REGOLAMENTO OPERATIVO Art. 1. 1. Ai fini del presente "Regolamento operativo", si intendono per: a) "Fondo": il Fondo nazionale di garanzia di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; b) "L.F." (legge fallimentare): il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni; c) "T.U. bancario": il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; d) "T.U. dell'intermediazione finanziaria": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e) "Consob": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; f) "Stato comunitario": lo Stato appartenente all'Unione europea; g) "Stato extracomunitario": lo Stato non appartenente all'Unione europea; h) "societa' di intermediazione mobiliare": l'impresa, diversa dalla banca e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del "T.U. bancario", avente sede legale e direzione generale in Italia, autorizzata a prestare servizi di investimento; i) "societa' fiduciaria": la societa' per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, autorizzata a prestare il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del "T.U. dell'intermediazione finanziaria"; l) "societa' di gestione del risparmio": la societa' per azioni avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 18, comma 2, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria", autorizzata a prestare il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5; lettera d), del medesimo "T.U. dell'intermediazione finanziaria"; m) "intermediari finanziari": gli intermediari finanziari di cui all'art. 18, comma 3, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria", autorizzati a prestare il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera a), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, e lettera c), del medesimo "T.U. dell'intermediazione finanziaria"; n) "impresa di investimento comunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, avente sede legale e direzione generale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia, autorizzata a prestare servizi di investimento; o) "impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, avente sede legale in uno Stato extracomunitario, autorizzata a prestare servizi di investimento; p) "intermediari": le banche italiane, le societa' di intermediazione mobiliare, le societa' fiduciarie, le societa' di gestione del risparmio; gli intermediari finanziari; gli agenti di cambio di cui all'art. 201, commi 6 e 7, del "testo unico dell'intermediazione finanziaria"; le succursali degli "intermediari" insediate in Stati comunitari; le succursali insediate in Italia di banche e di imprese di investimento, comunitarie ed extracomunitarie; q) "succursale": sede di attivita', che costituisce parte priva di personalita' giuridica di un intermediario definito dalla lettera p), che fornisce i servizi di investimento ai quali l'intermediario medesimo e autorizzato; r) "gruppo": quello definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del "testo unico dell'intermediazione finanziaria"; s) "strumenti finanziari": gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), del "testo unico dell'intermediazione finanziaria"; t) "strumenti finanziari derivati": gli strumenti finanziari previsti dall'art. 1, comma 2, lettera f) g), h), i), j), del "testo unico dell'intermediazione finanziaria"; u) operazioni di investimento": i servizi di investimento definiti dall'art. 1, comma 5, del "testo unico dell'intermediazione finanziaria" e il servizio accessorio definito dall'art. 1, comma 6, lettera a), del medesimo "testo unico dell'intermediazione finanziaria"; v) "investitori": i soggetti che affidano agli intermediari definiti dalle lettere p) e q) denaro e/o strumenti finanziari nell'ambito delle operazioni di investimento definite dalla lettera u). Art. 2. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo previsti dall'art. 8, per i crediti, rappresentati da denaro e/o da strumenti finanziari, nei confronti di intermediari come definiti dall'art. 1, comma 1, lettere h), i), l), m), n), o), p), q), derivanti dalla prestazione: i) dei seguenti servizi di investimento: a) negoziazione per conto proprio; b) negoziazione per conto terzi; c) collocamento con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; e) ricezione e trasmissione di ordini, nonche' mediazione; ii) del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento. 2. