(all. 1 - art. 1) (parte 2)
            metallici,  metalli  pesanti  e  tracce   di   inquinanti
            organici.
     13.3.3 Attivita' di recupero: cementifici (R5).
     13.3.4  Caratteristiche  delle  materie  prime  e/o dei prodotti
            ottenuti:        cemento    nelle    forme     usualmente
            commercializzate.
13.4 Tipologia: abrasivo granulato (100602).
     13.4.1 Provenienza: processo di fusione del rame.
     13.4.2  Caratteristiche  del  rifiuto:  granuli di colore nero e
            struttura prevalentemente  amorfa  a  carattere  vetroso,
            costituito da silice, ferro e altri metalli (R5).
     13.4.3  Attivita' di recupero: sabbiatura per la preparazione di
            superfici metalliche.
13.5 Tipologia: rifiuti di solfato di calcio da  pigmenti  inorganici
     (061199) (100299).
     13.5.1 Provenienza: produzione di ossido di ferro.
     13.5.2  Caratteristiche del rifiuto: gesso al 15-20% di umidita'
            con  composizione   sul   secco   di   CaSO4   80-98%   e
            eventualmente Fe2O3 2.5-3%.
     13.5.3  Attivita'  di  recupero:  cementifici  come  aggiunta al
            clinker (R5).
     13.5.4 Caratteristiche delle  materie  prime  e/o  dei  prodotti
            ottenuti:         cemento    nelle    forme    usualmente
            commercializzate.
13.6 Tipologia: gessi chimici da desolforazione di effluenti  liquidi
     e gassosi (061199) (061101) (060699) (100105) (100107) (101204).
     13.6.1 Provenienza: produzione di biossido di titanio, di ossido
            di  ferro;  produzione  di  acido  citrico  e  tartarico;
            produzione   di   energia   elettrica;   produzione    di
            refrattari.
     13.6.2  Caratteristiche  del rifiuto: solfato di calcio >70% sul
            secco ed eventuale presenza di silice, allumina e  ossido
            di  ferro 5-15% allo stato solido o in sospensione ovvero
            eventuale presenza di sostanza organica  (circa  5%)  nei
            gessi da produzione acidi citrico e tartarico.
     13.6.3 Attivita' di recupero:
            a) cementifici come aggiunta al clinker (R5);
            b)  produzione  di  prodotti  per  l'edilizia in generale
               (R5);
            c) formazione  di  rilevati  e  riutilizzo  per  recuperi
               ambientali  (il recupero e' subordinato all'esecuzione
               del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo  il
               metodo   in   allegato  3  al  presente  decreto)  con
               esclusione delle ceneri  derivanti  dalla  combustione
               dei  rifiuti  di  cui  ai punti 9.5 e 9.6 del presente
               allegato (R10).
     13.6.4 Caratteristiche delle  materie  prime  e/o  dei  prodotti
            ottenuti:
            a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
            b)   manufatti  per  l'edilizia  nelle  forme  usualmente
               commercializzate.
13.7 Tipologia: gessi chimici (060303) (060501) (061399) (100313).
     13.7.1  Provenienza:   neutralizzazione   soluzioni   di   acido
            solforico  nel  processo  di  produzione  del policloruro
            basico di alluminio e produzione di acido fluoridrico.
     13.7.2 Caratteristiche del rifiuto: gessi  biidrati  con  tenore
            minimo di CaSO4.2H2O pari al 68% sulla sostanza secca, di
            colore  bianco  o  rosso e tenore massimo di umidita' del
            60%; gessi anidri di colore bianco con  tenore  di  CaSO4
            uguale  o  superiore  al  68%  sulla sostanza secca ed un
            tenore massimo di umidita' del 5% e di C1 <0,5%.
     13.7.3 Attivita' di recupero:
            a) cementifici in  aggiunta  al  clinker  (il  titolo  di
               CaSO4.2H2O   o   di   CaSO4   nei  gessi  deve  essere
               rispettivamente uguale o superiore al  52%  e  al  50%
               sulla   sostanza   secca;   i   quantitativi   massimi
               utilizzabili non devono  superare  il  6%  sul  totale
               della materia prima della miscela tal quale) (R5);
            b)  industria  dei  gessi  (il  titolo in CaSO4.2H2O deve
               essere uguale o superiore al 70% sulla sostanza  secca
               (R5);
            c)  attivita'  di  recupero  ambientale  (il  recupero e'
               subordinato all'esecuzione del test  di  cessione  sul
               rifiuto  tal  quale secondo il metodo in allegato 3 al
               presente decreto) (R10).
     13.7.4 Caratteristiche delle  materie  prime  e/o  dei  prodotti
            ottenuti:
            a) cemento nelle forme usualmente commercializzate;
            b) gesso nelle forme usualmente commercializzate.
13.8 Tipologia: Anidrite (060303) (060304) (060501).
     13.8.1  Provenienza: coprodotto dei forni di produzione di acido
            fluoridrico.
     13.8.2 Caratteristiche del rifiuto: anidrite (solfato di  calcio
            anidro)  grezza  costituita  da una polvere bianco-grigia
            con la  seguente  composizione:  CaSO4  >96%,  CaF2  <2%,
            acidita'  solforica <1%.  Le impurezze sono costituite da
            ossidi di ferro e silicati,  in  relazione  al  contenuto
            delle stesse nel minerale fluorina di partenza.
     13.8.3 Attivita' di recupero:
            a)   granulazione   e/o   macinazione  con  contemporanea
               neutralizzazione  a  secco   mediante   calce   idrata
               (Ca(OH)2)  per  l'ottenimento  di un solfato di calcio
               anidro  parzialmente  biidrato  avente  un   contenuto
               minimo del 95% di CaSO4 su base secca (R5);
            b) cementifici (R5).
     13.8.4  Caratteristiche  delle  materie  prime  e/o dei prodotti
            ottenuti:
            a)  solfato  di calcio parzialmente biidrato, granulato o
               in polvere, nelle forme usualmente commercializzate;
            b) cemento nelle forme usualmente commercializzate.
13.9 Tipologia: rifiuti di solfato di calcio da depurazione soluzioni
     di cloruro di sodio (060501) (061399).
     13.9.1 Provenienza: processi di depurazione (metodo  calce-soda)
            di   soluzioni   sature   di  cloruro  di  sodio  per  la
            fabbricazione di prodotti sodici.
     13.9.2  Caratteristiche  del  rifiuto:  rifiuto  costituito   da
            solfato  di  calcio  80%,  silice 10%, idrato di magnesio
            20%.
     13.9.3 Attivita' di recupero: cementifici in aggiunta al clinker
            (R5).
     13.9.4 Caratteristiche delle  materie  prime  e/o  dei  prodotti
            ottenuti:         cemento    nelle    forme    usualmente
            commercializzate.
13.10 Tipologia: biscotti fluoritici (060305) (060303) (060301).
      13.10.1  Provenienza:  neutralizzazione  delle   acque   reflue
              contenenti acido fluoridrico e acido solforico.
      13.10.2 Caratteristiche del rifiuto: scaglie compatte o polveri
              palabili  di  colore  grigio  contenenti  CaF2, CaSO4 e
              CaCO3 in misura >50%.
      13.10.3 Attivita' di recupero: cementifici (R5).
      13.10.4 Caratteristiche delle materie prime  e/o  dei  prodotti
              ottenuti:     cemento     nelle     forme    usualmente
              commercializzate.
