(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato 1
            NOTE TECNICHE PER L'ANALISI DELLE RISULTANZE
           DI CONSUNTIVO PER SERVIZI, PROGRAMMI E PROGETTI
A) Spese
  Per quanto  concerne le  spese, la  relazione si  soffermera' sugli
aspetti    significativi    dell'attivita'   svolta    nell'esercizio
considerato in rapporto alle risultanze finanziarie della gestione.
  Essa  sara' strutturata  in due  parti: una  premessa di  carattere
generale, nella quale saranno descritte le linee generali dell'azione
politicoamministrativa  svolta   nell'esercizio  in   relazione  agli
obiettivi e agli indirizzi programmatici  gia' esplicitati in sede di
nota preliminare  al bilancio di  previsione; e una  sezione dedicata
all'analisi  amministrativa per  servizi  e a  quella funzionale  per
programmi e progetti, con analitica indicazione dei costi sostenuti e
dei risultati conseguiti.
  In  tale  seconda  parte,  organicamente coordinata  per  tutto  il
dicastero,  le amministrazioni  dovranno  con particolare  attenzione
considerare accanto ai singoli aggregati finanziari, individuati come
centro  di  costo, i  risultati  conseguiti  in termini  di  concrete
realizzazioni di servizi,  opere e beni, dando  conto, in definitiva,
dello   stato  di   attuazione  dei   vari  indirizzi   programmatici
deliberati.
  L'individuazione  e la  quantificazione  di tali  centri di  costo,
secondo  lo schema  fissato dal  richiamato  art. 22  della legge  n.
468/1978,   sono   affidate   da   un   lato   alla   classificazione
amministrativa  per   rubriche  e  dall'altro   alla  classificazione
funzionale per programmi  e progetti di spesa, anche  in relazione al
disposto  del  quarto  comma  dell'art. 4  della  medesima  legge  n.
468/1978, come si evince dall'unito elaborato meccanografico.
  In  tale  documento la  spesa  di  bilancio viene  considerata  per
capitolo, distintamente  per fase di gestione  (impegni, pagamenti in
conto competenza ed in conto residui, residui finali), nella seguente
disaggregazione:
    per rubriche, in relazione ai servizi interessati;
  nell'ambito delle  rubriche, per sezioni e  livelli inferiori della
classificazione  funzionale   in  relazione   all'individuazione  dei
programmi e progetti;
  nell'ambito  del  codice funzionale  di  terzo  livello (ovvero  di
secondo  livello,  ove manchi  il  terzo),  per categorie  e  livelli
inferiori  della codificazione  economica, in  relazione alla  natura
della spesa.
  Sulla  scorta  di tali  analitiche  informazioni  - le  quali,  pur
essendo  in  qualche  caso  non  definitivo  in  relazione  ai  tempi
dell'elaborazione,  consentono di  avere  un quadro  sufficientemente
certo  dell'andamento  dei  centri  di  costo  -  le  amministrazioni
dovranno relazionare sui risultati conseguiti per ciascuna rubrica di
bilancio,  con distinto  riferimento  agli eventuali  servizi che  la
compongono e, nel loro ambito, per ciascun aggregato funzionale.
  L'ulteriore disaggregazione economica degli aggregati funzionali ha
lo scopo di fornire indicazioni, il piu' possibile dettagliate, sulla
natura della spesa e sui destinatari dell'erogazione.
  Sembrano  questi ultimi,  infatti,  i  parametri significativi  cui
rapportare una indicazione sia pure  sommaria - passibile pertanto di
tutte  le  integrazioni e  i  completamenti  che dovessero  ritenersi
opportuni  -  degli  elementi  informativi intesi  a  determinare  le
concrete realizzazioni in termini di risultati conseguiti.
  In tale quadro, le amministrazioni esporranno, per ciascuna rubrica
di   spesa   articolata  per   programmi   e   progetti  secondo   la
classificazione funzionale, i seguenti elementi informativi, che - si
ripete - rivestono carattere orientativo:
  a) per le spese di personale  in servizio (categoria II), il numero
delle  unita'  con il  relativo  costo  globale medio  procapite,  la
consistenza organica e  le eventuali differenze con  la situazione di
fatto alla fine dell'esercizio; le  nuove assunzioni, definitive o in
corso   di  definizione;   eventuali  indici   di  efficienza   e  di
produttivita' del personale, ecc.;
  b) per  l'acquisto di  beni e servizi  (categoria IV),  elementi in
ordine alle quantita' e alle qualita' degli stessi, distintamente per
aggregato  economico  di terzo  livello;  al  numero  e al  tipo  dei
contratti  di  acquisto  o  di fornitura  definiti  nel  corso  della
gestione con riferimento alla loro fase procedimentale in essere alla
chiusura dell'esercizio, ecc.
  Particolare  cura  dovra'  essere  dedicata agli  acquisti  o  alle
costruzioni  di  beni  durevoli  la  cui  spesa  viene  allocata  per
convenzione in tale aggregato, pur essendo caratterizzata da elementi
propri   delle  spese   di  investimento   (ad  esempio,   interventi
promozionali per l'ammodernamento delle Forze armate).
