(Accordo - art. 8)
                             ARTICOLO 8 
                               Tariffe 
1. Le  tariffe  che  la  compagnia  aerea  di  una  Parte  Contraente
   applichera' per il trasporto da o verso il  territorio  dell'altra
   Parte  Contraente  saranno  fissate  a  livelli   ragionevoli,   e
   prenderanno in  debito  conto  tutti  i  fattori  pertinenti,  ivi
   compresi il costo dell'operazione, un profitto  ragionevole  e  le
   tariffe delle altre compagnie. 
2. Le tariffe di cui al paragrafo 1. del presente  Articolo  saranno,
   ove possibile, oggetto di consultazione  fra  le  compagnie  aeree
   designate di ciascuna Parte Contraente. 
3. Le tariffe saranno  sottoposte  all'approvazione  delle  Autorita'
   Aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti almeno  novanta  (90)
   giorni prima della data proposta per la loro introduzione. In casi
   particolari, tale periodo puo' essere abbreviato,  previo  accordo
   di dette autorita'. 
4. Tale approvazione puo' essere data espressamente. Qualora  nessuna
   delle due Autorita' Aeronautiche  abbia  espresso  disapprovazione
   entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, in  base  al
   paragrafo 3. del presente Articolo, le tariffe saranno considerate
   approvate. Nel  caso  in  cui  il  periodo  di  presentazione  sia
   ridotto, come previsto al paragrafo 3., le Autorita'  Aeronautiche
   potranno  concordare  che  il  tempo  utile  per  la  notifica  di
   disapprovazione sia inferiore ai trenta (30) giorni. 
5. Se una tariffa  non  potra'  essere  concordata  conformemente  al
   paragrafo 2. del presente Articolo, ovvero se, durante il  periodo
   applicabile in base al paragrafo 4.  del  presente  Articolo,  una
   Autorita' Aeronautica notifichera' all'altra Autorita' Aeronautica
   di non approvare una tariffa concordata in base alle  disposizioni
   del paragrafo 2. del presente Articolo, le Autorita'  Aeronautiche
   delle due Parti Contraenti, previa consultazione con le  Autorita'
   Aeronautiche  di  qualsiasi  altro  Stato  il  cui   parere   esse
   considerino utile, si adopereranno per determinare la  tariffa  di
   comune accordo. 
6. Qualora le Autorita' Aeronautiche non pervengano ad un accordo  su
   una tariffa loro sottoposta ai sensi del paragrafo 3. del presente
   Articolo, ovvero sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, ai
   sensi del paragrafo 5.  del  presente  Articolo,  la  controversia
   sara' composta in base  alle  disposizioni  dell'Articolo  16  del
   presente Accordo. 
7. Una tariffa stabilita conformemente alle disposizioni del presente
   Articolo restera' in vigore finche' non sara'  fissata  una  nuova
   tariffa.