(all. 1 - art. 1)
DISCIPLINARE    DI PRODUZIONE  DEI  VINI A  DENOMINAZIONE DI  ORIGINE
CONTROLLATA "FRIULI" AQUILEIA
                               Art. 1.
  La  denominazione  di  origine  controllata  "Friuli"  accompagnata
obbligatoriamente dalla  specificazione Aquileia  ("Friuli" Aquileia)
e'  riservata ai  vini della  omonima zona  di produzione  di cui  al
successivo  art. 3,  che rispondono  alle condizioni  e ai  requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
  La denominazione  di origine  controllata "Friuli" Aquileia  con le
seguenti specificazioni di vitigno:
    Merlot;
    Cabernet;
    Cabernet franc;
    Cabernet sauvignon;
    Refosco dal peduncolo rosso;
    Tocai friulano;
    Pinot bianco;
    Pinot grigio;
    Riesling da Riesling Renano;
    Sauvignon;
    Traminer aromatico;
    Chardonnay;
    Verduzzo friulano;
    Malvasia istriana;
    Muller Thurgau;
  e'  riservata  ai  vini  ottenuti da  uve  provenienti  da  vigneti
costituiti,   nell'ambito   aziendale,   per  almeno   il   90%   dai
corrispondenti vitigni.  Possono concorrere alla produzione  di detti
vini  anche le  uve dei  vitigni sopra  indicati purche'  a bacca  di
colore analogo e presenti nei vigneti in misura non superiore al 10%.
  La specificazione Cabernet  e' riservata ai vini ottenuti  da uve e
mosti  provenienti,  congiuntamente   e  disgiuntamente  dai  vitigni
Cabernet franc e Cabernet sauvignon.
  Per  la produzione  del vino  Refosco dal  peduncolo rosso  possono
concorrere, nell'ambito del 10%, anche le uve provenienti dal vitigno
Refosco nostrano.
  La denominazione di origine  controllata "Friuli" Aquileia, seguita
dalla specificazione "Bianco"  e' riservata ai vini  ottenuti da uve,
mosti e vini provenienti dai vigneti  composti da una o piu' varieta'
tra i vitigni di cui al presente articolo.
  La denominazione di origine  controllata "Friuli Aquileia", seguita
dalla specificazione  "Rosso" e'  riservata ai  vini ottenuti  da uve
mosti e vini  provenienti da vigneti composti da una  o piu' varieta'
tra i vitigni a bacca rossa di cui al presente articolo.
  La denominazione di origine  controllata "Friuli" Aquileia, seguita
dalla specificazione "Rosato" e' riservata al vino ottenuto dalle uve
provenienti dal vitigno Merlot.
                               Art. 3.
  Le  uve  devono  essere  prodotte  nella  zona  di  produzione  che
comprende  in   tutto  il  territorio  comunale   di  Bagnaria  Arsa,
Cervignano del  Friuli, Aquileia, Fiumicello, Villa  Vicentina, Ruda,
Campolongo al Torre, Tapogliano, Aiello  del Friuli, Visco e San Vito
al Torre ed in parte il  territorio comunale di Santa Maria La Longa,
Palmanova, Terzo di Aquileia,  Chiopris-Viscone, Trivignano Udinese e
Gonars.
  Tale  zona e'  cosi' delimitata  dalla foce  del canale  Anfora, il
limite risale lungo  questi per seguire poi  all'ansa, in prossimita'
di C. Trebano l'argine che in  direzione nordovest passa ad est delle
C.se Salmastro all'altezza  delle quali supera il  collettore e segue
la strada verso est per breve tratto fino ad incrociare quella che in
direzione nord porta alle C.se  Baiana, prosegue per tale strada fino
ad incontrare  il limite di confine  di Terzo di Aquileia  e lo segue
verso  nordest fino  ad incrociare  quello di  Cervignano del  Friuli
quindi  prosegue lungo  quest'ultimo  verso nord  costeggiando il  F.
Aussa prima ed  il canale Banduzzi poi fino ad  incontrare il confine
comunale di  Bagnaria Arsa (loc.  Tre Ponti) lungo il  quale prosegue
prima  verso  ovest e  poi  in  direzione  nord  fino al  P.te  della
Portella, segue  quindi la  strada per  Bagnaria Arsa,  attraversa il
centro abitato e prosegue per quella che conduce ad Ontagnano fino ad
incontrare l'autostrada  Palmanova-Latisana e da qui  lungo la stessa
fino ad incrociare la strada statale 252 e quindi verso nord lungo la
strada  che  costeggia ad  ovest  la  ferrovia; raggiunge  la  strada
statale 352  che segue verso  nord attraversando i centri  abitati di
Mereto di  Capitolo e Santa  Maria La Longa  ed a S.  Stefano Udinese
prende la  strada per Trivignano  Udinese che raggiunge  passando per
Merlana e Melarolo.
