TRADUZIONE NON UFFICIALE
PROTOCOLLO N. 11 ALLA CONVENZIONE DI SALVAGUARDIA DEI DIRITTI
DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI RECANTE RISTRUTTURAZIONE DEL
MECCANISMO DI CONTROLLO STABILITO DALLA CONVENZIONE
Strasburgo, 11 maggio 1994
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente
Protocollo alla Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e
delle Liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di
seguito denominata "la Convenzione"),
Considerando la necessita' e l'urgenza di ristrutturare il
meccanismo di controllo stabilito dalla Convenzione per mantenere e
rafforzare l'efficacia della protezione dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali prevista dalla Convenzione, in ragione
principalmente dell'aumento dei ricorsi e del numero crescente dei
membri del Consiglio d'Europa,
Considerando che conviene di conseguenza emendare alcune
disposizioni della Convenzione in vista, tra l'altro, di sostituire
le esistenti Commissione e Corte europee dei Diritti dell'Uomo con
una nuova Corte permanente,
Vista la Risoluzione n. 1 adottata nella Conferenza ministeriale
europea dei diritti dell'Uomo tenutasi a Vienna il 19 e 20 marzo
1985,
Vista la Raccomandazione 1194 (1992) adottata dall'Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa del 6 ottobre 1992,
Vista la decisione adottata sulla riforma del meccanismo di
controllo della Convenzione dai Capi di Stato e di Governo degli
Stati Membri del Consiglio d'Europa nella Dichiarazione di Vienna del
9 ottobre 1993,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Il testo dei titoli II a IV della Convenzione (articoli 19 a 56)
ed il Protocollo n. 2 che attribuisce alla Corte europea dei Diritti
dell'Uomo competenza a fornire pareri consultivi sono sostituiti dal
Titolo II della Convenzione (articoli 19 e 51), come segue:
Titolo- II - corte europea dei Diritti dell'Uomo
Articolo 19 - Istituzione della Corte
Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte
parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli, e'
istituita un Corte europea dei Diritti dell'Uomo, di seguito
denominata "la Corte". Essa funziona in maniera permanente.
Articolo 20 - Numero di giudici
La Corte si compone di un numero di giudici eguale a quello delle
Alte Parti contraenti.
Articolo 21 - Condizioni per l'esercizio delle funzioni
1 I giudici devono godere della piu' alta considerazione morale e
possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle piu' alte
funzioni giudiziarie, o essere dei giurisconsulti di riconosciuta
competenza.
2 I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.
3 Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono
esercitare alcuna attivita' incompatibile con le esigenze di
indipendenza, di imparzialita' o disponibilita' richieste da una
attivita' esercitata a tempo pieno. Ogni problema che sorga
nell'applicazione di questo paragrafo e' deciso dalla Corte.
Articolo 22 - Elezione dei giudici
1 I giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare a titolo di
ciascuna Alta Parte contraente a maggioranza dei voti espressi su una
lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte contraente.
2 La stessa procedura e' seguita per completare la Corte nel caso
in cui altre Parti contraenti aderiscano e per provvedere ai seggi
divenuti vacanti.
Articolo 23 - Durata del mandato
1 I giudici sono eletti per un periodo di sei anni. Essi sono
rieleggibili. Tuttavia, per quanto concerne i giudici designati con
la prima elezione, i mandati di una meta' di essi scadranno al
termine dei tre anni.
2 I giudici il cui mandato scade al termine del periodo iniziale
di tre anni sono estratti a sorte dal Segretario Generale del
Consiglio d'Europa, immediatamente dopo la loro elezione.
3 Al fine di assicurare nella misura del possibile il rinnovo dei
mandati di una meta' dei giudici ogni tre anni, l'Assemblea
parlamentare puo', prima di procedere ad ogni ulteriore elezione,
decidere che uno o piu' mandati dei giudici da eleggere abbiano una
durata diversa da quella di sei anni, senza tuttavia che questa
durata possa eccedere nove anni o essere inferiore a tre anni.
4 Nel caso in cui si debbano conferire piu' mandati e l'Assemblea
parlamentare applichi il paragrafo precedente, la ripartizione dei
mandati avviene mediante estrazione a sorte effettuata dal Segretario
generale del Consiglio d'Europa immediatamente dopo l'elezione.
