(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO I
            LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI
                    INCENDIO NEI LUOGHI Dl LAVORO
    1.1 - GENERALITA'
    Nel presente allegato  sono  stabiliti  i  criteri  generali  per
procedere  alla  valutazione  dei  rischi  di  incendio nei luoghi di
lavoro.  L'applicazione  dei  criteri  ivi  riportati  non   preclude
l'utilizo di altre metodologie di consolidata validita'.
    1.2 - DEFINIZIONI
    Ai fini del presente decreto si definisce:
    -  PERICOLO  DI  INCENDIO:  proprieta'  o  qualita' intrinseca di
determinati  materiali  o  attrezzature,  oppure  di  metodologie   e
pratiche  di  lavoro  o  di  utilizzo  di  un ambiente di lavoro, che
presentano il potenziale di causare un incendio;
    - RISCHIO DI INCENDIO: probabilita' che sia raggiunto il  livello
potenziale  di  accadimento  di  un  incendio  e  che  si verifichino
conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;
    - VALUTAZIONE DEI RISCHI DI ICENDIO:  procedimento di valutazione
dei rischi di  incendio  in  un  luogo  di  lavoro,  derivante  dalle
circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.
    1.3 - OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO
    La  valutazione  dei rischi di incendio deve consentire al datore
di  lavoro  di  prendere  i  provvedimenti  che  sono  effettivamente
necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre
persone presenti nel luogo di lavoro.
    Questi provvedimenti comprendono:
    - la prevenzione dei rischi;
    - l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
    - la formazione dei lavoratori;
    -  le  misure  tecnico-organizzative  destinate a porre in atto i
provvedimenti necessari.
    La prevenzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari
della valutazione dei rischi.  Nei  casi  in  cui  non  e'  possibile
eliminare  i  rischi,  essi  devono essere diminuiti nella misura del
possibile e devono essere tenuti sotto controllo  i  rischi  residui,
tenendo  conto  delle misure generali di tutela di cui all'art. 3 del
decreto legislativo n. 626.
    La valutazione del rischio di incendio tiene conto:
    a) del tipo di attivita';
    b) dei materiali immagazzinati e manipolati;
    c) delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro  compresi  gli
arredi;
    d) delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi
i materiali di rivestimento;
    e) delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;
    f)   del  numero  di  persone  presenti,  siano  esse  lavoratori
dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad  allontanarsi
in caso di emergenza.
    1.4  -  CRITERI  PER  PROCEDERE  ALLA  VALUTAZIONE  DEI RISCHI DI
INCENDIO
    La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle  seguenti
fasi:
    a)  individuazione  di  ogni pericolo di incendio (p.e.  sostanze
facilmente  combustibili  e  infiammabili,   sorgenti   di   innesco,
situazioni   che   possono   determinare   la   facile   propagazione
dell'incendio);
    b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti  nel
luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
    c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
    d) valutazione del rischio residuo di incendio;
    e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti
ovvero  individuazione  di eventuali ulteriori provvedimenti e misure
necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.
    1.4.1 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO
    1.4.1.1 - Materiali combustibili e/o infiammabili
    I  materiali  combustibili  se  sono   in   quantita'   limitata,
correttamente  manipolati  e  depositati  in  sicurezza,  possono non
costituire oggetto di particolare valutazione.
    Alcuni materiali presenti  nei  luoghi  di  lavoro  costituiscono
pericolo  potenziale  poiche'  essi  sono  facilmente combustibili od
infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un  incendio.
A titolo esemplificativo essi sono:
    - vernici e solventi infiammabili;
    - adesivi infiammabili;
    - gas infiammabili;
    - grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio;
    - materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma;
    - grandi quantita' di manufatti infiammabili;
    -  prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che
possono reagire con altre sostanze provocando un incendio;
    - prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;
    - vaste superfici di  pareti  o  solai  rivestite  con  materiali
facilmente combustibili.