      13.11 Tipologia: silicato bicalcico (060801) (100802).
      13.11.1  Provenienza:  industria  produzione  di  magnesio  con
              processo silicotermico.
      13.11.2 Caratteristiche del rifiuto: polvere grigia incoerente,
              di  pezzatura  al  di  sotto dei 3 mm, con contenuto in
              acqua inferiore al 40%.
      13.11.3 Attivita' di recupero e prescrizioni:
              a) produzione di calce idraulica (R5);
              b) produzione di conglomerati per l'edilizia (R5);
              c) cementifici (R5);
              d) neutralizzazione acque reflue, se esente da elementi
                 non abbattibili dal depuratore (R5);
              e) recuperi  ambientali  (il  recupero  e'  subordinato
                 all'esecuzione  del test di cessione sul rifiuto tal
                 quale secondo il metodo in allegato  3  al  presente
                 decreto) con esclusione delle ceneri derivanti dalla
                 combustione  dei  rifiuti  di cui ai punti 9.5 e 9.6
                 del presente allegato) (R10);
              f) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali  (il
                 recupero  e'  subordinato all'esecuzione del test di
                 cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo  in
                 allegato 3 al presente decreto) (R5);
      13.11.4  Caratteristiche  delle  materie prime e/o dei prodotti
              ottenuti
              a)   calce    idraulica    nelle    forme    usualmente
                 commercializzate;
              b)  conglomerati  per l'edilizia nelle forme usualmente
                 commercializzate;
              c) cemento nelle forme usualmente commercializzate.
13.12  Tipologia: zolfo in croste e pannelli e zolfo rifiuto (060601)
      (050501).
      13.12.1 Provenienza: industria chimica, industria  petrolifera,
              industria metallurgica e depurazione del carbone.
      13.12.2  Caratteristiche del rifiuto: rifiuti della filtrazione
              dello zolfo grezzo nella produzione di acido solforico,
              della   filtrazione   dello   zolfo   liquido,    della
              filtrazione   nella   produzione   di  nichel  e  della
              depurazione del gas di cokeria contenenti zolfo 25-85%,
              As<0,001, Pb <0,005, Hg <0,001%.
      13.12.3 Attivita' di recupero:
              a) fusione (R5);
              b) piroscissione a t>1100 gradi C (R5).
      13.12.4 Caratteristiche delle materie prime  e/o  dei  prodotti
              ottenuti:
              a)  zolfo  in  pani  o  simili  nelle  forme usualmente
                 commercializzate;
              b) soluzione di acido solforico nelle forme  usualmente
                 commercializzate.
13.13 Tipologia: rifiuti di pasta di zolfo (050702) (060601)
      13.13.1  Provenienza:  purificazione  del  gas  naturale  e  di
              cokeria da H2S.
      13.13.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuto solido  o  liquido
              con zolfo elementare >80%.
        13.13.3 Attivita' di recupero:
              a) produzione di acido solforico (R5);
              b) produzione di biossido di zolfo (R5).
      13.13.4  Caratteristiche  delle  materie prime e/o dei prodotti
              ottenuti:
              a)   acido    solforico    nelle    forme    usualmente
                 commercializzate;
              b)   biossido   di   zolfo   nelle   forme   usualmente
                 commercializzate.
13.14 Tipologia: zolfo umido (060601)
      13.14.1 Provenienza: produzione di  sali  di  bario  a  partire
      dalla barite naturale.
      13.14.2  Caratteristiche  del  rifiuto:  rifiuti  costituiti da
              zolfo  >96%,  ceneri  (composti  del  bario  <4%,   con
              umidita' minore del 60%).
      13.14.3 Attivita' di recupero:
              a) fusione (R5);
              b) produzione di acido solforico e polisolfuri di bario
                 e di calcio (R5).
      13.14.4  Caratteristiche  delle  materie prime e/o dei prodotti
              ottenuti:
              a) zolfo  in  pani  o  simili  nelle  forme  usualmente
                 commercializzate;
              b)  acido  solforico,  polisolfuro di bario e calcio in
                 soluzione nelle forme usualmente commercializzate.
13.15 Tipologia: rifiuti di bario solfato grezzo (070599) (060603).
      13.15.1 Provenienza: industria chimica e farmaceutica.
      13.15.2 Caratteristiche del  rifiuto:  rifiuto  di  solfato  di
              bario,   acqua   (equivalente  20%)  e  altre  sostanze
              inferiori al 0,5%.
      13.15.3   Attivita'  di  recupero:  industria  chimica  per  il
              recupero del bario (R5).
      13.15.4 Caratteristiche delle materie prime  e/o  dei  prodotti
              ottenuti:      bario     nelle     forme     usualmente
              commercializzate.
13.16 Tipologia:  rifiuti  di  minerali  di  bario  ridotti  (060303)
      (010399).
      13.16.1  Provenienza:  produzione  di  sali  di bario da barite
              naturale.
      13.16.2 Caratteristiche del  rifiuto:  rifiuti  ottenuti  dalla
              solubilizzazione  del solfuro di bario contenenti bario
              >60% e con umidita' <60%.
      13.16.3 Attivita' di recupero:
              a) cementifici (R3);
              b) industria dei laterizi (R3);
              c) produzione di carbonato  di  bario  a  basso  titolo
                 (R3).
      13.16.4  Caratteristiche  delle  materie prime e/o dei prodotti
              ottenuti:
              a) cemento nelle forme usualmente prodotte;
              b) laterizi nelle forme usualmente commercializzate;
              c) carbonato  di  bario  a  basso  titolo  nelle  forme
                 usualmente commercializzate.
13.17 Tipologia: rifiuti di ossido di antimonio (060401).
      13.17.1  Provenienza:  impianti  di  produzione del tartrato di
              antimonio e potassio (tartaro emetico).
      13.17.2 Caratteristiche del rifiuto: rifiuto solido  contenente
              massimo 90% di ossido di antimonio.
      13.17.3   Attivita'   di  recupero:  produzione  di  ossido  di
              antimonio  mediante  sublimazione  dell'ossido   oppure
              riduzione   dell'ossido   con   carbone   ed  antimonio
              metallico, fusione con  separazione  dai  contaminanti,
              riossidazione con aria (R5).
      13.17.4  Caratteristiche  delle  materie prime e/o dei prodotti
              ottenuti: ossido di antimonio  nelle  forme  usualmente
              commercializzate.
13.18 Tipologia: polveri di ossidi di ferro (060401).
      13.18.1  Provenienza: ossidazione della ghisa per la produzione
              di acido diamminostilbendisolfonico.
      13.18.2 Caratteristiche del rifiuto: polvere inodore costituita
              da ossido ferroso 25-80%, ossido ferrico 15-70%,  ferro
              metallico <5% ed acqua 5-25%.
      13.18.3 Attivita' di recupero: cementifici (R5).
      13.18.4  Caratteristiche  delle  materie prime e/o dei prodotti
              ottenuti:    cemento     nelle     forme     usualmente
              commercializzate.
13.19  Tipologia:  sfridi  e  scarti  di smalto porcellanato (080201)
      (080203).
      13.19.1 Provenienza: smalterie negli impianti  di  applicazione
              elettrostatica  a  polvere  oppure  a spruzzo oppure ad
              immersione.
