(Protocollo - art. 6)
Articolo 6 
1. I documenti e le carte della Corte, dei giudici e dell'Ufficio  di
   Cancelleria  sono  inviolabili  nella  misura  in  cui  riguardano
   l'attivita' della Corte. 
2. La corrispondenza ufficiale e  le  altre  comunicazioni  ufficiali
   della Corte, dei giudici e dell'Ufficio di Cancelleria non possono
   essere trattenute o censurate.