immunita', esenzioni ed agevolazioni accordati secondo  il
diritto internazionale ai rappresentanti diplomatici.