(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO A
                               alla delibera n. 18 del 16 giugno 1998
          CODICE ETICO DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE
                            COMUNICAZIONI
   (Ai sensi dell'articolo 1, comma 9 della legge 31 luglio 1997,
n. 249 istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni)
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
 1. Le disposizioni del presente Codice  operano  nei  confronti  dei
dipendenti  dell'Autorita',  dei  consulenti  dell'Autorita'  di  cui
all'art. 2, comma 30, della legge n. 481 del 1995, nonche', in quanto
applicabili, nei confronti dei Componenti dell'Autorita'.
 2. Per i Componenti dell'Autorita' le funzioni  del  Comitato  Etico
sono esercitate dal Consiglio.
 3.  I  dipendenti  si  obbligano  ad  osservare  le disposizioni del
presente Codice all'atto dell'assunzione in  servizio,  in  qualsiasi
veste,  presso  l'Autorita', ovvero all'atto della sottoscrizione del
contratto di lavoro a tempo determinato.
                               Art. 2.
                          Principi generali
 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 14 novembre 1995,
n. 481, i Componenti dell'Autorita', nonche' tutti i dipendenti  sono
pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni .
 2.  I  Componenti  e  i  dipendenti  debbono tenere un comportamento
ispirato a lealta', imparzialita', diligenza, nonche'  a  correttezza
personale,  nella  consapevolezza  che  l'attivita' dell'Autorita' e'
rivolta alla soluzione di  questioni  di  particolare  delicatezza  e
coinvolge  rilevanti  interessi  economici  di  soggetti operanti nei
settori delle comunicazioni.
                               Art. 3.
                   Comportamento durante il lavoro
 1. Il dipendente svolge la propria opera  con  impegno  e  costanza,
attendendo  quotidianamente  e  con  solerzia  alle  mansioni ed agli
incarichi affidatigli.
 2. Il comportamento del dipendente e' volto a stabilire rapporti  di
fiducia  e collaborazione tra l'Autorita' e i soggetti interessati, a
qualunque titolo,  all'attivita'  da  essa  svolta.  A  tal  fine  il
dipendente  manifesta  disponibilita' e cortesia usando un linguaggio
semplice, motivando  le  risposte  cooperando  con  riservatezza  con
quanti sono interessati al lavoro degli uffici.
 3.  Nel  fruire  dei  beni  e  dei servizi a disposizione per il suo
lavoro, il dipendente dovra', in ogni momento,  essere  in  grado  di
giustificarne l'uso come conforme al corretto esercizio della propria
attivita'  professionale,  evitando  sprechi ed impieghi inefficienti
degli stessi.
                               Art. 4
                  Comportamento nella vita sociale
 1.  I  Componenti e i dipendenti, nei rapporti privati, evitano ogni
abuso della propria posizione con lo  scopo  di  conseguire  indebiti
vantaggi per se' o per altri.
                               Art. 5.
                       Doveri di imparzialita'
 1.  I  Componenti  e  i  dipendenti operano con imparzialita', senza
indulgere a trattamenti di  favore;  assumono  le  proprie  decisioni
nella  massima  trasparenza  e  respingono  indebite  pressioni.  Non
determinano, ne' concorrono a determinare, situazioni di privilegio e
non ne fruiscono.
 2. Nello svolgimento dei suoi compiti il dipendente:
 a) non assume impegni, ne' fa promesse ovvero da' rassicurazioni  in
ordine a questioni che rientrino nella competenza dell'Autorita';
 b)   non  promuove  incontri  informali  con  soggetti  interessati,
dedicati a questioni rilevanti ai fini dell'attivita' d'ufficio,  ne'
vi  partecipa,  se a cio' non espressamente autorizzato dal dirigente
responsabile; in particolare, non  partecipa  ad  incontri  informali
aventi  ad oggetto provvedimenti non ancora deliberati dall'Autorita'
o non comunicati formalmente alle parti;
 c) mantiene un comportamento imparziale in occasione di esami  o  di
concorsi   pubblici,   nonche'   in   occasione   di   promozioni   o
trasferimenti.
 3. Il dipendente evita di assumere incarichi  di  rappresentanza  in
associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura, qualora
da  cio'  possano  derivare  obblighi,  vincoli o aspettative tali da
poter compromettere l'esercizio delle funzioni dell'Autorita'.
                               Art. 6.
             Divieto di accettare doni o altre utilita'
 1. Ai Componenti e ai dipendenti  e'  fatto  divieto  di  accettare,
anche  in  occasioni  di  festivita', per se' o per altri, donativi o
altre  utilita'   da   soggetti   in   qualsiasi   modo   interessati
dall'attivita'  dell'Autorita',  ad  eccezione  dei  regali  d'uso di
modico valore.
