(Protocollo - art. 9)
Articolo 9 
1. Ogni Stato puo', al momento della firma senza riserva di ratifica,
   della ratifica o in  ogni  altro  momento  successivo,  dichiarare
   mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio
   d'Europa che il presente  Protocollo  si  applichera'  a  tutti  i
   territori, o ad uno qualsiasi dei territori di cui  esso  cura  le
   relazioni internazionali e ai quali la Convenzione ed i Protocolli
   si applicano. 
2. Il Protocollo si applichera' al territorio o ai territori indicati
   nella notifica a partire dal  trentesimo  giorno  successivo  alla
   data in cui il Segretario Generale del  Consiglio  d'Europa  avra'
   ricevuto detta notifica. 
3. Ogni dichiarazione resa ai sensi del  paragrafo  1  potra'  essere
   ritirata o modificata per quanto concerne ogni territorio indicato
   nella  stessa  dichiarazione,  mediante  notifica  indirizzata  al
   Segretario Generale. Il ritiro o la modifica  avranno  effetto  il
   primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di  un
   mese dopo la data di  ricevimento  della  notifica  da  parte  del
   Segretario Generale.