(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato 1
BANDO DI  GARA PER LA  REALIZZAZIONE DI INTERVENTI  SPERIMENTALI DI
   EDILIZIA  SOVVENZIONATA  INSERITI  NELL'AMBITO  DEI  PROGRAMMI  DI
   RECUPERO URBANO DENOMINATI "CONTRATTI DI QUARTIERE".
                               Art. 1.
          Finanziamento degli interventi di sperimentazione
              nell'ambito dei "Contratti di quartiere"
  1. I fondi di cui all'art. 2,  comma 63, lettera b), della legge 23
dicembre 1996,  n. 662,  sono destinati all'attuazione  di interventi
sperimentali nel  settore dell'edilizia residenziale  sovvenzionata e
annesse  urbanizzazioni  da  includere nell'ambito  di  programmi  di
recupero urbano denominati "Contratti di quartiere".
                               Art. 2.
      Localizzazione dei programmi di recupero urbano denominati
 "Contratti di quartiere" e modalita' di presentazione delle domande
  1.  I  programmi  di   recupero  urbano  denominati  "Contratti  di
quartiere"  sono  individuati  nei  comuni in  quartieri  segnati  da
diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano e da carenze
di servizi  in un contesto  di scarsa  coesione sociale e  di marcato
disagio abitativo. I "Contratti  di quartiere" devono essere compresi
nei piani  per l'edilizia economica e  popolare di cui alla  legge 18
aprile 1962,  n. 167, aventi  o meno valore  di piani di  recupero ai
sensi dell'art. 34  della legge 5 agosto 1978, n.  457, nelle zone di
recupero di  cui all'art. 27  della legge 5  agosto 1978, n.  457, in
comparti  di edifici  particolarmente  degradati di  cui all'art.  18
della  legge  27 luglio  1978,  n.  392,  nelle aree  assoggettate  a
recupero urbanistico di cui all'art. 29 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47,  ovvero in aree aventi  analoghe caratteristiche eventualmente
individuate dalla legislazione regionale.
  2. Ai fini dell'assegnazione dei fondi di cui all'art. 1, i sindaci
dei comuni presentano domanda alla regione competente corredata da:
  a)  proposta  di  "Contratto  di  quartiere"  contenente  relazione
descrittiva  degli  elementi   costitutivi,  delle  finalita',  delle
modalita'  di  attuazione e  delle  forme  di partecipazione  tese  a
garantirne la piu' diffusa conoscenza;
  b)  piano  di recupero  adottato  dal  comune, redatto  secondo  le
modalita'  di cui  all'art. 28  della legge  n. 457/1978,  contenente
anche l'individuazione dei soggetti titolari delle trasformazioni per
quanto   riguarda  le   opere,   residenziali  e   non,  nonche'   la
quantificazione  delle risorse  finanziarie  con evidenziazione,  per
ciascun intervento,  del costo complessivo,  del tipo e  del relativo
canale di finanziamento (pubblico, privato, comunitario);
  c) progetto preliminare delle opere che si propone di finanziare ai
sensi dell'art.  1 del presente  bando con quantificazione  del costo
dell'intervento con  riferimento ai massimali vigenti  per l'edilizia
residenziale pubblica;
  d) programma di sperimentazione definito in rapporto alle finalita'
e  ai  contenuti  della  "Guida  ai  programmi  di  sperimentazione",
approvata dal comitato esecutivo del  C.E.R. in data 27 febbraio 1997
con quantificazione  dei costi aggiuntivi da  sostenere relativamente
a:
  lavorazioni  straordinarie valutate  sulla base  del capitolato  di
appalto e del prezziario regionale;
  attivita' di  sperimentazione articolata in rapporto  alle seguenti
voci di costo: personale (con indicazione della qualifica e del costo
unitariolire/giorno),  apparecchiature  (ammortamento),  verifiche  e
monitoraggi, resocontazione (redazione  rapporti di sperimentazione),
spese generali (in %).
  e) scheda contenente  i dati statistici, desunti  dal 13 censimento
generale della popolazione e  delle abitazioni, relativi ai parametri
indicati alla lettera  b) del successivo art. 5  con riferimento alle
singole  sezioni  di  censimento   la  cui  aggregazione  coincida  o
comprenda l'ambito di intervento;
  f) designazione  del responsabile del "Contratto  di quartiere" che
assuma e coordini le opportune iniziative per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati  e costituisca  riferimento, nelle  diverse fasi
procedimentali, del Segretariato generale  del C.E.R. e della regione
competente.
  3. Le domande  devono essere consegnate in plico  chiuso recante la
dicitura "Proposta di Contratto di quartiere" alla regione competente
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale.
  4. La  regione, nei 30  giorni successivi, provvede  all'esame alla
redazione  di una  graduatoria ed  alla trasmissione  al Segretariato
generale del  C.E.R. di  non piu'  di 5  delle domande  pervenute nei
termini di  cui al  comma precedente con  l'eventuale specificazione,
per ciascuna  domanda, del  relativo impegno finanziario  assunto con
risorse proprie.
