(Accordo - art. 2)
                             Articolo 2 
    1. Le persone di cui  al  primo  paragrafo  dell'articolo  1  del
presente Accordo godono dell'immunita'  dalla  giurisdizione  per  le
dichiarazioni da essi effettuate oralmente o per iscritto alla Corte,
nonche' per la documentazione che presentano. 
    2. Tale immunita' non si applica alla comunicazione, fuori  della
Corte, di dichiarazioni rese  o  di  documentazione  presentata  alla
Corte.