Allegato 1 BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI SPERIMENTALI DI EDILIZIA SOVVENZIONATA INSERITI NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RECUPERO URBANO DENOMINATI "CONTRATTI DI QUARTIERE". Art. 1. Finanziamento degli interventi di sperimentazione nell'ambito dei "Contratti di quartiere" 1. I fondi di cui all'art. 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono destinati all'attuazione di interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata e annesse urbanizzazioni da includere nell'ambito di programmi di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere". Art. 2. Localizzazione dei programmi di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere" e modalita' di presentazione delle domande 1. I programmi di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere" sono individuati nei comuni in quartieri segnati da diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano e da carenze di servizi in un contesto di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo. I "Contratti di quartiere" devono essere compresi nei piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, aventi o meno valore di piani di recupero ai sensi dell'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nelle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, in comparti di edifici particolarmente degradati di cui all'art. 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nelle aree assoggettate a recupero urbanistico di cui all'art. 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero in aree aventi analoghe caratteristiche eventualmente individuate dalla legislazione regionale. 2. Ai fini dell'assegnazione dei fondi di cui all'art. 1, i sindaci dei comuni presentano domanda alla regione competente corredata da: a) proposta di "Contratto di quartiere" contenente relazione descrittiva degli elementi costitutivi, delle finalita', delle modalita' di attuazione e delle forme di partecipazione tese a garantirne la piu' diffusa conoscenza; b) piano di recupero adottato dal comune, redatto secondo le modalita' di cui all'art. 28 della legge n. 457/1978, contenente anche l'individuazione dei soggetti titolari delle trasformazioni per quanto riguarda le opere, residenziali e non, nonche' la quantificazione delle risorse finanziarie con evidenziazione, per ciascun intervento, del costo complessivo, del tipo e del relativo canale di finanziamento (pubblico, privato, comunitario); c) progetto preliminare delle opere che si propone di finanziare ai sensi dell'art. 1 del presente bando con quantificazione del costo dell'intervento con riferimento ai massimali vigenti per l'edilizia residenziale pubblica; d) programma di sperimentazione definito in rapporto alle finalita' e ai contenuti della "Guida ai programmi di sperimentazione", approvata dal comitato esecutivo del C.E.R. in data 27 febbraio 1997 con quantificazione dei costi aggiuntivi da sostenere relativamente a: lavorazioni straordinarie valutate sulla base del capitolato di appalto e del prezziario regionale; attivita' di sperimentazione articolata in rapporto alle seguenti voci di costo: personale (con indicazione della qualifica e del costo unitariolire/giorno), apparecchiature (ammortamento), verifiche e monitoraggi, resocontazione (redazione rapporti di sperimentazione), spese generali (in %). e) scheda contenente i dati statistici, desunti dal 13 censimento generale della popolazione e delle abitazioni, relativi ai parametri indicati alla lettera b) del successivo art. 5 con riferimento alle singole sezioni di censimento la cui aggregazione coincida o comprenda l'ambito di intervento; f) designazione del responsabile del "Contratto di quartiere" che assuma e coordini le opportune iniziative per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e costituisca riferimento, nelle diverse fasi procedimentali, del Segretariato generale del C.E.R. e della regione competente. 3. Le domande devono essere consegnate in plico chiuso recante la dicitura "Proposta di Contratto di quartiere" alla regione competente entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. 4. La regione, nei 30 giorni successivi, provvede all'esame alla redazione di una graduatoria ed alla trasmissione al Segretariato generale del C.E.R. di non piu' di 5 delle domande pervenute nei termini di cui al comma precedente con l'eventuale specificazione, per ciascuna domanda, del relativo impegno finanziario assunto con risorse proprie. 5. La commissione di cui all'art. 5 provvede alla valutazione delle proposte nei 45 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4 del presente articolo, selezionando - come obiettivo al quale tendere - almeno una proposta per ciascuna regione partecipante. 6. il comitato esecutivo del CER, in relazione alle esigenze finanziarie, occupazionali e socioeconomiche, procede alla scelta definitiva delle proposte selezionate dalla commissione di cui all'art. 5 e quindi si procede alla stipula dei protocolli d'intesa. 7. A decorrere dalla data di stipula del protocollo d'intesa, il comune prescelto dispone di 180 giorni per redigere ed approvare il progetto esecutivo, pena la decadenza dal finanziamento. 8. I comuni per la redazione dei progetti esecutivi possono accedere al fondo rotativo per la progettualita' di cui all'art. 8 della legge 23 maggio 1997, n. 135. 9. Il Segretariato generale del CER provvede alla verifica della conformita' amministrativa del progetto esecutivo rispetto agli elaborati che corredavano la domanda di cui al comma 2 del presente articolo. Art. 3. Caratteristiche e finalita' dei programmi di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere" 1. I programmi di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere" sono finalizzati, per quanto riguarda la componente urbanisticoedilizia. a: rinnovare i caratteri edilizi ed incrementare la funzionalita' del contesto urbano assicurando, nel contempo, il risparmio nell'uso delle risorse naturali disponibili ed in particolare il contenimento delle risorse energetiche; accrescere la dotazione dei servizi di quartiere, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali occorrenti; migliorare la qualita' abitativa ed insediativa attraverso il perseguimento di piu' elevati standard anche di tipo ambientale. 