5 Il giudice eletto in sostituzione di un giudice che non abbia
completato il periodo delle sue funzioni, rimane in carica fino alla
scadenza del periodo di mandato del suo predecessore.
6 Il mandato dei giudici termina quando essi raggiungono l'eta'
di 70 anni.
7 I giudici restano in funzione fino a che i loro posti non siano
ricoperti. Tuttavia essi continuano a trattare le cause di cui sono
gia' stati investiti.
Articolo 24 - Revoca
Un giudice puo' essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli
altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che ha cessato
di rispondere ai requisiti richiesti.
Articolo 25 - Ufficio di cancelleria e referendari
La Corte dispone di un Ufficio di cancelleria i cui compiti e la
cui organizzazione sono stabiliti dal regolamento della Corte. Essa
e' assistita da referendari.
Articolo 26 - Assemblea plenaria della Corte
La Corte riunita in Assemblea plenaria
a) elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o
due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;
b) costituisce Camere per un determinato periodo
c) elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono
rieleggibili
d) adotta il regolamento della Corte.
e) elegge il cancelliere ed uno o piu' vice-cancellieri
Articolo 27 - Comitati, Camere e grande Camera
1 Per la trattazione di ogni affare che le viene sottoposto, la
Corte si costituisce in un comitato di tre giudici, in una Camera
composta da sette giudici ed in una grande Camera di diciassette
giudici. Le Camere della Corte istituiscono i comitati per un
determinato periodo.
2 Il giudice eletto a titolo di uno Stato Parte alla controversia
e' membro di diritto della Camera e della grande Camera; in caso di
assenza di questo giudice, o se egli non e' in grado di svolgere la
sua funzione, lo Stato Parte nomina una persona che siede in qualita'
di giudice.
3 Fanno altresi' parte della Grande Camera il presidente dalla
Corte, i vice-presidenti, i presidenti delle Camere e altri giudici
designati in conformita' con il regolamento della Corte. Se la
controversia e' deferita alla grande Camera ai sensi dell'articolo
43, nessun giudice della Camera che ha pronunciato la sentenza puo'
essere presente nella grande Camera, ad eccezione del presidente
della Camera e del giudice che siede a titolo dello Stato parte
interessato.
Articolo 28 - Dichiarazioni di irrecevibilita' da parte dei comitati
Un comitato puo', con voto unanime, dichiarare irricevibile o
cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato ai sensi
dell'articolo 34 quando tale decisione puo' essere adottata senza un
esame complementare. La decisione e' definitiva.
Articolo 29 - Decisioni delle Camere sulla ricevibilita' ed il merito
1 Se nessuna decisione e' stata adottata ai sensi dell'articolo 28,
una delle Camere si pronuncia sulla irrecevibilita' e sul merito dei
ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34.
2 Una delle Camere si pronuncia sulla ricevibilita' e sul merito
dei ricorsi governativi presentati in virtu' dell'articolo 33.
3 Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la
decisione sulla ricevibilita' e' adottata separatamente.
Articolo 30 - Dichiarazione d'incompetenza a favore della Grande
Camera.
Se la questione oggetto del ricorso all'esame di una Camera
solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei
suoi protocolli, o se la sua soluzione rischia di condurre ad una
contraddizione con una sentenza pronunciata anteriormente dalla
Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua
sentenza, puo' spogliarsi della propria competenza a favore della
Grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.
Articolo 31 - Competenze della grande Camera
La grande Camera
a) si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 33
o dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera
ai sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai
sensi dell'articolo 43; e
b) esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi
dell'articolo 47.
Articolo 32 - Competenza della Corte
1 La competenza della Corte si estende a tutte le questioni
concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e
dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni
previste dagli articoli 33, 34 e 37.
2 In caso di contestazione sulla questione della propria
competenza, e' la Corte che decide.
Articolo 33 - Ricorsi interstatali
Ogni Alta Parte contraente puo' deferire alla Corte ogni
inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi
protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad un'altra Parte
contraente.
Articolo 34 - Ricorsi individuali
La Corte puo' essere investita di una domanda fatta pervenire da
ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di
privati che pretenda d'essere vittima di una violazione da parte di
una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella
Convenzione o nei suoi protocolli.
Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna
misura l'effettivo esercizio efficace di tale diritto.
Articolo 35 - Condizioni di ricevibilita'
1 La Corte non puo' essere adita se non dopo l'esaurimento delle
vie di ricorso interne, qual'e' inteso secondo i principi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei
mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.
2 La Corte non ritiene alcuna domanda singola avanzata sulla base
dell'art. 34, se:
a) e' anonima; oppure
b) e' essenzialmente la stessa di una precedentemente esaminata
dalla Corte o gia' sottoposta ad un'altra istanza internazionale
d'inchiesta o di regolamentazione e non contiene fatti nuovi.
3 La Corte dichiara irricevibile ogni singola domanda avanzata
sulla base dell'art. 34 quand'essa giudichi tale domanda
incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi
protocolli, manifestamente infondata o abusiva.
4 La Corte respinge ogni domanda che consideri irricevibile in
applicazione del presente articolo. Essa puo' procedere in tal modo
in ogni fase della procedura.
Articolo 36 - Intervento di terzi
1 Per qualsiasi questione all'esame di una Camera e o della
grande Camera, un'Alta Parte contraente in cui un cittadino sia
ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di
partecipare alle udienze.
2 Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia,
il presidente della Corte puo' invitare ogni Alta parte, contraente
che non e' parte in causa o ogni persona interessata diversa dal
ricorrente a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare
alle udienze.
Articolo 37 - Cancellazione
1 In ogni momento della procedura la Corte puo' decidere di
cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze consentono di
concludere:
a) che il ricorrente non intende mantenerlo; oppure
b) che la controversia e' stata risolta; oppure
c) che non e' piu' giustificato, per ogni altro motivo di cui la
Corte accerta l'esistenza, proseguire l'esame del ricorso.
Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora cio' sia
richiesto dal rispetto dei Diritti dell'Uomo garantiti dalla
Convenzione e dai suoi protocolli.
2 La Corte puo' decidere di ri-iscrivere il ricorso sul ruolo
quando ritenga che cio' e' giustificato dalle circostanze.
Articolo 38 - Esame in contraddittorio del caso e procedura di
composizione amichevole
1 Quando dichiara che il ricorso e' ricevibile, la Corte
a) procede all'esame della questione in contraddittorio con i
rappresentanti delle Parti e, se del caso, ad un'inchiesta per la
quale tutti gli Stati interessati forniranno tutte le facilitazioni
necessarie ai fini della sua efficace conduzione;
b) si mette a disposizione degli interessati per pervenire ad una
regolamentazione amichevole della controversia sulla base del
rispetto dei Diritti dell'Uomo come riconosciuti dalla Convenzione e
dai suoi protocolli.
2 La procedura descritta al paragrafo 1.b e' riservata.
Articolo 39 - Ottenimento di una composizione amichevole
Se consegue una regolamentazione amichevole, la Corte cancella il
ricorso dal ruolo mediante una decisione che si limita ad una breve
esposizione dei fatti e della soluzione adottata.
Articolo 40 - Udienza pubblica e accesso ai documenti
1 L'udienza e' pubblica a meno che la Corte non decida
diversamente a causa di circostanze eccezionali.
2 I documenti depositati presso l'Ufficio di cancelleria sono
accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non
decida diversamente.
Articolo 41 - Equa soddisfazione
Se la Corte dichiara che vi e' stata violazione della Convenzione
o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte
contraente non permette che in modo incompleto di riparare le
conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando e' il caso,
un'equa soddisfazione alla parte lesa.
Articolo 42 - Sentenze delle Camere
Le sentenze delle Camere divengono definitive in conformita' con
le disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 2.
Articolo 43 - Rinvio dinnanzi alla grande Camera
1 Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della
sentenza di una Camera, ogni Parte alla controversia puo', in casi
eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla grande
Camera.
2 Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la
domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi
problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei
suoi protocolli o di carattere generale.
3 Quando il Collegio ha accolto la domanda, la grande Camera si
pronuncia sul caso mediante una sentenza.
Articolo 44 - Sentenze definitive
1 La sentenza della grande Camera e' definitiva.
2 La sentenza di una Camera diviene definitiva
a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del
caso dinnanzi alla grande Camera; oppure
b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non e' stato
richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure
c) se il Collegio della grande Camera respinge una richiesta di
rinvio formulata secondo l'art. 43.