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti indicati al comma 1, derivanti da operazioni di investimento effettuate da: a) succursali di banche italiane, di societa' di intermediazione mobiliare, di societa' fiduciarie, di societa' di gestione del risparmio e intermediari finanziari, aderenti al Fondo, insediate in Stati comunitari l'indennizzo del Fondo non puo' eccedere il livello massimo di tutela offerto dal corrispondente "sistema di indennizzo" dello Stato ospitante e, comunque i limiti di importo previsti dall'art. 8. Qualora dette succursali abbiano aderito ad un "sistema di indennizzo" ufficialmente riconosciuto nello Stato ospitante al fine di integrare la tutela del Fondo, l'intervento del Fondo medesimo e' limitato all'importo previsto dall'art. 8; b) succursali insediate in Italia di banche e di imprese di investimento comunitarie, aderenti al Fondo, limitatamente all'attivita' svolta in Italia. L'intervento del Fondo e' subordinato l'intervento del "sistema di indennizzo" dello Stato di origine ed e' limitato alla differenza tra il proprio indennizzo e quello previsto dal sistema dello Stato di origine e, comunque, entro i limiti di importo previsti dall'art. 8; c) succursali insediate in Italia di banche e di imprese di investimento extracomunitarie, aderenti al Fondo, limitatamente all'attivita' svolta in Italia, entro i limiti di importo previsti dall'art. 8. L'intervento del Fondo e' subordinato all'intervento del "sistema di indennizzo" dello Stato di origine o, nei casi in cui nello Stato di origine non siano previsti "sistemi di indennizzo", qualora dette" succursali siano assoggettate alle procedure concorsuali dello Stato italiano. Art. 3. 1. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti derivanti dalle operazioni di investimento indicate nell'art. 2, se le operazioni di investimento medesime siano state effettuate da intermediari autorizzati o abilitati ai sensi del "testo unico dell'intermediazione finanziaria". 2. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti derivanti dalle operazioni di investimento indicate nell'art. 2 e nel comma 1, effettuate fino al momento in cui sia stata pubblicizzata la revoca dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 1, o la cessazione dell'adesione dell'intermediario al Fondo. Art. 4. 1. Sono esclusi dall'indennizzo del Fondo i crediti delle seguenti categorie di soggetti: a) banche, societa' di intermediazione mobiliare, societa' fiduciarie, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, agenti di cambio, soggetti di cui al titolo V del "testo unico bancario", societa' di gestione del risparmio, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, imprese di assicurazione; b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali; c) societa' appartenenti allo stesso "gruppo" dell'intermediario; d) soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il 5 per cento del capitale dell'intermediario, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona; e) amministratori, dirigenti e sindaci dell'intermediario o di altre societa' del "gruppo" di appartenenza dell'intermediario medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona; f) soci della societa' di revisione che hanno certificato, negli ultimi due esercizi, il bilancio dell'intermediario o di altre societa' del "gruppo" di appartenenza dell'intermediario medesimo, anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta persona; g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per i reati previsti dagli articoli 648 -bis e 648 -ter del codice penale; h) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza dell'intermediario, come accertato dagli organi della procedura concorsuale; i) coniuge e parenti fino al primo grado degli agenti di cambio e dei soggetti indicati nelle lettere d), e), f), g) ed h). Art. 5. 1. Gli interventi del Fondo di cui agli articoli 2 e 3 sono subordinati all'emissione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa; nel caso di fallimento, all'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso di concordato preventivo, alla sentenza di omologazione del concordato. 2. Il Fondo, verificatesi le situazioni di cui al comma 1, interviene ad indennizzare gli investitori per i crediti di cui agli articoli 2 e 3 che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale e sulla base dell'importo accertato in tale sede, al netto di eventuali riparti parziali effettuati dall'organo della procedura concorsuale. Art. 6. 