(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
REGOLAMENTO  DEL   CONCORSO PRONOSTICI DENOMINATO  "TOTOSEI" CONNESSO
   CON LE PARTITE DI CALCIO O ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE RISERVATE
   AL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - C.O.N.I.
                               Art. 1.
                         Riserva di attivita'
  1. Il Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., esercita, ai
sensi dell'art. 6  del decreto legislativo 14 aprile 1948,  n. 496, i
concorsi pronostici  a svolgimento periodico connessi  con le partite
di calcio  o con altre  manifestazioni sportive organizzate  o svolte
sotto il  controllo dell'ente  medesimo ivi comprese  le competizioni
internazionali, i  giochi mondiali, continentali, di  area europea ed
extraeuropea, riguardanti gli sport  olimpici. I concorsi stessi sono
disciplinati  dalle  norme  per  l'applicazione  e  l'esecuzione  del
decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, approvate con decreto del
Presidente  della Repubblica  18  aprile 1951,  n.  581, nonche'  dal
presente  regolamento,  approvato  con decreto  ministeriale  del  15
giugno 1998.
                               Art. 2.
                         Oggetto del concorso
  1.  Il  concorso  "TOTOSEI"  consiste  nel  pronosticare  in  unico
contesto,  a  mezzo  di  apposite schede,  l'esatto  punteggio  (reti
segnate e convalidate dall'arbitro) parziale o finale di sei incontri
di calcio dei  quali sia previsto lo svolgimento in  giornate di gara
ufficialmente stabilite.
  2.  Il  concorso puo'  altresi'  effettuarsi  con riferimento  alle
partite di pallacanestro, e in questo caso, il pronostico concerne il
punteggio (canestri realizzati  e convalidati dall'arbitro) acquisito
alla  fine dei  tempi regolamentari  di  sei incontri  dei quali  sia
previsto lo svolgimento in  giornate di gara ufficialmente stabilite,
tenendo conto di quanto precisato all'art. 4.
                               Art. 3.
            Ripartizione della posta e sistema di raccolta
  1. La posta unitaria per ogni giocata di partecipazione al concorso
e' di L. 637.  A norma dell'art. 2 della legge  29 settembre 1965, n.
1117,  il  montepremi e'  costituito  dal  38 per  cento  dell'intero
complessivo ammontare  delle poste  di gioco.  La giocata  minima non
puo' essere inferiore  a due poste. La partecipazione  al concorso e'
libera a  tutti. Essa si  effettua, presso  gli uffici delle  sedi di
zona dell'ente  gestore; puo'  essere effettuata, altresi',  a scelta
dei partecipanti  presso "ricevitori autorizzati" dall'ente,  i quali
agiscono per incarico dei partecipanti e sono obbligati a osservare e
a  far  rispettare  dai  partecipanti   stessi  tutte  le  norme  che
disciplinano il  concorso. I ricevitori fanno  pervenire, nei termini
prefissati,  le giocate  e le  poste ai  competenti uffici  dell'ente
gestore  direttamente o  tramite persone  o enti  designati dall'ente
gestore   stesso,   anche   se    non   appartenenti   alla   propria
amministrazione. Le  ricevitorie autorizzate sono  contraddistinte da
apposite insegne  con le caratteristiche stabilite  dall'ente gestore
ed esposte al pubblico sia all'esterno che all'interno dei locali.
  2.  La data  di chiusura  dei concorsi  viene fissata  e resa  nota
dall'ente gestore  in relazione  all'ora di svolgimento  degli eventi
sportivi da pronosticare  e al sistema di raccolta  delle giocate. Il
partecipante corrisponde al ricevitore, a  titolo di rimborso spese e
compenso per ogni  posta unitaria, la somma di L.  63. Identica somma
e' dovuta  quando la partecipazione  al concorso ha luogo  presso gli
uffici dell'ente gestore.
  3. La  partecipazione al concorso  implica la piena  conoscenza del
presente regolamento  e l'accettazione incondizionata delle  norme in
esso contenute.
                               Art. 4.
