(all. 1 - art. 1) (parte 4)
Nei righi RO37 e  RO38,  vanno  indicati,  per  importi  complessivi,
rispettivamente,  le  poste  di cui trattasi ricostituite pro-quota e
quelle ricostituite per intero.
Nel rigo RO39, va indicato l'ammontare complessivo  delle  riserve  e
fondi  in  sospensione d'imposta, diversi da quelli tassabili solo in
caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della societa'
scissa, limitatamente all'importo entro il quale la  beneficiaria  e'
tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).
Nei  righi  RO40  e  RO41,  vanno indicati per importi complessivi le
poste di cui trattasi, ricostituite pro-quota e  quelle  ricostituite
per  intero.  Nei  righi  da  RO42  a  RO47 vanno indicate le perdite
fiscali con criteri analoghi a quelli utilizzati  con  riguardo  alle
perdite fiscali della beneficiaria.
Nel  seguito  vanno  indicate  le  notizie anagrafiche riguardanti le
eventuali altre societa' beneficiarie della scissione.
20
MOD. 760/RP REDDITI  DI  FONTE  ESTERA  ASSOGGETTABILI  A  TASSAZIONE
SOSTITUTIVA
Nel  presente  modello  vanno indicati i redditi di capitale di fonte
estera, diversi da quelli per i quali si rende applicabile in  Italia
la   ritenuta   a   titolo   d'acconto,  percepiti  direttamente  dal
contribuente senza  l'intervento  di  intermediari  residenti  ovvero
quando   tale  intervento  non  ha  comportato  l'applicazione  della
ritenuta alla fonte. Su tali redditi, a seguito dell'introduzione nel
Tuir dell'art. 16-bis per effetto dellart. 21, comma 1,  della  Legge
27  dicembre 1997, n. 449, si rende applicabile l'imposta sostitutiva
nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta che
sarebbe stata effettuata in Italia.
Nei righi RP1 e RP2, colonna 1, va specificato il  tipo  di  reddito;
nella colonna 2, lo Stato estero in cui il reddito e' stato prodotto;
nella colonna 3, l'ammontare del reddito; nella colonna 4, l'aliquota
applicabile; nella colonna 5, l'imposta dovuta.
Per   detti  redditi  puo'  essere  esercitata,  barrando  l'apposita
casella, colonna 6, l'opzione per la tassazione  ordinaria  ai  sensi
del  citato art. 16-bis del Tuir. In tal caso, i redditi sopra detti,
al lordo delle eventuali ritenute subite all'estero, concorrono  alla
formazione  del  reddito  complessivo e per essi spetta il credito di
imposta per i redditi prodotti all'estero e non  vanno  compilate  le
colonne 4 e 6.
Il   versamento   dell'imposta  sostitutiva  deve  essere  effettuato
utilizzando il codice tributo "1242 - imposta sostitutiva sui redditi
di fonte estera".
21
MOD.  760/RR  -  ELENCO   NOMINATIVO   DEI   SOCI   DI   SOCIETA'   A
RESPONSABILITA'  LIMITATA, DEGLI AMMINISTRATORI, DEI RAPPRESENTANTI E
COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O ALTRO ORGANO DI CONTROLLO
Il Mod. 760/RR contiene l'elenco nominativo:
- dei soci di societa' a responsabilita' limitata;
- degli amministratori;
- dei  componenti  del  collegio  sindacale  o  di  altro  organo  di
  controllo;
-  dei  rappresentanti della societa' o dell'ente diversi da quello i
  cui dati sono indicati nel frontespizio.
Per gli amministratori ed i componenti del collegio  sindacale  o  di
altro organo di controllo in tale elenco devono essere riportati:
- i dati anagrafici;
- il codice fiscale;
- la qualifica.
Con riguardo alla qualifica va indicato:
A se trattasi di socio amministratore;
B se trattasi di amministratore non socio;
C  se trattasi di componente del collegio sindacale o altro organo di
  controllo della societa' o dell'ente.
Per quanto riguarda i rappresentanti della societa' o dell'ente vanno
indicati anche:
- la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;
-il codice e la data di assunzione della carica.
Con riguardo alla carica va indicato:
1. se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto;
3. se trattasi di curatore fallimentare;
4.  se  trattasi  di  commissario  liquidatore  (liquidazione  coatta
   amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
5  se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata
   ovvero custodia giudiziaria);
6  se trattasi di rappresentante fiscale di soggetto; non residente;
8  se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);
9    se trattasi di societa' beneficiaria (scissione) ovvero societa'
   incorporante.
22
MOD. 760/RZ  -  DICHIARAZIONE  DEI  SOSTITUTI  D'IMPOSTA  RELATIVA  A
INTERESSI, ALTRI REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI
Il   Mod.  760/RZ  deve  essere  compilato  dai  soggetti  che  hanno
corrisposto interessi, altri redditi di capitale  e  redditi  diversi
soggetti a ritenuta alla fonte.
Tale    modello   deve   essere   presentato   contestualmente   alla
dichiarazione dei redditi, Mod. 760.
In  particolare,  il  presente  modello  deve  essere  compilato  per
l'indicazione dei dati relativi a:
- interessi, premi e  altri  frutti  di  depositi  e  conti  correnti
  bancari e postali, nonche' di certificati di deposito;
-  interessi,  premi  e  altri  frutti  di  titoli  obbligazionari  e
  similari;
- interessi corrisposti ai propri soci dalle societa' cooperative;
- proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti
  e da altri depositi e conti correnti;
- premi e vincite;
- proventi da accettazioni bancarie e cambiali finanziarie;
- altri redditi di capitale;
- proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli similari;
- plusvalenze da cessione a termine di valute estere;
- proventi da depositi a garanzia di finanziamenti;
-  interessi,  premi  e  altri  frutti  di  obbligazioni   rimborsate
  anticipatamente.
Tutti  gli  importi  da  indicare nei prospetti del presente modello,
compresi i  totali,  vanno  esposti  in  migliaia  di  lire  mediante
troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di
troncamento  da  effettuarsi  autonomamente  per ogni importo desunto
dalle scritture contabili del sostituto d'imposta e  da  esporre  nel
modello,  vanno  tolte  le ultime tre cifre dell'importo stesso senza
dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.
Prospetto A - Interessi, premi e altri frutti  di  depositi  e  conti
correnti bancari e postali, nonche' di certificati di deposito
Nel presente prospetto, devono essere indicati, avendo cura di inser-
ire nella colonna 1 (causale) il corrispondente codice:
A    interessi,  premi e altri frutti dei depositi liberi e dei conti
   correnti bancari e postali, nonche' dei  certificati  di  deposito
   con  scadenza  non  superiore  a 12 mesi e dei depositi nominativi
   vincolati per un  periodo  non  superiore  a  12  mesi,  emessi  o
   raccolti  anche  precedentemente al 20 giugno 1996, e sui quali si
   applica l'aliquota del 27 per cento;
B   interessi, premi e  altri  frutti  dei  certificati  di  deposito
   vincolati per un periodo superiore a 12 mesi e inferiore a 18 mesi
   nonche'  sui  depositi  nominativi  e  vincolati  per  un  periodo
   superiore a 12 mesi,  emessi  o  raccolti  precedentemente  al  20
   giugno 1996 e sui quali si applica la ritenuta del 25 per cento;
C    interessi,  premi  e altri frutti sui certificati di deposito di
   qualunque durata nonche'  sui  depositi  nominativi  e  vincolati,
   diversi  dai  certificati  e  depositi di cui ai punti precedenti,
   emessi o raccolti a decorrere dal 20 giugno 1996 e  sui  quali  si
   applica la ritenuta del 27 per cento;
D    interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale
   raccolti precedentemente al 17 agosto 1996 e sui quali si  applica
   la ritenuta del 25 per cento;
E    interessi, premi e altri frutti dei depositi a risparmio postale
   raccolti a partire dal 17 agosto 1996 e sui quali  si  applica  la
   ritenuta del 27 per cento;
ATTENZIONE
- Si ricorda che l'articolo 7, comma 11, del D.L. 20 giugno 1996,  n.
  323,  ha  soppresso, con effetto dal 20 giugno 1996, l'articolo 41,
  comma 2, lettera a), del Tuir che equiparava  alle  obbligazioni  i
  buoni  fruttiferi ed i certificati di deposito emessi da banche con
  scadenza non inferiore a 18 mesi. Pertanto, gli interessi, i  premi
  e gli altri frutti sui certificati di deposito e i buoni fruttiferi
  emessi da banche con scadenza non inferiore a 18 mesi, emessi prima
  della  predetta data del 20 giugno 1996, devono essere indicati nel
  successivo prospetto B.
Si  ricorda  altresi'  che  gli  interessi,  premi  e  altri   frutti
assoggettati  a  ritenuta  e  da indicare nella colonna 2 sono quelli
addebitati al conto economico dell'azienda o istituto  di  credito  o
ente dichiarante, ancorche' non corrisposti.
Prospetto   B   -   Interessi,   premi   e  altri  frutti  di  titoli
obbligazionari e similari
Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, premi  e
altri frutti di titoli obbligazionari e similari, emessi da residenti
e soggetti alle disposizioni dell'articolo 26, comma 1, del D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e integrazioni.
Devono  essere  altresi'  indicati gli interessi, i premi e gli altri
frutti di buoni fruttiferi postali emessi fino al 31 dicembre 1996  e
sui quali si applica la ritenuta del 12,50 per cento.
Devono  essere infine indicati gli interessi, premi e altri frutti di
titoli obbligazionari e similari previsti dall'art. 1 del  D.Lgs.  n.
239  del 1996 per i quali, ai sensi dell'art. 12 del medesimo D.Lgs.,
resta ferma l'applicazione da parte dell'emittente della ritenuta  di
cui all'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Si ricorda, altresi', che per gli interessi, premi ed altri frutti di
titoli  obbligazionari  e  similari  soggetti all'imposta sostitutiva
applicata dai soggetti emittenti ai sensi dell'art. 5, comma  2,  del
citato  D.Lgs.,  deve  essere presentata l'apposita comunicazione dei
versamenti Mod. 780/quater.
ATTENZIONE
- Nella colonna 2 del presente prospetto indicare gli interessi delle
  cedole dei titoli obbligazionari e  similari  scadute  nel  periodo
  d'imposta,  nonche'  i premi e gli altri frutti dei medesimi titoli
  divenuti esigibili nel periodo stesso, ancorche' non corrisposti.
Prospetto C - Interessi corrisposti ai propri soci dalle societa' co-
operative
Nel   presente   prospetto   devono  essere  indicati  gli  interessi
corrisposti nel 1997 da societa' cooperative ai propri  soci  persone
fisiche  residenti  nel  territorio  dello  Stato e assoggettati alla
ritenuta di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 7 giugno  1974,
n. 216.
Prospetto  D  - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da
non residenti e da altri depositi e conti correnti
Nel presente prospetto devono essere indicati i  dati  relativi  agli
interessi,  premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari
emessi da soggetti non residenti e  sui  depositi  e  conti  correnti
costituiti  presso soggetti non residenti o derivanti da obbligazioni
e altri titoli di cui all'articolo 31 del D.P.R. 29  settembre  1973,
n.  601 e di quelli con regime fiscale equiparato emessi all'estero a
decorrere dal 10 settembre 1992, corrisposti nel 1997 e  assoggettati
alla  ritenuta  di  cui  all'articolo  26,  comma  3,  del  D.P.R. 29
settembre 1973, n. 600.
Prospetto E - Premi e vincite
Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e  le  vincite,
soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 30 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600, divenuti esigibili nel periodo d'imposta, ancorche' non
corrisposti.
Prospetto   F   -   Proventi  da  accettazioni  bancarie  e  cambiali
finanziarie
Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti
nel 1997, delle cambiali di cui  all'articolo  10-bis  della  tariffa
Allegato  A,  annessa  al  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  642,  come
disciplinate dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 2  ottobre  1981,  n.
546,  convertito  dalla  legge  1 dicembre 1981, n. 692 (accettazioni
bancarie), nonche' delle cambiali finanziarie di cui  alla  legge  13
gennaio 1994, n. 43.
Prospetto G - Atri redditi di capitale
Nel presente prospetto devono essere indicati:
-  gli  interessi  e i redditi di capitale corrisposti nel 1997 a non
  residenti,  soggetti  alla  ritenuta  a  titolo  d'imposta  di  cui
  all'articolo  26,  ultimo  comma,  del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
  600, ivi compresi i proventi corrisposti a soggetti  non  residenti
  per   il  tramite  di  stabili  organizzazioni  estere  di  imprese
  residenti, maturati a decorrere dal 20 giugno 1996 (art. 7, commi 5
  e 13, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323,  convertito  dalla  legge  8
  agosto 1996, n.  425; art. 13 del D.L. 30 agosto 1996, n. 449; art.
  13 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 547; art. 2, comma 158, della legge
  23 dicembre 1996, n. 662);
-  i  proventi delle operazioni di prestito titoli e di finanziamento
  in valori mobiliari, corrisposti nel 1997, soggetti alla ritenuta a
  titolo d'imposta di cui all'articolo 7 del D.L. 8 gennaio 1996,  n.
  6, convertito dalla legge 6 marzo 1996, n. 110.
Prospetto H - Proventi da cessione a termine di obbligazioni e titoli
similari
Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti
nel 1997, derivanti dalla cessione a termine di obbligazioni e titoli
similari  ai quali si applica la disciplina prevista dall'articolo 2,
comma 2, del D.L. 17 settembre 1992, n. 378, convertito  dalla  legge
14 novembre 1992, n. 437 e successive modificazioni.
Prospetto I - Plusvalenze da cessione a termine di valute estere
Nel   presente  prospetto  devono  essere  indicate  le  plusvalenze,
realizzate nel 1997, a  seguito  di  cessioni  a  termine  di  valute
estere,  ovvero conseguite nel medesimo anno attraverso contratti che
assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle volute come
riferimento  per  la  determinazione  del   corrispettivo   in   base
all'articolo  81,  comma  1,  lettera c-ter), del Tuir, soggette alla
ritenuta del 12,50 per cento  di  cui  all'articolo  3  del  D.L.  17
settembre  1992,  n. 378, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n.
437 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. 31 dicembre 1992,
n. 513; D.L. 2 marzo 1993, n. 47; D.L. 28 aprile 1993, n.  131;  D.L.
30 giugno 1993, n. 213; D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427).
Prospetto L - Proventi da depositi a garanzia di finanziamento
Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi derivanti da
depositi  di  denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia
di finanziamenti concessi a imprese residenti,  sui  quali  e'  stato
operato  il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'articolo 7, commi
1 e 2 , del D.L. 20 giugno 1996 n.  323,  convertito  dalla  legge  8
agosto  1996,  n.  425 (cfr. circolare del Ministero delle finanze n.
269/E del 5 novembre 1996).
Prospetto M - Rimborso anticipato di obbligazioni e titoli similari
Il presente prospetto deve essere compilato  qualora  obbligazioni  e
titoli  similari  con  scadenza  non  inferiore  a  18 mesi, emesse a
partire dal 20 giugno 1996, siano  state  rimborsate  entro  18  mesi
dall'emissione.
Indicare  nella  colonna 1, gli interessi, i premi e gli altri frutti
maturati fino al momento dell'anticipato rimborso.
Nella colonna 2, indicare il 20 per  cento  dovuto  sui  proventi  di
colonna  1  (art.  7,  comma  9,  del  D.L.  20  giugno 1996, n. 323,
convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; art. 26, comma  1,  del
D.P.R.  n. 600 del 1973, come modificato dall'art. 2, comma 160 della
legge 23 dicembre 1966, n. 662).
Importo del credito d'imposta ex art. 2 del D.L. 10 giugno  1994,  n.
357.
Nel  rigo RZ37 indicare l'importo del credito d'imposta utilizzato ai
sensi dell'art. 2 del D.L. 10  giugno  1994,  n.  357,  ai  fini  del
versamento  delle  ritenute  alla  fonte operate di cui al successivo
prospetto N.
Prospetto N - Ritenute alla fonte operate e relativi versamenti
Nel  presente  prospetto  vanno  indicate,  possibilmente  in  ordine
cronologico  di  versamento, tutte le ritenute effettuate, i relativi
importi versati (comprensivi degli eventuali interessi) e gli estremi
dei conseguenti versamenti.
Per  ogni  versamento  effettuato,  il  periodo  di  riferimento   da
riportare  nel  punto  1  e'  quello  relativo  al  mese  ed  anno di
decorrenza dell'obbligo di effettuazione della ritenuta  alla  fonte.
Nel  caso di somme per cui e' prescritto il versamento delle ritenute
entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il  mese  di
chiusura dell'esercizio.
Per  i  versamenti  al  concessionario  il  periodo di riferimento va
desunto dalla distinta di versamento.
Per la compilazione del punto 5 "Note", devono  essere  utilizzati  i
seguenti codici:
A  -  se  il  sostituto  d'imposta  ha  barrato  la  casella  "Eventi
    eccezionali"  del  frontespizio  in  quanto   ha   fruito   delle
    provvidenze di cui all'art. 4-bis del D.L. n. 382 del 1993;
B  -  se  il sostituto d'imposta ha utilizzato ai fini del versamento
    delle ritenute alla fonte operate il  credito  d'imposta  di  cui
    all'art. 2 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357;
C - se il sostituto d'imposta ha fruito della sospensione dei termini
    relativi   ai  versamenti  delle  ritenute  alla  fonte  prevista
    dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1993, n. 532,  convertito  dalla
    legge 17 febbraio 1994, n. 111.
