DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "FRIULI" AQUILEIA Art. 1. La denominazione di origine controllata "Friuli" accompagnata obbligatoriamente dalla specificazione Aquileia ("Friuli" Aquileia) e' riservata ai vini della omonima zona di produzione di cui al successivo art. 3, che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione. Art. 2. La denominazione di origine controllata "Friuli" Aquileia con le seguenti specificazioni di vitigno: Merlot; Cabernet; Cabernet franc; Cabernet sauvignon; Refosco dal peduncolo rosso; Tocai friulano; Pinot bianco; Pinot grigio; Riesling da Riesling Renano; Sauvignon; Traminer aromatico; Chardonnay; Verduzzo friulano; Malvasia istriana; Muller Thurgau; e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti, nell'ambito aziendale, per almeno il 90% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve dei vitigni sopra indicati purche' a bacca di colore analogo e presenti nei vigneti in misura non superiore al 10%. La specificazione Cabernet e' riservata ai vini ottenuti da uve e mosti provenienti, congiuntamente e disgiuntamente dai vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon. Per la produzione del vino Refosco dal peduncolo rosso possono concorrere, nell'ambito del 10%, anche le uve provenienti dal vitigno Refosco nostrano. La denominazione di origine controllata "Friuli" Aquileia, seguita dalla specificazione "Bianco" e' riservata ai vini ottenuti da uve, mosti e vini provenienti dai vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni di cui al presente articolo. La denominazione di origine controllata "Friuli Aquileia", seguita dalla specificazione "Rosso" e' riservata ai vini ottenuti da uve mosti e vini provenienti da vigneti composti da una o piu' varieta' tra i vitigni a bacca rossa di cui al presente articolo. La denominazione di origine controllata "Friuli" Aquileia, seguita dalla specificazione "Rosato" e' riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Merlot. Art. 3. Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in tutto il territorio comunale di Bagnaria Arsa, Cervignano del Friuli, Aquileia, Fiumicello, Villa Vicentina, Ruda, Campolongo al Torre, Tapogliano, Aiello del Friuli, Visco e San Vito al Torre ed in parte il territorio comunale di Santa Maria La Longa, Palmanova, Terzo di Aquileia, Chiopris-Viscone, Trivignano Udinese e Gonars. Tale zona e' cosi' delimitata dalla foce del canale Anfora, il limite risale lungo questi per seguire poi all'ansa, in prossimita' di C. Trebano l'argine che in direzione nordovest passa ad est delle C.se Salmastro all'altezza delle quali supera il collettore e segue la strada verso est per breve tratto fino ad incrociare quella che in direzione nord porta alle C.se Baiana, prosegue per tale strada fino ad incontrare il limite di confine di Terzo di Aquileia e lo segue verso nordest fino ad incrociare quello di Cervignano del Friuli quindi prosegue lungo quest'ultimo verso nord costeggiando il F. Aussa prima ed il canale Banduzzi poi fino ad incontrare il confine comunale di Bagnaria Arsa (loc. Tre Ponti) lungo il quale prosegue prima verso ovest e poi in direzione nord fino al P.te della Portella, segue quindi la strada per Bagnaria Arsa, attraversa il centro abitato e prosegue per quella che conduce ad Ontagnano fino ad incontrare l'autostrada Palmanova-Latisana e da qui lungo la stessa fino ad incrociare la strada statale 252 e quindi verso nord lungo la strada che costeggia ad ovest la ferrovia; raggiunge la strada statale 352 che segue verso nord attraversando i centri abitati di Mereto di Capitolo e Santa Maria La Longa ed a S. Stefano Udinese prende la strada per Trivignano Udinese che raggiunge passando per Merlana e Melarolo. A Trivignano Udinese segue la strada che verso est porta a F. Torre (q. 45) e discende quindi verso sud lungo tale corso d'acqua sino ad incrociare il confine di provincia all'altezza di Nogaredo al Torre e quindi verso sud lungo il confine tra le province di Udine e Gorizia raggiunge prima la costa e poi procedendo verso ovest la foce del canale Anfora chiudendo la delimitazione. Art. 4. Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo previsto nell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di natura prevalentemente sabbiosoargillosa, mentre sono da escludere quelli siti in terreni umidi o freschi, o di risorgiva. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura; tuttavia e' ammessa l'irrigazione di soccorso per un massimo di due volte l'anno. La produzione massima per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Aquileia non deve essere superiore a ton. 13 di uva per i tipi: Tocai friulano, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Chardonnay, Verduzzo friulano, Malvasia istriana e Muller Thurgau; a ton. 12 per i tipi: Merlot, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, e Refosco dal peduncolo rosso; a ton. 10 per il tipo Traminer aromatico. Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata rispetto alla specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Aquileia devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La regione Friuli-Venezia Giulia, con proprio decreto, sentite le parti interessate, puo' stabilire, di anno in anno, un limite inferiore di uva per ettaro avente diritto alla denominazione di origine controllata "Friuli" Aquileia, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - ed alla Camera di commercio competente per territorio. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del: 9,5% per il Tocai friulano; 10,5% per il Tocai friulano superiore; 10% per tutti gli altri tipi; 11% per le tipologie facenti riferimento al nome di vitigno qualificate "superiore". Art. 5. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, il Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - puo' consentire, su apposita domanda delle ditte interessate, che le suddette operazioni di vinificazione, oltre che nella zona di produzione di cui all'art. 3, possono effettuarsi anche nei Comuni limitrofi alla stessa, nonche' in stabilimenti di trasformazione situati all'interno del territorio regionale a condizione che le ditte medesime: dimostrino di avere i terreni vitati iscritti all'albo dei vigneti della zona di produzione della denominazione di origine controllata "Friuli" Aquileia e di aver eseguito le operazioni di vinificazione delle uve fuori della zona stessa e nell'ambito della denominazione sopra specificata, prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione; presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilita' delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata "Friuli" Aquileia. Le operazioni di spumantizzazione del tipo "Friuli" Aquileia Chardonnay, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma e per la stabilizzazione, nonche' le operazioni di imbottigliamento per tale tipologia e le operazioni di elaborazione dei vini frizzanti devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non avra' diritto alla denominazione di origine controllata "Friuli" Aquileia; se la resa uva/vino supera il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita. Per la trasformazione delle uve Merlot destinate alla produzione del tipo Rosato deve attuarsi una spremitura soffice con un breve periodo di macerazione delle vinacce al fine di assicurare al vino la dovuta tonalita' di colore. I vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Aquileia, nella varieta' Chardonnay, Malvasia istriana, Muller Thurgau e Rosato possono essere elaborati e commercializzati come vino "frizzante" la cui anidride carbonica sia ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale in recipiente chiuso. Tali vini devono essere presentati al consumo finale con residuo zuccherino, espresso in grammi litro, non superiore a 20. E' consentito elaborare nella tipologia "Novello" i vini rossi nella denominazione di origine controllata "Friuli" Aquileia. Art. 6. I vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Aquileia, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche: Bianco: colore: giallo paglierino, piu' o meno intenso; odore: gradevole, fine; sapore: armonico, vellutato; titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,5% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 150 g/l. Rosso: colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato; odore: vinoso, intenso, fine; sapore: asciutto, morbido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18,0 g/l. Novello: colore: rosso rubino; odore: vinoso, fruttato; sapore: sapido, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18,0 g/l. Rosato: colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue; odore: vinoso, intenso, gradevole; sapore: asciutto, armonico, pieno, vivace nel tipo specifico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. Merlot: colore: rosso rubino; odore: vinoso, caratteristico; sapore: asciutto, morbido, legermente erbaceo, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18,0 g/l. Cabernet: colore: rosso rubino piu' o meno intenso con sfumature violacee; odore: vinoso, intenso, gradevole, erbaceo; sapore: asciutto, armonico, fine, erbaceo caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18,0 g/l. Cabernet franc: colore: rosso rubino intenso; odore: caratteristico erbaceo, gradevole; sapore: caratteristico erbaceo, fine, asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18,0 g/l. Cabernet sauvignon: colore: rosso rubino con riflessi granati; odore: vinoso; sapore: asciutto, pieno, amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18,0 g/l. Refoscolo dal peduncolo rosso: colore: rosso rubino violaceo intenso; odore: vinoso; sapore: asciutto, pieno, amarognolo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 