      13.19.2  Caratteristiche  del  rifiuto:  sfridi  e  scarti   di
              materiale porcellanato costituito da SiO2 20%-50%, B2O3
              0%-30%, e altri ossidi minori, contaminato da materiali
              grossolani inerti; sostanze organiche assenti.
      13.19.3   Attivita'  di  recupero:  eventuale  macinazione  per
              ottenere la finezza necessaria  per  l'applicazione  in
              smalteria (R5).
      13.19.4  Caratteristiche  delle  materie prime e/o dei prodotti
              ottenuti: smalto porcellanato pronto all'uso  di  II  e
              III scelta nelle forme usualmente commercializzate.
13.20   Tipologia:   gruppo  cartuccia  toner  per  stampante  laser;
      contenitori toner per fotocopiatrici,  cartucce  per  stampanti
      fax  e  calcolatrici  a getto d'inchiostro, cartucce nastro per
      stampanti ad aghi (200104).
      13.20.1  Provenienza:  raccolta  differenziata  da  parte   dei
              distributori   o   di  altri  operatori  specializzati;
              attivita' produttive o di servizio.
      13.20.2 Caratteristiche del rifiuto: contenitore  in  materiale
              plastico  e/o  metallico  con  tracce  di  toner  o  di
              inchiostro o di nastro inchiostrato.
      13.20.3 Attivita' di  recupero:  verifica  di  funzionalita'  e
              ricarica   del  toner,  dell'inchiostro  o  del  nastro
              inchiostrato (R5).
      13.20.4 Caratteristiche delle materie prime  e/o  dei  prodotti
              ottenuti: contenitore in materiale plastico e metallico
              con toner, inchiostro o nastro inchiostrato nelle forme
              usualmente commercializzate, etichettato in conformita'
              al D.M. 28/1/92.
13.21 Tipologia: cloruro di sodio greggio (190906).
      13.21.1  Provenienza:  rigenerazione  delle  resine  a  scambio
              ionico utilizzate nella desalazione delle acque saline.
      13.21.2  Caratteristiche  del  rifiuto:  rifiuto   di   aspetto
              cristallino,  inodore,  con  contenuto di acqua pari al
              20%, colore giallo-bruno, composto da sodio cloruro 93%
              sul  secco,  sodio  solfato  2%,  ammonio  solfato  1%,
              ammonio cloruro 1%, sodio acetato 0,5%.
      13.21.3  Attivita'  di  recupero:  riutilizzo come antighiaccio
              stradale   (R5)    (il    recupero    e'    subordinato
              all'esecuzione  del  test  di  cessione sul rifiuto tal
              quale secondo il  metodo  in  allegato  3  al  presente
              decreto).
13.22 Tipologia: macchine fotografiche monouso (090109) (090110).
      13.22.1  Provenienza:  Industria,  laboratori  fotografici e di
              sviluppo, attivita' commerciale.
      13.22.2  Caratteristiche  del  rifiuto:  carcasse  di  macchine
              fotografiche monouso private della pellicola.
      13.22.3  Attivita'  di  recupero:  messa  in riserva di rifiuti
              (R13) per la verifica della funzionalita', sostituzione
              delle parti  deteriorate  e  ricarica  della  pellicola
              (R3).
      13.22.4  Caratteristiche  delle  materie prime e/o dei prodotti
              ottenuti: macchine  fotografiche  monouso  nelle  forme
              usualmente commercializzate.
13.23   Tipologia:  soluzioni  da  incisione  dei  circuiti  stampati
      (060302) (060304) (060310).
      13.23.1   Provenienza:   industria  elettronica  di  produzione
              circuiti stampati.
      13.23.2 Caratteristiche del rifiuto: soluzione  di  solfato  di
              rame   con   presenza   di  rame  metallico;  soluzioni
              cupro-ammoniacali; cloruro rameico; percloruro ferrico.
      13.23.3 Attivita' di recupero:
              a) industria chimica di produzione del solfato di rame,
                 di  composti  del  rame,  di  ammoniaca,  di   acido
                 cloridrico (R5);
              b)   produzione   e   rigenerazione  di  soluzioni  per
                 incisione di circuiti stampati (R3).
      13.23.4 Caratteristiche delle materie prime  e/o  dei  prodotti
              ottenuti:
              a)    solfato    di   rame   nelle   forme   usualmente
                 commercializzate;
              b) soluzioni per incisione di circuiti  stampati  nelle
                 forme usualmente commercializzate.
13.24 Tipologia: sfridi di paraffina (030399).
      13.24.1 Provenienza: industria produzione delle carte cerate.
      13.24.2 Caratteristiche del rifiuto: sfridi di paraffina.
      13.24.3 Attivita' di recupero: industria della cera (R3).
      13.24.4  Caratteristiche  delle  materie prime e/o dei prodotti
              ottenuti: cere nelle forme usualmente commercializzate.
13.25 Tipologia: calcio solfato in granuli 60-90% da processo chimico
      a base di acido solforico e calce idrata (060303) (070202).
      13.25.1 Provenienza: industria chimica.
      13.25.2 Caratteristiche  del  rifiuto:  CaSO4.2H2O  60-90%,  Zn
              circa 3%, Fe 900 ppm circa, Pb 0,05 ppm circa, Cu 10-15
              ppm, Acqua 10-35%.
      13.25.3   Attivita'   di  recupero:  processo  chimico  per  la
              neutralizzazione di acque acide per acido solforico con
              idrato di calcio; essiccamento del prodotto fangoso per
              ottenere granuli (R5).
      13.25.4 Caratteristiche delle materie prime  e/o  dei  prodotti
              ottenuti:  calcio  solfato  in granuli per utilizzo nei
              cementifici al posto del gesso.
13.26 Tipologia: Rifiuti a base di carbone costituiti  da  scarti  di
      catodi  anodi,  spezzoni  di carbone amorfo, coke, calcinato di
      petrolio, suole di carbone  usate  e  materiali  incombustibili
      dell'alluminio (100306) (010202) (110203).
      13.26.1  Provenienza:  Demolizione delle celle elettrolitiche e
              produzione di elettrodi di carbone,  cicli  di  consumo
              degli  elettrodi  in grafite, produzione dell'alluminio
              per via elettrolitica.
      13.26.2 Caratteristiche del  rifiuto:  spezzoni  e  polveri  di
              carbone  contenenti  C  fino  al 98%, F fino al 20%, Al
              fino al 25%, S fino all'1%,  cianuri  liberi  minore  o
              uguale a 500 ppm e ceneri <8%.
      13.26.3  Attivita'  di  recupero:  previa separazione dell'asta
              metallica; macinazione e vagliatura:
              a)  altiforni  per  la  produzione  della  ghisa   come
                 combustibili e additivi (R5);
              b)  forni elettrici nella produzione dell'acciaio, come
                 disossidanti e fluidificanti e ricarburanti (R5);
              c) riutilizzo per la produzione di elettrodi (R5);
              d) cementifici (R5).
      13.26.4 Caratteristiche delle materie prime  e/o  dei  prodotti
              ottenuti:
              a) ghisa nelle forme usualmente commercializzate;
              b) acciai nelle forme usualmente commercializzate;
              c) elettrodi nelle forme usualmente commercializzate;
              d) cemento nelle forme usualmente commercializzate.
