(Accordo - art. 8)
                             Articolo 8 
    1. Il presente Protocollo entrera' in vigore il primo giorno  del
mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dopo la data in
cui dieci Stati membri del Consiglio  d'Europa  avranno  espresso  il
loro  consenso  ad  essere   vincolati   dall'Accordo,   secondo   le
disposizioni dell'articolo 7, se in tale data  il  Protocollo  n.  11
della Convenzione e' entrato in vigore, oppure alla data  di  entrata
in vigore del Protocollo n. 11 della Convenzione in caso contrario. 
    2. Per ogni Stato membro che esprima in seguito il  suo  consenso
ad essere parte dell'Accordo,  quest'ultimo  entrera'  in  vigore  il
primo giorno del mese successivo allo scadere di  un  periodo  di  un
mese dopo la data di firma o di deposito dello strumento di ratifica,
di accettazione e di approvazione.