Se  in  una  stessa riga si devono indicare piu' codici, elencarli in
ordine alfabetico.
Nel punto 6  deve  essere  indicato  C  se  il  versamento  e'  stato
effettuato   presso   il   Concessionario  della  riscossione,  T  se
effettuato in Tesoreria.
Nel punto 7  deve  essere  indicato  D  se  il  versamento  e'  stato
effettuato  tramite  distinta,  C per il versamento in conto corrente
postale, B per il versamento tramite azienda di credito.
Nel punto 8 deve essere indicato il codice tributo utilizzato  per  i
versamenti  effettuati  presso  il Concessionario della riscossione o
con delega all'azienda di credito di versamento al Concessionario (in
caso di soggetti titolari di conto fiscale).
Se il versamento viene effettuato  presso  le  sezioni  di  Tesoreria
provinciale  dello  Stato  indicare  il  capitolo e distintamente nel
punto 9 l'articolo di bilancio  sul  quale  e'  stato  effettuato  il
versamento.
Nel  punto  11  riportare nel caso di versamento tramite l'azienda di
credito,  il  codice  A.B.I.  e,  distintamente,  il  codice   C.A.B.
indicato nella attestazione rilasciata.
_____________________________________________________________________
Ministero delle Finanze         APPENDICE                 Modello 760
_____________________________________________________________________
- Ammortamento anticipato (art. 67, comma 3 del Tuir)
L'ammortamento  anticipato  previsto dall'art. 67, comma 3, del Tuir,
ove non imputato in bilancio  a  diretta  riduzione  del  valore  dei
cespiti  puo'  essere  dedotto,  previo accantonamento in un'apposita
riserva in bilancio, per la cui costituzione non si rende  necessaria
l'effettiva imputazione dell'importo corrispondente a conto economico
ed e' utilizzabile anche una riserva disponibile gia' esistente.
-  Ammortamento  dei beni concessi in locazione finanziaria (art. 67,
  comma 8, del Tuir),
Le quote di ammortamento dei beni concessi in  locazione  finanziaria
sono  determinate  ai  sensi  dell'art.  67,  comma  8,  nella misura
risultante dal  relativo  piano  di  ammortamento  finanziario.  Tale
disposizione si applica per i beni consegnati a decorrere dal periodo
di  imposta  per  il  quale  il  termine  per  la presentazione della
dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di  entrata
in vigore della legge n. 549 del 1995.
Per  i  beni  consegnati  in  periodi  di imposta precedenti a quello
predetto  sono  fatti  salvi,   tuttavia,   gli   effetti   derivanti
dall'applicazione del menzionato criterio che prevede la deduzione di
quote di ammortamento finanziario.
In  dipendenza  della  predetta modifica, inoltre, deve ritenersi che
per i beni consegnati  in  esercizi  precedenti  a  quello  di  prima
applicazione,  l'impresa  possa, con riguardo a tutti i beni concessi
in locazione, computare le quote di ammortamento secondo il piano  di
ammortamento finanziario.
Si ricorda che, ai fini del computo della base su cui si applicano le
percentuali previste dall'art. 71 del Tuir, come modificato dall'art.
3,  comma  103,  lett.  d),  della  stessa  legge n. 549 del 1995, e'
consentito considerare anche i crediti impliciti sui contratti per  i
quali l'ammortamento e' effettuato con il criterio finanziario.
- Ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili
L'art.  1,  comma  1, lett. c), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, ha
apportato  modificazioni  all'art.  69  del  Tuir,   che   disciplina
l'ammortamento  finanziario  dei beni gratuitamente devolvibili, e al
comma 2 dell'art. 73 dello stesso Tuir, relativo allo speciale regime
di  accantonamento  previsto  per  le  imprese  concessionarie  della
costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche.
Con   riguardo  all'art.  69  si  rileva  che,  in  base  alla  nuova
formulazione del comma 1 di detta norma,  l'ammortamento  finanziario
dei  beni  gratuitamente  devolvibili  e'  ora consentita soltanto in
alternativa (e non piu' in aggiunta) all'ammortamento tecnico di  cui
agli artt. 67 e 68 del Tuir.
Si  fa  presente  che l'alternativita' tra ammortamento finanziario e
ammortamento tecnico puo'  operare  anche  per  singolo  bene  o  per
categoria  omogenea di beni, al fine di tener conto della difformita'
tra il normale periodo  di  deperimento  e  consumo  dei  beni  (come
stimato  dai  coefficienti  tabellari)  e  durata (maggiore o minore)
della concessione.
Qualora  nel  corso  dell'ammortamento  finanziario  il  bene   venga
sostituito,  si  procedera'  ad  ammortizzare il costo del nuovo bene
computando le quote costanti di ammortamento finanziario  sulla  base
del  numero  dei  residui anni di durata della concessione e il costo
non  ammortizzato  del  bene   sostituito   potra'   essere   dedotto
nell'esercizio di sostituzione.
Considerato che la modifica in esame opera a decorrere dall'esercizio
in  corso  alla data del 31 dicembre 1996, anche in relazione ai beni
il cui processo di ammortamento sia iniziato in  periodi  di  imposta
precedenti,  il  comma  2  del citato art. 1 contiene disposizioni di
carattere transitorio volte a disciplinare le situazioni  in  cui  le
imprese   abbiano   dedotto   negli   esercizi  precedenti  quote  di
ammortamento  finanziario  in  aggiunta  a  quelle  di   ammortamento
tecnico.
In  tal  caso, relativamente a ogni singolo bene o categoria omogenea
di beni, occorrera' confrontare il costo e  l'ammontare  delle  quote
complessivamente   dedotte  (che  si  considera  gia'  ammortizzato):
l'eccedenza, se positiva, costituisce il costo non ammortizzato,  che
potra'  essere dedotto ai sensi dell'art. 69 ovvero a scelta ai sensi
degli artt.  67  o  68  (computando  le  quote  di  ammortamento  con
riferimento  al  costo  dei beni al lordo delle quote di ammortamento
gia'  dedotte);  se  invece  l'eccedenza  e'  negativa   la   stessa,
concorrera' a formare il reddito nel periodo di imposta in corso alla
data  del  31  dicembre  1996,  indipendentemente  dalla modalita' di
contabilizzazione adottata.
Si  abbia,  ad esempio, il caso di un bene, gratuitamente devolvibile
al  termine  di  una  concessione  iniziata  nel  1992  e  di  durata
ventennale.
Detto  bene,  di  costo 1.000, e' stato ammortizzato fino al 1995, ai
sensi dell'art. 67 del Tuir, per 400 e, ai sensi del successivo  art.
69, per 200.
Qualora   il  contribuente  scelga  l'ammortamento  tecnico,  il  cui
coefficiente sia, ad esempio, del 10  per  cento,  la  quota  massima
deducibile  nei  periodi  1996,  1997,  1998  e  1999  sara'  di 100.
Qualora,  invece,  venga  scelto   l'ammortamento   finanziario,   il
contribuente potra' dedurre in ciascun periodo, dal 1996 al 2003, una
quota  pari  a  50  (in  tal  caso  l'ammortamento  finanziario sara'
esaurito  prima  della  scadenza  della  concessione)  ovvero  potra'
rideterminare  la  quota  costante in funzione dei residui anni della
concessione.
Si fa presente che il computo dell'eccedenza potra' essere effettuato
anche con riferimento all'intera concessione (considerando  cioe'  il
complesso   dei   beni).   In  tal  caso  l'eccedenza  positiva,  che
rappresenta l'ammontare complessivo ancora  da  ammortizzare,  potra'
essere  attribuita  a ciascun bene o categoria di beni in proporzione
all'importo da ammortizzare di ciascuno di essi.
Si fa presente che con l'ulteriore modifica recata al comma  2  dello
stesso  art.  69  e' stato stabilito che, ai fini dell'individuazione
della quota costante di ammortamento finanziario, il numero  di  anni
di  durata  della  concessione  per cui suddividere il costo dei beni
deve essere determinato conteggiando come tali anche le  frazioni  di
anno.  Detta modifica, che decorre dal periodo di imposta in corso al
31 dicembre 1996, esplica effetti con  riferimento  alle  concessioni
che abbiano inizio in tale periodo.
Per  quanto  attiene alle modifiche apportate allo speciale regime di
accantonamento previsto  dal  comma  2  dell'art.  73  del  Tuir  nei
confronti  delle imprese titolari di concessioni per la costruzione e
l'esercizio  di  opere  pubbliche,  si  rileva   che   la   deduzione
dell'accantonamento  ad  apposito  fondo  a  fronte  delle  spese  di
ripristino  o  di  sostituzione   di   ciascun   bene   gratuitamente
devolvibile  e' ridotta dal 10 al 5 per cento del costo e non e' piu'
ammessa quando il fondo ha raggiunto  l'ammontare  complessivo  delle
spese  relative  al bene medesimo sostenute negli ultimi due esercizi
(1996 e 1997).
- Cessione dei crediti nell'ambito del gruppo (art. 43-ter del D.P.R.
  n. 602 del 1973)
L'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, prevede  che  le  eccedenze
dell'IRPEG  e  dell'ILOR  risultanti  dalle dichiarazioni dei redditi
delle societa' o enti appartenenti ad un gruppo possono essere cedute
senza l'osservanza delle formalita' di cui agli artt.  69  e  70  del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
A tali effetti, appartengono al gruppo l'ente o societa' controllante
e le societa' controllate; si considerano controllate le societa' per
azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita' limitata le cui
azioni  o quote direttamente dall'ente o societa' controllante, o per
il  tramite  di  altra  societa'  controllata,  per  una  percentuale
superiore  al  50 per cento del capitale, fin dall'inizio del periodo
d'imposta precedente a quello cui si riferiscono i crediti di imposta
ceduti.  Inoltre,  le  disposizioni  del  predetto  art.  43-ter   si
applicano,  in  ogni  caso,  alle  societa'  e  agli enti tenuti alla
redazione  del  bilancio consolidato ai sensi dei decreti legislativi
n. 127 del 1991 e n. 87 del 1992 e alle  imprese  soggette  all'IRPEG
indicate  nell'elenco  di  cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 38
del predetto decreto n. 127 e nell'elenco di cui alla  lett.  a)  del
comma 2 dell'art. 40 del predetto decreto n. 87.
Le  disposizioni  in  esame  si  applicano  alle eccedenze di imposta
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate successivamente
alla data di entrata in vigore della legge n. 549 del 1995.
La cessione, che puo' riguardare anche  solo  parte  delle  eccedenze
dell'IRPEG  e  dell'ILOR,  si  considera effettuata a decorrere dalla
data di presentazione della dichiarazione  dei  redditi  del  cedente
dalla  quale  le stesse emergono; le quote delle eccedenze non cedute
possono  essere  portate  in  diminuzione  dei  versamenti  d'imposta
relativi agli esercizi successivi e/o chieste a rimborso. La societa'
o  l'ente cedente deve, a pena d'inefficacia della cessione, indicare
nella dichiarazione dei redditi (Mod.   760/RE) da  cui  emergono  le
eccedenze   oggetto  della  cessione  stessa,  i  dati  dei  soggetti
cessionari e gli importi ceduti a ciascuno di essi.
Il cessionario deve indicare, nella prima dichiarazione  dei  redditi
(Mod.  760/RE)  presentata dalla data in cui la cessione si considera
effettuata, i  soggetti  cedenti,  le  date  di  effettuazione  delle
cessioni  nonche', distintamente, la parte delle eccedenze utilizzate
per il versamento delle imposte  cui  la  predetta  dichiarazione  si
riferisce  e  la  parte  non  utilizzata. Il cessionario stesso deve,
altresi', indicare nelle  successive  dichiarazioni  la  parte  delle
predette  eccedenze  utilizzate  per  il versamento delle imposte cui
tali dichiarazioni si riferiscono e l'ulteriore parte non utilizzata.
Le eccedenze ricevute possono essere  utilizzate  per  i  versamenti,
anche   in  acconto,  dell'IRPEG,  dell'imposta  integrativa  di  cui
all'art. 105-bis del Tuir, dell'ILOR e  dell'imposta  sostitutiva  di
cui  al D.Lgs. n. 358 del 1997, i cui termini scadono contestualmente
o successivamente alla data  in  cui  il  cedente  ha  presentato  la
dichiarazione  da  cui emergono le eccedenze stesse indipendentemente
dalla data in cui scade il termine per detta presentazione) e, per la
parte non utilizzata, possono altresi' essere chieste a  rimborso  in
sede di dichiarazione dei redditi.
- Conto fiscale
Il  conto  fiscale  e' uno strumento a disposizione di imprenditori e
professionisti in possesso di partita IVA per facilitare  i  rapporti
debitori e creditori con l'Amministrazione finanziaria, attivo presso
il  concessionario  della riscossione competente secondo il domicilio
fiscale del contribuente. Il numero di codice per accedere al proprio
conto e' dato dall'unione del numero di codice della concessione  con
il codice fiscale del soggetto intestatario.
Mentre  la  gestione  del  conto  e'  affidata  al concessionario, le
operazioni di apertura e chiusura del conto stesso sono affidate agli
uffici dell'IVA ai quali la societa' o l'ente devono  rivolgersi  sia
se non hanno ricevuto la comunicazione di apertura del conto da parte
del concessionario, pure avendone diritto, sia se hanno ricevuto tale
comunicazione  e ritengano di non esserne legittimamente destinatari.
Sul conto  fiscale  vengono  annotati  tutti  i  versamenti  relativi
all'IRPEG,  all'ILOR,  all'IVA, alle imposte sostitutive dell'imposta
appena  indicate,  alle  imposte  versate  in  base  a  dichiarazioni
integrative (cosiddetto ravvedimento operoso) nonche' quelli relativi
alle ritenute alla fonte.
Agli  intestatari di conto fiscale e' riconosciuta la possibilita' di
richiedere il rimborso delle imposte risultanti  dalla  dichiarazione
direttamente  ad  un  qualunque  sportello del proprio concessionario
compilando un apposito modello.
Il  rimborso  viene  effettuato  senza  particolari   formalita'   se
l'importo  non  supera il 10 per cento delle somme annotate sul conto
nei due anni precedenti la  data  della  richiesta;  se  supera  tale
limite  e'  dovuta, per la parte eccedente, una garanzia di titoli di
Stato o mediante polizza bancaria o assicurativa.
La  garanzia,  qualora  non   sia   prestata   contestualmente   alla
presentazione  della  domanda, e' richiesta dal concessionario e deve
essere prestata nel termine massimo di 40 giorni successivi a  quello
in qui la domanda di rimborso e' stata presentata.
Il   rimborso   viene  effettuato  esclusivamente  mediante  bonifico
bancario con accredito sul conto corrente indicato dal contribuente.
Entro il  20  marzo  di  ciascun  anno  il  concessionario  invia  al
domicilio  del  contribuente un estratto conto relativo ai versamenti
eseguiti ed ai rimborsi richiesti e ottenuti nell'anno precedente.
- Contributi o liberalita' (art. 55, comma 3, lett. b) del TUIR)
Ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, nel testo vigente
fino all'esercizio precedente a quello  in  corso  alla  data  del  1
gennaio  1998,  i  proventi  conseguiti  a  titolo di contributo o di
liberalita',  anche  in  natura,  concorrono  a  formare  il  reddito
nell'esercizio   in   cui   sono   incassati   o  in  quote  costanti
nell'esercizio stesso e  nei  successivi  ma  non  oltre  il  quarto;
tuttavia  il  loro  ammontare,  nel  limite  del  50  per  cento e se
accantonato in  apposita  riserva,  concorre  a  formare  il  reddito
nell'esercizio  e  nella  misura in cui la riserva sia utilizzata per
scopi diversi dalla copertura  di  perdite  di  esercizio  o  i  beni
ricevuti  siano  assegnati  ai  soci o destinati a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa.
Le riserve nelle quali sono stati accantonati i proventi incassati  a
titolo  di  contributo o di liberalita' puo' essere utilizzata per la
copertura delle perdite di esercizi anche diversi da quello nel corso
del quale i proventi stessi sono stati percepiti.
Relativamente alla parte  del  contributo  o  della  liberalita'  non
accantonata  e'  possibile  scegliere  tra  la  tassazione per intero
nell'esercizio in cui tali proventi sono incassati e la  ripartizione
in  quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il
quarto. Si precisa che in  presenza  di  un  contributo  unitario  ma
erogato   in   piu'   esercizi   le   regole  predette  si  applicano
autonomamente con riguardo alla parte  del  contributo  incassato  in
ogni periodo d'imposta.
Nel  caso  in  cui  il diritto al conseguimento di un contributo gia'
incassato,  in  tutto  o  in  parte,  sia  sottoposto  a   condizione
sospensiva,  il  contributo  stesso  rileva  fiscalmente  soltanto al
verificarsi della condizione, costituendo per il percipiente, per  la
parte  gia' incassata fino al momento di perfezionamento del diritto,
un mero debito.
