(all. 1 - art. 1)
                        REGOLAMENTO OPERATIVO
                               Art. 1.
  1. Ai fini del presente "Regolamento operativo", si intendono per:
  a)  "Fondo": il  Fondo nazionale  di garanzia  di cui  all'art. 62,
comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
  b) "L.F." (legge fallimentare): il  regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 e successive modificazioni;
  c) "T.U. bancario": il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
e successive modificazioni;
  d) "T.U. dell'intermediazione  finanziaria": il decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58;
  e) "Consob": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa;
  f) "Stato comunitario": lo Stato appartenente all'Unione europea;
  g) "Stato  extracomunitario": lo Stato non  appartenente all'Unione
europea;
  h)  "societa'  di  intermediazione mobiliare":  l'impresa,  diversa
dalla  banca e  dagli  intermediari  finanziari iscritti  nell'elenco
previsto  dall'art. 107  del "T.U.  bancario", avente  sede legale  e
direzione  generale  in Italia,  autorizzata  a  prestare servizi  di
investimento;
  i) "societa' fiduciaria": la societa' per azioni avente sede legale
e direzione  generale in  Italia, di  cui all'art.  60, comma  4, del
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, autorizzata a prestare il
servizio di investimento di cui all'art.  1, comma 5, lettera d), del
"T.U. dell'intermediazione finanziaria";
  l) "societa'  di gestione  del risparmio":  la societa'  per azioni
avente sede  legale e direzione  generale in Italia, di  cui all'art.
18, comma 2, del "T.U. dell'intermediazione finanziaria", autorizzata
a prestare  il servizio di investimento  di cui all'art. 1,  comma 5;
lettera d), del medesimo "T.U. dell'intermediazione finanziaria";
  m) "intermediari  finanziari": gli  intermediari finanziari  di cui
all'art. 18,  comma 3,  del "T.U.  dell'intermediazione finanziaria",
autorizzati a prestare il servizio di investimento di cui all'art. 1,
comma  5,   lettera  a),  limitatamente  agli   strumenti  finanziari
derivati,  e  lettera  c), del  medesimo  "T.U.  dell'intermediazione
finanziaria";
  n) "impresa di investimento  comunitaria": l'impresa, diversa dalla
banca,  avente  sede  legale  e   direzione  generale  in  uno  Stato
comunitario diverso  dall'Italia, autorizzata  a prestare  servizi di
investimento;
  o) "impresa  di investimento extracomunitaria":  l'impresa, diversa
dalla  banca,  avente  sede  legale in  uno  Stato  extracomunitario,
autorizzata a prestare servizi di investimento;
  p)   "intermediari":   le   banche   italiane,   le   societa'   di
intermediazione  mobiliare, le  societa' fiduciarie,  le societa'  di
gestione del  risparmio; gli  intermediari finanziari; gli  agenti di
cambio  di  cui  all'art.  201,  commi   6  e  7,  del  "testo  unico
dell'intermediazione finanziaria"; le succursali degli "intermediari"
insediate in Stati  comunitari; le succursali insediate  in Italia di
banche e di imprese di investimento, comunitarie ed extracomunitarie;
  q) "succursale": sede di attivita',  che costituisce parte priva di
personalita' giuridica di un intermediario definito dalla lettera p),
che  fornisce  i servizi  di  investimento  ai quali  l'intermediario
medesimo e autorizzato;
  r)  "gruppo":  quello  definito   dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi
dell'art.  11,   comma  1,  del  "testo   unico  dell'intermediazione
finanziaria";
  s)  "strumenti  finanziari":   gli  strumenti  finanziari  previsti
dall'art. 1,  comma 2, lettere a),  b), c), d), e),  del "testo unico
dell'intermediazione finanziaria";
  t)  "strumenti  finanziari   derivati":  gli  strumenti  finanziari
previsti dall'art. 1, comma 2, lettera  f) g), h), i), j), del "testo
unico dell'intermediazione finanziaria";
  u) operazioni di investimento":  i servizi di investimento definiti
dall'art.  1,   comma  5,   del  "testo   unico  dell'intermediazione
finanziaria" e il servizio accessorio  definito dall'art. 1, comma 6,
lettera   a),   del   medesimo  "testo   unico   dell'intermediazione
finanziaria";
  v)  "investitori":  i  soggetti   che  affidano  agli  intermediari
definiti  dalle  lettere p)  e  q)  denaro e/o  strumenti  finanziari
nell'ambito delle  operazioni di investimento definite  dalla lettera
u).