    1.4.1.2 - Sorgenti di innesco
    Nei  luoghi  di  lavoro possono essere presenti anche sorgenti di
innesco e fonti di  calore  che  costituiscono  cause  potenziali  di
incendio  o che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali
fonti, in alcuni casi, possono essere  di  immediata  identificazione
mentre,   in  altri  casi,  possono  essere  conseguenza  di  difetti
meccanici od elettrici. A titolo esemplificativo si citano:
    - presenza di fiamme o scintille dovute  a  processi  di  lavoro,
quali taglio, affilatura, saldatura;
    - presenza di sorgenti di calore causate da attriti;
    -  presenza  di  macchine  ed  apparecchiature  in cui si produce
calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica;
    - uso di fiamme libere;
    - presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate
secondo le norme di buona tecnica.
    1.4.2  -  IDENTIFICAZIONE  DEI  LAVORATORI  E  DI  ALTRE  PERSONE
PRESENTI ESPOSTI A RISCHIO DI INCENDIO
    Nelle  situazioni  in  cui  si  verifica  che nessuna persona sia
particolarmente esposta a  rischio,  in  particolare  per  i  piccoli
luoghi  di  lavoro,  occorre  solamente  seguire  i  criteri generali
finalizzati  a  garantire  per  chiunque   una   adeguata   sicurezza
antincendio.
    Occorre  tuttavia  considerare  attentamente  i casi in cui una o
piu' persone siano esposte a rischi particolari in caso di  incendio,
a  causa della loro specifica funzione o per il tipo di attivita' nel
luogo di lavoro. A titolo di esempio si possono citare i casi in cui:
    - siano previste aree di riposo;
    - sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare
situazione di affollamento;
    - siano presenti persone la cui  mobilita',  udito  o  vista  sia
limitata;
    -  siano presenti persone che non hanno familiarita' con i luoghi
e con le relative vie di esodo;
    - siano presenti  lavoratori  in  aree  a  rischio  specifico  di
incendio;
    -  siano  presenti persone che possono essere incapaci di reagire
prontamente in caso di  incendio  o  possono  essere  particolarmente
ignare  del pericolo causato da un incendio, poiche' lavorano in aree
isolate e le relative vie di  esodo  sono  lunghe  e  di  non  facile
praticabilita'.
    1.4.3 - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO
    Per  ciascun  pericolo  di  incendio  identificato, e' necessario
valutare se esso possa essere:
    - eliminato;
    - ridotto;
    - sostituito con alternative piu' sicure;
    - separato o protetto dalle altre  parti  del  luogo  di  lavoro,
tenendo  presente  il  livello  globale  di rischio per la vita delle
persone e le esigenze per la corretta conduzione dell'attivita'.
    Occorre  stabilire  se  tali  provvedimenti,  qualora  non  siano
adempimenti  di  legge,  debbano  essere  realizzati immediatamente o
possano far parte di un programma da realizzare nel tempo.
    1.4.3.1 - Criteri per ridurre i pericoli causati da  materiali  e
sostanze infiammabili e/o combustibili
    I  criteri  possono  comportare  l'adozione  di  una o piu' delle
seguenti misure:
    - rimozione o significativa riduzione  dei  materiali  facilmente
combustibili  ed  altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto
per la normale conduzione dell'attivita';
    -  sostituzione  dei  materiali   pericolosi   con   altri   meno
pericolosi;
    -   immagazzinamento   dei   materiali   infiammabili  in  locali
realizzati con strutture resistenti al fuoco,  e,  dove  praticabile,
conservazione  della  scorta  per  l'uso  giornaliero  in contenitori
appositi;
    - rimozione o sostituzione  dei  materiali  di  rivestimento  che
favoriscono la propagazione dell'incendio;
    -  riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da
evitare l'innesco diretto dell'imbottitura;
    - miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti
per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti.
