Allegato A REQUISITI E PROCEDURE PER L'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL REG. (CEE) N. 2081/92 (ORGANISMI PRIVATI). 1. La richiesta di autorizzazione presentata dai soggetti individuati dal presente decreto deve essere corredata: dalla esplicita indicazione della ragione sociale e sede legale dell'organismo privato per il quale e' richiesta l'autorizzazione; dall'atto costitutivo e dallo statuto dell'organismo privato proposto per l'autorizzazione e, inoltre, in relazione allo stesso; da un certificato di iscrizione e vigenza rilasciato dalla competente CCIAA, in corso di validita'; da uno schema che illustri l'articolazione e la composizione dei diversi organi sociali previsti dallo statuto; da un organigramma della struttura organizzativa, integrato dall'organico aggiornato alla data della richiesta; da uno schema che illustri le diverse responsabilita' nell'ambito dell'organigramma, con riferimento alle diverse funzioni previste; da una descrizione dei mezzi di cui l'organismo dispone per il proprio sostegno finanziario; dalla documentazione relativa alla conformita' rispetto a tutti i requisiti specifici di seguito previsti dal presente regolamento; dal disciplinare della DOP/IGP nel dispositivo vigente ai fini della registrazione della stessa ai sensi del Reg. 2081/92, adattato in guisa che da esso derivino con separata chiarezza quantomeno i seguenti presupposti attuativi: a) l'insieme dei requisiti di conformita' relativi all'origine, ai processi produttivi e di trasformazione e del prodotto, ivi compresi i requisiti organoletticoqualitativi; b) l'insieme degli adempimenti conseguentemente posti a carico dei produttori e dei trasformatori e, comunque, di tutti i soggetti che concorrono alla formazione dei requisiti di conformita'; c) l'insieme delle misure di controllo e di prova gia' esplicitamente previste dal disciplinare e che si ritengano necessarie a titolo integrativo; d) l'insieme dei certificati, contrassegni e marchi attestanti la conformita', unitamente alle corrispondenti attribuzioni operative ed alla relativa titolarita'. 2. L'autorizzazione puo' essere rilasciata ad un organismo che documenti in ogni caso il possesso dei seguenti requisiti: abbia forma giuridica certa e documentata; disponga di un consiglio direttivo costituito in modo da salvaguardare l'imparzialita' decisionale autonoma rispetto alla attivita' di controllo, prova, ispezione e verifica e rilascio delle attestazioni di conformita' previste dal disciplinare; in proposito, il consiglio direttivo: a) deve essere costituito con la partecipazione di tutte le parti professionali interessate al contenuto ed al funzionamento del sistema di controllo e di accertamento della conformita' nell'ambito della stessa filiera produttiva; il predominio di singoli interessi deve essere quindi evitato in un'ottica sistemica, possibilmente con rappresentativita' di tipo paritetico o, se diversamente impostate, motivate esplicitamente nell'atto costitutivo o nello statuto dell'organismo. Le eventuali rappresentanze, nell'ambito del consiglio direttivo, di enti pubblici o di altri organismi comunque non professionali (universita', istituti di ricerca, ecc.) non possono essere rappresentative di alcuna categoria professionale. Alle autorita' preposte alla vigilanza sui controlli vengono comunicati data e luogo dei consigli direttivi cui possono partecipare senza diritto di voto; b) deve documentare il requisito della rappresentativita' interprofessionale mediante un sistema verificabile attraverso l'equilibrata presenza delle parti interessate; c) deve esercitare poteri esplicitamente elencati nello statuto e che si limitino, in relazione all'esercizio della attivita' di controllo, di prova e di verifica, alla ratifica dei relativi esiti e di quelli di un eventuale ricorso assicurando, per questi ultimi, le procedure di valutazione di eventuali osservazioni finalizzate alla relativa revisione; disponga di personale idoneo specificatamente addetto ai controlli, sotto la supervisione di un dirigente responsabile di tutte le operazioni all'attivita' di controllo e di