Nei righi RO37 e RO38, vanno indicati, per importi complessivi, rispettivamente, le poste di cui trattasi ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero. Nel rigo RO39, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, diversi da quelli tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della societa' scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria e' tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir). Nei righi RO40 e RO41, vanno indicati per importi complessivi le poste di cui trattasi, ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero. Nei righi da RO42 a RO47 vanno indicate le perdite fiscali con criteri analoghi a quelli utilizzati con riguardo alle perdite fiscali della beneficiaria. Nel seguito vanno indicate le notizie anagrafiche riguardanti le eventuali altre societa' beneficiarie della scissione. 20 MOD. 760/RP REDDITI DI FONTE ESTERA ASSOGGETTABILI A TASSAZIONE SOSTITUTIVA Nel presente modello vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli per i quali si rende applicabile in Italia la ritenuta a titolo d'acconto, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando tale intervento non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi, a seguito dell'introduzione nel Tuir dell'art. 16-bis per effetto dellart. 21, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, si rende applicabile l'imposta sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta che sarebbe stata effettuata in Italia. Nei righi RP1 e RP2, colonna 1, va specificato il tipo di reddito; nella colonna 2, lo Stato estero in cui il reddito e' stato prodotto; nella colonna 3, l'ammontare del reddito; nella colonna 4, l'aliquota applicabile; nella colonna 5, l'imposta dovuta. Per detti redditi puo' essere esercitata, barrando l'apposita casella, colonna 6, l'opzione per la tassazione ordinaria ai sensi del citato art. 16-bis del Tuir. In tal caso, i redditi sopra detti, al lordo delle eventuali ritenute subite all'estero, concorrono alla formazione del reddito complessivo e per essi spetta il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero e non vanno compilate le colonne 4 e 6. Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato utilizzando il codice tributo "1242 - imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera". 21 MOD. 760/RR - ELENCO NOMINATIVO DEI SOCI DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, DEGLI AMMINISTRATORI, DEI RAPPRESENTANTI E COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O ALTRO ORGANO DI CONTROLLO Il Mod. 760/RR contiene l'elenco nominativo: - dei soci di societa' a responsabilita' limitata; - degli amministratori; - dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo; - dei rappresentanti della societa' o dell'ente diversi da quello i cui dati sono indicati nel frontespizio. Per gli amministratori ed i componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo in tale elenco devono essere riportati: - i dati anagrafici; - il codice fiscale; - la qualifica. Con riguardo alla qualifica va indicato: A se trattasi di socio amministratore; B se trattasi di amministratore non socio; C se trattasi di componente del collegio sindacale o altro organo di controllo della societa' o dell'ente. Per quanto riguarda i rappresentanti della societa' o dell'ente vanno indicati anche: - la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale; -il codice e la data di assunzione della carica. Con riguardo alla carica va indicato: 1. se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto; 3. se trattasi di curatore fallimentare; 4. se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria); 5 se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria); 6 se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto; non residente; 8 se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria); 9 se trattasi di societa' beneficiaria (scissione) ovvero societa' incorporante. 22 MOD. 760/RZ - DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA RELATIVA A INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI Il Mod. 760/RZ deve essere compilato dai soggetti che hanno corrisposto interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte. Tale modello deve essere presentato contestualmente alla dichiarazione dei redditi, Mod. 760. In particolare, il presente modello deve essere compilato per l'indicazione dei dati relativi a: - interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonche' di certificati di deposito; - interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari; - interessi corrisposti ai propri soci dalle societa' cooperative; - proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da altri depositi e conti correnti; - premi e vincite; - proventi da accettazioni bancarie e cambiali finanziarie; - altri redditi di capitale; - proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari; - plusvalenze da cessione a termine di valute estere; - proventi da depositi a garanzia di finanziamenti; - interessi, premi e altri frutti di obbligazioni rimborsate anticipatamente. Tutti gli importi da indicare nei prospetti del presente modello, compresi i totali, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento. Prospetto A - Interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonche' di certificati di deposito Nel presente prospetto, devono essere indicati, avendo cura di inser- ire nella colonna 1 (causale) il corrispondente codice: A interessi, premi e altri frutti dei depositi liberi e dei conti correnti bancari e postali, nonche' dei certificati di deposito con scadenza non superiore a 12 mesi e dei depositi nominativi vincolati per un periodo non superiore a 12 mesi, emessi o raccolti anche precedentemente al 20 giugno 1996, e sui quali si applica l'aliquota del 27 per cento; B interessi, premi e altri frutti dei certificati di deposito vincolati per un periodo superiore a 12 mesi e inferiore a 18 mesi nonche' sui depositi nominativi e vincolati per un periodo superiore a 12 mesi, emessi o raccolti precedentemente al 20 giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 25 per cento; C interessi, premi e altri frutti sui certificati di deposito di qualunque durata nonche' sui depositi nominativi e vincolati, diversi dai certificati e depositi di cui ai punti precedenti, emessi o raccolti a decorrere dal 20 giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento; D interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale raccolti precedentemente al 17 agosto 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 25 per cento; E interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale raccolti a partire dal 17 agosto 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 27 per cento; ATTENZIONE - Si ricorda che l'articolo 7, comma 11, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, ha soppresso, con effetto dal 20 giugno 1996, l'articolo 41, comma 2, lettera a), del Tuir che equiparava alle obbligazioni i buoni fruttiferi ed i certificati di deposito emessi da banche con scadenza non inferiore a 18 mesi. Pertanto, gli interessi, i premi e gli altri frutti sui certificati di deposito e i buoni fruttiferi emessi da banche con scadenza non inferiore a 18 mesi, emessi prima della predetta data del 20 giugno 1996, devono essere indicati nel successivo prospetto B. Si ricorda altresi' che gli interessi, premi e altri frutti assoggettati a ritenuta e da indicare nella colonna 2 sono quelli addebitati al conto economico dell'azienda o istituto di credito o ente dichiarante, ancorche' non corrisposti. Prospetto B - Interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi da residenti e soggetti alle disposizioni dell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni. Devono essere altresi' indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti di buoni fruttiferi postali emessi fino al 31 dicembre 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 12,50 per cento. Devono essere infine indicati gli interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari previsti dall'art. 1 del D.Lgs. n. 239 del 1996 per i quali, ai sensi dell'art. 12 del medesimo D.Lgs., resta ferma l'applicazione da parte dell'emittente della ritenuta di cui all'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973. Si ricorda, altresi', che per gli interessi, premi ed altri frutti di titoli obbligazionari e similari soggetti all'imposta sostitutiva applicata dai soggetti emittenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato D.Lgs., deve essere presentata l'apposita comunicazione dei versamenti Mod. 780/quater. ATTENZIONE - Nella colonna 2 del presente prospetto indicare gli interessi delle cedole dei titoli obbligazionari e similari scadute nel periodo d'imposta, nonche' i premi e gli altri frutti dei medesimi titoli divenuti esigibili nel periodo stesso, ancorche' non corrisposti. Prospetto C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle societa' co- operative Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi corrisposti nel 1997 da societa' cooperative ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 7 giugno 1974, n. 216. Prospetto D - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da altri depositi e conti correnti Nel presente prospetto devono essere indicati i dati relativi agli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti e sui depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti o derivanti da obbligazioni e altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992, corrisposti nel 1997 e assoggettati alla ritenuta di cui all'articolo 26, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Prospetto E - Premi e vincite Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorche' non corrisposti. Prospetto F - Proventi da accettazioni bancarie e cambiali finanziarie Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nel 1997, delle cambiali di cui all'articolo 10-bis della tariffa Allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come disciplinate dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1 dicembre 1981, n. 692 (accettazioni bancarie), nonche' delle cambiali finanziarie di cui alla legge 13 gennaio 1994, n. 43. Prospetto G - Atri redditi di capitale Nel presente prospetto devono essere indicati: - gli interessi e i redditi di capitale corrisposti nel 1997 a non residenti, soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ivi compresi i proventi corrisposti a soggetti non residenti per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti, maturati a decorrere dal 20 giugno 1996 (art. 7, commi 5 e 13, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; art. 13 del D.L. 30 agosto 1996, n. 449; art. 13 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 547; art. 2, comma 158, della legge 23 dicembre 1996, n. 662); - i proventi delle operazioni di prestito titoli e di finanziamento in valori mobiliari, corrisposti nel 1997, soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 7 del D.L. 8 gennaio 1996, n. 6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110. Prospetto H - Proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nel 1997, derivanti dalla cessione a termine di obbligazioni e titoli similari ai quali si applica la disciplina prevista dall'articolo 2, comma 2, del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni. Prospetto I - Plusvalenze da cessione a termine di valute estere Nel presente prospetto devono essere indicate le plusvalenze, realizzate nel 1997, a seguito di cessioni a termine di valute estere, ovvero conseguite nel medesimo anno attraverso contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle volute come riferimento per la determinazione del corrispettivo in base all'articolo 81, comma 1, lettera c-ter), del Tuir, soggette alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'articolo 3 del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 31 dicembre 1992, n. 513; D.L. 2 marzo 1993, n. 47; D.L. 28 aprile 1993, n. 131; D.L. 30 giugno 1993, n. 213; D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427). Prospetto L - Proventi da depositi a garanzia di finanziamento Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti, sui quali e' stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2 , del D.L. 20 giugno 1996 n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle finanze n. 269/E del 5 novembre 1996). Prospetto M - Rimborso anticipato di obbligazioni e titoli similari Il presente prospetto deve essere compilato qualora obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore a 18 mesi, emesse a partire dal 20 giugno 1996, siano state rimborsate entro 18 mesi dall'emissione. Indicare nella colonna 1, gli interessi, i premi e gli altri frutti maturati fino al momento dell'anticipato rimborso. Nella colonna 2, indicare il 20 per cento dovuto sui proventi di colonna 1 (art. 7, comma 9, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 2, comma 160 della legge 23 dicembre 1966, n. 662). Importo del credito d'imposta ex art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357. Nel rigo RZ37 indicare l'importo del credito d'imposta utilizzato ai sensi dell'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, ai fini del versamento delle ritenute alla fonte operate di cui al successivo prospetto N. Prospetto N - Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti Nel presente prospetto vanno indicate, possibilmente in ordine cronologico di versamento, tutte le ritenute effettuate, i relativi importi versati (comprensivi degli eventuali interessi) e gli estremi dei conseguenti versamenti. Per ogni versamento effettuato, il periodo di riferimento da riportare nel punto 1 e' quello relativo al mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte. Nel caso di somme per cui e' prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio. Per i versamenti al concessionario il periodo di riferimento va desunto dalla distinta di versamento. Per la compilazione del punto 5 "Note", devono essere utilizzati i seguenti codici: A - se il sostituto d'imposta ha barrato la casella "Eventi eccezionali" del frontespizio in quanto ha fruito delle provvidenze di cui all'art. 4-bis del D.L. n. 382 del 1993; B - se il sostituto d'imposta ha utilizzato ai fini del versamento delle ritenute alla fonte operate il credito d'imposta di cui all'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357; C - se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte prevista dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532, convertito dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111. Se in una stessa riga si devono indicare piu' codici, elencarli in ordine alfabetico. Nel punto 6 deve essere indicato C se il versamento e' stato effettuato presso il Concessionario della riscossione, T se effettuato in Tesoreria. Nel punto 7 deve essere indicato D se il versamento e' stato effettuato tramite distinta, C per il versamento in conto corrente postale, B per il versamento tramite azienda di credito. Nel punto 8 deve essere indicato il codice tributo utilizzato per i versamenti effettuati presso il Concessionario della riscossione o con delega all'azienda di credito di versamento al Concessionario (in caso di soggetti titolari di conto fiscale). Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato indicare il capitolo e distintamente nel punto 9 l'articolo di bilancio sul quale e' stato effettuato il versamento. Nel punto 11 riportare nel caso di versamento tramite l'azienda di credito, il codice A.B.I. e, distintamente, il codice C.A.B. indicato nella attestazione rilasciata. _____________________________________________________________________ Ministero delle Finanze APPENDICE Modello 760 _____________________________________________________________________ - Ammortamento anticipato (art. 67, comma 3 del Tuir) L'ammortamento anticipato previsto dall'art. 67, comma 3, del Tuir, ove non imputato in bilancio a diretta riduzione del valore dei cespiti puo' essere dedotto, previo accantonamento in un'apposita riserva in bilancio, per la cui costituzione non si rende necessaria l'effettiva imputazione dell'importo corrispondente a conto economico ed e' utilizzabile anche una riserva disponibile gia' esistente. - Ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria (art. 67, comma 8, del Tuir), Le quote di ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria sono determinate ai sensi dell'art. 67, comma 8, nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Tale disposizione si applica per i beni consegnati a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995. Per i beni consegnati in periodi di imposta precedenti a quello predetto sono fatti salvi, tuttavia, gli effetti derivanti dall'applicazione del menzionato criterio che prevede la deduzione di quote di ammortamento finanziario. In dipendenza della predetta modifica, inoltre, deve ritenersi che per i beni consegnati in esercizi precedenti a quello di prima applicazione, l'impresa possa, con riguardo a tutti i beni concessi in locazione, computare le quote di ammortamento secondo il piano di ammortamento finanziario. Si ricorda che, ai fini del computo della base su cui si applicano le percentuali previste dall'art. 71 del Tuir, come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. d), della stessa legge n. 549 del 1995, e' consentito considerare anche i crediti impliciti sui contratti per i quali l'ammortamento e' effettuato con il criterio finanziario. - Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili L'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, ha apportato modificazioni all'art. 69 del Tuir, che disciplina l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, e al comma 2 dell'art. 73 dello stesso Tuir, relativo allo speciale regime di accantonamento previsto per le imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche. Con riguardo all'art. 69 si rileva che, in base alla nuova formulazione del comma 1 di detta norma, l'ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili e' ora consentita soltanto in alternativa (e non piu' in aggiunta) all'ammortamento tecnico di cui agli artt. 67 e 68 del Tuir. Si fa presente che l'alternativita' tra ammortamento finanziario e ammortamento tecnico puo' operare anche per singolo bene o per categoria omogenea di beni, al fine di tener conto della difformita' tra il normale periodo di deperimento e consumo dei beni (come stimato dai coefficienti tabellari) e durata (maggiore o minore) della concessione. Qualora nel corso dell'ammortamento finanziario il bene venga sostituito, si procedera' ad ammortizzare il costo del nuovo bene computando le quote costanti di ammortamento finanziario sulla base del numero dei residui anni di durata della concessione e il costo non ammortizzato del bene sostituito potra' essere dedotto nell'esercizio di sostituzione. Considerato che la modifica in esame opera a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 1996, anche in relazione ai beni il cui processo di ammortamento sia iniziato in periodi di imposta precedenti, il comma 2 del citato art. 1 contiene disposizioni di carattere transitorio volte a disciplinare le situazioni in cui le imprese abbiano dedotto negli esercizi precedenti quote di ammortamento finanziario in aggiunta a quelle di ammortamento tecnico. In tal caso, relativamente a ogni singolo bene o categoria omogenea di beni, occorrera' confrontare il costo e l'ammontare delle quote complessivamente dedotte (che si considera gia' ammortizzato): l'eccedenza, se positiva, costituisce il costo non ammortizzato, che potra' essere dedotto ai sensi dell'art. 69 ovvero a scelta ai sensi degli artt. 67 o 68 (computando le quote di ammortamento con riferimento al costo dei beni al lordo delle quote di ammortamento gia' dedotte); se invece l'eccedenza e' negativa la stessa, concorrera' a formare il reddito nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, indipendentemente dalla modalita' di contabilizzazione adottata. Si abbia, ad esempio, il caso di un bene, gratuitamente devolvibile al termine di una concessione iniziata nel 1992 e di durata ventennale. Detto bene, di costo 1.000, e' stato ammortizzato fino al 1995, ai sensi dell'art. 67 del Tuir, per 400 e, ai sensi del successivo art. 69, per 200. Qualora il contribuente scelga l'ammortamento tecnico, il cui coefficiente sia, ad esempio, del 10 per cento, la quota massima deducibile nei periodi 1996, 1997, 1998 e 1999 sara' di 100. Qualora, invece, venga scelto l'ammortamento finanziario, il contribuente potra' dedurre in ciascun periodo, dal 1996 al 2003, una quota pari a 50 (in tal caso l'ammortamento finanziario sara' esaurito prima della scadenza della concessione) ovvero potra' rideterminare la quota costante in funzione dei residui anni della concessione. Si fa presente che il computo dell'eccedenza potra' essere effettuato anche con riferimento all'intera concessione (considerando cioe' il complesso dei beni). In tal caso l'eccedenza positiva, che rappresenta l'ammontare complessivo ancora da ammortizzare, potra' essere attribuita a ciascun bene o categoria di beni in proporzione all'importo da ammortizzare di ciascuno di essi. Si fa presente che con l'ulteriore modifica recata al comma 2 dello stesso art. 69 e' stato stabilito che, ai fini dell'individuazione della quota costante di ammortamento finanziario, il numero di anni di durata della concessione per cui suddividere il costo dei beni deve essere determinato conteggiando come tali anche le frazioni di anno. Detta modifica, che decorre dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1996, esplica effetti con riferimento alle concessioni che abbiano inizio in tale periodo. Per quanto attiene alle modifiche apportate allo speciale regime di accantonamento previsto dal comma 2 dell'art. 73 del Tuir nei confronti delle imprese titolari di concessioni per la costruzione e l'esercizio di opere pubbliche, si rileva che la deduzione dell'accantonamento ad apposito fondo a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione di ciascun bene gratuitamente devolvibile e' ridotta dal 10 al 5 per cento del costo e non e' piu' ammessa quando il fondo ha raggiunto l'ammontare complessivo delle spese relative al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi (1996 e 1997). - Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973) L'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, prevede che le eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle societa' o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute senza l'osservanza delle formalita' di cui agli artt. 69 e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. A tali effetti, appartengono al gruppo l'ente o societa' controllante e le societa' controllate; si considerano controllate le societa' per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata le cui azioni o quote direttamente dall'ente o societa' controllante, o per il tramite di altra societa' controllata, per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti. Inoltre, le disposizioni del predetto art. 43-ter si applicano, in ogni caso, alle societa' e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dei decreti legislativi n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992 e alle imprese soggette all'IRPEG indicate nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 38 del predetto decreto n. 127 e nell'elenco di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87. Le disposizioni in esame si applicano alle eccedenze di imposta risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995. La cessione, che puo' riguardare anche solo parte delle eccedenze dell'IRPEG e dell'ILOR, si considera effettuata a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi del cedente dalla quale le stesse emergono; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in diminuzione dei versamenti d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso. La societa' o l'ente cedente deve, a pena d'inefficacia della cessione, indicare nella dichiarazione dei redditi (Mod. 760/RE) da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa, i dati dei soggetti cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi. Il cessionario deve indicare, nella prima dichiarazione dei redditi (Mod. 760/RE) presentata dalla data in cui la cessione si considera effettuata, i soggetti cedenti, le date di effettuazione delle cessioni nonche', distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui la predetta dichiarazione si riferisce e la parte non utilizzata. Il cessionario stesso deve, altresi', indicare nelle successive dichiarazioni la parte delle predette eccedenze utilizzate per il versamento delle imposte cui tali dichiarazioni si riferiscono e l'ulteriore parte non utilizzata. Le eccedenze ricevute possono essere utilizzate per i versamenti, anche in acconto, dell'IRPEG, dell'imposta integrativa di cui all'art. 105-bis del Tuir, dell'ILOR e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358 del 1997, i cui termini scadono contestualmente o successivamente alla data in cui il cedente ha presentato la dichiarazione da cui emergono le eccedenze stesse indipendentemente dalla data in cui scade il termine per detta presentazione) e, per la parte non utilizzata, possono altresi' essere chieste a rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. - Conto fiscale Il conto fiscale e' uno strumento a disposizione di imprenditori e professionisti in possesso di partita IVA per facilitare i rapporti debitori e creditori con l'Amministrazione finanziaria, attivo presso il concessionario della riscossione competente secondo il domicilio fiscale del contribuente. Il numero di codice per accedere al proprio conto e' dato dall'unione del numero di codice della concessione con il codice fiscale del soggetto intestatario. Mentre la gestione del conto e' affidata al concessionario, le operazioni di apertura e chiusura del conto stesso sono affidate agli uffici dell'IVA ai quali la societa' o l'ente devono rivolgersi sia se non hanno ricevuto la comunicazione di apertura del conto da parte del concessionario, pure avendone diritto, sia se hanno ricevuto tale comunicazione e ritengano di non esserne legittimamente destinatari. Sul conto fiscale vengono annotati tutti i versamenti relativi all'IRPEG, all'ILOR, all'IVA, alle imposte sostitutive dell'imposta appena indicate, alle imposte versate in base a dichiarazioni integrative (cosiddetto ravvedimento operoso) nonche' quelli relativi alle ritenute alla fonte. Agli intestatari di conto fiscale e' riconosciuta la possibilita' di richiedere il rimborso delle imposte risultanti dalla dichiarazione direttamente ad un qualunque sportello del proprio concessionario compilando un apposito modello. Il rimborso viene effettuato senza particolari formalita' se l'importo non supera il 10 per cento delle somme annotate sul conto nei due anni precedenti la data della richiesta; se supera tale limite e' dovuta, per la parte eccedente, una garanzia di titoli di Stato o mediante polizza bancaria o assicurativa. La garanzia, qualora non sia prestata contestualmente alla presentazione della domanda, e' richiesta dal concessionario e deve essere prestata nel termine massimo di 40 giorni successivi a quello in qui la domanda di rimborso e' stata presentata. Il rimborso viene effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente indicato dal contribuente. Entro il 20 marzo di ciascun anno il concessionario invia al domicilio del contribuente un estratto conto relativo ai versamenti eseguiti ed ai rimborsi richiesti e ottenuti nell'anno precedente. - Contributi o liberalita' (art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR) Ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, nel testo vigente fino all'esercizio precedente a quello in corso alla data del 1 gennaio 1998, i proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalita', anche in natura, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono incassati o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto; tuttavia il loro ammontare, nel limite del 50 per cento e se accantonato in apposita riserva, concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o i beni ricevuti siano assegnati ai soci o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. Le riserve nelle quali sono stati accantonati i proventi incassati a titolo di contributo o di liberalita' puo' essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizi anche diversi da quello nel corso del quale i proventi stessi sono stati percepiti. Relativamente alla parte del contributo o della liberalita' non accantonata e' possibile scegliere tra la tassazione per intero nell'esercizio in cui tali proventi sono incassati e la ripartizione in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto. Si precisa che in presenza di un contributo unitario ma erogato in piu' esercizi le regole predette si applicano autonomamente con riguardo alla parte del contributo incassato in ogni periodo d'imposta. Nel caso in cui il diritto al conseguimento di un contributo gia' incassato, in tutto o in parte, sia sottoposto a condizione sospensiva, il contributo stesso rileva fiscalmente soltanto al verificarsi della condizione, costituendo per il percipiente, per la parte gia' incassata fino al momento di perfezionamento del diritto, un mero debito. Qualora il contributo sia erogato mediante il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta (come ad esempio nei casi previsti dalla legge 5 ottobre 1991, n. 317), lo stesso si considera incassato nel momento e nella misura in cui il credito e' utilizzato per il pagamento delle imposte. Con l'introduzione del criterio di cassa, disposto dalla legge 8 agosto 1994, n. 503, di conversione del DL 29 giugno 1994, n. 416, i proventi di cui trattasi non assumono alcuna rilevanza fiscale nell'esercizio del loro conseguimento. Pertanto, la costituzione dell'apposita riserva, necessaria per beneficiare della sospensione deve avvenire entro - e non oltre - l'esercizio d'incasso dei proventi (sempreche' il relativo diritto non sia sottoposto a condizione sospensiva). Tuttavia, qualora il provento sia imputato per competenza in un esercizio anteriore a quello d'insorgenza del presupposto impositivo (incasso), la riserva puo' essere validamente costituita anche nel bilancio relativo al suddetto esercizio di competenza. Si precisa, inoltre, che l'accantonamento in questione puo' essere operato sia a carico dell'utile dell'esercizio d'incasso ovvero dell'esercizio d'imputazione contabile dei proventi e sia vincolando un'altra riserva disponibile gia' esistente. Si ricorda, altresi', che a decorrere dal perido di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995, i contributi spettanti a norma di legge esclusivamente in conto esercizio, anche se erogati da soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici, sono considerati ricavi; cio' per effetto delle modifiche recate dall'art. 3, comma 103, lett. a), della legge n. 549 del 1995, all'art. 53, comma 1, lett. f), del TUIR. Tale modifica normativa non riguarda, quindi, i contributi della specie erogati nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla suddetta data, per i quali rimane applicabile la disciplina rcata dall'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir. - Contributi