(all. 1 - art. 1)
                  DIPLOMA UNIVERSITARIO IN GESTIONE
                   DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
                               Art. 1.
  E' istituito  presso la  facolta' di economia  il corso  di diploma
universitario in gestione delle  amministrazioni pubbliche, di durata
triennale.
  L'obiettivo del  corso di  diploma universitario in  gestione delle
amministrazioni pubbliche e' quello di  formare diplomati in grado di
svolgere negli enti  pubblici e nelle aziende  pubbliche attivita' di
gestione,  di   programmazione  e   di  pianificazione   economica  e
territoriale.
  Nel corso di diploma gli insegnamenti attivabili sono:
  a)  quelli  attivabili  nel  corso  di  laurea  della  facolta'  di
economia:
  b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma stesso;
  c)  le seguenti  lingue straniere  moderne: lingua  inglese, lingua
francese,  lingua  spagnola,  lingua tedesca,  lingua  russa,  lingua
portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;
  d)  insegnamenti  di  settori  scientificodisciplinari  diversi  da
quelli di cui ai punti precedenti fino a un massimo di otto.
  Gli  insegnamenti che  compaiono  in piu'  settori potranno  essere
scelti  da  uno  qualsiasi  di   essi,  in  relazione  alle  esigenze
didatticoscientifiche della facolta'.
                               Art. 2.
  Ai  fini del  conseguimento del  diploma  di laurea  e del  diploma
universitario sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma
universitario e  del corso di  laurea seguiti con esito  positivo, in
relazione  al  sistema  di  crediti  didattici  determinato  a  norma
dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi
siano  compatibili, anche  per i  contenuti,  con il  piano di  studi
approvato dalla competente struttura didattica  per il corso al quale
si chiede l'iscrizione.
  Dovranno essere in ogni caso  riconosciute le prove di idoneita' di
lingue e di informatica.
  Nel caso di  passaggio dal corso di laurea al  corso di diploma, il
riconoscimento di altre attivita' come equivalenti alle esercitazioni
pratiche non potra' superare le cento ore.
  La  struttura  didattica  competente determinera'  nel  regolamento
previsto dall'art.  11, comma 2,  della legge n. 341/1990,  i criteri
per il  riconoscimento degli insegnamenti  ai fini del  passaggio tra
corsi di diploma e corsi di laurea.
                               Art. 3.
  Il  piano  di  studi  del   corso  di  diploma  in  gestione  delle
amministrazioni  pubbliche comprende  sei insegnamenti  fondamentali,
l'equivalente   di   sei   insegnamenti    annuali   scelti   fra   i
caratterizzanti il diploma stesso, e altri insegnamenti equivalenti a
un numero di quattro annualita'.
  Gli  insegnamenti fondamentali  devono  rispondere all'esigenza  di
fornire  agli  studenti  i  principi   e  i  contenuti  basilari  dei
rispettivi comparti scientificodisciplinari, anche in vista del ruolo
propedeutico   e  complementare   per  l'apprendimento   degli  altri
insegnamenti del corso di diploma.
  Nel rigoroso rispetto delle condizioni  di cui al comma precedente,
l'organismo didattico competente  attivera', secondo la distribuzione
prevista dall'art.  6, comma terzo,  della tabella XLIII,  i seguenti
insegnamenti:
   P01A - Economia politica - istituzioni di economia;
   P02A - Economia aziendale - economia aziendale;
   N01X - Diritto privato - isituzioni di diritto privato;
  N09X -  Istituzioni di  diritto pubblico  - istituzioni  di diritto
pubblico;
   S01A - Statistica - statistica;
  S04A-  Matematica  per  le  applicazioni  economiche  -  matematica
generale.
  Gli  insegnamenti fondamentali  devono essere  annuali e  svolti di
norma nel primo anno di corso.
  Lo studente non puo' essere iscritto  al terzo anno di corso se non
ha superato i seguenti esami:
  istituzioni di economia, economia aziendale, istituzioni di diritto
privato,  istituzioni  di  diritto pubblico,  statistica,  matematica
generale.
  Sono insegnamenti caratterizzanti del  corso di diploma in gestione
delle amministrazioni pubbliche i seguenti:
  Area economica:
   economia dell'ambiente;
   economia pubblica;
   economia regionale;
   economia sanitaria;
   finanza degli enti locali;
   pianificazione economica territoriale;
   politica economica;
   organizzazione e pianificazione del territorio.
  Area aziendale:
  economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
   marketing;
  organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
  programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche;
   revisione aziendale.