Qualora il contributo sia erogato mediante il riconoscimento  di  uno
specifico  credito d'imposta (come ad esempio nei casi previsti dalla
legge 5 ottobre 1991, n. 317), lo stesso si considera  incassato  nel
momento  e  nella  misura  in  cui  il  credito  e' utilizzato per il
pagamento delle imposte.
Con  l'introduzione  del  criterio  di  cassa, disposto dalla legge 8
agosto 1994, n. 503, di conversione del DL 29 giugno 1994, n.  416, i
proventi di  cui  trattasi  non  assumono  alcuna  rilevanza  fiscale
nell'esercizio  del  loro  conseguimento.  Pertanto,  la costituzione
dell'apposita riserva, necessaria per beneficiare  della  sospensione
deve  avvenire  entro  -  e  non  oltre  -  l'esercizio d'incasso dei
proventi  (sempreche'  il  relativo  diritto  non  sia  sottoposto  a
condizione  sospensiva).  Tuttavia,  qualora il provento sia imputato
per competenza in un esercizio anteriore a  quello  d'insorgenza  del
presupposto  impositivo (incasso), la riserva puo' essere validamente
costituita anche nel  bilancio  relativo  al  suddetto  esercizio  di
competenza.  Si  precisa,  inoltre, che l'accantonamento in questione
puo' essere operato sia a carico dell'utile dell'esercizio  d'incasso
ovvero  dell'esercizio  d'imputazione  contabile  dei  proventi e sia
vincolando un'altra riserva disponibile gia' esistente.
Si ricorda, altresi', che a decorrere dal perido di imposta in  corso
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  n. 549 del 1995, i
contributi  spettanti  a  norma  di  legge  esclusivamente  in  conto
esercizio,  anche  se  erogati  da  soggetti diversi dallo Stato o da
altri enti pubblici, sono considerati ricavi; cio' per effetto  delle
modifiche  recate  dall'art.  3,  comma 103, lett. a), della legge n.
549 del 1995, all'art. 53, comma 1, lett. f), del TUIR. Tale modifica
normativa non riguarda, quindi, i contributi della specie erogati nel
periodo di imposta precedente a quello in corso alla  suddetta  data,
per  i  quali  rimane  applicabile  la disciplina rcata dall'art. 55,
comma 3, lett. b), del Tuir.
- Contributi del 15 per cento dovuto dai datori di lavoro
Il comma 194 dell'art. 1 della  citata  legge  n.  662  del  1996  ha
previsto  che i datori di lavoro che non abbiano versato i contributi
di previdenza e assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui
all'art. 9-bis, comma 1, del d.l. 29 marzo 1991, n.  103,  convertito
dalla  legge  1  giugno  1991,  n. 166, come sostituito dal comma 193
dell'art. 1 della stessa legge  n.  662  del  1996,  sono  tenuti  al
pagamento  di un importo pari al 15 per cento dei predetti contributi
e somme.
Il pagamento dell'importo in questione deve essere effettuato  in  18
rate  bimestrali  consecutive  di  eguale  importo,  a partire dal 20
febbraio 1997.
Il predetto importo, ove imputato al conto economico,  e'  deducibile
ai fini della determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art.
62  del Tuir (spese per prestazioni di lavoro). Si ricorda, tuttavia,
che per espressa previsione del quarto periodo dello stesso comma 194
dell'art. 1 della legge n. 662, e'  possibile  imputare  il  predetto
importo, in parti uguali, al conto economico degli esercizi nei quali
abbiano  scadenza  le  rate di pagamento.  Pertanto, la deducibilita'
dell'importo in questione  puo'  essere  operata  anche  nel  periodo
d'imposta  in  cui  abbia  inizio la procedura di rateizzazione e nei
successivi periodi in cui la stessa procedura abbia corso.
- Crediti d'imposta
1) Credito d'imposta sui dividendi
Per   effetto   dell'art.   14  del  Tuir,  nel  testo  vigente  fino
all'esercizio successivo a quello in corso alla data del 31  dicembre
1996,  il  credito  di  imposta sugli utili distribuiti ai soci dalle
societa' di cui alle lettere a)  e  b)  dell'art.  87,  spetta  nella
misura  dei  9/16  di  tali  utili  e,  per  gli  utili distribuiti a
decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 1996, spetta nella misura del 58,73 per cento.
Il  credito  d'imposta  sui  dividendi spetta nella misura del 25 per
cento degli  utili  percepiti  se  derivano  dalla  distribuzione  di
riserve o fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma
1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408.
Il  credito  di imposta spetta altresi' nella misura del 25 per cento
degli utili percepiti che derivano da riserve o fondi  affrancati  ai
sensi  dell'art.  22,  commi  1, 2 e 4, del D.L. n. 41 del 1995 se la
loro  distribuzione  sia  deliberata  entro  il   secondo   esercizio
successivo  a  quello  in  corso  alla data del 24 febbraio 1995 o da
riserve o fondi affrancati ai sensi del comma 4 del predetto art.  22
se la loro distribuzione sia  deliberata  entro  il  terzo  esercizio
successivo a quello in corso alla data del 24 febbraio 1995.
Per effetto dei commi 6-bis e  7-bis  dell'art.  14,  il  credito  di
imposta sui dividendi non spetta:
-  limitatamente  agli utili la cui distribuzione e' stata deliberata
  anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai
  fondi comuni di investimento di cui alla legge 23  marzo  1983,  n.
  77,  e successive modificazioni, o dalle societa' di investimento a
  capitale variabile  (SICAV),  di  cui  al  decreto  legislativo  25
  gennaio  1992,  n.  84,  azioni  o  quote  di  partecipazione nelle
  societa' o enti indicati alle lettere a)  e  b)  dell'art.  87  del
  Tuir;
-   per   gli   utili   percepiti   dall'usufruttuario  allorche'  la
  costituzione o la cessione del diritto  di  usufrutto  siano  state
  poste  in  essere  da  soggetti non residenti, privi nel territorio
  dello Stato di una stabile organizzazione.
2) Credito d'imposta sui proventi derivanti  dalla  partecipazione  a
   fondi comuni di investimento mobiliare aperti ed alle SICAV
Per  effetto  dell'art. 9, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77,
come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83,  alle
societa'  ed  enti  di  cui all'art. 87 e' riconosciuto un credito di
imposta pari al 15 per cento dei proventi percepiti  derivanti  dalla
partecipazione  ai  fondi  comuni  di investimento mobiliare aperti e
alle societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto
nazionale.
Si precisa al riguardo che  detto  credito  spetta  in  relazione  ai
proventi maturati a decorrere dalla data di acquisto.
3)  Credito  d'imposta  sui proventi derivanti dalla partecipazione a
   fondi comuni di investimento mobiliare chiusi
Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n.   344,
sui  proventi  di  ogni  tipo,  spettanti  a  soggetti che esercitano
imprese commerciali, derivanti dalle partecipazioni ai  fondi  comuni
d'investimento  mobiliare  chiusi, comprese le plusvalenze realizzate
in  sede  di  cessione  o  di  riscatto  delle  quote,   purche'   la
partecipazione  al  fondo sia di durata non inferiore ad un triennio,
e' riconosciuto un  credito  d'imposta  pari  al  25  per  cento  dei
proventi stessi.
4)  Credito  d'imposta  sui proventi derivanti dalla partecipazione a
   fondi comuni di investimento immobiliare chiusi
Ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge 25 gennaio 1994, n.    86
cosi'  come modificato dal D.L. 26 settembre 1995, n. 406, convertito
nella legge 29 novembre 1995, n. 503, per i  proventi  di  ogni  tipo
derivanti   a  soggetti  che  esercitano  imprese  commerciali  dalla
partecipazione ai fondi di investimento immobiliare chiusi, spetta il
credito  di  imposta di cui all'art. 14, comma 2, nella misura del 20
per cento dei proventi imputabili al periodo di possesso delle  quote
di  partecipazione  effettivamente  assoggettati  ad  imposizione nei
confronti del fondo.
5) Credito per le imposte pagate all'estero
Ai fini della  determinazione  del  credito  per  le  imposte  pagate
all'estero, vanno considerate esclusivamente le imposte pagate in via
definitiva  nel  periodo  di  imposta  cui  si  riferisce la presente
dichiarazione  non  suscettibili  di  modificazioni  a   favore   del
contribuente  ne'  di rimborsi, e quindi con esclusione delle imposte
pagate in acconto, in via provvisoria e, in genere, di quelle per  le
quali e' previsto il conguaglio con possibilita' di rimborso totale o
parziale.
L'ammontare  del  credito  per  le  imposte  pagate  all'estero  deve
risultare da apposite distinte, da predisporre  e  conservare,  nelle
quali  vanno  riportati,  separatamente  per  ogni  stato  estero,  i
seguenti elementi necessari per la sua quantificazione:
- ammontare dei redditi dichiarati prodotti all'estero;
- ammontare delle imposte pagate all'estero in via  definitiva  rela-
  tive ai redditi dichiarati nella presente dichiarazione e ammontare
  dei  redditi  dichiarati  nell'esercizio  cui  le imposte stesse si
  riferiscono.
Al riguardo si fa presente che la misura massima del credito va cosi'
determinata:
                     Reddito estero x Imposta italiana
Credito di imposta = __________________________________
                          Reddito complessivo
Se il reddito e' stato diminuito per effetto di perdite riportate  da
precedenti esercizi, l'imposta italiana va indicata in modo virtuale,
prendendo   come   base  di  commisurazione  il  reddito  complessivo
aumentato delle perdite stesse (art. 5 del D.P.R. 4 febbraio 1988, n.
42).
Resta fermo che l'ammontare complessivo del credito  per  le  imposte
pagate all'estero non puo' eccedere l'imposta dovuta in Italia.
Se  le  imposte  relative  ai  redditi  del periodo di imposta cui si
riferisce la presente dichiarazione saranno, in  tutto  o  in  parte,
pagate  negli  esercizi successivi in via definitiva, anche a seguito
di rettifiche o di accertamenti  da  parte  dello  Stato  estero,  il
contribuente  potra'  chiederne  la  detrazione  nella  dichiarazione
relativa al periodo d'imposta in cui  sara'  avvenuto  il  pagamento,
ferma restando la detrazione nella presente dichiarazione della parte
di  esse  gia'  pagata in via definitiva nel periodo d'imposta cui si
riferisce la dichiarazione stessa.
Si precisa che, se nel  periodo  cui  la  presente  dichiarazione  si
riferisce  sono  stati effettuati pagamenti in via definitiva o hanno
acquistato il carattere della definitivita' pagamenti effettuati  nei
periodi  di  imposta  precedenti  per  imposte  relative  ai  redditi
compresi nelle dichiarazioni presentate per tali periodi, i  relativi
importi   devono   essere   indicati  separatamente  nelle  anzidette
distinte.  In  tali  distinte  vanno  inoltre  indicati   (unitamente
all'eventuale   maggior   reddito,   rispetto  a  quello  dichiarato,
definitivamente  accertato  nello  stato  estero  per  ciascuno   dei
predetti  periodi)  il  reddito  estero,  il  reddito  complessivo  e
l'imposta  italiana  dichiarati  per  il  periodo  d'imposta  cui  si
riferisce   il   pagamento   effettuato  in  via  definitiva  nonche'
l'eventuale minor reddito cui il pagamento stesso si riferisce.
Si sottolinea infine che con alcuni paesi con i quali sono in  vigore
Convenzioni  bilaterali contro le doppie imposizioni e' contenuta una
clausola particolare per cui, se  lo  stato  estero  ha  esentato  da
imposta,  in  tutto  o  in parte, un determinato reddito prodotto nel
proprio territorio, il  soggetto  residente  in  Italia  ha  comunque
diritto  a  chiedere  il  credito per l'imposta estera come se questa
fosse stata effettivamente pagata (ad esempio, l'art. 24 paragrafo 3,
della Convenzione con l'Argentina o l'art.  23,  paragrafo  3,  della
Convenzione con il Brasile).
6) Credito d'imposta sui registratori di cassa (art. 3 della legge 26
   gennaio 1983, n. 18)
Si  ricorda che l'art. 14, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, limita il riconoscimento  del  credito  d'imposta  (fino  al  31
dicembre  1997)  ai  soli  soggetti  per i quali, in base all'art. 12
della legge 30 dicembre 1991, n. 413,  l'obbligo  di  installare  gli
apparecchi misuratori e' sorto a partire dal 1 gennaio 1993, anche in
conseguenza  dell'opzione  per il rilascio dello scontrino fiscale in
luogo della  ricevuta  fiscale.  Il  credito  d'imposta  non  spetta,
invece,  per  i  soggetti  gia' obbligati al rilascio dello scontrino
fiscale per effetto della legge n. 18 del 1983 che  hanno  acquistato
apparecchi  misuratori  nel  corso  del  1994;  i  detti soggetti non
possono altresi' avvalersi, per tali apparecchi,  delle  disposizioni
di   cui  all'art.  3,  ultimo  comma,  della  stessa  legge  n.  18,
concernenti  la  disciplina  degli  ammortamenti.  Tali  disposizioni
restano invece applicabili con riferimento agli apparecchi acquistati
in anni precedenti.
7) Credito d'imposta per l'invio del questionario relativo agli studi
   di settore.
Ai  contribuenti  che,  in  proprio  o  tramite terzi, trasmettono su
supporto magnetico i dati richiesti  con  i  questionari  finalizzati
all'elaborazione  degli  studi di settore, e' riconosciuto un credito
d'imposta  di  lire  diecimila,  da  utilizzare  in  occasione  della
presentazione  della  prima dichiarazione dei redditi successiva alla
presentazione del questionario summenzionato. Detto credito d'imposta
non costituisce componente positivo di reddito, ne'  rileva  ai  fini
della determinazione del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir.
- Deducibilita' degli interessi passivi
Se  nell'esercizio  sono  stati conseguiti interessi o altri proventi
esenti da imposta  derivanti  da  obbligazioni  pubbliche  o  private
sottoscritte,  acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere
dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai  titoli
a   decorrere   dalla  stessa  data,  ovvero  proventi,  comprese  le
plusvalenze realizzate in sede di cessione o di  riscatto  di  quote,
derivanti   dalla  partecipazione  a  fondi  comuni  di  investimento
mobiliare di tipo chiuso, gli interessi passivi non sono  ammessi  in
deduzione  -  ai  sensi  dell'art.  63,  comma 3 - fino a concorrenza
dell'ammontare complessivo degli interessi e proventi  esenti  o  dei
proventi   derivanti   dalla   partecipazione   a   fondi  comuni  di
investimento mobiliare di tipo chiuso.
Gli interessi passivi che eccedono tale ammontare sono  deducibili  a
norma dei commi 1 e 2 dello stesso art. 63, ma senza tenere conto, ai
fini  del  rapporto  ivi  previsto,  dell'ammontare degli interessi e
proventi esenti o derivanti dalla partecipazione a  fondi  comuni  di
investimento  mobiliare  di tipo chiuso di cui al precedente periodo,
corrispondente a  quello  degli  interessi  passivi  non  ammessi  in
deduzione.
Nel  caso  in  cui  la  societa'  o  l'ente siano soci di societa' di
persone, occorre tener conto,  ai  fini  della  determinazione  degli
interessi  passivi  non  ammessi  in  deduzione, anche dei menzionati
interessi ed altri  proventi  esenti  conseguiti  dalle  societa'  di
persone,  se  e  nella  misura  in cui detti interessi e proventi non
siano stati gia' portati a riduzione degli  interessi  passivi  dalla
societa' partecipata.
Si precisa che al riguardo deve essere compilato il Mod. 760/RM.
L'art.  3,  comma  115,  della  legge n. 549 del 1995 ha previsto una
limitazione alla deducibilita' degli interessi  passivi  maturati  su
prestiti obbligazionari emessi da societa' non quotate in borsa.
In particolare, la citata disposizione stabilisce che nel caso in cui
al  momento  dell'emissione  di  obbligazionari  e titoli similari il
tasso di rendimento effettivo o  di  riferimento  sugli  interessi  e
altri  proventi  relativi  ai  suddetti titoli sia superiore di sette
punti rispetto al tasso ufficiale di sconto, per  le  obbligazioni  e
titoli  similari  negoziati  nei  mercati  regolamentati  italiani  o
collocati mediante offerta al  pubblico  ai  sensi  della  disciplina
vigente   all'atto  dell'emissione,  ovvero  di  tre  punti,  per  le
obbligazioni e titoli similari diversi dai precedenti, gli  interessi
passivi  eccedenti l'importo derivante dall'applicazione dei predetti
limiti sono indeducibili.
Detta disposizione si applica per gli interessi maturati a  decorrere
dal  periodo  di imposta per il quale il termine per la presentazione
della dichiarazione scade successivamente alla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  n. 549 del 1995 e, quindi, in caso di esercizio
coincidente con l'anno solare, a decorrere  dal  periodo  di  imposta
1995; salvo che, entro il suddetto termine non si proceda al rimborso
delle obbligazioni e titoli similari.
 Detassazione  del  reddito  d'impresa reinvestito (art. 3 del D.L 10
  giugno 1994, n. 357, convertito dalla L. 8  agosto  1994,  n.  489;
  art.  3, comma 89, legge 28 dicembre 1995, n. 549)
Recupero  dell'agevolazione  in  caso di cessione dei beni oggetto di
investimento
L'art. 3 comma 89, della L.  n.  549  del  1995,  ha  introdotto  una
disciplina  di  carattere antielusivo per effetto della quale si pro-
cede al recupero dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto  di
investimento  siano  ceduti  entro  il  secondo  periodo  di  imposta
successivo a quello di realizzazione degli investimenti stessi.