del 15 per cento dovuto dai datori di lavoro Il comma 194 dell'art. 1 della citata legge n. 662 del 1996 ha previsto che i datori di lavoro che non abbiano versato i contributi di previdenza e assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'art. 9-bis, comma 1, del d.l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, come sostituito dal comma 193 dell'art. 1 della stessa legge n. 662 del 1996, sono tenuti al pagamento di un importo pari al 15 per cento dei predetti contributi e somme. Il pagamento dell'importo in questione deve essere effettuato in 18 rate bimestrali consecutive di eguale importo, a partire dal 20 febbraio 1997. Il predetto importo, ove imputato al conto economico, e' deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 62 del Tuir (spese per prestazioni di lavoro). Si ricorda, tuttavia, che per espressa previsione del quarto periodo dello stesso comma 194 dell'art. 1 della legge n. 662, e' possibile imputare il predetto importo, in parti uguali, al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate di pagamento. Pertanto, la deducibilita' dell'importo in questione puo' essere operata anche nel periodo d'imposta in cui abbia inizio la procedura di rateizzazione e nei successivi periodi in cui la stessa procedura abbia corso. - Crediti d'imposta 1) Credito d'imposta sui dividendi Per effetto dell'art. 14 del Tuir, nel testo vigente fino all'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, il credito di imposta sugli utili distribuiti ai soci dalle societa' di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87, spetta nella misura dei 9/16 di tali utili e, per gli utili distribuiti a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, spetta nella misura del 58,73 per cento. Il credito d'imposta sui dividendi spetta nella misura del 25 per cento degli utili percepiti se derivano dalla distribuzione di riserve o fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Il credito di imposta spetta altresi' nella misura del 25 per cento degli utili percepiti che derivano da riserve o fondi affrancati ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4, del D.L. n. 41 del 1995 se la loro distribuzione sia deliberata entro il secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995 o da riserve o fondi affrancati ai sensi del comma 4 del predetto art. 22 se la loro distribuzione sia deliberata entro il terzo esercizio successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995. Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta: - limitatamente agli utili la cui distribuzione e' stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle societa' o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del Tuir; - per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorche' la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione. 2) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare aperti ed alle SICAV Per effetto dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83, alle societa' ed enti di cui all'art. 87 e' riconosciuto un credito di imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e alle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto nazionale. Si precisa al riguardo che detto credito spetta in relazione ai proventi maturati a decorrere dalla data di acquisto. 3) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare chiusi Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, sui proventi di ogni tipo, spettanti a soggetti che esercitano imprese commerciali, derivanti dalle partecipazioni ai fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto delle quote, purche' la partecipazione al fondo sia di durata non inferiore ad un triennio, e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 25 per cento dei proventi stessi. 4) Credito d'imposta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare chiusi Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n. 86 cosi' come modificato dal D.L. 26 settembre 1995, n. 406, convertito nella legge 29 novembre 1995, n. 503, per i proventi di ogni tipo derivanti a soggetti che esercitano imprese commerciali dalla partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il credito di imposta di cui all'art. 14, comma 2, nella misura del 20 per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle quote di partecipazione effettivamente assoggettati ad imposizione nei confronti del fondo. 5) Credito per le imposte pagate all'estero Ai fini della determinazione del credito per le imposte pagate all'estero, vanno considerate esclusivamente le imposte pagate in via definitiva nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione non suscettibili di modificazioni a favore del contribuente ne' di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per le quali e' previsto il conguaglio con possibilita' di rimborso totale o parziale. L'ammontare del credito per le imposte pagate all'estero deve risultare da apposite distinte, da predisporre e conservare, nelle quali vanno riportati, separatamente per ogni stato estero, i seguenti elementi necessari per la sua quantificazione: - ammontare dei redditi dichiarati prodotti all'estero; - ammontare delle imposte pagate all'estero in via definitiva rela- tive ai redditi dichiarati nella presente dichiarazione e ammontare dei redditi dichiarati nell'esercizio cui le imposte stesse si riferiscono. Al riguardo si fa presente che la misura massima del credito va cosi' determinata: Reddito estero x Imposta italiana Credito di imposta = __________________________________ Reddito complessivo Se il reddito e' stato diminuito per effetto di perdite riportate da precedenti esercizi, l'imposta italiana va indicata in modo virtuale, prendendo come base di commisurazione il reddito complessivo aumentato delle perdite stesse (art. 5 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42). Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito per le imposte pagate all'estero non puo' eccedere l'imposta dovuta in Italia. Se le imposte relative ai redditi del periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione saranno, in tutto o in parte, pagate negli esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito di rettifiche o di accertamenti da parte dello Stato estero, il contribuente potra' chiederne la detrazione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui sara' avvenuto il pagamento, ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte di esse gia' pagata in via definitiva nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa. Si precisa che, se nel periodo cui la presente dichiarazione si riferisce sono stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno acquistato il carattere della definitivita' pagamenti effettuati nei periodi di imposta precedenti per imposte relative ai redditi compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i relativi importi devono essere indicati separatamente nelle anzidette distinte. In tali distinte vanno inoltre indicati (unitamente all'eventuale maggior reddito, rispetto a quello dichiarato, definitivamente accertato nello stato estero per ciascuno dei predetti periodi) il reddito estero, il reddito complessivo e l'imposta italiana dichiarati per il periodo d'imposta cui si riferisce il pagamento effettuato in via definitiva nonche' l'eventuale minor reddito cui il pagamento stesso si riferisce. Si sottolinea infine che con alcuni paesi con i quali sono in vigore Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni e' contenuta una clausola particolare per cui, se lo stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (ad esempio, l'art. 24 paragrafo 3, della Convenzione con l'Argentina o l'art. 23, paragrafo 3, della Convenzione con il Brasile). 6) Credito d'imposta sui registratori di cassa (art. 3 della legge 26 gennaio 1983, n. 18) Si ricorda che l'art. 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limita il riconoscimento del credito d'imposta (fino al 31 dicembre 1997) ai soli soggetti per i quali, in base all'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, l'obbligo di installare gli apparecchi misuratori e' sorto a partire dal 1 gennaio 1993, anche in conseguenza dell'opzione per il rilascio dello scontrino fiscale in luogo della ricevuta fiscale. Il credito d'imposta non spetta, invece, per i soggetti gia' obbligati al rilascio dello scontrino fiscale per effetto della legge n. 18 del 1983 che hanno acquistato apparecchi misuratori nel corso del 1994; i detti soggetti non possono altresi' avvalersi, per tali apparecchi, delle disposizioni di cui all'art. 3, ultimo comma, della stessa legge n. 18, concernenti la disciplina degli ammortamenti. Tali disposizioni restano invece applicabili con riferimento agli apparecchi acquistati in anni precedenti. 7) Credito d'imposta per l'invio del questionario relativo agli studi di settore. Ai contribuenti che, in proprio o tramite terzi, trasmettono su supporto magnetico i dati richiesti con i questionari finalizzati all'elaborazione degli studi di settore, e' riconosciuto un credito d'imposta di lire diecimila, da utilizzare in occasione della presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva alla presentazione del questionario summenzionato. Detto credito d'imposta non costituisce componente positivo di reddito, ne' rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir. - Deducibilita' degli interessi passivi Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data, ovvero proventi, comprese le plusvalenze realizzate in sede di cessione o di riscatto di quote, derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono ammessi in deduzione - ai sensi dell'art. 63, comma 3 - fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi esenti o dei proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso. Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei commi 1 e 2 dello stesso art. 63, ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di tipo chiuso di cui al precedente periodo, corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione. Nel caso in cui la societa' o l'ente siano soci di societa' di persone, occorre tener conto, ai fini della determinazione degli interessi passivi non ammessi in deduzione, anche dei menzionati interessi ed altri proventi esenti conseguiti dalle societa' di persone, se e nella misura in cui detti interessi e proventi non siano stati gia' portati a riduzione degli interessi passivi dalla societa' partecipata. Si precisa che al riguardo deve essere compilato il Mod. 760/RM. L'art. 3, comma 115, della legge n. 549 del 1995 ha previsto una limitazione alla deducibilita' degli interessi passivi maturati su prestiti obbligazionari emessi da societa' non quotate in borsa. In particolare, la citata disposizione stabilisce che nel caso in cui al momento dell'emissione di obbligazionari e titoli similari il tasso di rendimento effettivo o di riferimento sugli interessi e altri proventi relativi ai suddetti titoli sia superiore di sette punti rispetto al tasso ufficiale di sconto, per le obbligazioni e titoli similari negoziati nei mercati regolamentati italiani o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente all'atto dell'emissione, ovvero di tre punti, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti, gli interessi passivi eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei predetti limiti sono indeducibili. Detta disposizione si applica per gli interessi maturati a decorrere dal periodo di imposta per il quale il termine per la presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995 e, quindi, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare, a decorrere dal periodo di imposta 1995; salvo che, entro il suddetto termine non si proceda al rimborso delle obbligazioni e titoli similari. Detassazione del reddito d'impresa reinvestito (art. 3 del D.L 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8 agosto 1994, n. 489; art. 3, comma 89, legge 28 dicembre 1995, n. 549) Recupero dell'agevolazione in caso di cessione dei beni oggetto di investimento L'art. 3 comma 89, della L. n. 549 del 1995, ha introdotto una disciplina di carattere antielusivo per effetto della quale si pro- cede al recupero dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano ceduti entro il secondo periodo di imposta successivo a quello di realizzazione degli investimenti stessi. In particolare, la norma prevede che il reddito escluso dall'imposizione si ridetermina diminuendo il volume degli investimenti del periodo di imposta agevolato di un ammontare pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni oggetto di agevolazione (con esclusione di quelle effettuate nel corso di procedure concorsuali), da assumere indipendentemente dall'ammontare dei costi che hanno concorso alla formazione del predetto volume di investimento e i costi sostenuti nello stesso periodo di imposta in cui si procede alle cessioni, per la realizzazione di investimenti delle stesse tipologie previste dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dal comma 87 dell'art. 3 della L. n. 549 del 1995 (con esclusione, in ogni caso, degli investimenti in immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del possessore). A tal fine assumono rilievo tutte le operazioni di cessione da cui derivano componenti di reddito fiscalmente rilevanti. Nel volume dei disinvestimenti rilevanti, agli stessi effetti, va ricompreso anche il valore normale dei beni destinati o assegnati ai soci anche in sede di liquidazione ordinaria o destinati a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa. Pertanto, assumono rilevanza ai fini in questione gli atti di conferimento in societa' e le operazioni di cessione dell'azienda o di rami aziendali. La differenza tra il reddito a suo tempo agevolato e quello cosi' rideterminato costituisce una sopravvenienza attiva del periodo di imposta in cui si verificano le cessioni, che dovra' essere indicata nella dichiarazione dei redditi. Come gia' ricordato il beneficio della detassazione e' escluso per gli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte del soggetto che ha effettuato l'investimento. Pertanto, nel caso in cui l'immobile strumentale sia per natura che per destinazione perda quest'ultima caratteristica entro i due periodi di imposta successivi, il cambio di destinazione e' da considerarsi equivalente a una operazione di cessione con le conseguenze da essa derivanti, assumendo ai fini della determinazione dell'eventuale sopravvenienza attiva, il valore normale da determinare con riferimento al momento del cambio di destinazione. Si precisa, inoltre, che in caso di cambiamento della destinazione territoriale degli investimenti agevolati ai sensi del citato comma 85, legge n. 549 del 1995, tale operazione deve considerarsi ugualmente equiparata ad un atto di cessione; in tal caso occorre assumere il valore normale del bene da determinare in riferimento al momento del trasferimento dello stesso. Si ricorda che l'investimento consistente nell'acquisto dei veicoli cui si applica il regime di deducibilita' limitata di cui all'art. 67, comma 10, del Tuir, concorre a formare il volume degli investimenti agevolabili per un ammontare pari al 50 per cento del costo sostenuto. Corrispondentemente, nel caso di cessione dei beni in esame occorrera' tener conto, ai fini della decurtazione degli investimenti, del 50 per cento del corrispettivo realizzato. - Disciplina delle societa' non operative La disciplina delle societa' non operative, di cui all'art. 30, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' stata modificata dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le modifiche introdotte incidono, fra