  5. La commissione di cui all'art. 5 provvede alla valutazione delle
proposte nei 45 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma 4 del presente articolo, selezionando - come obiettivo al quale
tendere - almeno una proposta per ciascuna regione partecipante.
  6.  il  comitato esecutivo  del  CER,  in relazione  alle  esigenze
finanziarie,  occupazionali e  socioeconomiche,  procede alla  scelta
definitiva  delle  proposte  selezionate  dalla  commissione  di  cui
all'art. 5 e quindi si procede alla stipula dei protocolli d'intesa.
  7. A  decorrere dalla data  di stipula del protocollo  d'intesa, il
comune prescelto dispone  di 180 giorni per redigere  ed approvare il
progetto esecutivo, pena la decadenza dal finanziamento.
  8.  I  comuni  per  la redazione  dei  progetti  esecutivi  possono
accedere al  fondo rotativo per  la progettualita' di cui  all'art. 8
della legge 23 maggio 1997, n. 135.
  9. Il  Segretariato generale del  CER provvede alla  verifica della
conformita'  amministrativa  del  progetto  esecutivo  rispetto  agli
elaborati che corredavano  la domanda di cui al comma  2 del presente
articolo.
                               Art. 3.
              Caratteristiche e finalita' dei programmi
       di recupero urbano denominati "Contratti di quartiere"
  1.  I  programmi  di   recupero  urbano  denominati  "Contratti  di
quartiere"  sono  finalizzati,  per  quanto  riguarda  la  componente
urbanisticoedilizia. a:
  rinnovare i caratteri edilizi  ed incrementare la funzionalita' del
contesto  urbano assicurando,  nel  contempo,  il risparmio  nell'uso
delle risorse naturali disponibili  ed in particolare il contenimento
delle risorse energetiche;
  accrescere  la  dotazione  dei  servizi  di  quartiere,  del  verde
pubblico e delle opere infrastrutturali occorrenti;
  migliorare  la  qualita'  abitativa ed  insediativa  attraverso  il
perseguimento di piu' elevati standard anche di tipo ambientale.
  2.  Gli interventi  di  sperimentazione  nel settore  dell'edilizia
residenziale sovvenzionata ed annesse  urbanizzazioni di cui all'art.
1   del  presente   bando,  sono   finalizzati  alla   formazione  ed
aggiornamento della  normativa tecnica  nazionale di cui  all'art. 42
della  legge 5  agosto  1978, n.  457, e  prevedono  il recupero  del
patrimonio  edilizio  secondo  le  tipologie  di  intervento  di  cui
all'art. 31,  comma 1, lettere  c) e d)  della legge n.  457/1978, la
ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera e) dello stesso art.
31 ivi compresa la demolizione e ricostruzione e, qualora occorra per
ridurre la densita'  abitativa o per riconnettere  le aree edificate,
interventi di nuova costruzione.
  3. Per quanto  attiene gli interventi sperimentali  di cui all'art.
1, gli  obiettivi ed i  temi di sperimentazione, nonche'  le relative
metodologie di  controllo di qualita' del  progetto, sono individuati
nella "Guida  ai programmi di sperimentazione"  che costituisce parte
integrante del presente bando.
  4. In  ogni caso, per la  realizzazione degli interventi di  cui ai
precedenti  commi 2  e  3, ciascun  "Contratto  di quartiere"  potra'
essere finanziato  per un ammontare  complessivo compreso tra 3  e 20
miliardi di lire.
  5.  Nell'ambito   dei  programmi  di  recupero   urbano  denominati
"Contratti  di  quartiere",  in  aggiunta  alla  realizzazione  degli
interventi   sperimentali  di   edilizia   sovvenzionata  e   annesse
urbanizzazioni di cui  all'art. 1 del presente  bando, possono essere
previsti interventi  compresi in una  o piu' categorie tra  quelle di
seguito elencate:
  a) opere ed  interventi da realizzare con risorse  regionali di cui
al comma  2 dell'art. 11  del decreto-legge  5 ottobre 1993,  n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge  4 dicembre 1993, n. 493 e
dall'art. 2,  comma 63,  lettera d) della  legge 23  dicembre1996, n.
662;
  b)  interventi  di  edilizia   residenziale  sovvenzionata  e/o  di
edilizia residenziale  agevolata, opere di urbanizzazione  primaria e
secondaria, opere di cui all'art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n.
179, finanziati con risorse regionali;
  c)  opere   infrastrutturali  ed  interventi  residenziali   e  non
residenziali finanziati con risorse regionali o comunali;
  d)  opere infrastrutturali  ed  interventi  edilizi finanziati  con
risorse comunitarie;
  e)  opere infrastrutturali,  strutture  per  servizi ed  interventi
residenziali e non residenziali finanziati con risorse private per le
quali  vanno  individuate  idonee  garanzie atte  ad  assicurarne  la
completa realizzazione.
