(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
  L'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
1981, n. 212 e' modificato come segue:
  1. Al capo I, punto 4.2.6, alla fine del primo comma e' aggiunta la
seguente frase:
  "Quando piu' di un asse  e' soggetto all'azione frenante, uno degli
assi puo' essere  disinnestato a condizione che  esso venga innestato
automaticamente in  caso di  attivazione del freno  di servizio  o in
caso di mancato funzionamento del dispositivo di innesto".
    2. Il capo II e' modificato come segue:
  al punto 1.1.1, la prima frase e' sostituita dalla frase seguente:
  "L'efficienza di un dispositivo di  frenatura di servizio e' basata
sulla distanza  di frenatura calcolata  secondo la formula di  cui al
punto 2.1.1.1".
    Il punto 1.2.2.2 e' soppresso.
    Il punto 2.1.1.1 e' cosi' modificato:
  "2.1.1.1  nelle condizioni  previste per  la prova  di tipo  0, una
distanza di frenatura calcolata come segue:
                         2
  S                     V
   max < o = 0,15 V + _____
                       116
                                                             S
  dove V e' la  velocita' massima per costruzione in Km/h  e  max  e'
la distanza massima di arresto in metri".