           Tipologia delle schede di gioco e loro convalida
  1. La partecipazione al concorso  deve risultare da apposite schede
distribuite dall'ente  gestore, consistenti in fogli  composti di due
parti (tagliandi  figlia e matrice), convalidabili  mediante macchine
elettroniche. Il  pronostico consiste  nella marcatura dei  segni che
risultano  prestampati sulle  schede,  corrispondenti  al numero  dei
punti realizzati  da ogni squadra indicata  nell'accoppiamento. Nelle
schede sono  indicati il  numero progressivo e  la data  del concorso
periodico,  nonche' la  data delle  giornate ufficiali  di gara  alle
quali il concorso e' connesso. Possono essere utilizzate anche schede
in cui la  serie degli accoppiamenti e' indicata  col numero d'ordine
dell'elenco  degli  incontri  stabilito  dall'ente  gestore,  per  il
concorso  in cui  le schede  stesse vengono  usate, e  pubblicato nel
Bollettino ufficiale. In tal caso il partecipante indica sulla scheda
il numero  e la  data del concorso.  L'approntamento delle  schede di
partecipazione  al concorso  puo' essere  effettuato anche  prima che
siano resi  noti i nomi delle  squadre; nel qual caso  questi saranno
indicati nelle schede stesse con  lettere alfabetiche, con obbligo da
parte  dell'ente  gestore  di  pubblicizzare i  nomi,  non  appena  a
conoscenza,  mediante comunicato  stampa.  L'ente gestore  impartisce
disposizioni  affinche' i  ricevitori  non  procedano alla  convalida
delle giocate prima che tali nomi siano resi noti.
  2. La  partecipazione al  concorso puo' altresi  effettuarsi presso
ricevitorie autorizzate, con apposite  schede denominate "a caratura"
composte da fascicoletti comprendenti ciascuno  5 o 10 cedole, il cui
costo  unitario  e'  pari a  un  quinto  o  a  un decimo  del  valore
complessivo della  giocata organizzata e convalidata  dal ricevitore.
Le   schede,  compilate   presso   le   predette  ricevitorie,   sono
convalidabili con  le modalita'  di cui  al presente  articolo. Nella
prima parte  della scheda (tagliando figlia)  sono indicati, disposti
verticalmente,  i  nomi  delle  squadre. Ogni  accoppiamento  di  due
squadre, contrassegnato con i numeri da  uno a sei, corrisponde a uno
degli eventi da  pronosticare. Il tagliando figlia e'  formato da due
sezioni. Nella prima sezione, a  fianco di ciascuna squadra risultano
stampate  quattro caselle  con i  numeri  0, 1,  2, e  la lettera  M,
relativi al  numero delle reti da  pronosticare (con la lettera  M si
intendono 3  o piu' reti);  in tali  caselle il giocatore  esprime il
proprio pronostico  mediante l'apposizione di segno  idoneo ad essere
individuato   dall'apparecchiatura   di    lettura   della   macchina
elettronica  di   convalida.  Le   suddette  caselle   sono  ripetute
sequenzialmente per  tre volte, consentendo cosi'  l'effettuazione di
tre giocate singole o a sistema sulla stessa scheda.
  3. Quando il concorso e' imperniato su partite di pallacanestro, il
pronostico viene espresso tenendo conto delle seguenti condizioni:
    il numero 0 si riferisce ai punteggi fino a 75;
     "   "    1  "   "        "    "     da   76 a 80;
     "   "    2  "   "        "    "     "    81 a 85;
   la lettera M  "   "        "    "     di   86 e oltre.
  4.  Nella  seconda  sezione   del  tagliando  figlia,  la  macchina
validatrice,   a  seguito   di  lettura   ottica,  stampa   i  numeri
corrispondenti  a  quelli  marcati  dal  pronosticatore  nella  prima
sezione.  Nella  seconda  parte  della  scheda  (tagliando  matrice),
identica  alla  seconda sezione  del  tagliando  figlia, la  macchina
validatrice trascrive gli stessi  dati stampati sul tagliando figlia.
Sulla medesima scheda e' ammessa l'effettuazione di giocate singole e
sistemistiche. Una giocata singola si compila contrassegnando un solo
segno per ognuna delle dodici  squadre, mentre una giocata da sistema
si  effettua marcando  anche due  (variante doppia)  o tre  (variante
tripla) o  quattro (variante  quadrupla) segni  per ogni  squadra. Le
giocate ammesse  sono comprese tra un  minimo di due e  un massimo di
2048 poste.
