(all. 1 - art. 1)
                              Allegato A
REQUISITI E PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO
  10 DEL REG. (CEE) N. 2081/92 (ORGANISMI PRIVATI).
  1.  La   richiesta  di   autorizzazione  presentata   dai  soggetti
individuati dal presente decreto deve essere corredata:
  dalla  esplicita indicazione  della ragione  sociale e  sede legale
dell'organismo privato per il quale e' richiesta l'autorizzazione;
  dall'atto  costitutivo  e   dallo  statuto  dell'organismo  privato
proposto per l'autorizzazione e, inoltre, in relazione allo stesso;
  da  un  certificato  di   iscrizione  e  vigenza  rilasciato  dalla
competente CCIAA, in corso di validita';
  da uno  schema che illustri  l'articolazione e la  composizione dei
diversi organi sociali previsti dallo statuto;
  da  un   organigramma  della  struttura   organizzativa,  integrato
dall'organico aggiornato alla data della richiesta;
  da uno  schema che illustri le  diverse responsabilita' nell'ambito
dell'organigramma, con riferimento alle diverse funzioni previste;
  da  una descrizione  dei mezzi  di cui  l'organismo dispone  per il
proprio sostegno finanziario;
  dalla documentazione  relativa alla conformita' rispetto  a tutti i
requisiti specifici di seguito previsti dal presente regolamento;
  dal  disciplinare della  DOP/IGP  nel dispositivo  vigente ai  fini
della registrazione della stessa ai  sensi del Reg. 2081/92, adattato
in guisa  che da  esso derivino con  separata chiarezza  quantomeno i
seguenti presupposti attuativi:
  a) l'insieme dei requisiti  di conformita' relativi all'origine, ai
processi produttivi e di trasformazione  e del prodotto, ivi compresi
i requisiti organoletticoqualitativi;
  b) l'insieme degli adempimenti  conseguentemente posti a carico dei
produttori e dei  trasformatori e, comunque, di tutti  i soggetti che
concorrono alla formazione dei requisiti di conformita';
  c)  l'insieme   delle  misure   di  controllo   e  di   prova  gia'
esplicitamente  previste   dal  disciplinare   e  che   si  ritengano
necessarie a titolo integrativo;
  d) l'insieme  dei certificati, contrassegni e  marchi attestanti la
conformita', unitamente alle corrispondenti attribuzioni operative ed
alla relativa titolarita'.
  2.  L'autorizzazione puo'  essere  rilasciata ad  un organismo  che
documenti in ogni caso il possesso dei seguenti requisiti:
    abbia forma giuridica certa e documentata;
  disponga  di   un  consiglio   direttivo  costituito  in   modo  da
salvaguardare  l'imparzialita'  decisionale  autonoma  rispetto  alla
attivita' di controllo, prova, ispezione  e verifica e rilascio delle
attestazioni di conformita' previste  dal disciplinare; in proposito,
il consiglio direttivo:
  a) deve essere  costituito con la partecipazione di  tutte le parti
professionali  interessate  al  contenuto  ed  al  funzionamento  del
sistema di controllo e  di accertamento della conformita' nell'ambito
della stessa  filiera produttiva; il predominio  di singoli interessi
deve essere quindi evitato  in un'ottica sistemica, possibilmente con
rappresentativita' di  tipo paritetico o, se  diversamente impostate,
motivate  esplicitamente   nell'atto  costitutivo  o   nello  statuto
dell'organismo.   Le   eventuali  rappresentanze,   nell'ambito   del
consiglio direttivo, di  enti pubblici o di  altri organismi comunque
non  professionali  (universita',  istituti  di  ricerca,  ecc.)  non
possono  essere rappresentative  di  alcuna categoria  professionale.