13.27  Tipologia:  rifiuti  da  depurazione  fumi  dell'industria dei
      laterizi (101204) (101202) (101203) (101205)
      13.27.1 Provenienza: abbattimento emissioni di fluoro  mediante
              composti di calcio.
      13.27.2   Caratteristiche  del  rifiuto:  residui  composti  da
              carbonati   e   idrati    di    calcio    e    composti
              silico-alluminosi e colloidali.
      13.27.3 Attivita' di recupero: cementifici (R5).
      13.27.4  Caratteristiche  delle materie prime e/o dei prodotti:
              cemento nelle forme usualmente commercializzate.
      13.28 Tipologia: soluzione reflua a base di  solfuro  di  sodio
              (060302).
      13.28.1 Provenienza: industria chimica.
      13.28.2  Caratteristiche  del rifiuto: solfuro di sodio 10%-20%
              polisolfuri 6%-8% acqua>70% idrato sodico  <1%  solfuro
              di carbonio <1ppm idrogeno solforato libero 3-4 ppm.
      13.28.3   Attivita'   di   recupero:   riutilizzo   tal   quale
              nell'industria conciaria in luogo  del  solfuro  sodico
              60-70% (R5).
13.29 Tipologia: Fluidi HALON compressi e liquefatti (160501).
      13.29.1    Provenienza:    Attivita'    di   manutenzione   e/o
              smantellamento   di    apparecchiature    e    impianti
              antincendio e di inertizzazione.
      13.29.2  Caratteristiche  del  rifiuto  e  valori  limite delle
              sostanze perocolose:  Fluidi  HALON  con  contenuto  di
              acqua <60 ppm, acidi <6 ppm, e particolato dai 30 ai 60
              micron.
      13.29.3  Attivita'  di  recupero:  Svuotamento  delle  bombole,
              filtrazione del particolato,  rimozione  del  contenuto
              d'acqua e separazione dell'azoto (R3).
      13.29.4  Caratteristiche  delle  materie prime e/o dei prodotti
              ottenuti: Fluidi HALON con contenuto di acqua <20  ppm,
              acidi  <2  ppm  e  particolato  <30 micron, nelle forme
              usualmente commercializzate.
14. RIFIUTI RECUPERABILI DA RSU E DA RIFIUTI SPECIALI NON  PERICOLOSI
    ASSIMILATI PER LA PRODUZIONE DI CDR
14.1  Tipologia:  rifiuti  solidi  urbani ed assimilati ad esclusione
     delle frazioni  derivanti  da  raccolta  differenziata  (150101)
     (150102)  (150103)  (150105) (150106) (170201) (170203) (160103)
     (160105).
     14.1.1 Provenienza: raccolta di RSU e di assimilati.
     14.1.2 Caratteristiche del rifiuto:  rifiuti  solidi  urbani  ed
            assimilati  dopo  separazione  delle frazioni destinate a
            recupero   di   materia   attuata    mediante    raccolta
            differenziata.  Nella produzione di combustibile derivato
            da rifiuti (CDR) e' ammesso per una  percentuale  massima
            del   50%   in   peso  l'impiego  di  rifiuti  dichiarati
            assimilati agli effetti di tale recupero costituiti da:
            - plastiche non clorurate
            - poliaccoppiati
            - gomme sintetiche non clorurate
            - resine e fibre artificiali e sintetiche  con  contenuto
              di C1 <a 0,5% in massa
            - pneumatici fuori uso.
     14.1.3   Attivita'   di  recupero:  produzione  di  combustibile
            derivato da rifiuti (CDR) ottenuto  attraverso  cicli  di
            lavorazione   che  ne  garantiscano  un  adeguato  potere
            calorifico, riducano la presenza di materiale  metallico,
            vetri,   inerti,  materiale  putrescibile,  contenuto  di
            umidita' e di sostanze pericolose in particolare ai  fini
            della      combustione;     separazione;     trattamento;
            triturazione,  eventuali  trattamenti  di   essiccamento,
            addensamento e pellettizzazione.
            Il   combustibile  derivato  da  rifiuti  deve  avere  le
            caratteristiche individuate alla voce 1  dell'allegato  3
            al   presente  D.M.  L'utilizzo  del  CDR  e',  comunque,
            soggetto alle procedure di cui agli artt.  31  e  33  del
            decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
            Le fasi di ricevimento, stoccaggio, selezione dei rifiuti
            e produzione di CDR devono avvenire in ambiente chiuso, i
            punti  di  emissione in atmosfera devono essere dotati di
            sistemi per  minimizzare  gli  odori  che  utilizzino  le
            migliori  tecnologie disponibili e di idonei impianti per
            l'abbattimento degli altri inquinanti fino ai  limiti  di
            emissione del DPR 24 maggio 1988, n.  203. Per le polveri
            il limite e' fissato a 10 mg/Nm3. Le aree di ricevimento,
            stoccaggio,  eventuale  selezione  e  produzione  di CDR,
            comprese    quelle   eventuali   per   l'essiccamento   e
            l'addensamento   del   rifiuto   devono    disporre    di
            pavimentazione impermeabilizzata e di sistemi di raccolta
            di eventuale percolato.
            L'impianto   deve   disporre  di  aree  separate  per  lo
            stoccaggio delle frazioni  di  rifiuti  risultanti  dalle
            eventuali operazioni di selezione.
            L'area dell'impianto deve essere recintata.
15.   RIFIUTI   RECUPERABILI   MEDIANTE  PROCEDIMENTI  DI  DIGESTIONE
    ANAEROBICA
15.1 Tipologia: frazione organica  da  RSU  e  rifiuti  speciali  non
     pericolosi  a  matrice  organica,  recuperabili  con processi di
     digestione  anaerobica  (020106)  (020204)   (020305)   (020403)
     (020502)  (020603)  (020702) (020705) (030306) (190805) (200302)
     (200201) (200108).
     15.1.1 Provenienza: raccolta differenziata di frazione umida dei
            rifiuti urbani e raccolta selettiva dei rifiuti  speciali
            non pericolosi assimilati a matrice organica.
     15.1.2 Caratteristiche del rifiuto: frazione organica da rifiuti
            urbani  e  speciali  non  pericolosi assimilati a matrice
            organica.
     15.1.3 Attivita' di recupero: produzione di biogas mediante:
            - processo  di  digestione  anaerobica  previo  eventuale
              trattamento di separazione dei materiali indesiderabili
              finalizzato  a  ottenere  una  matrice con contenuto di
              materiali indesiderabili massimo pari al 5% in peso sul
              tal quale e triturazione.
              Si intende per digestione  anaerobica  il  processo  di
              trasformazione  della  sostanza organica da condursi in
              reattori chiusi (digestori),  in  completa  assenza  di
              ossigeno   (anaerobiosi)   con  formazione  di  un  gas
              costituito prevalentemente da CH4 e CO2 (biogas).
              Le fasi di  ricevimento,  stoccaggio,  selezione  della
              frazione   organica   e  produzione  di  biogas  devono
              avvenire in ambiente chiuso; i punti  di  emissione  in
              atmosfera   devono   essere   dotati   di  sistemi  per
              minimizzare  gli  odori  che  utilizzino  le   migliori
              tecnologie   disponibili   e  di  idonei  impianti  per
              l'abbattimento degli altri inquinanti fino ai limiti di
              emissione del DPR 203/88. Per le polveri il  limite  e'
              fissato  a  10 mg/Nm3. L'impianto deve disporre di aree
              separate per lo stoccaggio delle  frazioni  di  rifiuti
              risultanti  dalle  eventuali  operazioni  di selezione.
