ALLEGATO A alla delibera n. 18 del 16 giugno 1998 CODICE ETICO DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Ai sensi dell'articolo 1, comma 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni) Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente Codice operano nei confronti dei dipendenti dell'Autorita', dei consulenti dell'Autorita' di cui all'art. 2, comma 30, della legge n. 481 del 1995, nonche', in quanto applicabili, nei confronti dei Componenti dell'Autorita'. 2. Per i Componenti dell'Autorita' le funzioni del Comitato Etico sono esercitate dal Consiglio. 3. I dipendenti si obbligano ad osservare le disposizioni del presente Codice all'atto dell'assunzione in servizio, in qualsiasi veste, presso l'Autorita', ovvero all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato. Art. 2. Principi generali 1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 14 novembre 1995, n. 481, i Componenti dell'Autorita', nonche' tutti i dipendenti sono pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni . 2. I Componenti e i dipendenti debbono tenere un comportamento ispirato a lealta', imparzialita', diligenza, nonche' a correttezza personale, nella consapevolezza che l'attivita' dell'Autorita' e' rivolta alla soluzione di questioni di particolare delicatezza e coinvolge rilevanti interessi economici di soggetti operanti nei settori delle comunicazioni. Art. 3. Comportamento durante il lavoro 1. Il dipendente svolge la propria opera con impegno e costanza, attendendo quotidianamente e con solerzia alle mansioni ed agli incarichi affidatigli. 2. Il comportamento del dipendente e' volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Autorita' e i soggetti interessati, a qualunque titolo, all'attivita' da essa svolta. A tal fine il dipendente manifesta disponibilita' e cortesia usando un linguaggio semplice, motivando le risposte cooperando con riservatezza con quanti sono interessati al lavoro degli uffici. 3. Nel fruire dei beni e dei servizi a disposizione per il suo lavoro, il dipendente dovra', in ogni momento, essere in grado di giustificarne l'uso come conforme al corretto esercizio della propria attivita' professionale, evitando sprechi ed impieghi inefficienti degli stessi. Art. 4 Comportamento nella vita sociale 1. I Componenti e i dipendenti, nei rapporti privati, evitano ogni abuso della propria posizione con lo scopo di conseguire indebiti vantaggi per se' o per altri. Art. 5. Doveri di imparzialita' 1. I Componenti e i dipendenti operano con imparzialita', senza indulgere a trattamenti di favore; assumono le proprie decisioni nella massima trasparenza e respingono indebite pressioni. Non determinano, ne' concorrono a determinare, situazioni di privilegio e non ne fruiscono. 2. Nello svolgimento dei suoi compiti il dipendente: a) non assume impegni, ne' fa promesse ovvero da' rassicurazioni in ordine a questioni che rientrino nella competenza dell'Autorita'; b) non promuove incontri informali con soggetti interessati, dedicati a questioni rilevanti ai fini dell'attivita' d'ufficio, ne' vi partecipa, se a cio' non espressamente autorizzato dal dirigente responsabile; in particolare, non partecipa ad incontri informali aventi ad oggetto provvedimenti non ancora deliberati dall'Autorita' o non comunicati formalmente alle parti; c) mantiene un comportamento imparziale in occasione di esami o di concorsi pubblici, nonche' in occasione di promozioni o trasferimenti. 3. Il dipendente evita di assumere incarichi di rappresentanza in associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura, qualora da cio' possano derivare obblighi, vincoli o aspettative tali da poter compromettere l'esercizio delle funzioni dell'Autorita'. Art. 6. Divieto di accettare doni o altre utilita' 1. Ai Componenti e ai dipendenti e' fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festivita', per se' o per altri, donativi o altre utilita' da soggetti in qualsiasi modo interessati dall'attivita' dell'Autorita', ad eccezione dei regali d'uso di modico valore. 2. Il soggetto che, indipendentemente dalla sua volonta', riceve doni o altre utilita' di non modico valore, comunica tempestivamente e per iscritto la circostanza al responsabile dell'ufficio, provvedendo, nel contempo, alla restituzione di essi per il tramite dei competenti uffici dell'Autorita'. Art. 7. Conflitto di interessi - Obblighi di astensione 1. I Componenti e i dipendenti, nell'esercizio delle loro funzioni, non assumono decisioni e non svolgono attivita' inerenti alle loro mansioni, ove versino in situazioni di conflitto di interesse. 2. I Componenti e i dipendenti hanno obbligo di astenersi in ogni caso in cui esistano evidenti ragioni di opportunita'. 3. Il dipendente motiva per iscritto l'intenzione di astenersi al responsabile dell'ufficio, il quale decide sull'astensione. Art. 8. Obbligo di riservatezza 1. I Componenti e i dipendenti sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza inerente alla qualita' di pubblico ufficiale propria dei Componenti e dei dipendenti dell'Autorita' nell'esercizio delle loro funzioni. 2. In particolare, fuori dai casi previsti dalla normativa vigente, sono tenuti a non fornire informazioni in merito ad attivita' istruttorie, ispettive o di indagine in corso presso gli organi dell'Autorita'; non devono anticipare le domande che intendono formulare nel corso delle audizioni e, in generale, durante lo svolgimento degli atti istruttori. Sono altresi' obbligati a non pronunciarsi in merito a provvedimenti relativi ai procedimenti in corso, prima che siano stati ufficialmente deliberati dagli organi dell'Autorita' e comunicati formalmente alle parti. Danno accesso alle informazioni a coloro che ne hanno titolo, nel rispetto del segreto d'ufficio, delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e del sopra descritto obbligo di riservatezza. Art. 9. Rapporti con i mezzi di informazione 1. I rapporti con i mezzi di informazione sono tenuti dal Presidente, dai Componenti o dai dipendenti espressamente incaricati. 2. L'orientamento dell'Autorita' sulle materie di competenza e' espresso mediante comunicati ufficiali. 3. Il dipendente e' tenuto ad evitare ogni dichiarazione pubblica concernente la sua attivita' lavorativa nonche' ogni altra dichiarazione che possa nuocere al prestigio ed all'immagine dell'Autorita'. 4. Il dipendente evita di intrattenere rapporti con i mezzi di informazione e di sollecitare, in qualunque forma, anche la semplice divulgazione di notizie concernenti i lavori dell'Autorita'. Art. 10. Divieto di attivita' collaterali 1. I dipendenti non possono in ogni caso svolgere attivita' che impediscano o riducano l'adempimento dei compiti di ufficio o che contrastino con esso. 2. La pubblicazione di opere, saggi, articoli di stampa, la partecipazione a convegni, seminari e manifestazioni da parte del dipendente in tale qualita' su materie di competenza dell'Autorita' sono sottoposte alla preventiva autorizzazione del responsabile della struttura. Art. 11. Comitato Etico 1. Il Consiglio nomina un Comitato Etico composto da almeno tre persone di notoria indipendenza e autorevolezza morale. 2. Il Comitato Etico e' incaricato di valutare la corretta applicazione delle norme del presente Codice e di proporre le soluzioni di casi concreti. 3. Il piu' anziano di eta' esercita le funzioni di Presidente e convoca il Comitato stesso. 4. Il Comitato Etico riferisce al Consiglio, che e' chiamato ad adottare le eventuali decisioni del caso. Esso si avvale della collaborazione, tecnica e di documentazione, degli uffici dell'Autorita'. Art. 12 Aggiornamento del Codice Etico 1. Il Consiglio, anche sulla scorta dei suggerimenti provenienti dal Comitato Etico, puo' provvedere a modificare ed integrare le disposizioni del presente codice.