                               Art. 4.
      Accordi tra amministrazioni e convenzioni pubblicoprivato
  1.  Al fine  di dare  attuazione  ai "Contratti  di quartiere",  in
relazione alle diverse componenti  che ne caratterizzano i contenuti,
possono essere  formalizzati accordi tra amministrazioni  pubbliche -
ministeri,  regioni ed  enti locali  -  sia di  livello centrale  che
locale,  e tra  queste  e  gli enti  pubblici,  tesi ad  incrementare
l'occupazione ed a favorire  l'integrazione sociale in settori quali:
promozione   della  formazione   professionale  giovanile,   recupero
dell'evasione scolastica,  assistenza agli anziani,  realizzazione di
strutture per l'accoglienza.
  2. Con analoghe finalita', possono essere stipulate convenzioni tra
amministrazioni  pubbliche  ed  associazioni  senza  fini  di  lucro,
organizzazioni di  volontariato ed  operatori privati  in particolare
per quanto attiene il settore dei servizi.
                               Art. 5
                  Criteri di selezione delle domande
  1. Con  decreto ministeriale  e istituita apposita  commissione, di
cui fara'  parte anche  un rappresentante designato  dalla Conferenza
dei  presidenti  delle regioni  che,  verificata  la sussistenza  dei
requisiti di cui all'art. 2, comma  1, del presente bando, esamina le
domande  selezionate   dalle  regioni   e  da  queste   trasmesse  al
Segretariato generale del C.E.R. procedendo, quindi, all'attribuzione
di  specifici  punteggi per  un  ammontare,  relativamente a  ciascun
gruppo  di indicatori  di cui  alle  successive lettere,  fino ad  un
massimo di 15 punti:
  a) caratteri del comune con riferimento a:
     dimensione demografica;
     tasso di disoccupazione;
  b) caratteri dell'ambito di intervento con riferimento a:
     numero occupanti per stanza;
     percentuale di alloggi pubblici;
     tasso di scolarita' (tra 11 e 14 anni);
     percentuale di popolazione con meno di 15 anni;
  percentuale di dirigenti, direttivi, quadri e impiegati;
  c) caratteri del "Contratto di quartiere" con riferimento a:
     risultati attesi per gli aspetti urbanisticoedilizi;
     risultati attesi per gli aspetti sociali;
     risultati attesi per gli aspetti occupazionali;
  d) presenza ed entita' di finanziamenti apportati da altri soggetti
istituzionali e privati con riferimento a:
     interventi ediliziourbanistici;
     interventi per servizi sociali tesi all'integrazione;
     interventi per favorire l'occupazione;
  e) caratteri del progetto  preliminare sperimentale con riferimento
a:
  qualita' architettonica,  sostenibilita' ambientale e  rapporti con
il contesto urbano;
  f) caratteri del programma di sperimentazione con riferimento a:
  interesse e significativita' dei contenuti e delle ricadute ai fini
normativi dell'intervento sperimentale;
  g) presenza di finanziamenti regionali con riferimento a:
     entita'.
                               Art. 6.
                              Procedure
  1. Con provvedimento del Segretariato generale del C.E.R. sono resi
esecutivi  i risultati  della procedura  di selezione  effettuata dal
comitato  esecutivo del  C.E.R. Detto  provvedimento, successivamente
alla registrazione da parte degli  organi di controllo, e' affisso in
copia  conforme per  trenta  giorni presso  il  Ministero dei  lavori
pubblici. Copie  conformi degli schemi tipo  dei protocolli d'intesa,
degli accordi  di programma e  delle convenzioni da stipularsi  per i
programmi  di sperimentazione  sono trasmesse  ai comuni  selezionati
ammessi al  finanziamento entro trenta  giorni dalla data  del citato
provvedimento.
  2.  Il  Segretariato  generale  del  C.E.R.  stipula  i  protocolli
d'intesa  con i  comuni selezionati  e con  le rispettive  regioni. A
seguito  dei  protocolli   d'intesa  le  amministrazioni  interessate
procedono alla  formalizzazione dei relativi accordi  di programma ai
sensi dellart. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. In attuazione di
detti atti  il Segretariato generale del  C.E.R. entro quarantacinque
giorni  dalla data  del  protocollo d'intesa,  stipula  con i  comuni
selezionati  le  convenzioni  per  l'assegnazione dei  fondi  di  cui
all'art. 1 la cui esecutivita'  e' subordinata alla registrazione del
relativo decreto di approvazione da parte degli organi di controllo.
  3. A seguito della pubblicazione  del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale,  il  Segretario  generale   del  C.E.R  designa  l'ufficio
responsabile  dell'istruttoria  dei   "Contratti  di  quartiere".  Al
dirigente dell'ufficio preposto e'  attribuito il compito di redigere
rapporti quadrimestrali sullo stato di avanzamento del programma.
                   Il Ministro dei lavori pubblici
                        Presidente del C.E.R.
                                Costa