l'altro sull'ambito soggettivo della disciplina stessa (la cui applicazione viene estesa anche alle societa' in nome collettivo e alle societa' in accomandita semplice), sui criteri di individuazione delle societa' non operative e, inoltre, sulle modalita' di determinazione del reddito imponibile minimo. Tali modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 15 settembre 1996. Sono definite societa' non operative le societa' e gli enti che, ove ricorrano i presupposti di carattere oggettivo, rivestano una delle seguenti forme giuridiche: societa' per azioni, societa' in accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, societa' in nome collettivo, societa' in accomandita semplice e societa' ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir (societa' di armamento e societa' di fatto), societa' ed enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. A tali soggetti si applica la suddetta disciplina indipendentemente dal re- gime contabile adottato. Sono esclusi dalla disciplina delle societa' non operative: 1) i soggetti ai quali per la particolare attivita' svolta , e' fatto obbligo di costituirsi sotto forma di societa' di capitali, come, ad esempio: - le societa' finanziarie di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 1993; - i Centri autorizzati di assistenza alle imprese e ai lavoratori dipendenti e pensionati cui all'art. 78 della legge n. 413 del 1991; - le societa' sportive che, dovendo stipulare contratti con atleti professionisti, sono costituite nella forma di societa' per azioni o di societa' a responsabilita limitata ai sensi dell'art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91; - le societa' per azioni costituite da enti locali territoriali di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498; 2) i soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attivita'. Si precisa che va considerato periodo di normale svolgimento dell'attivita' quello in cui e' stata svolta l'attivita' produttiva prevista dall'oggetto sociale. Pertanto, non si considera periodo di normale svolgimento dell'attivita': - quello da cui decorre la messa in liquidazione ordinaria, ovvero l'inizio della procedura di liquidazione coatta amministrativa o fallimentare. In proposito si precisa che il periodo che precede quello in cui ha avuto inizio la liquidazione e' considerato "normale" anche se di durata inferiore a quella prevista ordinariamente. Va, altresi', considerato periodo di normale svolgimento dell'attivita' quello relativo ad un esercizio di durata inferiore a quella stabilita nell'atto costitutivo a causa di modifiche che interrompono la durata dell'esercizio medesimo senza incidere sul tipo di attivita' svolta, come avviene, ad esempio, nei casi di trasformazione, fusione e scissione; - quelli successivi al primo periodo d'imposta qualora la societa', in tali periodi, non abbia ancora iniziato l'attivita' produttiva prevista dall'oggetto sociale ad esempio perche': la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attivita' si e' protratta oltre il primo periodo di imposta - per cause non dipendenti dalla volonta' dell'imprenditore -; non sono state concesse le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attivita', a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste; viene svolta esclusivamente una attivita' di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attivita' produttiva di beni e servizi, sempreche' l'attivita' di ricerca non consenta di per se' la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi. Si fa presente, inoltre, che va considerato periodo di normale svolgimento dell'attivita' anche quello in cui la societa' ha affittato o concesso in usufrutto l'unica azienda posseduta ovvero ha affittato i terreni agricoli di proprieta'; 3) i soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta coincidente con l'apertura della partita I.V.A., a prescindere dall'inizio dell'attivita' produttiva; 4) le societa' in amministrazione controllata o straordinaria, relativamente ai periodi di imposta interessati da tali procedure; 5) le societa' e gli enti i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati italiani; 6) le societa' esercenti pubblici servizi di trasporto; 7) le societa' con un numero di soci non inferiori a 100. Sono, inoltre, escluse dalla disciplina in esame le societa' cooper- ative e le societa' di mutua assicurazione, gli enti commerciali e non commerciali residenti nel territorio dello Stato, le societa' consortili, le societa' e gli enti non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Il verificarsi dei casi di esclusione sopra elencati comporta la non applicazione della normativa concernente le societa' non operative, senza pertanto che occorra a tal fine fornire la prova contraria prevista dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 30 della legge n. 724 del 1994. Si ricorda che le societa' considerate non operative nel periodo d'imposta in corso alla data del 15 settembre 1996 nonche' quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta possono fruire, ricorrendone le condizioni, della disciplina di scioglimento agevolato di cui ai commi 38 e seguenti dello stesso art. 3 della legge n. 662 del 1996, deliberando lo scioglimento entro il 31 maggio 1997 e richiedendo la cancellazione dal registro delle imprese a norma dell'art. 2456 del cod. civ., entro un anno dalla delibera di scioglimento. Ne discende, che le societa' interessate al suddetto scioglimento sono soggette, ove ne ricorrano i presupposti, alla disciplina delle societa' non operative in riferimento ai periodi d'imposta antecedenti lo scioglimento stesso (sempre che, beninteso, la societa' non si trovi nel primo periodo d'imposta). Sono qualificate come non operative le societa' che hanno conseguito un ammontare complessivo di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, inferiore alla somma degli importi che risultano applicando: a) l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 53, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, (navi destinate all'esercizio di attivita' commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare ovvero alla demolizione, escluse le unita' da di porto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50), anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. I componenti da considerare ai fini della verifica dell'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, sono quelli desumibili dal conto economico. In particolare, per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio, occorre tener conto: a) per i ricavi, della somma degli importi risultanti dalle voci 1 e 5 dello schema di conto economico previsto dall'articolo 2425 del cod. civ., e, cioe': - ricavi delle vendite e delle prestazioni; - altri ricavi e proventi, compresi i contributi in conto esercizio; b) per gli incrementi di rimanenze, della somma delle variazioni pos- itive delle voci 2, 3 e 11 e cioe': - variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti; - variazione dei lavori in corso su ordinazione; - variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci. Al riguardo si fa presente che l'ammontate delle predette voci va assunto quale risulta dal conto economico anche quando il relativo importo deriva dalla somma algebrica di sottovoci con opposto segno algebrico. Per le societa' e gli enti non residenti che svolgono attivita' commerciale in Italia mediante stabile organizzazione si deve tener conto dei soli ricavi, incrementi di rimanenze e proventi, esclusi quelli straordinari, conseguiti dalla stabile organizzazione. c) per i proventi, i soggetti tenuti a redigere il bilancio secondo lo schema previsto dall'articolo 2425 del cod. civ. devono tener conto di quelli che nel conto economico vanno indicati alle voci C15 e C16. Per i soggetti che redigono il bilancio secondo le regole stabilite dal D.Lgs. n. 87 del 1992 e dal provvedimento della Banca d'Italia del 31 luglio 1992, rilevano gli importi risultanti dalle voci 10, 20, 30, 40 e 70. Per quanto riguarda l'individuazione dei beni di cui all'art. 53, comma 1, lett. c) del Tuir, occorre fare riferimento alle azioni, alle quote di partecipazione in societa' ed enti indicati nelle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonche' alle obbligazioni ed agli altri titoli in serie o di massa che devono essere presi in considerazione sia se costituiscono attivo circolante, sia se costituiscono immobilizzazioni finanziarie. In proposito, per quanto riguarda i soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo D.Lgs n. 127 del 1991, tali beni sono allocati, come immobilizzazioni finanziarie, nei seguenti punti dello schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del c.c.: - B, III, 1) - partecipazioni; - B, III, 3) - altri titoli; - B, III, 4) - azioni proprie; ovvero come attivo circolante, nei seguenti punti del predetto schema di stato patrimoniale: - C, III, 1), 2), 3) e 4) - partecipazioni; - C, III, 5) - azioni proprie; - C, III, 6) - altri titoli. Con riferimento alle azioni proprie, si rileva che, anche se si tratta di titoli richiamati dall'art. 53 del Tuir, esse, ai sensi dell'art. 2357-ter del c.c. non danno diritto all'utile che e' attribuito proporzionalmente alle altre azioni e, pertanto, non essendo idonee a produrre proventi, non rilevano ai fini in esame. Per quanto riguarda le quote di partecipazioni in societa' di persone va evidenziato che esse, non essendo ricomprese fra i beni indicati nell'art. 53 comma 1, lettera c), del Tuir, sono rilevanti ai fini della disciplina in esame come altre immobilizzazioni su cui si applica la percentuale del 15 per cento, sempreche' evidentemente costituiscano immobilizzazioni finanziarie. Si precisa, inoltre, che, con riferimento al valore dei crediti, rientrano nella base di computo i crediti derivanti da operazioni di finanziamento. Non devono essere inclusi nel computo in esame i depositi bancari, in quanto i medesimi costituiscono disponibilita' liquide e, come tali, vanno indicate nell'attivo circolante al punto IV, 1. Per quanto riguarda la determinazione del valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e dai beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria, stante il tenore letterale della norma occorre tener conto, oltre che dei beni immobili costituiti da terreni e fabbricati, anche dei gia' menzionati beni indicati nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972. Stante il tenore letterale della norma, ai fini di cui trattasi, rilevano soltanto i beni acquisiti in locazione finanziaria e non anche quelli in locazione, in comodato o presi a noleggio. In particolare, tali beni emergono, come immobilizzazioni materiali, dalle seguenti voci dello schema di stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del c.c.: - B, II, 1) - i terreni e i fabbricati; - B, II, 4) - i beni di cui al citato art. 8 bis. Per i soggetti esonerati dalla redazione del bilancio ai fini fiscali, il valore dei beni e delle immobilizzazioni va desunto dalle scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973. Rientrano nella voce "altre immobilizzazioni" gli impianti e i macchinari (B, II, 2)), nonche' le attrezzature industriali e commerciali (B, II, 3)) e gli altri beni di cui alla voce B, II, 4), diversi dalle navi, alle quali si applica la percentuale del 15 per cento. Ai sensi del comma 2 dell'art. 30 in esame, ai fini della determinazione del valore dei beni, trova applicazione l'articolo 76, comma 1, del Tuir; (quindi il costo dei beni ammortizzabili va assunto al lordo delle quote di ammortamento gia' dedotte e degli eventuali contributi); per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto, mentre per quelli per i quali sia stata esercita l'opzione di riscatto va assunto, quale valore di riferimento, il prezzo di riscatto. Per quanto riguarda le attivita' finanziarie, diverse da quelle indi- cate nell'art. 53, comma 1, lettera c) del Tuir (come ad esempio le partecipazioni in societa' personali), va precisato che esse rilevano ai fini in esame solo se costituiscono immobilizzazioni. Relativamente alle immobilizzazioni immateriali, si precisa che, ai fini in questione, devono ritenersi suscettibili di produrre ricavi o proventi sia quelle rappresentate da veri e propri beni (diritti di brevetto, concessioni, licenze etc...) sia quelle rappresentate da costi ad utilita' pluriennale (quali, ad esempio, l'avviamento, i costi di impianto e di ampliamento, le spese di pubblicita' etc...). A questo ultimo riguardo l'ammontare da assumere ai fini dell'applicazione delle percentuali previste dalla norma in esame e' quello iscritto nello stato patrimoniale. Sono da considerare tra le altre immobilizzazioni anche i beni strumentali di valore inferiore al milione. Per quanto riguarda sia le immobilizzazioni materiali che quelle immateriali, si precisa che vanno comunque escluse quelle "in corso", in quanto le medesime si trovano in una fase non idonea a produrre alcun tipo di provento. Analogamente non rilevano, ai fini in esame, "gli acconti". 1. Modalita' di calcolo Per verificare se la societa' e' da considerare, o meno, non operativa occorre mettere a raffronto l'ammontare complessivo dei ricavi, dei proventi e dell'incremento delle rimanenze con quello risultante dalla somma degli importi ottenuti dall'applicazione delle previste percentuali al valore dei beni indicati nel comma 1 del citato art. 30, lett. a), b) e c). A tal fine i ricavi i proventi e gli incrementi di rimanenze nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Nel caso in cui un bene non sia stato posseduto per l'intera durata dell'esercizio il suo valore dovra' essere ragguagliato al periodo di possesso. Analogamente nel caso in cui l'esercizio abbia durata inferiore o superiore all'anno dovra' essere operato il ragguaglio all'anno. 2. Determinazione del reddito imponibile minimo Il reddito imponibile minimo che, salva la prova contraria, deve essere dichiarato dalle societa' non operative si presume non inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai gia' menzionati valori delle categorie di beni posseduti nell'esercizio, delle percentuali dello 0,75 per cento (sul valore dei beni indicati nell'art. 53, comma 1 lettera c), del Tuir anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie aumentato del valore dei crediti), 3 per cento (sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e dai beni indicati nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972) e del 12 per cento (sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni). Infine, si fa presente che, in luogo della compilazione del prospetto per la verifica dell'operativita' e determinazione del reddito imponibile minimo, il soggetto interessato puo' predisporre e conservare una attestazione, redatta nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara di possedere i requisiti per essere considerato societa' operativa sulla base di quanto disposto dall'art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la stessa autocertificazione puo' essere resa per dichiarare di non possedere i requisiti previsti dalla menzionata disposizione e, conseguentemente in quanto societa' non operativa di applicare la disciplina di cui al comma 3 della disposizione medesima. In tal caso deve essere barrata l'apposita casella posta nel rigo 01 del prospetto per la verifica dell'operativita' e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi. In conformita' a quanto gia' precisato nella circolare n. 140/E del 15 maggio 1995, si ribadisce che la disciplina delle societa' di comodo non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge. 3. Perdite dell'esercizio e degli esercizi pregressi Le perdite d'impresa in contabilita' ordinaria degli esercizi precedenti possono essere computate in diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente quello minimo come sopra determinato. 