Alle  autorita'   preposte  alla  vigilanza  sui   controlli  vengono
comunicati  data   e  luogo   dei  consigli  direttivi   cui  possono
partecipare senza diritto di voto;
  b)   deve  documentare   il   requisito  della   rappresentativita'
interprofessionale  mediante   un  sistema   verificabile  attraverso
l'equilibrata presenza delle parti interessate;
  c) deve  esercitare poteri esplicitamente elencati  nello statuto e
che  si  limitino,  in  relazione all'esercizio  della  attivita'  di
controllo, di prova e di verifica, alla ratifica dei relativi esiti e
di quelli di un eventuale  ricorso assicurando, per questi ultimi, le
procedure di  valutazione di eventuali osservazioni  finalizzate alla
relativa revisione;
  disponga di personale idoneo specificatamente addetto ai controlli,
sotto  la  supervisione di  un  dirigente  responsabile di  tutte  le
operazioni  all'attivita'  di  controllo   e  di  accertamento  della
conformita' esclusivamente nei confronti  del consiglio direttivo; in
proposito, il personale:
  a) non  deve svolgere  attivita' di consulenza  tecnicoproduttiva e
commerciale  a tal  fine retribuita  direttamente presso  nessuno dei
soggetti interessati al  funzionamento del sistema di  controllo e di
accertamento della conformita'; per  soggetti si intendono le singole
imprese devono essere corredati da specifici curricula;
  b) deve essere competente per le funzioni assegnategli: i curricula
di  cui sopra  devono  in proposito  esplicitare adeguata  esperienza
professionale;
  c) deve operare  in base ad un preciso  mansionario, esplicitato in
relazione agli schemi depositati;
  d) deve agire  in autonomia sulla base delle  istruzioni ricevute e
formalizzate con procedura documentata;
  e) deve essere posto alle dipendenze gerarchiche e funzionali di un
dirigente  responsabile, che  opera  autonomamente nell'ambito  degli
indirizzi  e  delle  politiche  stabilite  dal  consiglio  direttivo,
attuando  il  coordinamento  e   lo  sviluppo  di  tutta  l'attivita'
operativa,  assolutamente  libero dal  controllo  di  chi ha  diretti
interessi commerciali (valgono, in  proposito, le prescrizioni di cui
alla precedente lettera a);
    disponga di una struttura organizzativa che:
  a) definisca  chiaramente le responsabilita' ed  i collegamenti con
le diverse funzioni;
  b) sia sostenuta da un  adeguato sistema di reperimento di autonomi
mezzi finanziari;
  c)  operi  in base  ad  una  illustrazione documentata  dei  propri
sistemi  di  controllo  e  di  accertamento  della  conformita',  con
specifico riferimento a tutte le prescrizioni del disciplinare;
  d)  disponga  di  aggiornata  documentazione  relativa  allo  stato
giuridico di tutto il personale  addetto ai propri servizi e comunque
impiegato;
  e)  disponga  di  un  sistema   di  raccolta,  archiviazione  e  di
conservazione dei dati, corrispondente a tutte le procedure attuate e
comprensivo  della   registrazione  di  ogni   documento  discendente
dall'attivita' di controllo e di  ogni altro adempimento previsto dal
disciplinare;  disponga, inoltre,  delle procedure  per il  controllo
l'aggiornamento e la modifica di tutti i documenti in uso;
  disponga di  procedure di  controllo, di verifica,  di accertamento
finalizzate all'uso della DOP/IGP, che:
  a)  attuino  tutte  le  prescrizioni  in  proposito  impartite  dal
disciplinare;
  b) concorrano  a definire  un quadro probante  di misure  intese ad
assicurare  che  i  prodotti   siano  continuativamente  conformi  ai
requisiti di origine, di processo e finali previsti dal disciplinare;
  c)  svolgano  secondo  metodologie  prestabilite  le  attivita'  di
controllo, verifica e prova;
  d)  prevedano   chiare  indicazioni   delle  circostanze   e  delle
condizioni che accertano la  non conformita' ai fini dell'ottenimento
della DOP/IGP e delle corrispondenti conseguenze;
      e) siano sistematicamente documentate e registrate;
  operino  con  strutture  proprie  di   prova  o  di  ispezione  che
assicurino la  conformita' ai requisiti  esposti dalla norma  UNI CEI
45001 (laboratori  di prova);  in caso  di strutture  esterne, queste
debbono assicurare  sempre la  conformita' ai  requisiti di  cui alle
norme  UNI CEI  45001  (funzionamento laboratori  di  prova) e  45002
(valutazione   laboratori  di   prova),   documentata  da   specifici
contratti;
  assicuri, nell'ambito  delle proprie  procedure, i  requisiti della
massima riservatezza  secondo le disposizioni vigenti  fatte salve le
esigenze conoscitive delle autorita' preposte ai controlli;
  disponga di  un proprio manuale della  qualita'; nel caso in  cui i
singoli   contenuti   del   manuale  siano   illustrati   nell'ambito
dell'insieme  della  documentazione  prodotta   e  nelle  more  della
adozione  del  manuale  stesso,  dovra' comunque  essere  fornito  il