              L'area dell'impianto deve essere recintata.  Il  biogas
              derivato  deve  essere  trattato per l'abbattimento del
              contenuto di particolato, HC1, H2S, NH3 e deve avere le
              caratteristiche individuate alla voce 2 dell'allegato 3
              al  presente  D.M.;  il  suo  utilizzo  e',   comunque,
              soggetto  alle  procedure di cui agli artt. 31 e 33 del
              decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n.     22   e
              successive modifiche e integrazioni.
16. RIFIUTI COMPOSTABILI
16.1 Tipologia: rifiuti compostabili per la produzione di composti di
     qualita' costituiti da:
     a)   frazione   organica  dei  rifiuti  solidi  urbani  raccolta
        separatamente (200108) (200302);
     b) Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole (020103);
     c) segatura, trucioli, frammenti di legno, di  sughero  (030102)
        (030101) (030103) (030301);
     d)  Rifiuti  vegetali  derivanti  da  attivita' agro-industriali
        (020304) (020501) (020701) (020702) (020704);
     e) Rifiuti tessili di origine  vegetale:  cascami  e  scarti  di
        cotone,  cascami  e scarti di lino, cascami e scarti di iuta,
        cascami e scarti di canapa (040201);
     f) Rifiuti tessili di origine animale cascami e scarti di  lana,
        cascami e scarti di seta (040202);
     g)  deiezioni  animali  da  sole  o  in miscela con materiale di
        lettiera o frazioni della stessa ottenute attraverso processi
        di separazione (020106);
     h) scarti di legno non  impregnato  (150103)  (200107)  (030101)
        (030199);
     i)  carta  e  cartone  nelle  forme  usualmente commercializzate
        (200101) (150101);
     j) fibra e fanghi di carta (030306);
     k) contenuto dei prestomaci (020102);
     l) Rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla  manutenzione  del
        verde ornamentale (200201);
     m)  fanghi di depurazione, fanghi di depurazione delle industrie
        alimentari  (190804)  (190805)  (020201)  (020204)   (020301)
        (020305)   (020403)   (020502)   (020603)  (020705)  (030302)
        (040107) (190602);
     n) ceneri di combustione di sanse esauste e di  scarti  vegetali
        con  le  caratteristiche  di  cui  al  punto  18.11  (100101)
        (100102) (100103).
     16.1.1 Provenienza: I  rifiuti  di  cui  al  punto  16.1  devono
            derivare rispettivamente da:
            a)  frazione umida derivante da raccolta differenziata di
               RSU);
            b) coltivazione e raccolta dei prodotti agricoli;
            c) attivita' forestali e lavorazione del legno vergine;
            d) lavorazione dei prodotti agricoli;
            e)  e  f)  preparazione,  filatura,  tessitura  di  fibre
               tessili vegetali ed animali;
            g)  allevamenti  zootecnici e industria di trasformazione
               alimentare;
            h) fabbricazione di manufatti di  legno  non  impregnato,
               imballaggi; legno non impregnato (cassette, pallets);
            i) e j) industria della carta;
            k) industria della macellazione;
            l) manutenzione del verde ornamentale;
            m)  impianti  di  depurazione,  impianti  di  depurazione
               dell'industria alimentare;
            n) impianti dedicati di combustione di sanse esauste e di
               scarti vegetali.
     16.1.2 Caratteristiche del rifiuto: I rifiuti di  cui  al  punto
            16.1    devono    avere   rispettivamente   le   seguenti
            caratteristiche:
            a)  il  rifiuto  deve  essere costituito unicamente dalla
               frazione umida separata  prima  della  raccolta  degli
               RSU, esente da rifiuti pericolosi;
            b)  il  rifiuto  deve  derivare  dalle ordinarie pratiche
               agricole;
            c) il rifiuto  deve  derivare  dalle  ordinarie  pratiche
               forestali,  da  lavorazioni  con  trattamenti fisici o
               termici;
            d)  il  rifiuto  deve   derivare   da   lavorazione   con
               trattamenti fisici o termici senza impiego di sostanze
               denaturanti;
            e)  e  f)  i  rifiuti  non  devono  essere  trattati  con
               coloranti o comunque con sostanze tossiche;
            h) il rifiuto  non  deve  provenire  da  lavorazioni  che
               prevedono l'impiego di trattamenti chimici;
            i)  e j) il rifiuto non deve essere costituito da carta e
               cartone per  usi  speciali  trattata  o  spalmata  con
               prodotti   chimici   diversi   da  quelli  normalmente
               utilizzati nell'impasto cartaceo (carte  autocopianti,
               termocopianti,   accoppiati,   poliaccoppiati,   carte
               catramate, ecc.);
            k) l'impiego dei rifiuti da macellazione  e'  limitato  a
               quelli  definiti  "a basso rischio" ai sensi dell'art.
               2, comma 3 del decreto legislativo 14  dicembre  1992,
               n. 508;
            l)  il  rifiuto  deve  essere costituito unicamente dalla
               frazione   ligno-    cellulusica    derivante    dalla
               manutenzione   del   verde   ornamentale,  escluso  il
               materiale proveniente dallo spazzamento delle strade;
            m) i  fanghi  devono  avere  caratteristiche  conformi  a
               quelle    previste   all'allegato   IB   del   decreto
               legislativo 27 gennaio 1992,  n.  99;  possono  essere
               utilizzati  in  misura  non  superiore  al  35%  sulla
               sostanza secca nella  preparazione  della  miscela  di
               partenza.  Tale percentuale puo' essere elevata al 50%
               per i fanghi  derivanti  da  impianti  di  depurazione
               delle industrie alimentari;
            n)  le  ceneri  devono  avere caratteristiche conformi al
               punto 18.11.2.
     16.1.3  Attivita'  di  recupero:  compostaggio   attraverso   un
            processo   di  trasformazione  biologica  aerobica  delle
            matrici che evolve  attraverso  uno  stadio  termofilo  e
            porta   alla   stabilizzazione  ed  umidificazione  della
            sostanza organica.
            Il processo deve essere condotto in modo da assicurare:
            - il controllo  dei  rapporti  di  miscelazione  e  delle
              caratteristiche chimico fisiche delle matrici organiche
              di partenza;
            - il controllo della temperatura di processo;
            -  un  apporto  di  ossigeno  sufficiente  a mantenere le
              condizioni  aerobiche  della  massa.  La   durata   del
              processo   non   deve  essere  inferiore  a  90  giorni
              comprendenti una  fase  di  bio-ossidazione  accelerata
              durante   la  quale  viene  assicurato  un  apporto  di
              ossigeno   alla   massa   mediante   rivoltamento   e/o
              aerazione,  seguito  da  una  fase  di  maturazione  in
              cumulo. La temperatura deve essere mantenuta per almeno
              tre  giorni  oltre  i 55 gradi C. La fase di stoccaggio
              delle matrici e la fase di  bio-ossidazione  accelerata
              devono avvenire in ambiente confinato, ottenibile anche
              con  coperture o paratie mobili, per il contenimento di
              polveri  e  di  odori  il  cui  controllo  deve  essere
              garantito   tramite   idonee   misure   e   sistemi  di
              abbattimento:  tali disposizioni non sono  obbligatorie
              per  gli  impianti che trattano unicamente le tipologie
              di cui alle lettere b), c), h) e  l)  del  punto  16.1;
              tali    impianti    devono   comunque   assicurare   il
              contenimento di polveri  durante  l'eventuale  fase  di
              triturazione.  Le  fasi di stoccaggio delle matrici, di
              bio-ossidazione accelerata, di post  maturazione  e  di
              deposito   del   prodotto  finito  devono  avvenire  su
              superfici  impermeabilizzate,  dotate  di  sistemi   di
              drenaggio e di raccolta delle acque reflue di processo,
              da inviare a depurazione o da riutilizzare nel ciclo di
              compostaggio.  Per  gli  impianti  che trattano solo le
              tipologie  di  cui  alle  lettere  c),  h)  e  l)  tali
              disposizioni  non sono obbligatorie qualora abbiano una
              capacita' annua di trattamento inferiore a  1000  t  di
              rifiuti.