    1.4.3.2 - Misure per ridurre i pericoli causati  da  sorgenti  di
calore
    Le  misure  possono  comportare  l'adozione  di  uno  o  piu' dei
seguenti provvedimenti:
    - rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;
    - sostituzione delle sorgenti di calore con altre piu' sicure;
    -  controllo  dell'utilizzo  dei  generatori di calore secondo le
istruzioni dei costruttori;
    -  schermaggio  delle  sorgenti  di  calore  valutate  pericolose
tramite elementi resistenti al fuoco;
    -  installazione  e mantenimento in efficienza dei dispositivi di
protezione;
    - controllo  della  conformita'  degli  impianti  elettrici  alle
normative tecniche vigenti;
    -    controllo    relativo    alla   corretta   manutenzione   di
apparecchiature elettriche e meccaniche;
    - riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;
    - pulizia e riparazione dei  condotti  di  ventilazione  e  canne
fumarie;
    - adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro
da  effettuarsi  a  fiamma  libera  nei  confronti  di  addetti  alla
manutenzione ed appaltatori,
    -  identificazione  delle  aree  dove  e'   proibito   fumare   e
regolamentazione sul fumo nelle altre aree;
    - divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio.
    1.4.4 - CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO DI INCENDIO
    Sulla base della valutazione dei rischi e' possibile classificare
il  livello  di  rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di
ogni parte di esso: tale livello puo' essere basso, medio o elevato.
    A) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO
    Si intendono a rischio di incendio basso i  luoghi  di  lavoro  o
parte  di  essi,  in  cui  sono  presenti  sostanze  a basso tasso di
infiammabilita' e le condizioni locali e di esercizio offrono  scarse
possibilita'  di  sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso
di incendio, la probabilita'  di  propagazione  dello  stesso  e'  da
ritenersi limitata.
    B) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO
    Si  intendono  a  rischio  di incendio medio i luoghi di lavoro o
parte di  essi,  in  cui  sono  presenti  sostanze  infiammabili  e/o
condizioni  locali  e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo
di incendi, ma nei quali, in caso di  incendio,  la  probabilita'  di
propagazione  dello  stesso e' da ritenersi limitata. Si riportano in
allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.
    C) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO
    Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di  lavoro  o
parte di essi, in cui:
    -  per  presenza  di  sostanze  altamente infiammabili e/o per le
condizioni locali e/o di esercizio sussistono  notevoli  probabilita'
di  sviluppo  di  incendi  e  nella  fase  iniziale  sussistono forti
probabilita' di propagazione delle fiamme, ovvero non e' possibile la
classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.
    Tali luoghi comprendono:
    - aree  dove  i  processi  lavorativi  comportano  l'utilizzo  di
sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di
fiamme  libere,  o  la  produzione  di notevole calore in presenza di
materiali combustibili;
    - aree dove c'e deposito o manipolazione di sostanze chimiche che
possono, in determinate circostanze, produrre  reazioni  esotermiche,
emanare  gas  o  vapori  infiammabili,  o  reagire con altre sostanze
combustibili;
    -  aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o
altamente infiammabili;
    - aree dove c'e' una notevole quantita' di materiali combustibili
che sono facilmente incendiabili;
    - edifici interamente realizzati con strutture in legno.
    Al fine di classificare un luogo di lavoro o una  parte  di  esso
come  avente  rischio  di  incendio  elevato  occorre  inoltre tenere
presente che:
    a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa  categoria
di  rischio  in  ogni  parte. Ma una qualunque area a rischio elevato
puo' elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo
che l'area interessata sia separata dal resto  del  luogo  attraverso
elementi separanti resistenti al fuoco;
    b)  una  categoria  di  rischio elevata puo' essere ridotta se il
processo di lavoro e' gestito accuratamente e le vie  di  esodo  sono
protette contro l'incendio;
    c)  nei luoghi di lavoro grandi o complessi, e' possibile ridurre
il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di  tipo
automatico   quali   impianti  automatici  di  spegnimento,  impianti
automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.
    Vanno inoltre classificati come  luoghi  a  rischio  di  incendio
elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze
infiammabili   e   dalla  facilita'  di  propagazione  delle  fiamme,
l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o  le  limitazioni
motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in
caso di incendio.
    Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio
di incendio elevato.