  A Trivignano Udinese segue la strada che verso est porta a F. Torre
(q. 45) e discende quindi verso  sud lungo tale corso d'acqua sino ad
incrociare il confine di provincia all'altezza di Nogaredo al Torre e
quindi verso sud lungo il confine  tra le province di Udine e Gorizia
raggiunge prima  la costa e  poi procedendo  verso ovest la  foce del
canale Anfora chiudendo la delimitazione.
                               Art. 4.
  Le  condizioni ambientali  di  coltura dei  vigneti destinati  alla
produzione  dei  vini   di  cui  all'art.  2   devono  essere  quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte  a conferire alle uve ed ai
vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
  Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei  ai  fini  dell'iscrizione
nell'albo previsto nell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
unicamente  i vigneti  ubicati in  terreni di  natura prevalentemente
sabbiosoargillosa, mentre  sono da  escludere quelli siti  in terreni
umidi o freschi, o di risorgiva.
  I  sesti di  impianto,  le forme  di allevamento  ed  i sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente  usati e, comunque, atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
  E'  vietata   ogni  pratica  di  forzatura;   tuttavia  e'  ammessa
l'irrigazione di soccorso per un massimo di due volte l'anno.
  La  produzione  massima per  ettaro  in  coltura specializzata  dei
vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Friuli" Aquileia non deve  essere superiore a ton. 13 di
uva per i tipi: Tocai friulano, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling,
Sauvignon, Chardonnay, Verduzzo friulano,  Malvasia istriana e Muller
Thurgau;  a ton.  12 per  i tipi:  Merlot, Cabernet,  Cabernet franc,
Cabernet sauvignon, e  Refosco dal peduncolo rosso; a ton.  10 per il
tipo Traminer aromatico.
  Fermi  restando i  limiti sopra  indicati,  la resa  per ettaro  in
vigneto  in coltura  promiscua  deve essere  calcolata rispetto  alla
specializzata, in  rapporto alla  effettiva superficie  coperta dalla
vite.
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "Friuli"  Aquileia devono essere riportati  nei limiti di
cui sopra purche'  la produzione globale non superi del  20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
  La regione  Friuli-Venezia Giulia, con proprio  decreto, sentite le
parti  interessate,  puo'  stabilire,  di anno  in  anno,  un  limite
inferiore  di uva  per ettaro  avente diritto  alla denominazione  di
origine    controllata   "Friuli"    Aquileia,   dandone    immediata
comunicazione  al  Ministero per  le  politiche  agricole -  Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e  delle indicazioni geografiche  tipiche dei vini -  ed alla
Camera di commercio competente per territorio.
  Le  uve destinate  alla vinificazione  devono assicurare  un titolo
alcolometrico  volumico  naturale  minimo  del:  9,5%  per  il  Tocai
friulano; 10,5%  per il Tocai  friulano superiore; 10% per  tutti gli
altri  tipi; 11%  per le  tipologie  facenti riferimento  al nome  di
vitigno qualificate "superiore".
                               Art. 5.
  Le  operazioni di  vinificazione e  di invecchiamento  obbligatorio
devono essere effettuate all'interno della  zona di produzione di cui
al precedente art. 3.
  Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
il Ministero  per le politiche  agricole - Comitato nazionale  per la
tutela e  la valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle
indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini -  puo'  consentire,  su
apposita domanda delle ditte  interessate, che le suddette operazioni
di vinificazione, oltre che nella  zona di produzione di cui all'art.
3,  possono  effettuarsi  anche  nei Comuni  limitrofi  alla  stessa,
nonche'  in stabilimenti  di trasformazione  situati all'interno  del
territorio regionale a condizione che le ditte medesime:
  dimostrino di avere i terreni  vitati iscritti all'albo dei vigneti
della zona  di produzione della denominazione  di origine controllata
"Friuli" Aquileia e  di aver eseguito le  operazioni di vinificazione
delle uve fuori  della zona stessa e  nell'ambito della denominazione
sopra  specificata,   prima  dell'entrata  in  vigore   del  presente
disciplinare di produzione;
  presentino richiesta  motivata e corredata dal  parere degli organi
tecnici   della   regione   autonoma  Friuli-Venezia   Giulia   sulla
rispondenza  tecnica degli  impianti di  vinificazione e  sulla reale
possibilita'  delle aziende  di  vinificare le  proprie uve  iscritte
all'albo  dei  vigneti  della denominazione  di  origine  controllata
"Friuli" Aquileia.
