Articolo 9 1. Ogni Stato puo', al momento della firma senza riserva di ratifica, della ratifica o in ogni altro momento successivo, dichiarare mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che il presente Protocollo si applichera' a tutti i territori, o ad uno qualsiasi dei territori di cui esso cura le relazioni internazionali e ai quali la Convenzione ed i Protocolli si applicano. 2. Il Protocollo si applichera' al territorio o ai territori indicati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio d'Europa avra' ricevuto detta notifica. 3. Ogni dichiarazione resa ai sensi del paragrafo 1 potra' essere ritirata o modificata per quanto concerne ogni territorio indicato nella stessa dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la modifica avranno effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.