In  particolare,  la   norma   prevede   che   il   reddito   escluso
dall'imposizione   si   ridetermina   diminuendo   il   volume  degli
investimenti del periodo di imposta agevolato di  un  ammontare  pari
alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle cessioni dei beni
oggetto  di  agevolazione  (con  esclusione  di quelle effettuate nel
corso  di  procedure  concorsuali),  da  assumere   indipendentemente
dall'ammontare  dei  costi  che  hanno  concorso  alla formazione del
predetto volume di investimento e  i  costi  sostenuti  nello  stesso
periodo   di  imposta  in  cui  si  procede  alle  cessioni,  per  la
realizzazione  di  investimenti  delle  stesse   tipologie   previste
dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 e dal comma 87 dell'art. 3 della
L.  n. 549 del 1995 (con esclusione, in ogni caso, degli investimenti
in immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente  per
l'esercizio dell'impresa da parte del possessore).
A  tal  fine  assumono rilievo tutte le operazioni di cessione da cui
derivano componenti di reddito fiscalmente rilevanti. Nel volume  dei
disinvestimenti  rilevanti,  agli stessi effetti, va ricompreso anche
il valore normale dei beni destinati o assegnati  ai  soci  anche  in
sede  di  liquidazione  ordinaria  o  destinati  a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa. Pertanto, assumono rilevanza ai  fini  in
questione  gli  atti  di  conferimento in societa' e le operazioni di
cessione dell'azienda o di rami aziendali.
La differenza tra il reddito a suo tempo  agevolato  e  quello  cosi'
rideterminato  costituisce  una  sopravvenienza attiva del periodo di
imposta in cui si verificano le cessioni, che dovra' essere  indicata
nella dichiarazione dei redditi.
Come  gia'  ricordato  il beneficio della detassazione e' escluso per
gli immobili strumentali per natura non utilizzati esclusivamente per
l'esercizio dell'impresa da parte  del  soggetto  che  ha  effettuato
l'investimento.  Pertanto, nel caso in cui l'immobile strumentale sia
per natura che per  destinazione  perda  quest'ultima  caratteristica
entro  i due periodi di imposta successivi, il cambio di destinazione
e' da considerarsi equivalente a una operazione di  cessione  con  le
conseguenze da essa derivanti, assumendo ai fini della determinazione
dell'eventuale   sopravvenienza   attiva,   il   valore   normale  da
determinare con riferimento al momento del cambio di destinazione. Si
precisa, inoltre, che  in  caso  di  cambiamento  della  destinazione
territoriale  degli  investimenti agevolati ai sensi del citato comma
85,  legge  n.  549  del  1995,  tale  operazione  deve  considerarsi
ugualmente  equiparata  ad  un  atto di cessione; in tal caso occorre
assumere il valore normale del bene da determinare in riferimento  al
momento del trasferimento dello stesso.
Si  ricorda  che l'investimento consistente nell'acquisto dei veicoli
cui si applica il regime di deducibilita' limitata  di  cui  all'art.
67,   comma  10,  del  Tuir,  concorre  a  formare  il  volume  degli
investimenti agevolabili per un ammontare pari al 50  per  cento  del
costo  sostenuto.  Corrispondentemente, nel caso di cessione dei beni
in esame occorrera' tener conto, ai  fini  della  decurtazione  degli
investimenti, del 50 per cento del corrispettivo realizzato.
- Disciplina delle societa' non operative
La disciplina delle societa' non operative, di cui all'art. 30, della
legge  23  dicembre  1994,  n.  724, e' stata modificata dall'art. 3,
comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Le modifiche introdotte incidono, fra l'altro sull'ambito  soggettivo
della  disciplina stessa (la cui applicazione viene estesa anche alle
societa' in nome collettivo e alle societa' in accomandita semplice),
sui  criteri  di  individuazione  delle  societa'  non  operative  e,
inoltre,  sulle  modalita'  di  determinazione del reddito imponibile
minimo. Tali modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
in corso alla data del 15 settembre 1996.
Sono definite societa' non operative le societa' e gli enti che,  ove
ricorrano  i  presupposti di carattere oggettivo, rivestano una delle
seguenti  forme  giuridiche:  societa'  per   azioni,   societa'   in
accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, societa'
in  nome  collettivo,  societa' in accomandita semplice e societa' ad
esse  equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir (societa' di armamento
e societa' di fatto), societa' ed enti di ogni  tipo  non  residenti,
con  stabile  organizzazione  nel  territorio  dello  Stato.  A  tali
soggetti si applica la suddetta disciplina indipendentemente dal  re-
gime contabile adottato.
Sono esclusi dalla disciplina delle societa' non operative:
1) i soggetti ai quali per la particolare attivita' svolta , e' fatto
obbligo  di costituirsi sotto forma di societa' di capitali, come, ad
esempio:
- le societa' finanziarie di cui all'art. 106 del D.Lgs. n.  385  del
  1993;
-  i  Centri  autorizzati  di assistenza alle imprese e ai lavoratori
  dipendenti e pensionati cui all'art. 78  della  legge  n.  413  del
  1991;
-  le  societa'  sportive che, dovendo stipulare contratti con atleti
  professionisti, sono costituite nella forma di societa' per  azioni
  o di societa' a responsabilita limitata ai sensi dell'art. 10 della
  legge 23 marzo 1981, n. 91;
-  le  societa'  per azioni costituite da enti locali territoriali di
  cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art.  12,
  comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
2) i soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento
dell'attivita'.
Si   precisa  che  va  considerato  periodo  di  normale  svolgimento
dell'attivita' quello in cui e' stata svolta  l'attivita'  produttiva
prevista dall'oggetto sociale.
Pertanto,   non   si   considera   periodo   di  normale  svolgimento
dell'attivita':
- quello da cui decorre la messa in  liquidazione  ordinaria,  ovvero
  l'inizio  della  procedura  di liquidazione coatta amministrativa o
  fallimentare. In proposito si precisa che il  periodo  che  precede
  quello  in  cui  ha  avuto  inizio  la  liquidazione e' considerato
  "normale"  anche  se  di  durata  inferiore   a   quella   prevista
  ordinariamente.   Va,  altresi',  considerato  periodo  di  normale
  svolgimento dell'attivita'  quello  relativo  ad  un  esercizio  di
  durata  inferiore  a quella stabilita nell'atto costitutivo a causa
  di modifiche che interrompono  la  durata  dell'esercizio  medesimo
  senza  incidere  sul  tipo  di  attivita'  svolta, come avviene, ad
  esempio, nei casi di trasformazione, fusione e scissione;
- quelli successivi al primo periodo d'imposta qualora  la  societa',
  in  tali  periodi, non abbia ancora iniziato l'attivita' produttiva
  prevista dall'oggetto sociale ad esempio  perche':  la  costruzione
  dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attivita' si e'
  protratta  oltre  il  primo  periodo  di  imposta  -  per cause non
  dipendenti dalla  volonta'  dell'imprenditore  -;  non  sono  state
  concesse   le   autorizzazioni  amministrative  necessarie  per  lo
  svolgimento dell'attivita', a condizione che le stesse siano  state
  tempestivamente   richieste;   viene   svolta   esclusivamente  una
  attivita'  di  ricerca  propedeutica  allo  svolgimento  di   altra
  attivita'  produttiva  di beni e servizi, sempreche' l'attivita' di
  ricerca non consenta di per se' la produzione di beni e  servizi  e
  quindi la realizzazione di proventi.
Si  fa  presente,  inoltre,  che  va  considerato  periodo di normale
svolgimento  dell'attivita'  anche  quello  in  cui  la  societa'  ha
affittato o concesso in usufrutto l'unica azienda posseduta ovvero ha
affittato i terreni agricoli di proprieta';
3)  i soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta coincidente
con  l'apertura  della  partita  I.V.A.,  a  prescindere  dall'inizio
dell'attivita' produttiva;
4)  le  societa'  in  amministrazione  controllata  o  straordinaria,
relativamente ai periodi di imposta interessati da tali procedure;
5) le societa' e gli enti i cui titoli  sono  negoziati  nei  mercati
regolamentati italiani;
6) le societa' esercenti pubblici servizi di trasporto;
7) le societa' con un numero di soci non inferiori a 100.
Sono,  inoltre, escluse dalla disciplina in esame le societa' cooper-
ative e le societa' di mutua assicurazione, gli  enti  commerciali  e
non  commerciali  residenti  nel  territorio dello Stato, le societa'
consortili, le societa' e gli enti non  residenti  privi  di  stabile
organizzazione nel territorio dello Stato.
Il  verificarsi dei casi di esclusione sopra elencati comporta la non
applicazione della normativa concernente le societa'  non  operative,
senza  pertanto  che  occorra  a  tal fine fornire la prova contraria
prevista dal secondo periodo del comma 1 dell'art. 30 della legge  n.
724 del 1994.
Si  ricorda  che  le  societa'  considerate non operative nel periodo
d'imposta in corso alla data del 15 settembre 1996 nonche' quelle che
a tale data si trovano nel primo periodo di imposta  possono  fruire,
ricorrendone   le   condizioni,   della  disciplina  di  scioglimento
agevolato di cui ai commi 38 e seguenti dello  stesso  art.  3  della
legge n. 662 del 1996, deliberando lo scioglimento entro il 31 maggio
1997  e  richiedendo  la  cancellazione  dal registro delle imprese a
norma dell'art. 2456 del cod. civ., entro un anno dalla  delibera  di
scioglimento.
Ne  discende,  che  le  societa' interessate al suddetto scioglimento
sono soggette, ove ne ricorrano i presupposti, alla disciplina  delle
societa'   non   operative   in   riferimento  ai  periodi  d'imposta
antecedenti  lo  scioglimento  stesso  (sempre  che,  beninteso,   la
societa' non si trovi nel primo periodo d'imposta).
Sono  qualificate come non operative le societa' che hanno conseguito
un  ammontare  complessivo  di  ricavi,  incrementi  di  rimanenze  e
proventi,   esclusi   quelli   straordinari,   risultanti  dal  conto
economico, ove prescritto, inferiore alla  somma  degli  importi  che
risultano applicando:
a)  l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 53, comma
   1, lett. c), del Tuir,  anche  se  costituiscono  immobilizzazioni
   finanziarie, aumentato del valore dei crediti;
b) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni
   immobili  e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera
   a),  del  D.P.R.  26  ottobre  1972,  n.  633,   (navi   destinate
   all'esercizio   di  attivita'  commerciali  o  della  pesca  o  ad
   operazioni di salvataggio o di  assistenza  in  mare  ovvero  alla
   demolizione,  escluse  le  unita' da di porto di cui alla legge 11
   febbraio 1971, n.  50), anche in locazione finanziaria;
c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni,  anche  in
   locazione finanziaria.
I  componenti  da  considerare  ai fini della verifica dell'ammontare
complessivo dei  ricavi,  degli  incrementi  delle  rimanenze  e  dei
proventi,  esclusi  quelli  straordinari,  sono quelli desumibili dal
conto economico.
In particolare, per i soggetti tenuti alla  redazione  del  bilancio,
occorre tener conto:
a)  per i ricavi, della somma degli importi risultanti dalle voci 1 e
   5 dello schema di conto economico previsto dall'articolo 2425  del
   cod. civ., e, cioe':
-  ricavi delle vendite e delle prestazioni;
-  altri ricavi e proventi, compresi i contributi in conto esercizio;
b) per gli incrementi di rimanenze, della somma delle variazioni pos-
   itive delle voci 2, 3 e 11 e cioe':
-    variazioni  delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
   semilavorati e finiti;
-  variazione dei lavori in corso su ordinazione;
-   variazioni delle rimanenze  di  materie  prime,  sussidiarie,  di
   consumo e merci.
Al  riguardo  si  fa  presente che l'ammontate delle predette voci va
assunto quale risulta dal conto economico anche  quando  il  relativo
importo  deriva  dalla somma algebrica di sottovoci con opposto segno
algebrico.
Per le societa' e gli  enti  non  residenti  che  svolgono  attivita'
commerciale  in  Italia mediante stabile organizzazione si deve tener
conto dei soli ricavi, incrementi di rimanenze  e  proventi,  esclusi
quelli straordinari, conseguiti dalla stabile organizzazione.
c)  per  i proventi, i soggetti tenuti a redigere il bilancio secondo
   lo schema previsto dall'articolo 2425 del cod. civ.  devono  tener
   conto  di  quelli che nel conto economico vanno indicati alle voci
   C15 e C16. Per i soggetti che  redigono  il  bilancio  secondo  le
   regole  stabilite  dal  D.Lgs.  n. 87 del 1992 e dal provvedimento
   della Banca d'Italia del 31  luglio  1992,  rilevano  gli  importi
   risultanti dalle voci 10, 20, 30, 40 e 70.
Per  quanto  riguarda  l'individuazione  dei beni di cui all'art. 53,
comma 1, lett. c) del Tuir, occorre  fare  riferimento  alle  azioni,
alle  quote  di  partecipazione  in  societa'  ed enti indicati nelle
lettere a), b) e d) del comma  1  dell'art.  87  del  Tuir,  comprese
quelle non rappresentate da titoli, nonche' alle obbligazioni ed agli
altri  titoli  in  serie  o  di  massa  che  devono  essere  presi in
considerazione  sia  se  costituiscono  attivo  circolante,  sia   se
costituiscono immobilizzazioni finanziarie.
In  proposito,  per  quanto riguarda i soggetti tenuti alla redazione
del bilancio secondo D.Lgs n. 127 del 1991, tali beni sono  allocati,
come immobilizzazioni finanziarie, nei seguenti punti dello schema di
stato patrimoniale di cui all'art. 2424 del c.c.:
- B, III, 1) - partecipazioni;
- B, III, 3) - altri titoli;
- B, III, 4) - azioni proprie;
ovvero come attivo circolante, nei seguenti punti del predetto schema
di stato patrimoniale:
- C, III, 1), 2), 3) e 4) - partecipazioni;
- C, III, 5) - azioni proprie;
- C, III, 6) - altri titoli.
Con  riferimento  alle  azioni  proprie,  si  rileva che, anche se si
tratta di titoli richiamati dall'art. 53 del  Tuir,  esse,  ai  sensi
dell'art.  2357-ter  del  c.c.  non  danno  diritto  all'utile che e'
attribuito proporzionalmente  alle  altre  azioni  e,  pertanto,  non
essendo idonee a produrre proventi, non rilevano ai fini in esame.
Per quanto riguarda le quote di partecipazioni in societa' di persone
va  evidenziato  che esse, non essendo ricomprese fra i beni indicati
nell'art. 53 comma 1, lettera c), del Tuir, sono  rilevanti  ai  fini
della  disciplina  in  esame  come  altre  immobilizzazioni su cui si
applica la percentuale del 15  per  cento,  sempreche'  evidentemente
costituiscano immobilizzazioni finanziarie.
Si  precisa,  inoltre,  che,  con  riferimento al valore dei crediti,
rientrano nella base di computo i crediti derivanti da operazioni  di
finanziamento.  Non  devono  essere  inclusi  nel  computo in esame i
depositi bancari, in quanto i medesimi  costituiscono  disponibilita'
liquide  e, come tali, vanno indicate nell'attivo circolante al punto
IV, 1.
Per   quanto   riguarda   la   determinazione   del   valore    delle
immobilizzazioni  costituite  da  beni  immobili  e dai beni indicati
nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972,
anche in locazione finanziaria,  stante  il  tenore  letterale  della
norma  occorre tener conto, oltre che dei beni immobili costituiti da
terreni  e  fabbricati,  anche  dei  gia'  menzionati  beni  indicati
nell'art. 8-bis, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972.
Stante  il  tenore  letterale  della  norma, ai fini di cui trattasi,
rilevano soltanto i beni acquisiti in  locazione  finanziaria  e  non
anche quelli in locazione, in comodato o presi a noleggio.
In  particolare, tali beni emergono, come immobilizzazioni materiali,
dalle seguenti  voci  dello  schema  di  stato  patrimoniale  di  cui
all'art. 2424 del c.c.:
- B, II, 1) - i terreni e i fabbricati;
- B, II, 4) - i beni di cui al citato art. 8 bis.
Per  i  soggetti  esonerati  dalla  redazione  del  bilancio  ai fini
fiscali, il valore dei beni e delle immobilizzazioni va desunto dalle
scritture contabili previste dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Rientrano nella  voce  "altre  immobilizzazioni"  gli  impianti  e  i
macchinari  (B,  II,  2)),  nonche'  le  attrezzature  industriali  e
commerciali (B, II, 3)) e gli altri beni di cui alla voce B, II,  4),
diversi  dalle  navi, alle quali si applica la percentuale del 15 per
cento.