     16.1.4  Caratteristiche  delle  materie  prime  e/o dei prodotti
            ottenuti:  Compost con le caratteristiche indicate  negli
            allegati alla legge 19 ottobre 1984, n. 748.
17. RIFIUTI RECUPERABILI CON PROCESSI DI PIROLISI E GASSIFICAZIONE
17.1 Tipologia: rifiuti solidi urbani  ed  assimilati  ad  esclusione
     delle  frazioni  omogenee  derivanti  da raccolta differenziata;
     combustibile da rifiuti (CDR) di  cui  al  precedente  punto  14
     (150101)  (150102)  (150103) (150105) (150106) (170201) (170203)
     (160103) (160105).
     17.1.1  Provenienza:  raccolta  di  RSU  e  assimilati,   ovvero
            impianti di produzione di CDR.
     17.1.2  Caratteristiche  del  rifiuto:  rifiuti solidi urbani ed
            assimilati  dopo  separazione  delle  frazioni   omogenee
            destinate a recupero di materia attuata mediante raccolta
            differenziata; CDR di cui al precedente punto 14.
     17.1.3  Attivita' di recupero e condizioni: Produzione di gas da
            pirolisi  e  gassificazione  avente  le   caratteristiche
            individuate alla voce 12 dell'allegato 3 al presente DM.
            Le   fasi  di  ricevimento  e  stoccaggio  degli  RSU  ed
            assimilati o del CDR devono avvenire in ambiente chiuso.
            I punti di emissione in atmosfera devono essere dotati di
            sistemi per  minimizzare  gli  odori  che  utilizzino  le
            migliori  tecnologie disponibili e di idonei impianti per
            l'abbattimento degli altri inquinanti fino ai  limiti  di
            emissione  del  DPR  203/88.  Per le polveri il limite e'
            fissato a 10 mg/Nm3.
            L'area dell'impianto deve essere recintata.
            Il gas derivato deve essere trattato  per  l'abbattimento
            dei contenuti di HC1, H2S, NH3 e polveri.
            L'impianto  di  pirolisi  non  deve  avere  emissioni  in
            atmosfera.
            L'utilizzo del gas e' comunque soggetto alle procedure di
            cui agli artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio
            1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni.
18. RIFIUTI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI
18.1 Tipologia: Ossa, residui di pulitura delle ossa, corna e unghie,
     penne  e  piume,  residui  carnei,  sangue,  residui  di  pesce,
     crisalidi (020202) (020203).
     18.1.1  Provenienza:  Attivita'  di macellazione, dell'industria
            conciaria, dell'industria ittica e  dell'allevamento  del
            baco da seta.
     18.1.2  Caratteristiche  del rifiuto: Rifiuti di origine animale
            non contenenti sostanze pericolose.
     18.1.3  Attivita'  di  recupero:  Produzione  di   fertilizzanti
            conformi  alla  L.  19  ottobre  1984,  n.  748.  Per gli
            impianti di recupero si applicano le disposizioni di  cui
            al Dlgvo 508/92 (R3).
     18.1.4  Caratteristiche  delle  materie  prime  e/o dei prodotti
            ottenuti:   Fertilizzanti conformi  alla  L.  19  ottobre
            1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui
            al punto 18.1.
18.2  Tipologia  del  rifiuto:  Scarti,  peluria e pelucchi di lana e
     altre fibre di origine animale, rifilature e scarti di  pelo  e'
     (020102) (040202) (040206) (040101).
     18.2.1  Provenienza:  Lavorazione  della  lana e suoi manufatti,
            ritagli dell'industria conciaria  prima  del  trattamento
            conciante.
     18.2.2  Caratteristiche  del rifiuto: Rifiuti di origine animale
            non contenenti sostanze pericolose.
     18.2.3  Attivita'  di  recupero:  Produzione  di   fertilizzanti
            conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748 (R3).
     18.2.4  Caratteristiche  delle  materie  prime  e/o dei prodotti
            ottenuti:   Fertilizzanti conformi  alla  L.  19  ottobre
            1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui
            al punto 18.2.
18.3 Tipologia del rifiuto: Scarti solidi della lavorazione conciaria
     (040101).
     18.3.1 Provenienza: Industria conciaria.
     18.3.2  Caratteristiche  del  rifiuto:  Scarti allo stato solido
            generati  dalle  operazioni  meccaniche  di   scarnatura,
            rifilatura, spaccatura e smerigliatura delle pelli.
     18.3.3   Attivita'  di  recupero:  Produzione  di  fertilizzanti
            conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748 (R3).
     18.3.4  Caratteristiche  dei  prodotti  ottenuti:  Fertilizzanti
            conformi  alla  L. 19 ottobre 1984, n. 748, che prevedano
            l'utilizzo dei rifiuti di cui al punto 18.3.
18.4 Tipologia del rifiuto: Borlande (020702) (020799) (020499)
     18.4.1   Provenienza:   Industria   saccarifera,   vitivinicola,
     dell'alcool, del lievito e degli acidi organici ossidrilati.
     18.4.2  Caratteristiche del rifiuto: Residui allo stato solido o
            fluido della distillazione di sostanze zuccherine.
     18.4.3  Attivita'  di  recupero:  Produzione  di   fertilizzanti
            conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748 (R3).
     18.4.4  Caratteristiche  delle  materie  prime  e/o dei prodotti
            ottenuti:   Fertilizzanti conformi  alla  L.  19  ottobre
            1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui
            al punto 18.4.
18.5 Tipologia: Panelli (020399)
     18.5.1 Provenienza: Industria olearia.
     18.5.2 Caratteristiche del rifiuto: Residui della lavorazione di
            semi oleosi.
     18.5.3   Attivita'  di  recupero:  Produzione  di  fertilizzanti
            conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748  (R3).
     18.5.4 Caratteristiche delle  materie  prime  e/o  dei  prodotti
            ottenuti:    Fertilizzanti  conformi  alla  L. 19 ottobre
            1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui
            al punto 18.5.
18.6 Tipologia: Acque di vegetazione delle olive (020399)
     18.6.1 Provenienza: Industria olearia.
     18.6.2 Caratteristiche del rifiuto: Rifiuto  liquido  risultante
            dalla spremitura e lavorazione delle olive.
     18.6.3  Attivita'  di recupero: Produzione di fertilizzante allo
            stato fluido conforme alla L. 19  ottobre  1984,  n.  748
            (R3).
