Articolo 6 1. I documenti e le carte della Corte, dei giudici e dell'Ufficio di Cancelleria sono inviolabili nella misura in cui riguardano l'attivita' della Corte. 2. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Corte, dei giudici e dell'Ufficio di Cancelleria non possono essere trattenute o censurate.