1. Il credito si intende riconosciuto in via definitiva: a) in caso di liquidazione coatta amministrativa, quando sia diventato esecutivo lo stato passivo e non sia stata proposta opposizione ex art. 57, comma 5, del "testo unico dell'intermediazione finanziaria" e art. 87, comma 1, del "testo unico bancario": in caso di opposizione, quando questa sia stata decisa con sentenza passata in giudicato: in caso di insinuazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del "testo unico dell'intermediazione finanziaria" ed ex art. 89 del "testo unico bancario", quando il credito sia stato ammesso al passivo con sentenza passata in giudicato; b) in caso di fallimento, quando lo stato passivo sia stato dichiarato esecutivo e non sia stata promossa opposizione ex art. 98 L.F. o impugnazione ex art. 100 L.F.; in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 95, comma 2, L.F., quando la riserva sia stata sciolta con decreto del G.D.; in caso di dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 L.F., quando il credito sia stato ammesso al passivo con decreto del G.D. o con sentenza passata in giudicato; nei casi di opposizione o di impugnazione, quando queste siano state decise con sentenza passata in giudicato; c) nei casi di concordato ex art. 93 del "testo unico bancario" ed ex articoli 124 e 160 L.F., quando sia passata in giudicato la sentenza di omologazione del concordato. Art. 7. 1. Ai sensi dell'art. 59, comma 5, del "testo unico dell'intermediazione finanziaria", gli organi della procedura concorsuale verificano ed attestano se i crediti ammessi allo stato passivo. derivino dall'esercizio dei servizi di investimento e del servizio accessorio indicati agli articoli 2 e 3. Art. 8. 1. A norma dell'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, l'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dall'organo della procedura concorsuale, fino ad un massimo complessivo di 20.000 Ecu. La conversione in lire italiane e' effettuata al cambio del giorno in cui e' stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo o e' stata depositata la sentenza di omologazione del concordato ex art. 57, comma 3, del "testo unico dell'intermediazione finanziaria", ex art. 93 del "testo unico bancario" ed ex articoli 124 e 160 L.F. passata in giudicato. 2. Ai fini del rispetto del limite previsto dal comma 1, per ciascun investitore si commano i crediti derivanti da operazioni di investimento singole e la quota di pertinenza dei crediti derivanti da operazioni di investimento congiunte di due o piu' investitori. 3. Nel caso di operazione di investimento congiunta di due o piu' investitori nella qualita' di soci di una societa' o di membri di un'associazione, ai fini del calcolo del limite previsto dal comma 1, l'investimento si considera effettuato di un unico investitore. 4. Nel caso di operazioni congiunte di investimento, i crediti, salvo specifiche disposizioni, si intendono ripartiti in parti uguali. 5. Nessun investitore puo' ottenere un indennizzo superiore ai crediti complessivamente vantati. Art. 9. 1. A norma dell'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro del tesoro 4 novembre 1997, n. 485, gli indennizzi di cui agli articoli 2 e 3 non sono cumulabili con l'indennizzo previsto dall'art. 96-bis del "testo unico bancario". Art. 10. 1. Al fine di ottenere l'indennizzo di cui agli articoli 2, 3 ed 8, gli investitori i cui crediti siano stati ammessi allo stato passivo devono presentare al Fondo apposita istanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 2. L'istanza deve pervenire al Fondo: a) entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso previsto all'art. 57, comma 3, del "testo unico dell'intermediazione finanziaria" e all'art. 86, comma 8, del "testo unico bancario", o dal deposito dello stato passivo ex art. 97, comma 2, L.F., ovvero dalla data di ricezione della raccomandata di cui all'art. 97, comma 3, L.F.; b) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 95, comma 2, L.F., entro centottanta giorni dal decreto del G.D. di scioglimento della riserva; c) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del "testo unico dell'intermediazione finanziaria", ex art. 89 del "testo unico bancario" ed ex art. 101 L. F., entro centottanta giorni dalla sentenza passata in giudicato o dal decreto del G.D. di ammissione del credito allo stato passivo; d) nei casi di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del "testo unico dell'intermediazione finanziaria", ex art. 87, comma 1, del "testo unico bancario" ed ex articoli 98 e 100 L.F., entro centottanta giorni dalla sentenza passata in giudicato; e) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del "testo unico dell'intermediazione finanziaria", ex art. 93 del "testo unico bancario" ed ex articoli 124 e 160 L.F., entro centottanta giorni dalla sentenza di omologazione del concordato passata in giudicato. La scadenza del termine non e' opponibile all'investitore il quale dimostri di essere stato nell'impossibilita' di rispettarlo per causa ad esso non imputabile. 3. Le istanze di indennizzo devono pervenire al Fondo prima del riparto finale dell'attivo, anche al fine di consentire l'esercizio del diritto di surroga di cui all'art. 17. Art. 11. 