(all. 1 - art. 1)
                                                              Annesso
                 DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
               A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
                    "S. MARTINO DELLA BATTAGLIA"
                               Art. 1.
  La  denominazione   di  origine   controllata  "S.   Martino  della
Battaglia" e'  riservata ai  vini bianco  e liquoroso  che rispondono
alle condizioni  ed ai requisiti stabiliti  nel presente disciplinare
di produzione.
                               Art. 2.
  La  denominazione   di  origine   controllata  "S.   Martino  della
Battaglia"  e' riservata  al vino  ottenuto per  almeno l'80%  da uve
provenienti, nell'ambito aziendale, dal vitigno "Tocai friulano".
  Possono  concorrere  alla produzione  del  vino  "S. Martino  della
Battaglia" per un massimo del 20% del totale anche uve provenienti da
altri  vitigni,   a  bacca   bianca,  raccomandati   e/o  autorizzati
rispettivamente  per  le  province  di   Brescia  e  di  Verona,  con
l'esclusione di vitigni aromatici.
                               Art. 3.
  La  zona  di  produzione  dei   vini  a  denominazione  di  origine
controllata  "S. Martino  della Battaglia"  comprende in  tutto o  in
parte  i  territori  dei  comuni di  Sirmione,  Desenzano,  Lonato  e
Pozzolengo, in provincia  di Brescia e di Peschiera,  in provincia di
Verona.
   Tale zona e' cosi' delimitata:
  partendo da quota 70 in prossimita' del km 267 della strada statale
n. 11, la linea di delimitazione segue  la riva sud del lago di Garda
fino ai "Cappuccini", ad ovest di Peschiera del Garda. Procede quindi
verso  sud sulla  strada per  Villa  Montresor fino  a giungere  alla
ferrovia. Segue ad ovest la ferrovia fino a quota 84 ove scende a sud
lungo la strada che conduce al  laghetto del Frassino; sopra quota 91
piega ad ovest per  C. Berra Nuova e sotto quota 101  piega a sud per
Serraglio,  indi  passa ad  est  di  C.na  Gozzetto fino  a  giungere
all'autostrada  della  Serenissima.   Attraversata  l'autostrada,  il
limite procede a sudovest sulla strada  che passa sotto i Pignolini e
sopra quota 84 fino a giungere a C.na Boschetti e C.na Rondinelli ove
incontra il  confine provinciale  col quale  si identifica  verso sud
fino  alla strada  per Pozzolengo  in  prossimita' di  quota 100.  Da
questo  punto  il  limite  segue  la  strada  per  Pozzolengo,  Ponte
dell'Irta,  Ballino  e fino  a  quota  110  ove incontra  il  confine
provinciale che  segue a nordovest  fino all'altezza de  "il Casino";
qui segue la strada per Ferrari  indi quella che verso nord e nordest
porta a Madonna della Scoperta, Fenil Novo, C. Baita, Castel Venzago,
Centenaro e  S. Pietro.  Da S.  Pietro il  limite procede  verso nord
sulla strada che passando da  C.na Venga giunge sull'autostrada della
Serenissima, segue questa verso est fino a C. Caporale per poi salire
a  nord sulla  strada che  passando  per Casette  Pomo, Villa  Venga,
Bogliacco, Pigna, Moie, C.na Tese e a nord di Villa Arriga, giunge al
lago  di Garda  a quota  70 in  prossimita' del  km 267  della strada
statale n. 11.
  E' inoltre da  considerare zona di produzione del  vino "S. Martino
della  Battaglia" il  territorio  compreso nei  confini qui  appresso
indicati:  partendo dalla  stazione ferroviaria  di Lonato,  segue la
linea ferroviaria  in direzione di  est fino ad incontrare  la strada
statale n. 11. Segue la strada statale n. 11 fino a quota 137 (gruppo
di Rovere) e l'abbandona per seguire la strada che andando verso sud,
passa per Casetta e quindi passa sotto l'autostrada della Serenissima
e  da qui  segue la  strada per  S. Cipriano.  Passa in  fianco a  S.