programma   di  addestramento   del  personale   e  quello   relativo
all'aggiornamento e/o alla modifica della documentazione in uso;
  operi  la tenuta  e l'aggiornamento  di  tutti gli  elenchi e  dati
previsti dal disciplinare o necessari alle procedure di controllo;
  assicuri l'accesso  alle procedure  di controllo e  di accertamento
della  conformita'  a  tutti   i  soggetti  interessati  al  processo
produttivo previsto dal disciplinare;
  disponga  di procedure  per  l'accoglimento dei  reclami contro  le
proprie decisioni,  avvalendosi a tal  fine di un  organismo tecnico,
composto da esperti nominati dal consiglio direttivo, che:
  a) non abbiano rapporti diretti  ne' con la struttura organizzativa
ne' con i soggetti interessati al sistema di controllo;
      b) decida imparzialmente sui ricorsi presentati;
  abbia  allestito  un  piano  di  verifiche  interne  e  di  riesami
periodici  finalizzati all'accertamento  (almeno una  volta all'anno)
della  conformita'  dei  propri   standards  e  requisiti  operativi,
affidato ad un proprio responsabile della qualita' e documentatamente
disponibile, in quanto agli esiti,  per tutti i soggetti che accedono
al sistema di controllo;
  disponga  di  un  sistema  di  verifiche  dell'uso  della  DOP/IGP,
documentatamente finalizzato all'accertamento  della conformita' o di
abusi e, comunque, di non  conformita' rispetto alle prescrizioni del
disciplinare  e  disponga,  altresi', di  conseguenti  procedure  per
l'esercizio di  azioni correttive adeguate  e di quelle in  ogni caso
previste dal disciplinare stesso;
  disponga di  propria procedura  e di conseguente  documentazione in
relazione alla attivita' di:
  a)  apposizione del  contrassegno di  conformita' al  disciplinare,
nelle forme da esso previste, sul prodotto, confezioni e simili;
  b) conservazione, custodia, distribuzione ed utilizzazione di tutto
il  materiale   a  qualsiasi  titolo  utilizzato   nell'attivita'  di
controllo e/o come tale previsto dal disciplinare;
  assicuri ai propri ordinamenti e procedure l'automatico recepimento
di ogni modifica od integrazione  del disciplinare e le modalita' per
la relativa attuazione.
   3. Inoltre, ai fini dell'autorizzazione:
  l'organismo  deve   depositare,  contestualmente   all'istanza  del
proponente,  il prospetto  delle  condizioni  tariffarie destinate  a
regolare l'accesso alle misure di controllo impegnandosi, altresi', a
comunicare  all'autorita' nazionale  competente  tutte le  successive
modifiche ed integrazioni ai fini della relativa approvazione.
  l'organismo  deve inoltre  depositare, contestualmente  all'istanza
del  proponente,  una  dichiarazione  con   la  quale  si  impegna  a
notificare all'autorita' nazionale competente tutte le misure assunte
nei diversi casi  di accertamento di non conformita',  di adozione di
misure correttive  e di adozione  di altri provvedimenti  a qualsiasi
titolo previsti dal disciplinare, indicando in proposito le procedure
specifiche che verranno adottate;
  4. Uno  stesso organismo  puo' essere  autorizzato al  controllo di
piu' DOP/IGP a condizione che:
  i  poteri  del  consiglio  direttivo,  concernenti  l'attivita'  di
controllo e di certificazione, siano esplicitamente delegati ad uno o
piu' comitati di certificazione, composti in conformita' ai requisiti
di  rappresentativita'   previsti,  per   ognuna  delle   DOP/IGP  da
controllare;
  vengano allestite  e documentate separate procedure  di controllo e
di   certificazione,  armonizzate   con  le   esigenze  dei   diversi
disciplinari;
  venga prodotta  per ogni DOP/IGP tutta  la specifica documentazione
compatibile prevista dal presente regolamento;
  il personale  possieda, in modo documentato,  adeguati requisiti di
esperienza  e  di  conoscenza   specifica  in  relazione  ai  diversi
disciplinari e processi produttivi e gli eventuali soggetti esterni a
qualsiasi  titolo utilizzati,  in  possesso  dei requisiti  richiesti
possano  documentare a  loro volta  comprovate esperienze  specifiche
pregresse, esercitate  con riferimento ad  ogni singola DOP/IGP  od a
prodotti comunque ad esse affini;
  l'autorizzazione e' revocata dalla competente autorita' nei casi di
inadeguatezza dell'organismo di controllo e qualora venga documentata
la non conformita' anche ad uno solo dei requisiti richiesti;
  l'organismo autorizzato  si deve qualificare,  nell'esercizio delle
sue  funzioni,  come "Organismo  di  controllo  autorizzato ai  sensi
dell'art. 10 del Reg. (CEE) n. 2081/92", integrando tale epigrafe con
gli estremi  del provvedimento di autorizzazione  e della conseguente
pubblicazione sulla GU-UE;
  5.  Per  ogni  singola  DOP/IGP puo'  essere  autorizzato,  per  un
determinato  lasso di  tempo,  un  solo organismo  anche  in caso  di
richiesta o di disponibilita' di piu' organismi.