Ai  sensi  del  comma  2  dell'art.  30  in  esame,  ai  fini   della
determinazione del valore dei beni, trova applicazione l'articolo 76,
comma  1,  del  Tuir;  (quindi  il  costo  dei beni ammortizzabili va
assunto al lordo delle quote di ammortamento  gia'  dedotte  e  degli
eventuali  contributi); per i beni in locazione finanziaria si assume
il costo sostenuto dall'impresa concedente  ovvero,  in  mancanza  di
documentazione,  la  somma  dei  canoni  di locazione e del prezzo di
riscatto risultanti dal contratto, mentre per quelli per i quali  sia
stata  esercita  l'opzione  di  riscatto  va assunto, quale valore di
riferimento, il prezzo di riscatto.
Per quanto riguarda le attivita' finanziarie, diverse da quelle indi-
cate nell'art. 53, comma 1, lettera c) del Tuir (come ad  esempio  le
partecipazioni in societa' personali), va precisato che esse rilevano
ai   fini   in   esame   solo   se   costituiscono  immobilizzazioni.
Relativamente alle immobilizzazioni immateriali, si precisa  che,  ai
fini in questione, devono ritenersi suscettibili di produrre ricavi o
proventi  sia  quelle rappresentate da veri e propri beni (diritti di
brevetto, concessioni, licenze etc...) sia  quelle  rappresentate  da
costi  ad  utilita'  pluriennale  (quali, ad esempio, l'avviamento, i
costi di impianto e di ampliamento, le spese di pubblicita'  etc...).
A   questo   ultimo   riguardo   l'ammontare   da  assumere  ai  fini
dell'applicazione delle percentuali previste dalla norma in esame  e'
quello iscritto nello stato patrimoniale.
Sono da considerare  tra  le  altre  immobilizzazioni  anche  i  beni
strumentali  di  valore inferiore al milione. Per quanto riguarda sia
le immobilizzazioni materiali che quelle immateriali, si precisa  che
vanno  comunque  escluse  quelle "in corso", in quanto le medesime si
trovano in una fase non idonea a produrre  alcun  tipo  di  provento.
Analogamente non rilevano, ai fini in esame, "gli acconti".
1. Modalita' di calcolo
Per  verificare  se  la  societa'  e'  da  considerare,  o  meno, non
operativa occorre mettere a  raffronto  l'ammontare  complessivo  dei
ricavi,  dei  proventi  e  dell'incremento delle rimanenze con quello
risultante dalla somma degli importi ottenuti dall'applicazione delle
previste percentuali al valore dei beni  indicati  nel  comma  1  del
citato art. 30, lett. a), b) e c).
A  tal fine i ricavi i proventi e gli incrementi di rimanenze nonche'
i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle
risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti.
Nel caso in cui un bene non sia stato posseduto per  l'intera  durata
dell'esercizio il suo valore dovra' essere ragguagliato al periodo di
possesso.  Analogamente  nel  caso  in  cui  l'esercizio abbia durata
inferiore o superiore all'anno dovra' essere  operato  il  ragguaglio
all'anno.
2. Determinazione del reddito imponibile minimo
Il  reddito  imponibile  minimo  che,  salva la prova contraria, deve
essere  dichiarato  dalle  societa'  non  operative  si  presume  non
inferiore   all'ammontare   della   somma   degli  importi  derivanti
dall'applicazione, ai gia' menzionati valori delle categorie di  beni
posseduti nell'esercizio, delle percentuali dello 0,75 per cento (sul
valore  dei  beni indicati nell'art. 53, comma 1 lettera c), del Tuir
anche se costituiscono  immobilizzazioni  finanziarie  aumentato  del
valore  dei  crediti), 3 per cento (sul valore delle immobilizzazioni
costituite da beni immobili e  dai  beni  indicati  nell'art.  8-bis,
comma  1,  lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972) e del 12 per cento
(sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni).
Infine, si fa presente che, in luogo della compilazione del prospetto
per  la  verifica  dell'operativita'  e  determinazione  del  reddito
imponibile   minimo,  il  soggetto  interessato  puo'  predisporre  e
conservare una attestazione, redatta nelle forme della  dichiarazione
sostitutiva  di atto di notorieta', di cui alla legge 4 gennaio 1968,
n. 15, con la quale dichiara di  possedere  i  requisiti  per  essere
considerato   societa'   operativa  sulla  base  di  quanto  disposto
dall'art. 30, comma 1, della legge 23 dicembre  1994,  n.  724,  come
modificato  da  ultimo dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre
1996,  n.  662;  la  stessa  autocertificazione  puo' essere resa per
dichiarare di non possedere i  requisiti  previsti  dalla  menzionata
disposizione  e, conseguentemente in quanto societa' non operativa di
applicare  la  disciplina  di  cui  al  comma  3  della  disposizione
medesima.  In  tal  caso deve essere barrata l'apposita casella posta
nel rigo  01  del  prospetto  per  la  verifica  dell'operativita'  e
determinazione   del  reddito  imponibile  minimo  dei  soggetti  non
operativi.
In conformita' a quanto gia' precisato nella circolare n.  140/E  del
15  maggio  1995,  si  ribadisce  che la disciplina delle societa' di
comodo non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali  previste
da specifiche disposizioni di legge.
3. Perdite dell'esercizio e degli esercizi pregressi
Le   perdite  d'impresa  in  contabilita'  ordinaria  degli  esercizi
precedenti possono essere computate  in  diminuzione  soltanto  della
parte di reddito eccedente quello minimo come sopra determinato.
4. Prova contraria
Gli  uffici  delle  imposte possono rettificare il reddito qualora lo
stesso sia stato dichiarato in misura inferiore  a  quella  stabilita
dalla   normativa   in  esame  anche  mediante  l'applicazione  della
procedura di accertamento parziale prevista  dall'art.  41  -bis  del
D.P.R.  n.  600  del  1973,  senza  pregiudizio dell'ulteriore azione
accertatrice.
A pena di nullita' dell'accertamento, gli uffici devono richiedere al
contribuente, anche per lettera raccomandata, chiarimenti da  inviare
per  iscritto  entro  sessanta  giorni  dalla data di ricezione della
richiesta. Nella risposta devono essere indicati  i  motivi  posti  a
fondamento  della prova contraria di cui al comma 1 del medesimo art.
30. I motivi non addotti nelle  risposte  non  possono  essere  fatti
valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento.
Analogamente  a  quanto  previsto nelle altre ipotesi di accertamento
parziale di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, anche per
gli accertamenti effettuati nei confronti delle societa'  non  opera-
tive per determinare il maggior reddito rispetto a quello dichiarato,
gli uffici procederanno all'iscrizione provvisoria a ruolo del 50 per
cento della maggiore imposta dovuta.
La  prova contraria, che puo' essere fornita dal soggetto per vincere
la  presunzione  di  non  operativita',  deve  essere  sostenuta   da
riferimenti  ad  oggettive  situazioni di carattere straordinario che
hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di proventi  e  di
incrementi  di  rimanenze di ammontare almeno pari a quello presunto,
il cui raggiungimento e' richiesto perche' la societa'  possa  essere
esclusa dalla disciplina in esame.
La  prova contraria puo' essere fornita ogni qualvolta si verifichino
situazioni di carattere straordinario da cui scaturiscono conseguenze
obiettivamente  riscontrabili,  non   suscettibili   di   valutazioni
soggettive.  In  base  a tali principi si puo' affermare, ad esempio,
che costituisce valida prova contraria:
- la circostanza, obiettivamente provata, che una societa' non  abbia
  potuto  conseguire  maggiori  ricavi,  incrementi  di  rimanenze  o
  proventi a causa di una  crisi  di  settore  che  assume  carattere
  straordinario.      Naturalmente   il  contribuente  deve  altresi'
  dimostrare  che,  in  assenza  di  detta  situazione  di  carattere
  straordinaria,   avrebbe   conseguito   un   ammontare  di  ricavi,
  incrementi  di rimanenze e proventi non inferiore a quello presunto
  (facendo,  ad  esempio,  riferimento  all'ammontare  degli   stessi
  risultante  dai  bilanci  relativi  agli  esercizi  nei  quali  non
  sussisteva la situazione di crisi);
- la circostanza che una societa' finanziaria abbia conseguito minori
  proventi a causa della mancata distribuzione di dividendi da  parte
  delle  societa'  controllate  interessate,  ad esempio, da crisi di
  settore, sempreche', naturalmente, si possa presumere che sarebbero
  stati,  altrimenti,  distribuiti  dividendi  il  cui  conseguimento
  avrebbe  consentito  alla  societa'  controllante di raggiungere il
  limite dei proventi presunti;
- la circostanza che la societa' abbia subito un furto che ha  inciso
  in  misura  rilevante  sulla  entita'  delle rimanenze finali o sui
  ricavi in misura tale da impedire il raggiungimento del limite  dei
  ricavi, incrementi di rimanenze e proventi minimi presunti.
-  Dividendi  distribuiti  da societa' non residenti (art. 96-bis del
  Tuir)
Gli utili distribuiti da societa' residenti in uno Stato membro della
U.E., aventi i requisiti richiesti al comma 2 dell'art. 96-  bis,  in
occasione  diversa  dalla  liquidazione  della  societa'  stessa, non
concorrono alla formazione del reddito d'esercizio per  un  ammontare
pari al 95 per cento del loro ammontare, sempreche' la partecipazione
diretta  nel capitale della societa' erogante non sia inferiore al 25
per cento  e  sia  detenuta  ininterrottamente  da  almeno  un  anno.
l'agevolazione  prevista  spetta  anche  se  alla data di delibera di
distribuzione di dividendi non sia gia' decorso il periodo di un anno
di detenzione ininterrotta stabilito  dal  legislatore  italiano.  Ai
fini  della determinazione del suddetto periodo minimo, devono quindi
essere computati i giorni  di  detenzione  continuativa  nei  periodi
anteriore e successivo alla data della delibera di distribuzione.
-  Erogazioni  liberali  o favore delle fondazioni di diritto privato
  operanti nel settore musicale (art. 25, comma 2, D.Lgs n.  367  del
  1996)
L'art.  25,  comma 2, del Decreto legislativo 29 giugno 1996, n.  367
stabilisce che il limite del 2 per cento previsto dagli artt. 13 bis,
comma 1, lettera i) e 65, comma 2, lettera c-quinques)  del  Tuir  e'
elevato  al  30  per  cento  per le somme versate al patrimonio della
fondazione di diritto privato derivante  dalla  trasformazione  degli
enti  di prioritari interesse nazionale operanti nel settore musicale
al  momento  della  sua  costituzione,  per  le  somme  versate  come
contributo  alla  gestione  della  fondazione  nell'anno  in  cui  e'
pubblicato il decreto che approva la trasformazione e  per  le  somme
versate  come  contributo  alla  gestione  della fondazione per i tre
periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del  decreto
che approva la trasformazione.
-   Esclusione   dall'ILOR   del   reddito  degli  immobili  relativi
all'impresa
Il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   504,   istitutivo
dell'imposta   comunale   sugli   immobili,  all'art.  17,  comma  4,
stabilisce che sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi
di  fabbricati  a  qualsiasi  uso  destinati,  ivi  compresi   quelli
strumentali  ad oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree
fabbricabili e dei terreni agricoli, nonche' i redditi agrari di  cui
all'art. 29 del Tuir.
Per  tutti i terreni e i fabbricati posseduti a titolo di proprieta',
enfiteusi, usufrutto  o  altro  diritto  reale  relativi  all'impresa
(strumentali,  beni  merce  ed  altri)  e  non  locati, l'importo del
reddito d'impresa da  escludere  dall'ILOR  coincide  sempre  con  la
rendita catastale dell'immobile.
Il  medesimo  criterio  si  rende  applicabile anche per i fabbricati
strumentali concessi in leasing,  nonche',  ad  esempio,  per  quelli
facenti parte dell'unica azienda concessa in affitto.
Per  i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti
in  catasto,  interamente  posseduti  da  imprese   e   distintamente
contabilizzati,   ai   fini   dell'esclusione   dall'ILOR   va  fatto
riferimento al valore determinato applicando ai costi di acquisizione
degli immobili i coefficienti di aggiornamento stabiliti in relazione
all'anno  in  cui   detti   costi   sono   stati   sostenuti   (cioe'
all'imponibile determinato ai fini dell'ICI).
Da  tale  "valore  patrimoniale"  dell'immobile occorre desumere, sia
pure convenzionalmente, il reddito, applicando il divisore pari a 50,
che e' il coefficiente di moltiplicazione  applicabile  alle  rendite
catastali delle unita' immobiliari classificate nel gruppo D.
Per i fabbricati non ancora iscritti in catasto e per quelli che, pur
censiti,  sono ancora sprovvisti di rendita, o la cui rendita risulta
non piu' rispondente  alla  situazione  originariamente  considerata,
deve essere assunta la rendita attribuita a fabbricati similari.
Qualora  il  fabbricato risulti gia' accatastato, le risultanze vanno
disattese solo se il possessore ha  sottoposto  l'immobile  stesso  a
variazioni   o   adattamenti   tali  da  mutarne  la  classificazione
catastale.  In  tal  modo   si   deve   tener   conto   delle   nuove
caratteristiche  catastali  anche  se  il  nuovo  accatastamento  non
risulti ancora avvenuto; e cio' non solo quando il  possessore  abbia
gia'  presentato  la  domanda  per  il nuovo accatastamento, ma anche
quando detta domanda sia stata omessa.
Per i terreni dati in affitto per uso agricolo si applica il disposto
dell'art. 129, comma 1, del Tuir.
Per i terreni dati  in  affitto  per  uso  non  agricolo  e'  escluso
dall'ILOR un importo pari alla rendita catastale.
Per  i  fabbricati  relativi all'impresa dati in locazione va escluso
dall'ILOR un importo pari:
a) alla rendita catastale o, se superiore,  al  canone  di  locazione
   ridotte forfetariamente del 15 per cento (o del 25 per cento per i
   fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della
   Giudecca, di Murano e di Burano);
b)  al  canone  di  locazione  ridotto del 15 per cento (o del 25 per
   cento per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle
   isole della Giudecca,  di  Murano  e  di  Burano)  per  le  unita'
   immobiliari  date  in locazione in regime legale di determinazione
   del canone.
- imposte indeducibili
Sulla base dell'art, 64, comma 1, del Tuir, le imposte sui redditi  e
quelle  per  le  quali  e' prevista la rivalsa anche facoltativa, non
sono ammesse in deduzione. Sono altresi' indeducibili  l'imposta  sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992,
n.  394,  convertito  dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, l'imposta
comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, nonche'  l'imposta  sostitutiva  di  cui  al  D.Lgs.  8
ottobre 1997, n. 358.
- Interessi passivi e costi indiretti (art. 76, comma 1, lett. b) del
  Tuir)
Per  i  beni  materiali  ed  immateriali  strumentali per l'esercizio
dell'impresa si comprendono nel costo, fino  al  momento  della  loro
entrata in funzione e per la quota ragionevolmente imputabile ai beni
medesimi,  gli  interessi  passivi  relativi alla loro fabbricazione,
interna o presso terzi, nonche' quelli sui prestiti contratti per  la
loro  acquisizione,  a  condizione che siano imputati nel bilancio ad
incremento del costo stesso. Con i medesimi criteri previsti per  gli
interessi  passivi  possono essere aggiunti al costo di fabbricazione
anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.
Per  gli  immobili  alla  cui  produzione  e'   diretta   l'attivita'
dell'impresa  si  comprendono  nel  costo  gli  interessi passivi sui
prestiti contratti sia per  la  loro  costruzione  che  per  la  loro
ristrutturazione,  a condizione che siano stati imputati nel bilancio
ad incremento del costo stesso.
- Operazioni in valuta
In alternativa all'accantonamento per rischi di cambio, e' consentita
la valutazione della totalita' dei debiti e  dei  crediti  in  valuta
estera risultanti in bilancio, anche se rappresentati da obbligazioni
o  titoli  similari, secondo il cambio rilevato alla data di chiusura
dell'esercizio.
In entrambi i casi, comunque, non si tiene conto  dei  debiti  e  dei
crediti  per i quali il rischio di cambio e' insussistente, in quanto
coperto da contratti a termine, da contratti di  assicurazione  o  da
altri  contratti  aventi  effetti  sostanzialmente  analoghi, come ad
esempio i contratti swap.
Con riguardo a  questi  ultimi  contratti,  aventi  la  finalita'  di
annullare il rischio di cambio in modo che non si producano perdite o
utili  di  cambio  alla  scadenza del contratto, si precisa che avra'
rilevanza fiscale la valutazione del credito o del debito in coerenza
con la valutazione del contratto di copertura.
Per le societa' che intrattengono in  modo  sistematico  rapporti  in
valuta   estera,   viene  consentita  la  tenuta  della  contabilita'
plurimonetaria; in tal  caso  concorrono  a  formare  il  reddito  le
differenze  positive  o  negative  risultanti  dall'applicazione  del
cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.
- Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale
Per  le  modalita'  di  contabilizzazione  del  valore  delle  opere,
forniture  e servizi di durata ultrannuale, a norma dei primi quattro
commi dell'art. 60 del Tuir e per la compilazione  del  prospetto  da
predisporre  e  conservare,  si fa richiamo alle istruzioni contenute
nella circolare n. 36 del 22 settembre 1982  pubblicata,  nella  G.U.
del 18 ottobre 1982 n. 287.