4. Prova contraria Gli uffici delle imposte possono rettificare il reddito qualora lo stesso sia stato dichiarato in misura inferiore a quella stabilita dalla normativa in esame anche mediante l'applicazione della procedura di accertamento parziale prevista dall'art. 41 -bis del D.P.R. n. 600 del 1973, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice. A pena di nullita' dell'accertamento, gli uffici devono richiedere al contribuente, anche per lettera raccomandata, chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nella risposta devono essere indicati i motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1 del medesimo art. 30. I motivi non addotti nelle risposte non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento. Analogamente a quanto previsto nelle altre ipotesi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, anche per gli accertamenti effettuati nei confronti delle societa' non opera- tive per determinare il maggior reddito rispetto a quello dichiarato, gli uffici procederanno all'iscrizione provvisoria a ruolo del 50 per cento della maggiore imposta dovuta. La prova contraria, che puo' essere fornita dal soggetto per vincere la presunzione di non operativita', deve essere sostenuta da riferimenti ad oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di proventi e di incrementi di rimanenze di ammontare almeno pari a quello presunto, il cui raggiungimento e' richiesto perche' la societa' possa essere esclusa dalla disciplina in esame. La prova contraria puo' essere fornita ogni qualvolta si verifichino situazioni di carattere straordinario da cui scaturiscono conseguenze obiettivamente riscontrabili, non suscettibili di valutazioni soggettive. In base a tali principi si puo' affermare, ad esempio, che costituisce valida prova contraria: - la circostanza, obiettivamente provata, che una societa' non abbia potuto conseguire maggiori ricavi, incrementi di rimanenze o proventi a causa di una crisi di settore che assume carattere straordinario. Naturalmente il contribuente deve altresi' dimostrare che, in assenza di detta situazione di carattere straordinaria, avrebbe conseguito un ammontare di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi non inferiore a quello presunto (facendo, ad esempio, riferimento all'ammontare degli stessi risultante dai bilanci relativi agli esercizi nei quali non sussisteva la situazione di crisi); - la circostanza che una societa' finanziaria abbia conseguito minori proventi a causa della mancata distribuzione di dividendi da parte delle societa' controllate interessate, ad esempio, da crisi di settore, sempreche', naturalmente, si possa presumere che sarebbero stati, altrimenti, distribuiti dividendi il cui conseguimento avrebbe consentito alla societa' controllante di raggiungere il limite dei proventi presunti; - la circostanza che la societa' abbia subito un furto che ha inciso in misura rilevante sulla entita' delle rimanenze finali o sui ricavi in misura tale da impedire il raggiungimento del limite dei ricavi, incrementi di rimanenze e proventi minimi presunti. - Dividendi distribuiti da societa' non residenti (art. 96-bis del Tuir) Gli utili distribuiti da societa' residenti in uno Stato membro della U.E., aventi i requisiti richiesti al comma 2 dell'art. 96- bis, in occasione diversa dalla liquidazione della societa' stessa, non concorrono alla formazione del reddito d'esercizio per un ammontare pari al 95 per cento del loro ammontare, sempreche' la partecipazione diretta nel capitale della societa' erogante non sia inferiore al 25 per cento e sia detenuta ininterrottamente da almeno un anno. l'agevolazione prevista spetta anche se alla data di delibera di distribuzione di dividendi non sia gia' decorso il periodo di un anno di detenzione ininterrotta stabilito dal legislatore italiano. Ai fini della determinazione del suddetto periodo minimo, devono quindi essere computati i giorni di detenzione continuativa nei periodi anteriore e successivo alla data della delibera di distribuzione. - Erogazioni liberali o favore delle fondazioni di diritto privato operanti nel settore musicale (art. 25, comma 2, D.Lgs n. 367 del 1996) L'art. 25, comma 2, del Decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 stabilisce che il limite del 2 per cento previsto dagli artt. 13 bis, comma 1, lettera i) e 65, comma 2, lettera c-quinques) del Tuir e' elevato al 30 per cento per le somme versate al patrimonio della fondazione di diritto privato derivante dalla trasformazione degli enti di prioritari interesse nazionale operanti nel settore musicale al momento della sua costituzione, per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione nell'anno in cui e' pubblicato il decreto che approva la trasformazione e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto che approva la trasformazione. - Esclusione dall'ILOR del reddito degli immobili relativi all'impresa Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, all'art. 17, comma 4, stabilisce che sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali ad oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonche' i redditi agrari di cui all'art. 29 del Tuir. Per tutti i terreni e i fabbricati posseduti a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale relativi all'impresa (strumentali, beni merce ed altri) e non locati, l'importo del reddito d'impresa da escludere dall'ILOR coincide sempre con la rendita catastale dell'immobile. Il medesimo criterio si rende applicabile anche per i fabbricati strumentali concessi in leasing, nonche', ad esempio, per quelli facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, ai fini dell'esclusione dall'ILOR va fatto riferimento al valore determinato applicando ai costi di acquisizione degli immobili i coefficienti di aggiornamento stabiliti in relazione all'anno in cui detti costi sono stati sostenuti (cioe' all'imponibile determinato ai fini dell'ICI). Da tale "valore patrimoniale" dell'immobile occorre desumere, sia pure convenzionalmente, il reddito, applicando il divisore pari a 50, che e' il coefficiente di moltiplicazione applicabile alle rendite catastali delle unita' immobiliari classificate nel gruppo D. Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto e per quelli che, pur censiti, sono ancora sprovvisti di rendita, o la cui rendita risulta non piu' rispondente alla situazione originariamente considerata, deve essere assunta la rendita attribuita a fabbricati similari. Qualora il fabbricato risulti gia' accatastato, le risultanze vanno disattese solo se il possessore ha sottoposto l'immobile stesso a variazioni o adattamenti tali da mutarne la classificazione catastale. In tal modo si deve tener conto delle nuove caratteristiche catastali anche se il nuovo accatastamento non risulti ancora avvenuto; e cio' non solo quando il possessore abbia gia' presentato la domanda per il nuovo accatastamento, ma anche quando detta domanda sia stata omessa. Per i terreni dati in affitto per uso agricolo si applica il disposto dell'art. 129, comma 1, del Tuir. Per i terreni dati in affitto per uso non agricolo e' escluso dall'ILOR un importo pari alla rendita catastale. Per i fabbricati relativi all'impresa dati in locazione va escluso dall'ILOR un importo pari: a) alla rendita catastale o, se superiore, al canone di locazione ridotte forfetariamente del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano); b) al canone di locazione ridotto del 15 per cento (o del 25 per cento per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano) per le unita' immobiliari date in locazione in regime legale di determinazione del canone. - imposte indeducibili Sulla base dell'art, 64, comma 1, del Tuir, le imposte sui redditi e quelle per le quali e' prevista la rivalsa anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione. Sono altresi' indeducibili l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, l'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonche' l'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358. - Interessi passivi e costi indiretti (art. 76, comma 1, lett. b) del Tuir) Per i beni materiali ed immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo, fino al momento della loro entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni medesimi, gli interessi passivi relativi alla loro fabbricazione, interna o presso terzi, nonche' quelli sui prestiti contratti per la loro acquisizione, a condizione che siano imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. Con i medesimi criteri previsti per gli interessi passivi possono essere aggiunti al costo di fabbricazione anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto. Per gli immobili alla cui produzione e' diretta l'attivita' dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti sia per la loro costruzione che per la loro ristrutturazione, a condizione che siano stati imputati nel bilancio ad incremento del costo stesso. - Operazioni in valuta In alternativa all'accantonamento per rischi di cambio, e' consentita la valutazione della totalita' dei debiti e dei crediti in valuta estera risultanti in bilancio, anche se rappresentati da obbligazioni o titoli similari, secondo il cambio rilevato alla data di chiusura dell'esercizio. In entrambi i casi, comunque, non si tiene conto dei debiti e dei crediti per i quali il rischio di cambio e' insussistente, in quanto coperto da contratti a termine, da contratti di assicurazione o da altri contratti aventi effetti sostanzialmente analoghi, come ad esempio i contratti swap. Con riguardo a questi ultimi contratti, aventi la finalita' di annullare il rischio di cambio in modo che non si producano perdite o utili di cambio alla scadenza del contratto, si precisa che avra' rilevanza fiscale la valutazione del credito o del debito in coerenza con la valutazione del contratto di copertura. Per le societa' che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera, viene consentita la tenuta della contabilita' plurimonetaria; in tal caso concorrono a formare il reddito le differenze positive o negative risultanti dall'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti. - Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale Per le modalita' di contabilizzazione del valore delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, a norma dei primi quattro commi dell'art. 60 del Tuir e per la compilazione del prospetto da predisporre e conservare, si fa richiamo alle istruzioni contenute nella circolare n. 36 del 22 settembre 1982 pubblicata, nella G.U. del 18 ottobre 1982 n. 287. Per effetto del combinato disposto dell'art. 60, comma 5, del Tuir e dell'art. 9 del D.P.R. n. 42 del 1988, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutando le rimanenze al costo, possono essere autorizzate, previa richiesta presentata o spedita mediante raccomandata all'ufficio delle imposte, ad adottare lo stesso metodo anche ai fini della determinazione del reddito, tenendo presente che l'autorizzazione ho effetto dall'esercizio in corso alla data in cui e' rilasciata (o si intende rilasciata). La richiesta si intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro tre mesi dalla data di presentazione o di spedizione dell'istanza. Si precisa che detto metodo di valutazione si applica relativamente a tutte le opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario di contratti la cui esecuzione ha inizio nell'esercizio nel quale l'autorizzazione e' stata concessa (o si intende concessa) nonche' alle opere, forniture e servizi la cui esecuzione ha avuto inizio in esercizi precedenti limitatamente alle rimanenze formatesi o decorrere dal predetto esercizio. - Parametri presunti di ricavi I parametri approvati con il D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal DPCM 27 marzo 1997 per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, comma 125, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere utilizzati per l'accertamento previsto dall'art. 3, comma 181, della L. n. 549 del 1995, (richiamato dall'art. 3, comma 126, della citata legge n. 662 del 1996) dei ricavi di cui all'articolo 53 del Tuir, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dello stesso articolo relativi al periodo di imposta 1997. I contribuenti che intendono evitare tale tipo di accertamento possono adeguare i propri ricavi e compensi utilizzando gli appositi righi. Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei compensi presunti sulla base dei parametri i contribuenti possono rivolgersi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria o utilizzare i supporti magnetici contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e compensi, gratuitamente distribuiti dalla stessa Amministrazione finanziaria anche tramite le associazioni di categoria e gli ordini professionali. Tali programmi sono disponibili anche su Internet al sito del Ministero delle finanze all'indirizzo http//www.finanze.it. Nel prodotto informatico verra' fornita la puntuale indicazione dei righi dei modelli di dichiarazione da prendere a base per la determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e variabili considerate ai fini dell'applicazione dei parametri. L'accertamento basato sui parametri interessa i contribuenti con ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi di lire. A tal fine, per gli esercenti attivita' di impresa va fatto riferimento ai ricavi di cui all'articolo 53 del Tuir, ad eccezione di quelli previsti dalla lettera c) dello stesso articolo. In caso di inizio o cessazione dell'attivita' nel corso dell'anno o di periodo di imposta di durata inferiore all'anno, il detto limite di ricavi va ragguagliato al periodo di svolgimento dell'attivita' o alla durata del periodo di imposta. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e periodici anche su supporti audiovideomagnetici e per i distributori di carburanti, i menzionati ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, mentre per coloro che effettuano cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori. L'accertamento in base ai parametri e' possibile solo quando in sede di verifica sia stata rilevata la inattendibilita' della contabilita' in base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 570. Si ricorda che i parametri non si applicano nei confronti dei contribuenti che esercitano attivita' per le quali non si e' provveduto alla elaborazione dei parametri; tali attivita' sono indi- cate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 1996. Non si applicano, altresi', ai contribuenti il cui reddito e' determinato con criteri di tipo forfetario a quelli che omettono di presentare la dichiarazione dei redditi o che la presentano incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da procedure concorsuali. Ulteriori precisazioni relative all'applicazione dei parametri sono contenute nella circolare ministeriale n. 117/E del 13 maggio 1996. - Partecipazione di societa' di capitali in societa' di persone La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 5636 del 17 ottobre 1988, ha statuito che l'atto costitutivo della partecipazione di una societa' per azioni in una societa' in accomandita semplice, in qualita' di socio accomandante, e' nullo per violazione di norme imperative. Si fa presente che l'affermato principio - il quale ha valenza per la partecipazione di societa' di capitali in qualsiasi tipo di societa' di persone - non fa venir meno l'obbligo di includere nella dichiarazione il reddito riveniente dalla partecipazione. - Plusvalenze patrimoniali L'operativita' della scelta per la tassazione delle plusvalenze realizzate in quote costanti, gia' prevista dalla previgente normativa, e' subordinata alla condizione che i beni siano stati posseduti da almeno tre anni, computando detto termine secondo le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile. Si precisa che i beni gia' detenuti in locazione finanziaria si devono ritenere acquisiti nel giorno in cui ha effetto il riscatto e che in caso di cessione d'azienda occorre far riferimento al giorno in cui la stessa e' stata acquisita o l'impresa si e' costituita. Per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie la disposizione, che consente di far concorrere a tassazione le plusvalenze per quote costanti, si applica per quelli iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; le plusvalenze realizzate si considerano riferite innanzitutto alle immobilizzazioni finanziarie acquisite in dato piu' recente. I maggiori valori delle immobilizzazioni finanziarie costituite da partecipazioni in imprese controllate o collegate - valutate in base al "metodo del patrimonio netto" - non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze gia' dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano comunque realizzati (ad esempio, per cessione della partecipazione incasso dividendi). - Ravvedimento operoso L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, consente al contribuente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonche' di pagamento delle somme dovute. Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state gia' constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, etc...) delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti: 1. mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme risultanti dovute dalla dichiarazione a titolo di acconto o di saldo. La sanzione del 30 per cento e' ridotta al 3,75 per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, a condizione che venga contestualmente eseguito anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno. 2. Violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo (quali, ad esempio, l'omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del suo rappresentante; redazione della dichiarazione non in conformita' al modello approvato dal Ministro delle finanze). La sanzione pecuniaria minima (lire 500.000) prevista per tali violazioni e' ridotta: - a lire 62.500 se le omissioni o gli errori sono regolarizzati entro tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione; - a lire 83.333 se le omissioni o gli errori sono regolorizzati entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta successivo. Le violazioni si intendono regolarizzate se, entro i termini prescritti, viene presentata una dichiarazione integrativa corretta (da redigere su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale) e viene eseguito il pagamento della sanzione ridotta. 3. Errori ed omissioni nelle dichiarazioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo. a) Errori rilevabili in sede di liquidazione delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte; indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta. La sanzione pecuniaria prevista nella misura del 30 per cento della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato e' ridotta al 5 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo: - venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno; - venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale; b) errori ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione delle imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, quali: omessa o errata indicazione di redditi; er- rata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile. La sanzione pecuniaria minima prevista, pari al 100 per cento della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante, e' ridotta al 16,66 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo: - venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, del tributo dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno; - venga presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi di riproduzione del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori ed omissioni indicati ai precedenti punti a) e b), deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa ed effettuato il pagamento delle somme complessivamente dovute. 4. Mancata presentazione della dichiarazione entro il termine prescritto. Se la dichiarazione e' presentata con ritardo non superiore a trenta giorni, la sanzione minima prevista e' ridotta ad un ottavo (15 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di lire 62.500 anche nella ipotesi in cui non siano dovute imposte), a condizione che entro lo stesso termine venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, oltre al pagamento, se dovuto, del tributo e degli interessi moratori calcolati al tasso legale 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno. - Regime della ritenuta applicabile sui capitali derivanti da contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (art. 3, comma 113, legge n. 549 del 1995) L'art. 3, comma 113, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha modificato il regime della ritenuta applicabile sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, disponendo che, nei confronti dei soggetti che percepiscono i suddetti capitali nell'esercizio di attivita' commerciali, la ritenuta del 12,50 per cento prevista dell'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, si applica a titolo di acconto. La modifica in questione riguarda i contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995. Pertanto, sui capitali derivanti da contratti stipulati anteriormente a tale data la ritenuta continuera' ad applicarsi a titolo d'imposta anche se percepiti successivamente. - Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir) Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000; il predetto limite e' elevato a lire 500.000 per le trasferte all'estero. Al riguardo e' opportuno precisare che il limite di deducibilita' si riferisce esclusivamente ai rimborsi a pie' di lista. Inoltre, qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini del computo del predetto limite, si deve tener conto dei costi specifici sostenuti dal dotare di lavoro per i servizi di alloggio. Tali costi specifici potranno essere portati in deduzione, nel predetto limite massimo giornaliero, soltanto per i giorni di effettiva trasferta effettuata nell'anno. Rimangono pertanto indeducibili i costi specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi destinati a dipendenti in trasferta. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprieta' ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, e' consentito portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo non superiore al costo di percorrenza o a quello risultante dall'applicazione delle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli fiscali, se con motore diesel. Tale disposizione, che non si applica agli autoveicoli aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore sia stato autorizzato ad utilizzare il proprio autoveicolo o un autoveicolo preso a noleggio per una specifica trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un autoveicolo con il conducente. Ai fini della quantificazione dei predetti costi di percorrenza si deve fare riferimento alla media dei costi delle suddette autovetture appositamente calcolata dall'Automobile Club' d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle tariffe di noleggio. - Sanzioni Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000. Quest'ultima sanzione puo' essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. La dichiarazione e' nulla se non e' redatta su stampati conformi al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; in tale ipotesi si applicano le sanzioni previste per la omessa presentazione. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullita', dal rappresentante legale della societa' o ente dichiarante o da un rappresentante negoziale; per le societa' o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa ne' l'oggetto principale dell'attivita' la dichiarazione puo' essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia. La nullita' e' sanata se si provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio competente. In caso di mancata sottoscrizione per la quale non sia intervenuta detta sanatoria, la dichiarazione viene considerata omessa e si applicano le sanzioni previste per la omessa presentazione. Se presso la societa' o l'ente esiste il collegio sindacale o altro organo di controllo la dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal presidente del collegio sindacale o dell'organo di controllo (ovvero, se questo non e' collegiale, da tutti i componenti). Ove manchi tale sottoscrizione la dichiarazione e' ugualmente valida. I componenti degli organi di controllo che sottoscrivono la dichiarazione senza denunciare la mancanza delle scritture contabili sano puniti con la sanzione amministrativa da lire 4 milioni a lire 20 milioni. La sanzione prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione e' applicabile anche quando la dichiarazione e' presentata oltre i termini prescritti. Tuttavia, se la dichiarazione e' presentata con ritardo non superiore a trenta giorni, la sanzione e' ridotta ad un ottavo del minimo (quindici per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di lire 62.500), a condizione che venga eseguito contestualmente il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno. Se nella dichiarazione e' indicato un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta. Se la dichiarazione non e' redatta in conformita' al modello approvato dal Ministro delle finanze si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 4.000.000. La medesima sanzione amministrativa si applica anche se nella dichiarazione sono omessi o non sono indicati in maniera esatta o completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e del rappresentante legale o negoziale, nonche' per la determinazione del tributo, oppure non e' indicato in maniere esatta e completa ogni altro elemento di controllo. Per il mancato o carente versamento delle imposte dichiarate, e' applicabile la sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate o versate oltre le prescritte scadenze. Se il pagamento del tributo e' eseguito entro trenta giorni dalle prescritte scadenze, la sanzione del 30 per cento e' ridotta al 3,75 per cento, a condizione che venga eseguito contestualmente il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo con maturazione giorno per giorno. Identica sanzione del 30 per cento e' applicabile sui maggiori importi risultanti dovuti a seguito della liquidazione operata ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Se, a richiesta dell'ufficio, non e' esibita o trasmessa idonea documentazione delle detrazioni d'imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, si applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 4.000.000. La stessa sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli altri atti e documenti dei quali e' prescritta la conservazione, l'esibizione all'ufficio ovvero l'allegazione degli stessi qualora sia prevista dal decreto di approvazione del modello di dichiarazione. L'inesatta indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi e' punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 4.000.000. La stessa sanzione si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo gia' ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato in data meno recente nel caso gli siano pervenute piu' comunicazioni. Si richiama l'attenzione sulle specifiche sanzioni, previste dall'art. 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno piu' i requisiti per essere considerate tali. Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autenticate di trasferimento della proprieta' di unita' immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullita' dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile e' stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione e' scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non e' stato, in tutto o in parte, dichiarato. In questo caso, il notaio dovra' trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle imposta. Ferme restando le sanzioni di cui sopra, si richiama 1'attenzione sulle sanzioni penali previste dagli articoli 1 e 4 del D.L 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 e succes- sive modificazioni. In particolare, l'omessa dichiarazione costituisce reato, punito con l'arresto e l'ammenda, quando l'ammontare dei redditi fondiari, dei corrispettivi, ricavi, compensi, o altri proventi non dichiarati e' superiore a 100 milioni di lire; qualora, invece, l'ammontare predetto e' superiore a 50 milioni di lire ma non a 100 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto o dell'ammenda. Costituisce, altresi', reato l'infedele dichiarazione allorche' sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre 100 milioni; tale reato e' punito con l'arresto e l'ammenda. Il reato sopra indicato e' punito, invece, con l'arresto o l'ammenda qualora l'ammontare dei redditi dichiarati e' inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di questo ultimo e di oltre 50 milioni, ma non di 100 milioni. Inoltre, si ricorda che l'articolo 1, comma 4, della citata legge n. 516/82, prevede la non punibilita' agli effetti penali della omessa annotazione nella scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi di corrispettivi da cui derivano componenti positivi, a condizione che le annotazioni siano state effettuate in taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione e' obbligatoria a norma di legge e che i corrispettivi non annotati risultino compresi nella dichiarazione dei redditi e sia versata l'imposta globalmente dovuta. Tuttavia, nel caso in cui non siano state effettuate le annotazioni in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi alle operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e conservazione e' obbligatoria a norma di legge, e' sufficiente che i corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione e sia versata l'imposta globalmente dovuta. Occorre peraltro che le annotazioni siano state effettuate o i documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano compresi nella dichiarazione dei redditi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche. Si rileva che ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lett. c), del D.L. n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte. - Soppressione agevolazioni tributarie a favore delle cooperative (art. 3, comma 47, legge n. 662 del 1996) A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1996, sono soppresse, per effetto dell'art. 3, comma 47, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le agevolazioni tributarie previste dal primo e secondo comma dell'art. 12 del DPR n. 601 del 1973. Pertanto, per le societa' cooperative e loro consorzi, diversi da quelli indicati negli artt. 10 e 11 del DPR n. 601, non sara' piu' operante la riduzione di un quarto delle aliquote IRPEG e ILOR ovvero, in luogo di detta riduzione ai fini ILOR, l'applicazione delle deduzioni previste dall'art. 120, comma 4, del Tuir - Societa' per azioni e aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e consorzi di cui agli articoli 25 e 60 della medesima legge, gia' trasformati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Criteri per la redazione del bilancio