3 La sentenza definitiva e' pubblicata.
Articolo 45 - Motivazione delle sentenze e delle decisioni
1 Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili
o non ricevibili devono essere motivate.
2 Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione
unanime dei giudici, ogni giudice avra' diritto di unirvi
l'esposizione della sua opinione individuale.
Articolo 46 - Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze
1 Le Alte Parti contraenti s'impegnano a conformarsi alle
sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono
Parti.
2 La sentenza definitiva della Corte e' trasmessa al Comitato dei
Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.
Articolo 47 - Pareri consultivi
1 La Corte puo' su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire
pareri consultivi su questioni giuridiche relative
all'interpretazione della Convenzione e dei suoi protocolli.
2 Tali pareri non devono vertere su questioni inerenti al
contenuto o alla portata dei diritti e liberta' definiti nel Titolo I
della Convenzione ed nei protocolli, ne' su altre questioni che la
Corte o il Comitato dei Ministri si troverebbero a dover giudicare
per via della presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.
3 La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere
alla Corte e' adottata con un voto di maggioranza dei rappresentanti
che hanno il diritto di avere un seggio al Comitato.
Articolo 48 - Competenza consultiva della Corte
La Corte decide se la domanda di parere consultivo presentata dal
Comitato dei Ministri e' di sua competenza secondo l'articolo 47.
Articolo 49 - Motivazione dei pareri consultivi
1 Il parere della Corte e' motivato.
2 Se il parere non esprime in tutto o i parte l'opinione unanime
dei giudici, ogni giudice avra' diritto di unirvi l'esposizione della
sua opinione individuale.
3 Il parere della Corte e' trasmesso al Comitato dei Ministri
Articolo 50 - Spese di funzionamento della Corte
Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio
d'Europa
Articolo 51 - Privilegi ed immunita' dei giudici
I giudici beneficiano durante l'esercizio delle loro funzioni,
dei privilegi e delle immunita' previste dall'articolo 40 dello
Statuto del Consiglio d'Europa e negli accordi conclusi a titolo di
detto articolo".
Articolo 2
1 Il titolo V della Convenzione diviene il titolo III della
Convenzione; l'articolo 57 della Convenzione diviene l'articolo 52
della Convenzione; gli articoli 58 e 59 della Convenzione sono
soppressi e gli articoli 60 e 66 della Convenzione divengono
rispettivamente gli articoli 53 e 59 della Convenzione.
2 Il titolo I della Convenzione s'intitola "Diritti e Liberta'"
ed il nuovo titolo III "Disposizioni varie": I titoli che compaiono
nell'annesso del presente Protocollo sono stati attribuiti agli
articoli da 1 a 18 ed ai nuovi articoli da 52 a 59 della Convenzione.
3 Nel nuovo articolo 56, al paragrafo 1, inserire la frase "con
riserva del paragrafo 4 del presente articolo," dopo l'espressione
"si applichera'"; al paragrafo 4, il termine "Commissione" e la frase
"in conformita' con l'articolo 25 della presente Convenzione" sono
rispettivamente sostituiti dal termine "Corte" e dalla frase "come
previsto dall'articolo 34 della Convenzione". Nel nuovo articolo 58
paragrafo 4, i termini "l'articolo 63" sono sostituiti con i termini
"l'articolo 56".
4 Il Protocollo addizionale alla Convenzione e' emendato come
segue
a) gli articoli sono presentati con i titoli enumerati
all'annesso del presente Protocollo;
b) all'articolo 4, ultima frase, i termini "dell'articolo 63"
sono sostituiti con i termini "dell'articolo 56".
5 Il Protocollo n. 4 e' emendato come segue
a) gli articoli sono presentati con i titoli enumerati
all'annesso del presente Protocollo; e
b) all'articolo 5, paragrafo 3, i termini "dell'articolo 63" sono
sostituiti con i termini "dell'articolo 56"; e' aggiunto un nuovo
paragrafo 5, del seguente tenore:
"Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformita' con il
paragrafo 1 o 2 del presente articolo puo' in qualsiasi successivo
momento, dichiarare relativamente ad uno o piu' dei territori
indicati in tale dichiarazione, che accetta la competenza della Corte
a giudicare i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non
governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34
della Convenzione a titolo degli articoli 1 a 4 del presente
Protocollo o di alcuni tra di essi";
c) e' soppresso il paragrafo 2 dell'articolo 6.