Per  effetto del combinato disposto dell'art. 60, comma 5, del Tuir e
dell'art. 9 del D.P.R. n. 42 del 1988, le imprese che  contabilizzano
in  bilancio  le  opere,  forniture  e  servizi di durata ultrannuale
valutando le rimanenze al costo, possono essere  autorizzate,  previa
richiesta  presentata  o  spedita  mediante  raccomandata all'ufficio
delle imposte, ad adottare lo  stesso  metodo  anche  ai  fini  della
determinazione  del reddito, tenendo presente che l'autorizzazione ho
effetto dall'esercizio in corso alla data in cui e' rilasciata (o  si
intende rilasciata). La richiesta si intende accolta se l'ufficio non
notifica  avviso contrario entro tre mesi dalla data di presentazione
o  di  spedizione  dell'istanza.  Si  precisa  che  detto  metodo  di
valutazione  si  applica  relativamente a tutte le opere, forniture e
servizi pattuiti come oggetto unitario di contratti la cui esecuzione
ha inizio nell'esercizio nel quale l'autorizzazione e' stata concessa
(o si intende concessa) nonche' alle opere, forniture  e  servizi  la
cui  esecuzione  ha avuto inizio in esercizi precedenti limitatamente
alle rimanenze formatesi o decorrere dal predetto esercizio.
- Parametri presunti di ricavi
I  parametri  approvati  con  il  D.P.C.M.  29  gennaio  1996,   come
modificato  dal  DPCM  27  marzo  1997 per effetto delle disposizioni
previste dall'art. 3, comma  125,  ultimo  periodo,  della  legge  23
dicembre  1996,  n. 662, possono essere utilizzati per l'accertamento
previsto  dall'art.  3,  comma  181,  della  L.  n.  549  del   1995,
(richiamato  dall'art.  3,  comma  126, della citata legge n. 662 del
1996) dei ricavi di cui all'articolo 53 del Tuir,  ad  esclusione  di
quelli  previsti  dalle  lettere  c)  e  d)  del comma 1 dello stesso
articolo relativi al periodo di imposta 1997.
I contribuenti  che  intendono  evitare  tale  tipo  di  accertamento
possono  adeguare i propri ricavi e compensi utilizzando gli appositi
righi.
Per conoscere l'ammontare dei ricavi e dei  compensi  presunti  sulla
base  dei  parametri  i  contribuenti  possono rivolgersi agli uffici
dell'Amministrazione finanziaria o utilizzare  i  supporti  magnetici
contenenti i programmi necessari per il calcolo dei predetti ricavi e
compensi,  gratuitamente  distribuiti  dalla  stessa  Amministrazione
finanziaria anche tramite le associazioni di categoria e  gli  ordini
professionali.  Tali  programmi sono disponibili anche su Internet al
sito del Ministero delle finanze all'indirizzo http//www.finanze.it.
Nel prodotto informatico verra' fornita la puntuale  indicazione  dei
righi  dei  modelli  di  dichiarazione  da  prendere  a  base  per la
determinazione del valore da assegnare alle diverse voci e  variabili
considerate ai fini dell'applicazione dei parametri.
L'accertamento  basato  sui  parametri  interessa  i contribuenti con
ricavi o compensi dichiarati di ammontare non superiore a 10 miliardi
di lire. A tal fine, per gli esercenti attivita' di impresa va  fatto
riferimento  ai  ricavi di cui all'articolo 53 del Tuir, ad eccezione
di quelli previsti dalla lettera c) dello stesso articolo.
In caso di inizio o cessazione dell'attivita' nel corso  dell'anno  o
di  periodo  di imposta di durata inferiore all'anno, il detto limite
di ricavi va ragguagliato al periodo di svolgimento dell'attivita'  o
alla  durata  del  periodo  di  imposta.  Per i rivenditori in base a
contratti estimatori di giornali,  di  libri  e  periodici  anche  su
supporti  audiovideomagnetici  e  per i distributori di carburanti, i
menzionati ricavi si assumono al  netto  del  prezzo  corrisposto  al
fornitore  dei  beni,  mentre  per  coloro che effettuano cessioni di
generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative  e
valori   similari   si  considerano  ricavi  gli  aggi  spettanti  ai
rivenditori.
L'accertamento in base ai parametri e' possibile solo quando in  sede
di verifica sia stata rilevata la inattendibilita' della contabilita'
in  base ai criteri stabiliti con il regolamento approvato con D.P.R.
16 settembre 1996, n. 570.
Si  ricorda  che  i  parametri  non  si  applicano  nei confronti dei
contribuenti  che  esercitano  attivita'  per  le  quali  non  si  e'
provveduto alla elaborazione dei parametri; tali attivita' sono indi-
cate con il termine "esclusa" nelle tabelle degli indicatori allegate
al D.P.C.M. 29 gennaio 1996.
Non  si  applicano,  altresi',  ai  contribuenti  il  cui  reddito e'
determinato con criteri di tipo forfetario a quelli che  omettono  di
presentare   la   dichiarazione  dei  redditi  o  che  la  presentano
incompleta e alle imprese in liquidazione o interessate da  procedure
concorsuali.
Ulteriori  precisazioni  relative all'applicazione dei parametri sono
contenute nella circolare ministeriale n. 117/E del 13 maggio 1996.
- Partecipazione di societa' di capitali in societa' di persone
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 5636  del  17
ottobre 1988, ha statuito che l'atto costitutivo della partecipazione
di  una  societa' per azioni in una societa' in accomandita semplice,
in qualita' di socio accomandante, e' nullo per violazione  di  norme
imperative.
Si fa presente che l'affermato principio - il quale ha valenza per la
partecipazione  di societa' di capitali in qualsiasi tipo di societa'
di  persone  -  non  fa  venir  meno  l'obbligo  di  includere  nella
dichiarazione il reddito riveniente dalla partecipazione.
- Plusvalenze patrimoniali
L'operativita'  della  scelta  per  la  tassazione  delle plusvalenze
realizzate  in  quote  costanti,  gia'  prevista   dalla   previgente
normativa,  e'  subordinata  alla  condizione  che i beni siano stati
posseduti da almeno tre anni, computando  detto  termine  secondo  le
disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.
Si  precisa  che  i  beni  gia'  detenuti in locazione finanziaria si
devono ritenere acquisiti nel giorno in cui ha effetto il riscatto  e
che  in  caso di cessione d'azienda occorre far riferimento al giorno
in cui la stessa e' stata acquisita o l'impresa si e' costituita.
Per  i  beni  che  costituiscono  immobilizzazioni   finanziarie   la
disposizione,   che  consente  di  far  concorrere  a  tassazione  le
plusvalenze per quote costanti, si applica per quelli  iscritti  come
tali   negli   ultimi  tre  bilanci;  le  plusvalenze  realizzate  si
considerano riferite innanzitutto alle  immobilizzazioni  finanziarie
acquisite in dato piu' recente.
I  maggiori  valori  delle immobilizzazioni finanziarie costituite da
partecipazioni in imprese controllate o collegate - valutate in  base
al  "metodo  del  patrimonio  netto"  -  non  concorrono a formare il
reddito per la parte eccedente le  minusvalenze  gia'  dedotte.  Tali
maggiori  valori  concorrono  a  formare  il reddito nell'esercizio e
nella misura in  cui  siano  comunque  realizzati  (ad  esempio,  per
cessione della partecipazione incasso dividendi).
- Ravvedimento operoso
L'art.   13  del  D.Lgs.  18  dicembre  1997,  n.  472,  consente  al
contribuente  di  regolarizzare,   mediante   il   ravvedimento,   le
violazioni  commesse  in  sede  di predisposizione e di presentazione
della dichiarazione, nonche' di pagamento delle somme dovute.
Il ravvedimento comporta  delle  riduzioni  automatiche  alle  misure
minime  delle  sanzioni  applicabili,  a condizione che le violazioni
oggetto della regolarizzazione non  siano  state  gia'  constatate  e
comunque  non  siano  iniziati  accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' amministrative di  accertamento  (inviti  di  comparizione,
questionari,   richiesta   di   documenti,  etc...)  delle  quali  il
contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Le fattispecie individuate dal predetto art. 13 sono le seguenti:
1. mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte  scadenze,
   delle  somme  risultanti  dovute  dalla  dichiarazione a titolo di
   acconto o di saldo. La sanzione del 30 per  cento  e'  ridotta  al
   3,75  per cento se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni
   dalle prescritte scadenze, a condizione che venga  contestualmente
   eseguito  anche  il  pagamento  della  sanzione  ridotta  e  degli
   interessi moratori calcolati al tasso legale del 5 per cento annuo
   con maturazione giorno per giorno.
2. Violazioni relative al contenuto della dichiarazione non incidenti
   sulla determinazione  e  sul  pagamento  del  tributo  (quali,  ad
   esempio,  l'omessa  o  errata  indicazione  dei dati rilevanti per
   l'individuazione  del  contribuente  e  del  suo   rappresentante;
   redazione  della  dichiarazione  non  in  conformita'  al  modello
   approvato dal Ministro  delle  finanze).  La  sanzione  pecuniaria
   minima (lire 500.000) prevista per tali violazioni e' ridotta:
-    a  lire  62.500  se le omissioni o gli errori sono regolarizzati
   entro tre mesi dalla data di presentazione della dichiarazione;
-  a lire 83.333 se le omissioni  o  gli  errori  sono  regolorizzati
   entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa
   all'anno di imposta successivo.
Le   violazioni  si  intendono  regolarizzate  se,  entro  i  termini
prescritti, viene presentata una dichiarazione  integrativa  corretta
(da  redigere  su modello conforme a quello approvato con decreto del
Ministro delle finanze, utilizzando anche fotocopia o altri mezzi  di
riproduzione  del  modello  pubblicato in Gazzetta Ufficiale) e viene
eseguito il pagamento della sanzione ridotta.
3.  Errori  ed  omissioni   nelle   dichiarazioni   incidenti   sulla
   determinazione e sul pagamento del tributo.
a)  Errori rilevabili in sede di liquidazione delle imposte dovute ai
   sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del  D.P.R.  n.  600  del  1973,
   quali:  errori  materiali  e di calcolo nella determinazione degli
   imponibili e delle imposte;  indicazione  in  misura  superiore  a
   quella  spettante  di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o
   detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti di imposta.
La sanzione pecuniaria prevista nella misura del 30 per  cento  della
maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato e' ridotta
al 5 per cento a condizione che entro il termine per la presentazione
della dichiarazione relativa all'anno successivo:
-  venga  eseguito  il  pagamento della sanzione ridotta, del tributo
  dovuto e degli interessi moratori calcolati al tasso legale  del  5
  per cento annuo con maturazione giorno per giorno;
-  venga  presentata una dichiarazione integrativa redatta su modello
  conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze,
  utilizzando anche fotocopia  o  altri  mezzi  di  riproduzione  del
  modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
b)  errori  ed omissioni non rilevabili in sede di liquidazione delle
   imposte dovute ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R.  n.
   600 del 1973, quali: omessa o errata indicazione di  redditi;  er-
   rata determinazione di redditi; esposizione di indebite detrazioni
   di imposta ovvero di indebite deduzioni dall'imponibile.
La  sanzione  pecuniaria minima prevista, pari al 100 per cento della
maggiore imposta dovuta o della differenza del credito spettante,  e'
ridotta  al  16,66 per cento a condizione che entro il termine per la
presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:
- venga eseguito il pagamento della  sanzione  ridotta,  del  tributo
  dovuto  e  degli interessi moratori calcolati al tasso legale del 5
  per cento annuo con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa redatta  su  modello
  conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze,
  utilizzando  anche  fotocopia  o  altri  mezzi  di riproduzione del
  modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Nei casi in cui si intendano regolarizzare contestualmente errori  ed
omissioni   indicati  ai  precedenti  punti  a)  e  b),  deve  essere
presentata  un'unica  dichiarazione  integrativa  ed  effettuato   il
pagamento delle somme complessivamente dovute.
4.   Mancata  presentazione  della  dichiarazione  entro  il  termine
   prescritto.
Se la dichiarazione e' presentata con ritardo non superiore a  trenta
giorni,  la  sanzione minima prevista e' ridotta ad un ottavo (15 per
cento dell'imposta dovuta, con un minimo di lire 62.500  anche  nella
ipotesi  in  cui non siano dovute imposte), a condizione che entro lo
stesso termine venga eseguito il pagamento  della  sanzione  ridotta,
oltre al pagamento, se dovuto, del tributo e degli interessi moratori
calcolati  al  tasso  legale 5 per cento annuo con maturazione giorno
per giorno.
-  Regime  della  ritenuta  applicabile  sui  capitali  derivanti  da
  contratti  di  assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (art.
  3, comma 113, legge n. 549 del 1995)
L'art. 3, comma  113,  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549  ha
modificato   il   regime  della  ritenuta  applicabile  sui  capitali
corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita  e
di  capitalizzazione,  disponendo che, nei confronti dei soggetti che
percepiscono  i  suddetti  capitali   nell'esercizio   di   attivita'
commerciali,  la  ritenuta  del  12,50 per cento prevista dell'art. 6
della legge 26 settembre  1985,  n.  482,  si  applica  a  titolo  di
acconto.
La  modifica  in questione riguarda i contratti stipulati a decorrere
dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  n.  549  del  1995.
Pertanto, sui capitali derivanti da contratti stipulati anteriormente
a  tale data la ritenuta continuera' ad applicarsi a titolo d'imposta
anche se percepiti successivamente.
- Rimborsi per trasferte (art. 62, comma 1-ter, del Tuir)
Ai sensi dell'art. 62, comma 1-ter, del Tuir  le  spese  di  vitto  e
alloggio  sostenute  per le trasferte effettuate fuori dal territorio
comunale dai lavoratori dipendenti e  dai  titolari  di  rapporti  di
collaborazione  coordinata  e  continuativa sono ammesse in deduzione
per un  ammontare  giornaliero  non  superiore  a  lire  350.000;  il
predetto   limite   e'  elevato  a  lire  500.000  per  le  trasferte
all'estero.
Al riguardo e' opportuno precisare che il limite di deducibilita'  si
riferisce  esclusivamente  ai  rimborsi  a  pie'  di  lista. Inoltre,
qualora l'alloggio venga fornito gratuitamente, ai fini  del  computo
del  predetto  limite,  si  deve  tener  conto  dei  costi  specifici
sostenuti dal dotare di lavoro per i servizi di alloggio. Tali  costi
specifici  potranno  essere portati in deduzione, nel predetto limite
massimo  giornaliero,  soltanto  per  i giorni di effettiva trasferta
effettuata  nell'anno.  Rimangono  pertanto  indeducibili   i   costi
specifici relativi ai giorni di mancato utilizzo dei predetti alloggi
destinati a dipendenti in trasferta.
Se il dipendente o  il  titolare  dei  predetti  rapporti  sia  stato
autorizzato  ad  utilizzare  un  autoveicolo di sua proprieta' ovvero
noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica  trasferta,
e'  consentito  portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo
non  superiore  al  costo  di  percorrenza  o  a  quello   risultante
dall'applicazione  delle  tariffe di noleggio relative ad autoveicoli
di potenza non superiore a 17 o 20 cavalli  fiscali,  se  con  motore
diesel.  Tale  disposizione,  che  non  si  applica  agli autoveicoli
aziendali, esplica effetti anche nelle ipotesi in cui il dipendente o
il collaboratore sia  stato  autorizzato  ad  utilizzare  il  proprio
autoveicolo  o  un  autoveicolo  preso  a  noleggio per una specifica
trasferta all'estero ovvero sia stato noleggiato un  autoveicolo  con
il  conducente.  Ai  fini della quantificazione dei predetti costi di
percorrenza si deve fare  riferimento  alla  media  dei  costi  delle
suddette  autovetture  appositamente  calcolata dall'Automobile Club'
d'Italia ovvero, nelle ipotesi di noleggio, alla media delle  tariffe
di noleggio.
- Sanzioni
Nei  casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si
applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta
per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di  lire
cinquecentomila.  Se  non sono dovute imposte, si applica la sanzione
da lire 500.000 a lire 2.000.000.
Quest'ultima sanzione  puo'  essere  aumentata  fino  al  doppio  nei
confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
La  dichiarazione  e' nulla se non e' redatta su stampati conformi al
modello approvato con decreto del Ministro delle finanze,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale;  in tale ipotesi si applicano le sanzioni
previste per la omessa presentazione.
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena  di  nullita',  dal
rappresentante  legale  della  societa'  o  ente  dichiarante o da un
rappresentante negoziale; per le societa' o enti  che  non  hanno  in
Italia  la  sede  legale  o  amministrativa  ne' l'oggetto principale
dell'attivita'  la  dichiarazione  puo'  essere  sottoscritta  da  un
rappresentante  per  i  rapporti  tributari in Italia. La nullita' e'
sanata se si provvede alla sottoscrizione  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento  dell'invito da parte dell'ufficio competente. In caso di
mancata  sottoscrizione  per  la  quale  non  sia  intervenuta  detta
sanatoria,  la  dichiarazione viene considerata omessa e si applicano
le sanzioni previste per la omessa presentazione.
Se  presso  la societa' o l'ente esiste il collegio sindacale o altro
organo di controllo la dichiarazione deve essere  sottoscritta  anche
dal  presidente  del  collegio  sindacale  o dell'organo di controllo
(ovvero, se questo non e' collegiale, da  tutti  i  componenti).  Ove
manchi tale sottoscrizione la dichiarazione e' ugualmente valida.