                               Art. 2.
  Il  Fondo indennizza  gli investitori,  entro i  limiti di  importo
previsti dall'art. 8,  per i crediti, rappresentati da  denaro e/o da
strumenti  finanziari, nei  confronti di  intermediari come  definiti
dall'art.  1, comma  1,  lettere h),  i),  l), m),  n),  o), p),  q),
derivanti dalla prestazione:
     i) dei seguenti servizi di investimento:
      a) negoziazione per conto proprio;
      b) negoziazione per conto terzi;
  c) collocamento con o senza  preventiva sottoscrizione o acquisto a
fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
  d) gestione su  base individuale di portafogli  di investimento per
conto terzi;
  e) ricezione e trasmissione di ordini, nonche' mediazione;
  ii)  del  servizio  di  custodia  e  amministrazione  di  strumenti
finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.
  2. Il  Fondo indennizza gli  investitori per i crediti  indicati al
comma 1, derivanti da operazioni di investimento effettuate da:
  a) succursali  di banche  italiane, di societa'  di intermediazione
mobiliare,  di  societa'  fiduciarie,  di societa'  di  gestione  del
risparmio e intermediari finanziari,  aderenti al Fondo, insediate in
Stati comunitari l'indennizzo del Fondo  non puo' eccedere il livello
massimo di tutela offerto  dal corrispondente "sistema di indennizzo"
dello  Stato  ospitante e,  comunque  i  limiti di  importo  previsti
dall'art. 8. Qualora dette succursali  abbiano aderito ad un "sistema
di indennizzo"  ufficialmente riconosciuto  nello Stato  ospitante al
fine  di  integrare  la  tutela del  Fondo,  l'intervento  del  Fondo
medesimo e' limitato all'importo previsto dall'art. 8;
  b)  succursali  insediate in  Italia  di  banche  e di  imprese  di
investimento   comunitarie,   aderenti    al   Fondo,   limitatamente
all'attivita' svolta in Italia. L'intervento del Fondo e' subordinato
l'intervento del "sistema di indennizzo" dello Stato di origine ed e'
limitato alla differenza tra il  proprio indennizzo e quello previsto
dal sistema  dello Stato di  origine e,  comunque, entro i  limiti di
importo previsti dall'art. 8;
  c)  succursali  insediate in  Italia  di  banche  e di  imprese  di
investimento  extracomunitarie,  aderenti   al  Fondo,  limitatamente
all'attivita' svolta  in Italia, entro  i limiti di  importo previsti
dall'art. 8. L'intervento del Fondo e' subordinato all'intervento del
"sistema di  indennizzo" dello Stato  di origine  o, nei casi  in cui
nello Stato  di origine non  siano previsti "sistemi  di indennizzo",
qualora   dette"  succursali   siano   assoggettate  alle   procedure
concorsuali dello Stato italiano.
                               Art. 3.
  1.  Il Fondo  indennizza gli  investitori per  i crediti  derivanti
dalle  operazioni  di  investimento   indicate  nell'art.  2,  se  le
operazioni  di  investimento  medesime   siano  state  effettuate  da
intermediari  autorizzati  o  abilitati  ai sensi  del  "testo  unico
dell'intermediazione finanziaria".
  2.  Il Fondo  indennizza gli  investitori per  i crediti  derivanti
dalle operazioni di investimento indicate  nell'art. 2 e nel comma 1,
effettuate fino al  momento in cui sia stata  pubblicizzata la revoca
dell'autorizzazione  di cui  al  medesimo comma  1,  o la  cessazione
dell'adesione dell'intermediario al Fondo.
                               Art. 4.