18,0 g/l. Tocai friulano: colore: paglierino dorato chiaro tendente al citrino; odore: delicato, gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, armonico, con retrogusto aromatico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. Pinot bianco: colore: da paglierino chiaro al giallo dorato; odore: leggero profumo caratteristico; sapore: vellutato, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. Pinot grigio: colore: giallo dorato o ramato; odore: caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonioso, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. Riesling: colore: giallo paglierino chiaro; odore: caratteristico; sapore: asciutto, leggermente acidulo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. Sauvignon: colore: giallo paglierino scarico; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. Traminer aromatico: colore: giallo paglierino intenso; odore: con aroma specifico; sapore: aromatico, pieno, robusto; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. Verduzzo friulano: colore: giallo dorato chiaro o giallo paglierino; odore: vinoso, delicato, gradevole; sapore: asciutto, oppure amabile o dolce nelle specifiche tipologie, di corpo, lievemente tannico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. Chardonnay: colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole; odore: leggero profumo caratteristico; sapore: secco, vellutato, morbido, armonico, vivace nel tipo specifico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. Malvasia istriana: colore: paglierino; odore: gradevole; sapore: asciutto, vellutato, non molto in corpo, vivace nel tipo specifico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. Muller Thurgau: colore: paglierino; odore: intenso, caratteristico, gradevole; sapore: asciutto, rotondo, armonico, vivace nel tipo specifico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. La denominazione di origine controllata "Friuli" Aquileia Chardonnay puo' essere utilizzata per designare il tipo spumante che, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: spuma: fine, vivace, persistente; colore: paglierino chiaro; odore: caratteristico, delicato; sapore: secco e gradevole; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.; acidita' totale minima: 5,0 g/l; estratto secco netto minimo: 15,0 g/l. E' in facolta' dei Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per ciascun vino relativamente all'acidita' totale e all'estratto secco netto. Art. 7. In sede di designazione, la specificazione "Aquileia" deve essere indicata in etichetta immediatamente al di sotto della menzione specifica tradizionale "denominazione di origine controllata" e, pertanto, non puo' essere interposta tra quest'ultima e la denominazione "Friuli". Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Aquileia il nome del vitigno deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine. Nella designazione dei vino spumante "Friuli" Aquileia Chardonnay deve figurare in etichetta il termine "brut" o "secco" in conformita' delle vigenti norme di legge. E' vietato usare assieme alla denominazione "Friuli" Aquileia qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, vecchio e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le indicazioni tendenti a specificare l'attivita' agricola dell'imbottigliatore quali "viticoltore", "fattoria", "podere", "cascina" ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni U. E. e nazionali in materia. E' consentito, altresi', l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a unita' amministrative, frazioni, aree, zone e localita' delle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992. Sulle bottiglie contenenti vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Aquileia deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. I vini rossi, ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minino naturale dell'11,0% vol., che all'atto dell'immissione al consumo abbiano un titolo alcolometrico volumico totale minimo almeno del 12,0% vol., possono essere designati e presentati con la menzione "riserva" qualora siano stati invecchiati per almeno due anni in contenitori di legno o altro materiale, a decorrere dall'11 novembre dell'annata di vendemmia. I vini a denominazione di origine controllata "Friuli" Aquileia, limitatamente ai vini rossi di cui all'art. 2, possono essere designati e presentati con il termine "novello", purche' la vinificazione, l'estrazione dalla cantina e la commercializzazione rispondano a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia. Art. 8. Le tipologie contraddistinte dalla menzione "riserva" devono essere presentate al consumo diretto in recipienti di capienza non superiore al 750 ml. Sono tuttavia ammesse le bottiglie bordolesi da litri 1,5 nonche' recipienti di vetro di capienza maggiore per particolari confezioni.