Cipriano sempreseguendo  la strada  fino alla  carrareccia che  va in
direzione di C.na Gerardi (quota 206), quindi il confine passa per la
linea di massima pendenza attraverso C.na Gerardi fino ad intersecare
la strada che  da Lonato porta a Castel Venzago.  Segue questa strada
fino in  localita' Tiracul e  poi passa a  sud fino a  Brodenella. Da
Brodenella segue  la strada che  va fino a  Ghetto e la  segue ancora
fino a Ghetto  Superiore a quota 163. Da quota  163 il confine taglia
in  linea retta  fino  a C.  Pulecra.  Scende da  C.  Pulecra per  il
sentiero fino ad intersecare la  mulattiera che passa sotto M. Nuvolo
e  arriva a  le  Crociere. Qui  imbocca la  carrareccia  che porta  a
Malocco di sopra  e da Malocco di  sopra segue la strada  che porta a
Lonato. Attraversa l'autostrada la Serenissima in prossimita' dell'ex
Convento ed oltrepassando il sottopassaggio segue la strada che porta
alla stazione di Lonato.
                               Art. 4.
  Le condizioni  ambientali e di  coltura dei vigneti  destinati alla
produzione  dei  vini  a  denominazione di  origine  controllata  "S.
Martino  della Battaglia"  di cui  all'art. 1,  devono essere  quelle
tradizionali della  zona di  produzione e  comunque atte  a conferire
alle  uve  ed  ai  vini derivati  le  specifiche  caratteristiche  di
qualita'.
  Sono  pertanto  da  considerarsi  idonei  ai  fini  dell'iscrizione
all'albo di  cui all'art. 15  della legge  10 febbraio 1992,  n. 164,
unicamente i  vigneti collinari e pedecollinari  di buona esposizione
su  terreni di  natura  prevalentemente calcareo  argillosa, misti  a
buona parte di scheletro e similari.
  I  sesti di  impianto,  le forme  di allevamento  ed  i sistemi  di
potatura  (corti,  lunghi  e  misti) devono  essere  quelli  di  tipo
tradizionale  e comunque  atti  a non  modificare le  caratteristiche
delle uve e del vino.
  Fermi  restando  i  vigneti  esistenti,   i  nuovi  impianti  ed  i
reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad ettaro non
inferiore a 3.000 calcolati sul sesto d'impianto.
  E' vietata  ogni pratica di forzatura;  e' consentita l'irrigazione
di soccorso  effettuata non oltre  il periodo dell'invaiatura  per un
massimo di due interventi all'anno.
  La produzione massima di uva  per ettaro, in coltura specializzata,
non deve  essere superiore rispettivamente  a 11,5 tonnellate  per il
vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "S.  Martino  della
Battaglia" e a 8,0 tonnellate per  il vino a denominazione di origine
controllata "S. Martino della Battaglia" tipologia liquoroso.
  Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata "S. Martino della  Battaglia" devono essere riportati nei
limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20%
i  limiti medesimi,  fermi  restando  i limiti  resa  uva/vino per  i
quantitativi di cui trattasi.
  Le  eccedenze delle  uve,  nel  limite massimo  del  2%, non  hanno
diritto alla denominazione di origine controllata.
  Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione
di origine controllata per tutto il prodotto.
  Fermi restando i  limiti sopra indicati, la  produzione massima per
ettaro  di  vigneto  in  coltura  promiscua  deve  essere  calcolata,
rispetto  a   quella  specializzata,   in  rapporto   alla  effettiva
superficie coperta dalla vite.
  Le uve  destinate alla  vinificazione del  vino a  denominazione di
origine controllata "S. Martino della Battaglia" devono assicurare un
titolo alcolometrico  volumico naturale  minimo di 11,0%  vol: quelle
destinate  alla vinificazione  del  vino a  denominazione di  origine
controllata "S.  Martino della Battaglia" tipologia  liquoroso devono
assicurare un titolo alcolometrico  volumico naturale minimo di 12,0%
vol.
  La regione Lombardia, d'intesa  con la regione Veneto, annualmente,
prima  della vendemmia,  sentite le  organizzazioni professionali  di
categoria e  l'ente di tutela  riconosciuto e delegato,  tenuto conto
delle  condizioni  ambientali e  di  coltura  che nell'anno  si  sono
verificate,  puo'   stabilire  con  decreto  un   limite  massimo  di
produzione inferiore  a quello  fissato dal presente  disciplinare in
rapporto  agli  ettolitri  di   vino  ottenibile,  dandone  immediata
comunicazione  al  Ministero per  le  politiche  agricole -  Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine  e delle  indicazioni geografiche  tipiche dei  vini ed  alle
camere di commercio I.A.A. di Brescia e di Verona.
                               Art. 5.
