(Protocollo - art. 4)
Articolo 4 
I privilegi e le immunita'  sono  concessi  ai  giudici  non  a  loro
vantaggio  personale  ma   per   garantire   l'esercizio   in   piena
indipendenza delle loro  funzioni.  La  Corte  riunita  in  assemblea
plenaria  e'  l'unica  qualificata  a  sancire   l'abolizione   delle
immunita'; essa ha non solo il diritto ma anche il dovere di  abolire
l'immunita' di un giudice in tutti i casi in  cui,  a  suo  giudizio,
l'immunita' potrebbe impedire che  giustizia  sia  fatta  ed  in  cui
l'immunita' puo' essere abolita senza nuocere allo scopo per il quale
e' concessa.