I   componenti   degli  organi  di  controllo  che  sottoscrivono  la
dichiarazione senza denunciare la mancanza delle scritture  contabili
sano  puniti  con la sanzione amministrativa da lire 4 milioni a lire
20 milioni.
La sanzione prevista per l'omessa presentazione  della  dichiarazione
e'  applicabile  anche  quando la dichiarazione e' presentata oltre i
termini prescritti. Tuttavia, se la dichiarazione e'  presentata  con
ritardo  non  superiore a trenta giorni, la sanzione e' ridotta ad un
ottavo del minimo (quindici per cento  dell'imposta  dovuta,  con  un
minimo   di   lire   62.500),   a   condizione   che  venga  eseguito
contestualmente il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi
moratori calcolati  al  tasso  legale  del  5  per  cento  annuo  con
maturazione giorno per giorno.
Se  nella dichiarazione e' indicato un reddito imponibile inferiore a
quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o
un credito superiore a  quello  spettante,  si  applica  la  sanzione
amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta
o  della  differenza  del  credito.  La stessa sanzione si applica se
nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta.
Se  la  dichiarazione  non  e'  redatta  in  conformita'  al  modello
approvato   dal   Ministro  delle  finanze  si  applica  la  sanzione
amministrativa pecuniaria  da  lire  500.000  a  lire  4.000.000.  La
medesima   sanzione   amministrativa   si   applica  anche  se  nella
dichiarazione sono omessi o non sono indicati  in  maniera  esatta  o
completa  dati  rilevanti per l'individuazione del contribuente e del
rappresentante legale o negoziale, nonche' per la determinazione  del
tributo,  oppure  non  e'  indicato in maniere esatta e completa ogni
altro elemento di controllo.
Per il mancato o carente  versamento  delle  imposte  dichiarate,  e'
applicabile  la  sanzione  amministrativa  pari al 30 per cento delle
somme non versate o versate oltre le prescritte scadenze.
Se il pagamento del tributo e' eseguito  entro  trenta  giorni  dalle
prescritte  scadenze, la sanzione del 30 per cento e' ridotta al 3,75
per  cento,  a  condizione  che  venga  eseguito  contestualmente  il
pagamento della sanzione ridotta e degli interessi moratori calcolati
al  tasso  legale  del  5  per cento annuo con maturazione giorno per
giorno.
Identica sanzione del  30  per  cento  e'  applicabile  sui  maggiori
importi  risultanti  dovuti  a  seguito della liquidazione operata ai
sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
600.
Se, a richiesta dell'ufficio,  non  e'  esibita  o  trasmessa  idonea
documentazione  delle detrazioni d'imposta, delle ritenute alla fonte
e dei crediti d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e  che
hanno  concorso  a  determinare  l'imposta  dovuta  o il rimborso, si
applica la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 4.000.000.
La stessa sanzione si applica nei casi di  mancanza  o  incompletezza
degli   altri   atti   e   documenti   dei  quali  e'  prescritta  la
conservazione, l'esibizione all'ufficio  ovvero  l'allegazione  degli
stessi  qualora  sia prevista dal decreto di approvazione del modello
di dichiarazione.
L'inesatta  indicazione  del  codice  fiscale nella dichiarazione dei
redditi e' punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti
il  contenuto   della   dichiarazione   stessa,   con   la   sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 4.000.000.
La  stessa  sanzione  si applica a carico del soggetto che indichi il
numero di codice fiscale provvisorio pur avendo gia' ricevuto  quello
definitivo  ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato
in data meno recente nel caso gli siano pervenute piu' comunicazioni.
Si  richiama  l'attenzione  sulle   specifiche   sanzioni,   previste
dall'art.  4  della  legge  24  aprile  1980,  n.  146, in materia di
dichiarazione  dei  redditi  di  fabbricati.  In  particolare,   sono
previste   le   ipotesi  di  omessa  denuncia  di  accatastamento  di
fabbricati e conseguente  omissione  di  dichiarazione  del  relativo
reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali
che non hanno piu' i requisiti per essere considerate tali.
Si  ricorda,  inoltre,  che gli atti pubblici tra vivi e le scritture
private autenticate  di  trasferimento  della  proprieta'  di  unita'
immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali
sulle  stesse,  con  esclusione  di  quelli  relativi  a parti comuni
condominiali di immobili  urbani  e  di  quelli  di  costituzione  di
diritti  reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena
di nullita' dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del  suo
rappresentante  legale  o  volontario,  resa  ai  sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti  che  il  reddito  fondiario
dell'immobile  e'  stato  dichiarato  nell'ultima  dichiarazione  dei
redditi per la quale il termine di presentazione e' scaduto alla data
dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso  non  e'
stato,  in  tutto  o  in parte, dichiarato. In questo caso, il notaio
dovra'  trasmettere  copia  dell'atto  o  della   scrittura   privata
autenticata,  entro  sessanta  giorni,  al  competente  ufficio delle
imposta.
Ferme restando le sanzioni di cui  sopra,  si  richiama  1'attenzione
sulle sanzioni penali previste dagli articoli 1 e 4 del D.L 10 luglio
1982,  n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 e succes-
sive modificazioni.
In particolare, l'omessa dichiarazione costituisce reato, punito  con
l'arresto  e  l'ammenda, quando l'ammontare dei redditi fondiari, dei
corrispettivi, ricavi, compensi, o altri proventi non  dichiarati  e'
superiore  a  100  milioni  di  lire;  qualora,  invece,  l'ammontare
predetto e' superiore a 50 milioni di lire ma non a  100  milioni  di
lire, si applica la pena dell'arresto o dell'ammenda.
Costituisce,  altresi', reato l'infedele dichiarazione allorche' sono
indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale  o  altri
redditi,   in   relazione   ai   quali   non   sussisteva   l'obbligo
dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo
inferiore a quello effettivo di oltre  100  milioni;  tale  reato  e'
punito  con l'arresto e l'ammenda. Il reato sopra indicato e' punito,
invece, con l'arresto o l'ammenda  qualora  l'ammontare  dei  redditi
dichiarati  e'  inferiore  a  quello  effettivo di oltre un quarto di
questo ultimo e di oltre 50 milioni, ma non di 100 milioni.
Inoltre,  si ricorda che l'articolo 1, comma 4, della citata legge n.
516/82, prevede la non punibilita' agli effetti penali  della  omessa
annotazione  nella  scritture  contabili  obbligatorie  ai fini delle
imposte sui redditi  di  corrispettivi  da  cui  derivano  componenti
positivi,  a  condizione che le annotazioni siano state effettuate in
taluna di tali scritture contabili ovvero che i dati delle operazioni
risultino  da  documenti  la  cui  emissione   e   conservazione   e'
obbligatoria  a  norma  di  legge  e che i corrispettivi non annotati
risultino compresi nella dichiarazione  dei  redditi  e  sia  versata
l'imposta globalmente dovuta.
Tuttavia,  nel  caso in cui non siano state effettuate le annotazioni
in una delle scritture contabili di cui sopra o i dati relativi  alle
operazioni non annotate non risultino da documenti la cui emissione e
conservazione  e' obbligatoria a norma di legge, e' sufficiente che i
corrispettivi risultino compresi nella dichiarazione  e  sia  versata
l'imposta globalmente dovuta.
Occorre  peraltro  che  le  annotazioni  siano  state  effettuate o i
documenti siano stati emessi o i corrispettivi siano  compresi  nella
dichiarazione   dei   redditi  prima  che  la  violazione  sia  stata
constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche.
Si rileva che ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lett. c), del  D.L.
n. 429 del 1982, non si considerano omesse le annotazioni relative ad
operazioni  che  non  danno  luogo  all'applicazione  delle  relative
imposte.
- Soppressione agevolazioni tributarie  a  favore  delle  cooperative
  (art. 3, comma 47, legge n. 662 del 1996)
A  decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
1996, sono soppresse, per effetto dell'art. 3, comma 47, della  legge
23  dicembre  1996,  n.  662, le agevolazioni tributarie previste dal
primo e secondo comma dell'art. 12 del DPR n. 601 del 1973. Pertanto,
per le societa'  cooperative  e  loro  consorzi,  diversi  da  quelli
indicati  negli artt. 10 e 11 del DPR n. 601, non sara' piu' operante
la riduzione di un quarto delle aliquote  IRPEG  e  ILOR  ovvero,  in
luogo di detta riduzione ai fini ILOR, l'applicazione delle deduzioni
previste dall'art. 120, comma 4, del Tuir
-  Societa'  per  azioni  e aziende speciali istituite ai sensi degli
  articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142  e  consorzi  di
  cui  agli  articoli  25 e 60 della medesima legge, gia' trasformati
  anteriormente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  28
  dicembre  1995,  n.  549.  Criteri per la redazione del bilancio ai
  fini della dichiarazione dei redditi.
Per effetto delle disposizioni dell'art. 66, comma 14,  del  D.L.  30
agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427,
e  dell'art.  3,  comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n, 549, nei
confronti  delle  societa'  per  azioni  e  delle  aziende   speciali
istituite ai sensi degli articoli 22, e 23 della legge 8 giugno 1990,
n.  142,  nonche' nei confronti dei nuovi consorzi costituiti a norma
degli articoli  25  e  60  della  medesima  legge,  si  applicano  le
disposizioni  tributarie  applicabili  all'ente  di  appartenenza,  a
decorrere dalla data di acquisto della personalita'  giuridica  o  di
trasformazione in aziende speciali consortili fino al 31 dicembre del
terzo  anno  successivo  a  quello  in  corso  alle predette date, e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 1999.
Si  ricorda  che, ai sensi del comma 72 del citato art. 3 della legge
n. 549 del 1995, nei confronti delle  societa'  per  azioni  e  delle
predette  aziende  speciali nonche' nei confronti dei nuovi consorzi,
per la determinazione del reddito dei periodi d'imposta successivi al
periodo di sospensione dall'imposizione previsto dall'art. 66,  comma
14,  del  citato  D.L.  n.  331,  si  assumono  come  valori iniziali
fiscalmente riconosciuti  quelli  risultanti  dal  bilancio  relativo
all'ultimo esercizio cui si applicano le disposizioni dei citato art.
66,  comma  14, a condizione che ne sia attestata la conformita' alle
norme  del  codice  civile  in  materia  di  conti  annuali  e,   ove
applicabili,  alle disposizioni del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902, da uno o piu'
soggetti che siano in possesso dei requisiti  previsti  dall'art.  11
del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.  88.
In  proposito  si precisa che ancorche' la disposizione contenuta nel
citato comma 72, faccia riferimento ai soggetti di cui all'art.    11
del  D.Lgs.  27  gennaio 1992, n. 88, si ritiene che tra soggetti che
possano attestare la conformita' del bilancio alle norme  del  codice
civile  possano  essere compresi anche le societa' di revisione indi-
cate nell'art. 12 dello stesso D.Lgs. n. 88 del 1992.
Si fa presente che per i beni ammortizzabili o soggetti a  rettifiche
di  valore  operate  mediante  la  costituzione di fondi per rischi e
oneri previsti dal TUIR si assumono, anche ai fini delle imposte  sui
redditi,  i  valori  risultanti  dal bilancio come sopra individuati,
ancorche' gli ammortamenti e gli accantonamenti siano  stati  operati
in misura superiore a quella fiscalmente consentita.
Relativamente  ai  componenti  positivi  e  negativi  per  i quali e'
prevista,  rispettivamente  la  tassazione  differita  (ad   esempio:
plusvalenze rateizzate ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir) o la
deduzione   frazionata   (ad   esempio:   spese   di   pubblicita'  e
rappresentanza di cui all'art. 74, comma 2, del Tuir) gli  stessi  si
considerano  sottoposti  ad  imposizione  o  a deduzione anche per la
parte riferibile ai periodi di imposta per i quali si  e'  verificata
la  predetta  esclusione.  Con  riferimento  al riporto delle perdite
fiscali, ai sensi dell'art. 102 del Tuir, occorre  rilevare  che,  ai
fini  del  computo del quinquennio entro cui la perdita di un periodo
di imposta puo' essere  computata  in  diminuzione  del  reddito  dei
periodi  di  imposta  successivi, si tiene conto anche dei periodi di
imposta per i quali si e' verificata la sospensione dell'imposizione.
Le riserve e fondi in sospensione di imposta costituiti anteriormente
ai  periodi  di  imposta  in  cui  hanno  trovato   applicazione   le
disposizioni  dell'art.  66,  comma 14, del D.L. n. 331 del 1993, non
utilizzati in conformita'  alla  vigente  disciplina  fiscale  devono
risultare,  a  pena di decadenza dal beneficio della sospensione, dal
bilancio relativo al periodo d'imposta  nel  quale  trova  nuovamente
applicazione l'ordinario regime di imposizione.
- Spese di manutenzione e riparazione
La  disposizione  contenuta nell'ultimo periodo del comma 7 dell'art.
67  del  Tuir,  in  base  alla  quale  i  compensi  periodici  dovuti
contrattualmente a terzi per la manutenzione di determinati beni sono
deducibili nell'esercizio di competenza, non ha carattere vincolante,
nel  senso  che  l'impresa  ha facolta' di optare per la deduzione di
detti compensi nei limiti e con le modalita' di cui alle disposizioni
precedenti dello stesso comma.
Qualora  l'impresa intenda avvalersi del criterio di deduzione di cui
al citato ultimo periodo del comma 7, lo stesso criterio va mantenuto
per tutti i periodi di imposta compresi nella durata  del  contratto.
In  tal  caso  eventuali spese di manutenzione, riparazione ecc., di-
verse dai predetti compensi periodici  vanno  incluse  tra  le  altre
spese  (e sono quindi deducibili nel limite del 5 per cento del costo
complessivo di tutti i beni materiali  ammortizzabili),  senza  tener
conto del costo di quelli la cui manutenzione e' affidata a terzi.
-  Svalutazioni  e  perdite  sui  crediti  (per  gli enti creditizi e
  finanziari)
L'art. 71 del Tuir, come modificato dall'art.  3,  comma  103,  lett.
d),  della legge n. 549 del 1995, prevede ora due distinti meccanismi
di   deducibilita'   delle   svalutazioni   dei   crediti   e   degli
accantonamenti  ai  fondi per rischi su crediti nonche' delle perdite
sui crediti stessi:
- ai commi 1 e 2 sono disciplinati i criteri applicabili da parte dei
  soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari, con riguardo ai
  quali il predetto art.  3  non  ha  recato  sostanzialmente  alcuna
  modifica;
-  ai commi 3, 4 e 5 sono disciplinati i nuovi criteri applicabili da
  parte degli enti creditizi e finanziari.
In particolare, per gli enti creditizi e finanziari  le  svalutazioni
dei  crediti  operate  in bilancio a diretta riduzione del valore dei
crediti sono deducibili, in ciascun esercizio, entro il limite  dello
0,50  per  cento dell'ammontare complessivo dei crediti risultanti in
bilancio - assunto al  lordo  delle  svalutazioni  stesse  -  e,  per
l'eccedenza,  in  quote  costanti  nei  sette esercizi successivi. Si
precisa,  tuttavia,  che  le  svalutazioni  operate  in  bilancio  si
considerano  -  fino a concorrenza dei relativi importi - fiscalmente
compensate con le eventuali rivalutazioni dei crediti  operate  nello
stesso  esercizio.  Pertanto,  ai  fini  del  descritto meccanismo di
deduzione, l'importo delle svalutazioni cosi' dedotte,  vale  a  dire
compensate  con  le predette rivalutazioni, non concorre a formare la
base di commisurazione del limite dello 0,50 per cento.
Tra  le  svalutazioni  si  comprendono  anche  quelle  riferibili   a
categorie omogenee di crediti operate su base forfetaria.
Nel  caso  in  cui  in  un  esercizio  l'ammontare  complessivo delle
svalutazioni non raggiunga il predetto limite dello 0,50  per  cento,
sono  ammessi  in  deduzione  gli accantonamenti ad apposito fondo di
copertura  dei  rischi  su  crediti  costituito  in   conformita'   a
disposizioni  di  legge, fino a concorrenza del limite teste' citato.
Tali accantonamenti non sono piu' deducibili quando il loro ammontare
complessivo ha raggiunto il  5  per  cento  del  valore  dei  crediti
risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
La  nuova  disciplina  comporta che il valore di bilancio dei crediti
assume rilevanza anche ai fini fiscali. Pertanto, nel caso in cui  un
credito sia incassato per un importo superiore a quello di iscrizione
in   bilancio,   l'eccedenza   concorrera'   a   formare  il  reddito
dell'esercizio. Le  perdite  sui  crediti  svalutati,  calcolate  con
riferimento  al  valore  di bilancio, concorrono o formare il reddito
per la sola  parte  che  eccede  l'ammontare  del  fondo  per  rischi
eventuali  sui  crediti costituito con accantonamenti dedotti nonche'
dell'importo del fondo rischi bancari generali  o  del  fondo  rischi
finanziari  generali, per la parte riveniente dalla riclassificazione
del fondo  di  copertura  per  rischi  su  crediti,  come  consentito
dall'art.  42,  comma  2, del decreto legislativo n.  87 del 1992. Il
descritto meccanismo di determinazione delle  perdite  deducibili  si
applica  anche  in  relazione  ai  crediti  appartenenti  a categorie
omogenee  svalutabili  su  base  forfetaria.      Tuttavia,   qualora
l'ammontare delle svalutazioni complessive operate su base forfetaria
venga  considerato come indistintamente riferibile alla totalita' dei
crediti compresi nella categoria, le  perdite  -  da  calcolarsi  con
riguardo  al  valore  dei crediti al lordo delle svalutazioni - vanno
previamente  imputate  a  riduzione  del  suddetto  ammontare   delle
svalutazioni  complessive  e, per l'eventuale eccedenza, concorrono a
formare il reddito per la sola parte che eccede l'ammontare del fondo
per  rischi  eventuali  sui  crediti  costituito  con  accantonamenti
dedotti  nonche' dell'importo del fondo rischi bancari generali o del
fondo rischi finanziari  generali,  per  la  parte  riveniente  dalla
riclassificazione  del fondo di copertura per rischi su crediti, come
consentito dall'art, 42, comma 2, del decreto legislativo n.  87  del
1992.