    1.4.5 - ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA
    Nelle  attivita'  soggette al controllo obbligatorio da parte dei
Comandi provinciali dei vigili del fuoco, che hanno attuato le misure
previste dalla vigente normativa, in particolare per  quanto  attiene
il   comportamento   al   fuoco  delle  strutture  e  dei  materiali,
compartimentazioni, vie di esodo, mezzi di  spegnimento,  sistemi  di
rivelazione  ed  allarme, impianti tecnologici, e' da ritenere che le
misure  attuate  in  conformita'  alle  vigenti  disposizioni   siano
adeguate.    Per  le  restanti attivita', fermo restando l'obbligo di
osservare le normative  vigenti  ad  esse  applicabili,  cio'  potra'
invece  essere  stabilito  seguendo i criteri relativi alle misure di
prevenzione e protezione riportati nel presente allegato.
    Qualora non sia possibile il pieno rispetto delle misure previste
nel presente allegato,  si  dovra'  provvedere  ad  altre  misure  di
sicurezza  compensative.  In  generale l'adozione di una o piu' delle
seguenti misure possono essere considerate compensative:
    A) VIE DI ESODO
    1) riduzione del percorso di esodo;
    2) protezione delle vie di esodo;
    3) realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e di uscite;
    4) installazione di ulteriore segnaletica;
    5) potenziamento dell'illuminazione di emergenza;
    6) messa in atto di misure specifiche per persone disabili;
    7)  incremento del personale addetto alla gestione dell'emergenza
ed all'attuazione delle misure per l'evacuazione;
    8) limitazione dell'affollamento.
    B) MEZZI ED IMPIANTI DI SPEGNIMENTO
    1) realizzazione di ulteriori approntamenti,  tenendo  conto  dei
pericoli specifici;
    2) installazione di impianti di spegnimento automatico.
    C) RIVELAZIONE ED ALLARME ANTINCENDIO
    1)  installazione  di un sistema di allarme piu' efficiente (p.e.
sostituendo  un  allarme  azionato  manualmente  con  uno   di   tipo
automatico);
    2)  riduzione  della  distanza  tra i dispositivi di segnalazione
manuale di incendio;
    3) installazione di impianto automatico di rivelazione incendio;
    4) miglioramento del tipo di  allenamento  in  caso  di  incendio
(p.e.  con segnali ottici in aggiunta a quelli sonori, con sistemi di
diffusione messaggi tramite altoparlante, etc.);
    5) nei piccoli luoghi di lavoro, risistemazione  delle  attivita'
in   modo  che  un  qualsiasi  principio  di  incendio  possa  essere
individuato immediatamente dalle persone presenti.
    D) INFORMAZIONE E FORMAZIONE
    1) predisposizione di un programma di  controllo  e  di  regolare
manutenzione dei luoghi di lavoro;
    2)  emanazione  di  specifiche  disposizioni  per  assicurare  la
necessaria informazione sulla sicurezza antincendio agli  appaltatori
esterni ed al personale dei servizi di pulizia e manutenzione;
    3)  controllo  che specifici corsi di aggiornamento siano forniti
al personale che  usa  materiali  facilmente  combustibili,  sostanze
infiammabili  o  sorgenti  di  calore  in  aree ad elevato rischio di
incendio;
    4)  realizzazione  dell'addestramento  antincendio  per  tutti  i
lavoratori.
    1.5 - REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO
    Nella   redazione   della  valutazione  dei  rischi  deve  essere
indicato, in particolare:
    - la data di effettuazione della valutazione;
    - i pericoli identificati;
    -  i  lavoratori  ed  altre   persone   a   rischio   particolare
identificati;
    - le conclusioni derivanti dalla valutazione.
    1.6 - REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO
    La  procedura  di  valutazione dei rischi di incendio richiede un
aggiornamento in relazione alla variazione  dei  fattori  di  rischio
individuati.
    Il  luogo  di  lavoro  deve  essere  tenuto  continuamente  sotto
controllo per assicurare  che  le  misure  di  sicurezza  antincendio
esistenti e la valutazione del rischio siano affidabili.
    La  valutazione  del  rischio deve essere oggetto di revisione se
c'e'  un  significativo  cambiamento  nell'attivita',  nei  materiali
utilizzati   o   depositati,   o  quando  l'edificio  e'  oggetto  di
ristrutturazioni o ampliamenti.