     18.6.4  Caratteristiche  delle  materie  prime  e/o dei prodotti
            ottenuti:   Fertilizzanti conformi  alla  L.  19  ottobre
            1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui
            al punto 18.6.
18.7 Tipologia: Calce di defecazione e ceneri di calce (020402)
     18.7.1 Provenienza: Fabbricazione dello zucchero e industria per
            la produzione della calce.
     18.7.2  Caratteristiche  del  rifiuto:  Frammenti  e  polvere di
            materiali calcarei contenenti silice, allumina, ossidi di
            ferro e sostanze organiche.
     18.7.3  Attivita'  di  recupero:  Produzione  di   fertilizzanti
            conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748 (R3).
     18.7.4  Caratteristiche  delle  materie  prime  e/o dei prodotti
            ottenuti:   Fertilizzanti conformi  alla  L.  19  ottobre
            1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui
            al punto 18.7.
18.8 Tipologia: Scorie di defosforazione (100903) (100202)
     18.8.1 Provenienza: Industria siderurgica.
     18.8.2   Caratteristiche   del   rifiuto:   residui  a  base  di
            silicofosfati  di   calcio   durante   il   processo   di
            affinazione della ghisa fosforosa.
     18.8.3  Attivita'  di  recupero  e  prescrizioni:  Produzione di
            fertilizzanti conformi alla L. 19 ottobre  1984,  n.  748
            (R3).
     18.8.4  Caratteristiche  delle  materie  prime  e/o dei prodotti
            ottenuti:   Fertilizzante conformi  alla  L.  19  ottobre
            1984, n. 748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di cui
            al punto 18.8.
18.9 Tipologia: Solfato di calcio precipitato, solfato ferroso, gesso
     di defecazione (060303) (020499)
     18.9.1  Provenienza: Residuo di fabbricazioni industriali, quali
            la fabbricazione dell'acido fosforico.
     18.9.2 Caratteristiche del rifiuto: Residuo a base di solfato di
            calcio o solfato ferroso; Pb<30 mg/kg; Cd<3 mg/kg.
     18.9.3  Attivita'  di  recupero:  Produzione  di   fertilizzanti
            conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748 (R3).
     18.9.4  Caratteristiche    dei prodotti ottenuti:  Fertilizzanti
            conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748,  che  prevedano
            l'utilizzo dei rifiuti di cui al punto 18.9.
18.10 Tipologia del rifiuto: Fosfato precipitato (060307)
      18.10.1  Provenienza: Processo di demineralizzazione delle ossa
              sgrassate.
      18.10.2 Caratteristiche del rifiuto: Residuo in  polvere  o  in
              granuli  a  base  di  fosfato bicalcico, non contenente
              sostanze pericolose.
      18.10.3 Attivita'  di  recupero:  Produzione  di  fertilizzanti
              conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748.
      18.10.4  Caratteristiche  dei  prodotti ottenuti: Fertilizzante
              conforme alla L. 19 ottobre 1984, n. 748, che prevedano
              l'utilizzo dei rifiuti di cui al punto 18.10.
18.11  Tipologia:  Ceneri  di  combustione  da  sansa  esausta  e  da
      materiali  organici  vari di origine naturale (100101) (100102)
      (100103)
      18.11.1 Provenienza: sansifici,  impianti  di  incenerimento  o
              pirolisi.
      18.11.2  Caratteristiche  del  rifiuto:  Ceneri in polvere o in
              granuli non contenenti sostanze pericolose.
      18.11.3 Attivita'  di  recupero:  Produzione  di  fertilizzanti
              conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748.
              Caratteristiche  delle  materie  prime  e  del prodotto
              ottenuto:  Fertilizzante conforme alla  L.  19  ottobre
              1984,  n.  748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di
              cui al punto 18.11.
18.12 Tipologia: Deiezioni animali (020106).
      18.12.1 Provenienza: allevamenti animali.
      18.12.2  Caratteristiche  del  rifiuto:  deiezioni  di  origine
              animale  contenenti  Zn  massimo  2.500  mg/kg s.s.; Cu
              massimo 1.000 mg/kg s.s.
      18.12.3 Attivita'  di  recupero:  Produzione  di  fertilizzanti
              conformi alla L. 19 ottobre 1984, n. 748.
      18.12.4  Caratteristiche  delle  materie  prime  e del prodotto
              ottenuto:  Fertilizzante conforme alla  L.  19  ottobre
              1984,  n.  748, che prevedano l'utilizzo dei rifiuti di
              cui al punto 18.12.
                                                           ALLEGATO 1
                                                        Suballegato 2
    VALORI LIMITE E PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI CONVOGLIATE IN
    ATMOSFERA DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO DI MATERIA DAI RIFIUTI
                           NON PERICOLOSI
1. Determinazione dei valori limite per le emissioni  conseguenti  al
   recupero di materia da rifiuti non pericolosi in processi a freddo
Per  i  processi  "a  freddo"  di recupero indicati nel suballegato 1
Allegato 1 quali:
* selezione
* deposito
* macinazione
* vagliatura
* omogeneizzazione
* produzione di conglomerati cementizi
i valori limite di emissione per gli agenti inquinanti  sono  fissati
ai valori minimi contenuti nelle disposizioni nazionali, legislative,
regolamentari  ed  amministrative  riferite  ai  cicli  di produzione
corrispondenti alle attivita' di recupero  ridotti  del  10%  ovvero,
qualora   siano   piu'   restrittivi,   ai   valori  contenuti  nelle
autorizzazioni ex DPR 203/88 ridotti del 10%.
2. Determinazione dei valori limite per le emissioni  conseguenti  al
   recupero di materia dai rifiuti non pericolosi in processi termici
2.1  Per i processi termici di recupero individuati nel suballegato 1
quali
 1. pirotrattamento
 2. pirolisi e piroscissione
 3. trattamenti termici
 4. produzione di cemento
 5. cicli metallurgici primari e secondari e idrometallurgici
 6. raffinazione metallurgica
 7. produzione di laterizi
 8. produzione di ceramica
 9. produzione di conglomerati e malte bituminose
10. produzione del vetro
11. produzione sostanze chimiche
12.   cicli  metallurgici  in  cui  il  residuo  e'  utilizzato  come
    correttivo o riducente
2.2 Il valore limite per ciascun agente inquinante e per il monossido
di carbonio presenti  nelle  emissioni  risultanti  dal  recupero  di
rifiuti  non pericolosi sono convenzionalmente calcolati in base alla
percentuale di rifiuto impiegata nel  ciclo  produttivo  rispetto  al
totale  della  materia  alimentata  all'impianto  secondo  la formula
seguente:
     A rifiuti x C rifiuti + A processo x C processo
C =
                 A rifiuto + A processo
A rifiuto = quantita' oraria (espressa  in  massa)  dei  rifiuti  non
            pericolosi  alimentati  all'impianto  corrispondente alla
            quantita' massima prevista nella comunicazione.
C rifiuti = valori limiti di  emissione  stabiliti  nella  successiva
            tabella
A  processo  =  quantita'  oraria  (espressa  in  massa)  di  materia
             alimentata    all'impianto    (esclusi    i     rifiuti)
             corrispondente  alla  quantita'  minima  prevista  nella
             comunicazione.