  1. Sono esclusi dall'indennizzo del  Fondo i crediti delle seguenti
categorie di soggetti:
  a)   banche,  societa'   di  intermediazione   mobiliare,  societa'
fiduciarie, imprese di  investimento comunitarie ed extracomunitarie,
agenti  di cambio,  soggetti  di cui  al titolo  V  del "testo  unico
bancario",  societa'   di  gestione   del  risparmio,   organismi  di
investimento  collettivo del  risparmio, fondi  pensione, imprese  di
assicurazione;
  b) enti  sopranazionali, amministrazioni  dello Stato e  degli enti
pubblici territoriali;
  c) societa' appartenenti allo stesso "gruppo" dell'intermediario;
  d) soci  che detengono, anche  per interposta persona, almeno  il 5
per cento del capitale dell'intermediario, anche per le operazioni di
investimento effettuate per interposta persona;
  e)  amministratori, dirigenti  e  sindaci  dell'intermediario o  di
altre  societa'  del   "gruppo"  di  appartenenza  dell'intermediario
medesimo,  in  carica  negli  ultimi   due  esercizi,  anche  per  le
operazioni di investimento effettuate per interposta persona;
  f) soci  della societa' di  revisione che hanno  certificato, negli
ultimi  due  esercizi,  il  bilancio dell'intermediario  o  di  altre
societa'  del "gruppo"  di appartenenza  dell'intermediario medesimo,
anche  per le  operazioni di  investimento effettuate  per interposta
persona;
  g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna per
i  reati previsti  dagli  articoli 648  -bis e  648  -ter del  codice
penale;
  h)  investitori che  abbiano  concorso  a determinare  l'insolvenza
dell'intermediario,  come  accertato  dagli  organi  della  procedura
concorsuale;
  i) coniuge e  parenti fino al primo grado degli  agenti di cambio e
dei soggetti indicati nelle lettere d), e), f), g) ed h).
                               Art. 5.
  1.  Gli interventi  del  Fondo di  cui  agli articoli  2  e 3  sono
subordinati  all'emissione del  decreto che  dispone la  liquidazione
coatta amministrativa;  nel caso  di fallimento,  all'emissione della
sentenza  dichiarativa   di  fallimento;   nel  caso   di  concordato
preventivo, alla sentenza di omologazione del concordato.
  2.  Il  Fondo,  verificatesi  le  situazioni di  cui  al  comma  1,
interviene ad indennizzare gli investitori  per i crediti di cui agli
articoli 2 e  3 che siano stati riconosciuti in  via definitiva dagli
organi  della   procedura  concorsuale  e  sulla   base  dell'importo
accertato  in  tale sede,  al  netto  di eventuali  riparti  parziali
effettuati dall'organo della procedura concorsuale.
                               Art. 6.
   1. Il credito si intende riconosciuto in via definitiva:
  a)  in  caso  di  liquidazione coatta  amministrativa,  quando  sia
diventato  esecutivo  lo  stato  passivo e  non  sia  stata  proposta
opposizione    ex   art.    57,   comma    5,   del    "testo   unico
dell'intermediazione  finanziaria" e  art.  87, comma  1, del  "testo
unico  bancario": in  caso di  opposizione, quando  questa sia  stata
decisa con  sentenza passata  in giudicato:  in caso  di insinuazione
tardiva  di   credito  ex  art.   57,  comma  3,  del   "testo  unico
dell'intermediazione  finanziaria" ed  ex  art. 89  del "testo  unico
bancario",  quando  il  credito  sia stato  ammesso  al  passivo  con
sentenza passata in giudicato;
  b)  in  caso di  fallimento,  quando  lo  stato passivo  sia  stato
dichiarato esecutivo e non sia  stata promossa opposizione ex art. 98
L.F.  o impugnazione  ex art.  100 L.F.;  in caso  di ammissione  del
credito allo  stato passivo con  riserva ex  art. 95, comma  2, L.F.,
quando la riserva sia stata sciolta  con decreto del G.D.; in caso di
dichiarazione tardiva di credito ex  art. 101 L.F., quando il credito
sia stato  ammesso al  passivo con  decreto del  G.D. o  con sentenza
passata  in giudicato;  nei casi  di opposizione  o di  impugnazione,
quando queste siano state decise con sentenza passata in giudicato;
  c) nei casi di concordato ex  art. 93 del "testo unico bancario" ed
ex  articoli 124  e  160 L.F.,  quando sia  passata  in giudicato  la
sentenza di omologazione del concordato.