  5.  La convalida  viene effettuata  dal ricevitore  introducendo la
scheda  di partecipazione  al concorso  nell'apposita apertura  della
macchina  validatrice   che,  all'atto   dell'inserimento,  evidenzia
automaticamente  su   un  visualizzatore  l'importo   della  giocata.
Ottenuto  l'assenso   del  pronosticatore,  il   ricevitore  premera'
l'apposito   tasto  di   convalida.   La   convalida  risulta   dalla
scritturazione,  operata  dalla  macchina  validatrice,  nella  parte
superiore dei tagliandi  figlia e matrice, dei  seguenti dati: codice
di  ricevitoria, codice  di  zona, codice  della validatrice,  numero
progressivo   della    giocata,   numero   di    concorso,   stagione
totocalcistica,  tipo  di  gioco, codice  elettronico  di  controllo,
numero  di colonne  convalidate. A  tutti gli  effetti della  giocata
valgono i  numeri degli incontri stampati  dalla macchina validatrice
sul tagliando matrice.  Dopo la convalida, il  partecipante ritira il
tagliando figlia e il ricevitore  custodisce con ogni cura le matrici
immesse   nell'apposito  contenitore   inserito  nell'interno   della
macchina  validatrice per  farle pervenire,  unitamente ai  tagliandi
figlia   delle  schede   eventualmente  annullate   e  alla   capsula
elettronica  sulla quale  risultano registrati  i dati  delle giocate
convalidate, all'ente gestore nei termini da quest'ultimo fissati.
  6.  All'atto  del  ritiro  del  tagliando  figlia  convalidato,  il
giocatore,  nel   caso  di  difformita'  tra   i  pronostici  marcati
manualmente  e  quelli stampati  dalla  macchina  validatrice, ha  la
facolta'  di  chiedere  l'annullo della  scheda  convalidata,  previa
consegna al ricevitore del  tagliando predetto, ottenendo il rimborso
della posta.
  7. Il tagliando  matrice e' separato dal  tagliando figlia mediante
taglio meccanico effettuato dalla macchina validatrice all'atto della
convalida  ed e'  immesso  automaticamente nell'apposito  contenitore
della macchina, che viene  conservato dall'ente gestore negli archivi
di cui al  successivo art. 6. Negli stessi archivi  e' conservata una
copia  dei  supporti  elettronici   contenenti  i  dati  che  saranno
utilizzati per  lo scrutinio  automatizzato, nonche'  per l'eventuale
verifica delle vincite risultanti dallo scrutinio stesso.
  8.  I pronostici  indicati dal  giocatore mediante  marcatura sulla
prima sezione del tagliando figlia e trascritti automaticamente sulla
seconda sezione del tagliando figlia e sul tagliando matrice, vengono
riportati dalla macchina validatrice mediante registrazione in codice
su  un  supporto  elettronico (capsula)  inserito  all'interno  della
macchina. I  dati della capsula  vengono acquisiti presso le  sedi di
zona   mediante  appositi   lettori  elettronici   e  successivamente
memorizzati ed elaborati  su supporti idonei a fornire i  dati per lo
scrutinio.
  9.  E'  consentita anche  la  partecipazione  al concorso  mediante
validatrici in collegamento telematico. Su tali validatrici i dati di
gioco, stampati in  chiaro sulla seconda parte  del tagliando figlia,
vengono  anche impressi  in forma  codificata sul  tagliando inserito
automaticamente  dalla macchina  nell'apposito contenitore  interno e
vengono inoltre registrati nella memoria interna della validatrice ed
in  un apposito  supporto  di memoria  estraibile  (capsula dati)  da
utilizzarsi  in   casi  di  emergenza.   I  dati  di   gioco  vengono
periodicamente trasferiti per via telematica ad un centro di raccolta
e   quindi,  previ   gli  opportuni   controlli,  vengono   trasmessi
telematicamente alla/e  sede/i di  zona competente/i e  registrati su
dischi  ottici   scrivibili  una   sola  volta,  rileggibili   e  non
modificabili,  per   essere  successivamente  elaborati   secondo  le
procedure  in uso,  analogamente ai  dati raccolti  manualmente. Tali
dischi  vengono   consegnati  alla/e  commissione/i  di   zona  prima
dell'inizio  degli  avvenimenti  sportivi   oggetto  del  concorso  e
costituiscono  a  tutti  gli  effetti le  matrici  delle  schede  del
concorso.  Dette   matrici  elettroniche  fanno  stato   in  caso  di
contestazione. In caso di parziale o totale impossibilita' di lettura
delle   giocate  su   dischi  ottici,   vengono  archiviati,   previa
verbalizzazione,  supporti  magnetici  e/o capsuledati  e/o  tabulati
contenenti  l'elenco  di tutte  le  giocate  registrate, i  cui  dati
valgono ad ogni effetto del concorso.
