Allegato SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN SCIENZA E TECNICA DELLE PIANTE OFFICINALI Art. 1. E' istituita presso l'Universita' di Pisa la scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali che conferisce il diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali. Art. 2. Al funzionamento della Scuola provvedono le facolta' di farmacia, agraria, scienze matematiche, fisiche e naturali. Art. 3. La scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali" afferisce al settore farmaceutico. Il conseguimento del diploma di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista. La scuola ha lo scopo di promuovere lo studio e la ricerca nel settore delle piante officinali, in relazione alle esigenze del servizio sanitario nazionale e/o regionale riguardo a specialisti in erboristeria da inserire nelle strutture operanti sul territorio. Art. 4. Il corso di studio ha durata triennale e prevede almeno 1000 ore di didattica complessiva. Art. 5. Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in 25 in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 31/1990. Le modalita' delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della scuola. La scuola afferisce alla facolta' di farmacia ed alla sede presso il dipartimento di chimica bioorganica. Al funzionamento della scuola concorre, oltre alla facolta' di farmacia anche quella di agraria. Art. 6. Alla scuola sono ammessi i laureati in: chimica, chimica industriale, chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze forestali, scienze naturali. Sono, altresi, ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' italiana e straniera, accettato dalle competenti autorita' italiane, dal consiglio della scuola e dal senato accademico e che sia ritenuto equipollente anche limitatamente ai fini della iscrizione alla scuola stessa. Art. 7. Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento, in conformita' al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi. Il consiglio determina, pertanto: gli insegnamenti fondamentali obbligatori e quelli eventuali opzionali con la suddivisione allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio. Art. 8. Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto dal precedente art. 7, il consiglio della scuola dovra' comprendere nell'ordinamento le aree didattiche specificate nel successivo art. 9 alle quali dovranno essere dedicate almeno 1000 ore di didattica per un minimo di 50 ore per ciascuna area. Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si sviluppera l'attivita' didattica e verranno reperiti i docenti. Art. 9. Le aree didattiche che caratterizzano la scuola e alle quali devono essere dedicate a norma del precedente art. 8, almeno 1000 ore, sono le seguenti: Area 1 - Propedeutica. L'obiettivo e' quello di fornire agli specializzandi le conoscenze delle piante officinali in rapporto all'ambiente, ai meccanismi genetici che le condizionano, all'attivita' fisiologica, alla lotta contro i parassiti vegetali, nonche' le basi agronomiche e le tecniche specifiche di coltivazione delle piu' importanti specie officinali. Settori scientificodiscipimari: E01D Ecologia vegetale; G02A Agronomia e coltivazioni erbacee; G04X Genetica agraria; G06B Patologia vegetale. Area 2 - Teoricosperimentale. L'obiettivo e' quello di fornire agli specializzandi le conoscenze delle piu' importanti classi chimiche a cui appartengono i principi attivi di interesse farmacologico, le tecniche di estrazione e di purificazione di tali costituenti, la possibilita' di considerare le piante officinali come integratori alimentari, nonche' i meccanismi di azione delle droghe vegetali e dei loro costituenti, le loro attivita' e tossicita'. Settori scientificodisciplinari: C07X Chimica farmaceutica; E07X Farmacologia; E08X Biologia farmaceutica. Area 3 - Tecnico applicativa. Con le discipline previste in questa area e' intendimento fornire le conoscenze delle tecniche di preparazione dei prodotti erboristici e/o delle specialita' contenenti i loro principi attivi allo stato puro, quelle del mercato relativo alla produzione nazionale ed internazionale, compreso il problema delle importazioni, nonche' gli aspetti legislativi riguardanti la produzione e il corumercio dei prodotti erboristici. Settori scientificodisciplinari: C08X Farmaceutico tecnologico applicativo; N05X Diritto dell'economia; P02A Economia aziendale. Art. 10. All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attivita' sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita' attinente alla specializzazione svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 11. L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzione e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. E' consentito in parte l'espletamento dei corsi anche presso sedi distaccate. Art. 12. La corrispondenza della scuola di specializzazione e del titolo relativo tra le tipologie definite in quelle dell'area farmaceutica di cui al decreto ministeriale 6 settembre 1995 e quelle precedenti, e' individuata dal Consiglio universitario nazionale. Art. 13. L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.