                               Art. 7.
  1.   Ai   sensi  dell'art.   59,   comma   5,  del   "testo   unico
dell'intermediazione   finanziaria",  gli   organi  della   procedura
concorsuale verificano ed  attestano se i crediti  ammessi allo stato
passivo. derivino  dall'esercizio dei  servizi di investimento  e del
servizio accessorio indicati agli articoli 2 e 3.
                               Art. 8.
  1.  A norma  dell'art. 5  del decreto  del Ministro  del tesoro  14
novembre  1997, n.  485,  l'indennizzo del  Fondo  si commisura,  per
ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo
stato  passivo,   diminuito  dell'importo  degli   eventuali  riparti
parziali effettuati dall'organo della  procedura concorsuale, fino ad
un massimo complessivo di 20.000 Ecu. La conversione in lire italiane
e' effettuata al cambio del giorno  in cui e' stato depositato e reso
esecutivo  lo stato  passivo o  e'  stata depositata  la sentenza  di
omologazione del  concordato ex  art. 57, comma  3, del  "testo unico
dell'intermediazione  finanziaria",  ex  art.  93  del  "testo  unico
bancario" ed ex articoli 124 e 160 L.F. passata in giudicato.
  2.  Ai fini  del  rispetto del  limite previsto  dal  comma 1,  per
ciascun investitore si  commano i crediti derivanti  da operazioni di
investimento singole e  la quota di pertinenza  dei crediti derivanti
da operazioni di investimento congiunte di due o piu' investitori.
  3. Nel caso  di operazione di investimento congiunta di  due o piu'
investitori nella  qualita' di soci  di una  societa' o di  membri di
un'associazione, ai fini del calcolo del limite previsto dal comma 1,
l'investimento si considera effettuato di un unico investitore.
  4. Nel  caso di  operazioni congiunte  di investimento,  i crediti,
salvo  specifiche  disposizioni,  si  intendono  ripartiti  in  parti
uguali.
  5.  Nessun investitore  puo'  ottenere un  indennizzo superiore  ai
crediti complessivamente vantati.
                               Art. 9.
  1.  A norma  dell'art. 5,  comma 4,  del decreto  del Ministro  del
tesoro 4 novembre 1997, n. 485, gli indennizzi di cui agli articoli 2
e 3  non sono cumulabili  con l'indennizzo previsto  dall'art. 96-bis
del "testo unico bancario".
                              Art. 10.
  1. Al fine di ottenere l'indennizzo di cui agli articoli 2, 3 ed 8,
gli investitori i cui crediti  siano stati ammessi allo stato passivo
devono presentare al Fondo apposita istanza, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento.
   2. L'istanza deve pervenire al Fondo:
  a)  entro  centottanta giorni  dalla  data  di pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale dell'avviso  previsto all'art.  57, comma  3, del
"testo unico  dell'intermediazione finanziaria" e all'art.  86, comma
8, del "testo unico bancario", o  dal deposito dello stato passivo ex
art.  97,  comma  2,  L.F.,  ovvero dalla  data  di  ricezione  della
raccomandata di cui all'art. 97, comma 3, L.F.;
  b) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva
ex art. 95,  comma 2, L.F., entro centottanta giorni  dal decreto del
G.D. di scioglimento della riserva;
  c) nei casi  di insinuazione o dichiarazione tardiva  di credito ex
art. 57, comma 3, del "testo unico dell'intermediazione finanziaria",
ex art.  89 del "testo  unico bancario" ed ex  art. 101 L.  F., entro
centottanta giorni dalla sentenza passata  in giudicato o dal decreto
del G.D. di ammissione del credito allo stato passivo;
  d) nei casi  di opposizione o di impugnazione ex  art. 57, comma 5,
del "testo unico dell'intermediazione finanziaria", ex art. 87, comma
1, del  "testo unico bancario"  ed ex articoli  98 e 100  L.F., entro
centottanta giorni dalla sentenza passata in giudicato;
  e) nei  casi di concordato  ex art. 57,  comma 3, del  "testo unico
dell'intermediazione  finanziaria",  ex  art.  93  del  "testo  unico
bancario" ed  ex articoli  124 e 160  L.F., entro  centottanta giorni
dalla sentenza di omologazione del concordato passata in giudicato.