accertamento della conformita' esclusivamente nei confronti del consiglio direttivo; in proposito, il personale: a) non deve svolgere attivita' di consulenza tecnicoproduttiva e commerciale a tal fine retribuita direttamente presso nessuno dei soggetti interessati al funzionamento del sistema di controllo e di accertamento della conformita'; per soggetti si intendono le singole imprese devono essere corredati da specifici curricula; b) deve essere competente per le funzioni assegnategli: i curricula di cui sopra devono in proposito esplicitare adeguata esperienza professionale; c) deve operare in base ad un preciso mansionario, esplicitato in relazione agli schemi depositati; d) deve agire in autonomia sulla base delle istruzioni ricevute e formalizzate con procedura documentata; e) deve essere posto alle dipendenze gerarchiche e funzionali di un dirigente responsabile, che opera autonomamente nell'ambito degli indirizzi e delle politiche stabilite dal consiglio direttivo, attuando il coordinamento e lo sviluppo di tutta l'attivita' operativa, assolutamente libero dal controllo di chi ha diretti interessi commerciali (valgono, in proposito, le prescrizioni di cui alla precedente lettera a); disponga di una struttura organizzativa che: a) definisca chiaramente le responsabilita' ed i collegamenti con le diverse funzioni; b) sia sostenuta da un adeguato sistema di reperimento di autonomi mezzi finanziari; c) operi in base ad una illustrazione documentata dei propri sistemi di controllo e di accertamento della conformita', con specifico riferimento a tutte le prescrizioni del disciplinare; d) disponga di aggiornata documentazione relativa allo stato giuridico di tutto il personale addetto ai propri servizi e comunque impiegato; e) disponga di un sistema di raccolta, archiviazione e di conservazione dei dati, corrispondente a tutte le procedure attuate e comprensivo della registrazione di ogni documento discendente dall'attivita' di controllo e di ogni altro adempimento previsto dal disciplinare; disponga, inoltre, delle procedure per il controllo l'aggiornamento e la modifica di tutti i documenti in uso; disponga di procedure di controllo, di verifica, di accertamento finalizzate all'uso della DOP/IGP, che: a) attuino tutte le prescrizioni in proposito impartite dal disciplinare; b) concorrano a definire un quadro probante di misure intese ad assicurare che i prodotti siano continuativamente conformi ai requisiti di origine, di processo e finali previsti dal disciplinare; c) svolgano secondo metodologie prestabilite le attivita' di controllo, verifica e prova; d) prevedano chiare indicazioni delle circostanze e delle condizioni che accertano la non conformita' ai fini dell'ottenimento della DOP/IGP e delle corrispondenti conseguenze; e) siano sistematicamente documentate e registrate; operino con strutture proprie di prova o di ispezione che assicurino la conformita' ai requisiti esposti dalla norma UNI CEI 45001 (laboratori di prova); in caso di strutture esterne, queste debbono assicurare sempre la conformita' ai requisiti di cui alle norme UNI CEI 45001 (funzionamento laboratori di prova) e 45002 (valutazione laboratori di prova), documentata da specifici contratti; assicuri, nell'ambito delle proprie procedure, i requisiti della massima riservatezza secondo le disposizioni vigenti fatte salve le esigenze conoscitive delle autorita' preposte ai controlli; disponga di un proprio manuale della qualita'; nel caso in cui i singoli contenuti del manuale siano illustrati nell'ambito dell'insieme della documentazione prodotta e nelle more della adozione del manuale stesso, dovra' comunque essere fornito il programma di addestramento del personale e quello relativo all'aggiornamento e/o alla modifica della documentazione in uso; operi la tenuta e l'aggiornamento di tutti gli elenchi e dati previsti dal disciplinare o necessari alle procedure di controllo; assicuri l'accesso alle procedure di controllo e di accertamento della conformita' a tutti i soggetti interessati al processo produttivo previsto dal disciplinare; disponga di procedure per l'accoglimento dei