                               Art. 5.
                        Giocate sistemistiche
  1.  E'  consentita la  partecipazione  al  concorso anche  mediante
giocate sistemistiche,  intendendosi per "sistema"  la scritturazione
abbreviata  di   una  serie  di   colonne  collegate  in   base  alla
combinazione di due o tre o quattro punteggi (varianti doppie, triple
e quadruple) conseguiti da una o  piu' squadre scelte fra quelle alle
quali  il   concorso  si  riferisce.  Il   sistema  viene  sviluppato
matematicamente  da sinistra  a destra  e dall'alto  verso il  basso,
secondo  l'ordine  di  scritturazione   dei  singoli  segni  di  ogni
variante.  Piu' specificamente,  ciascun segno  marcato per  la prima
squadra,  ad iniziare  dal  primo, viene  abbinato  con tutti  quelli
marcati per  la seconda  squadra e,  cosi' via,  fino all'esaurimento
delle combinazioni previste dallo  sviluppo matematico delle varianti
apposte  nell'accoppiamento. Le  eventuali  varianti  relative ad  un
incontro successivo vengono sviluppate con  i medesimi criteri di cui
sopra,  con la  sola  differenza che  ciascun  pronostico si  intende
scritto di seguito nell'ordine  tante volte quante corrispondono alle
colonne  ottenute  con le  varianti  precedenti.  I pronostici  fissi
vengono ripetuti per tutte le colonne del sistema.
                               Art. 6.
                  Deposito e custodia delle matrici
  1. Presso ogni  sede di zona dell'ente  gestore l'archivio consiste
in uno o piu' armadi di sicurezza provvisti di serratura a tre chiavi
differenti e  congegno di controllo.  Le operazioni di deposito  e la
custodia  di  matrici cartacee  ed  elettroniche  sono controllate  e
sorvegliate dalle commissioni di zona.  Di ognuna di esse fanno parte
un rappresentante dell'amministrazione delle finanze che la presiede,
un     rappresentante    del     C.O.N.I.     e    un     funzionario
dell'ammininistrazione delle finanze, che  esercita anche le funzioni
di  segretario. La  commissione di  zona verbalizza  il numero  delle
giocate convalidate, il numero delle giocate annullate e procede alla
chiusura dell'archivio, custodendone le chiavi.
                               Art. 7.
           Individuazione e verifica delle giocate vincenti
  1.  Appresi  i  risultati   degli  eventi  formanti  l'oggetto  del
concorso, l'ufficio di ogni sede di zona dell'ente gestore provvede a
individuare  le schede  in cui  vi siano  giocate che  possono essere
dichiarate vincenti,  comunicandone i dati alla  commissione di zona.
La commissione, previa constatazione della integrita' dell'archivio e
della sua chiusura, estrae dall'archivio le matrici delle schede come
sopra individuate e  in base alle risultanze della  verifica del loro
contenuto determina le matrici vincenti.
  2.  In caso  di trasmissione  telematica dei  dati, la  commissione
estrae  dall'archivio anche  i dischi  ottici e/o  eventuali supporti
magnetici e/o capsuledati, inserisce  la colonna vincente in apposito
elaboratore e  provvede alla visualizzazione e  alla eventuale stampa
delle matrici elettroniche che hanno totalizzato punteggio vincente e
del relativo  elenco, oppure estrae  il tabulato dal quale  rileva le
giocate recanti colonne vincenti.
  3.   Le  operazioni   della   commissione   vengono  svolte   senza
l'intervento  di estranei,  ad eccezione  di eventuali  collaboratori
nominati  o autorizzati  dall'amministrazione delle  finanze, e  sono
descritte in un  verbale al quale devono essere  allegati gli elenchi
delle matrici vincenti.
                               Art. 8.