  La scadenza del termine non  e' opponibile all'investitore il quale
dimostri di essere stato nell'impossibilita' di rispettarlo per causa
ad esso non imputabile.
  3. Le  istanze di  indennizzo devono pervenire  al Fondo  prima del
riparto finale  dell'attivo, anche al fine  di consentire l'esercizio
del diritto di surroga di cui all'art. 17.
                              Art. 11.
  1.  Nell'istanza,  personalmente sottoscritta,  l'investitore  deve
indicare l'importo dei crediti ammessi allo stato passivo per i quali
richiede  l'indennizzo del  Fondo  e dichiarare  se l'ammissione  dei
crediti stessi  e' o  meno definitiva.  L'istanza va  corredata della
seguente documentazione:
  a) copia autentica  dello stato passivo per la parte  che riporta i
crediti oggetto dell'istanza;
  b)   certificato  della   cancelleria  del   tribunale  -   sezione
fallimentare, attestante se l'ammissione dei crediti sia stata o meno
oggetto di  opposizione o di  impugnazione ex  art. 57, comma  5, del
"testo unico dell'intermediazione finanziaria",  ex art. 87, comma 1,
del "testo unico bancario" ed ex articoli 98 e 100 L.F.;
  c) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con riserva
ex art.  95, comma 2,  LF., copia autentica  del decreto del  G.D. di
scioglimento della riserva;
  d) nei casi  di insinuazione o dichiarazione tardiva  di credito ex
art. 57, comma 3, del "testo unico dell'intermediazione finanziaria",
ex art.  89 del  "testo unico  bancario" ed ex  art. 101  L.F., copia
autentica della sentenza  passata in giudicato o del  decreto del GD.
di ammissione del credito allo stato passivo;
  e) nei casi  di opposizione o di impugnazione ex  art. 57, comma 5,
del "testo unico dell'intermediazione finanziaria", ex art. 87, comma
1, del  "testo unico bancario"  ed ex articoli  98 e 100  L.F., copia
autentica della sentenza passata in giudicato;
  f) nei  casi di concordato  ex art. 57,  comma 3, del  "testo unico
dell'intermediazione  finanziaria",  ex  art.  93  del  "testo  unico
bancario"  ed ex  articoli  124  e 160  L.F.,  copia autentica  della
sentenza di omologazione del concordato passata in giudicato;
  g)  attestazione dell'organo  della  procedura  concorsuale che  il
credito  deriva  dalle  operazioni  di  investimento  previste  dagli
articoli 2 e 3;
  h) atto  notorio attestante  che nei confronti  del titolare  o dei
contitolari  dei  crediti ammessi  allo  stato  passivo non  sussiste
alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 4.
                              Art. 12.
  1. Il Fondo, sulla base delle istanze pervenute entro il termine di
centonovanta  giorni dalla  data in  cui e'  stato depositato  e reso
esecutivo lo  stato passivo,  procede all'accertamento  delle proprie
disponibilita'  finanziarie destinate  a  copertura degli  interventi
istituzionali e  alla quantificazione degli impegni  per il pagamento
degli indennizzi nella misura  prevista dall'art. 8, relativamente ai
crediti ammessi  allo stato  passivo, inclusi  i crediti  ammessi con
riserva ex art. 95, comma 2,  L.F. o che siano oggetto di opposizione
o  di   impugnazione  ex   art.  57,  comma   5,  del   "testo  unico
dell'intermediazione finanziaria",  ex art.  87, comma 1,  del "testo
unico bancario" ed ex articoli 98 e 100 L.F.
  2. Per le istanze che pervenissero oltre il termine di cui al comma
1,  l'accertamento delle  disponibilita'  finanziarie destinate  alla
copertura degli  interventi istituzionali e la  quantificazione degli
impegni  per  il pagamento  degli  indennizzi  nella misura  prevista
dall'art. 8 sono determinati pariteticamente a quelli di cui al comma
1, a condizione  che non vengano modificate  situazioni pregresse nel
frattempo intervenute.