ai fini della dichiarazione dei redditi. Per effetto delle disposizioni dell'art. 66, comma 14, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dell'art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n, 549, nei confronti delle societa' per azioni e delle aziende speciali istituite ai sensi degli articoli 22, e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' nei confronti dei nuovi consorzi costituiti a norma degli articoli 25 e 60 della medesima legge, si applicano le disposizioni tributarie applicabili all'ente di appartenenza, a decorrere dalla data di acquisto della personalita' giuridica o di trasformazione in aziende speciali consortili fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in corso alle predette date, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1999. Si ricorda che, ai sensi del comma 72 del citato art. 3 della legge n. 549 del 1995, nei confronti delle societa' per azioni e delle predette aziende speciali nonche' nei confronti dei nuovi consorzi, per la determinazione del reddito dei periodi d'imposta successivi al periodo di sospensione dall'imposizione previsto dall'art. 66, comma 14, del citato D.L. n. 331, si assumono come valori iniziali fiscalmente riconosciuti quelli risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio cui si applicano le disposizioni dei citato art. 66, comma 14, a condizione che ne sia attestata la conformita' alle norme del codice civile in materia di conti annuali e, ove applicabili, alle disposizioni del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da uno o piu' soggetti che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88. In proposito si precisa che ancorche' la disposizione contenuta nel citato comma 72, faccia riferimento ai soggetti di cui all'art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, si ritiene che tra soggetti che possano attestare la conformita' del bilancio alle norme del codice civile possano essere compresi anche le societa' di revisione indi- cate nell'art. 12 dello stesso D.Lgs. n. 88 del 1992. Si fa presente che per i beni ammortizzabili o soggetti a rettifiche di valore operate mediante la costituzione di fondi per rischi e oneri previsti dal TUIR si assumono, anche ai fini delle imposte sui redditi, i valori risultanti dal bilancio come sopra individuati, ancorche' gli ammortamenti e gli accantonamenti siano stati operati in misura superiore a quella fiscalmente consentita. Relativamente ai componenti positivi e negativi per i quali e' prevista, rispettivamente la tassazione differita (ad esempio: plusvalenze rateizzate ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir) o la deduzione frazionata (ad esempio: spese di pubblicita' e rappresentanza di cui all'art. 74, comma 2, del Tuir) gli stessi si considerano sottoposti ad imposizione o a deduzione anche per la parte riferibile ai periodi di imposta per i quali si e' verificata la predetta esclusione. Con riferimento al riporto delle perdite fiscali, ai sensi dell'art. 102 del Tuir, occorre rilevare che, ai fini del computo del quinquennio entro cui la perdita di un periodo di imposta puo' essere computata in diminuzione del reddito dei periodi di imposta successivi, si tiene conto anche dei periodi di imposta per i quali si e' verificata la sospensione dell'imposizione. Le riserve e fondi in sospensione di imposta costituiti anteriormente ai periodi di imposta in cui hanno trovato applicazione le disposizioni dell'art. 66, comma 14, del D.L. n. 331 del 1993, non utilizzati in conformita' alla vigente disciplina fiscale devono risultare, a pena di decadenza dal beneficio della sospensione, dal bilancio relativo al periodo d'imposta nel quale trova nuovamente applicazione l'ordinario regime di imposizione. - Spese di manutenzione e riparazione La disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 67 del Tuir, in base alla quale i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante, nel senso che l'impresa ha facolta' di optare per la deduzione di detti compensi nei limiti e con le modalita' di cui alle disposizioni precedenti dello stesso comma. Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto per tutti i periodi di imposta compresi nella durata del contratto. In tal caso eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., di- verse dai predetti compensi periodici vanno incluse tra le altre spese (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili), senza tener conto del costo di quelli la cui manutenzione e' affidata a terzi. - Svalutazioni e perdite sui crediti (per gli enti creditizi e finanziari) L'art. 71 del Tuir, come modificato dall'art. 3, comma 103, lett. d), della legge n. 549 del 1995, prevede ora due distinti meccanismi di deducibilita' delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti ai fondi per rischi su crediti nonche' delle perdite sui crediti stessi: - ai commi 1 e 2 sono disciplinati i criteri applicabili da parte dei soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari, con riguardo ai quali il predetto art. 3 non ha recato sostanzialmente alcuna modifica; - ai commi 3, 4 e 5 sono disciplinati i nuovi criteri applicabili da parte degli enti creditizi e finanziari. In particolare, per gli enti creditizi e finanziari le svalutazioni dei crediti operate in bilancio a diretta riduzione del valore dei crediti sono deducibili, in ciascun esercizio, entro il limite dello 0,50 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in bilancio - assunto al lordo delle svalutazioni stesse - e, per l'eccedenza, in quote costanti nei sette esercizi successivi. Si precisa, tuttavia, che le svalutazioni operate in bilancio si considerano - fino a concorrenza dei relativi importi - fiscalmente compensate con le eventuali rivalutazioni dei crediti operate nello stesso esercizio. Pertanto, ai fini del descritto meccanismo di deduzione, l'importo delle svalutazioni cosi' dedotte, vale a dire compensate con le predette rivalutazioni, non concorre a formare la base di commisurazione del limite dello 0,50 per cento. Tra le svalutazioni si comprendono anche quelle riferibili a categorie omogenee di crediti operate su base forfetaria. Nel caso in cui in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni non raggiunga il predetto limite dello 0,50 per cento, sono ammessi in deduzione gli accantonamenti ad apposito fondo di copertura dei rischi su crediti costituito in conformita' a disposizioni di legge, fino a concorrenza del limite teste' citato. Tali accantonamenti non sono piu' deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio. La nuova disciplina comporta che il valore di bilancio dei crediti assume rilevanza anche ai fini fiscali. Pertanto, nel caso in cui un credito sia incassato per un importo superiore a quello di iscrizione in bilancio, l'eccedenza concorrera' a formare il reddito dell'esercizio. Le perdite sui crediti svalutati, calcolate con riferimento al valore di bilancio, concorrono o formare il reddito per la sola parte che eccede l'ammontare del fondo per rischi eventuali sui crediti costituito con accantonamenti dedotti nonche' dell'importo del fondo rischi bancari generali o del fondo rischi finanziari generali, per la parte riveniente dalla riclassificazione del fondo di copertura per rischi su crediti, come consentito dall'art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 87 del 1992. Il descritto meccanismo di determinazione delle perdite deducibili si applica anche in relazione ai crediti appartenenti a categorie omogenee svalutabili su base forfetaria. Tuttavia, qualora l'ammontare delle svalutazioni complessive operate su base forfetaria venga considerato come indistintamente riferibile alla totalita' dei crediti compresi nella categoria, le perdite - da calcolarsi con riguardo al valore dei crediti al lordo delle svalutazioni - vanno previamente imputate a riduzione del suddetto ammontare delle svalutazioni complessive e, per l'eventuale eccedenza, concorrono a formare il reddito per la sola parte che eccede l'ammontare del fondo per rischi eventuali sui crediti costituito con accantonamenti dedotti nonche' dell'importo del fondo rischi bancari generali o del fondo rischi finanziari generali, per la parte riveniente dalla riclassificazione del fondo di copertura per rischi su crediti, come consentito dall'art, 42, comma 2, del decreto legislativo n. 87 del 1992. Si abbia ad esempio la seguente situazione riguardante la categoria omogenea A alla quale appartengono i seguenti crediti: Credito A1 val. nom. 4.000 Credito A2 val. nom. 2.000 Totale 6.000 Valore di bilancio di A1 e A2 5.700 Svalutazioni complessive 300 Ipotizzando che nel corso del 1997 si verifichi l'incasso del credito AI per 3.500, la perdita di 500, computata con riferimento al valore nominale del credito stesso, viene imputata preliminarmente alle svalutazioni effettuate negli esercizi precedenti, pari a 300, e per l'eccedenza, pari a 200, viene dedotta nell'esercizio, applicando i criteri ordinari. - Trasferimento di sede all'estero (articolo 20-bis del Tuir) Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale, salvo che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione si applica anche se successivamente i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano distolti. Si considerano in ogni caso realizzati, al valore normale, le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero. I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di distribuzione, iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento dello residenza o della sede, sono assoggettati a tassazione nella misura in cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. - Versamenti delle imposte I versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione (Irpeg, Ilor, imposta sul patrimonio netto, imposte sostitutive, IRAP, ecc.) devono essere effettuati utilizzando la delega unica di pagamento (mod. F24) prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, che sostituisce la modulistica di conto fiscale. Il versamento puo' essere effettuato presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o banca convenzionata, nonche' presso gli uffici postali abilitati, indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente. E' ammesso l'utilizzazione di sistemi di pagamento diversi dal contante. In particolare, il pagamento puo' avvenire con assegni bancari o circolari, a condizione che gli stessi siano di importo pari al saldo finale della delega di versamento e siano tratti dal contribuente a favore di se stesso ovvero emessi o suo ordine e girati alla banca delegata. Presso i concessionari e' ammessa l'utilizzazione dei soli assegni circolari mentre presso gli uffici postali abilitati sono utilizzabili assegni bancari su piazza e assegni circolari. Con riferimento alle modalita' di pagamento mediante carte pagobancomat si rinvia al decreto ministeriale 14 marzo 1998 (G.U. n. 67 del 21-3-1998). I contribuenti possono, altresi', avvalersi della facolta' di rateizzare i versamenti delle somme dovute in base alla dichiarazione a titolo di saldo e di acconto delle imposte. In ogni caso, il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione. I contribuenti che si avvalgono della rateizzazione sono obbligati a versare in modo frazionato tutti gli importi che risultano dovuti in base alla dichiarazione; non e' possibile, ad esempio, scegliere di rateizzare l'Irpeg ma non l'Ilor o viceversa. E' possibile rateizzare anche la prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta in caso di operazioni di riorganizzazione aziendale risultante dal modello 760/RH ovvero di affrancamento delle riserve e fondi assoggettabili a maggiorazione di conguaglio (modello 760/RF - Sez. III). La prima rata deve essere versata entro i termini di presentazione della dichiarazione; le altre rate devono essere versate entro il giorno 15 di ciascun mese di scadenza (comunque entro il mese di novembre). Nel modello 760/RG, rigo RG49, colonna 1, deve essere indicato in quante rate di pari importo il contribuente intende frazionare il pagamento. L'importo da versare ad ogni scadenza e' dato dalla somma dell'ammontare delle imposte dovute, diviso per il numero di rate, e degli interessi relativi alla singola rata, pari allo 0,50 per cento mensile. in particolare per una dichiarazione con ordinario termine di presentazione e di effettuazione del versamento al 31 maggio il contribuente deve: 1. determinare l'ammontare dell'importo rateizzabile comprensivo della eventuale maggiorazione dello 0,50%; 2. dividere l'importo cosi' ottenuto per il numero di rate prescelto. Se il versamento della prima rata viene effettuato entro il 15 giugno, senza la maggiorazione dello 0,50%, le successive rate andranno versate alle seguenti scadenze, con gli interessi di seguito indicati: - 15/7 0,50%; - 15/8 1,00%; - 15/9 1,50%; - 15/10 2,00%; - 15/11 2,50%. Se, invece, il versamento della prima rata viene effettuato dal 16 al 30 giugno con la maggiorazione dello 0,50%, le successive rate, comprensive di tale maggiorazione, andranno versate alle seguenti scadenze, con gli interessi di seguito indicati: - 15/7 0,25%; - 15/8 0,75%; - 15/9 1,25%; - 15/10 1,75%; - 15/11 2,25%. ELENCO PAESI ESTERI _____________________________________________________________________ ABU DHABI ....................................................... 238 AFGHANISTAN ..................................................... 002 AJMAN ........................................................... 239 ALBANIA ......................................................... 087 ALGERIA ......................................................... 003 AMERICAN SAMOA .................................................. 148 ANDORRA ......................................................... 004 ANGOLA .......................................................... 133 ANGUILLA ........................................................ 209 ANTIGUA E BARBUDA ............................................... 197 ANTILLE OLANDESI ................................................ 251 ARABIA SAUDITA .................................................. 005 ARGENTINA ....................................................... 006 ARMENIA ......................................................... 266 ARUBA ........................................................... 212 ASCENSION ....................................................... 227 AUSTRALIA ....................................................... 007 AUSTRIA ......................................................... 008 AZERBAIGIAN ..................................................... 268 AZZORRE, ISOLE .................................................. 234 BAHAMA .......................................................... 160 BAHREIN ......................................................... 169 BANGLADESH ...................................................... 130 BARBADOS ........................................................ 118 BELGIO .......................................................... 009 BELIZE .......................................................... 198 BENIN ........................................................... 158 BERMUDA ......................................................... 207 BHUTAN .......................................................... 097 BIELORUSSIA ..................................................... 264 BOLIVIA ......................................................... 010 BOSNIA ERZEGOVINA ............................................... 274 BOTSWANA ........................................................ 098 BRASILE ......................................................... 