  In tal  caso, l'analisi dei  risultati sara' condotta in  base agli
elementi orientativi di cui alla seguente lettera e);
  c) per i  trasferimenti correnti (categoria V),  distinti a seconda
degli  operatori  destinatari  e   del  tipo  di  erogazione  (codici
economici di 2 e di 3  livello), dovranno porsi in luce, in relazione
alle singole autorizzazioni di spesa,  i principali fattori che hanno
determinato  gli  effettivi  impegni  di bilancio  e  le  cause  piu'
rilevanti  che eventualmente  non hanno  consentito il  completamento
dell'iter di spesa fino alla fase del pagamento.
  Ove si tratti di erogazione  i cui destinatari non sono individuati
dall'autorizzazione   di  spesa,   occorre  specificare   i  concreti
beneficiari  dell'impegno, quantificandoli  per categorie  omogenee e
dando conto dei criteri seguiti nella loro individuazione;
  d) per  gli interessi  (categoria VI),  dovranno essere  esposti, i
principali elementi  dei piani di  ammortamento che hanno  dato luogo
agli  impegni di  spesa, individuando,  ove possibile,  i beneficiari
delle  erogazioni per  categorie  omogenee  (imprese, famiglie,  enti
pubblici, ecc.);
  e) per gli investimenti diretti  (categoria X e XI) sara' descritto
lo stato di  attuazione delle spese programmate  con riferimento alle
fasi  del  procedimento per  ogni  singola  autorizzazione di  spesa:
numero e importo dei progetti, di massima ed esecutivi; degli appalti
aggiudicati e in corso di  aggiudicazione, quantita' e qualita' delle
opere ultimate, stato  di avanzamento di quelle  non ultimate, numero
ed esito dei collaudi espletati, anticipazioni e saldi erogati, ecc.
  Oltremodo opportuno per tale tipo  di spese appare un raffronto tra
programma inizialmente  previsto e risultati  concretamente ottenuti,
ponendo in evidenza le cause  delle eventuali discrasie riscontrate e
suggerendo i conseguenti rimedi;
  f) per gli investimenti indiretti (categoria XII), attuati mediante
trasferimenti  di capitale,  l'esame  dovra' incentrarsi  da un  lato
sulla  tempestivita'  delle  previste erogazioni  e,  dall'altro  sui
destinatari  delle medesime,  nonche',  ove  possibile, sul  concreto
impiego dei fondi e sulle realizzazioni cui hanno dato luogo.
  In  particolare,  per  i  trasferimenti erogati  in  attuazione  di
programmi settoriali di intervento, sara'  dato conto - ove possibile
- delle effettive realizzazioni conseguite dai beneficiari in termini
di opere o servizi, ponendo in luce eventuali positivi riflessi sulla
situazione occupazionale ed economica del settore interessato.
  Per i  contributi negli  interessi o  in conto  capitale effettuati
mediante intermediari  creditizi, saranno  fornite utili  notizie sul
numero  e  sulla  entita'  dei  programmi  finanziati  nonche'  sulla
dimensione degli investimenti indotti dalla spesa statale;
  g)  per  gli  investimenti   finanziari  (categoria  XIII  e  XIV),
realizzati  mediante  conferimenti,  partecipazioni  o  anticipazioni
produttive,  saranno esposti  elementi  di valutazione  in ordine  ai
riflessi  sulla situazione  economica  e patrimoniale  degli enti  di
gestione o delle societa' beneficiarie, nonche' sui tempi previsti di
rimborso e  sugli eventuali  interessi pattuiti per  le anticipazioni
medesime;
  h)  infine, per  le  anticipazioni non  produttive (categoria  XV),
verranno indicati i tempi e le modalita' di rimborso ovvero, nel caso
di  versamenti a  conti di  tesoreria, i  previsti tempi  di utilizzo
delle erogazioni.
  Gli uffici di ragioneria delle amministrazioni autonome - attesa la
struttura  dei  relativi bilanci  -  effettueranno  tale analisi  con
riferimento alle sole  rubriche di bilancio e, nel  loro ambito, alla
classificazione  economica di  primo  livello,  secondo gli  elementi
informativi dianzi esposti dalla lettera a) alla lettera g).
  Analoghe  indicazioni  dovranno  essere   fornite  in  merito  alle
gestioni  speciali   ed  autonome  ponendo  particolare   rilievo  ai
risultati economici delle stesse.
  Le  amministrazioni autonome  non gestite  dal Sistema  informativo
della Ragioneria generale cureranno l'esposizione dai dati finanziari
della gestione su  opportuni prospetti conformi all'allegato  n. 2, a
supporto della esposizione descritta.
