(Accordo - art. 11)
                             Articolo 11 
    Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa  notifichera'  agli
Stati membri del Consiglio: 
    a. ogni firma; 
    b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di  accettazione  o
di approvazione; 
    c. ogni data di entrata in vigore del  presente  Accordo  secondo
gli articoli 8 e 9 dello stesso; 
    d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente
Accordo. 
    Fatto a Strasburgo il 5 marzo 1996, in francese  ed  in  inglese,
entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico  esemplare  che
sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa  ne  comunichera'  copia  certificata
conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.