2. Gli interventi di sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata ed annesse urbanizzazioni di cui all'art. 1 del presente bando, sono finalizzati alla formazione ed aggiornamento della normativa tecnica nazionale di cui all'art. 42 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e prevedono il recupero del patrimonio edilizio secondo le tipologie di intervento di cui all'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della legge n. 457/1978, la ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera e) dello stesso art. 31 ivi compresa la demolizione e ricostruzione e, qualora occorra per ridurre la densita' abitativa o per riconnettere le aree edificate, interventi di nuova costruzione. 3. Per quanto attiene gli interventi sperimentali di cui all'art. 1, gli obiettivi ed i temi di sperimentazione, nonche' le relative metodologie di controllo di qualita' del progetto, sono individuati nella "Guida ai programmi di sperimentazione" che costituisce parte integrante del presente bando. 4. In ogni caso, per la realizzazione degli interventi di cui ai precedenti commi 2 e 3, ciascun "Contratto di quartiere" potra' essere finanziato per un ammontare complessivo compreso tra 3 e 20 miliardi di lire. 5. Nell'ambito dei programmi di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere", in aggiunta alla realizzazione degli interventi sperimentali di edilizia sovvenzionata e annesse urbanizzazioni di cui all'art. 1 del presente bando, possono essere previsti interventi compresi in una o piu' categorie tra quelle di seguito elencate: a) opere ed interventi da realizzare con risorse regionali di cui al comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e dall'art. 2, comma 63, lettera d) della legge 23 dicembre1996, n. 662; b) interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e/o di edilizia residenziale agevolata, opere di urbanizzazione primaria e secondaria, opere di cui all'art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, finanziati con risorse regionali; c) opere infrastrutturali ed interventi residenziali e non residenziali finanziati con risorse regionali o comunali; d) opere infrastrutturali ed interventi edilizi finanziati con risorse comunitarie; e) opere infrastrutturali, strutture per servizi ed interventi residenziali e non residenziali finanziati con risorse private per le quali vanno individuate idonee garanzie atte ad assicurarne la completa realizzazione. Art. 4. Accordi tra amministrazioni e convenzioni pubblicoprivato 1. Al fine di dare attuazione ai "Contratti di quartiere", in relazione alle diverse componenti che ne caratterizzano i contenuti, possono essere formalizzati accordi tra amministrazioni pubbliche - ministeri, regioni ed enti locali - sia di livello centrale che locale, e tra queste e gli enti pubblici, tesi ad incrementare l'occupazione ed a favorire l'integrazione sociale in settori quali: promozione della formazione professionale giovanile, recupero dell'evasione scolastica, assistenza agli anziani, realizzazione di strutture per l'accoglienza. 2. Con analoghe finalita', possono essere stipulate convenzioni tra amministrazioni pubbliche ed associazioni senza fini di lucro, organizzazioni di volontariato ed operatori privati in particolare per quanto attiene il settore dei servizi. Art. 5 Criteri di selezione delle domande 1. Con decreto ministeriale e istituita apposita commissione, di cui fara' parte anche un rappresentante designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni che, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, del presente bando, esamina le domande selezionate dalle regioni e da queste trasmesse al Segretariato generale del C.E.R. procedendo, quindi, all'attribuzione di specifici punteggi per un ammontare, relativamente a ciascun gruppo di indicatori di cui alle successive lettere, fino ad un massimo di 15 punti: a) caratteri del comune con riferimento a: dimensione demografica; tasso di disoccupazione; b) caratteri dell'ambito di intervento con riferimento a: numero occupanti per stanza; percentuale di alloggi pubblici; tasso di scolarita' (tra 11 e 14 anni); percentuale di popolazione con meno di 15 anni; percentuale di dirigenti, direttivi, quadri e impiegati; c) caratteri del "Contratto di quartiere" con riferimento a: risultati attesi per gli aspetti urbanisticoedilizi; risultati attesi per gli aspetti sociali; risultati attesi per gli aspetti occupazionali; d) presenza ed entita' di finanziamenti apportati da altri soggetti istituzionali e privati con riferimento a: interventi ediliziourbanistici; interventi per servizi sociali tesi all'integrazione; interventi per favorire l'occupazione; e) caratteri del progetto preliminare sperimentale con riferimento a: qualita' architettonica, sostenibilita' ambientale e rapporti con il contesto urbano; f) caratteri del programma di sperimentazione con riferimento a: interesse e significativita' dei contenuti e delle ricadute ai fini normativi dell'intervento sperimentale; g) presenza di finanziamenti regionali con riferimento a: entita'. Art. 6. Procedure 1. Con provvedimento del Segretariato generale del C.E.R. sono resi esecutivi i risultati della procedura di selezione effettuata dal comitato esecutivo del C.E.R. Detto provvedimento, successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo, e' affisso in copia conforme per trenta giorni presso il Ministero dei lavori pubblici. Copie conformi degli schemi tipo dei protocolli d'intesa, degli accordi di programma e delle convenzioni da stipularsi per i programmi di sperimentazione sono trasmesse ai comuni selezionati ammessi al finanziamento entro trenta giorni dalla data del citato provvedimento. 2. Il Segretariato generale del C.E.R. stipula i protocolli d'intesa con i comuni selezionati e con le rispettive regioni. A seguito dei protocolli d'intesa le amministrazioni interessate procedono alla formalizzazione dei relativi accordi di programma ai sensi dellart. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. In attuazione di detti atti il Segretariato generale del C.E.R. entro quarantacinque giorni dalla data del protocollo d'intesa, stipula con i comuni selezionati le convenzioni per l'assegnazione dei fondi di cui all'art. 1 la cui esecutivita' e' subordinata alla registrazione del relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo. 3. A seguito della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, il Segretario generale del C.E.R designa l'ufficio responsabile dell'istruttoria dei "Contratti di quartiere". Al dirigente dell'ufficio preposto e' attribuito il compito di redigere rapporti quadrimestrali sullo stato di avanzamento del programma. Il Ministro dei lavori pubblici Presidente del C.E.R. Costa