  Le  operazioni  di  spumantizzazione  del  tipo  "Friuli"  Aquileia
Chardonnay, ossia le pratiche enologiche per  la presa di spuma e per
la  stabilizzazione, nonche'  le operazioni  di imbottigliamento  per
tale tipologia  e le  operazioni di  elaborazione dei  vini frizzanti
devono  essere effettuate  nell'ambito del  territorio della  regione
Friuli-Venezia Giulia.
  Nella vinificazione  sono ammesse  soltanto le  pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a  conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
  La resa massima  dell'uva in vino non deve essere  superiore al 70%
per tutti i vini.
  Qualora  la resa  uva/vino  superi  detto limite,  ma  non il  75%,
l'eccedenza  non   avra'  diritto   alla  denominazione   di  origine
controllata  "Friuli" Aquileia;  se la  resa uva/vino  supera il  75%
decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta
la partita.
  Per la  trasformazione delle  uve Merlot destinate  alla produzione
del tipo  Rosato deve  attuarsi una spremitura  soffice con  un breve
periodo di macerazione delle vinacce al fine di assicurare al vino la
dovuta tonalita' di colore.
  I vini  a denominazione  di origine controllata  "Friuli" Aquileia,
nella varieta' Chardonnay, Malvasia istriana, Muller Thurgau e Rosato
possono essere elaborati e  commercializzati come vino "frizzante" la
cui anidride  carbonica sia ottenuta esclusivamente  da fermentazione
naturale in recipiente chiuso.
  Tali vini  devono essere presentati  al consumo finale  con residuo
zuccherino, espresso in grammi litro, non superiore a 20.
  E'  consentito elaborare  nella  tipologia "Novello"  i vini  rossi
nella denominazione di origine controllata "Friuli" Aquileia.
                               Art. 6.
  I vini  a denominazione  di origine controllata  "Friuli" Aquileia,
all'atto dell'immissione al consumo,  devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
    Bianco:
     colore: giallo paglierino, piu' o meno intenso;
     odore: gradevole, fine;
     sapore: armonico, vellutato;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,5% vol.;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto secco netto minimo: 150 g/l.
    Rosso:
  colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
     odore: vinoso, intenso, fine;
     sapore: asciutto, morbido;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
    Novello:
     colore: rosso rubino;
     odore: vinoso, fruttato;
     sapore: sapido, caratteristico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
    Rosato:
     colore: rosato, tendente al cerasuolo tenue;
     odore: vinoso, intenso, gradevole;
  sapore: asciutto, armonico, pieno, vivace nel tipo specifico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
    Merlot:
     colore: rosso rubino;
     odore: vinoso, caratteristico;
  sapore: asciutto, morbido, legermente erbaceo, caratteristico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
    Cabernet:
  colore: rosso rubino piu' o meno intenso con sfumature violacee;
     odore: vinoso, intenso, gradevole, erbaceo;
  sapore: asciutto, armonico, fine, erbaceo caratteristico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
    Cabernet franc:
     colore: rosso rubino intenso;
     odore: caratteristico erbaceo, gradevole;
  sapore: caratteristico erbaceo, fine, asciutto, armonico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
    Cabernet sauvignon:
     colore: rosso rubino con riflessi granati;
     odore: vinoso;
     sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
    Refoscolo dal peduncolo rosso:
     colore: rosso rubino violaceo intenso;
     odore: vinoso;
     sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
    Tocai friulano:
     colore: paglierino dorato chiaro tendente al citrino;
     odore: delicato, gradevole, caratteristico;
     sapore: asciutto, armonico, con retrogusto aromatico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
    Pinot bianco:
     colore: da paglierino chiaro al giallo dorato;
     odore: leggero profumo caratteristico;
     sapore: vellutato, caratteristico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
    Pinot grigio:
     colore: giallo dorato o ramato;
     odore: caratteristico;
     sapore: asciutto, pieno, armonioso, caratteristico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
    Riesling:
     colore: giallo paglierino chiaro;
     odore: caratteristico;
     sapore: asciutto, leggermente acidulo, armonico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
    Sauvignon:
     colore: giallo paglierino scarico;
     odore: delicato, caratteristico;
     sapore: asciutto, armonico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
    Traminer aromatico:
     colore: giallo paglierino intenso;
     odore: con aroma specifico;
     sapore: aromatico, pieno, robusto;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
    Verduzzo friulano:
     colore: giallo dorato chiaro o giallo paglierino;
     odore: vinoso, delicato, gradevole;
  sapore:  asciutto,   oppure  amabile   o  dolce   nelle  specifiche
tipologie, di corpo, lievemente tannico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
    Chardonnay:
     colore: paglierino chiaro con sfumature verdognole;
     odore: leggero profumo caratteristico;
  sapore:  secco,  vellutato,  morbido,  armonico,  vivace  nel  tipo
specifico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol.;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
    Malvasia istriana:
     colore: paglierino;
     odore: gradevole;
  sapore: asciutto,  vellutato, non molto  in corpo, vivace  nel tipo
specifico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
    Muller Thurgau:
     colore: paglierino;
     odore: intenso, caratteristico, gradevole;
  sapore: asciutto, rotondo, armonico, vivace nel tipo specifico;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.;
     acidita' totale minima: 4,5 g/l;
     estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
  La   denominazione  di   origine   controllata  "Friuli"   Aquileia
Chardonnay puo' essere utilizzata per designare il tipo spumante che,
all'atto dell'immissione  al consumo,  deve rispondere  alle seguenti
caratteristiche:
    spuma: fine, vivace, persistente;
    colore: paglierino chiaro;
    odore: caratteristico, delicato;
    sapore: secco e gradevole;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
  E' in facolta'  dei Ministero per le politiche  agricole - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine  e   delle  indicazioni   geografiche  tipiche  dei   vini  -
modificare, con  proprio decreto i  limiti minimi sopra  indicati per
ciascun vino  relativamente all'acidita' totale e  all'estratto secco
netto.
                               Art. 7.
  In sede  di designazione, la specificazione  "Aquileia" deve essere
indicata  in  etichetta immediatamente  al  di  sotto della  menzione
specifica  tradizionale  "denominazione  di origine  controllata"  e,
pertanto,  non   puo'  essere   interposta  tra  quest'ultima   e  la
denominazione "Friuli".
  Nella designazione dei vini  a denominazione di origine controllata
"Friuli" Aquileia il  nome del vitigno deve figurare  in etichetta in
caratteri  di dimensioni  non superiori  a quelli  utilizzati per  la
denominazione di origine.
  Nella designazione  dei vino spumante "Friuli"  Aquileia Chardonnay
deve figurare in etichetta il termine "brut" o "secco" in conformita'
delle vigenti norme di legge.
  E'  vietato  usare  assieme alla  denominazione  "Friuli"  Aquileia
qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal
presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi  extra,  fine,
scelto, selezionato, vecchio e similari.
  E'   tuttavia  consentito   l'uso  di   indicazioni  che   facciano
riferimento  a nomi,  ragioni sociali  o marchi  privati, non  aventi
significato  laudativo   e  non  idonei   a  trarre  in   inganno  il
consumatore.
  Le   indicazioni  tendenti   a  specificare   l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore   quali  "viticoltore",   "fattoria",  "podere",
"cascina" ed  altri termini  similari, sono consentite  in osservanza
delle disposizioni U. E. e nazionali in materia.
  E'  consentito,  altresi',  l'uso   di  indicazioni  geografiche  e
toponomastiche  che  facciano  riferimento a  unita'  amministrative,
frazioni,  aree,   zone  e   localita'  delle   quali  effettivamente
provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto,
alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
  Sulle  bottiglie   contenenti  vini  a  denominazione   di  origine
controllata "Friuli" Aquileia deve figurare l'indicazione dell'annata
di produzione delle uve.
  I  vini   rossi,  ottenuti   da  uve   che  assicurino   un  titolo
alcolometrico volumico minino naturale  dell'11,0% vol., che all'atto
dell'immissione al  consumo abbiano un titolo  alcolometrico volumico
totale  minimo almeno  del  12,0% vol.,  possono  essere designati  e
presentati con la menzione  "riserva" qualora siano stati invecchiati
per almeno  due anni  in contenitori  di legno  o altro  materiale, a
decorrere dall'11 novembre dell'annata di vendemmia.
  I vini  a denominazione  di origine controllata  "Friuli" Aquileia,
limitatamente  ai  vini  rossi  di cui  all'art.  2,  possono  essere
designati  e   presentati  con  il  termine   "novello",  purche'  la
vinificazione,  l'estrazione dalla  cantina e  la commercializzazione
rispondano a quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia.
                               Art. 8.
  Le tipologie contraddistinte dalla menzione "riserva" devono essere
presentate al consumo diretto in recipienti di capienza non superiore
al 750 ml.
  Sono tuttavia ammesse  le bottiglie bordolesi da  litri 1,5 nonche'
recipienti di vetro di capienza maggiore per particolari confezioni.