  3. Il Fondo provvede a  disporre il pagamento degli indennizzi agli
aventi diritto,  relativamente ai crediti ammessi  allo stato passivo
in via definitiva, entro 90 giorni  dalla scadenza del termine di cui
all'art. 10, comma 2,  lettera a)e per le istanze di  cui al comma 2,
entro 90  giorni dalla data in  cui l'istanza e' pervenuta  al Fondo,
subordinatamente   al   perfezionamento,   da  parte   del   titolare
dell'indennizzo, dei documenti indicati agli artticoli 11 e 16.
  4. Nei  casi di crediti ammessi  allo stato passivo con  riserva ex
art. 95,  comma 2,  L.F., a seguito  di insinuazione  o dichiarazione
tardiva  di   credito  ex  art.   57,  comma  3,  del   "testo  unico
dell'intermediazione finanziaria", ex art.  89 "testo unico bancario"
ed ex art. 101 L.F., ovvero  di opposizione o di impugnazione ex art.
57, comma  5, del "testo unico  dell'intermediazione finanziaria", ex
art. 87,  comma 1, del  "testo unico bancario" ed  ex artt. 98  e 100
L.F., il Fondo provvede  all'accantonamento degli indennizzi in conti
individuali, infruttiferi, rubricati a  nome degli aventi diritto; il
pagamento e' disposto entro novanta giorni dalla scadenza dei termini
di  cui  all'art.  10,  comma  2,  lettere b),  d),  c),  d)  ed  e),
subordinatamente   al   perfezionamento,   da  parte   del   titolare
dell'indennizzo, dei documenti indicati agli artt. 11 e 16.
                              Art. 13.
  1. Ai  sensi dell'art.  6, comma  2, del  decreto del  Ministro del
tesoro 14 novembre  1997, n. 485 qualora  per circostanze eccezionali
non fosse possibile disporre i pagamenti degli indennizzi nei termini
previsti  dall'art. 12,  commi 3  e 4,  il Fondo  puo', con  motivata
istanza, richiedere  al Ministero  del tesoro,  del bilancio  e della
programmazione economica una proroga dei termini stessi.
                              Art. 14.
  1. Le  disponibilita' finanziarie accertate ai  sensi dell'art. 12,
commi 1  e 2,  sono destinate al  pagamento, o  accantonamento, degli
indennizzi nella  misura prevista dall'art.  8. Il Fondo  provvede al
pagamento,  o accantonamento,  degli  indennizzi  dovuti agli  aventi
diritto nell'ordine e con le  priorita' determinati dalla data in cui
e' stato  depositato e  reso esecutivo lo  stato passivo  di ciascuna
procedura; nei  casi di concordato  ex art.  57, comma 3,  del "testo
unico dell'intermediazione finanziaria", ex  art. 93 del "testo unico
bancario"  ed  ex articoli  124  e  160  L.F.  nell'ordine e  con  le
priorita' determinati  dalla data in  cui e' passata in  giudicato la
sentenza di omologazione del concordato. I crediti ammessi allo stato
passivo  con  riserva  ex  art.  95, comma  2,  L.F.,  a  seguito  di
insinuazione o dichiarazione tardiva ex  art. 57, comma 3, del "testo
unico dell'intermediazione finanziaria", ex  art. 89 del "testo unico
bancario" ed  art. 101 L.F.  ovvero di  giudizio di opposizione  o di
impugnazione   ex    art.   57,    comma   5,   del    "testo   unico
dell'intermediazione finanziaria",  ex art.  87, comma 1,  del "testo
unico bancario"  ed ex articoli  98 e  100 L.F., assumono  gli stessi
ordine e priorita' della procedura cui si riferiscono.
                              Art. 15.
  1. Nel caso in cui  l'ammontare degli impegni quantificati ai sensi
dell'art.  12, commi  1  e 2,  superi  le disponibilita'  finanziarie
destinate  a copertura  degli interventi  istituzionali accertate  ai
sensi  del  medesimo  art. 12,  commi  1  e  2,  il Fondo,  ferma  la
previsione   di   cui  all'art.   13,   provvede   al  pagamento,   o
accantonamento, parziale degli indennizzi dovuti agli aventi diritto,
nei  limiti consentiti  dalle disponibilita'  finanziarie come  sopra
accertate  ed  in  proporzione all'importo  dei  singoli  indennizzi,
nell'ordine e con le priorita' di cui all'art. 14.