                        Calcolo delle vincite
  1. In  ciascuna giocata si consegue  un punto per ogni  incontro il
cui  risultato  espresso  dal  numero   delle  reti  o  dei  canestri
regolarmente  segnati  da  ciascuna  delle  due  squadre,  sia  stato
esattamente pronosticato. La somma dei punti determina la graduatoria
e l'assegnazione  delle vincite a  una prima, a  una seconda e  a una
terza categoria. Sono assegnate alla prima, alla seconda e alla terza
categoria   le   giocate   nelle    quali   il   pronostico   esatto,
rispettivamente per tutti gli eventi, per tutti gli eventi meno uno e
per tutti gli  eventi meno due, risulti  dalle corrispondenti matrici
esistenti  nell'archivio,  le  quali  fanno stato  in  ogni  caso  di
contestazione.
  2. L'importo  complessivo destinato  ai premi  a norma  dell'art. 3
viene diviso nel modo seguente: 40 per cento alla prima categoria, 30
per cento alla seconda categoria e 30 per cento alla terza categoria.
Le giocate  vincenti di  ogni categoria  partecipano in  parti uguali
alla  suddivisione del  rispettivo montepremi.  Il premio  conseguito
dalle  combinazioni vincenti  in una  categoria inferiore  non potra'
essere superiore  a quello della  categoria maggiore; in tal  caso le
due o tre categorie verranno fuse in una sola.
  3. In  mancanza di giocate  vincenti con  6 punti il  montepremi si
cumula  con  quello  della   corrispondente  categoria  nel  concorso
successivo. Qualora anche in tale concorso non si verifichino giocate
vincenti nella prima categoria, la somma dei due montepremi andra' ad
incrementare  il montepremi  del  concorso successivo  per la  stessa
categoria e  cosi' fino al  concorso nel quale si  saranno realizzate
vincite con il  massimo punteggio. Nel caso in  cui tale eventualita'
si  verifichi in  occasione dell'ultimo  concorso della  stagione, il
montepremi non  assegnato sara' sommato al  corrispondente montepremi
della  categoria inferiore.  In mancanza  di giocate  vincenti con  5
punti, il montepremi  spettante a questa categoria  verra' cumulato a
quello della  categoria inferiore  e ripartito  tra tutte  le giocate
nelle quali  siano stati realizzati  4 punti. In mancanza  di giocate
vincenti  con 4  punti, il  montepremi spettante  a questa  categoria
verra'  ripartito tra  le  giocate nelle  quali  sara' realizzato  il
punteggio piu'  elevato. In mancanza  di giocate  vincenti con 5  e 4
punti, i  montepremi della  seconda e  della terza  categoria saranno
fusi in unica categoria e ripartiti  fra tutte le giocate nelle quali
sara' stato realizzato il punteggio piu' elevato.
  4. Ai fini della graduatoria del concorso deve essere assunto quale
punteggio,  finale  o  parziale, definitivo  e  incontestabile  delle
partite, quello relativo  alle eventuali reti ed  ai canestri segnati
da   ciascuna   squadra   indicata  nell'accoppiamento   e   concessi
dall'arbitro  sul   campo  di  gara   entro  il  termine   dei  tempi
regolamentari,  salvo che  non  sia  diversamente indicato  dall'ente
gestore a  mezzo Bollettino ufficiale  o a  mezzo stampa o  con altri
mezzi di  diffusione. Successivi mutamenti dei  risultati, decisi per
qualsiasi motivo  dalle autorita' sportive  competenti, annullamenti,
penalizzazioni od  altri provvedimenti qualsiasi, non  sono influenti
agli effetti del concorso. Non  sono validi agli effetti del concorso
gli  incontri il  cui svolgimento  non  avvenga o  avvenga in  giorno
diverso   da  quello   prestabilito,  quelli   rimasti  pubblicamente
incompiuti per qualsiasi motivo o  quelli che l'ente gestore, a mezzo
di comunicazione ufficiale emessa prima della chiusura degli archivi,
abbia dichiarato non validi. In tutti questi casi all'incontro o agli
incontri viene attribuito convenzionalmente,  a tutti gli effetti, ai
fini  della  determinazione  della combinazione  vincente,  formulata
secondo  le modalita'  di cui  all'art.  2, il  punteggio identico  a
quello  conseguito  nel  primo   incontro  inserito  nella  scheda  e
regolarmente disputato. Qualora detto  incontro non risultasse valido
sara'  preso  in  considerazione  il punteggio  relativo  al  secondo
incontro valido e cosi' via. Qualora nessun evento risultasse valido,
l'intero   montepremi  sara'   cumulato  con   quello  del   concorso
successivo.