B) Entrate
  Per quanto  riguarda le entrate,  la relazione al  consuntivo sara'
articolata in due parti:
  una di carattere  generale - elaborata dal  Ministero delle finanze
per le entrate  statali e dalle singole  amministrazioni autonome per
le entrate dei rispettivi bilanci -  nella quale si dara' conto delle
linee   generali   di   politica   fiscale   o   tariffaria   seguite
nell'esercizio, in parallelo a quanto  a suo tempo esposto nelle note
preliminari agli stati di previsione  dell'entrata in sede di bilanci
preventivi;
  una  di  carattere  specifico  -  elaborata  dalle  amministrazioni
centrali  interessate per  le  rubriche di  pertinenza nonche'  dalle
amministrazioni autonome  - nella  quale saranno  esaminati -  per le
fasi  di  gestione  (accertamento, riscossione,  versamento,  residui
finali)  - analiticamente  i  gettiti dei  singoli  cespiti, le  loro
implicazioni e i loro effetti sul sistema economico.
  Le  amministrazioni  autonome  il   cui  bilancio  dell'entrata  e'
suddiviso  in  rubriche,  esporranno  la  ripartizione  in  titoli  e
categorie nell'ambito di ciascuna rubrica.
  Le  amministrazioni  autonome  i  cui  bilanci  accolgono  gestioni
speciali ed autonome porranno particolare attenzione nell'esposizione
analitica degli introiti e proventi alle stesse affluite.
  L'amministrazione delle  finanze dovra' fare  distinto riferimento,
per  le  entrate tributarie,  ai  principali  tributi nell'ambito  di
ciascuna categoria:  IRPEF, ILOR, imposta sostitutiva,  IRPEG, per la
categoria I; IVA, registro, bollo, per la categoria II; olii minerali
per la  categoria III;  tabacchi per  la categoria  IV; lotto  per la
categoria  V. In  appositi allegati,  le risultanze  di tali  tributi
saranno  analizzate   per  articoli,   in  corrispondenza   a  quanto
effettuato in sede di bilancio di previsione.
  La   medesima   amministrazione    svolgera'   inoltre   tutte   le
considerazioni che dovesse ritenere  utili per illustrare l'effettivo
andamento delle entrate tributarie, distintamente per categoria e per
singolo tributo,  in rapporto alla evoluzione  del sistema economico,
alla base imponibile teorica ed  effettiva, ai fenomeni di erosione e
di  evasione e  alle iniziative  intraprese per  ridurne l'incidenza,
tenendo  anche   conto  dell'andamento  delle   principali  variabili
macroeconomiche  esposte nella  relazione  generale sulla  situazione
economica  del Paese,  gia' pubblicata  al momento  dell'elaborazione
della relazione al consuntivo.
  Per  quanto  riguarda le  entrate  non  tributarie, attesa  la  non
omogeneita'  dei   proventi  che  le  compongono,   appare  oltremodo
difficoltoso delineare criteri generali per la illustrazione del loro
andamento.
  Le  amministrazioni  interessate   terranno  pertanto  conto  della
peculiarita'   di  ogni   singolo  cespite,   ponendo  in   evidenza,
nell'ambito delle relative categorie, i fattori che hanno determinato
le risultanze dei proventi quantitativamente piu' importanti.
  Le amministrazioni  autonome - le cui  entrate risultano costituite
essenzialmente   dalla  vendita   di   beni  e   servizi  ovvero   da
trasferimenti attivi  - porranno particolare cura  nel quantificare i
beni e  servizi offerti alla collettivita',  nell'esporre l'influenza
della struttura  tariffaria adottata  sui relativi  introiti, nonche'
nel considerare la provenienza dei trasferimenti medesimi.
  L'illustrazione descritta,  sia per  le entrate  che per  le spese,
sara'  limitata   alle  sole  operazioni  finali   di  bilancio,  con
esclusione  cioe' delle  operazioni  di  indebitamento (accensione  e
rimborso prestiti).
  Le sole  amministrazioni autonome, tuttavia,  dedicheranno apposito
paragrafo   della    relazione   al   consuntivo    alle   risultanze
differenziali, in termini di competenza  e di cassa, sulla base degli
elementi esposti in un prospetto conforme all'allegato 3, dando conto
altresi'   dei  modi   di   finanziamento  dell'eventuale   disavanzo
complessivo in termini di cassa.
  Infine,  le   eventuali  gestioni   speciali  e   autonome  saranno
riepilogate in un prospetto conforme all'allegato 4 specificando, nel
commento delle relative risultanze, i  singoli flussi finanziari da e
verso il bilancio normale dell'amministrazione autonoma.
  La relazione illustrativa, completa in  ogni sua parte ed elaborata
sulla  base  delle  descritte  indicazioni -  che,  si  ripete,  sono
passibili  di  tutte  le  integrazioni   e  i  completamenti  che  le
amministrazioni  interessate dovessero  ritenere  opportuni -  dovra'
pervenire  al Dipartimento  della Ragioneria  generale dello  Stato -
Ispettorato generale  del bilancio -  Divisione III entro  il termine
del 15 giugno 1998.
  Si  sottolinea  l'inderogabilita'  del  termine  in  parola  stante
l'obbligo  di presentazione  della relazione  stessa al  Parlamento -
unitamente al rendiconto generale - entro il 30 giugno.