6 Il Protocollo n. 6 e' emendato come segue:
a) gli articoli sono presentati con i titoli enumerati
all'annesso del presente Protocollo;
b) all'articolo 4, la frase "ai sensi dell'articolo 64" e'
sostituita con la frase "ai sensi dell'articolo 57".
7 Il Protocollo n. 7 e' emendato come segue
a) gli articoli sono presentati con i titoli enumerati
all'annesso del presente Protocollo; e
b) all'articolo 6, paragrafo 4, i termini "dell'articolo 63" sono
sostituiti con i termini "dell'articolo 56"; e' aggiunto un nuovo
paragrafo 6, del seguente tenore:
"Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformita' con il
paragrafo 1 o 2 del presente articolo puo' in qualsiasi successivo
momento, dichiarare relativamente ad uno o piu' dei territori
indicati in tale dichiarazione, che accetta la competenza della Corte
a giudicare i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non
governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34
della Convenzione a titolo degli articoli 1 a 5 del presente
Protocollo";
c) e' soppresso il paragrafo 2 dell'articolo 7.
8 E' abrogato il Protocollo n. 9.
Articolo 3
1 Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri
del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione, i quali possono
esprimere il loro consenso ad essere vincolati mediante:
a) firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di
approvazione; oppure
b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di
approvazione seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione.
2 Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione
saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio
d'Europa.
Articolo 4
Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno del
mese successivo allo scadere di un periodo di un anno dopo la data
alla quale tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro
consenso ad essere vincolati dal Protocollo in conformita' con le
disposizioni dell'articolo 3. L'elezione di nuovi giudici dovra'
avvenire, ed ogni altra misura necessaria per l'insediamento della
nuova Corte potra' essere presa, secondo le disposizioni del presente
Protocollo, a partire dalla data in cui tutte le Parti alla
Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal
Protocollo.
Articolo 5
1 Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di seguito, il
mandato dei giudici, membri della Commissione, del cancelliere e del
vice-cancelliere scade alla data di entrata in vigore del presente
Protocollo.
2 I ricorsi all'esame della Commissione e non ancora dichiarati
ricevibili alla data di entrata in vigore del presente Protocollo
saranno esaminati dalla Corte in conformita' con le disposizioni del
presente Protocollo.
3 I ricorsi dichiarati ricevibili alla data di entrata in vigore
del presente protocollo continueranno ad essere trattati dai membri
della Commissione nell'anno successivo. Tutte le cause il cui esame
non sia stato completato durante questo periodo saranno trasmesse
alla Corte che le esaminera' alla stregua di ricorsi ricevibili, in
conformita' con le disposizioni del presente Protocollo.
4 Per quanto riguarda i ricorsi per i quali la Commissione ha
adottato, dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, una
decisione in conformita' con l'ex art. 31 della Convenzione, tale
decisione sara' trasmessa alle parti che pero' non hanno la facolta'
di pubblicarla. In conformita' con le disposizioni applicabili prima
dell'entrata in vigore del presente Protocollo, un ricorso puo'
essere deferito alla Corte. Il Collegio della grande Camera determina
se una delle Camere o la grande Camera deve pronunciarsi sulla
questione. Quando una Camera si pronuncia sulla questione, la sua
decisione e' definitiva. I ricorsi non deferiti alla Corte sono
esaminati dal Comitato dei Ministri che agisce in conformita' con le
disposizioni dell'ex articolo 32 della Convenzione.
5 I ricorsi pendenti dinnanzi alla Corte il cui esame non e'
stato ancora completato alla data di entrata in vigore del presente
Protocollo, sono trasmessi alla grande Camera della Corte che si
pronuncia sulla questione in conformita' con le disposizioni del
presente Protocollo.
6 I ricorsi pendenti dinanzi al Comitato dei Ministri il cui
esame in virtu' dell'ex articolo 32 non e' stato ancora completato
alla data di entrata i vigore del presente Protocollo, sono risolti
dal Comitato dei Ministri che agisce in conformita' con il presente
articolo.