reclami contro le proprie decisioni, avvalendosi a tal fine di un organismo tecnico, composto da esperti nominati dal consiglio direttivo, che: a) non abbiano rapporti diretti ne' con la struttura organizzativa ne' con i soggetti interessati al sistema di controllo; b) decida imparzialmente sui ricorsi presentati; abbia allestito un piano di verifiche interne e di riesami periodici finalizzati all'accertamento (almeno una volta all'anno) della conformita' dei propri standards e requisiti operativi, affidato ad un proprio responsabile della qualita' e documentatamente disponibile, in quanto agli esiti, per tutti i soggetti che accedono al sistema di controllo; disponga di un sistema di verifiche dell'uso della DOP/IGP, documentatamente finalizzato all'accertamento della conformita' o di abusi e, comunque, di non conformita' rispetto alle prescrizioni del disciplinare e disponga, altresi', di conseguenti procedure per l'esercizio di azioni correttive adeguate e di quelle in ogni caso previste dal disciplinare stesso; disponga di propria procedura e di conseguente documentazione in relazione alla attivita' di: a) apposizione del contrassegno di conformita' al disciplinare, nelle forme da esso previste, sul prodotto, confezioni e simili; b) conservazione, custodia, distribuzione ed utilizzazione di tutto il materiale a qualsiasi titolo utilizzato nell'attivita' di controllo e/o come tale previsto dal disciplinare; assicuri ai propri ordinamenti e procedure l'automatico recepimento di ogni modifica od integrazione del disciplinare e le modalita' per la relativa attuazione. 3. Inoltre, ai fini dell'autorizzazione: l'organismo deve depositare, contestualmente all'istanza del proponente, il prospetto delle condizioni tariffarie destinate a regolare l'accesso alle misure di controllo impegnandosi, altresi', a comunicare all'autorita' nazionale competente tutte le successive modifiche ed integrazioni ai fini della relativa approvazione. l'organismo deve inoltre depositare, contestualmente all'istanza del proponente, una dichiarazione con la quale si impegna a notificare all'autorita' nazionale competente tutte le misure assunte nei diversi casi di accertamento di non conformita', di adozione di misure correttive e di adozione di altri provvedimenti a qualsiasi titolo previsti dal disciplinare, indicando in proposito le procedure specifiche che verranno adottate; 4. Uno stesso organismo puo' essere autorizzato al controllo di piu' DOP/IGP a condizione che: i poteri del consiglio direttivo, concernenti l'attivita' di controllo e di certificazione, siano esplicitamente delegati ad uno o piu' comitati di certificazione, composti in conformita' ai requisiti di rappresentativita' previsti, per ognuna delle DOP/IGP da controllare; vengano allestite e documentate separate procedure di controllo e di certificazione, armonizzate con le esigenze dei diversi disciplinari; venga prodotta per ogni DOP/IGP tutta la specifica documentazione compatibile prevista dal presente regolamento; il personale possieda, in modo documentato, adeguati requisiti di esperienza e di conoscenza specifica in relazione ai diversi disciplinari e processi produttivi e gli eventuali soggetti esterni a qualsiasi titolo utilizzati, in possesso dei requisiti richiesti possano documentare a loro volta comprovate esperienze specifiche pregresse, esercitate con riferimento ad ogni singola DOP/IGP od a prodotti comunque ad esse affini; l'autorizzazione e' revocata dalla competente autorita' nei casi di inadeguatezza dell'organismo di controllo e qualora venga documentata la non conformita' anche ad uno solo dei requisiti richiesti; l'organismo autorizzato si deve qualificare, nell'esercizio delle sue funzioni, come "Organismo di controllo autorizzato ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CEE) n. 2081/92", integrando tale epigrafe con gli estremi del provvedimento di autorizzazione e della conseguente pubblicazione sulla GU-UE; 5. Per ogni singola DOP/IGP puo' essere autorizzato, per un determinato lasso di tempo, un solo organismo anche in caso di richiesta o di disponibilita' di piu' organismi.