1. Nell'istanza, personalmente sottoscritta, l'investitore deve indicare l'importo dei crediti ammessi allo stato passivo per i quali richiede l'indennizzo del Fondo e dichiarare se l'ammissione dei crediti stessi e' o meno definitiva. L'istanza va corredata della seguente documentazione: a) copia autentica dello stato passivo per la parte che riporta i crediti oggetto dell'istanza; b) certificato della cancelleria del tribunale - sezione fallimentare, attestante se l'ammissione dei crediti sia stata o meno oggetto di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del "testo unico dell'intermediazione finanziaria", ex art. 87, comma 1, del "testo unico bancario" ed ex articoli 98 e 100 L.F.; c) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva ex art. 95, comma 2, LF., copia autentica del decreto del G.D. di scioglimento della riserva; d) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del "testo unico dell'intermediazione finanziaria", ex art. 89 del "testo unico bancario" ed ex art. 101 L.F., copia autentica della sentenza passata in giudicato o del decreto del GD. di ammissione del credito allo stato passivo; e) nei casi di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del "testo unico dell'intermediazione finanziaria", ex art. 87, comma 1, del "testo unico bancario" ed ex articoli 98 e 100 L.F., copia autentica della sentenza passata in giudicato; f) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del "testo unico dell'intermediazione finanziaria", ex art. 93 del "testo unico bancario" ed ex articoli 124 e 160 L.F., copia autentica della sentenza di omologazione del concordato passata in giudicato; g) attestazione dell'organo della procedura concorsuale che il credito deriva dalle operazioni di investimento previste dagli articoli 2 e 3; h) atto notorio attestante che nei confronti del titolare o dei contitolari dei crediti ammessi allo stato passivo non sussiste alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 4. Art. 12. 1. Il Fondo, sulla base delle istanze pervenute entro il termine di centonovanta giorni dalla data in cui e' stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo, procede all'accertamento delle proprie disponibilita' finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali e alla quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8, relativamente ai crediti ammessi allo stato passivo, inclusi i crediti ammessi con riserva ex art. 95, comma 2, L.F. o che siano oggetto di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del "testo unico dell'intermediazione finanziaria", ex art. 87, comma 1, del "testo unico bancario" ed ex articoli 98 e 100 L.F. 2. Per le istanze che pervenissero oltre il termine di cui al comma 1, l'accertamento delle disponibilita' finanziarie destinate alla copertura degli interventi istituzionali e la quantificazione degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8 sono determinati pariteticamente a quelli di cui al comma 1, a condizione che non vengano modificate situazioni pregresse nel frattempo intervenute. 3. Il Fondo provvede a disporre il pagamento degli indennizzi agli aventi diritto, relativamente ai crediti ammessi allo stato passivo in via definitiva, entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 10, comma 2, lettera a)e per le istanze di cui al comma 2, entro 90 giorni dalla data in cui l'istanza e' pervenuta al Fondo, subordinatamente al perfezionamento, da parte del titolare dell'indennizzo, dei documenti indicati agli artticoli 11 e 16. 4. Nei casi di crediti ammessi allo stato passivo con riserva ex art. 95, comma 2, L.F., a seguito di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del "testo unico dell'intermediazione finanziaria", ex art. 89 "testo unico bancario" ed ex art. 101 L.F., ovvero di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del "testo unico dell'intermediazione finanziaria", ex art. 87, comma 1, del "testo unico bancario" ed ex artt. 98 e 100 L.F., il Fondo provvede all'accantonamento degli indennizzi in conti individuali, infruttiferi, rubricati a nome degli aventi diritto; il pagamento e' disposto entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 10, comma 2, lettere b), d), c), d) ed e), subordinatamente al perfezionamento, da parte del titolare dell'indennizzo, dei documenti indicati agli artt. 11 e 16. Art. 13. 1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485 qualora per circostanze eccezionali non fosse possibile disporre i pagamenti degli indennizzi nei termini previsti dall'art. 12, commi 3 e 4, il Fondo puo', con motivata istanza, richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una proroga dei termini stessi. Art. 14. 