(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                     SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
            IN SCIENZA E TECNICA DELLE PIANTE OFFICINALI
                               Art. 1.
  E'   istituita  presso   l'Universita'   di  Pisa   la  scuola   di
specializzazione  in scienza  e tecnica  delle piante  officinali che
conferisce il diploma di specializzazione  in scienza e tecnica delle
piante officinali.
                               Art. 2.
  Al funzionamento  della Scuola provvedono le  facolta' di farmacia,
agraria, scienze matematiche, fisiche e naturali.
                               Art. 3.
  La scuola  di specializzazione  in scienza  e tecnica  delle piante
officinali" afferisce al settore farmaceutico.
  Il conseguimento del diploma di specializzazione consente, nei vari
rami  di esercizio  professionale,  l'assunzione  della qualifica  di
specialista.
  La scuola  ha lo  scopo di  promuovere lo studio  e la  ricerca nel
settore  delle  piante officinali,  in  relazione  alle esigenze  del
servizio sanitario nazionale e/o  regionale riguardo a specialisti in
erboristeria da inserire nelle strutture operanti sul territorio.
                               Art. 4.
  Il corso di studio ha durata triennale e prevede almeno 1000 ore di
didattica complessiva.
                               Art. 5.
  Il numero degli  iscritti a ciascun anno di corso  viene fissato in
25  in base  alle  risorse  umane e  finanziarie,  alle strutture  ed
attrezzature  disponibili, alle  esigenze  del mercato  del lavoro  e
secondo i  criteri generali fissati dal  Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica  e tecnologica ai sensi  dell'art. 9, comma
4, della legge n. 31/1990.
  Le modalita' delle prove di ammissione sono stabilite dal consiglio
della scuola.
  La scuola afferisce  alla facolta' di farmacia ed  alla sede presso
il dipartimento di chimica bioorganica.
  Al  funzionamento della  scuola  concorre, oltre  alla facolta'  di
farmacia anche quella di agraria.
                               Art. 6.
  Alla  scuola   sono  ammessi   i  laureati  in:   chimica,  chimica
industriale, chimica e tecnologia farmaceutiche, farmacia, medicina e
chirurgia, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche,
scienze forestali, scienze naturali.
  Sono, altresi, ammessi alla scuola coloro che siano in possesso del
titolo di studio, conseguito presso universita' italiana e straniera,
accettato dalle  competenti autorita'  italiane, dal  consiglio della
scuola e dal senato accademico  e che sia ritenuto equipollente anche
limitatamente ai fini della iscrizione alla scuola stessa.
                               Art. 7.
  Il consiglio  della scuola determina, con  apposito regolamento, in
conformita' al regolamento  didattico di Ateneo e  nel rispetto della
liberta'    di   insegnamento,    l'articolazione   del    corso   di
specializzazione ed il relativo piano di studi.
   Il consiglio determina, pertanto:
  gli  insegnamenti  fondamentali   obbligatori  e  quelli  eventuali
opzionali  con  la  suddivisione allorquando  necessaria,  in  moduli
didattici;
  la tipologia delle  forme didattiche, ivi comprese  le attivita' di
laboratorio, pratiche e di tirocinio.
                               Art. 8.
  Nel determinare  il piano degli  studi secondo quanto  previsto dal
precedente  art.  7, il  consiglio  della  scuola dovra'  comprendere
nell'ordinamento le aree didattiche specificate nel successivo art. 9
alle quali dovranno essere dedicate  almeno 1000 ore di didattica per
un minimo di 50 ore per ciascuna area.
  Per  ciascuna area  i  settori definiscono  l'ambito scientifico  e
disciplinare nel quale si sviluppera l'attivita' didattica e verranno
reperiti i docenti.
                               Art. 9.
  Le aree didattiche che caratterizzano la scuola e alle quali devono
essere dedicate a norma del precedente  art. 8, almeno 1000 ore, sono
le seguenti:
 Area 1 - Propedeutica.
  L'obiettivo e' quello di  fornire agli specializzandi le conoscenze
delle  piante  officinali  in rapporto  all'ambiente,  ai  meccanismi
genetici che  le condizionano, all'attivita' fisiologica,  alla lotta
contro  i  parassiti  vegetali,  nonche' le  basi  agronomiche  e  le
tecniche  specifiche di  coltivazione  delle  piu' importanti  specie
officinali.
   Settori scientificodiscipimari:
    E01D Ecologia vegetale;
    G02A Agronomia e coltivazioni erbacee;
    G04X Genetica agraria;
    G06B Patologia vegetale.
 Area 2 - Teoricosperimentale.
  L'obiettivo e' quello di  fornire agli specializzandi le conoscenze
delle piu' importanti  classi chimiche a cui  appartengono i principi
attivi di  interesse farmacologico,  le tecniche  di estrazione  e di
purificazione di tali costituenti,  la possibilita' di considerare le
piante officinali  come integratori alimentari, nonche'  i meccanismi
di  azione delle  droghe vegetali  e  dei loro  costituenti, le  loro
attivita' e tossicita'.
   Settori scientificodisciplinari:
    C07X Chimica farmaceutica;
    E07X Farmacologia;
    E08X Biologia farmaceutica.
 Area 3 - Tecnico applicativa.
  Con le discipline  previste in questa area  e' intendimento fornire
le conoscenze delle tecniche di preparazione dei prodotti erboristici
e/o delle  specialita' contenenti i  loro principi attivi  allo stato
puro,  quelle  del  mercato  relativo alla  produzione  nazionale  ed
internazionale, compreso il problema  delle importazioni, nonche' gli
aspetti  legislativi riguardanti  la produzione  e il  corumercio dei
prodotti erboristici.
   Settori scientificodisciplinari:
    C08X Farmaceutico tecnologico applicativo;
    N05X Diritto dell'economia;
    P02A Economia aziendale.
                              Art. 10.
  All'inizio di ciascun corso  gli specializzandi dovranno concordare
con  il  consiglio  della  scuola la  scelta  degli  eventuali  corsi
opzionali  che  dovranno  costituire orientamento  all'interno  della
specializzazione,  l'attivita'  sperimentale   di  laboratorio  e  di
tirocinio che sara' svolto sotto la guida di un responsabile nominato
dal consiglio della scuola.
  Ai  fini della  frequenza alle  lezioni teoriche  e alle  attivita'
pratiche il  consiglio della  scuola potra' riconoscere  utile, sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita'   attinente   alla
specializzazione  svolta   in  Italia  e  all'estero   in  laboratori
universitari o extra universitari.
                              Art. 11.
  L'Universita', su  proposta del consiglio della  scuola, stabilisce
convenzioni con enti pubblici o privati, con finalita' di sovvenzione
e  di   utilizzazione  di   strutture  extra  universitarie   per  lo
svolgimento delle attivita' didattiche  degli specializzandi ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  E' consentito in  parte l'espletamento dei corsi  anche presso sedi
distaccate.
                              Art. 12.
  La  corrispondenza della  scuola di  specializzazione e  del titolo
relativo tra  le tipologie definite in  quelle dell'area farmaceutica
di cui al decreto ministeriale  6 settembre 1995 e quelle precedenti,
e' individuata dal Consiglio universitario nazionale.
                              Art. 13.
  L'importo  delle tasse  e  soprattasse dovute  dagli iscritti  alla
scuola  e' quello  previsto dalle  vigenti disposizioni  di legge,  i
contributi   sono  stabiliti   anno   per  anno   dal  consiglio   di
amministrazione.