(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
                BASE DI CALCOLO PER LA CONTRIBUZIONE
  La base  di calcolo  per la  contribuzione, a  cui sono  tenuti gli
organismi  di  telecomunicazioni indicati  all'art.  3,  comma 6  del
regolamento, ed all'art. 2  del presente provvedimento e' determinata
con la seguente formula:  
                                   RL -RSU -(SI +AC +CT +RN )
   quota percentuale                 i    i (  i   i   i   i)
 per l'operatore i-esimo  = _______________________________________
                                n
                            SOMMATORIA (RL -RSU -(SI +AC +CT +RN ))
                               i=1     (  i    i (  i   i   i   i))
 Legenda:
  RL   =  Ricavi  lordi,   di  competenza  economica  dell'esercizio,
relativi ai  servizi di cui all'art.  3, comma 6, del  regolamento ed
all'art. 2  del presente provvedimento, riferibili  in particolare al
traffico nazionale ed internazionale, ai servizi di interconnessione,
ai  servizi   di  affitto  circuiti,  alla   rivendita  di  capacita'
trasmissiva, ove consentita, e,  ove applicabile, alla prestazione di
roaming nazionale;
  RSU  =  Ricavi  lordi,   di  competenza  economica  dell'esercizio,
percepiti dagli  organismi incaricati del servizio  universale per la
fornitura dello stesso a clienti o gruppi di clienti non remunerativi
ovvero in aree non remunerative;
  SI  = Costi, di  competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei
confronti  di altri  soggetti,  tra  quelli di  cui  all'art. 2,  per
servizi di interconnessione;
  AC  = Costi, di  competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei
confronti  di altri  soggetti,  tra  quelli di  cui  all'art. 2,  per
servizi di affitto circuiti;
  CT  = Costi, di  competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei
confronti  di altri  soggetti,  tra  quelli di  cui  all'art. 2,  per
acquisto di capacita' trasmissiva;
  RN  = Costi, di  competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei
confronti  di altri  soggetti,  tra  quelli di  cui  all'art. 2,  per
servizi di roaming nazionale.