1. Le disponibilita' finanziarie accertate ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, sono destinate al pagamento, o accantonamento, degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8. Il Fondo provvede al pagamento, o accantonamento, degli indennizzi dovuti agli aventi diritto nell'ordine e con le priorita' determinati dalla data in cui e' stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo di ciascuna procedura; nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del "testo unico dell'intermediazione finanziaria", ex art. 93 del "testo unico bancario" ed ex articoli 124 e 160 L.F. nell'ordine e con le priorita' determinati dalla data in cui e' passata in giudicato la sentenza di omologazione del concordato. I crediti ammessi allo stato passivo con riserva ex art. 95, comma 2, L.F., a seguito di insinuazione o dichiarazione tardiva ex art. 57, comma 3, del "testo unico dell'intermediazione finanziaria", ex art. 89 del "testo unico bancario" ed art. 101 L.F. ovvero di giudizio di opposizione o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del "testo unico dell'intermediazione finanziaria", ex art. 87, comma 1, del "testo unico bancario" ed ex articoli 98 e 100 L.F., assumono gli stessi ordine e priorita' della procedura cui si riferiscono. Art. 15. 1. Nel caso in cui l'ammontare degli impegni quantificati ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, superi le disponibilita' finanziarie destinate a copertura degli interventi istituzionali accertate ai sensi del medesimo art. 12, commi 1 e 2, il Fondo, ferma la previsione di cui all'art. 13, provvede al pagamento, o accantonamento, parziale degli indennizzi dovuti agli aventi diritto, nei limiti consentiti dalle disponibilita' finanziarie come sopra accertate ed in proporzione all'importo dei singoli indennizzi, nell'ordine e con le priorita' di cui all'art. 14. I residui indennizzi non soddisfatti dalle disponibilita' finanziarie accertate ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, sono pagati, o accantonati, a valere sulle disponibilita' finanziarie successivamente acquisite dal Fondo, entro il termine di novanta giorni dall'acquisizione delle disponibilita' medesime, nell'ordine e con le priorita' di cui all'art. 14. Art. 16. Ai fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente diritto deve far pervenire al Fondo: a) certificato della cancelleria del tribunale - sezione fallimentare, rilasciato in data non anteriore a trenta giorni da quello dell'inoltro al Fondo, attestante che nei confronti del credito iscritto nello stato passivo non sono stati presentati ricorsi per opposizione ex art. 57, comma 5, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, ed ex art. 87, comma 1, del "testo unico bancario", per impugnazione ex art. 100 L.F. ed istanza di revocazione ex art. 102 L.F.; b) dichiarazione dell'organo della procedura concorsuale attestante se il credito iscritto nello stato passivo sia stato o meno assoggettato a vincoli di indisponibilita'; e) dichiarazione dell'organo della procedura concorsuale attestante se sian state fatte o meno ripartizioni parziali e, in caso affermativo in quale misura; d) atto di quietanza, sottoposto ad autentica notarile e registrazione ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Nei casi in cui nei confronti del credito iscritto nello stato passivo risulti pendente un giudizio a seguito di opposizione, di impugnazione o di revocazione ex art. 57, comma 5 del "testo unico dell'intermediazione finanziaria", ex art. 87, comina 1, del testo unico bancario" ed ex articoli 98, 100 e 102 L.F., il Fondo provvede all'accantonamento dell'indennizzo, secondo le modalita' di cui all'art. 12, comma 4. Art. 17. 1. A norma dell'art. 59, comma 4, del "testo unico dell'intermediazione finanziaria", il Fondo e' surrogato nei diritti degli investitori fino a concorrenza dell'importo degli indennizzi pagati. Il Fondo notifica agli organi della procedura concorsuale i pagamenti effettuati e, entro tali limiti, percepisce le somme dei riparti dell'attivo effettuati dagli organi medesimi. Art. 18. 1. A norma dell'art. 59, comma. 6, del "testo unico dell'intermediazione finanziaria", per le controversie inerenti la concessione degli indennizzi e' competente il Foro di Roma. Art. 19. 1. Il pagamento degli indennizzi previsti dal presente "Regolamento operativo" e' effettuato in lire italiane fino all'entrata in vigore dell'Euro. Art. 20. A norma dellart. 62, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, il presente "Regolamento operativo" si applica alle insolvenze per le quali lo stato passivo sia stato depositato e reso esecutivo successivamete alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997 n. 485. Art. 21. A norma dell'art. 12, comma 5, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, le modifiche del presente "Regolamento operativo" sono sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Art. 22. A norma dell'art. 12 comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485, il presente "Regolamento operativo e approvato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.