  5.  Possono essere  presi in  considerazione gli  eventi anticipati
quando, prima  del loro inizio,  ne sia stata data  notizia dall'ente
gestore a  mezzo Bollettino  o a  mezzo stampa o  con altri  mezzi di
diffusione. In  tal caso,  il termine per  il deposito  delle matrici
nell'archivio  verra' fissato  in  relazione  allo svolgimento  degli
eventi anticipati.
                               Art. 9.
             Bollettino ufficiale dei vincenti e reclami
  1. Un Bollettino ufficiale, edito a cura dell'ente gestore entro il
secondo giorno  dalla data  di svolgimento  del concorso,  pubblica i
risultati del concorso  e i numeri d'ordine  delle matrici dichiarate
vincenti con quota unitaria superiore a L. 4.000.000.
  2. Gli estremi delle matrici dichiarate vincenti con quota unitaria
pari o inferiore a L.  4.000.000, relativi alla ricevitoria dove sono
state  effettuate le  giocate, sono  elencati in  apposito Bollettino
ufficiale edito entro il secondo giorno dalla data di svolgimento del
concorso ed in visione presso la ricevitoria stessa. Il giocatore che
non  abbia  la possibilita'  di  consultare  il Bollettino  ufficiale
oppure  il  Bollettino ufficiale  di  ricevitoria,  e' tenuto  a  far
pervenire alla competente sede di  zona il tagliando figlia, entro il
termine stabilito per i reclami.
  3. Il  pronosticatore che si  ritenga vincitore con una  matrice di
cui  non   siano  stati  pubblicati  gli   estremi  del  contrassegno
meccanico,  o   i  cui   estremi  stessi  non   risultino  pubblicati
corrispondentemente al  numero delle giocate ritenute  vincenti, puo'
chiedere  l'eventuale  o  complementare assegnazione  alle  categorie
riconosciute vincenti  del concorso, soltanto  mediante presentazione
di reclamo scritto.
  4. A pena  di decadenza di ogni diritto, tale  reclamo, e qualsiasi
altro  reclamo  per  qualunque   motivo  proposto,  accompagnato  dal
tagliando figlia di  partecipazione al concorso e  dall'importo di L.
15.000,  restituibili in  caso di  accoglimento, deve  pervenire alla
competente sede di zona entro e non oltre il termine di trenta giorni
dalla data  di pubblicazione  dei numeri  delle matrici  vincenti nel
Bollettino ufficiale o nel Bollettino ufficiale di ricevitoria.
  5.  Presso ogni  sede  di zona  la commissione  di  cui all'art.  6
procede,  sulla scorta  delle matrici  custodite nell'archivio,  alla
definizione   dell'esito  dei   reclami  tempestivamente   pervenuti,
redigendone  verbale  e  disponendo le  necessarie  variazioni  degli
elenchi  delle matrici  vincenti che  dovranno essere  pubblicate nel
Bollettino ufficiale. Provvede, altresi',  alla consegna alla sede di
zona di tutte le matrici  vincenti nonche' dei tabulati contenenti la
stampa  dello  sviluppo  del/i  supporto/i elettronico/i  di  cui  al
secondo comma dell'art. 12.
                              Art. 10.
                Commissione centrale per esame reclami
    e determinazione delle quote definitive da pagare ai vincitori
  1. E'  istituita in  Roma, presso  la direzione  generale dell'ente
gestore,  una  commissione  centrale composta  di  un  rappresentante
dell'Amministrazione   delle  finanze,   che  la   presiede,  di   un
rappresentante del C.O.N.I.  e di un funzionario  del Ministero delle
finanze, che esercita anche  funzioni di segretario. Tale commissione
ha  il  compito  di  esaminare  i reclami  ad  essa  trasmessi  dalle
commissioni di zona  e di determinare, sulla  base degli accertamenti
delle commissioni stesse,  le quote unitarie definitive  dei premi da
pubblicare nel  Bollettino ufficiale.  Dopo tale  pubblicazione avra'
inizio il pagamento dei premi.