  Le  operazioni di  vinificazione,  imbottigliamento ed  affinamento
devono  essere  effettuate  all'interno   della  zona  di  produzione
delimitata  nel  precedente  art.  3. Tuttavia,  tenuto  conto  delle
situazioni  tradizionali  di  produzione,   e'  consentito  che  tali
operazioni  siano effettuate  entro  l'ambito dell'intero  territorio
amministrativo delle province di Brescia  e di Mantova, nella regione
Lombardia e di Verona, nella regione Veneto.
  Nella vinificazione  sono ammesse soltanto le  pratiche enologiche,
comprese  quelle relative  all'affinamento,  corrispondenti agli  usi
locali, leali e costanti, e comunque  atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche.
  La  denominazione   di  origine   controllata  "S.   Martino  della
Battaglia"  puo' essere  utilizzata per  designare il  tipo liquoroso
ottenuto  mediante   l'alcolizzazione  del   mosto  di   base,  anche
parzialmente fermentato. Per detta  tipologia e' vietato aumentare la
gradazione alcolica complessiva  del prodotto mediante concentrazione
del mosto o impiego di mosti che siano oggetto di concentrazione.
  La resa massima delle uve in  vino finito non deve essere superiore
al 70%, per entrambe le tipologie.
  Qualora  superi detto  limite, ma  non il  75%, l'eccedenza  non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
  Oltre  il  75% decade  il  diritto  alla denominazione  di  origine
controllata per tutto il prodotto.
                               Art. 6.
  I vini  a denominazione  di origine  controllata "S.  Martino della
Battaglia" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle
seguenti caratteristiche:
   "S. Martino della Battaglia":
  colore: giallo citrino tendente al dorato con l'affinamento;
    profumo: evoluto, intenso, caratteristico;
  sapore:  fresco,  secco  o   rotondo,  con  retrogusto  leggero  di
mandorla;
  titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.
   "S. Martino della Battaglia" liquoroso:
    colore: giallo tendente al dorato con l'affinamento;
    profumo: intenso, caratteristico;
  sapore: gradevolmente  dolce, vellutato,  armonico e  generoso, con
leggero  retrogusto di  mandorla, eventualmente  con sapore  di legno
derivante dall'affinamento in botte;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,0% vol;
    zuccheri residui non inferiori a 40,0 g/l;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.
  E' in facolta'  del Ministero per le politiche  agricole - Comitato
nazionale per  la tutela e  la valorizzazione delle  denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare,
con proprio decreto, i limiti  sopra indicati per l'acidita' totale e
l'estratto secco netto.
                               Art. 7.
  Nella  designazione e  presentazione  dei vini  a denominazione  di
origine  controllata   "S.  Martino   della  Battaglia"   e'  vietata
l'aggiunta   di   qualsiasi    qualificazione   diversa   da   quelle
espressamente previste  dal presente  disciplinare, ivi  compresi gli
aggettivi "extra", "fine", "scelto" e similari.
  E' consentita l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati, purche'  non siano tali da trarre in
inganno il consumatore.
  E' consentito  altresi' l'uso della indicazione  aggiuntiva "vigna"
seguita  immediatamente   dal  relativo   toponimo  purche'   le  uve
provengano totalmente dai corrispondenti  vigneti e siano rivendicate
annualmente ed iscritte nell'apposito albo dei vigneti previsto dalla
legge  10 febbraio  1992, n.  164, tenuto  rispettivamente presso  le
camere di  commercio I.A.A. di  Brescia e di Verona,  alle condizioni
previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.
  Sulle  bottiglie   contenenti  vini  a  denominazione   di  origine
controllata "S. Martino della  Battaglia" deve figurare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
                               Art. 8.
  Il vino  a denominazione di  origine controllata "S.  Martino della
Battaglia" puo' essere immesso al consumo in contenitori di qualunque
capacita'.  Qualora venga  confezionato in  recipienti da  0,375 a  3
litri, puo'  essere immesso al consumo  solo in bottiglie di  vetro e
con tappo  di sughero. Le  bottiglie con capacita' inferiore  a 0,375
per specifiche esigenze commerciali possono avere la chiusura a vite.
  Il vino  a denominazione di  origine controllata "S.  Martino della
Battaglia" liquoroso deve obbligatoriamente essere immesso al consumo
in recipienti di vetro di capacita'  inferiore o uguale a litri 1,0 e
con tappo di sughero.