Si  abbia  ad esempio la seguente situazione riguardante la categoria
omogenea A alla quale appartengono i seguenti crediti:
Credito A1 val. nom.                 4.000
Credito A2 val. nom.                 2.000
Totale                               6.000
Valore di bilancio di A1 e A2        5.700
Svalutazioni complessive               300
Ipotizzando che nel corso del 1997 si verifichi l'incasso del credito
AI per 3.500, la perdita di 500, computata con riferimento al  valore
nominale  del  credito  stesso,  viene  imputata preliminarmente alle
svalutazioni effettuate negli esercizi precedenti, pari a 300, e  per
l'eccedenza,  pari  a 200, viene dedotta nell'esercizio, applicando i
criteri ordinari.
- Trasferimento di sede all'estero (articolo 20-bis del Tuir)
Il trasferimento all'estero della residenza o della sede dei soggetti
che esercitano imprese commerciali, che  comporti  la  perdita  della
residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al
valore   normale,   dei   componenti  dell'azienda  o  del  complesso
aziendale,  salvo  che   non   siano   confluiti   in   una   stabile
organizzazione  situata nel territorio dello Stato. Tale disposizione
si applica anche se  successivamente  i  componenti  confluiti  nella
stabile  organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengano
distolti. Si considerano in ogni caso realizzati, al valore  normale,
le plusvalenze relative alle stabili organizzazioni all'estero.
I fondi in sospensione d'imposta, inclusi quelli tassabili in caso di
distribuzione,  iscritti nell'ultimo bilancio prima del trasferimento
dello residenza o della sede, sono assoggettati  a  tassazione  nella
misura  in  cui non siano stati ricostituiti nel patrimonio contabile
della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.
- Versamenti delle imposte
I versamenti delle imposte  risultanti  dalla  dichiarazione  (Irpeg,
Ilor,  imposta sul patrimonio netto, imposte sostitutive, IRAP, ecc.)
devono essere effettuati utilizzando la  delega  unica  di  pagamento
(mod. F24) prevista dall'art. 19 del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997,
che  sostituisce la modulistica di conto fiscale.  Il versamento puo'
essere  effettuato presso gli sportelli di qualsiasi concessionario o
banca convenzionata, nonche' presso  gli  uffici  postali  abilitati,
indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente.
E'  ammesso  l'utilizzazione  di  sistemi  di  pagamento  diversi dal
contante. In particolare, il  pagamento  puo'  avvenire  con  assegni
bancari  o  circolari,  a  condizione che gli stessi siano di importo
pari al saldo finale della delega di versamento e  siano  tratti  dal
contribuente  a  favore  di  se  stesso  ovvero emessi o suo ordine e
girati  alla  banca  delegata.  Presso  i  concessionari  e'  ammessa
l'utilizzazione  dei  soli assegni circolari mentre presso gli uffici
postali abilitati sono  utilizzabili  assegni  bancari  su  piazza  e
assegni  circolari.  Con  riferimento  alle  modalita'  di  pagamento
mediante carte pagobancomat si  rinvia  al  decreto  ministeriale  14
marzo 1998 (G.U. n. 67 del 21-3-1998).
I   contribuenti  possono,  altresi',  avvalersi  della  facolta'  di
rateizzare i versamenti delle somme dovute in base alla dichiarazione
a titolo di saldo e di  acconto  delle  imposte.  In  ogni  caso,  il
pagamento  deve  essere  completato  entro  il mese di novembre dello
stesso anno di presentazione della dichiarazione. I contribuenti  che
si  avvalgono  della  rateizzazione  sono obbligati a versare in modo
frazionato tutti gli  importi  che  risultano  dovuti  in  base  alla
dichiarazione;  non e' possibile, ad esempio, scegliere di rateizzare
l'Irpeg ma non l'Ilor o viceversa. E' possibile rateizzare  anche  la
prima  rata  dell'imposta sostitutiva dovuta in caso di operazioni di
riorganizzazione aziendale risultante dal modello  760/RH  ovvero  di
affrancamento delle riserve e fondi assoggettabili a maggiorazione di
conguaglio (modello 760/RF - Sez. III).
La  prima  rata  deve essere versata entro i termini di presentazione
della dichiarazione; le altre rate devono  essere  versate  entro  il
giorno  15  di  ciascun  mese  di scadenza (comunque entro il mese di
novembre). Nel modello 760/RG, rigo  RG49,  colonna  1,  deve  essere
indicato  in  quante  rate  di  pari  importo il contribuente intende
frazionare il pagamento.
L'importo  da  versare  ad  ogni  scadenza  e'   dato   dalla   somma
dell'ammontare  delle imposte dovute, diviso per il numero di rate, e
degli interessi relativi alla singola rata, pari allo 0,50 per  cento
mensile.  in  particolare per una dichiarazione con ordinario termine
di presentazione e di effettuazione del versamento al  31  maggio  il
contribuente deve:
1.  determinare  l'ammontare  dell'importo  rateizzabile  comprensivo
   della eventuale maggiorazione dello 0,50%;
2. dividere l'importo cosi' ottenuto per il numero di rate prescelto.
Se il versamento della  prima  rata  viene  effettuato  entro  il  15
giugno,  senza  la  maggiorazione  dello  0,50%,  le  successive rate
andranno versate alle seguenti scadenze, con gli interessi di seguito
indicati:
- 15/7   0,50%;
- 15/8   1,00%;
- 15/9   1,50%;
- 15/10  2,00%;
- 15/11  2,50%.
Se, invece, il versamento della prima rata viene effettuato dal 16 al
30  giugno  con  la  maggiorazione  dello  0,50%, le successive rate,
comprensive di tale maggiorazione,  andranno  versate  alle  seguenti
scadenze, con gli interessi di seguito indicati:
- 15/7   0,25%;
- 15/8   0,75%;
- 15/9   1,25%;
- 15/10  1,75%;
- 15/11  2,25%.
ELENCO PAESI ESTERI
_____________________________________________________________________
ABU DHABI ....................................................... 238
AFGHANISTAN ..................................................... 002
AJMAN ........................................................... 239
ALBANIA ......................................................... 087
ALGERIA ......................................................... 003
AMERICAN SAMOA .................................................. 148
ANDORRA ......................................................... 004
ANGOLA .......................................................... 133
ANGUILLA ........................................................ 209
ANTIGUA E BARBUDA ............................................... 197
ANTILLE OLANDESI ................................................ 251
ARABIA SAUDITA .................................................. 005
ARGENTINA ....................................................... 006
ARMENIA ......................................................... 266
ARUBA ........................................................... 212
ASCENSION ....................................................... 227
AUSTRALIA ....................................................... 007
AUSTRIA ......................................................... 008
AZERBAIGIAN ..................................................... 268
AZZORRE, ISOLE .................................................. 234
BAHAMA .......................................................... 160
BAHREIN ......................................................... 169
BANGLADESH ...................................................... 130
BARBADOS ........................................................ 118
BELGIO .......................................................... 009
BELIZE .......................................................... 198
BENIN ........................................................... 158
BERMUDA ......................................................... 207
BHUTAN .......................................................... 097
BIELORUSSIA ..................................................... 264
BOLIVIA ......................................................... 010
BOSNIA ERZEGOVINA ............................................... 274
BOTSWANA ........................................................ 098
BRASILE ......................................................... 011
BRUNEI .......................................................... 125
BULGARIA ........................................................ 012
BURKINA FASO .................................................... 142
BURUNDI ......................................................... 025
CAMERUN ......................................................... 119
CAMPIONE D'ITALIA ............................................... 139
CANADA .......................................................... 013
CANARIE, ISOLE .................................................. 100
CAPO VERDE ...................................................... 188
CAROLINE, ISOLE ................................................. 256
CAYMAN ISLANDS .................................................. 211
CECA, REPUBBLICA ................................................ 275
CENTROAFRICANA, REPUBBLICA ...................................... 143
CEUTA ........................................................... 246
CHAFARINAS ...................................................... 230
CHAGOS, ISOLE ................................................... 255
CIAD ............................................................ 144
CILE ............................................................ 015
CINA REPUBBLICA POPOLARE ........................................ 016
CIPRO ........................................................... 101
CITTA' DEL VATICANO ............................................. 093
CLIPPERTON ...................................................... 223
COLOMBIA ........................................................ 017
COMORE, ISOLE ................................................... 176
CONGO ........................................................... 145
COOK, ISOLE ..................................................... 237
COREA DEL NORD .................................................. 074
COREA DEL SUD ................................................... 084
COSTA D'AVORIO .................................................. 146
COSTARICA ....................................................... 019
CROAZIA ......................................................... 261
CUBA ............................................................ 020
DANIMARCA ....................................................... 021
DOMINICA ........................................................ 192
DOMINICANA, REPUBBLICA .......................................... 063
DUBAI ........................................................... 240
ECUADOR ......................................................... 024
EGITTO .......................................................... 023
ERITREA ......................................................... 277
ESTONIA ......................................................... 257
ETIOPIA ......................................................... 026
FALKLAND ........................................................ 190
FAR OER, ISOLE .................................................. 204
FIJI, ISOLE ..................................................... 161
FILIPPINE ....................................................... 027
FINLANDIA ....................................................... 028
FRANCIA ......................................................... 029
FUIJAYRAH ....................................................... 241
GABON ........................................................... 157
GAMBIA .......................................................... 164
GEORGIA ......................................................... 267
GERMANIA......................................................... 094
GHANA ........................................................... 112
GIAMAICA ........................................................ 082
GIAPPONE ........................................................ 088
GIBILTERRA ...................................................... 102
GIBUTI .......................................................... 113
GIORDANIA ....................................................... 122
GOUGH ........................................................... 228
GRECIA .......................................................... 032
GRENADA ......................................................... 156
GROENLANDIA ..................................................... 200
GUADALUPA ....................................................... 214
GUAM ............................................................ 154
GUATEMALA ....................................................... 033
GUAYANA FRANCESE ................................................ 123
GUERNSEY ........................................................ 201
GUINEA .......................................................... 137
GUINEA BISSAU ................................................... 185
GUINEA EQUATORIALE .............................................. 167
GUYANA .......................................................... 159
HAITI ........................................................... 034
HONDURAS ........................................................ 035
HONG KONG ....................................................... 103
INDIA ........................................................... 114
INDONESIA ....................................................... 129
IRAN ............................................................ 039
IRAQ ............................................................ 038
IRLANDA ......................................................... 040
ISLANDA ......................................................... 041
ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO .................................... 252
ISRAELE ......................................................... 182
JERSEY ......................................................... 202
JUGOSLAVIA ...................................................... 043
KAMPUCHEA ....................................................... 135
KAZAKISTAN ...................................................... 269
KENYA ........................................................... 116
KIRGHIZISTAN .................................................... 270
KIRIBATI ........................................................ 194
KUWAIT .......................................................... 126
LAOS ............................................................ 136
LESOTHO ......................................................... 089
LETTONIA ........................................................ 258
LIBANO .......................................................... 095
LIBERIA ......................................................... 044
LIBIA ........................................................... 045
LIECHTENSTEIN ................................................... 090
LITUANIA ........................................................ 259
LUSSEMBURGO ..................................................... 092
MACAO ........................................................... 059
MACEDONIA ....................................................... 278
MADAGASCAR ...................................................... 104
MADEIRA ......................................................... 235
MALAWI .......................................................... 056
MALAYSIA ........................................................ 106
MALDIVE ......................................................... 127
MALI ............................................................ 149
MALTA ........................................................... 105
MAN, ISOLA ...................................................... 203
MARIANNE ISOLE, SETTENTRIONALI .................................. 219
MAROCCO ......................................................... 107
MARSHALL, ISOLE ................................................. 217
MARTINICA ....................................................... 213
MAURITANIA ...................................................... 141
MAURIZIO, ISOLA ................................................. 128
MAYOTTE ......................................................... 226
MELILLA... ...................................................... 231
MESSICO ......................................................... 046
MICRONESIA, STATI FEDERATI ...................................... 215
MIDWAY, ISLANDS ................................................. 177
MOLDAVIA ........................................................ 265
MONGOLIA ........................................................ 110
MONTSERRAT ...................................................... 208
MOZAMBICO ....................................................... 134
MYANMAR ......................................................... 083
NAMIBIA ......................................................... 206
NAURU ........................................................... 109
NEPAL ........................................................... 115
NICARAGUA ....................................................... 047
NIGER ........................................................... 150
NIGERIA ........................................................  117
NIUE ............................................................ 205
NORVEGIA ........................................................ 048
NUOVA CALEDONIA ................................................. 253
NUOVA ZELANDA ................................................... 049
OLANDA .......................................................... 050
OMAN ............................................................ 163
PAKISTAN ........................................................ 036
PALAU, REPUBBLICA ............................................... 216
PANAMA .......................................................... 051
PANAMA - ZONA DEL CANALE ........................................ 250
PAPUA NUOVA GUINEA .............................................. 186
PARAGUAY ........................................................ 052
PENON DE ALHUCEMAS .............................................. 232
PENON DE VELEZ DE LA GOMERA ..................................... 233
PERU ............................................................ 053
PITCAIRN ........................................................ 175
POLINESIA FRANCESE .............................................. 225
POLONIA ......................................................... 054
PORTOGALLO ...................................................... 055
PORTORICO ....................................................... 220
PRINCIPATO DI MONACO ............................................ 091
QATAR ........................................................... 168
RAS EL KHAIMAH .................................................. 242
REGNO UNITO ..................................................... 031
REUNION ......................................................... 247
ROMANIA ......................................................... 061
RUSSIA .......................................................... 262
RWANDA .......................................................... 151
SAHARA OCCIDENTALE .............................................. 166
SAINT LUCIA ..................................................... 199
SAINT MARTIN SETTENTRIONALE ..................................... 222
SALOMONE, ISOLE ................................................. 191
SALVADOR ........................................................ 064
SAMOA ........................................................... 131
SAN MARINO ...................................................... 037
SANT'ELENA ...................................................... 254
SAO TOME E PRINCIPE ............................................. 187
SENEGAL ......................................................... 152
SEYCHELLES ...................................................... 189
SHARJAH ......................................................... 243
SIERRA LEONE .................................................... 153
SINGAPORE ....................................................... 147
SIRIA ........................................................... 065
SLOVACCA, REPUBBLICA ............................................ 276
SLOVENIA ........................................................ 260
SOMALIA ......................................................... 066
SPAGNA .......................................................... 067
SRI LANKA ....................................................... 085
ST KITTS E NEVIS ................................................ 195
ST PIERRE E MIQUELON ............................................ 248
ST VINCENT E GRENADINE .......................................... 196
STATI UNITI D'AMERICA ........................................... 069
SUDAFRICANA REPUBBLICA .......................................... 078
SUDAN ........................................................... 070
SURINAME ........................................................ 124
SVEZIA .......................................................... 068
SVIZZERA ........................................................ 071
SWAZILAND ....................................................... 138
TAGIKISTAN ...................................................... 272
TAIWAN .......................................................... 022
TANZANIA ........................................................ 057
TERRITORIO ANTARTICO BRITANNICO ................................. 180
TERRITORIO ANTARTICO FRANCESE ................................... 183
TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO ................................. 245
THAILANDIA ...................................................... 072
TOGO ............................................................ 155
TOKELAU ......................................................... 236
TONGA ........................................................... 162
TRINIDAD E TOBAGO ............................................... 120
TRISTAN DA CUNHA ................................................ 229
TUNISIA ......................................................... 075
TURCHIA ......................................................... 076
TURKMENISTAN .................................................... 273
TURKS E CAICOS .................................................. 210
TUVALU .......................................................... 193
UCRAINA ......................................................... 263
UGANDA .......................................................... 132
UMM AL QAIWAIN .................................................. 244
UNGHERIA ........................................................ 077
URUGUAY ......................................................... 080
UZBEKISTAN ...................................................... 271
VANUATU ......................................................... 121
VENEZUELA ....................................................... 081
VERGINI AMERICANE, ISOLE ........................................ 221
VERGINI BRITANNICHE, ISOLE ...................................... 249
VIETNAM ......................................................... 062
WAKE, ISLAND .................................................... 178
WALLIS E FUTUNA ................................................. 218
YEMEN ........................................................... 042
ZAIRE ........................................................... 018
ZAMBIA .......................................................... 058
ZIMBABWE ........................................................ 073