  2.  Trascorsi quindici  giorni da  tale pubblicazione  cessera' per
l'ente gestore ogni obbligo  di ulteriore conservazione delle matrici
di  ogni singolo  concorso, fatta  eccezione per  quelle relative  ai
reclami non accolti.
  3. Ogni  diritto e'  esercitato in giudizio,  innanzi all'autorita'
giudiziaria ordinaria,  entro i sessanta giorni  successivi alla data
di  pubblicazione dell'esito  del reclamo  di cui  all'art. 9.  Resta
ferma  l'esperibilita' dell'azione  giudiziaria  ordinaria, anche  in
mancanza del previo esperimento del  reclamo, entro i sessanta giorni
successivi alla  data di  pubblicazione del Bollettino  ufficiale dei
vincenti.
  4.  Le  commissioni  di  zona possono  trasmettere  i  reclami  che
appaiono di non pronta ed agevole decisione alla commissione centrale
prevista nel comma 1. Le  decisioni della commissione centrale devono
essere prese  entro trenta  giorni dalla data  del concorso  e devono
essere  pubblicate  nel  primo  Bollettino  ufficiale  immediatamente
susseguente. In  tal caso il  calcolo delle quote unitarie  dei premi
viene  effettuato  comprendendo,  provvisoriamente, tra  i  vincitori
anche i reclami predetti, il premio dei quali viene pero' accantonato
per essere successivamente attribuito ad essi in caso di accoglimento
del reclamo. Se il reclamo viene  respinto, si attende il decorso dei
termini fissati al  comma 3, dopodiche', se nessun  giudizio e' stato
promosso si  procede, con i  criteri fissati nell'art. 8,  al riparto
del  premio tra  i  vincitori definitivi;  qualora  invece sia  stato
promosso giudizio, il premio stesso rimane accantonato fino all'esito
definitivo del giudizio stesso.
                              Art. 11.
                 Modalita' di pagamento delle vincite
  1. I  premi di  quota unitaria  non superiore  a L.  4.000.000 sono
pagati a favore e a spese dell'esibitore del tagliando figlia, con le
modalita'  stabilite dall'ente  gestore e  pubblicate nel  Bollettino
ufficiale. I  premi di quota  unitaria superiore a L.  4.000.000 sono
pagati  a favore  e a  spese  del vincitore  il cui  nome, cognome  e
indirizzo risultino chiaramente indicati nell'apposito spazio a tergo
della scheda. In caso di identificazione incerta, di schede anonime o
con nomi  di fantasia  il vincitore e'  tenuto a  comunicare all'ente
gestore  il  nome  a  favore  del quale  deve  essere  effettuato  il
pagamento.
  2. Il  pagamento dei premi  avviene dietro il ritiro  del tagliando
figlia, escluso qualsiasi equipollente.  Oualora il vincitore non sia
in grado di  produrlo, il pagamento del premio  puo' essere disposto,
decorso il termine di decadenza di  centoventi giorni di cui al comma
4, sempreche' esistano ampi  ed obiettivi elementi di identificazione
dell'effettivo  avente diritto,  risultanti dalle  iscrizioni apposte
sulla  parte di  scheda  in possesso  dell'ente  gestore, sentita  la
commissione centrale di cui all'art. 10.
  3. Qualora venga  richiesto il pagamento di  una vincita conseguita
su  un   tagliando  figlia  non  decifrabile,   il  tagliando  stesso
costituisce  valido  documento  di  legittimazione  al  pagamento,  a
condizione che  il tagliando matrice corrispondente  risulti elencato
tra quelli vincenti. La corrispondenza  tra le due parti della scheda
deve  risultare dall'esatto  abbinamento tra  le due  parti del  logo
prestampato,  nonche' dalla  corrispondenza dei  segni di  pronostico
scritti  dal giocatore  sulla parte  figlia con  quelli stampati  sul
tabulato  denominato  "elenco  vincenti per  ricevitoria"  archiviato
dalla commissione.
  4. Qualsiasi  comunicazione riguardante  le modalita'  di pagamento
dei premi sara' pubblicata nel  Bollettino ufficiale recante le quote
definitive dei premi  di ogni concorso. I vincitori  decadono da ogni
diritto alla riscossione dei premi  se non ne richiedono il pagamento
nel  termine di  centoventi giorni  dalla data  di pubblicazione  nel
Bollettino ufficiale degli estremi della matrice vincente.
