Allegato L'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212 e' modificato come segue: 1. Al capo I, punto 4.2.6, alla fine del primo comma e' aggiunta la seguente frase: "Quando piu' di un asse e' soggetto all'azione frenante, uno degli assi puo' essere disinnestato a condizione che esso venga innestato automaticamente in caso di attivazione del freno di servizio o in caso di mancato funzionamento del dispositivo di innesto". 2. Il capo II e' modificato come segue: al punto 1.1.1, la prima frase e' sostituita dalla frase seguente: "L'efficienza di un dispositivo di frenatura di servizio e' basata sulla distanza di frenatura calcolata secondo la formula di cui al punto 2.1.1.1". Il punto 1.2.2.2 e' soppresso. Il punto 2.1.1.1 e' cosi' modificato: "2.1.1.1 nelle condizioni previste per la prova di tipo 0, una distanza di frenatura calcolata come segue: 2 S V max < o = 0,15 V + _____ 116 S dove V e' la velocita' massima per costruzione in Km/h e max e' la distanza massima di arresto in metri".