 2. Il soggetto che, indipendentemente  dalla  sua  volonta',  riceve
doni  o altre utilita' di non modico valore, comunica tempestivamente
e  per  iscritto  la  circostanza   al   responsabile   dell'ufficio,
provvedendo,  nel  contempo, alla restituzione di essi per il tramite
dei competenti uffici dell'Autorita'.
                               Art. 7.
           Conflitto di interessi - Obblighi di astensione
 1. I Componenti e i dipendenti, nell'esercizio delle loro  funzioni,
non  assumono  decisioni  e non svolgono attivita' inerenti alle loro
mansioni, ove versino in situazioni di conflitto di interesse.
 2.  I  Componenti  e i dipendenti hanno obbligo di astenersi in ogni
caso in cui esistano evidenti ragioni di opportunita'.
 3. Il dipendente motiva per iscritto l'intenzione  di  astenersi  al
responsabile dell'ufficio, il quale decide sull'astensione.
                               Art. 8.
                       Obbligo di riservatezza
 1.  I Componenti e i dipendenti sono tenuti al rigoroso rispetto del
segreto d'ufficio   e  di  ogni  ulteriore  obbligo  di  riservatezza
inerente alla qualita' di pubblico ufficiale propria dei Componenti e
dei dipendenti  dell'Autorita' nell'esercizio delle loro funzioni.
 2.  In particolare, fuori dai casi previsti dalla normativa vigente,
sono tenuti  a  non  fornire  informazioni  in  merito  ad  attivita'
istruttorie,  ispettive  o  di  indagine  in  corso presso gli organi
dell'Autorita';  non  devono  anticipare  le  domande  che  intendono
formulare  nel  corso  delle  audizioni  e,  in  generale, durante lo
svolgimento degli atti istruttori.  Sono  altresi'  obbligati  a  non
pronunciarsi  in  merito  a provvedimenti relativi ai procedimenti in
corso, prima che siano stati ufficialmente  deliberati  dagli  organi
dell'Autorita'  e  comunicati  formalmente  alle parti. Danno accesso
alle informazioni a coloro che ne  hanno  titolo,  nel  rispetto  del
segreto   d'ufficio,   delle   vigenti   disposizioni  legislative  e
regolamentari e del sopra descritto obbligo di riservatezza.
                               Art. 9.
                Rapporti con i mezzi di informazione
 1.  I  rapporti  con  i  mezzi  di  informazione  sono  tenuti   dal
Presidente, dai Componenti o dai dipendenti espressamente incaricati.
 2.  L'orientamento  dell'Autorita'  sulle  materie  di competenza e'
espresso mediante comunicati ufficiali.
 3. Il dipendente e' tenuto ad evitare  ogni  dichiarazione  pubblica
concernente   la   sua   attivita'   lavorativa  nonche'  ogni  altra
dichiarazione  che  possa  nuocere  al  prestigio   ed   all'immagine
dell'Autorita'.
 4.  Il  dipendente  evita  di  intrattenere  rapporti con i mezzi di
informazione e di sollecitare, in qualunque forma, anche la  semplice
divulgazione di notizie concernenti i lavori dell'Autorita'.
                              Art. 10.
                  Divieto di attivita' collaterali
 1.  I  dipendenti  non  possono  in ogni caso svolgere attivita' che
impediscano o riducano l'adempimento dei compiti  di  ufficio  o  che
contrastino con esso.
 2.  La  pubblicazione  di  opere,  saggi,  articoli  di  stampa,  la
partecipazione a convegni, seminari e  manifestazioni  da  parte  del
dipendente  in  tale qualita' su materie di competenza dell'Autorita'
sono sottoposte alla preventiva autorizzazione del responsabile della
struttura.
                              Art. 11.
                           Comitato Etico
 1.  Il  Consiglio  nomina  un  Comitato Etico composto da almeno tre
persone di notoria indipendenza e  autorevolezza morale.
 2.  Il  Comitato  Etico  e'  incaricato  di  valutare  la   corretta
applicazione  delle  norme  del  presente  Codice  e  di  proporre le
soluzioni di casi concreti.
 3. Il piu' anziano di eta' esercita  le  funzioni  di  Presidente  e
convoca  il  Comitato  stesso.    4.  Il  Comitato Etico riferisce al
Consiglio, che e' chiamato ad adottare  le  eventuali  decisioni  del
caso.   Esso   si   avvale   della   collaborazione,   tecnica  e  di
documentazione, degli uffici dell'Autorita'.
                               Art. 12
                   Aggiornamento del Codice Etico
 1. Il Consiglio, anche sulla scorta dei suggerimenti provenienti dal
Comitato  Etico,  puo'  provvedere  a  modificare  ed  integrare   le
disposizioni del presente codice.