                              Art. 12.
           Matrice mancante o non integra o non decifrabile
  1. Concorrono alla determinazione  delle colonne vincenti solamente
le matrici cartacee o elettroniche che, compilate e ricevute nei modi
prescritti, risultino custodite a norma dell'art. 6.
  2. Qualora,  per qualsiasi  motivo, la  matrice cartacea  non fosse
rinvenuta  nell'archivio,  la  commissione di  zona  procedera'  allo
sviluppo del  supporto elettronico  archiviato ai sensi  dell'art. 4.
Identica procedura viene  applicata anche nel caso in  cui la matrice
cartacea  rinvenuta  nell'archivio  si  presenti non  integra  o  non
decifrabile per quanto attiene ai pronostici e/o ai dati di convalida
della scheda.
  3. Nel caso in cui non risulti archiviato il supporto elettronico o
qualora non  sia possibile  effettuare lo  sviluppo dello  stesso, la
matrice mancante  o non  integra o non  decifrabile non  partecipa al
concorso  e il  concorrente ha  diritto solamente  al rimborso  della
posta pagata, dietro  consegna del tagliando figlia  in suo possesso,
esclusa - salvo  i casi di dolo o colpa  grave - ogni responsabilita'
tanto dell'ente gestore  e dei suoi ausiliari,  quanto dei ricevitori
autorizzati, nello svolgimento delle rispettive attivita'.
  4. Le  disposizioni di cui  al precedente comma si  applicano anche
alle giocate  raccolte telematicamente,  qualora non  fosse possibile
ottenere  la matrice  elettronica  dai dischi  ottici  o dagli  altri
supporti  elettronici  o non  fosse  leggibile  il supporto  cartaceo
corrispondente.
  5. L'ente gestore, i suoi  ausiliari, i ricevitori autorizzati, ove
in  qualsiasi  momento accertino  la  mancanza  di una  matrice,  del
relativo  supporto  elettronico e  del  relativo  tabulato, ne  danno
notizia al  pubblico mediante  avviso che  deve rimanere  esposto nel
locale di  svolgimento delle attivita' rispettive  sino alla scadenza
del termine di  presentazione del reclamo previsto  dall'art. 9. Tali
matrici mancanti sono escluse dal concorso anche nella ipotesi in cui
la pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata regolare.
  6. Qualora, prima  del compimento delle operazioni  di cui all'art.
7, dovesse verificarsi, per causa  di forza maggiore, la distruzione,
totale o parziale, delle matrici, dei relativi supporti elettronici e
degli eventuali tabulati, che  hanno efficacia probatoria, ricevuti e
custoditi, essi saranno dichiarati esclusi dal concorso ed i relativi
concorrenti  avranno  diritto  solamente   al  rimborso  della  quota
destinata  al  montepremi.  La  medesima norma  si  applica  qualora,
all'inizio   delle  operazioni   sopra  menzionate,   dovesse  essere
constatata la non integrita' dell'archivio o della sua serratura.
  7. Ove le ipotesi di  cui al comma precedente dovessero verificarsi
dopo  il compimento  delle operazioni  previste dall'art.  7, saranno
considerate   valide   solamente   le  vincite   gia'   accertate   e
verbalizzate, esclusa la facolta' di reclamo di cui all'art. 9.
                              Art. 13.
                     Responsabilita' del gestore
  1. La responsabilita' dell'ente gestore  e dei suoi ausiliari, come
pure  quella  dei  ricevitori  autorizzati  nello  svolgimento  delle
rispettive attivita',  ove non  sia esclusa  dalle presenti  norme e'
comunque  limitata,  salvo i  casi  di  dolo  o  di colpa  grave,  al
risarcimento  dei danni,  in misura  non superiore  a venti  volte la
posta pagata.
  2. Di ogni comunicato relativo  allo svolgimento dei concorsi sara'
data  legale  notizia agli  interessati,  ad  ogni effetto,  mediante
pubblicazione nel Bollettino ufficiale di  cui all'art. 8, e mediante
affissione in apposito albo presso gli uffici di zona.
  3.  Il  Foro  esclusivamente  competente per  territorio,  in  ogni
controversia relativa  alla partecipazione al concorso,  e' quello di
Roma, sede dell'ente gestore.
  Il  presente atto  e'  immediatamente efficace  e sara'  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.