C processo = valori limite di emissione per gli agenti  inquinanti  e
             del  monossido di carbonio nei gas emessi dagli impianti
             quando vengono  utilizzate  materie  prime  tradizionali
             ovvero  materie  prime  e  prodotti  (esclusi i rifiuti)
             conformi ai valori minimi contenuti  nelle  disposizioni
             nazionali  legislative,  regolamentari  e amministrative
             ridotti del 10%. Nel caso  siano  piu'  restrittivi,  si
             applicano  i  valori  limite  di  emissione che figurano
             nell'autorizzazione ex DPR 203/88 ridotti del 10%. Se  i
             valori  degli inquinanti e del CO e COT non sono fissati
             si utilizzano le emissioni  reali  ridotte  del  10%.  I
             valori  di C processo sono riferiti allo stesso tempo di
             mediazione previsto alla successiva tabella.
C           = valore limite totale delle emissioni per CO e  per  gli
             altri   inquinanti   riferiti   allo   stesso  tempo  di
             mediazione previsto alla successiva tabella.  Il  tenore
             di   ossigeno  di  riferimento  e'  quello  relativo  al
             processo se non diversamente individuato in  conformita'
             al D.M. 12/7/90.
                             2.3 TABELLA
Durante il funzionamento degli impianti non devono essere superati
a) valori medi giornalieri:
1) polvere totale               10 mg/m cubici
2) sostanze organiche sotto
   forma di gas e vapori,
   espresse come carbonio
   organico totale (COT)        10 mg/m cubici
3) cloruro di idrogeno (HCI)    10 mg/m cubici
4) floruro di idrogeno (HF)      1 mg/m cubici
5) biossido di zolfo (SO )      50 mg/m cubici
                        2
b) valori medi su 30 minuti:
                                   A                  B
1) polvere totale               30 mg/m cubici   10 mg/m cubici
2) sostanze organiche sotto
   forma di gas e vapori,
   espresse come carbonio
   organico totale (COT)        20 mg/m cubici   10 mg/m cubici
3) cloruro di idrogeno (HCI)    60 mg/m cubici   10 mg/m cubici
4) floruro di idrogeno (HF)      4 mg/m cubici    2 mg/m cubici
5) biossido di zolfo (SO )     200 mg/m cubici   50 mg/m cubici
                        2
c)  valori medi durante il periodo di campionamento di 30 minuti come
   minimo e di 8 ore come massimo

1) cadmio e i suoi composti,     |
   espressi come cadmio (Cd)     |
2) Tallio e i suoi composti,     |--- totale
   espressi come tallio (TI)     |    0,05 mg/m cubici
                                 |
3) Mercurio e i suoi composti,
   espressi come mercurio (Hg)        0,05 mg/m cubici

4) Antimonio e suoi composti,    |
   espressi come antimonio (Sb)  |
5) Arsenico e suoi composti,     |
   espressi come arsenico (As)   |
6) Piombo e suoi composti,       |
   espressi come piombo (Pb)     |
7) Cromo e suoi composti,        |
   espressi come cromo (Cr)      |
8) Cobalto e suoi composti,      |
   espressi come cobalto (Co)    |
9) Rame e suoi composti,         |--- totale
   espressi come rame (Cu)       |    0,5 mg/m cubici
10) Manganese e suoi composti,   |
    espressi come manganese (Mn) |
11) Nichel e suoi composti,      |
    espressi come nichel (Ni)    |
12) Vanadio e suoi composti,     |
    espressi come vanadio (V)    |
13) Stagno e suoi composti,      |
    espressi come stagno (Sn)    |
                                 |
Questi valori medi si applicano anche ai metalli ed ai loro  composti
presenti nelle emissioni anche sotto forma di gas e vapore.
2.4  Durante  il  funzionamento  degli  impianti  non  devono  essere
superati i seguenti valori limite per le concentrazioni di  monossido
di carbonio (CO):
     a) 50 mg/Nm3 di gas di combustione determinati come valore medio
        giornaliero;
     b)  100  mg/Nm3  di  gas  di combustione di tutte le misurazioni
        determinate come valori medi su 30 minuti.
2.5 Non si deve tener conto degli agenti inquinanti e di CO  che  non
derivano  direttamente dalla utilizzazione di rifiuti come pure di CO
se:
- maggiori concentrazioni di CO nel gas di combustione sono richieste
dal processo di produzione;
- il valore C rifiuti (come precedentemente definito) per le diossine
e i furani e' rispettato.
2.6 I valori limite di emissione sono rispettati:
    - se tutti i valori medi giornalieri non superano i valori limite
      di emissione stabiliti al paragrafo 2.3 lett. a) e al paragrafo
      2.4 lett. a) e
    -  tutti  i valori medi su 30 minuti non superano i valori limite
      di emissione di cui alla colonna  A,  paragrafo  2.3  lett.  b)
      ovvero  il  97% dei valori medi su 30 minuti rilevati nel corso
      dell'anno non superano i valori limite di emissione di cui alla
      colonna B, paragrafo 2.3, lett. b)
    - se tutti i valori medi rilevati nel periodo di campionamento di
      cui al paragrafo 2.3, lett. c), non superano i valori limite di
      emissione stabiliti in  tale  capoverso  se  e'  rispettata  la
      disposizione di cui al paragrafo 2.4, lett. b.
2.7 In ogni caso, tenuto conto dei rifiuti di cui viene effettuato il
recupero,  il  valore  limite  totale delle emissioni (C) deve essere
calcolato in modo da ridurre al minimo le emissioni nell'ambiente.
2.8 Per il tenore di ossigeno di riferimento e' comunque fatto  salvo
quanto disposto all'art. 3 comma 2 del D.M. 12 luglio 1990.
2.9 Per il calcolo del valore di emissione di PCDD+PCDF come diossina
equivalente   si   fa  riferimento  all'allegato  1  della  direttiva
94/67/CE.
2.10 Il valore limite di emissione per  gli  idrocarburi  policiclici
aromatici (IPA) si riferisce alla somma dei seguenti:
     - Benz (a) antracene
     - Dibenz (a, h) antracene
     - Benzo (b) fluorantene
     - Benzo (j) fluorantene
     - Benzo (k) fluorantene
     - Benzo (a) pirene
     - Dibenzo (a, e) pirene
     - Dibenzo (a, h) pirene
     - Dibenzo (a, i) pirene
     - Dibenzo (a, l) pirene
     - Indeno (1,2,3 - cd) pirene
2.11 Fermo restando quanto disposto dalla decisione della Commissione
concernente i metodi di misurazione armonizzati per la determinazione
delle  concentrazioni di massa di diossine e furani (C(97) 1159 def),
relativamente ai metodi di campionamento, analisi e valutazione delle
emissioni e per la  periodicita'  dei  controlli  si  applica  quanto
previsto nei decreti di attuazione del DPR 24 maggio 1988 n. 203: Per
il  campionamento  e le analisi caratteristiche dei rifiuti valgono i
metodi di cui alle  norme  UNI  9903.  Al  fine  della  verifica  del
rispetto   delle   concentrazioni  degli  inquinanti  e  degli  altri
parametri previsti per i rifiuti solidi, il confronto  va  effettuato
con i valori medi ottenuti statisticamente mediante determinazioni su
un  numero  di  campioni  rappresentativo  del  lotto  in  esame  non
inferiore a cinque. Nel caso di approvvigionamento non discontinuo  i
valori  medi  si  riferiscono  a  determinazioni  effettuate  su  sei
campioni distribuiti uniformemente nell'arco delle 24 h.