  I   residui  indennizzi   non   soddisfatti  dalle   disponibilita'
finanziarie  accertate ai  sensi  dell'art.  12, commi  1  e 2,  sono
pagati,  o accantonati,  a  valere  sulle disponibilita'  finanziarie
successivamente  acquisite dal  Fondo,  entro il  termine di  novanta
giorni dall'acquisizione delle disponibilita' medesime, nell'ordine e
con le priorita' di cui all'art. 14.
                              Art. 16.
  Ai fini  del pagamento  dell'indennizzo, l'avente diritto  deve far
pervenire al Fondo:
  a)   certificato  della   cancelleria  del   tribunale  -   sezione
fallimentare, rilasciato  in data  non anteriore  a trenta  giorni da
quello  dell'inoltro  al  Fondo,  attestante che  nei  confronti  del
credito  iscritto  nello  stato  passivo non  sono  stati  presentati
ricorsi  per  opposizione  ex  art.  57, comma  5,  del  testo  unico
dell'intermediazione finanziaria, ed ex art.  87, comma 1, del "testo
unico  bancario", per  impugnazione ex  art. 100  L.F. ed  istanza di
revocazione ex art. 102 L.F.;
  b) dichiarazione dell'organo della procedura concorsuale attestante
se  il  credito  iscritto  nello  stato  passivo  sia  stato  o  meno
assoggettato a vincoli di indisponibilita';
  e) dichiarazione dell'organo della procedura concorsuale attestante
se  sian  state  fatte  o  meno  ripartizioni  parziali  e,  in  caso
affermativo in quale misura;
  d)  atto   di  quietanza,   sottoposto  ad  autentica   notarile  e
registrazione ai  sensi della  legge 16  febbraio 1913,  n. 89  e del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  Nei  casi in  cui nei  confronti del  credito iscritto  nello stato
passivo risulti  pendente un  giudizio a  seguito di  opposizione, di
impugnazione o  di revocazione ex art.  57, comma 5 del  "testo unico
dell'intermediazione finanziaria",  ex art.  87, comina 1,  del testo
unico bancario" ed ex articoli 98,  100 e 102 L.F., il Fondo provvede
all'accantonamento  dell'indennizzo,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 12, comma 4.
                              Art. 17.
  1.   A   norma   dell'art.   59,  comma   4,   del   "testo   unico
dell'intermediazione finanziaria", il Fondo  e' surrogato nei diritti
degli investitori  fino a  concorrenza dell'importo  degli indennizzi
pagati. Il Fondo  notifica agli organi della  procedura concorsuale i
pagamenti effettuati  e, entro tali  limiti, percepisce le  somme dei
riparti dell'attivo effettuati dagli organi medesimi.
                              Art. 18.
  1.   A   norma  dell'art.   59,   comma.   6,  del   "testo   unico
dell'intermediazione  finanziaria", per  le controversie  inerenti la
concessione degli indennizzi e' competente il Foro di Roma.
                              Art. 19.
  1. Il pagamento degli indennizzi previsti dal presente "Regolamento
operativo" e' effettuato in lire  italiane fino all'entrata in vigore
dell'Euro.
                              Art. 20.
  A norma  dellart. 62,  comma 3, del  decreto legislativo  23 luglio
1996, n.  415, il  presente "Regolamento  operativo" si  applica alle
insolvenze per le quali lo stato  passivo sia stato depositato e reso
esecutivo successivamete alla  data di entrata in  vigore del decreto
del Ministro del tesoro 14 novembre 1997 n. 485.
                              Art. 21.
  A norma dell'art. 12, comma 5,  del decreto del Ministro del tesoro
14  novembre 1997,  n. 485,  le modifiche  del presente  "Regolamento
operativo" sono sottoposte alla preventiva approvazione del Ministero
del tesoro del bilancio e della programmazione economica.
                              Art. 22.
  A norma dell'art.  12 comma 2, del decreto del  Ministro del tesoro
14  novembre  1997, n.  485,  il  presente "Regolamento  operativo  e
approvato   dal  Ministero   del   tesoro,  del   bilancio  e   della
programmazione economica con  provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.