011 BRUNEI .......................................................... 125 BULGARIA ........................................................ 012 BURKINA FASO .................................................... 142 BURUNDI ......................................................... 025 CAMERUN ......................................................... 119 CAMPIONE D'ITALIA ............................................... 139 CANADA .......................................................... 013 CANARIE, ISOLE .................................................. 100 CAPO VERDE ...................................................... 188 CAROLINE, ISOLE ................................................. 256 CAYMAN ISLANDS .................................................. 211 CECA, REPUBBLICA ................................................ 275 CENTROAFRICANA, REPUBBLICA ...................................... 143 CEUTA ........................................................... 246 CHAFARINAS ...................................................... 230 CHAGOS, ISOLE ................................................... 255 CIAD ............................................................ 144 CILE ............................................................ 015 CINA REPUBBLICA POPOLARE ........................................ 016 CIPRO ........................................................... 101 CITTA' DEL VATICANO ............................................. 093 CLIPPERTON ...................................................... 223 COLOMBIA ........................................................ 017 COMORE, ISOLE ................................................... 176 CONGO ........................................................... 145 COOK, ISOLE ..................................................... 237 COREA DEL NORD .................................................. 074 COREA DEL SUD ................................................... 084 COSTA D'AVORIO .................................................. 146 COSTARICA ....................................................... 019 CROAZIA ......................................................... 261 CUBA ............................................................ 020 DANIMARCA ....................................................... 021 DOMINICA ........................................................ 192 DOMINICANA, REPUBBLICA .......................................... 063 DUBAI ........................................................... 240 ECUADOR ......................................................... 024 EGITTO .......................................................... 023 ERITREA ......................................................... 277 ESTONIA ......................................................... 257 ETIOPIA ......................................................... 026 FALKLAND ........................................................ 190 FAR OER, ISOLE .................................................. 204 FIJI, ISOLE ..................................................... 161 FILIPPINE ....................................................... 027 FINLANDIA ....................................................... 028 FRANCIA ......................................................... 029 FUIJAYRAH ....................................................... 241 GABON ........................................................... 157 GAMBIA .......................................................... 164 GEORGIA ......................................................... 267 GERMANIA......................................................... 094 GHANA ........................................................... 112 GIAMAICA ........................................................ 082 GIAPPONE ........................................................ 088 GIBILTERRA ...................................................... 102 GIBUTI .......................................................... 113 GIORDANIA ....................................................... 122 GOUGH ........................................................... 228 GRECIA .......................................................... 032 GRENADA ......................................................... 156 GROENLANDIA ..................................................... 200 GUADALUPA ....................................................... 214 GUAM ............................................................ 154 GUATEMALA ....................................................... 033 GUAYANA FRANCESE ................................................ 123 GUERNSEY ........................................................ 201 GUINEA .......................................................... 137 GUINEA BISSAU ................................................... 185 GUINEA EQUATORIALE .............................................. 167 GUYANA .......................................................... 159 HAITI ........................................................... 034 HONDURAS ........................................................ 035 HONG KONG ....................................................... 103 INDIA ........................................................... 114 INDONESIA ....................................................... 129 IRAN ............................................................ 039 IRAQ ............................................................ 038 IRLANDA ......................................................... 040 ISLANDA ......................................................... 041 ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO .................................... 252 ISRAELE ......................................................... 182 JERSEY ......................................................... 202 JUGOSLAVIA ...................................................... 043 KAMPUCHEA ....................................................... 135 KAZAKISTAN ...................................................... 269 KENYA ........................................................... 116 KIRGHIZISTAN .................................................... 270 KIRIBATI ........................................................ 194 KUWAIT .......................................................... 126 LAOS ............................................................ 136 LESOTHO ......................................................... 089 LETTONIA ........................................................ 258 LIBANO .......................................................... 095 LIBERIA ......................................................... 044 LIBIA ........................................................... 045 LIECHTENSTEIN ................................................... 090 LITUANIA ........................................................ 259 LUSSEMBURGO ..................................................... 092 MACAO ........................................................... 059 MACEDONIA ....................................................... 278 MADAGASCAR ...................................................... 104 MADEIRA ......................................................... 235 MALAWI .......................................................... 056 MALAYSIA ........................................................ 106 MALDIVE ......................................................... 127 MALI ............................................................ 149 MALTA ........................................................... 105 MAN, ISOLA ...................................................... 203 MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI .................................. 219 MAROCCO ......................................................... 107 MARSHALL, ISOLE ................................................. 217 MARTINICA ....................................................... 213 MAURITANIA ...................................................... 141 MAURIZIO, ISOLA ................................................. 128 MAYOTTE ......................................................... 226 MELILLA... ...................................................... 231 MESSICO ......................................................... 046 MICRONESIA, STATI FEDERATI ...................................... 215 MIDWAY, ISLANDS ................................................. 177 MOLDAVIA ........................................................ 265 MONGOLIA ........................................................ 110 MONTSERRAT ...................................................... 208 MOZAMBICO ....................................................... 134 MYANMAR ......................................................... 083 NAMIBIA ......................................................... 206 NAURU ........................................................... 109 NEPAL ........................................................... 115 NICARAGUA ....................................................... 047 NIGER ........................................................... 150 NIGERIA ........................................................ 117 NIUE ............................................................ 205 NORVEGIA ........................................................ 048 NUOVA CALEDONIA ................................................. 253 NUOVA ZELANDA ................................................... 049 OLANDA .......................................................... 050 OMAN ............................................................ 163 PAKISTAN ........................................................ 036 PALAU, REPUBBLICA ............................................... 216 PANAMA .......................................................... 051 PANAMA - ZONA DEL CANALE ........................................ 250 PAPUA NUOVA GUINEA .............................................. 186 PARAGUAY ........................................................ 052 PENON DE ALHUCEMAS .............................................. 232 PENON DE VELEZ DE LA GOMERA ..................................... 233 PERU ............................................................ 053 PITCAIRN ........................................................ 175 POLINESIA FRANCESE .............................................. 225 POLONIA ......................................................... 054 PORTOGALLO ...................................................... 055 PORTORICO ....................................................... 220 PRINCIPATO DI MONACO ............................................ 091 QATAR ........................................................... 168 RAS EL KHAIMAH .................................................. 242 REGNO UNITO ..................................................... 031 REUNION ......................................................... 247 ROMANIA ......................................................... 061 RUSSIA .......................................................... 262 RWANDA .......................................................... 151 SAHARA OCCIDENTALE .............................................. 166 SAINT LUCIA ..................................................... 199 SAINT MARTIN SETTENTRIONALE ..................................... 222 SALOMONE, ISOLE ................................................. 191 SALVADOR ........................................................ 064 SAMOA ........................................................... 131 SAN MARINO ...................................................... 037 SANT'ELENA ...................................................... 254 SAO TOME E PRINCIPE ............................................. 187 SENEGAL ......................................................... 152 SEYCHELLES ...................................................... 189 SHARJAH ......................................................... 243 SIERRA LEONE .................................................... 153 SINGAPORE ....................................................... 147 SIRIA ........................................................... 065 SLOVACCA, REPUBBLICA ............................................ 276 SLOVENIA ........................................................ 260 SOMALIA ......................................................... 066 SPAGNA .......................................................... 067 SRI LANKA ....................................................... 085 ST KITTS E NEVIS ................................................ 195 ST PIERRE E MIQUELON ............................................ 248 ST VINCENT E GRENADINE .......................................... 196 STATI UNITI D'AMERICA ........................................... 069 SUDAFRICANA REPUBBLICA .......................................... 078 SUDAN ........................................................... 070 SURINAME ........................................................ 124 SVEZIA .......................................................... 068 SVIZZERA ........................................................ 071 SWAZILAND ....................................................... 138 TAGIKISTAN ...................................................... 272 TAIWAN .......................................................... 022 TANZANIA ........................................................ 057 TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO ................................. 180 TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE ................................... 183 TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO ................................. 245 THAILANDIA ...................................................... 072 TOGO ............................................................ 155 TOKELAU ......................................................... 236 TONGA ........................................................... 162 TRINIDAD E TOBAGO ............................................... 120 TRISTAN DA CUNHA ................................................ 229 TUNISIA ......................................................... 075 TURCHIA ......................................................... 076 TURKMENISTAN .................................................... 273 TURKS E CAICOS .................................................. 210 TUVALU .......................................................... 193 UCRAINA ......................................................... 263 UGANDA .......................................................... 132 UMM AL QAIWAIN .................................................. 244 UNGHERIA ........................................................ 077 URUGUAY ......................................................... 080 UZBEKISTAN ...................................................... 271 VANUATU ......................................................... 121 VENEZUELA ....................................................... 081 VERGINI AMERICANE, ISOLE ........................................ 221 VERGINI BRITANNICHE, ISOLE ...................................... 249 VIETNAM ......................................................... 062 WAKE, ISLAND .................................................... 178 WALLIS E FUTUNA ................................................. 218 YEMEN ........................................................... 042 ZAIRE ........................................................... 018 ZAMBIA .......................................................... 058 ZIMBABWE ........................................................ 073