Articolo 6
Se un'Alta Parte contraente riconosce, con la dichiarazione
prevista all'ex art. 25 o all'ex art. 46 della Convenzione, la
competenza della Commissione o la giurisdizione della Corte
unicamente per affari posteriori o fondati su fatti posteriori a tale
dichiarazione, la restrizione continuera' ad applicarsi alla
girisdizione della Corte ai sensi del presente Protocollo.
Articolo 7
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli
Stati membri del Consiglio
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o
di approvazione;
c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo o di
alcune sue disposizioni secondo l'articolo 4;
d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente
Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno
firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo, l'11 maggio 1994 in francese ed in inglese,
entrambi i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che
sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario
Generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia certificata
conforme a ciascuno degli Stati Mambri del Consiglio d'Europa.
Annesso
Titoli degli articoli da inserire nel testo della Convenzione di
salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Liberta' fondamentali e
dei suoi protocolli*
Articolo 1 - Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo
Articolo 2 - Diritto alla vita
Articolo 3 - Divieto della tortura
Articolo 4 - Divieto di schiavitu' e del lavoro forzato
Articolo 5 - Diritto alla liberta' ed alla sicurezza
Articolo 6 - Diritto ad un processo equo
Articolo 7 - Nessuna pena senza legge
Articolo 8 - Nessuna pena senza legge
Articolo 9 - Liberta' di pensiero, di coscienza e di religione
Articolo 10 - Liberta' di espressione
Articolo 11 - Liberta' di riunione e di associazione
Articolo 12 - Diritto al matrimonio
Articolo 13 - Diritto ad un ricorso effettivo
Articolo 14 - Divieto di discriminazione
Articolo 15 - Deroga in caso di stato di urgenza
Articolo 16 - Restrizioni all'attivita' politica di stranieri
Articolo 17 - Divieto dell'abuso del diritto
Articolo 18 - Restrizione dell'uso di restrizioni ai diritti
(...)
Articolo 52 - Indagini del Segretario Generale
Articolo 53 - Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti
Articolo 54 - Poteri del Comitato dei Ministri
Articolo 55 - Rinuncia ad altri modi di regolamentazione delle
controversie
Articolo 56 - Applicazione territoriale
Articolo 57 - Riserve
Articolo 58 - Denuncia
Articolo 59 - Firma e ratifica
Protocollo addizionale
Articolo 1 - Protezione della proprieta'
Articolo 2 - Diritto all'istruzione
Articolo 3 - Diritto a libere elezioni
Articolo 4 - Applicazione territoriale
Articolo 5 - Relazioni con la Convenzione
Articolo 6 - Firma e Ratifica
-----
* I titoli dei nuovi articoli 19 e 51 della Convenzione gia'
figurano nel presente Protocollo.
Protocollo n. 4
Articolo 1 - Divieto di imprigionamento per debiti
Articolo 2 - Liberta' di circolazione
Articolo 3 - Divieto di espellere i cittadini
Articolo 4 - Divieto di espulsioni collettive di stranieri
Articolo 5 - Applicazione territoriale
Articolo 6 - Relazioni con la Convenzione
Articolo 7 - Firma e ratifica
Protocollo n. 6
Articolo 1 - Abolizione della pena di morte
Articolo 2 - Pena di morte in tempo di guerra
Articolo 3 - Divieto di deroghe
Articolo 4 - Divieto di riserve
Articolo 5 - Applicazione territoriale
Articolo 6 - Relazioni con la Convenzione
Articolo 7 - Firma e ratifica
Articolo 8 - Entrata in vigore
Articolo 9 - Funzioni del depositario
Protocollo n. 7
Articolo 1 - Garanzie procedurali in caso di espulsioni di
stranieri
Articolo 2 - Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in
materia penale
Articolo 3 - Diritto di risarcimento in caso di errore
giudiziario
Articolo 4 - Diritto a non essere giudicato o punito due volte
Articolo 5 - Uguaglianza degli sposi
Articolo 6 - Applicazione territoriale
Articolo 7 - Relazioni con la Convenzione
Articolo 8 - Firma e ratifica
Articolo 9 - Entrata in vigore
Articolo 10 - Funzioni del depositario