  Area giuridica:
   contabilita' di Stato;
   diritto amministrativo;
   diritto commerciale;
   diritto del lavoro;
   diritto pubblico dell'economia;
   diritto regionale e degli enti locali.
  Area matematicostatistica:
   demografia;
   statistica sociale.
  Nel complesso  degli insegnamenti fondamentali,  caratterizzanti ed
altri, il piano degli studi  deve comprendere almeno tre insegnamenti
dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale,
almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti
dell'area matematicostatistica.
  Il diploma universitario  si consegue dopo aver  superato gli esami
di  profitto per  insegnamenti equivalenti  a sedici  annualita', gli
esami di profitto di cui al successivo art. 6 e il colloquio finale.
                               Art. 4.
  La  struttura didattica  competente puo'  integrare l'elenco  degli
insegnamenti caratterizzanti  il corso  di diploma con  altri quattro
insegnamenti caratterizzanti a sua scelta.
  La   struttura  didattica   competente  garantisce   che  fra   gli
insegnamenti  attivati  dalla  facolta'  ve  ne  siano  almeno  dieci
compresi nell'elenco degli  insegnamenti caratterizzanti e predispone
percorsi didattici  ed eventuali indirizzi, nel  rispetto dei vincoli
alla distribuzione degli insegnamenti  per area e prevedendo adeguate
possibilita' di scelta per gli studenti.
  La   struttura  didattica   competente   individua,  nel   rispetto
dell'ordinamento, i criteri  per la formazione dei piani  di studio e
gli eventuali indirizzi nell'ambito di  ciascun corso di diploma, con
il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341 /1990.
  Nell'ambito  del regolamento  di cui  all'art. 11,  comma 2,  della
legge n. 341/1990 la struttura didattica competente puo' assegnare ai
corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive
che ne specifichino i contenuti effettivi, o li differenzino nel caso
in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.
  La struttura didattica competente puo' inoltre stabilire che alcuni
insegnamenti siano  impartiti con  l'ausilio di  laboratori, attivati
anche mediante convenzioni.
                               Art. 5.
  Gli  insegnamenti  annuali comprendono  di  norma  settanta ore  di
didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di
didattica.
  La   struttura   didattica   competente  stabilisce   quali   degli
insegnamenti non fondamentali  sono svolti con corsi  annuali e quali
con corsi semestrali.
  A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale
e due corsi semestrali.
  Uno stesso insegnamento annuale puo' essere articolato in due corsi
semestrali, anche con distinte prove d'esame.
  Ferma  restando  la  possibilita'   di  riconoscimento  di  crediti
didattici fino a  tre corsi annuali o sei corsi  semestrali per corso
di  diploma universitario  possono essere  svolti coordinando  moduli
didattici di durata piu' breve svolti anche da docenti diversi per un
numero complessivamente uguale di ore.
  Nell'ambito  dei corsi  di  cui ai  commi  precedenti la  struttura
didattica  competente deve  riservare  non meno  di  duecento ore  di
esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.
  Per l'approfondimento della formazione professionale, specifica del
corso  di diploma  universitario, la  struttura didattica  competente
puo' organizzare la permanenza  degli studenti, sotto la sorveglianza
di un  tutor, presso le  aziende, enti  o altri organismi  per stages
della durata da tre a sei mesi.
  La struttura  didattica competente  puo' autorizzare lo  studente a
inserire  nel proprio  piano  di studi  fino  a quattro  insegnamenti
attivati in altre facolta'  dell'Universita', o in altre Universita',
anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovra'
altresi'  determinare  la  categoria  e l'area  di  appartenenza  dei
suddetti insegnamenti ai fini del  rispetto dell'art. 3 e degli altri
vincoli dell'ordinamento.
                               Art. 6.
  Saranno attivati insegnamenti di  informatica e di lingue straniere
moderne, anche articolati su piu' corsi annuali.
  Pertanto,  per  il  conseguimento  del  diploma  lo  studente  deve
superare anche un esame di profitto in una lingua straniera moderna e
un esame di profitto di informatica di base.
  La struttura  didattica competente  puo stabilire che  sia superata
una prova di idoneita' in una seconda lingua straniera moderna.
                               Art. 7.
  La  struttura didattica  competente stabilisce  le modalita'  degli
esami di profitto.
  Il colloquio finale per il conseguimento del diploma consiste nella
discussione orale, con gli  opportuni riferimenti alle discipline del
corso  di  diploma,  di  un tipico  problema  professionale  o  nella
presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Milano, 3 luglio 1998
                                               p. Il rettore: Decleva