Articolo 4 I privilegi e le immunita' sono concessi ai giudici non a loro vantaggio personale ma per garantire l'esercizio in piena indipendenza delle loro funzioni. La Corte riunita in assemblea plenaria e' l'unica qualificata a sancire l'abolizione delle immunita'; essa ha non solo il diritto ma anche il dovere di abolire l'immunita' di un giudice in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunita' potrebbe impedire che giustizia sia fatta ed in cui l'immunita' puo' essere abolita senza nuocere allo scopo per il quale e' concessa.