(Protocollo - art. 8)
Articolo 8 
1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del mese
   successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la  data  in
   cui almeno tre Parti all'Accordo generale avranno espresso il loro
   consenso  ad  essere   vincolati   dal   Protocollo   secondo   le
   disposizioni dell'articolo 7, se in tale data il Protocollo n.  11
   della Convenzione e' entrato in vigore oppure alla data di entrata
   in vigore del Protocollo n. 11 alla Convenzione in caso contrario.
   2. Per ogni Stato  parte  all'Accordo  generale  che  firmera'  in
   seguito il Protocollo senza riserva di ratifica, di accettazione e
   di  approvazione  o  che  lo  ratifichera',  lo  accettera'  o  lo
   approvera', il Protocollo entrera' in vigore un mese dopo la  data
   di  firma  o  di  deposito  dello  strumento   di   ratifica,   di
   accettazione e di approvazione.