(Accordo - art. 4)
                             Articolo 4 
    1. a. Le Parti contraenti s'impegnano a non impedire alle persone
di cui al primo paragrafo dell'articolo 1  del  presente  Accordo  di
circolare e di viaggiare liberamente  per  assistere  alla  procedura
davanti alla Corte e fare rientro. 
    b. Nessuna limitazione puo' essere imposta  a  tali  movimenti  e
spostamenti  diversa   da   quelle   che,   previste   dalla   legge,
rappresentano misure necessarie in una societa' democratica,  per  la
sicurezza nazionale, l'ordine pubblico ed  il  suo  mantenimento,  la
prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale o la
protezione dei diritti e delle liberta' altrui. 
    2. a. Nei paesi di  transito  e  nel  paese  dove  si  svolge  la
procedura,  queste  persone  non  possono  essere   incriminate   ne'
detenute, ne' sottoposte ad altre  restrizioni  della  loro  liberta'
individuale per via di fatti o di condanne anteriori  all'inizio  del
viaggio. 
    b. Ogni Parte contraente puo',  al  momento  della  firma,  della
ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione del presente Accordo,
dichiarare  che  le  disposizioni  di   questo   paragrafo   non   si
applicheranno ai  suoi  cittadini.  Tale  dichiarazione  puo'  essere
ritirata  in  qualsiasi  momento  mediante  notifica  indirizzata  al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 
    3. Le Parti contraenti s'impegnano  a  lasciar  rientrare  queste
persone nel territorio dal quale hanno iniziato il viaggio. 
    4. Le disposizioni dei paragrafi 1  e  2  del  presente  articolo
cessano  di  applicarsi  se  la  persona  interessata  ha  avuto   la
possibilita',  per  quindici  giorni  consecutivi  dopo  che  la  sua
presenza ha cessato di essere richiesta dalla Corte, di rientrare nel
paese dove il suo viaggio aveva avuto inizio. 
    5. In caso di conflitto tra gli obblighi derivanti per una  Parte
contraente dal paragrafo 2 del presente articolo e  quelli  derivanti
da una convenzione  del  Consiglio  d'Europa  o  da  un  trattato  di
estradizione o altro trattato relativo all'assistenza giudiziaria  in
materia penale concluso con altre  Parti  contraenti,  prevalgono  le
disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.